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PROFILI DI INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE IN MATERIA DI CONFISCA EX ART. 240 BIS C.P. DI ROSARIO PIOMBINO

PROFILI DI INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE IN MATERIA DI CONFISCA EX ART. 240 BIS C.P. DI ROSARIO PIOMBINO

PIOMBINO – PROFILI DI INCOMPATIBILITA’ DEL GIUDICE DELL’ ESECUZIONE IN MATERIA DI CONFISCA EX ART. 240 BIS C.P. 

PROFILI DI INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE IN MATERIA DI CONFISCA EX ART. 240 BIS C.P.

di Rosario Piombino*

Il contributo affronta la tutela in fase esecutiva dei destinatari della confisca allargata ex art. 240 bis c.p. Viene affrontato il tema della incompatibilità del giudice dell’esecuzione che dopo aver rigettato ai sensi dell’art. 676 c.p.p. l’istanza di revoca della confisca si ritrova a decidere sull’opposizione che l’interessato propone ai sensi dell’art. 667 co. 4 c.p.p. Vengono argomentate le ragioni – con riferimento alla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale – per le quali riteniamo che il giudice dell’opposizione debba essere diverso da quello che ha deciso l’incidente di esecuzione. Negare che il giudice dell’esecuzione ex artt. 666 e 676 c.p.p. non emetta una decisione di merito che investe i presupposti soggettivi e oggettivi della misura di sicurezza atipica significherebbe negare la tutela del terzo che per la prima volta si rivolge all’Autorità giudiziaria. Pertanto, al di là dell’etichetta interna che si attribuisce all’opposizione, che secondo la giurisprudenza di legittimità non è qualificabile come impugnazione da cui scaturisce una nuova fase del procedimento, la prima decisione integra una valutazione che rende il medesimo giudice che l’ha emessa incompatibile per la valutazione della opposizione.

SOMMARIO: 1– La tutela in fase esecutiva nella confisca allargata. 2 – La compatibilità costituzionale dell’opposizione all’ordinanza del giudice dell’esecuzione ex art. 667 co. 4 c.p.p. 3 – La terzietà del giudice dell’esecuzione secondo la Corte costituzionale. 3.1 – Sentenza Corte costituzionale n. 7 del 2022. 3.2 – Sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2024. 4 – L’incompatibilità e la distinta fase del procedimento. 5. – La natura della confisca allargata e la terzietà del giudice dell’esecuzione. Sezioni Unite n. 25951/2022.

  1. La tutela in fase esecutiva nella confisca allargata.

L’art. 676 c.p.p. intitolato “Altre competenze” attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere in ordine alla confisca disponendo che il modello processuale da applicarsi sia quello previsto dall’art. 667 co. 4 c.p.p. Tale norma prescrive una procedura ad hoc in caso di dubbio sull’identità fisica della persona detenuta e prevede al co. 4 che il giudice dell’esecuzione provvede, in ogni caso, senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato.

Le due disposizioni normative previste per un ambito di applicazione limitato in cui al giudice dell’esecuzione erano attribuite competenze funzionali[1] su questioni meramente esecutive costituiscono il contenitore processuale delle più ampie competenze che l’ordinamento processuale sta attribuendo al giudice dell’esecuzione, titolare ormai di un ampio potere di revocare o manipolare il decisum[2] e, in materia di confisca, del potere di decedere la tutela dei terzi interessati non intervenuti a processo; per i terzi che si vedono confiscati i propri beni lo ius dicere del giudice dell’esecuzione rappresenta il primo giudizio di merito rispetto al quale non ha senso parlare di stabilità del giudicato. Anche il poco utilizzato art. 183 quater delle disp. att.ne al c.p.p. introdotto dal d.lgs. n. 21/2018 per l’esecuzione della confisca in casi particolari prevista dall’art. 240 bis c.p.p. non apporta sostanziali modifiche alla liturgia processuale poiché la norma per la fase applicativa della misura di sicurezza atipica rinvia comunque all’art. 667 co. 4 c.p.p. a norma del quale sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca avanzata in fase esecutiva dall’Ufficio di Procura il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’articolo 666. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza laddove la disciplina del citato art. 183 quater disp. att.ne c.p.p. prevede che l’opposizione per la specifica confisca disposta ex art. 240 bis c.p. è proposta entro trenta giorni dalla notificazione del decreto.

