TRE FALSE VERITÀ SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA MAGISTRATURA – DI SERGIO LORUSSO
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TRE FALSE VERITÀ SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA MAGISTRATURA
di Sergio Lorusso
L’autore[1] smonta tre “false verità” propagandistiche contro la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. La prima falsa verità è che le carriere unificate proteggano la democrazia e la Costituzione: in realtà, esse derivano dall’Italia fascista e non sono un pilastro repubblicano, mentre la riforma adegua l’ordinamento al processo accusatorio del 1988 senza alterare equilibri tra poteri. La seconda è che il PM sia “parte imparziale” garante dell’indagato: concetto fascista (codice Rocco), contraddetto dall’art. 358 c.p.p. inefficace e da Falcone, che vede il PM come pura parte accusatoria selettiva. La terza invoca la “cultura della giurisdizione” condivisa: valida solo per processi inquisitori del superato codice di rito del 1930, non per quello di parti attuale (art. 111 Cost.), dove ruoli sono distinti e la terzietà richiede separazione totale.
Sommario. 1.Riforma costituzionale, referendum e deficit di verità. Gli illusionisti della parola. 2. Tre false verità a supporto del No referendario. 3. La separazione ordinamentale non è democratica (e contrasta con la Costituzione). 4. Il pubblico ministero “parte imparziale”. 5. La difesa della cultura della giurisdizione e gli effetti di un’improvvida polarizzazione.
1. Riforma costituzionale, referendum e deficit di verità. Gli illusionisti della parola. – La riforma costituzionale dell’ordinamento delle magistrature giudicante e requirente, che sarà sottoposta a referendum confermativo nel prossimo marzo, ha ingenerato – non soltanto tra gli addetti ai lavori – un serrato dibattito che con l’avvicinarsi della scadenza referendaria sta purtroppo assumendo sempre più spesso i toni della propaganda a scapito dell’analisi (pacata e) articolata dei contenuti della nuova normativa (quelli reali e non quelli vagheggiati in maniera strumentale), quasi che a contare fosse esclusivamente l’accaparramento dei consensi nell’ottica del trionfo nella competizione referendaria e non anche la necessità di rendere comprensibile a tutti l’essenza di un quesito ad elevato coefficiente di tecnicismo.
Atteggiamento per certi versi comprensibile pragmaticamente (ma assai poco giustificabile sul piano dei principi, se si vuole seguire quell’approccio argomentativo che più si addice alle questioni giuridiche senza rimanere invischiati nella dittatura degli spot), se non fosse che tra le tesi invocate a sostegno del No alla riforma ve ne sono alcune che si presentano visibilmente come delle false verità, degli (apparenti) assiomi che si propongono di mettere in guardia dai (paventati) pericoli che sarebbero conseguenti alla ridefinizione dell’assetto ordinamentale della magistratura sotto il profilo, per un verso, degli equilibri processuali e, per un altro, delle dinamiche relazionali tra i poteri dello Stato.
Ma prima di entrare nello specifico di quella che si presenta come una sorta di insolita “trinità laica” la cui reductio ad unum avviene nel nome dell’intangibilità assoluta della Costituzione così come redatta e approvata nel 1947, si impone una considerazione di carattere generale e preliminare rispetto al nucleo essenziale della questione.
A prima vista la risposta al quesito «Perché il processo di parti (e d’ispirazione accusatoria, più o meno accentuata) impone di separare le carriere di giudici e accusatori?» risulta infatti piuttosto semplice e può trovare argomenti adeguati e sufficienti nelle prime pagine di un qualsiasi Manuale di diritto processuale penale pubblicato negli ultimi decenni, all’indomani dell’entrata in vigore del codice Vassalli (24 ottobre 1989).
Un processo di parti (pur se moderatamente accusatorio), infatti, presuppone che ciascun ruolo processuale fondamentale – accusa, difesa, giudizio – sia attribuito a un soggetto che non abbia alcun punto di contatto (né di contaminazione) con gli altri protagonisti della vicenda processuale: le parti sono tali – lapalissianamente – se sono tra loro contrapposte, se si confrontano dialetticamente e si “combattono” – ovviamente rispettando le regole poste dal legislatore – dando vita a quella dimensione tecnicamente nota come contraddittorio.
