LA GIUSTIZIA NELL’EPOCA DEL CAMBIAMENTO – DI FABIO PINELLI
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LA GIUSTIZIA NELL’EPOCA DEL CAMBIAMENTO
La relazione del Vice Presidente del CSM Avv. Fabio Pinelli
La relazione tenuta dal Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Avv. Fabio Pinelli, all’Assemblea Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati svoltasi a Vicenza, il 13 settembre 2025.
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Aldo Moro insegnava che c’è una differenza tra semplificare e banalizzare. Nella operazione di semplificazione si elimina il superfluo, in quella di banalizzazione si elimina l’essenziale. Arduo, quando non impossibile, affrontare il tema giustizia, nella sua complessità, senza “scivolare” nella superficialità. D’altronde, la giustizia anima il dibattito politico con toni accesi da oltre trent’anni e il dato storico che le criticità hanno attraversato tutte le stagioni politiche è dimostrativa del fatto che il tema è particolarmente complesso e rispetto al quale è oltremodo ostico trovare soluzioni definitive.
Partiamo da un dato sul quale sembra ci sia comunanza di visione: in una moderna liberaldemocrazia il principio di separazione dei poteri è un fondamento di importanza tale da risultare la base stessa dello stato di diritto. Vi è un soggetto che fa le regole e uno che è tenuto ad applicare la legge e ad accertare le responsabilità individuali. Il primo è legittimato dalla scelta elettiva democratica, il secondo dalla sottoposizione solo alla legge.
L’autonomia e l’indipendenza della magistratura rappresentano prerogative irrinunciabili, poiché sono le basi del principio inderogabile dell’uguaglianza di tutti di fronte alla legge, principio rispetto al quale nessun arretramento può essere consentito.
Le tensioni nel rapporto tra poteri dello Stato sono per certi aspetti fisiologiche; ad ogni avanzamento dell’uno corrisponde un arretramento dell’altro. Già Francis Bacon alla fine del Cinquecento diceva che i giudici devono essere leoni, ma leoni sotto il trono. Secondo il filosofo inglese, il trono ambisce a schiacciare con il proprio peso i leoni; i leoni manifestano una certa propensione a sedersi sul trono. Ovviamente, non è più, per le ragioni sopra dette, neppure ipotizzabile che i leoni stiano sotto il trono, ed anzi è quantomai opportuno che siano separati dal trono, indipendenti, non da questo governati. Il problema peraltro non è solo italiano. La Republique penalisée è il titolo di un libro pubblicato in Francia nel 1996; di abuso di giustizia penale si occupano gli studiosi in lingua tedesca che parlano di Juristenstaat e quelli anglosassoni che ricorrono alla espressione Juristocracy. Ma dalla fisiologica tensione tra poteri, politico e giudiziario, non si deve passare allo scontro e alla frattura istituzionale; fa male al Paese e le conseguenze le pagano innanzitutto i cittadini.
La stagione che stiamo vivendo, è innegabile, si caratterizza per una riforma della giustizia, in corso, destinata ad incidere profondamente sull’assetto ordinamentale.
La rottura del tradizionale principio di unità della magistratura giudicante e requirente (attraverso l’istituzione di due CSM separati), i cambiamenti relativi al giudizio disciplinare affidato a un’Alta Corte, il sistema del sorteggio per l’individuazione dei componenti, sono tutti elementi che introducono novità ordinamentali inedite e di assoluta importanza.
Accennando, per ragioni di tempo, al solo tema della separazione delle carriere, la riforma, nelle intenzioni di chi la propone, è finalizzata ad una più compiuta attuazione del principio del giusto processo contenuto nell’art. 111 Cost. e a rendere il sistema più coerente con il processo accusatorio introdotto dalla Riforma Vassalli, che indirizza verso una visione del processo come confronto di parti avversarie, basato sul principio di parità delle armi e di formazione della prova in contraddittorio.
Una riforma, dunque, che vuole riflettere i mutamenti che hanno segnato il ruolo processuale del pubblico ministero come “parte”, cui si è accompagnata la nota crisi del principio di obbligatorietà dell’azione penale, a molti parsa ormai una sorta di ipocrisia costituzionale impraticabile nella concreta vita giudiziaria, che ha finito per nascondere scelte inevitabilmente discrezionali della pubblica accusa che, nella limitatezza delle risorse disponibili, è chiamata di fatto a scelte sull’an e sul quando della persecuzione penale.
