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PROSPETTIVE SANZIONATORIE LOW COST PER LA CRIMINALITÀ  A BASSA O MEDIA INTENSITÀ E LIMITATO ACCESSO ALL’APPELLO:  QUALI SCELTE DIFENSIVE? – DI GIORGIO SPANGHER

PROSPETTIVE SANZIONATORIE LOW COST PER LA CRIMINALITÀ A BASSA O MEDIA INTENSITÀ E LIMITATO ACCESSO ALL’APPELLO: QUALI SCELTE DIFENSIVE? – DI GIORGIO SPANGHER

SPANGHER – PROSPETTIVE SANZIONATORIE LOW COST.PDF

di Giorgio Spangher 

Alcune riflessioni sulla prevista rivisitazione del sistema sanzionatorio nel progetto di riforma del processo penale, finalizzata al ridimensionamento del carico processuale. Se lo schema processuale delineato sembra adattarsi perfettamente a colui il quale ipotizza di essere ritenuto colpevole ovvero ha la ragionevole probabilità (pur non prefigurandosi del tutto un esito diverso) di essere condannato, lo stesso schema non si adatta a chi ritenga di essere innocente e tema di non riuscire a dimostralo.

1.

            Se il processo penale soffre di non poche disfunzioni, non può certo dirsi che il sistema sanzionatorio non evidenzi problematicità e farraginosità che richiederebbero un intervento di sistema.

            I tentativi fatti, attraverso le varie commissioni parlamentari hanno sicuramente messo a fuoco le problematiche sottese ad un quadro normativo complesso ma i suoi risultati non sono stati oggetto di traduzione in modifiche normative.

            Cogliendo l’occasione della possibile riforma del processo penale tesa a realizzare un decongestionamento del carico giudiziario (nella misura del 25%) secondo le indicazioni dell’Europa, quale condizione per l’accesso alle risorse del Recovery Plan, il progetto elaborato dalla Commissione Lattanzi dedica uno spazio significativo al sistema sanzionatorio di stretta impronta penalistica, in relazione a quei profili che trovano nel codice penale la loro disciplina.

            Non si tratta, in altri termini, d’una rivisitazione globale della tematica, profilo che sarebbe complesso in ogni caso, e non riducibile quindi solo ad alcuni aspetti, ancorché significativi, quanto piuttosto dell’inserimento della rivisitazione del sistema sanzionatorio nel contesto della riferita modifica e del richiesto ridimensionamento del carico processuale finalizzato ad una compressione dei suoi tempi nella indicata misura.

            Conseguentemente, si è prospettato un sistema sanzionatorio articolato su più elementi suscettibile di determinare la possibile adesione dell’imputato che potrebbe trovare “conveniente” una sollecita definizione del processo.

            Senza toccare la materia di competenza del giudice onorario, pur rendendosi necessario un coordinamento.

            Si è conseguentemente cercato di individuare quelle situazioni processuali che in quanto non suscettibili di particolare allarme sociale e pur tuttavia ancora connotate da disvalore, quindi, di illiceità, fossero sanzionabili in modo da consentire un bilanciamento dei contrapposti elementi: ribadita lesione di beni oggetto di tutela e tenuità della sanzione, pur tuttavia conservata. Si tratta di percorsi diversi dai meccanismi di depenalizzazione, stante la conservata natura di illecito penale.

            Questo dato è risultato anche diversamente collegato alla progressione processuale, nel senso che il meccanismo sanzionatorio risultasse connesso alle modalità dell’accertamento, al soggetto accertatore, alla natura dei fatti, all’interesse collettivo o soggettivo (individuale) alla sua definizione.

2.

            Si prevede così che nella fase di avvio delle indagini, l’ente amministrativo che accerta una contravvenzione possa richiedere una prestazione determinata, configurandosi una transazione anticipata il cui adempimento determinerà l’archiviazione.