Allo stesso modo, chi è chiamato a giudicare non può avere spazi neanche infinitesimali di commistione con le parti, con ciascuna di esse. “Valutare” qualcosa in maniera equilibrata implica un distacco totale e assoluto dall’oggetto da esaminare (è questa la base concettuale della terzietà). Il numero di gradi di separazione tra i tre protagonisti del processo, insomma, deve essere pari ad infinito. Nessuno deve mai arrivare a “toccare” l’altro neanche indirettamente e dopo innumerevoli passaggi. Qualsiasi contatto rischia di contaminare la neutralità percettiva e l’autonomia valutativa del giudicante.
Senonché, quando entrano in gioco implicazioni che investono il tema – centrale in un’organizzazione statale – del rapporto tra i poteri fondamentali (alcuni dei quali rispondono solo a sé stessi), specie se le relative norme risultano consolidate e, in quanto tali, ritenute da taluni de facto non modificabili, la questione si complica. Ed anche una riforma degli assetti della magistratura (giudicante e requirente) che, in un differente contesto politico e sociale, scivolerebbe de plano, quasi nell’indifferenza generale, essendo avvertita come un completamento e un perfezionamento di un assetto processuale inaugurato alcuni decenni prima con l’adesione allo schema accusatorio, diventa oggetto di aspra disputa, di truce battaglia senza esclusione di colpi, se non di guerra guerreggiata a colpi di manipolazioni, trucchi e inganni. Dove a prevalere sono gli illusionisti della parola, i Mandrake del diritto, capaci di trasformare con abili magie ogni norma nel suo esatto contrario.
2. Tre false verità a supporto del No referendario. – Tre false verità, nello specifico, si stagliano nel più ampio panorama delle varie affermazioni apodittiche, talora apparentemente improvvisate o comunque non meritevoli di replica per la loro poca consistenza, che i fautori del No al referendum (e, dunque, alla riforma) alimentano in funzione demolitoria dell’architettura della legge costituzionale approvata a ottobre 2025 e che si iscrivono in una logica decisamente deformante dei connotati e degli scopi della riscrittura degli assetti dell’ordinamento della magistratura.
Una logica scandita dalla stessa denominazione del Comitato referendario “A difesa della Costituzione e per il No al referendum” che finisce per veicolare un messaggio ingannevole, implicito ma manifesto: la riforma della Carta fondamentale in materia di ordinamento giudiziario è un attacco alla Costituzione e alla sua integrità, in qualche maniera un assalto ai principi generali dell’ordinamento da cui occorre difendersi (e difendere l’Italia, in una logica populista e di propaganda che permea un siffatto “messaggio”). Non è un dato meramente formale, perché svela il criterio con cui i sostenitori del No intendono muoversi. E il Comitato referendario si auto-investe così del ruolo di garante di una Carta costituzionale assediata, insidiata e ormai prossima ad essere stravolta e demolita.