La separazione delle carriere costituisce dunque una legittima scelta di politica costituzionale condotta secondo criteri di “rappresentanza” che devono essere riconosciuti alla politica, senza trasformare il dibattito su questo punto della riforma da una discussione pro o contro la separazione delle carriere, a una consultazione popolare pro o contro la magistratura, rischio quest’ultimo da evitare in massimo grado e che, dal punto di visto istituzionale, deve essere paventato da tutti.
Secondo una visione fortemente sostenuta in magistratura, l’appartenenza comune del pubblico ministero al medesimo ordine giudiziario del magistrato giudicante, limita il rischio dello strapotere investigativo del primo: lo protegge dal vulnus della sua – per così dire – retrocessione amministrativistica, a mero organo di vertice della polizia giudiziaria. Questa idea di pubblico ministero, a ben vedere, potrebbe offrire – in questa prospettiva – molte meno garanzie per la tutela dei protagonisti del processo, rispetto all’attuale standard del suo ruolo giurisdizionale, e potrebbe incidere sulle libertà e sui diritti degli individui in modo particolarmente significativo. La storia darà il suo responso.
Si tratta in ogni caso di una iniziativa politica volta a raggiungere un obiettivo di riequilibrio tra i poteri che si presume essere stato alterato, peraltro con una possibile significativa incidenza diretta, non tanto sul funzionamento del sistema giustizia, quanto sui diritti costituzionalmente tutelati, in primis la libertà.
Tuttavia, il vero punto che non dovrebbe essere dimenticato è un altro ed è costituito dal rischio che la concentrazione del dibattito sugli aspetti ordinamentali e di architettura costituzionale diventi assorbente e faccia dimenticare un dato essenziale: cioè, che le riforme ordinamentali non esauriscono il problema del “servizio giustizia” nella prospettiva dei suoi fruitori, con particolare riguardo a tempi e modalità con cui è reso e al ruolo che si vuole assegnare al diritto nella società contemporanea.
Il vero tema – troppo spesso trascurato negli ultimi tempi – non sembra dunque riducibile all’aspetto burocratico-ordinamentale della rottura del tradizionale principio di unità della magistratura, quanto piuttosto al tema “funzionale” di quale debba essere il ruolo di un pubblico ministero autonomo e indipendente in un sistema processuale tendenzialmente accusatorio. È necessario ragionare e discutere di quale debba essere il rapporto del pubblico ministero con la polizia giudiziaria, quali vincoli e quali garanzie debbano caratterizzarne l’azione nelle indagini e nella formazione delle prove, quali vincoli e quali garanzie si pongano rispetto alla raccolta degli elementi di prova anche a favore dell’indagato. Si deve discutere di come i pubblici ministeri si pongano in rapporto all’interpretazione della legge, all’uso delle intercettazioni, alle richieste di misure cautelari e di rinvio a giudizio. In altre parole di come la magistratura si confronta con il tema della modalità di esercizio della propria funzione.
Allargando ancora di più la prospettiva, la discussione sugli aspetti ordinamentali di architettura costituzionale delle riforme rischia di diventare completamente assorbente facendo tralasciare alcuni nodi centrali della discussione: la visione del sistema giustizia nella contemporaneità. E le sue declinazioni:
- la questione del ruolo del diritto nella società;
- il ruolo del diritto penale nella società con l’abbandono dell’idea che il diritto penale possa rappresentare la panacea con cui curare ogni male e che la giurisdizione, specie penale, possa e debba occuparsi di ogni torto, venendo inevitabilmente sopraffatta da carichi insostenibili e chiamata a ricoprire ruoli per i quali essa non è strutturata;
- il ruolo e il senso della pena concettualmente immaginata ancora in via nettamente prevalente come reclusione e privazione della libertà e, conseguentemente, come vincere l’utopia repressiva ed evitare che il carcere sia un’avanzata scuola del crimine, quella “istituzione totale” cui fa riferimento Erving Goffman nel suo Asylums (1961), quel luogo cioè in cui un gran numero di persone vive separato dal resto della società, conducendo un’esistenza chiusa, di annullamento della vita sociale, dove il detenuto impara a sopravvivere dentro e disimpara a vivere fuori.
Questi sono i temi, verrebbe da dire, i nodi centrali da sciogliere.