In disparte tali discrasie, intendiamo evidenziare che la compatibilità del modello procedurale esecutivo e il tipo di tutela da esso previsto sull’opposizione ai sensi dell’art. 667 co. 4 c.p.p. non risponde ad un modello processuale rispettoso dei principi costituzionali sul diritto ad essere giudicato da un giudice terzo. È ormai maturo il tempo per superare quella giurisprudenza di legittimità che afferma l’insussistenza di motivi incompatibilità, che presuppongono l’espressione di valutazioni di merito pregiudicanti nell’ambito di gradi o di fasi diverse del processo. La Corte di cassazione continua a sostenere che l’ordinanza emessa a seguito di opposizione ex art. 667 co. 4 c.p.p. non pone mai il giudice dell’esecuzione in una condizione di incompatibilità rispetto alla decisione de plano adottata ai sensi dell’art. 676 c.p.p. poiché il giudizio di opposizione non avrebbe natura di impugnazione e non rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell’ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno. Per tale ragione, l’adozione della decisione sull’opposizione da parte dello stesso giudice non contrasterebbe con le esigenze di imparzialità e di terzietà del giudice (Sez. 1, n. 27421 del 2021; Sez. 1, n. 35580 del 25/11/2020, Rabeschi, non mass.; Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017, Lombardo, Rv. 270959; Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, Bimbola, Rv. 261604).

La criticità del giudice terzo si pone in modo ancor più pregnante nei frequenti casi in cui il giudice dell’esecuzione anziché adottare il provvedimento de plano provvede irritualmente nelle forme dell’udienza camerale partecipata ai sensi dell’art. 666 c.p.p.

L’ordinanza in questi casi viene emessa a seguito di contraddittorio pieno con il giudice dell’esecuzione che valuta ed argomenta le tesi e i dati probatori delle parti con un provvedimento di plena cognitio. Eppure anche in questa ipotesi la Suprema Corte (Cassazione penale sez. III – 19/11/2024, n. 42977) ha ribadito che l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione in materia di restituzione di beni confiscati deve essere riqualificato come opposizione atteso che: «Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione emesso in relazione – come nel caso di specie, trattandosi di restituzione di beni confiscati – a una materia indicata nell’art. 676 cod. proc. pen., – sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. – è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, posto che, in caso contrario, l’interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di “riesame” da parte del giudice dell’esecuzione (ex multis, cfr. Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre emme Auto Srl, Rv. 271460; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e a., Rv. 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo e aa., Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone e a., Rv. 258079)».

  1. La compatibilità costituzionale del modello processuale ex art. 667 co. 4 c.p.p. dell’opposizione all’ordinanza del giudice dell’esecuzione.

Per sgomberare il campo da ogni equivoco riteniamo che la procedura di opposizione prevista dall’art. 667 co. 4 c.p.p. presenti profili di criticità rispetto all’osservanza di taluni parametri costituzionali sul piano della (in)compatibilità del giudice chiamato a decidere l’opposizione ex art. 34 c.p.p. Riteniamo che il giudice che abbia già adottato ai sensi dell’art. 676 co. 1 c.p.p. un’ordinanza de plano o, a maggior ragione, a seguito di udienza camerale partecipata, sia incompatibile a decidere sull’opposizione promossa ai sensi dell’art. 667 co. 4 c.p.p. conformemente agli artt. 3 co. 1, 111 co. 2 e 117 co. 1 della Costituzione e art. 6, par. 1, CEDU. I più recenti orientamenti in tema di incompatibilità resi nella “affine” materia della prevenzione patrimoniale impongono di ritenere che quando il giudice dell’esecuzione è chiamato a decidere sull’opposizione avverso il decreto emesso ai sensi dell’art. 183 quater disp. att.ne c.p.p. o avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 667 co. 4 c.p.p. aventi ad oggetto la confisca ex art. 240 bis c.p., si pronuncia sempre con una decisione di merito sul medesimo fatto e nei confronti degli stessi soggetti. Il provvedimento oggetto di opposizione integra una decisione di merito (pre)giudicante rispetto alla garanzia di un giudice terzo chiamato a valutare l’opposizione.

  1. La terzietà del giudice e le norme in materia di incompatibilità secondo la Corte costituzionale.

In tema di incompatibilità la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza nr. 183 del 2013), recepita dalla Suprema Corte (Cassazione penale sez. I – 07/05/2019, n. 5042), ha fissato i seguenti principi[3]: I) le norme in materia di incompatibilità sono funzionali ad «evitare che la decisione sul merito possa essere o apparire condizionata dalla “forza della prevenzione” – ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto – scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda» (Corte Cost., sentenza n. 183 del 9/7/2013, p. 4); II) la situazione pregiudicante non è determinata dalla mera “conoscenza” degli atti, ma dalla valutazione contenutistica su aspetti che riguardano il merito dell’ipotesi di accusa; III) non sono pregiudicanti le determinazioni assunte in ordine allo svolgimento del processo, sia pure in seguito a una valutazione delle risultanze processuali; IV) le valutazioni di merito pregiudicanti devono appartenere a fasi diverse del processo.

