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DALLA PARTE DELLA VERITÀ O DALLA PARTE DEL PROPRIO ASSISTITO? IL RAPPORTO TRA VERITÀ E DIFESA NEL PASSAGGIO DAL MODELLO MISTO AL SISTEMA ACCUSATORIO – DI DONATELLO CIMADOMO

DALLA PARTE DELLA VERITÀ O DALLA PARTE DEL PROPRIO ASSISTITO? IL RAPPORTO TRA VERITÀ E DIFESA NEL PASSAGGIO DAL MODELLO MISTO AL SISTEMA ACCUSATORIO – DI DONATELLO CIMADOMO

CIMADOMO – DALLA PARTE DELLA VERITÀ O DALLA PARTE DEL PROPRIO ASSISTITO? IL RAPPORTO TRA VERITÀ E DIFESA NEL PASSAGGIO DAL MODELLO MISTO AL SISTEMA ACCUSATORIO 

DALLA PARTE DELLA VERITÀ O DALLA PARTE DEL PROPRIO ASSISTITO? IL RAPPORTO TRA VERITÀ E DIFESA NEL PASSAGGIO DAL MODELLO MISTO AL SISTEMA ACCUSATORIO

di Donatello Cimadomo*

Il delicato rapporto tra la ricerca della verità e il ruolo della difesa nel processo penale, soprattutto nel passaggio dal sistema misto a quello accusatorio. Qual è il vero compito dell’avvocato? Essere dalla parte della verità o del proprio assistito? La verità processuale è sempre imperfetta, è il metodo di ricerca della verità che deve essere unico, anche se le verità possono essere molteplici. Il sistema accusatorio dovrebbe garantire la parità delle parti e la centralità del dibattimento, ma spesso nella pratica si assiste a una regressione verso modelli più autoritari, dove la difesa viene vista come un ostacolo alla verità. L’auspicio di un sistema accusatorio “a trazione anteriore”, dove la difesa e la ricerca della verità non siano in contrapposizione, ma lavorino in sinergia per garantire un processo giusto e rispettoso dei diritti fondamentali.

Sommario: 1. Da che parte sta la difesa? – 2. Quale verità? – 3. Verità, difesa, modelli di processo. – 4. Sfiducia nell’avvocatura. Tre frasi fatte. – 5. La difesa nel labirinto. – 6. Verità e difesa: un rapporto sinergico. – 7. Per un accusatorio “a trazione anteriore”.

  1. Da che parte sta la difesa?

La prima delle domande ideali – in ordine non necessariamente rigido – da rivolgere ad un avvocato è: “Dalla parte della verità o dalla parte dell’assistito?”.

La seconda è: “Tu da che parte stai?”.

L’ultima, la prima a rebours, poteva essere formulata solo da un “diavolo” come Vergès: «Potremmo immaginare Gesù in udienza difeso da un avvocato romano progressista, la sua vita elogiata da un bello spirito della procura di Giudea?»[1].

Sono le domande che dovrebbero orientare chi vuole “essere”, e non solo “fare”, l’avvocato.

Poi. “Verità” e “difesa” possono “stare insieme”? Quale il rapporto che le lega?

Ecco – forse – l’ulteriore domanda che deve porsi chi vuole “essere avvocato”: “I modelli processuali sono modelli di ricerca della verità?”.

Andiamo con ordine e, se vogliamo scegliere tra “metodi di connivenza” e “metodi di rottura”, ulteriori domande – nate nella primavera ungherese – sono: Chi è l’avvocato? Che cosa rappresenta? Qual è la sua ragion d’essere storica?

Vergès ci sta ancora accanto e ricorda che: «Giuseppe di Arimatea, che ebbe la pietà di raccogliere il corpo, ebbe anche il buon gusto di non manifestarsi all’udienza»[2].

Anticipiamo una risposta, anzi rispondiamo con un’altra domanda: “La verità sta da una parte?”. Essere per la malattia o per il malato, chiederebbe Ippocrate.

Un’immagine può essere d’aiuto: la bambina con la pistola ritratta sulla copertina del libro “Come mi batte forte il tuo cuore” di Benedetta Tobagi, simbolo della vendetta incruenta, che evoca «lo spazio in cui una fantasia di vendetta […] è farmaco, anziché veleno»[3].

