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PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI PRODUZIONE, TRAFFICO E DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE NEI CASI DI LIEVE ENTITÀ.

PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI PRODUZIONE, TRAFFICO E DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE NEI CASI DI LIEVE ENTITÀ.

Audizione informale del 18.02.2020 dell’Unione delle Camere Penali Italiane, sulle Proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità.

Pubblichiamo le note dell’Unione, depositate all’esito dell’audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, a cui hanno partecipato l’Avv. Paola Rubini, componente della Giunta dell’Unione, e l’Avv. Federico Baffi, componente dell’Osservatorio Corte Costituzionale dell’Unione.

Le proposte di legge rivelano contenuti antitetici sia in termini materiali che assiologici e vengono trattate contestualmente in abbinamento ex art. 77 del Regolamento della Camera.
Il punto di vista dell’Unione rappresentato in audizione ha riguardato principalmente l’omissione da parte dei firmatari di un confronto con quello che oggi può definirsi lo “statuto” della disciplina, creato negli ultimi anni ad opera delle note pronunce della Corte Costituzionale 179/2017, 184/2017 e 40/2019, nonché del conseguente e necessario confronto con i profili sovranazionali scaturenti dalla Decisione Quadro 2004/757/GAI del Consiglio, dall’art.49 § 3 e dall’art. 51 § 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in materia di ragionevolezza e proporzionalità della pena.
Tale cornice relativa alla compatibilità della legislazione in materia con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. è stata poi riempita con il riferimento ai dati statistici al 31 dicembre 2018 pubblicati dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e relativi al “fenomeno droghe” nel suo complesso (condannati tossicodipendenti e condannati per violazioni del D.P.R. 209/1990).
All’approccio statistico si è affiancato quello comparativistico, al fine di mostrare e dimostrare come il ridisegnare lo spazio di intervento penale e l’orientarlo ad una concezione realistica dell’illecito abbia contribuito a mitigare gli epifenomeni nei Paesi in cui tale opzione è stata applicata; l’Unione ha poi sensibilizzato al rispetto dell’art. 1 co. 15 del D.P.R. 309/1990, violato dagli esecutivi dal 2009, anno dal quale non viene convocata la “Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope”: l’istituto era pensato dal Legislatore del 1990 come un intervento esogeno con cadenza triennale, il cui apporto di dati scientifici ed il contributo di dati statistici rappresenta – o dovrebbe rappresentare – il fondamento tecnico a cui affiancare l’intervento normativo ed il suo adeguamento.

Si ringrazia l’Avv. Federico Baffi per il contributo portato alla redazione delle note.