Riteniamo che i citati criteri ermeneutici, per giurisprudenza costante del Giudice delle Leggi (ex plurimis, sentenze n. 153 del 2012, n. 177 del 2010 e n. 224 del 2001), andrebbero applicati non in base all’etichetta formale del provvedimento impugnato (sentenza, decreto o ordinanza) ma in relazione al (pre)giudizio – inteso come precedente valutazione – reso dal giudicante poiché le norme sulla incompatibilità del giudice presidiano i valori della sua terzietà e imparzialità e sono attualmente oggetto di espressa previsione nel secondo comma dell’art. 111 Costituzione, aggiunto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, anche se già in precedenza pacificamente insiti nel sistema costituzionale e sovranazionale (art. 6 CEDU).

La mancata previsione dell’incompatibilità nella procedura prevista dall’art. 667 co. 4 c.p.p., risulterebbe, pertanto, lesiva dell’art. 111, secondo comma, Cost., in forza del quale il giudice deve essere terzo e imparziale, non apparendo tale quel giudice che, dopo essersi pronunciato su una questione esprimendo un giudizio di merito, venga nuovamente chiamato a decidere la medesima questione, sia pure al fine di integrare la motivazione. Con la sentenza a Sezioni Unite n. 8052 del 26/10/2023 resa in materia di diritto intertemporale circa la preclusione processuale di giustificare la proporzione con reddito da evasione fiscale in materia di c.d. confisca allargata (art. 240-bis c.p.), la Suprema Corte ha delineato il minimo legale del giusto processo anche nella materia della confisca estesa nei seguenti termini: «Già attraverso l’adozione di un concetto sostanzialistico di “materia penale” la Corte di Strasburgo ha da tempo lasciato sullo sfondo e superato la necessaria connessione tra la garanzia della prevedibilità e le categorie formali. Un approccio che ha consentito di estendere le garanzie del nullum crimen alle misure di sicurezza (Corte EDU, 9 febbraio 1995, Welch c. United Kingdom), alle sanzioni amministrativo-punitive (Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia), al diritto processuale penale (Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia). Il tema della prevedibilità e dell’ampliamento garantistico ad esso sotteso è stato allargato oltre la stessa nozione estesa di ‘materia penale’, trovando applicazione anche alla confisca allargata e alle misure di prevenzione (Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, ma anche Corte cost., sent. n. 24 e 25 del 2019) e alla gran parte dei diritti di libertà e, in particolare, al diritto di proprietà tutelato dall’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. Con la sentenza n. 24 del 2019, di cui si è già detto, la Corte costituzionale, dopo aver espressamente assimilato confisca di prevenzione e confisca allargata, ha chiarito che: “pur non avendo natura penale, sequestro e confisca di prevenzione restano peraltro misure che incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. addiz. CEDU) (…) Esse dovranno, pertanto, soggiacere al combinato disposto delle garanzie cui la Costituzione e la stessa CEDU subordinano la legittimità di qualsiasi restrizione ai diritti in questione, tra cui – segnatamente -: a) la sua previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) che possa consentire ai propri destinatari, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte EDU sui requisiti di qualità della ‘base legale’ della restrizione, di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU); b) l’essere la restrizione ‘necessaria’ rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz. CEDU), e pertanto proporzionata rispetto a tali obiettivi, ciò che rappresenta un requisito di sistema anche nell’ordinamento costituzionale italiano per ogni misura della pubblica autorità che incide sui diritti dell’individuo, alla luce dell’art. 3 Cost.; nonché; c) la necessità che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che – pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale – deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni ‘giusto’ processo garantito dalla legge…., assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art, 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta».

La procedura di opposizione prescritta dagli artt. 666 e 667 co. 4 c.p.p. viola gli artt. art. 3, 111 e 117 della Costituzione in ragione della mancata previsione della condizione di incompatibilità già prevista per il giudice della cognizione che si sia pronunciato sul petitum degli istanti ex art. 676 c.p.p. poiché la nozione di terzietà del giudice non può recedere dinanzi a qualificazioni formali come la distinzione tra le fasi della cognizione e quella dell’esecuzione oppure tra ordinanza-decreto-sentenza.

Ciò che rileva è il contenuto della decisione.

L’opposizione prevista dall’art. 667 co. 4 c.p.p. – al netto delle etichette e classificazioni del diritto processuale interno – integra una sostanziale modalità di impugnazione con la quale l’opponente argomenta e deduce i punti della decisione emessa da un giudice che si è pronunciato nel merito della vicenda processuale e sui temi devoluti con l’istanza di revoca confisca disposta ai sensi dell’art. 240 bis c.p.