  1. Quale verità?

Dunque, la verità non sta da una parte, ma il “mio” assistito è una parte.

È una questione di stile, un rapporto non tra verità e difesa, ma tra verità processuali e metodo di ricerca.

Così, se la verità non è una sola – il “mito della vera verità” – il metodo deve essere uno solo.

«La verità processuale è sempre, infatti, una verità inevitabilmente imperfetta: probabilistica quella fattuale, opinabile quella giuridica»[4]. Si tratta, dunque, di una «decisione sulla verità, le cui motivazioni sono argomentabili come “vere” o confutabili come “false” sulla base del diritto vivente». «La semplice verità»[5], «la ricerca e la scoperta della verità sui fatti che sono oggetto di decisione»[6].

  1. Verità, difesa, modelli di processo

Il tema prende abbrivo da ulteriori valori semantici, ricavati dagli aggettivi “inquisitorio”, “misto”, “accusatorio”.

Messi così in ordine, ci si allontana dal senso negativo che la “inquisizione” inevitabilmente consegna, passando per forme che evocano qualcosa e, insieme, il suo esatto opposto, fino ad arrivare ad un traguardo ambizioso perché sinonimo di garanzia.

La parabola del processo penale è tracciata da un diagramma che rappresenta una linea che va verso il basso quando il sistema sacrifica l’oralità e la centralità del dibattimento prima ancora che il metodo del contraddittorio (sistema inquisitorio), tenta faticosamente di risalire (sistema misto con momenti di garanzia) e riprende a scendere quasi immediatamente (sistema accusatorio con frequenti “passi indietro” per “nostalgia” del sistema inquisitorio).

Ora, la verità non può non avere un valore morale, prima che giuridico; ogni sua declinazione verso derive dell’autoritarismo è in evidente posizione di supremazia rispetto alla difesa.

Se, infatti, il contrasto accusa/difesa è fagocitato dall’esigenza di limitazione delle libertà, non vi è sistema processuale che possa proteggere chi vi è – letteralmente – “sottoposto”.

Al contrario, la negazione di una verità preconcetta o, se si vuole, la ricerca della verità – intesa quale conferma di una ipotesi secondo un metodo che esalta la verità relativa falsificabile in forza delle garanzie processuali – è il primo baluardo di libertà in opposizione all’arbitrio.

  1. Sfiducia nell’avvocatura. Tre frasi fatte

Dunque, una questione di metodo che tenda alla verità nel rispetto delle regole e che esiga la parità delle parti quale presidio di queste regole.

Alcune “frasi fatte” ci aiutano nel discorso; anche le relative considerazioni.

«Ho fiducia nella magistratura».

Perché, invece, non si ha fiducia nell’avvocatura? Solo la magistratura ha credito? Il difensore – per riprendere una «balla odiosa»[7] – è un complice dell’indagato? Cavalca un cavallo non bianco?[8] E perché l’indagato deve avere un complice se è presunto innocente? Insomma, la difesa è un ostacolo?[9]

Il dovere di verità dell’avvocato è il dovere di non alterazione dei fatti e delle prove (artt. 50 codice deontologico forense e 4.4. codice deontologico degli avvocati europei). Le norme del codice di procedura penale che accennano alla verità sono quelle contenute negli artt. 146, 198, 226 e 497: la loro lettura non consente di tracciare i contorni di un difensore come “collaboratore di giustizia”.

«Sono deluso dalla sentenza».

Spesso pronunciato dopo una sentenza di assoluzione o di condanna a pena giudicata mite, lo sfogo – talvolta di difensori della parte civile all’esito di un processo che, a questo punto, s’intende di rottura – confonde l’aspettativa di una parte con l’osservanza delle regole, il risultato giusto con il risultato legale.

«È stato assolto per un cavillo».

Si trascura che “cavillo” ha un significato estremamente negativo perché evocativo di un comportamento ingannevole e in mala fede, mentre rispettare le regole del gioco non significa eluderle. D’altra parte, la nostra Costituzione contiene «una sorta di modello di base del processo penale»[10], secondo un canone di legalità processuale che, da solo, non è sufficiente a garantire la correttezza e l’equità, la cui cifra è marcata dalla giurisprudenza della Corte EDU in quanto «vero aspetto qualificante ed originale […], che la collega a una recuperata antica dimensione pratica del diritto», rappresentato dal profilo applicativo «che assurge anch’esso a metodo e a principio»[11]. In definitiva, il rispetto dell’ordine legale deve prendere in adeguata considerazione «l’esigenza delle parti (compreso il pubblico ministero, quale rappresentante del potere esecutivo o dell’ordinamento) di garantirsi delle condizioni formali e sostanziali per un processo regolare, prima garanzia per una giusta decisione»[12].

