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L’AMMISSIBILITÀ DELLA CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE  A RICHIESTA DELL’IMPUTATO ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA  DOPO LA LEGGE GELLI-BIANCO – DI MARIKA SCHIAVO

L’AMMISSIBILITÀ DELLA CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE A RICHIESTA DELL’IMPUTATO ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA DOPO LA LEGGE GELLI-BIANCO – DI MARIKA SCHIAVO

SCHIAVO – L’AMMISSIBILITÀ DELLA CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE PER IMPUTATO ESERCENTE PROFESSIONE SANITARIA.PDF

di Marika Schiavo*

Un primo accoglimento di una richiesta di citazione della compagnia assicuratrice quale responsabile civile da parte di un imputato esercente la professione sanitaria offre l’opportunità di soffermarsi – sia pure brevemente – sulla giurisprudenza costituzionale in materia e sulle modifiche introdotte, a questo riguardo, dalla legge Gelli-Bianco.

Sommario. 1. La vicenda. – 2. La giurisprudenza costituzionale in materia di citazione del responsabile civile a richiesta dell’imputato. – 3. Le modifiche introdotte dalla legge Gelli-Bianco per l’ambito sanitario. – 4. Prospettive de iure condendo.

  

  1. La vicenda.

La Terza Sezione del Tribunale di Palermo, con decreto del 5.6.2020, ha accolto una richiesta di citazione del responsabile civile proveniente da un imputato esercente la professione sanitaria. Nel caso di specie, un esercente la professione sanitaria, imputato per lesioni personali colpose, chiedeva la citazione della compagnia assicuratrice quale responsabile civile, a seguito della costituzione della parte civile e della mancata citazione del responsabile civile ad opera di quest’ultima.

Il Tribunale ha ritenuto la richiesta meritevole di accoglimento alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla citazione del responsabile civile a richiesta dell’imputato e delle recenti modifiche introdotte dalla legge Gelli-Bianco.

  1. La giurisprudenza costituzionale in materia di citazione del responsabile civile a richiesta dell’imputato.

L’art. 83 c.p.p., com’è noto, stabilisce che il responsabile civile possa essere citato a richiesta della sola parte civile e, nel caso previsto dall’art. 77, co. 4, c.p.p., a richiesta del pubblico ministero. Con una risalente pronuncia[1], tuttavia, la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva che il responsabile civile potesse essere citato dall’imputato nell’ipotesi di responsabilità civile per l’assicurazione prevista dalla l. 24.12.1969, n. 990, recante «Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»[2].

Successivamente, in occasione delle altre questioni sottoposte al suo vaglio, tra le quali si ricordano, più segnatamente, quella relativa alla responsabilità civile dell’esercente l’aeromobile di cui all’art. 878 del r.d. 30.3.1942, n. 237, recante il «Codice della navigazione», nonché, più recentemente, quella riguardante la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile di cui agli artt. 1-2 del d.lgs. 4.5.2006, n. 182, recante «Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile»[3], la Consulta, pur non ravvisando ulteriori ipotesi di incostituzionalità, ha delineato i requisiti in presenza dei quali la prerogativa di citare l’assicuratore quale responsabile civile può essere estesa all’imputato. Più precisamente, tali requisiti paiono identificabili nella sussistenza di un obbligo legale di assicurazione, nel litisconsorzio necessario tra il responsabile del danno e l’assicuratore nel giudizio civile promosso verso quest’ultimo e nella possibilità per il danneggiato di esercitare l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore.

 

  1. Le modifiche introdotte dalla legge Gelli-Bianco per l’ambito sanitario.

La l. 8.3.2017, n. 24, nota come legge Gelli-Bianco, sembra avere introdotto talune rilevanti novità sul versante dell’assicurazione della responsabilità civile per gli esercenti la professione sanitaria[4]. Da una parte, infatti, la riforma ha chiarito la natura dell’assicurazione della responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria e, dall’altra, ne ha innovato la disciplina. In tal senso, dall’art. 10 e dall’art. 12, co. 4, della stessa legge si evincono, rispettivamente, l’obbligo legale di assicurazione e il litisconsorzio necessario tra il responsabile del danno e l’assicuratore nel giudizio civile promosso verso quest’ultimo. Ma il profilo maggiormente significativo emerge dall’art. 12, co. 1, al quale si deve l’introduzione dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore che presta copertura assicurativa all’esercente la professione sanitaria[5].

A ben vedere, tale aspetto è suscettibile di rendere il regime giuridico dell’assicurazione dell’esercente la professione sanitaria in linea con le peculiarità originariamente riscontrate nell’assicurazione per la circolazione di veicoli a motore e natanti e, dunque, conforme ai requisiti enucleati dalla giurisprudenza costituzionale.

