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NÉ ABNORME NÉ CONTRA LEGEM IL PROVVEDIMENTO ARCHIVIATIVO PER «RAGIONEVOLE PREVISIONE DI PRESCRIZIONE». UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE – DI SIMONE INCORVAIA

NÉ ABNORME NÉ CONTRA LEGEM IL PROVVEDIMENTO ARCHIVIATIVO PER «RAGIONEVOLE PREVISIONE DI PRESCRIZIONE». UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE – DI SIMONE INCORVAIA

INCORVAIA – NÉ ABNORME NÉ CONTRA LEGEM IL PROVVEDIMENTO ARCHIVIATIVO PER «RAGIONEVOLE PREVISIONE DI PRESCRIZIONE». UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE.pdf

NÉ ABNORME NÉ CONTRA LEGEM IL PROVVEDIMENTO ARCHIVIATIVO PER «RAGIONEVOLE PREVISIONE DI PRESCRIZIONE». UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE.

di Simone Incorvaia*

Nota a Cass. pen., Sez. V., Sentenza, 14 gennaio 2025, n. 5516.

 

1. La sentenza[1] in commento offre una lettura in chiave innovativa e, per quanto possibile, più coerente con la ratio della «ragionevole previsione di condanna»[2] prevista dall’art. 408, comma 1, c.p.p. come modificato dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia).

Alcune brevi premesse in fatto. Nell’ambito di un procedimento penale per falsità ideologica e materiale[3] iscritto a modello 44 e dunque a carico di ignoti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma disponeva archiviazione – nonostante l’opposizione delle persone offese – non ritenendo sussistente una ragionevole previsione di condanna prima della maturazione del termine di prescrizione.

Gli stessi opponenti interponevano ricorso per cassazione deducendo l’abnormità del provvedimento archiviativo emesso dal G.i.p., sulla base dell’assunto (censurabile e censurato sotto molteplici aspetti) secondo cui il criterio della ragionevole previsione di condanna si fonderebbe solo sugli elementi acquisiti in sede d’indagini e non già su valutazioni di natura prognostica.

Preliminarmente, occorre osservare che è oltremodo inusuale che avverso un’ordinanza di archiviazione venga proposto ricorso per cassazione motivato sulla base dell’abnormità dell’atto[4]. Come noto, infatti, il provvedimento di archiviazione può essere al più oggetto di reclamo davanti al Tribunale, nei limiti di cui all’art. 410-bis, c.p.p.[5]

Nel caso di specie, infatti, proprio per questa ragione e in forza del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso ex art. 568, comma 1, c.p.p.

Ben avrebbe potuto, invero, fare utilizzo del procedimento de plano per la declaratoria dell’inammissibilità, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; tuttavia, sospinta da una qualche urgenza nomofilattica – forse anche a causa dell’assenza di precedenti giurisprudenziali sulla nuova regola di giudizio per l’archiviazione – la Corte è andata ben oltre, motivando l’infondatezza del ricorso.

2. Orbene, prima di addentrarci nell’analisi della ratio decidendi che permea la sentenza in commento, paiono doverosi alcuni prodromi in relazione alla nuova regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, come introdotta dalla c.d. riforma Cartabia.

È noto, infatti, che attraverso il D.lgs. 150/2022 si sia giunti ad una riformulazione totale della regola soggiacente al filtro dell’archiviazione, all’eliminazione della disposizione contenuta all’interno dell’art. 125, disp. att., c.p.p. e – infine – alla parificazione tra lo standard per l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere e quello per la presentazione della richiesta di archiviazione.

Il Pubblico Ministero, infatti, secondo la littera del nuovo art. 408, c.p.p., deve richiedere l’archiviazione al Giudice per le indagini preliminari quando «[…] gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna […] [corsivo aggiunto]».

Di talché, il legislatore ha sancito un definitivo superamento del previgente standard della sostenibilità dell’accusa in giudizio, in quanto trattavasi di un filtro, per così dire, debolmente selettivo, introducendo un vaglio di natura «moderatamente prognostica»[6] e dinamica che estende un approccio logico-strutturato a tutti i momenti decisionali “vestibolari” rispetto al giudizio[7] e che – parimenti – attribuisce un significato concreto alla prognosi di condanna attraverso un’analisi logico-dubitativa, che assicura e pondera il rispetto del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale[8].