Mentre (come sappiamo) naturalmente così non è: la Costituzione può essere emendata, modificata e migliorata (con le prescritte eccezioni) seguendo l’iter – rafforzato rispetto a quello delle leggi ordinarie – tracciato all’art. 138 Cost., rientrante tra le garanzie costituzionali di cui al titolo VI della parte seconda. Non è una entità statica e intangibile. Né potrebbe esserlo, del resto, essendo una fonte normativa destinata a durare nel tempo che non può non essere aperta a modificazioni che recepiscano gli input derivanti dall’evoluzione della società. Ma se chiunque disponga di una formazione giuridica ne è consapevole, non altrettanto può dirsi per la generalità dei cittadini
Si tratta, infatti, di un argomento di facile presa, che evocando un grave pericolo per i fondamenti giuridici della nostra convivenza sociale, può facilmente trarre in inganno i comuni cittadini, trasformando la trattazione di un argomento complesso e (come detto) essenzialmente tecnico in una crociata, tramutando in qualcosa di “eversivo” (è stato detto!) una riforma che – molto più semplicemente – mira come si è avuto modo di accennare a rendere maggiormente coerente e omogeneo il sistema giudiziario italiano rispetto alla (pur ridimensionata) opzione accusatoria abbracciata con il codice 1988, cercando al contempo di arginare le degenerazioni croniche che il sistema correntizio ha provocato nel corso degli anni sul funzionamento dell’organo di autogoverno della magistratura, in particolare nel conferimento degli incarichi apicali, fino all’esplodere di clamorosi scandali giudiziari sui quali – purtroppo – è mancata un’autocritica da parte della magistratura associata (ferme restando, chiaramente, le responsabilità penali e disciplinari che sono personali).
Ricorda Goffredo Bettini – sempre per rimanere sulle linee fondanti, sui gangli sistematici – che il processo penale, «essendo maneggiato dagli esseri umani», inevitabilmente «porta con sé le loro imperfezioni» e che il dispiegarsi della macchina giudiziaria, come scritto da Montesquieu ormai alcuni secoli fa, è “terribile”, perché i singoli individui sono soli innanzi al potere giudiziario. E chi esercita tale potere, per ciò solo, viene proiettato in una posizione di superiorità rispetto agli altri esseri umani. Una condizione nota a grandi scrittori come Lev Nikolàevič Tolstoj, il quale nel racconto La morte di Ivan Il’ič (1886) tratteggia magistralmente la figura di un giudice che, giunto al termine della sua esistenza, subisce una sorta di contrappasso in quanto il medico cui si affida – nel vano tentativo di sconfiggere l’invincibile finitezza della vita umana – diventa lo specchio di ciò che lui è stato nel corso della sua esistenza esercitando quel “terribile” potere: proprio come in tribunale, difatti, «il noto dottore teneva verso di lui lo stesso contegno che Ivan Il’ič teneva in tribunale verso gli imputati», «quel sussiego affettato, dottorale, che egli conosceva bene perché era lo stesso che aveva lui in tribunale», «quell’aria solenne» da cui trasudava altezzosa superiorità, presunta infallibilità, imperforabile imperscrutabilità.
Quel dottore, da cui ormai dipendeva la sua sorte, che aveva agevolmente risolto il suo caso formulando brillantemente una diagnosi che, però, avrebbe potuto essere rivista in presenza di nuovi dati che avrebbero imposto di rivedere l’intero quadro della patologia. «Era esattamente quello che aveva fatto migliaia di volte Ivan Il’ič, brillantemente, con i suoi imputati». Anche perché, in fondo, non era «tenuto a render conto di nulla».
Se questa è la premessa, se si presenza come ineludibile «l’esercizio del dubbio, lo sforzo di rendere il più possibile limpido l’iter processuale, e il più possibile breve la situazione transitoria dove degli esseri umani hanno “sospeso” la loro vita», cioè a dire quel “garantismo” sparito dall’orizzonte della giustizia nell’attuale bagarre referendaria, ne deriva una conseguenza difficilmente contestabile, che Bettini sintetizza nell’urgenza di compiere ogni passo che possa prendere atto della «consapevolezza del carattere relativo della verità» e della «possibilità dell’errore», perché la giustizia è un’aspirazione, non è mai certa e prevedibile, è limitata, non è mai impermeabile rispetto alla volubilità di chi la esercita, è precaria nonostante appaia solida e inattaccabile.
E la separazione delle carriere delle magistrature requirenti e giudicanti, sotto questo profilo, non è che una precondizione necessaria per realizzare un reale equilibrio tra le parti processuale e una piena terzietà dell’organo giudicante. Per dirla in maniera lapidaria e molto efficace, anche se non tecnicamente perfetta, «se c’è l’imputato e due giudici è meglio che i giudici non si sommino ma, al contrario, si distinguano. Non due contro uno. Ma uno e uno» [Goffredo Bettini]. Da qui la debolezza delle false verità che si propongono di sostenere – da improbabili colonne portanti – la critica radicale della riforma costituzionale.