  1. La difesa nel labirinto

Ricorrendo ad una metafora, il cambiamento del rapporto tra verità e difesa dal passaggio del sistema misto a quello accusatorio si coglie guardando dall’alto il «labirinto»[13] dei codici e delle norme succedutisi nel tempo.

In sintesi, segretezza e formazione unilaterale della prova o, se si vuole, osmosi delle fasi del procedimento hanno marcato un metodo idealmente “piano” che segna una vera e propria confusione di ruoli. Si tratta del sistema inquisitorio, tramato in momenti storici ben definiti (e il senso è ovviamente negativo), con poteri processuali sbilanciati in favore di portatori di interessi non comparabili con quelli dell’imputato.

Ciò non significa che il modello inquisitorio, proprio anche di democrazie mai in discussione, sia idealmente vocato ad affermare verità precostituite; è, piuttosto, il modello che, a cagione del sacrificio della centralità del dibattimento, fa “pesare di più” il “progetto di verità” unilateralmente elaborato. In sintesi, il dibattimento è una finzione.

L’architettura d’interni, letteralmente delineata dall’art. 146 disp. att. c.p.p., ha segnato, non solo in senso figurativo, il passaggio dal modello inquisitorio a quello accusatorio in quanto, con una immagine geometrica, consegna una parità di poteri (i banchi delle parti sono affiancati), mentre il giudice è equidistante e deve – o, almeno, dovrebbe – “rimanere al suo posto” senza entrare nella contesa. Invero, dinanzi alla Suprema Corte, la Procura generale ha conservato uno scranno ma di certo non ha una “posizione dominante”.

Poi, il testimone, come ogni altra fonte narrante, è al centro del proscenio (oggi, a volte, al centro di uno schermo), a rimarcare il principio della immediatezza, come quello della oralità.

L’identica posizione delle parti dinanzi al giudice terzo è, anche, funzionale a recuperare la centralità del dibattimento quale sede elettiva della verifica dell’ipotesi accusatoria senza confusione di ruoli.

  1. Verità e difesa: un rapporto sinergico

Diversa, naturale distribuzione dei poteri processuali e, prima ancora, delle posizioni processuali delle parti e del giudice.

            Dunque, la parabola del processo penale va vista in filigrana per apprezzare la nobiltà del rapporto verità/difesa, di certo non antitetico.

            Verità e difesa sono dalla stessa parte, se non si vuole riconoscere alla verità il crisma del dogma; ma, questa soluzione, per quanto praticabile, sconterebbe il difetto di concepire la difesa stessa.

Senonché, mezzo secolo per varare un nuovo modello accusatorio – a trazione anteriore o, anche, con centro di gravità nel dibattimento, con il rivoluzionario potere dell’imputato di disporre del processo, con richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena – e poi, in pochi anni (segnati da cruenti, ignobili fenomeni criminali di tipo associativo), il pentimento della scelta: ecco allora un modello a trazione posteriore, con valore massimo alla fase delle indagini preliminari e valore minimo al dibattimento.

Anche (ben diversi) fenomeni criminali di tipo corruttivo, che di recente hanno consentito riforme sostanziali, processuali e penitenziarie a dir poco discutibili (la Corte costituzione ha poi “riequilibrato” il sistema), hanno legittimato “controriforme” in nome della “ricerca della verità” e della “segregazione della difesa come ostacolo”. Insomma, dal processo come garanzia a processo come strumento di lotta, con accusatori muti e difese passive, per non dire senza potere.

Così, si è “messo mano” alla Costituzione per non svilire più il dibattimento, ridotto a luogo di ratifica di dati assicurati unilateralmente dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, mentre non è venuta meno la legittimità del doppio binario per i reati di criminalità organizzata, con limiti al diritto alla prova, come se questo fosse inversamente proporzionale alla gravità del reato.