Merita rilevare che la nuova regola della ragionevole previsione di condanna si trova in posizione di estrema vicinanza – forse addirittura di identità – a quella presente nella tradizione giuridica dell’Inghilterra e del Galles di «realistic prospect of conviction»[9] o a quella Australiana della «reasonable prospect of conviction»[10].

In tali Stati, che vantano una tradizione processuale marcatamente adversarial, si è da tempo sedimentata la tesi secondo cui è opportuno anticipare nelle fasi prodromiche al dibattimento le valutazioni demandate al giudice; ciò, fondamentalmente, per non tradire quell’esigenza di efficienza caratterizzante i sistemi processuali penali di common law che considerano il processo come una risorsa limitata e – pertanto – da riservarsi soltanto a quei casi che realisticamente potrebbero tradursi in una condanna dell’imputato[11].

3. Sempre a titolo di premessa, è opportuno osservare che la decisione della Suprema Corte in commento si pone quale naturale evoluzione – o provvisorio epilogo – di una serie di precedenti dei Giudici di merito. Li esponiamo quivi, brevemente.

In primo luogo, è di sicuro rilievo la Sentenza 10/2023 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Patti[12]; il tema, pur riferendosi alla sentenza di non luogo a procedere emessa in sede di udienza preliminare, offre l’appiglio per svolgere alcune riflessioni che ben possono estendersi al caso in esame. La questione può essere circoscritta in questi termini: è possibile includere tra le ipotesi di insussistenza di una ragionevole previsione di condanna anche i casi in cui, nonostante un quadro investigativo dotato di coerenza e completezza, è probabile che non si riuscirà a pervenire a una decisione nel merito a causa della verosimile maturazione della prescrizione? Il G.u.p. del Tribunale di Patti, così come la più recente letteratura in materia, fornisce una risposta tendenzialmente affermativa; ciò, tuttavia, non desta particolare sorpresa proprio per il fatto che questa valutazione, quando viene compiuta in sede di udienza preliminare (o predibattimentale), si colloca in uno snodo processuale ove il sindacato sulla probabilità dello spirare del termine di prescrizione viene compiuto con cognizione di causa[13]. Ebbene, in siffatta ipotesi, può salutarsi positivamente la scelta di estendere massimamente il vaglio prognostico fino a ricomprendervi anche la seria prospettiva di prescrizione.

Altra pronuncia che merita ricordare è l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena del 21 novembre del 2023[14]. Nel predetto provvedimento, infatti, il Giudice, dopo aver evocato alcune note pronunce[15] della Corte costituzionale, osserva che l’obbligatorietà dell’azione penale, come contemplata dall’art. 112 Cost., impedisce che la valutazione prognostica di superfluità dell’instaurando processo possa spingersi sino a ricomprendere la previsione del futuro decorso del termine di prescrizione[16]; in tale sede (e cioè prima dell’esercizio dell’azione penale) il sindacato sull’imminente estinzione del reato si imbatte nella netta contrapposizione tra domanda di efficienza e obbligatorietà  dell’azione penale – e il risultato è tranchant. Ammettere la possibilità che il Pubblico Ministero in sede archiviativa possa dedurre l’imminente incombere della prescrizione – come rilevato dal G.i.p. di Siena e da recente giurisprudenza[17] – condurrebbe a un irragionevole aumento dei margini di discrezionalità del PM nell’esercizio dell’azione penale[18].

È ben vero che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 1991 ha statuito che: «l’efficacia del sistema dei controlli rischierebbe di risultare vana se la regola di giudizio dettata per individuare l’oggettiva superfluità del processo non fosse idonea a segnare il discrimine, spesso labile, tra l’oggettiva superfluità e la mera inopportunità comunque camuffata», ad avviso di chi scrive, tuttavia, deve essere criticato l’assunto del G.i.p. di Siena secondo cui la valutazione ex art. 408 c.p.p. debba tenere in considerazione solo e soltanto gli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini.

Ben possono compiersi, infatti, valutazioni che esulano dal merito dell’accusa e che si fondano su aspetti differenti: ad esempio, sui tempi del dibattimento e sulla successiva probabilità di maturazione della prescrizione. Certamente, riconoscere questa innovativa possibilità richiede un certo coraggio. Si tratta, infatti, di mutare totalmente il punto di vista rispetto alla precedente regola – per molto tempo sedimentata – della sostenibilità dell’accusa in giudizio.