L’apprezzamento demandato al giudice dell’esecuzione presenta, dunque, tutte le caratteristiche del «giudizio», quali delineate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 183 del 2013): «ai fini dell’identificazione del secondo termine della relazione di incompatibilità costituzionalmente rilevante, espressivo della sede “pregiudicata dall’effetto di “condizionamento” scaturente dall’avvenuta adozione di una precedente decisione sulla medesima res iudicanda. Tale è, infatti, il «“giudizio” contenutisticamente inteso, e cioè […] ogni sequenza procedimentale – anche diversa dal giudizio dibattimentale – la quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta l’attività “pregiudicante”, implichi una valutazione sul merito dell’accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali» (sentenza n. 224 del 2001): in altre parole e più in breve, è pregiudicante «qualsiasi tipo di giudizio, […] che in base a un esame delle prove pervenga a una decisione di merito» (sentenza n. 131 del 1996)».

Con la sentenza n. 183 del 2013 il Giudice delle leggi ha valutato la incompatibilità del giudice dell’esecuzione chiamato a pronunciarsi a seguito di ordinanza annullata in cassazione con la quale rigettava ex art. 671 c.p.p. l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato. La Corte Cost. rilevava che l’art. 671 c.p.p. implica una valutazione di merito. E, tanto vale maggiormente per la valutazione dei presupposti previsti dall’art. 240 bis c.p. nei confronti dei terzi intestatari.

Se si negasse la valutazione di merito si negherebbe la tutela del terzo!

L’unica “criticità” che, sul piano formale sembra ostativa a sollevare un incidente di costituzionalità degli artt. 34 e 667 co. 4 c.p.p. sarebbe ravvisata dalla diversità delle fasi del processo in cui devono essere rese le valutazioni pregiudicanti.

3.1 – La sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2022.

Con tale pronuncia la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l’ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena annullata con rinvio dalla Corte di cassazione a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio,.

Il Giudice delle leggi ha affrontato il caso del giudice dell’esecuzione chiamato a pronunciarsi a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, dell’art. 73, comma l, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Investito della rideterminazione della pena, il giudice dell’esecuzione, in assenza di accordo tra le parti nella riformulazione del patteggiamento, emetteva ordinanza con la quale irrogava una pena ancorata alla medesima pena base ante sentenza n. 40/2019. Il condannato proponeva ricorso per cassazione e la Suprema Corte annullava con rinvio l’ordinanza per la rideterminazione della pena.

Il GIP, quale giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio, sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme innanzi indicate ritenendo che era chiamato ad una valutazione di merito e non ad un mero calcolo matematico.

La Corte costituzionale nell’ampliare i casi di incompatibilità previsti dall’art. 34 co. 1 c.p.p. – precisato che l’ordinamento processuale riconosce ormai ampi poteri al giudice dell’esecuzione (sentenza n. 210 del 2013) esponeva le seguenti argomentazioni:

  1. «Come affermato da questa Corte (sentenza n. 131 del 1996), il “giusto processo” comprende l’esigenza di imparzialità del giudice, la quale non è che «un aspetto di quel carattere di “terzietà” che connota nell’essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella di tutti gli altri soggetti pubblici, e condiziona l’effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio»; pertanto – ha sottolineato questa Corte – «[l]e norme sulla incompatibilità del giudice sono funzionali al principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione e ciò ne chiarisce il rilievo costituzionale».
  2. «In questa prospettiva, la disciplina sulla incompatibilità del giudice è volta a evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla “forza della prevenzione” – ovvero dalla naturale propensione a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto – derivante da valutazioni che il giudice abbia precedentemente svolto in ordine alla medesima res iudicanda (ex plurimis, sentenze n. 66 del 2019, n. 18 del 2017, n. 183 del 2013, n. 153 del 2012, n. 177 del 2010, n. 224 del 2001, n. 283 del 2000 e n. 241 del 1999».
  3. «E perché possa configurarsi una situazione di incompatibilità, nel senso della esigenza costituzionale della relativa previsione, è necessario che la valutazione «contenutistica» sulla medesima res iudicanda si collochi in una precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice è attualmente investito (sentenza n. 66 del 2019)».
  4. «A tal riguardo, si è costantemente affermato che «[è] del tutto ragionevole, infatti, che, all’interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – resti, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (ex plurimis, sentenze n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999)» (sentenza n. 18 del 2017)».
  5. «In pronunce più risalenti, questa Corte ha anche chiarito che non è sufficiente per determinare una situazione di incompatibilità la semplice conoscenza degli atti anteriormente compiuti riguardanti lo svolgimento del processo, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere “una valutazione non formale, di contenuto” di essi, strumentale alla decisione da assumere che riguardi il merito dell’accusa (sentenza n. 177 del 2010; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 153 del 2012 e n. 131 del 1996)».
  6. «Vi è, in particolare, che l’ordinanza è il tipico provvedimento decisorio del giudice nel procedimento di esecuzione (art. 666, comma 6, cod. proc. pen.); il quale ha caratteristiche e peculiarità ben distinte dal procedimento di cognizione. Il giudice dell’esecuzione esercita un’attività pur sempre giurisdizionale, ma entro confini limitati, quali sono in particolare quelli del giudicato formatosi in sede di cognizione».
  7. «È, in generale, nell’attività della cognizione che il giudice del rinvio, in caso di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, è esposto alla forza della prevenzione insita nel condizionamento per aver egli adottato il provvedimento impugnato».
  8. «Ma ciò accade anche quando nel procedimento di esecuzione il giudice del rinvio, al pari del giudice dell’ordinanza annullata, è chiamato a una valutazione che travalica la stretta esecuzione del giudicato e attinge, in via eccezionale, il livello della cognizione; ossia quando al giudice dell’esecuzione è demandato un «frammento di cognizione inserito nella fase di esecuzione penale» (sentenza n. 183 del 2013)».