Abbiamo smarrito il primato della libertà individuale. Dobbiamo affrontare un vero e proprio gigantismo penale, frutto della moltiplicazione dei reati e della dilatazione dell’esercizio del potere investigativo, un diritto penale totale anziché un diritto penale minimo che per tanti anni la nostra cultura liberale ha rivendicato, tanto che non siamo più in grado di quantificare con certezza neppure il numero di reati vigenti nel nostro Paese.
Viviamo ancora, incuranti dei cambiamenti nel mondo, con una concezione del diritto penale medievale, un commiato dal principio che vede nella pena (e nel codice) l’ultima ratio e tradisce il declino se non il definitivo congedo dal primato riconosciuto alla libertà individuale (come ama dire Vittorio Manes). Si è smarrita ogni distanza tra morale (individuale), etica (pubblica) e diritto penale, e stiamo assistendo alla degenerazione dello stato di diritto verso modelli dove la regola sono proibizioni e pena, e la libertà un’eccezione.
Molte altre pregiudiziali di sistema andrebbero affrontate e risolte; e – tra l’altro – comprendere se la giurisdizione possa sopportare e risolvere qualunque conflitto sociale.
Alla giustizia attribuiamo, credo, un potere più grande di quello che in effetti può avere. La giustizia non può tutto, non fa miracoli; non cancella il torto, può riequilibrare ma non risanare. Il risanamento è oltre e altro rispetto all’ordine della giustizia: il risanamento sta nella capacità di una comunità di ricostruire i legami sociali, poggiandoli su un complesso di valori umani – verrebbe da dire etici – condivisi. Tutto ciò è estraneo alla giustizia, perché la giustizia semmai ripara da un torto, non risana.
È forse giunto il momento di aprire un “tavolo giustizia 3.0”, a cui partecipino insieme magistrati, avvocati, giuristi, accademici e politici, nel quale affrontare i problemi più pressanti che le trasformazioni epocali cui stiamo assistendo propongono alla giurisdizione, ed in cui “non si cerchi il potere (ognuno dalla propria prospettiva particolare) perché non si vuole fare il diritto” (per citare Massimo Donini).
Un tavolo la cui urgenza sembra ancora poco apprezzata, che presto però finirà per imporsi con la forza inesorabile dei fatti.
Si può partire da temi apparentemente assai prosaici, ma in realtà tali da incidere profondamente sulla fruizione del servizio giustizia, come quello della “geografia giudiziaria”.
La distribuzione sul territorio nazionale dei singoli uffici e la loro calibratura nelle singole sedi implica una più approfondita analisi di una molteplicità di fattori tra loro convergenti.
Il Paese è attraversato da una vera e propria rivoluzione demografica che sposta e ricontestualizza anche la domanda di giustizia, trascinando con sé esigenze di specializzazione professionale e necessità differenziate di prossimità territoriale, per le quali sarebbe necessario attrezzarsi per tempo e provvedere di conseguenza su organici e strutture.
Nel 2050, il dato demografico prevederà 45 milioni di europei in meno, 250 milioni di popolazione africana in più, 40 milioni di popolazione americana in più (dati Luiss 2025). L’invecchiamento della popolazione e la bassa natalità sono destinati a incidere profondamente sul potenziale di crescita dell’economia italiana. Secondo l’Istat, entro il 2040 il numero di persone in età lavorativa si ridurrà di circa 5 milioni. Ne potrebbe conseguire una contrazione del prodotto stimata nell’11 per cento, pari all’8 in termini pro capite. Negli ultimi dieci anni sono emigrati 700.000 italiani, un quinto dei quali giovani laureati. Come impatteranno questi cambiamenti epocali sul “sistema giustizia”? Di quanti giudici avremo bisogno? Di che “tipo” di giudici avremo bisogno? Di quanti tribunali avremo bisogno? Il mutamento epocale e la rivoluzione digitale, la tendenza, per certi aspetti fisiologica del processo telematico “a distanza” muterà la figura stessa del magistrato. Forse è giunto il momento di superare il paradigma di un modello unico e indifferenziato di giudice, per aprirsi a un’idea di “diversi modelli di giudici”, capace di rispondere in maniera più adeguata alle diverse funzioni e ai differenti contesti nei quali la giurisdizione è chiamata a operare. Tale riflessione va certamente condotta tenendo conto delle risorse disponibili, sia umane che economiche, e soprattutto, come detto, alla luce delle trasformazioni demografiche, sociali e tecnologiche che stanno mutando il volto del nostro Paese. La composizione della popolazione, la domanda di giustizia, la tipologia dei reati, l’evoluzione delle organizzazioni criminali – sempre più transnazionali e digitalizzate – sono elementi che incidono profondamente sull’organizzazione della giurisdizione. Di fronte a queste dinamiche, la giustizia non può restare ferma: deve evolvere, anticipare i cambiamenti, prepararsi a nuove forme di contrasto alla criminalità e a nuove spinte sociali.