D’altronde, non paiono affatto ancorate a mere logiche di opportunità quelle previsioni che portino a ritenere oggettivamente superflua l’instaurazione di processi, laddove siano motivate sulla base di una imminente e probabile maturazione della prescrizione.

Un tanto è vero proprio in ragione dell’intima connessione logica tra elementi acquisiti, valutazioni sulla prescrizione e standard della ragionevole previsione di condanna[19]; ciò vale, come già si è detto, solo ove si escluda l’assunto aprioristico secondo cui le prove raccolte possano esclusivamente sostenere valutazioni sul merito processuale[20] e non già supportare valutazioni prognostiche.

4. Con riferimento alla recente pronuncia della Cassazione numero 5516/2025 in commento, la Suprema Corte – nel rigettare le censure addotte dai ricorrenti – compie un coraggioso e innovativo passo ulteriore: nelle ipotesi in cui il Pubblico Ministero non eserciti l’azione penale, il conseguente provvedimento di archiviazione che motivi l’insussistenza di una ragionevole previsione di condanna pronosticando l’imminente spirare del termine di prescrizione, non è illegittimo né abnorme.

L’iter logico argomentativo seguìto dalla Suprema Corte muove dalla lettera dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen. secondo il quale «le disposizioni degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis si applicano anche quando […] il reato è estinto […]».

Di talché, secondo la Quinta Sezione, il combinato disposto tra l’art. 408, comma 1 e l’art. 411, c.p.p., valorizzando altresì il richiamo contenuto in quest’ultimo allo stesso art. 408, appaleserebbe che «il criterio della ragionevole previsione di condanna debba guidare anche la valutazione giudiziale nelle ipotesi in cui il reato sia estinto o possa – per l’appunto, secondo ragionevole previsione – esserlo a breve [corsivo aggiunto]»[21].

Si tratta di un approdo giurisprudenziale che consente di oltrepassare alcuni ostacoli paventati nei precedenti richiamati.

Innanzitutto, si supera il limite posto dall’argomento letterale dell’art. 411 c.p.p., riassumibile con il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit e cioè il fatto che la suddetta disposizione normativa attribuisce rilievo (con espresso riferimento) ai casi in cui la prescrizione sia maturata e non già all’ipotesi in cui essa sia di futura, ancorché prossima, maturazione. A parere di chi scrive, questo superamento è stato reso possibile semplicemente cambiando prospettiva: dall’analisi isolata di norme che regolano aspetti consimili, ad una lettura sistemica del contesto normativo.

Attraverso questo (apparentemente) semplice mutamento di prospettiva, è stata possibile un’esegesi della disposizione più coerente con lo spirito deflattivo perseguito dal legislatore.

In secondo luogo, si supera la virtuosa proposta – seppur di complessa attuazione[22] – di valorizzare i criteri di priorità per consentire un sistematico rinvio dell’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero, in attesa dello spirare della prescrizione (così da eludere l’ormai oltrepassato vincolo dell’interpretazione letterale dell’art. 411 c.p.p.).

Il discorso, inevitabilmente, ruota attorno al concetto della non superfluità del processo: suona banale, ma è ben vero che risulti del tutto antitetico rispetto al principio di efficienza spendere risorse per procedimenti penali destinati ad epilogarsi con la maturazione della prescrizione[23]. Si tratta di battaglie perse in partenza.

Del resto, già da tempo tra le ipotesi di postergazione della trattazione della notizia di reato contenute in alcune circolari di singoli uffici di Procura, rientrano proprio i procedimenti su cui grava il rischio di prescrizione[24]. Sono dovute alcune precisazioni: il fatto che le singole Procure della Repubblica elaborino linee guida che indicano la priorità non è affatto una scelta neutra[25] e la scelta di regolare con legge ordinaria i criteri di priorità «deriva dalla necessità di sottrarre alla discrezionalità priva di controllo delle Procure scelte di politica criminale, che necessitano di trasparenza e legittimazione democratica»[26].

In assenza di previsioni normative chiare sul tema, si è assistito al proliferare di talune prassi dei Tribunali (più o meno condivisibili) che hanno autogestito il problema delle prossime prescrizioni – ancorché in una fase successiva a quella delle indagini preliminari – disponendo rinvii fino all’effettiva maturazione della causa estintiva[27].