3.2 – La sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2024.

Con tale pronunciamento la Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità dell’art 34 co. 2 c.p.p. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a decidere sull’opposizione all’archiviazione del giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare una richiesta di emissione di decreto penale di condanna, abbia espresso convincimento che sussiste la clausola di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto.

Sebbene la questione abbia riguardato la disciplina della cosiddetta incompatibilità orizzontale attinente alla relazione tra la fase del giudizio e quella che immediatamente la precede, il Giudice delle leggi, ha ribadito la ratio che sottende l’istituto della incompatibilità da individuarsi (cit.) «nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice – presidiati dagli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, in riferimento ai quali le questioni di legittimità costituzionale sono ammissibili -, mirando a escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda. È necessario «che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto “terzo”, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi» (sentenza n. 172 del 2023; nello stesso senso, sentenze n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022 e precedenti ivi citati)».

La Corte costituzionale precisa che «ove s’afferma che il giudice non possa esprimersi più volte sulla medesima res iudicanda, deve intendersi per “giudizio” ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito».

Viene tuttavia ribadito che: «All’interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – va, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (sentenza n. 64 del 2022 e precedenti ivi citati)».

  1. – La incompatibilità e la distinta fase del procedimento.

L’art. 34 c.p.p., sul piano quantitativo, è la norma del codice di rito maggiormente “integrata” dalle sentenze della Corte costituzionale. Il dato è significativo per l’interprete e impone di soffermarsi su due quesiti:

  1. se la decisione del giudice dell’esecuzione assunta in tema di confisca ex art. 240 bis c.p., ai sensi degli artt. 676 o 183 quater dis. att.ne c.p.p., comporti una valutazione di merito nei confronti dei terzi intestatari dei beni che renda il giudice incompatibile a valutare anche l’opposizione;
  2. se l’opposizione prevista dall’art. 667 co. 4 c.p.p. costituisca una diversa fase della procedura rispetto a quella in cui è stata resa la decisione costituente il pregiudizio.

Per ragioni logico-sistematiche è preferibile affrontare prima il quesito di cui alla lett. b) poiché le stesse decisioni della Corte costituzionale conferiscono alla diversità di fase una incidenza pregnante ai fini dell’applicazione della ratio che sottende la incompatibilità del giudice. Trattasi tuttavia di un orientamento che pone come tema centrale la natura del provvedimento presupposto.

Esso assume natura decisoria di merito o è solo propedeutico per la decisione di merito?

Per rispondere al quesito si prospettano le seguenti argomentazioni.

  • La mancata previsione normativa di un diverso giudice chiamato a decidere sull’opposizione ex artt. 667 co. 4 c.p.p. è una scelta del Legislatore che deve confrontarsi con la compatibilità costituzionale e sovranazionale. E, infatti, sia con la sentenza n. 183/2016 che con la sentenza n. 7/2022, la Corte costituzionale ha censurato gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono che non può partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento in cassazione il giudice dell’esecuzione che abbia emesso ordinanza in materia di riconoscimento della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. o di rideterminazione della pena a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che incide sul trattamento sanzionatorio.
  • La precedente e distinta fase del procedimento è un parametro rispetto al quale va analizzata la decisione già adottata dal giudice. Difatti se essa non comporta un apprezzamento di merito sul tema devoluto è del tutto ragionevole che all’interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito prodromici alla decisione conclusiva – resti, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità. Si pensi alle ordinanze emesse dal giudice di cognizione in materia de libertate o in materia cautelare reale, o ancora, alle ordinanze emesse sulle questioni preliminari al dibattimento.