Siamo certi che non sia necessario proiettarsi in una giurisdizione multidisciplinare dove il giudice possa essere coadiuvato dall’esperto di intelligenza artificiale?
La rivoluzione digitale – analizzata nei suoi aspetti più affascinanti e complessi dei rischi di sostituzione uomo-macchina, o di utilizzo di decisori artificiali (giudici-robot), o della incidenza che l’intelligenza artificiale può avere sulla redazione degli atti processuali e più in generale sul ragionamento giuridico e sulla gestione dei precedenti giurisprudenziali – si appresta ad essere considerata per l’impatto che essa ha sulle modalità tradizionali di svolgimento del lavoro, che erano basate principalmente sulla interazione in presenza.
È certo che la tecnologia imponga un adeguamento in termini di riassestamento del diritto e dei principi fondamentali che hanno rappresentato conquiste importanti nella storia del diritto.
Occorre una seria riflessione su quali spazi debbano essere preservati all’oralità e sui nuovi equilibri da raggiungere nel rapporto tra maggiore speditezza ed efficienza nella risposta quantitativa alla domanda di giustizia consentiti dalle nuove tecnologie e mantenimento di spazi di interazione in presenza con le connesse garanzie, in modo da non smarrire le conquiste che l’oralità ha rappresentato e che continuerà a rappresentare.
Vi è poi, ancora, l’esigenza ineludibile di “asciugatura”, semplificazione, chiarificazione e intellegibilità del sistema per non finire sopraffatti da una complessità che mina la certezza del diritto, sovraespone politicamente la magistratura e accresce la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni.
Il principio da salvaguardare è quello della certezza del diritto, della prevedibilità della decisione e, in definitiva, di un sistema giudiziario più riconoscibile. Dobbiamo sapere in anticipo rispetto a una determinata condotta quale sarà la risposta dello Stato. Oggi viviamo invece una situazione caratterizzata da un intreccio inestricabile di fonti nazionali e sovranazionali, normative e giurisprudenziali, interventi multilivello non gerarchicamente ordinati di sentenze della Corte costituzionale, della Corte di Giustizia UE e della Corte europea dei diritti dell’uomo, in cui diventa sempre meno chiaro addirittura quale sia il rimedio approntato dall’ordinamento per risolvere le antinomie tra le diverse norme (nazionali e sovranazionali): spesso anche tra i tecnici appare sempre meno predeterminato e prevedibile pronosticare se in determinati casi si perverrà a una disapplicazione, diretta da parte del giudice comune, di norme nazionali in contrasto con il diritto UE, oppure a sollevare questioni pregiudiziali interpretative davanti alla Corte di Giustizia UE o questioni di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale italiana, tanto che ormai sembra doversi parlare non più di imprevedibilità delle singole decisioni, bensì di una vera e propria imprevedibilità di sistema.
Tutto ciò ingenera, specie nell’opinione pubblica, l’impressione che la magistratura compia scelte discrezionali che la espongono a censure di ideologizzazione politica delle proprie decisioni. In politica è importante non solo il dato di realtà, ma anche la percezione dei fenomeni che affiorano nei contesti sociali. La complessità, però, non deve mai diventare causa di irrisolvibile incertezza: deve essere sempre chiaro il rimedio processuale da adottare.
È interesse di tutti – della politica, della magistratura, della avvocatura e della accademia – porre fine a questa situazione e contribuire a recuperare certezza e confini sicuri e stabili al ruolo di ciascuno.
Infine – ma non per importanza – i temi ordinamentali (come quelli affrontati dalle riforme) non possono essere mai disgiunti da quelli processuali: un determinato assetto organizzativo-ordinamentale della magistratura è sempre funzionale al ruolo delle parti nel processo. Nessuna riforma ordinamentale può raggiungere i suoi obiettivi in termini di terzietà del giudice e di equidistanza tra le parti, se le regole processuali non risultano coerenti con tale obiettivo e dotate di adeguata effettività.