3. La separazione ordinamentale non è democratica (e contrasta con la Costituzione). – La prima falsa verità è quella secondo cui le carriere unificate di giudici e pubblici ministeri sarebbero un baluardo imprescindibile dello Stato democratico, l’unico in grado di evitare condizionamenti della magistratura rispetto alla politica e, in ispecie, all’esecutivo. O, peggio, la sua subordinazione agli altri poteri, infrangendo lo schema classico di stampo liberale della divisione dei poteri.
Si invocano le norme costituzionali interessate dalla riforma (in particolare gli artt. 102, 104, 105), prospettando un vulnus all’equilibrio tra i poteri dello Stato che in realtà dalla parziale riscrittura della trama costituzionale concernente la magistratura non emerge in alcun modo. Le modifiche introdotte, difatti, riguardano principalmente la creazione dei due CSM e l’istituzione dell’Alta corte disciplinare, investono quindi l’articolazione interna del potere giudiziario senza attaccare le dinamiche relazionali con gli altri poteri dello Stato. Non alterano l’assetto voluto dai Padri costituenti, che non si è espresso a chiare lettere in favore delle carriere unificate piuttosto che della separazione tra le magistrature giudicanti e requirenti, come emerge senza ombra di dubbio dalla lettura degli Atti dell’Assemblea costituente.
E poi, una siffatta impostazione risulta fortemente carente rispetto alla dimensione storica, alla conoscenza cioè di quando e come tali norme sono nate. Si dimentica, in altri termini, ciò che sta a monte delle norme oggetto di revisione costituzionale e, più in generale, il contesto istituzionale e sociale in cui si collocano. Incorrendo in errori marchiani.
E sì, perché le carriere unificate non sono un’innovazione introdotta dalla Costituzione e dallo Stato repubblicano, comunque qualcuno vorrebbe fare intendere. Sul punto i Costituenti sono stati alquanto tradizionalisti, potremmo dire conservatori, attestandosi sulla normativa (ordinaria) pregressa. Nessuna rivoluzione.
Lo Statuto albertino (1848), come noto, fu mutuato dal neonato Stato italiano. Poca attenzione era riservata al potere giudiziario che, anzi, era considerato semplicemente un ordine: in siffatta architettura la giustizia emanava dal Re ed amministrata in suo nome dai giudici che egli stesso istituisce (art. 68). In questo quadro di riferimento si innestava una visione burocratica e gerarchica dell’apparato giudiziario, sancita dal primo ordinamento giudiziario del Regno d’Italia (l. 6 dicembre 1865, n. 2626) che riproduceva di fatto il c.d. “decreto Rattazzi” (d. lgs. 13 novembre 1859, n. 3781). Fortemente sbilanciato verso il governo, tale assetto venne fatto oggetto di critiche e sottoposto quindi a varie modificazioni a partire dal 1873, con l’istituzione tra l’altro di quello che sarà un embrione del Consiglio superiore della magistratura, allo scopo di garantire autonomia e indipendenza della magistratura stessa. L’autogoverno di questa, teorizzato dalla dottrina, diviene realtà con la creazione del CSM (1907).
Il dato costante, che qui interessa, è la permanenza di tale assetto che arriva, pertanto, fino alla vigilia della presa del potere da parte del fascismo, non alterato neanche da un nuovo ordinamento giudiziario (1921). Il regime fascista, fin da subito, interviene sugli assetti del potere giudiziario ma non ne intacca l’essenza, pur accentuando la posizione di forza del potere esecutivo rispetto a quello giudiziario (1923), ponendosi in una linea di continuità con quella che era stata l’architettura normativa liberale in materia. In particolare, per quel che concerne il pubblico ministero, si conferma la sua natura di rappresentante dell’esecutivo presso l’autorità giudiziaria, collocato sotto la direzione del Ministro della giustizia.