            In secondo luogo riproponendo lo schema già operante per i reati connessi alla violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di reati ambientali si prevede una nuova ipotesi di archiviazione, definita, meritata, quale conseguenza di precisi adempimenti.

            Il terzo elemento collocabile in questa fase prodromica all’esercizio dell’azione penale, ma suscettibile di riverberare i suoi effetti, ricorrendone le condizioni, anche nel corso del processo, si prospetta attraverso la trasformazione di alcuni reati perseguibili d’ufficio a procedibili a querela.

            Si colloca in una posizione a cavallo anche la previsione per la quale è possibile archiviare il fatto di reato per la sua particolare tenuità che tuttavia potrà essere – in quanto non punibile – applicata in ogni stato e grado del processo. Si tratta di fattispecie che in quanto punite con la pena minima di tre anni, consentono di valutare la scarsa offensività del fatto e dell’autore del reato che per questa ragione va esente da sanzione penale (ma non da altri effetti collaterali) fatte salve alcune specifiche ipotesi escluse.

3.

            Anche l’avvio dell’azione penale non esclude la definizione anticipata del processo. Il riferimento è in primo luogo ai tradizionali procedimenti (riti) speciali. In primo luogo, suscettibile di essere definito con una forte premialità, si può far riferimento al tradizionale procedimento per decreto. Punito con la pena pecuniaria fissata nella metà del minimo edittale, la sua operatività risulterà incrementata dalla nuova disciplina della pena pecuniaria, che in fase di possibile conversione da pena detentiva ne accentuerà il ricorso. La premialità sarà incrementata da un ulteriore sconto in caso di mancata opposizione.

            La mancata deflazione sin qui determinatasi, soprattutto nelle ipotesi connotate da minore gravità, pone il problema delle condizioni attraverso le quali il processo può essere ancora anticipatamente definito.

            Anche in questo caso lo strumento sanzionatorio dovrà essere ricalibrato attraverso strumenti che pur favorendo l’adesione dell’imputato ne evidenzino contenuti punitivi.

            Il riferimento va innanzitutto all’ipotesi della sospensione del processo e della messa alla prova dell’imputato, in relazione a reati anche di non secondaria gravità (cioè, puniti nel massimo edittale fino a dieci anni, con alcune ipotesi escluse, in quanto ritenute incompatibili con la “filosofia” del meccanismo sanzionatorio), con obbligo di prestazione di lavori di pubblica utilità ed adempimenti risarcitori a favore della vittima. Si tratta in qualche modo dell’anticipazione in sede di cognizione di un qualche contenuto di una misura alternativa alla restrizione esecutiva, prevista dalla legge di ordinamento penitenziario.

            In secondo luogo, si deve fare riferimento al tradizionale rito abbreviato nella sua duplice configurazione secca e condizionata, che aveva già visto l’ampliamento dell’abbattimento per le contravvenzioni e che ora vede una maggiore articolazione, essendo esclusi i reati puniti con l’ergastolo, ma suscettibile di uno sconto ulteriore di pena (applicata in fase esecutiva) se la decisione di condanna non sarà appellata.

            Infine saranno da considerare le nuove previsioni in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti dove, oltre all’eliminazione delle situazioni attualmente precluse, si accompagna una possibile premialità della metà della pena, ma che, come si dirà, nel caso di pena patteggiata non superiore a quattro anni consentirà l’applicazione di sanzioni sostitutive.

            Prima di arrivare ai possibili contenuti della sentenza di condanna, il quadro va completato con la previsione – endoprocessuale – dell’operatività del concordato sui motivi e sulla pena per il quale verrebbero meno le ipotesi preclusive attualmente previste.

4.