Con riferimento ai criteri di priorità, vale la pena osservare che le prime iniziative legislative in materia siano tutt’altro che encomiabili: in particolare, il disegno di legge A.S. 933[28] (che non ha trovato séguito), si è posto l’obiettivo di introdurre tre criteri generali di priorità. Il primo, fondato sulla gravità dei fatti, risulta criticabile per la sua eccessiva genericità, tanto da divenire privo di un contenuto precettivo[29]; gli altri tre, fondati sulla realtà criminale del territorio, sulle esigenze di protezione della popolazione e sull’offensività in concreto del reato appaiono allo stesso modo generici, i primi due, inoltre, portano con sé il rischio di creare una regionalizzazione del sistema penale, in violazione della Costituzione.

Oltremodo inopportuno è, poi, «[…] il riferimento come criterio di priorità alla mancata partecipazione dell’indagato a percorsi di giustizia riparativa nelle indagini preliminari. Si tratta di un profilo che coinvolge il diritto di difesa, che non può essere condizionato nel suo esercizio dalla prospettiva che la mancata adesione al percorso di giustizia riparativa determini la priorità nella trattazione del procedimento [corsivo aggiunto]»[30]. Sembra, dunque, che si sia ancora ben lontani dallo scenario ideale.

Merita, tuttavia, dar conto di una lodevole proposta avanzata da parte della dottrina, e cioè che il Parlamento adotti uno «statuto generale dei criteri di priorità»[31] conforme ad una visione meno astratta del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale e, soprattutto, idoneo a garantire la tenuta e l’efficienza del sistema.

Svolte queste brevi considerazioni attorno i criteri di priorità, la pronuncia in commento sembrerebbe aprire la strada ad un meccanismo più convincente e al tempo stesso soggetto a controllo giurisdizionale quale la richiesta di archiviazione motivata sulla base dell’imminente maturazione della causa estintiva del reato

Si badi, però, siamo dinanzi ad una delle prime pronunce della Cassazione sul tema: la prudenza, pertanto, è d’obbligo; così come, per le stesse ragioni, è doveroso parlare di un arrêt provvisorio, suscettibile di essere confermato ovvero sovvertito.

Restano aperte alcune questioni, che in parte motiva non sono state affrontate dalla Suprema Corte e che qui brevemente si espongono.

Come noto, infatti, la prescrizione del reato si pone quale istituto rinunciabile proprio per garantire all’imputato la massima estensione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, da leggersi quale diritto ad ottenere in ogni caso una statuizione sul merito[32]. Tale istituto, tuttavia, conosce dei limiti.

Infatti, come chiarito da una celebre pronuncia della Corte costituzionale, la facoltà di rinunciare alla prescrizione, pur trovando il suo fondamento nel c.d. «diritto di difendersi provando»[33], non costituisce una possibilità di esercitare il diritto di difesa contro accuse mai formalizzate: estendere la sua rinunciabilità anche alla fase delle indagini preliminari significherebbe attribuire all’indagato il potere di disporre ad libitum dell’instaurazione di un processo. Tali considerazioni «conducono ad escludere […] in via generale, il diritto della persona sottoposta alle indagini a rinunciare alla prescrizione»[34].

Peraltro, tale conclusione è perfettamente in linea con alcuni arresti significativi della Corte EDU, che ha sancito che «il diritto di ottenere un giudizio in merito a un’accusa penale, non è assoluto»; si tratta di un precipitato logico che consegue dall’assunto per cui il processo penale rappresenta una risorsa limitata. Ammettere sempre e in ogni caso la possibilità di rinunciare alla prescrizione comporterebbe, infatti, una patologica ipertrofia dei processi e il sovraccarico di un sistema già in crisi.

D’altro canto, invece, potrebbe emergere un ulteriore problematica legata al perimetro entro cui circoscrivere il principio di diritto emesso nella sentenza 5516/2025 in commento.

Ammettere sempre e in ogni caso la possibilità di rinunciare alla prescrizione comporterebbe, infatti, una patologica ipertrofia dei processi e il sovraccarico di un sistema già in crisi[35].

D’altro canto, invece, potrebbe emergere un ulteriore problematica legata al perimetro entro cui circoscrivere il principio di diritto emesso nella sentenza 5516/2025 in commento[36].

Come già ricordato nella premessa, il caso di specie riguardava un procedimento penale iscritto a modello 44 e, dunque, a carico di ignoti; la domanda che qui incombe è se l’archiviazione per ragionevole previsione di prescrizione possa essere ritenuta non illegittima anche per quanto concerne i procedimenti penali iscritti a modello 21, nel registro “noti”.

