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L’AL DI LÀ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO:  OVVERO, LA PROTEZIONE DELL’INNOCENTE – DI GAETANO PECORELLA

L’AL DI LÀ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO: OVVERO, LA PROTEZIONE DELL’INNOCENTE – DI GAETANO PECORELLA

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L’AL DI LÀ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO: OVVERO, LA PROTEZIONE DELL’INNOCENTE

di Gaetano Pecorella

La relazione svolta dal Prov. Avv. Gaetano Pecorella nel corso del Convegno: «L’al di là di ogni ragionevole dubbio», organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento.

Dottrina e giurisprudenza, in modo pressoché unanime, non attribuiscono carattere innovativo all’intervento riformatore. Il canone decisorio per cui il giudice pronuncia sentenza di condanna se, e soltanto se, l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, sarebbe già stato presente nel nostro sistema processuale coincidendo con «l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso di causalità» (sentenza Franzese). Per Cordero la riscrittura dell’art. 533 co. 1 c.p.p. esprimerebbe un «banale americanismo e una verità ovvia»[1].

Esplicitamente la Suprema Corte, sez. I, con la sentenza 28 giugno 2006, ha affermato: « con la previsione della regola per la quale il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l’imputato risulta colpevole del reato contestato ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’ di cui all’art. 5 della legge n. 46 del 2006, modificativo del comma primo dell’art. 533 c.p.p. il legislatore ha formalizzato un principio già acquisito in tema di condizioni per la condanna, stante la preesistente regola di cui all’art. 530 co. 2 c.p.p., per la quale in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova l’imputato va assolto».

In realtà, così argomentando si è ignorato, o non si è voluto comprendere, che la regola costituisce l’applicazione sul terreno probatorio del principio costituzionale della presunzione di innocenza, per cui una persona è, e resta tale, se la presunzione di innocenza non è superata al di là di ogni ragionevole dubbio. Ciò comporta che al Pubblico ministero spetta dimostrare che di quella presunzione nulla è rimasto dopo le prove da lui addotte perché possa pronunciarsi una sentenza di condanna. Si vedrà poi a quali condizioni non operi più la presunzione di innocenza.

Ma cosa si intende per dubbio ragionevole? Ragionevole dubbio non è un mero dubbio possibile, perché qualsiasi cosa si riferisca agli affari umani è aperta a qualche dubbio possibile o immaginario. È quella situazione che, dopo tutte le considerazioni, dopo tutti i rapporti sulle prove, lascia la mente del giudice nelle condizioni in cui non può dire di provare una convinzione incrollabile sulla verità dell’accusa[2].

Sono due i principi che informano il sistema delle prove, e, conseguentemente, le regole di giudizio a cui deve attenersi il giudice. Il primo è quello del libero convincimento che ha in sé molti significati, a partire da quello secondo cui non vi sono prove legali che vincolano il giudice, ovvero quello per cui il giudice è libero nella ricerca della prova, deve confrontare le prove prodotte dal Pubblico ministero con quelle della difesa, può acquisire d’ufficio quelle prove che ritiene necessarie per la decisione. In sostanza con il libero convincimento il giudice è il “signore della prova”, con la libertà di cercarla se a suo avviso è una condizione necessaria per la decisione.

È un principio che ben si adatta ai processi inquisitori, e che ha in sé una potenziale pericolosità: e cioè che il giudice abbia una sua convinzione o, meglio, un suo pre-giudizio sulla colpevolezza dell’imputato, e che vada alla ricerca della conferma di ciò di cui è certo, attraverso perizie, testimoni, interrogatori di imputati o coimputati. È il tipo di giudice che ci ha consegnato la riforma del processo del 1988, un giudice che può liberamente acquisire nuove prove, assumere testimoni, disporre d’ufficio perizie dibattimentali.

L’altro principio, di matrice illuminista, di origine soprattutto anglosassone, adottato di recente nel nostro codice, è quello descritto nella formula secondo cui il giudice non può condannare se non dopo che abbia superato ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato. È un sistema indissolubilmente legato al processo accusatorio, e cioè a un processo gestito dalle parti nella ricerca e formazione della prova, a un processo che ha come regola la presunzione di innocenza che sta al Pubblico ministero, e soltanto a lui, superare con le prove introdotte nel dibattimento.

I due tipi di processo e le due regole, ovvero la libera ricerca della prova da parte del giudice, o il vincolo delle prove introdotte dalle parti, corrispondono a due concezioni dello Stato: con il libero convincimento è lo Stato che attraverso il giudice, e senza limiti, si attribuisce il potere di gestire il processo penale; con l’al di là di ogni ragionevole dubbio il processo penale è gestito dalle parti, il giudice è vincolato dalla presunzione di innocenza che sarà superata solo se le prove del Pubblico ministero sono in grado di farlo.

Allorché fu introdotto il principio del ragionevole dubbio, soprattutto da parte della magistratura si sostenne – come si è già ricordato – che non vi era nulla di nuovo sotto il sole, visto che il dubbio pro reo è patrimonio della cultura giuridica continentale a partire dai tempi di Cicerone. La realtà, però, non è questa. Nel dubbio pro reo vengono messe sullo stesso piano le prove contro o a favore dell’imputato, ed il giudice fa un’opera di bilanciamento a seguito della quale assolve l’imputato solo se, o quanto meno se, le prove a favore o contro hanno lo stesso peso. Con il ragionevole dubbio l’imputato è e resta innocente, e la sua innocenza sarà superata solo da prove così forti da far venir meno la presunzione ex lege che l’imputato non è colpevole.

