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GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE – 2/2020

GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE – 2/2020

GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE 2-2020.PDF

A cura dell’Osservatorio Europa dell’Unione delle Camere Penali Italiane

2/2020

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, SENT. 26 MARZO 2020, CAUSA C-2/19 (Sospensione condizionale) – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus

La Prima Sezione della C.D.G.U.E. ha affermato che l’articolo 1, paragrafo 2, della Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che il riconoscimento di una sentenza che ha irrogato una pena detentiva, la cui esecuzione sia sospesa alla sola condizione di rispettare un obbligo di legge di astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale, rientra nell’ambito di applicazione di detta decisione quadro, purché tale obbligo di legge risulti da detta sentenza o da una decisione di sospensione condizionale emessa in base a detta sentenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

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CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, SENT. 12 MARZO 2020, CAUSA C-659/18 (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Instrucción de Badalona

La Seconda Sezione ha stabilito che la Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 , relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, e segnatamente il suo articolo 3, paragrafo 2, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si pone in contrasto con la normativa nazionale spagnola (come interpretata dalla giurisprudenza interna), secondo la quale il beneficio del diritto di avvalersi di un difensore, nel corso della fase antecedente al processo penale, può essere rinviato in ragione della mancata comparizione dell’indagato o dell’imputato, e questo a seguito di una citazione a comparire dinanzi a un giudice per le indagini preliminari, sino all’esecuzione del mandato di arresto nazionale emesso nei confronti dell’interessato.

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CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, SENT. 3 MARZO 2020, CAUSA C-717/18 (Mandato d’arresto europeo – Doppia incriminazione) – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hof van Beroep te Gent

La Grande Sezione della Corte di giustizia UE, con sentenza del 3 marzo 2020, ha affermato che l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo esige che – al fine di verificare se il reato per il quale è stato emesso un mandato d’arresto europeo sia punito dallo Stato membro emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, come definita dalla legge di tale Stato membro – l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba prendere in considerazione la legge dello Stato membro nella versione applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nell’ambito del quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo, e non nella versione in vigore al momento dell’emissione di tale mandato d’arresto.

Per leggere la nota di commento di Chiara Amalfitano, Professore Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Milano, componente dell’Osservatorio Europa dell’Unione Camere Penali Italiane, e Matteo Aranci, dottorando di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Milano, clicca qui.

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CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, SENT. 13 FEBBRAIO 2020, CAUSA C-688/18(Udienza in assenza dell’imputato) – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad

La Sesta Sezione ha ritenuto che l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali non osta a una normativa nazionale, nel caso bulgara, la quale preveda che – nel caso in cui l’imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo e sia stato rappresentato da un difensore incaricato, da lui nominato – il suo diritto di presenziare al processo non deve ritenersi violato quando l’imputato:

– abbia deciso, in modo inequivocabile, di non comparire a una delle udienze tenutesi nell’ambito del processo, oppure

– non sia comparso a una di tali udienze per un motivo a lui non imputabile ove, in seguito a tale udienza, sia stato informato delle attività svolte in sua assenza e, consapevolmente, abbia deciso e dichiarato di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione, o di voler partecipare a tali attività, di modo che il giudice nazionale adito ripeta tali attività, in particolare procedendo a una nuova assunzione testimoniale, alla quale l’imputato abbia avuto la possibilità di partecipare adeguatamente.

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