Restando ancorati a quanto emerge a colpo d’occhio dal principio espresso nella sentenza in esame, l’applicabilità del combinato disposto tra l’art. 408 e 411 c.p.p. non parrebbe da escludersi anche con riferimento ai procedimenti penali iscritti a modello 21 (noti).

In tali ipotesi, tuttavia, l’attribuzione del reato ad uno specifico soggetto noto potrebbe, ad esempio, far emergere una contestazione della recidiva che – quale aggravante ad effetto speciale – inciderebbe in modo assai significativo sul decorso del termine di prescrizione.

In ogni caso, nell’attesa di conoscere ulteriori nuove dalla Suprema Corte, ogni valutazione finora esposta deve intendersi quale mera prognosi.

*Dottore magistrale in giurisprudenza, Avvocato praticante abilitato presso l’Ordine degli Avvocati di Genova

[1] Cass. pen., Sez. V., Sentenza, 14 gennaio 2025, n. 5516.

[2] Tra i plurimi Autori che hanno trattato il tema, si vedano M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), in Sist. Pen., 2 novembre 2022, p. 44; M. Gialuz – J. Della Torre, Giustizia per nessuno: l’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi coronica e riforma Cartabia, Torino, 2022, p. 308; J. Della Torre, La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria, in Leg. pen., 19.07.2024, p. 48; F. TONDIN, La nuova regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna, in Cass. pen., 2023, n. 2, p. 404 ss; G. DELLA MONICA, Il filtro della ragionevole previsione di condanna, in Arch. pen., 2023, n. 2, p. 13 ss.; E. MARZADURI, La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale, in Leg. pen., 25 gennaio 2022, p. 1 ss.; F. ALVINO, Il controllo giudiziale dell’azione penale: appunti a margine della riforma Cartabia, in Sist. Pen., 2022, n. 3, p. 27 ss.; E. AMODIO, Filtro «intraneo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio, in Cass. pen., 2022, n. 1, p. 14 ss; M. BUSETTO, Nuova regola di giudizio e integrazioni conoscitive del giudice dell’udienza preliminare: qualche spunto di riflessione, in Arch. pen., 2023, n. 1, p. 1 ss.; M. CECCHI, Osservazioni intorno alla ragionevole previsione di condanna, in Arch. pen., 2022, n. 2, p. 1 ss.; M. MENNA, L’inquadramento della regola di giudizio del non luogo a procedere tra passato e presente dell’udienza preliminare, in Arch. pen., 2023, n. 1, p. 1 ss.; P. FERRUA, Regole di giudizio e udienza preliminare, in Proc. pen. giust., 2023, n. 4, p. 966 ss.; F. M. DAMOSSO, Quale spazio per la seria probabilità di prescrizione nella formulazione della “ragionevole previsione di condanna”? Una recente ordinanza del G.i.p. di Siena, in Sist. Pen., 24 gennaio 2024; A. CABIALE – S. QUATTROCOLO, Un filtro più potente precede un bivio più netto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro della riforma Cartabia, in www.giustiziainsieme.it, 9 gennaio 2023; C. Conti, La ragionevole previsione di condanna: verso un sistema accusatorio contemporaneo, in Dir. pen. proc., 2024, n. 12, p. 1543 ss.; A. Caprio, Incidenza del termine di prescrizione sul giudizio concernente la ragionevole previsione di condanna e archiviazione, in Dir. pen. proc., 2024, n. 8, p. 1067.

[3] Nella specie, si trattava di un procedimento penale avente ad oggetto il delitto di falso (artt. 476 e 479, c.p.) commesso mediante il certificato di collaudo dei lavori di una galleria nel tracciato dell’autostrada A14, Bologna-Taranto.

[4] Non è questa la sede per approfondire i profili squisitamente teorici (statici e dinamici) del vizio dell’abnormità degli atti processuali, è noto che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti abnormi si pone quale deroga al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, cfr., ex multis, Cass. pen., SS.UU., Sentenza, 24 novembre 1999, n. 26, nonché Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 12 novembre 1992, Bosca, in CED Cass., n.192943. In dottrina, si veda M. Catalano, il concetto di abnormità fra problemi definitori ed applicazione giurisprudenziale, in Dir. pen. proc., 2000, n. 9, p. 1240 ss., nonché D. Siracusano, Abnormità e ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali del pubblico ministero, in Riv. It. dir. proc. pen., 1963, p. 315 ss.