Cosa fare?”, si è chiesto il legislatore. Il processo si rivitalizza limitando gli abusi della polizia giudiziaria e del pubblico ministero; lo schermo prima evocato deve esserci anche nelle stanze delle indagini (a prevenzione di discutibili “metodi” investigativi) e la verifica dell’iscrizione della notizia di reato diventa un subprocedimento. Anche i rivoluzionari giudizio abbreviato e “patteggiamento” non sono più tollerati perché il giudice non deve rimanere lì, sullo scranno, senza scendere nella contesa.

Non solo: separiamo le carriere (presupposto logico-sistematico del sistema accusatorio) così il pubblico ministero non è più un collega del giudice.

Limitiamo le intercettazioni, “controlliamo” il sistema delle impugnazioni, abrogazione dell’abuso d’ufficio, nuovi reati, pacchetti (sarebbe meglio dire “pacchi”) sicurezza. Ancora istanze securitarie e sistemi di controllo dell’uso degli strumenti processuali.

Infine, il dialogo (a volte senza ascolto) tra le Corti e tra le Corti e il legislatore (tabulati, file di log, acquisizione massiva di dati): inseguimenti continui e – ancora – confronto tra procedimento a “trazione posteriore” e procedimento a “trazione anteriore”, tra monologo del Pubblico ministero e metodo dialogico di accertamento della verità, che – in fondo – neghi la titolarità (del Pubblico ministero) del diritto alla verità e confermi il diritto (dell’imputato) alla confutazione di verità precostituite[14].

  1. Per un accusatorio “a trazione anteriore”

Così banalizzato il tutto, il thema rimane lo stesso: il dibattimento è un momento con scarso peso specifico, non controbilanciato dall’ampliamento delle “finestre di giurisdizione” o di partecipazione della difesa nella fase delle indagini, investigazioni “private” comprese. Siamo sicuri che la “dilatazione” dell’incidente probatorio sia stata una scelta adeguata? Perché consegnare “prodotti finiti” a chi deve decidere sul merito dell’imputazione?

            Si direbbe, un giudice lontano dalla formazione della prova e una difesa con ruolo di comparsa, che si accontenta del contraddittorio (o di quel che ricorda il contraddittorio) e non esige di stare al centro del dibattimento, di formare la prova nel rispetto dell’oralità-immediatezza: interessa poco vedere il “film della prova”, perché l’immediatezza non ammette repliche ed esige che chi assiste alla rappresentazione possa intervenirvi.

L’involuzione sistematica porta con sé l’alterazione del nobile accostamento “difesa e verità”: la prima è di ostacolo alla seconda.

(Ri)fissare i compiti del giudice (che rischia di esondare e andare alla ricerca di “un’altra” verità, ulteriore rispetto a quella che è frutto dello “scontro” tra le parti) e (ri)costruire il dibattimento (contraddittorio, esame delle fonti, immediatezza, oralità) sono i passaggi fondamentali per una verità lontana da pregiudizi e da ipotesi preconfezionate. Insomma, il rischio è quello di ricercare «pseudo-verità»[15] o, ancora, “poliformismi di verità[16].

Il sistema ha cercato di rivitalizzarsi, mettendo al centro il contraddittorio, ma non l’oralità.

Le erosioni molto più che singultanti delle garanzie difensive avvengono prima del dibattimento, che si celebra quando una verità deve essere ormai dichiarata, non più accertata.

La domanda d’esordio – “Dalla parte della verità o dalla parte del proprio assistito?” – meriterebbe una risposta che consegni la fiducia al sistema accusatorio “a trazione anteriore”, con una fase delle indagini snella e non destinata ad importare elementi preconfezionati (anche se raccolti in contraddittorio), con il giudice del dibattimento che – si diceva – sta lì, al posto suo, e con le parti dotate di identici poteri processuali, senza timore di minacce a feticci[17].

Si recupera, così, quel rapporto, tutt’altro che atipico, tra verità e difesa; anzi, tra difesa e verità, tutt’altro che «impoverita»[18].

*Avvocato, Professore associato di Diritto processuale penale press l’Università di Salerno

[1] J.M Vergès, Strategia del processo politico, Torino, 1969, p. 19.

[2] J.M Vergès, Strategia del processo politico, cit., p. 19, nota 1.