Dunque, se un processo garantito deve essere soprattutto esercizio “dell’arte del dubbio”, essa deve esercitarsi anche e soprattutto sulla decisione a monte del processo, cioè sulla decisione se procedere o meno a giudizio.
Il processo è un costo, per chi lo subisce (per il quale il tempo dell’accertamento è già una pena per sé stessa: la cd. “pena del processo”) e per la società che lo celebra, in punto di impegno di risorse e di loro efficiente distribuzione per rispondere adeguatamente alla domanda di giustizia e potervi fare fronte.
Ben si comprende dunque quanto sia cruciale in tutto questo che non sia snaturata la funzione delle indagini in un processo realmente accusatorio e che proprio lo snaturamento delle indagini è portatore delle maggiori criticità e delle maggiori tensioni nell’intendere il ruolo del pubblico ministero. Tale criticità è all’origine del paradosso di una “udienza preliminare” che, da un lato, si vede formalmente arricchita di regole di giudizio sempre più stringenti (sostanzialmente anticipatrici della futura condanna) e, dall’altro, si dimostra nei fatti come una sorta di “udienza Caronte”, che traghetta un numero sempre maggiore di procedimenti verso il dibattimento, smentendo le finalità cui tale regole erano orientate. Sarebbe interessante, a questo proposito, comprendere se gravare di analogo peso motivazionale il rinvio a giudizio, possa essere uno strumento idoneo a non vanificare del tutto il filtro di fondatezza dell’accusa, insito nella stessa natura dell’udienza preliminare (fondatezza che, alla prova dei fatti, non risulta tale, visto l’alto e crescente numero di assoluzioni, pari al 50% all’esito del dibattimento).
Sembra evidente quanto siano significative le conseguenze di queste aporie processuali sulla tenuta dei diritti individuali nella fase preliminare e sulla qualità dell’accertamento giudiziale di responsabilità e come esse siano tali, come detto, da incidere profondamente sui ruoli e sui poteri effettivi del pubblico ministero e del giudice e sul rapporto di questi con la difesa, ben più profondamente, con ogni probabilità, di ogni aspetto organizzativo ordinamentale che riguardi le carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.
Ma, più in generale, ciò che dovrebbe essere sempre posto a tema, ogni volta che si intervenga con un progetto riformatore, è il “funzionamento del sistema giustizia”, nel senso che la prospettiva e la ragione giustificativa di ogni innovazione non può che essere il miglioramento del “servizio” offerto ai cittadini nel costante suo adeguamento al mutare del contesto.
La stessa prospettiva – quella, cioè, delle persone a cui si rivolge il servizio-giustizia – dovrebbe essere adottata nel dibattito pubblico che precede o segue tali innovazioni.
È una responsabilità di ciascuno di noi, degli attori istituzionali coinvolti, del Governo, della magistratura e certamente anche dell’avvocatura. È una responsabilità di ciascuno di noi quella di portare il dialogo anche nella traiettoria del servizio giustizia ai cittadini.
Occorre dunque un cambio di paradigma, con una migliore visione di fondo: la valutazione degli interventi riformatori e la loro conformazione in sede di normazione secondaria, nell’ottica di una efficiente e adeguata tutela dei diritti fondamentali nell’esercizio della giurisdizione.
Concludo.
Occorre che politica, avvocatura e magistratura dialoghino, offrendo ciascuna il contributo che è loro proprio: un contributo di “rappresentanza” per la politica, un contributo di “competenza” per la magistratura, un contributo di “esperienza” da parte dell’avvocatura, che deve restituire la realtà di ciò che in concreto avviene nei processi e insistere sulla necessità di una più adeguata tutela dei diritti fondamentali.
L’avvocatura continui a combattere, partecipando al dibattito pubblico, ma ricordando che il tema giustizia non deve limitarsi all’architettura costituzionale; e che occorre non smarrire lo statuto originario dell’essere avvocato: Rechtsanwalt, garante del diritto, guardiano del diritto. C’è sempre, infatti, un diritto di un cittadino da tutelare, una vita da salvaguardare, un argine da frapporre contro gli arbitri e gli abusi, il bisogno di dare una voce a chi non ha voce.
Vicenza, 13.09.2025