[5] In tal senso, si veda Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 5 aprile 2018, n. 32508.

[6] In questi termini si veda J. Della Torre, La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria, cit., p. 32 ss; si osserva come il riferimento alla ragionevolezza, analoga alla regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare e predibatimentale, vieta considerazioni prognostiche prive di qualsivoglia concretezza: l’esito liberatorio deve essere richiesto e disposto non solo quando è esclusa ogni possibilità di condanna, ma anche quando sviluppi istruttori capaci di ribaltare l’esito assolutorio rimangono solo quali mere, mute, ipotesi. Moderatamente prognostico, si badi, non vuol dire né solo diagnostico, né solo prognostico, dal momento che sono individuabili sia elementi propri di una diagnosi, sia di una prognosi; tuttavia, la prognosi non deve essere ancorata ad elementi diafani e meramente ipotetici: la colonna portante deve essere individuata proprio nel riferimento al concetto di ragionevolezza, idoneo a non infirmare la raison d’être dell’intero sistema.

[7] Cfr. C. Conti, La ragionevole previsione di condanna: verso un sistema accusatorio contemporaneo, cit., p. 1543; in tal senso si veda anche M. Daniele, La riforma Cartabia del processo penale: pretese algoritmiche ed entropia sistemica, in Sist. Pen., n. 7-8, 2023, p. 21 ss.

[8] Così, C. Conti, La ragionevole previsione di condanna: verso un sistema accusatorio contemporaneo, cit., p. 1552.

[9] Così, The Code for Crown Prosecutors: The Evidential Stage, in The Crown Prosecution Service, Ottobre 2018, § 4.6.

[10] Così, Prosecutor Guidelines del New South Wales, in www.odpp.nsw.gov.au, 29.3.2021, § 1.2.

[11] Cfr. Trib. di Patti, Sez. G.U.P., Sentenza, 27 febbraio 2023, n. 10.

[12] In questi termini, può ritenersi conforme J. Della Torre, La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria, cit., p. 57; l’Autore, in particolare, osserva che in tale fase più avanzata del rito, il sindacato compiuto sul rischio estintivo, possa considerarsi entro i limiti del dettato costituzionale; osserva altresì l’Autore che una «ragionevole certezza» in ordine all’esito prescrittivo possa emergere attraverso i software per la fissazione delle udienze; anche F. M. DAMOSSO, Quale spazio per la seria probabilità di prescrizione nella formulazione della “ragionevole previsione di condanna”?, cit. «è sin troppo ovvio da esplicitare, ma la seria probabilità di prescrizione dovrebbe essere sempre valutata in concreto; giammai in astratto». In ogni caso è opportuno osservare che la cognizione che si ha al termine delle indagini, così come al termine dell’udienza preliminare, è ontologicamente (e fisiologicamente) sempre parziale.

[13] Così, J. Della Torre, La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria, cit., p. 20.

[14] Cfr. Trib. Siena, Sez. G.I.P., Ordinanza, ud. 21 novembre 2023.

[15] Corte cost., Sentenza, 12 luglio 1979, n. 84; nonché Corte cost., Sentenza, 28 gennaio 1991, n. 88.

[16] Cfr. A. Caprio, Incidenza del termine di prescrizione sul giudizio concernente la ragionevole previsione di condanna e archiviazione, cit., p. 1067.

[17] Cfr. Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 20 dicembre 2022, n. 48273 «L’art. 112 della Costituzione afferma il principio della obbligatorietà dell’azione penale. Precipitato logico giuridico immediato di tale principio costituzionale è che le cause di estinzione del reato, cioè quelle che incidono sulla punibilità di un fatto facendola venire meno, sono tassative e di stretta interpretazione».

[18] Così, J. Della Torre, La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria, cit., p. 53.; nonché S. De Flammineis, La valutazione dei fatti ai fini dell’archiviazione ovvero dell’esercizio dell’azione penale: poteri e responsabilità del pubblico ministero, in Sist. Pen., 23 maggio 2023.

[19] In tal senso si veda, più ampiamente, F. M. Damosso, Op. cit.

[20] Assunto che, peraltro, non viene mai esplicitato in Trib. Siena, Sez. G.I.P., Ordinanza, ud. 21 novembre 2023.

[21] Cass. pen., Sez. V., Sentenza, 14 gennaio 2025, n. 5516 punto numero 3.