Quid iuris se la decisione non ha una funzione prodromica alla decisione conclusiva ma integra una decisione di merito?

Con la sentenza n. 7/2022 la Corte costituzionale ha ribadito che l’ordinanza è il tipico provvedimento del giudice dell’esecuzione che esercita poteri entro i confini della cognizione sebbene ormai l’ordinamento processuale abbia conferito a tale giudice un potere che spesso “travalica la stretta esecuzione del giudicato e attinge, in via eccezionale, il livello della cognizione”.

Proprio in ragione del progressivo ampliamento dei poteri “cognitivi” del giudice dell’esecuzione certificati anche dalla Corte costituzionale riteniamo che non sia la diversa o la medesima fase della procedura che segna il discrimine tra provvedimento integrante o non integrante la incompatibilità del giudice, ma è il contenuto del provvedimento.

3 – E, tanto è ben rappresentato dalla sentenza nr. 66 del 2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 CEDU dal GUP di Napoli in relazione alla incompatibilità derivante dall’ordinanza con la quale, in sede di udienza preliminare, il giudice abbia invitato il pubblico ministero a procedere, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo fatto storico, alla modifica dell’imputazione, invito cui il pubblico ministero abbia aderito. Il GUP di Napoli evidenziava in ordinanza come la questione era stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 2017. La Corte aveva riconosciuto che, sollecitando il pubblico ministero a modificare l’imputazione per diversità del fatto, il giudice effettua una penetrante delibazione sul merito della regiudicanda, «non dissimile da quella che, in mancanza di una valutazione della diversità del fatto, conduce alla finizione con sentenza del giudizio di merito». Malgrado ciò, aveva rigettato la questione, in quanto, nell’ipotesi in esame, la valutazione contenutistica sulla medesima regiudicanda non si colloca in una fase precedente e distinta del procedimento – come invece nel caso della trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., che determina la regressione del procedimento – ma nella medesima fase.

La rilevanza o meno della medesima fase procedimentale – secondo il GUP di Napoli – si pone in contrasto con l’art. 117 Cost., art. 6 par. 1 CEDU, perché la forza della prevenzione che incide sul principio di terzietà del giudice non si fonda su un dato formale ma bensì su uno ius-dicere sostanziale: «La Corte EDU ha chiarito che il solo fatto che il giudice penale investito del processo abbia assunto, nell’ambito del medesimo procedimento, decisioni sul caso il cui merito è poi chiamato a giudicare, comprese decisioni riguardanti la custodia cautelare, non comporta, di per sé, un difetto di imparzialità. Tuttavia, la natura e la portata di tali decisioni non sono irrilevanti, giacché nelle ipotesi in cui le stesse richiedano un «elevato grado di chiarezza» in ordine al tema della responsabilità dell’imputato, ovvero vi sia coincidenza tra il profilo contenutistico della decisione preprocessuale e il merito della causa, l’imparzialità deve ritenersi minata. In virtù dell’importanza assunta dalle apparenze, si deve ravvisare, in altri termini, una violazione del principio di imparzialità ogni qualvolta le attività poste in essere anteriormente dal giudice non importa se nella stessa o in altra fase processuale – siano tali da comportare una sostanziale anticipazione del giudizio, sia per l’estensione dei poteri affidati, sia per l’approfondita conoscenza degli elementi di prova su cui poi sarà chiamato a rendere la sua decisione nel merito (sono citate, tra le altre, le sentenze della Corte EDU 15 gennaio 2015, Dragojevi contro Croazia; 11 luglio 2013, Rudnichenko contro Ucraina; 25 luglio 2000, Tierce e altri contro San Marino; 26 ottobre 1984, De Cubber contro Belgio)».

E ancora nell’argomentare l’incidente di legittimità deciso con la sentenza n. 66 del 2019, il GUP di Napoli precisava che: «Non vi sarebbe, d’altro canto, alcuna incompatibilità tra la garanzia dell’imparzialità del giudice di cui all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, e la Costituzione, in particolare sotto il profilo del buon andamento dell’amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.), avuto riguardo all’esigenza di evitare «una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere». Nella prospettiva convenzionale, infatti, non tutti gli apprezzamenti incidentali sono idonei a compromettere l’imparzialità del giudice, ma solo quelli analoghi, nei contenuti, alle valutazioni richieste per la definizione del merito della causa».

Con la sentenza nr. 66/2019 la Corte costituzionale ha rigettato la questione per due ragioni. La prima perché la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha escluso in più occasioni che le garanzie in tema di equo processo, di cui all’evocato art. 6, paragrafo 1, CEDU, siano riferibili all’udienza preliminare prevista dalla legge processuale italiana, fatto salvo il caso in cui vengano adottati riti alternativi che conferiscano al giudice di tale udienza il potere di pronunciarsi sul merito delle accuse.