[3] B. Tobagi, Portare una rosa fuori dal ventre della balena: come ho cercato una ‘giustizia della narrazione’, attraverso e oltre i processi, in G. Forti-C. Mazzucato-A. Visconti (a cura di), Giustizia e letteratura, vol. I, Milano, 2012, 504.

[4] Così, L. Ferrajoli, La costruzione della democrazia, Roma-Bari, 2021, p. 151.

[5] Con felice sintesi, M. Taruffo, La semplice verità. Il giudice e la ricostruzione dei fatti, Roma-Bari, 2009, il quale ha anche sottolineato che «il significato dell’espressione verità processuale si può definire come l’approssimazione alla verità che deriva dal grado di corrispondenza alla realtà delle narrazioni che trovano spazio nel processo» e che «la v. p. può solo approssimarsi in varia misura alla verità aletica» (voce Verità processuale, in Enc. it. Treccani on line, IV Appendice, 2015).

[6] M. Taruffo, Verità e giustizia di transizione, in Discrimen, 2018, p. 40.

[7] T. Padovani, La balla odiosa dell’avvocato complice dell’indagato: noi difendiamo diritti, in Il Dubbio, 2 marzo 2021.

[8] Ovviamente la metafora, che non ha alcun riferimento razziale, è tratta da A.M. Dershowitz, Dubbi ragionevoli. Il sistema della giustizia penale e il caso O.J. Simpson, Milano, 2007, che, appunto, descrive il prosecutor in sella ad un cavallo bianco. L’esempio è citato da T. Padovani, op. loc. cit.

[9] L. Marafioti, Le verità “diverse” e i monologhi del P.M., in G. Fiorelli-E. Fronza-E. Guzmàn-D. Ippolito-L. Marafioti (a cura di), Verità e giustizia nel processo penale, Roma, 2025, p. 364.

[10] V. Grevi, Alla ricerca di un processo penale «giusto». Itinerari e prospettive, Milano, 2000, p. 3.

[11] R.E. Kostoris, Processo penale e paradigmi europei, Torino, 2020, p. 214.

[12] G. Spangher, La rimessione dei procedimenti, vol. I – Precedenti storici e profili di legittimità costituzionale, Milano, 1984, p. 121.

[13] V. Manes, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni fra diritto penale e fonti sovranazionali, Napoli, 2012.

[14] N. Guzmàn, La logica del processo penale: conferma e confutazione delle ipotesi, in G. Fiorelli-E. Fronza-E. Guzmàn-D. Ippolito-L. Marafioti (a cura di), Verità e giustizia nel processo penale, cit., p. 42.

[15] L. Marafioti, Le verità “diverse” e i monologhi del P.M., cit., p. 361, il quale sottolinea anche: «Se, insomma, la verità non la si cerca per davvero nemmeno nelle indagini, se non la cercava nemmeno l’inquisitore sovietico – il top del totalitarismo giudiziario, cioè il top dell’apparenza delle forme, in cui il processo si riduce a mera apparenza (ovverosia, ci sono le norme, ma in realtà non vengono minimamente rispettate) – se così è, allora com’è che può essere accettata, o sofferta, la situazione di – come si può dire – di rinuncia alla verità sin dal primo momento dell’indagine all’interno di un processo penale?».

[16] Ancora L. Marafioti, op. cit., p. 364: «Abbiamo un polimorfismo: la verità dell’indagine, la verità cautelare, la verità dell’imputazione, la verità del processo in contraddittorio, la verità dei meccanismi speciali, la verità della mediazione, la verità della messa alla prova, la verità dell’archiviazione…».

[17] Il rinvio è al «compito “impossibile” e necessario del giudice» di accertare la verità, sottolineato da G. Giostra, Giustizia e verità, in www.questionegiustizia.it.

[18] L. Lupária Donati, Verità aumentata o verità impoverita. Decifrare il processo penale che verrà, in G. Fiorelli-E. Fronza-E. Guzmàn-D. Ippolito-L. Marafioti (a cura di), Verità e giustizia nel processo penale, cit., p. 355 ss., che conclude in questi termini: «[…] la difesa della credibilità veritativa della sentenza penale non passerà attraverso scorciatoie e appianamenti, ma dovrà aggrapparsi alle radici profonde della nostra cultura processuale […]» (p. 360).