            Con più diretto riferimento al sistema sanzionatorio, l’elemento centrale della prospettiva riformatrice è costituito dal fondamentale ruolo attribuito alla pena pecuniaria che dovrà essere effettiva e materialmente eseguita, non solo per esigenze di cassa, ma per renderla significativa e afflittiva, sicché, adeguatamente parametrata, andrà disposta anche quale conversione da una pena detentiva. Si tratta di una completa riscrittura che, sulla base delle quote giornaliere, dovrà tener conto sia della gravità del fatto, sia sulla situazione economica del condannato.

            La strategia de qua è accompagnata dall’abolizione della sanzione sostitutiva della semidetenzione e dalla libertà controllata e dalla previsione, quale sanzione sostitutiva della pena detentiva, della detenzione domiciliare, dell’affidamento in prova e della semilibertà, nonché del lavoro di pubblica utilità e della pena pecuniaria.

            Il panorama è completato da meccanismi processuali riconducibili alla visione che tende ad escludere la filosofia carcerocentrica del recente passato ed in qualche modo tuttora presente nel sistema sanzionatorio del codice penale: si prevede, infatti, come anticipato, che con la sentenza di condanna a pena patteggiata, qualora la pena erogata non sia superiore a quattro anni, si possa dar corso all’applicazione delle citate sanzioni sostitutive; che analoga soluzione sia possibile per specifici reati in relazione a condanne non superiori a quattro anni anche all’esito del giudizio ordinario; che con il lavoro di pubblica utilità la sostituzione possa essere disposta, anche d’ufficio, in caso di condanna con pena detentiva entro il limite di tre anni; che in caso di condanna a pena detentiva entro il limite di un anno questa, anche d’ufficio, possa essere sostituita con la pena pecuniaria.

            Si inserisce in questo contesto, seppur tutta da costruire, la definizione del processo attraverso la c.d. giustizia riparativa.

            Sotto un diverso profilo, estraneo al sistema sanzionatorio ma incidente sul decongestionamento, andranno considerate le previsioni dalle due nuove regole di giudizio dell’archiviazione e della decisione del rinvio a giudizio, tarate sulla previsione della condanna, nonché la presenza d’una sentenza inappellabile di improcedibilità qualora si accerti l’irreperibilità dell’imputato.

5.

            Sarà necessario comunque attendere quali saranno le soglie alle quali saranno tarate in concreto le previsioni astrattamente sin qui indicate, dovendo comunque escludersi la loro operatività, fatto salvo forse solo il concordato dove, come si è detto, vengono meno le attuali preclusioni, per i più gravi reati di criminalità organizzata.

            Oltre alla ipotizzata necessità di un coordinamento del nuovo sistema sanzionatorio con la fase esecutiva, sarà necessario considerare anche la sua ricaduta sul sistema delle misure cautelari, per evitare che l’imputato subisca anticipate restrizioni della libertà personale non suscettibili di corrispondenza nelle decisioni di condanna (pur potendosi avvalere del presofferto per accedere alle varie premialità). Il primo profilo, invero, è prospettato spesso dalla stessa Relazione come necessario, richiedendosi adeguati coordinamenti, mentre è carente ogni indicazione sul primo profilo, quello cautelare, in ordine al quale sarà necessario riflettere, forse sin da ora.

            Il vero nodo che il riferito orizzonte delinea è costituito dalle scelte che la difesa e l’imputato saranno chiamati ad effettuare considerato non tanto (e non solo) l’impossibilità di vedere il reato estinto per prescrizione, nonché che sia accolta l’ipotesi di estinzione del processo in ragione della sua durata irragionevole, ma soprattutto per la rimodulazione del giudizio d’appello (nella conservata configurazione del giudizio dibattimentale di primo grado), non certamente connotato dai caratteri di un vero giudizio accusatorio.

            Invero, se lo schema processuale delineato sembra adattarsi perfettamente a colui il quale ipotizza di essere ritenuto colpevole ovvero ha la ragionevole probabilità (pur non prefigurandosi del tutto un esito diverso) di essere condannato, lo stesso schema non si adatta a chi ritenga di essere innocente e tema di non riuscire a dimostralo.