Tutto questo però non impedisce la sostanziale perdita di autonomia e di indipendenza dei magistrati, “risucchiate” dall’incedere della dittatura. Il che certifica l’inesistenza di una corrispondenza biunivoca tra organizzazione del potere giudiziario e rispetto delle garanzie della magistratura.
Nel 1941, infine, viene varato il c.d. “ordinamento Grandi” – dal nome del Guardasigilli dell’epoca, Dino Grandi, componente di peso del Gran consiglio del fascismo ed estensore dell’ordine del giorno del 25 luglio 1943 che condusse alla destituzione di Benito Mussolini – che afferma l’unicità delle carriere e si muove (almeno formalmente) nel segno dell’indipendenza della giurisdizione (non anche dell’autonomia della magistratura). Il pubblico ministero, viceversa, non è indipendente essendo attratto nell’orbita del Ministro di grazia e giustizia.
L’ordinamento giudiziario si snoda, nell’arco di poco meno di un secolo, in un continuum contrassegnato da alcuni sobbalzi: le norme dell’“ordinamento Grandi”, maturate nel momento di massima espansione dell’ideologia fascista e, dunque, dello Stato autoritario – siamo negli anni delle leggi razziali (1938), per intenderci –, si afferma, sono una rielaborazione del precedente ordinamento, «con poche novità sostanziali», così come quelle del 1923 si erano manifestate come una mera «sistemazione organica (con poche innovazioni in senso illiberale) della normativa pre-fascista, le cui basi risiedevano nell’ordinamento del 1865 (e addirittura in quello Rattazzi del 1859» [Enrico Daly].
Eppure ciò non impedisce di inserire in un regime del tutto illiberale l’unificazione sul piano ordinamentale delle carriere giudicanti e requirenti, giustificata nella Relazione del Ministro Guardasigilli al testo dell’“Ordinamento Giudiziario” con l’affermazione «che non fosse opportuno separare, come da qualcuno si sarebbe voluto, lo stato giuridico dei Magistrati […] perché l’esperimento dell’identità dello stato giuridico, che dura in pieno dal 1923, ha dato favorevoli risultati, e perché la separazione, con la grande sproporzione di sviluppo tra le due carriere, impedirebbe la formazione di un ruolo amministrativo veramente all’altezza delle sue funzioni».
Questa linea di continuità non si spezza – venendo all’Italia repubblicana e, quindi, alle ricadute concrete sull’assetto odierno e sul tema oggetto della legge costituzionale sottoposta a referendum confermativo – dopo la caduta della dittatura (il c.d. “ordinamento Grandi”, forse non a caso, è tuttora in vigore, seppur fortemente rimaneggiato, quasi a voler mantenere un legame impercettibile con l’eredità culturale rinveniente dalla storia del nostro Paese), le carriere requirente e giudicante rimangono unificate, in modo peraltro non dissonante rispetto a un codice di rito (1930), anch’esso maturato nel ventennio della dittatura, che vede protagoniste figure ibride come il pretore – prima accusatore e poi giudice all’interno del medesimo procedimento – e organi potentissimi che monopolizzano la fase istruttoria “dettando la linea” dei dibattimenti a venire.
Il restyling dell’ordinamento giudiziario pregresso non investe il tema delle carriere dei magistrati, né l’Assemblea costituente mette in discussione un dato ormai sedimentato, concentrandosi piuttosto sui temi dell’indipendenza e dell’autonomia, gravemente compromesse dall’approccio statalistico e verticistico al potere – e alle sue declinazioni – del regime fascista.
La costruzione ordinamentale della magistratura che ne deriva, così come voluta dalla Costituzione, è sostanzialmente neutra rispetto all’articolazione delle carriere della magistratura e tale rimane fino a che non interviene un primo punto di rottura, dato dall’entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, la cui ispirazione (tendenzialmente) accusatoria si pone in potenziale rotta di collisione con il raggruppamento sotto la stessa bandiera di giudici e pubblici ministeri. I consequenziali passi a livello di ordinamento giudiziario vengono dapprima procrastinati – anche per le non poche resistenze della magistratura, specie associata – e poi resi di fatto impossibili dallo scontro istituzionale tra politica e magistratura che, sorto ai tempi di Mani pulite (1992), si cronicizza.