Le decisioni in udienza preliminare diverse dai riti alternativi non comportano decisioni in materia di colpevolezza.

La seconda ragione consiste nel rilievo che in ordine ai presupposti generali di valutazione dell’imparzialità del giudice, richiesta dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU, sussiste una giurisprudenza ampiamente consolidata della Corte di Strasburgo, che relaziona l’imparzialità del giudice a due criteri: soggettivo e oggettivo. Escluso il criterio soggettivo (convinzioni personali), quello oggettivo rileva anche per decidere l’imparzialità del giudice chiamato a decidere sull’opposizione.

Precisa la Corte costituzionale che «Nella larga maggioranza dei casi, l’analisi della Corte europea si è, in effetti, focalizzata sul criterio oggettivo. La verifica ha riguardato, il più delle volte, collegamenti gerarchici o di altra natura tra il giudice e altri protagonisti del procedimento, ovvero – ed è l’aspetto che qui interessa – l’esercizio di differenti funzioni nell’ambito del processo da parte della stessa persona. A quest’ultimo riguardo, la Corte di Strasburgo è costante nell’affermare che «[i]l semplice fatto che il giudice investito del processo abbia già adottato delle decisioni preprocessuali sulla causa, comprese decisioni in materia di custodia cautelare, non può di per sé giustificare timori sulla sua imparzialità; solo speciali circostanze possono giustificare una diversa conclusione […]. Ciò che conta è la portata e il carattere delle misure preprocessuali disposte dal giudice» (sentenza 15 gennaio 2015, Dragojevi contro Croazia; in senso analogo, tra le molte, sentenze 22 aprile 2004, Cianetti contro Italia; 6 giugno 2000, Morel contro Francia). Si ha mancanza di imparzialità oggettiva, in specie, quando la valutazione richiesta al giudice, o le espressioni concretamente utilizzate, implichino una sostanziale anticipazione di giudizio (in questo senso, tra le altre, sentenze 22 aprile 2004, Cianetti contro Italia; 25 luglio 2002, Perote Pellon contro Spagna), autorizzando a pensare che il giudice si sia già fatta una opinione sull’esistenza del delitto e la colpevolezza dell’imputato (sentenza 22 luglio 2008, Gomez de Liaño y Botella contro Spagna), essendosi pronunciato sugli elementi costitutivi dell’illecito (sentenza 24 giugno 2010, Mancel e Branquart contro Francia)».

La Corte costituzionale con la sentenza n. 66/2019 sostiene che in effetti non si rinviene in ambito CEDU «una teorizzazione corrispondente a quella operata da questa Corte, riguardo alla non configurabilità di un pregiudizio all’imparzialità del giudice in conseguenza di valutazioni effettuate nell’ambito della medesima fase processuale».

La Corte rigetta la questione perché la CEDU si è pronunciata sull’imparzialità di tipo funzionale riguardante precedenti fasi del procedimento e in ogni caso decisioni di merito e non prodromiche come quella inerente alla modifica del capo di imputazione.

  • Dalle sentenze nr. 183/2013, nr. 66/2019 e nr. 7/2022 possono trarsi alcune argomentazioni e riflessioni che muovono dal seguente quesito: l’opposizione alla decisione del giudice dell’esecuzione resa ai sensi dell’art. 676 o 183 quater disp. att.ne c.p.p. integra una sostanziale impugnazione tanto da attivare una fase processuale (medesima o diversa) che necessita della terzietà di un diverso giudice?

Qualora si volesse ritenere che la fase in cui il giudice dell’esecuzione è chiamato a decidere sia la medesima, c’è da chiedersi se l’ordinanza con la quale si pronuncia circa i presupposti applicativi dell’art. 240 bis c.p. nei confronti dei terzi abbia natura prodromica ad una decisione oppure costituisca già una decisione di merito. Riteniamo che non vi siano dubbi che siamo al cospetto di una decisione di merito che valuta dei nova argomentativi e documentali dedotti dai terzi interessati. Al giudice dell’esecuzione, attraverso il meccanismo dell’art. 667 co. 4 c.p.p. (precostituito in origine per mere questioni “esecutive”), è stata delegata la tutela del terzo non citato nel giudizio di merito.

La tassativizzazione processuale nella materia delle confische ha ormai attribuito al giudice dell’esecuzione la tutela del terzo in tutte le ipotesi di confisca (ad esclusione di quella di prevenzione), di tal ché, sostenere che tale giudice non si esprima nel merito ma solo in via incidentale ed endoprocessuale significherebbe svilire la tutela del terzo, recentemente ridimensionata da una restrittiva interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Pen., Sez. Un., 5 settembre 2025 (ud. 27 marzo 2025), n. 30355, Pres. Cassano, Rel. Ariolli).