[22] Di tale avviso sono J. Della Torre, I criteri di priorità nella trattazione della notizia di reato, cit., p. 48 e G.L. Gatta, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “legge Cartabia”, in Sist. Pen., 15 ottobre 2021, p. 9.

[23] Che sconta ovviamente le difficoltà della necessaria predisposizione di una legge cornice per i suddetti criteri. Sul tema vedasi V. MAFFEO, I criteri di priorità dell’azione penale tra legge e scelte organizzative degli uffici inquirenti, in Proc. pen. giust., 2022, n. 1, p. 61 ss.; nonché F. CAPRIOLI, I criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato, tra “delega Cartabia” e legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, in Cass. pen., 2024, n. 5, p. 1427 ss.

[24] In questi termini, J. Della Torre, I criteri di priorità nella trattazione della notizia di reato, in G.L. Gatta – M. Gialuz, Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, T. Bene, M. Bontempelli, L. Lupária Donati (a cura di), Nuove dinamiche del procedimento penale, Torino, 2024, vol. II, p. 47, l’Autore fa riferimento alla nota Circolare Maddalena, Circolare della Procura della Repubblica Tribunale di Torino, 10 gennaio 2007, in Quest. giust., 2007, p. 617.

[25] Così, J. Della Torre, I criteri di priorità nella trattazione della notizia di reato, cit., p. 32.

[26] Così, testualmente, Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Commissione Giustizia Senato. Audizione del 30 gennaio 2024, in www.camerepenali.it, p. 1.

[27] A titolo di esempio, tra i criteri di assegnazione degli affari del Tribunale di Genova, reperibili presso https://www.tribunale.genova.it/giudici.aspx?scelta_colonna=Mag_Mat&id_ufficio_giudiziario=1804&idufficio=5819 , si osserva: «H) Reati con termine di prescrizione prossimo. I procedimenti per reati in relazione ai quali, nei diciotto mesi successivi all’udienza filtro, maturi la prescrizione, sono rinviati dai magistrati assegnatari direttamente ad un’udienza successiva al verificarsi della prescrizione stessa, previa valutazione della gravità dei fatti, dell’allarme sociale dagli stessi provocato, e dell’interesse delle vittime e degli stessi imputati alla definizione del procedimento, interesse debitamente e formalmente manifestato.

Il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto del prolungamento dovuto alla sussistenza della recidiva e delle interruzioni già verificatesi, nonché di altre eventuali sospensioni».

[28] cfr. d.d.l. A.S. 933, iniziativa dei Senatori On.li Zanettin e Stefani, comunicato alla presidenza il 10 novembre 2023.

[29] Così, Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Commissione Giustizia Senato. Audizione del 30 gennaio 2024, cit., p. 2.

[30] Testualmente, Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Commissione Giustizia Senato. Audizione del 30 gennaio 2024, cit., p. 3.

[31] Così, J. Della Torre, I criteri di priorità nella trattazione della notizia di reato, cit., p. 32.; N. Rossi, Per una concezione realistica dell’obbligatorietà dell’azione penale, in Quest. Giust., 1997, p. 309 ss.

[32] Cfr. Corte cost., Sentenza, 31 maggio 1990, n. 275.

[33] Cfr. Corte cost., Sentenza, 8 luglio 1992, n. 318.

[34] Cfr. Corte cost., Sentenza, 11 marzo 2024, n. 41, punto numero 3.10. Peraltro, in tale interessante e recente pronuncia viene chiarito che il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost. non è declinato in termini assoluti, ma è demandato alla prudente valutazione dello stesso Pubblico Ministero. D’altro canto la Corte si è espressa, nella medesima sentenza, in questi termini: «richieste o decreti di archiviazione che, anziché limitarsi a ricostruire il fatto nei termini strettamente necessari a verificare l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, esprimano giudizi sulla colpevolezza dell’interessato, violano in maniera eclatante – oltre che la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost. – il suo diritto di difesa» e «devono pertanto essere rimossi attraverso appropriati rimedi processuali».

[35] Sul tema, amplius, M. Gialuz – J. Della Torre, Giustizia per nessuno: l’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi coronica e riforma Cartabia, Torino, 2022, p. 308.

[36] In termini generali, sul tema, si veda G. FIDELBO, Verso il sistema del precedente? Sezioni unite e principio di diritto, in Dir. Pen. Cont., rivista trimestrale, p. 14 ss.