Torniamo alla domanda che è al centro del problema: quando il dubbio è “ragionevole”? Interviene qui un dato imponderabile, che è poi l’onestà intellettuale del giudice, che dovrà attenersi alla regola secondo cui la razionalità di ogni uomo – e non soltanto la sua – porterebbe a ritenere che la presunzione di innocenza resta ancora valida nonostante le prove introdotte dall’accusa. La ragionevolezza, infatti, non appartiene alla singola persona, ma è una caratteristica dell’essere umano, alla quale il giudice deve guardare per affermare che la presunzione di innocenza è superata in una misura tale che nessuno potrebbe giudicare altrimenti.

Ma, e soprattutto, la regola del “ragionevole dubbio” va al di là della razionalità, perché fa del processo penale un terreno di confronto paritario tra le parti, e dunque applica una regola della democrazia. Non solo: tutela anche la dignità di chi è giudicato, perché costui resta innocente sinché non vi è più alcuna, sia pur remota, incertezza sulla sua responsabilità.

La novità più rilevante è forse un’altra. La vecchia formula, quella dell’art. 530 co. 2, prendeva in considerazione le prove a carico, ragion per cui la condanna era supportata dalla sufficienza e coerenza di tali prove. L’al di là di ogni ragionevole dubbio guarda all’insieme delle risultanze processuali, cosicché il dubbio riguarda anche la coesistenza di più ricostruzioni alternative. La vecchia formula induceva il giudice a seguire l’ipotesi più probabile tra quelle che offriva il materiale probatorio. Oggi la condanna richiede che non vi sia nessun’altra ipotesi ragionevole oltre quella della colpevolezza.

Viene in considerazione l’importante contributo di Taruffo, che così si è espresso: «Si potrebbe dire che esiste un dubbio ragionevole quando, di fronte alla descrizione del fatto che fonda la colpevolezza, è tuttavia possibile formulare una ipotesi alternativa ragionevole intorno al medesimo fatto. Per ipotesi alternativa intendo che – se la colpevolezza si fonda sull’ipotesi “vero che x” – si possa immaginare sia “falso che x”, sia “vero che y, z – “. Si possono quindi avere sia l’ipotesi contraria all’ipotesi di partenza, sia una o più ipotesi diverse da quella di partenza». «Si tratta di un criterio di ragionevolezza pratica: se non è possibile immaginare una versione alternativa verosimile del fatto, si può dire che la prova di esso non incontra alcun dubbio ragionevole»[3].

Anche la Cassazione, perciò, dovrebbe mutare orientamento in base alla regola del ragionevole dubbio dovendo considerare non solo l’ipotesi ricostruita, e scelta, dal giudice del merito. La Cassazione, ancora oggi, non considera le diverse ipotesi ricostruttive, ma verifica la sola completezza (rispetto ai costituti probatori) della motivazione e l’esistenza di un apparato argomentativo che sia logico e non manifestamente contraddittorio (Cass., sez. IV, 25 giugno 2021, n. 24826).

È pur vero che, a giudizio della stessa sentenza, «il giudice del merito non può pronunciare sentenza di condanna “oltre ogni ragionevole dubbio” in presenza di una ipotesi ricostruttiva della difesa, che non si ponga al di fuori del normale accadimento delle cose, con la conseguenza che il giudice del merito non può non motivare sulla ipotesi alternativa posta dalla difesa e, in condizioni di pari plausibilità, deve pronunciarsi a favore del reo»[4].

Sicché il ragionevole dubbio ha un suo ruolo autonomo rispetto all’esame delle prove, anche se il dubbio può sussistere a prescindere dalla «pari plausibilità». Tuttavia, resta il fatto che, se la condanna presupponesse l’assenza di ogni ragionevole dubbio, anche la Cassazione non potrebbe sottrarsi a questa decisiva verifica.

[1] Così si è espresso O. Mazza, Il ragionevole dubbio nella teoria della decisione, in Criminalia, 2012, 358 ss., citando dottrina e giurisprudenza, pur ammettendo che «la formula appare certamente evocativa, permettendo di meglio comprendere e perimetrare il carattere probabilistico del giudizio di stampo induttivo». Di tutt’altro avviso è G. Canzio, L’«oltre il ragionevole dubbio» come regola probatoria e di giudizio nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., I, 2004, 303, secondo cui il «ragionevole dubbio» non si risolve affatto in una formula astratta e priva di reale significato». Nel senso che il criterio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» non trovasse piena cittadinanza nel nostro ordinamento processuale, V. Nobili, Storie di una illustre formula: Il libero convincimento, negli ultimi trent’anni, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 82 ss.

[2] La formula “proof beyond any reasonable doubt” compare per la prima volta nella famosa sentenza in re Winship, ma trova sua definitiva consacrazione nella sentenza O. J. Simpson, la quale ha sostanzialmente ripreso il paragrafo 1096 del codice californiano, laddove sono contenute le istruzioni alla giuria. Cfr F. Zaccaria, Il principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, in Annali della facoltà di giurisprudenza di Taranto, anno III, 497 ss.

[3] M. Taruffo, Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio), in Criminalia, 2009, 319 ss.

[4] È vero altresì che la Cassazione, sez. IV, 12 novembre 2009, n. 245879 ha affermato che ««la regola dell’oltre il ragionevole dubbio ha messo definitivamente in crisi quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, era consentito al giudice di merito di adottarne una che conduceva alla condanna sol perché la riteneva più probabile rispetto alle altre. Ciò non sarà più consentito perché per pervenire alla condanna, il giudice non solo deve ritenere non probabile l’eventuale diversa ricostruzione del fatto che conduce all’assoluzione dell’imputato, ma deve altresì ritenere che il dubbio su questa ipotesi alternativa non sia ragionevole (deve, cioè, trattarsi di ipotesi non plausibile o comunque priva di qualsiasi conferma)».