Il secondo punto di rottura emerge alla fine del XX secolo, quando la costituzionalizzazione delle garanzie del “giusto processo” (1999) si pone come un ponte ideale tra la trama accusatoria del codice 1998, sottoposta a continui smottamenti e sommovimenti generati dal legislatore e dalla Consulta, e il raggiungimento della meta cui qualsiasi sistema che vuole realizzare un “processo di parti” ambisce: depurare la scena processuale da ogni condizionamento che possa derivare – anche solo potenzialmente – dalle “zone di contatto” tra le parti o tra le parti e il giudice. Il persistere del conflitto tra poteri dello Stato, tuttavia, impedisce che a tale progetto sia data concretezza.
La ricostruzione fin qui effettuata fa emergere, senza possibilità di smentita, la natura di “falsa verità” dell’alert lanciato dagli oppositori della riforma rispetto al pericolo di incrinare i principi democratici che la regolamentazione costituzionale dell’ordinamento della magistratura presuppone. scrutare
Poche parole vanno spese sulla radicalizzazione, per lo più propagandistica, di tale “falsa verità”. Si arriva difatti persino a indagare sugli “intenti non detti” del legislatore, sui desiderata inespressi. Non già sulla voluntas legis, sulla ratio della riforma, ovvero sugli scopi della rinnovata disciplina, ma su di un’inedita categoria, quella dei “progetti futuri” dei conditores: “riscrivo la norma X perché, domani, (forse) vorrò cambiare la norma Y”. Si arriva a scrutare nel mondo che verrà. L’orizzonte delle opzioni prossime venture – che de facto naturalmente lambisce l’infinito – diviene certezza.
Lo strenuo oppositore della riforma diviene così oracolo di ineludibili sventure: novella Pizia, sacerdotessa di Delfi che dispensava responsi di natura divinatoria, spesso catastrofici. Cosa ha davvero in mente il legislatore? Cosa seguirà a quello che è l’unico atto normativo di cui si dovrebbe parlare, essendo il solo esistente per aver compiuto l’iter formativo previsto dall’ordinamento? Una dimensione che per certi versi fa sorridere, ma che appare al contempo sconcertante se presa sul serio. Anche perché chi è dedito quotidianamente a interpretare e ad applicare la legge non dovrebbe mai cedere alla tentazione di cavalcare visioni distopiche – che più si addicono alla letteratura o alla settima arte – o “parametafisiche” – quasi tra sogno e realtà – quando si confronta con norme di nuovo conio.
4. Il pubblico ministero “parte imparziale”. – Si teme, in secondo luogo, per le sorti del pubblico ministero. Ma non perché ne potrebbe uscire ridimensionato bensì perché, scisso dall’unificazione ordinamentale, diverrebbe un “superpoliziotto”. Si aggiunge che non potrebbe più effettuare indagini in favore della persona sottoposta alle indagini. Riesumando, a sostegno dell’assetto corrente, quel concetto di “parte imparziale”.
Un ossimoro davvero malriuscito, ma purtroppo fortunato, caro a una parte della dottrina del secolo scorso, vigente il codice Rocco, che sorge dall’improbo tentativo di coniugare i poteri di cui l’organo dell’accusa disponeva nella dinamica procedimentale con le fondamenta ideologiche del codice 1930, espressione come già accennato di una visione autoritaria del potere che traccia una linea netta – e invalicabile – tra organi pubblici e cittadini, perché nella visione fascista della società (e del mondo) è lo Stato a prevalere sempre e comunque sull’individuo. È inutile sottolineare quanto sia distante un tale approccio dal mondo contemporaneo e da uno Stato democratico e repubblicano.