 

  1. Prospettive de iure condendo.

La vicenda sopra richiamata, pertanto, può costituire spunto di riflessione. L’accoglimento della richiesta di citazione del responsabile civile proposta dall’imputato, innanzitutto, pare rappresentare un importante passo nell’ambito di una più ampia tutela dell’esercente la professione sanitaria e induce a cogliere, quantomeno su questo fronte, la portata innovativa dell’ultimo intervento legislativo. A tal proposito, giova evidenziare che la decisione, conformemente alla prassi in via di consolidamento[6], è stata adottata nonostante non ancòra entrato in vigore il decreto attuativo al quale è subordinata l’applicabilità delle disposizioni in ordine all’azione diretta del danneggiato[7].

Al contempo, la vicenda si presta, altresì, a qualche considerazione a più ampio raggio. Da questo punto di vista, occorre rilevare la scelta dell’organo giudicante di accogliere la richiesta mutuandone il fondamento dalla giurisprudenza costituzionale, anziché sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. con riguardo alla responsabilità civile per l’assicurazione prevista dalla legge Gelli-Bianco. Il riconoscimento della facoltà di chiedere la citazione del responsabile civile per l’imputato esercente la professione sanitaria, inoltre, consente di confidare in future aperture – ove ricorressero i medesimi requisiti – anche ad altri e diversi settori.

*Dottoranda di ricerca nell’Università degli Studi di Palermo

[1] Si tratta di C. cost., 16.4.1998, n. 112, che si può leggere in Cass. pen., 1998, 1905, con nota di E.M. Catalano, La citazione del responsabile civile a richiesta dell’imputato. Profili problematici, ivi, 1999, 2457. Sulla stessa pronuncia: R. Bricchetti, La Consulta rimuove la disparità esistente con l’azione di risarcimento nel rito civile, in Guida dir., 1998, 17, 51, e C. Santoriello, Corte costituzionale e citazione del responsabile civile nel processo penale: un passo avanti e… uno indietro, in Giur. it., 1999, 1902.

[2] Oggi abrogata e, pressoché, trasposta nel d.lgs. 7.9.2005, n. 209, recante il «Codice delle assicurazioni private».

[3] Ci si riferisce, rispettivamente, a C. cost., 23.3.2001, n. 75, che si può leggere in Giur. cost., 2001, 473, con nota di F. Giunchedi, Partecipazione del responsabile civile e tutela sostanziale dell’imputato tra esigenze di sistema e reinterpretazione di scopi, e a C. cost., 21.2.2018, n. 34, che si può leggere in Dir. pen. cont., 15.3.2018, con osservazioni di A. Macrillò, Assicurazione obbligatoria del professionista e citazione del responsabile civile: la Consulta dichiara non fondata una questione relativa all’art. 83 c.p.p. Si segnalano anche C. cost., 29.9.2004, n. 300, in Cass. pen., 2005, 408, e C. cost., 6.5.2009, n. 131, in Dir. pen. proc., 2009, 831. Per un inquadramento della giurisprudenza costituzionale in argomento, inoltre, cfr.: A. Diddi, La citazione del responsabile civile da parte dell’imputato: ancora una prova della insostenibilità della tutela degli interessi civili nel processo penale, in Processo penale e giustizia, 5/2018.

[4] Per una compiuta analisi dell’attuale panorama relativo, invece, alla responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria si vedano, tra gli altri: M. Caputo, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, Giappichelli, Torino, 2017; B. Romano (a cura di), La responsabilità penale nelle professioni sanitarie, Pacini giuridica, Pisa, 2019. Per ragioni di sintesi, ci si limita a rinviare a: G. Civello, Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, in Digesto pen., Utet, Torino, 2018, 700, e, ivi, ulteriore bibliografia.

[5] Sul punto, di recente: A. Schillaci, La citazione della compagnia assicuratrice quale responsabile civile nel processo a carico del medico curante, ne Il penalista, 26.10.2018; M. Turci, L’azione diretta del soggetto danneggiato nel quadro della nuova responsabilità sanitaria, in Rivista Responsabilità medica, 4/2019.

[6] Nella stessa direzione si muovono, seppur per profili differenti, tra gli altri, Trib. Venezia, 5.2.2020, per il quale cfr. M. Biagioli, Responsabilità medica e sanitaria. Legge Gelli-Bianco applicabile anche senza decreti attuativi, in www.aduc.it, 18.2.2020; Trib. Benevento, 24.10.2018, sul quale v. Legge Gelli: anche in mancanza dei decreti attuativi, l’assicurazione deve partecipare alla a.t.p. conciliativa, in Rivista Responsabilità medica, 25.11.2018; Trib. Verona, 10.5.2018, per il quale v. Alcune pronunce giurisprudenziali relative alla legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), in www.sanita360.it, 5.2.2019. In senso contrario, tra gli altri, Trib. Milano, 6.7.2018, per il quale v. M. Hazan, Legge Gelli ed assicurazione. Nessun obbligo senza i decreti attuativi, in www.quotidianosanita.it, 24.7.2018.

[7] Si tratta di quanto stabilito dall’art. 12, co. 6, della l. 8.3.2017, n. 24, che rinvia al decreto di cui all’art. 10, co. 6, della stessa legge, che dovrebbe determinare i requisiti minimi delle polizze assicurative e la cui bozza può essere consultata in www.normattiva.it.