E invece si continua a cavalcare le antinomie della “parte imparziale” (perché parte pubblica), garante della persona sottoposta alle indagini prima e dell’imputato poi, invocando a sostegno l’art. 358 c.p.p. che – come si sa – impone al pubblico ministero di effettuare accertamenti in sede investigativa anche a favore dell’indagato. Una previsione che essenzialmente è una “norma-manifesto” priva di sanzioni processuali e che spesso si traduce in un’illusione ottica, in qualcosa che come il fenomeno della Fata Morgana è evanescente, c’è ma non si vede.
Il pubblico ministero, naturalmente, non può ignorare deliberatamente elementi probatori favorevoli alla difesa nei quali si dovesse imbattere, ma sarebbe ipocrita ipotizzare (e/o teorizzare) che non agisca sviluppando una linea dettata dall’ipotesi accusatoria. E le insidie sono sempre dietro l’angolo, poiché, com’è stato autorevolmente affermato, egli «formula un’ipotesi per cercare la verità, ma sovente finisce per cercare la verità della sua ipotesi» (Glauco Giostra). Il suo approccio è fatalmente selettivo, non certo inclusivo. Negarlo significa chiudere (scientemente) gli occhi di fronte alla realtà, alimentando la seconda “falsa verità” dei detrattori della riforma costituzionale.
Giovanni Falcone, spesso citato a sproposito negli ultimi tempi, ha scritto in maniera netta e senza possibilità di fraintendimenti nel 1991 che con il codice all’epoca entrato in vigore da poco «il pubblico ministero può essere soltanto ‘parte’ ed è quindi connaturale al suo ruolo il coordinamento delle indagini e la raccolta degli elementi a sostegno dell’accusa […]. Egli deve quindi adattarsi al suo nuovo ruolo di ‘non giudice’. Sarà difficile, ma bisognerà arrivarci». Parole chiare e precise, anche nella consapevolezza della non semplicità dell’obiettivo, che impone l’affermarsi di una rinnovata visione dell’organo dell’allora.
Ecco, allora, che evocare l’espressione coniata nel 1936 da Francesco Carnelutti, quella “parte imparziale” molto gradita da Vincenzo Manzini, l’ideologo del fascismo in materia di diritto e di procedura penale (il “forcaiolo” Manzini, nelle parole tranchant di Franco Cordero), vuol dire de facto chiudere le porte alle dinamiche accusatorie, innalzare un muro invalicabile che impedisce al contradditorio, metodo elettivo di conoscenza nel processo in una visione stampo liberale, di dispiegarsi appieno. Oscurando il pensiero di chi, come John Stuart Mill nel Saggio sulla libertà (1859), afferma che la verità «è realmente nota soltanto a chi ha dedicato un’attenzione uguale e imparziale alle opposte ragioni».
5. La difesa della cultura della giurisdizione e gli effetti di un’improvvida polarizzazione. – L’icona iper-glorificata della “parte imparziale”, prezioso strumento di difesa dell’esistente nonostante il suo inevitabile slittare in un universo temporale parallelo, viene sublimata nella terza “falsa verità”, che chiama in causa l’impalpabile e indeterminata “cultura della giurisdizione”.
Una cultura che dovrebbe permeare tutti gli attori della contesa processuale, quale imprescindibile presidio di corretto funzionamento della stessa: il giudice, il pubblico ministero, l’imputato (e il suo difensore).
L’affermazione è del tutto condivisibile se guardiamo a un processo come quello delineato, in maniera tecnicamente ineccepibile, dal codice 1930. Nella sua versione originaria, non in quella progressivamente ammorbidita dopo la caduta del fascismo, al fine di renderlo compatibile con la Carta costituzionale. In un siffatto sistema processuale tutti si muovono nella stessa direzione, partendo da identiche premesse. La cultura della giurisdizione, appunto, ne costituisce la sintesi. Perché il processo penale deve realizzare un fine pubblico, cui tutti tendono. La dimensione del singolo rimane sullo sfondo, molto sullo sfondo. Tanto che si potrebbe evitare di prevedere la presenza di un difensore, come in alcuni sistemi inquisitori del passato. E persino dell’accusatore, perché l’organo giudicante può provvedere a tutto. Una reductio ad unum che è coerente a una visione del processo nel quale si realizza fondamentalmente l’interesse pubblico, si afferma la volontà dello Stato.
Se però usciamo dal loop in cui un approccio viziato al tema conduce, dobbiamo chiederci cosa sia veramente, oggi, la “cultura della giurisdizione”, se in tale espressione non si celi una trappola in cui rischiano di rimanere invischiati i valori e gli obiettivi di un processo penale in linea con il dato codicistico e con gli scenari costituzionali (il riferimento, in particolare, è ovviamente all’art. 111 Cost.).
Perché se si intende fare riferimento, genericamente, alla necessità di rispettare le regole processuali, di non piegarle ad interessi propri, si dice qualcosa al tempo stesso di ovvio, di scontato e di non negoziabile. Nessuno ha mai messo in discussione – né potrebbe – il fatto che tutti coloro che si muovono sulla scena processuale, e non soltanto l’organo giudicante, debbano attenersi correttamente a ciò che costituisce l’intelaiatura della macchina giudiziaria. Difensore e pubblico ministero non ne sono esenti.
Ma se invece si intende ciò che giurisdizione vuol dire in senso stretto, l’esercizio della iurisdictio, ovvero del potere-dovere di dicere ius, allora entriamo in un altro e ben delimitato campo, quello tracciato – non a caso – dalla norma introduttiva del codice di rito, ove si afferma che la giurisdizione penale «è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario» (art. 1 c.p.p.). A differenza del codice Rocco, che esordiva con una norma dedicata all’azione penale e quindi al pubblico accusatore, coerente come detto a una differente visione del processo. Altro è dunque il ruolo del pubblico ministero, così come (a maggior ragione) quello della difesa.
Anche sulla “cultura della giurisdizione”, pertanto, non bisogna equivocare. Trasformata in un improprio slogan, di grande effetto per i non addetti ai lavori perché evoca un’ipotetica maggior tutela per i cittadini, alimenta la terza “falsa verità” diffusa sull’argomento.
Anche perché, se si volesse fare riferimento non già all’esercizio della giurisdizione, bensì ad una cultura processuale ispirata alle regole della giurisdizione, ci si deve chiedere perché non la si dovrebbe ritenere ineludibile anche per il difensore. In quest’ottica, infatti, la cultura della giurisdizione non è certo un’esclusiva della magistratura ma è figlia della contrapposizione tra accusa e difesa (Massimo Donini). E perché mai, allora, il nuovo status ordinamentale dovrebbe automaticamente “disinnescarla” nel pubblico ministero?
Vi è peraltro anche un effetto non considerato nella polarizzazione del dibattito sulla riforma costituzionale dell’ordinamento della magistratura e sulla conseguente bagarre referendaria, che investe la legittimazione stessa del potere giudiziario, comunque vada lo scontro tra il sì e il no nelle cabine elettorali. Rispetto a un ordine fondamentale dello Stato, da cui ci si attende terzietà e imparzialità sulla scena processuale, al quale è delegato dall’ordinamento l’improbo compito di raggiungere la verità giudiziale (pur se con tutti i limiti che sappiamo essere insiti in tale concetto e nella sua concreta attuazione), difatti, lo smarrimento della bussola della veridicità, dell’autenticità delle affermazioni fatte, senza che queste finiscano per essere condizionate dalla “dittatura del risultato”, implica irrimediabilmente una caduta del tasso di fiducia nella magistratura, già di per sé in discesa, da parte della collettività. Un fenomeno preoccupante per la tenuta delle istituzioni, per l’equilibrio dinamico e relazionale che dovrebbe caratterizzarle. Per il funzionamento stesso della democrazia.
[1] Versione rivista e corretta rispetto alla precedente versione che, per errore, conteneva un riferimento storico erroneo.