Tra l’altro se l’ordinanza resa ex art. 676 c.p.p. non viene impugnata acquista il carattere della definitività sulle questioni dedotte.

Se l’istituto della continuazione in fase esecutiva ex art. 671 c.p.p. (sent. Corte Cost. n. 183/2013) o la rideterminazione della pena a seguito di declaratoria di incostituzionalità della norma (sent. Corte Cost. n. 7/2022) hanno comportato la dichiarazione di illegittimità dell’art. 34 c.p.p. nella parte in cui la norma consentiva al giudice dell’esecuzione di decidere la questione devoluta a seguito di annullamento con rinvio, nel caso di specie, la forza della prevenzione che porta con sé il giudice dell’esecuzione chiamato a decidere sull’opposizione ex artt. 667 co. 4 c.p.p. è oggettivamente incontestabile in ragione dell’obbligo di motivazione cui egli è tenuto[4].

Se invece l’opposizione ex art. 667 co. 4 c.p.p. viene qualificata come una forma di impugnazione – come riteniamo – l’incompatibilità che rileva è quella verticale di cui all’art. 34 co. 1 c.p.p. e viene pertanto a determinarsi una diversa fase di impugnazione per la quale dovrebbe essere prevista l’incompatibilità del giudice dell’impugnato provvedimento.

  1. – La natura della confisca allargata e la terzietà del giudice dell’esecuzione. Sezioni Unite n. 25951/2022

La natura della materia devoluta alla cognizione del giudice dell’esecuzione non costituisce un limite per richiedere la terzietà del Giudice, poiché nell’analoga materia della prevenzione le Sezioni Unite, (Cass., Sez. un., c.c. n. 25951 del 24 febbraio 2022, Pres. Cassano, rel. Pellegrino, ric. Lapelosa) hanno stabilito che: «Può essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla misura di prevenzione, abbia in precedenza espresso in altro procedimento, anche penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto».

La misura di sicurezza atipica di cui all’art. 240 bis c.p. ha la medesima struttura e natura della misura di prevenzione divergendo nei presupposti applicativi e la decisione del giudice dell’esecuzione che viene emessa nei confronti dei terzi è una decisione assunta nell’ambito di un procedimento giurisdizionale che incide sul diritto di proprietà dei ricorrenti recentemente ribadito sul piano sovranazionale dalla sentenza CEDU (Prima Sezione) Isaia e Altri contro Italia emessa il 25.09.2025 in cui è stata analizzata la disciplina interna della misura di prevenzione patrimoniale rispetto ai beni dei terzi ablati e al diritto di proprietà.

L’opzione ermeneutica sulla incompatibilità del giudice in materia di prevenzione prende le mosse dalla ritenuta giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, nel cui senso depone tanto la più recente giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 24/2019), quanto la giurisprudenza della Corte EDU (Grande Camera, sent. 23.2.2017, De Tommaso c. Italia.) valorizzandosi l’attitudine della materia ad incidere su diritti fondamentali quali – per le misure personali – la libertà personale (art. 13 Cost.) e la libertà di circolazione (art. 2 del Prot. n. 4 CEDU), nonché – per le misure patrimoniali – il diritto di proprietà e di iniziativa economica (artt. 41 e 42 Cost., nonché art. 1, Prot. addiz. CEDU). In tale prospettiva ricostruttiva, la giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione è connessa alla natura dei diritti coinvolti, consentendo, l’assimilazione alla tipologia penale[5].

È indubbio che anche i diritti dei terzi nell’ambito dell’art. 240 bis c.p. rientrino negli artt. 41 e 42 della Costituzione e ricevono copertura sul piano delle tutele dall’art. 1 Prot. Add. CEDU oltre che dall’art. 6 CEDU (Sezioni Unite n. 8052/2023 già citata) che sancisce la cultura del giusto processo, di cui è parte la terzietà del giudice, non garantita dal sistema processuale vigente in sede di opposizione ex art. 667 co. 4 c.p.p.

Le Sezioni Unite n. 25951/2022 nel prevedere la ricusazione del giudice chiamato a decidere sulla misura di prevenzione allorquando abbia già espresso valutazioni sul medesimo fatto hanno sviluppato un percorso logico-argomentativo applicabile anche alla confisca allargata:

  1. i) la giurisdizione si attua mediante il giusto processo, tra i cui «naturalia» spicca l’imparzialità del giudice;
  2. ii) il rito preventivo ha natura giurisdizionale, come recentemente ribadito dalla Corte costituzionale n. 24/2019;

iii) pertanto, anche nel processo di prevenzione deve essere assicurata l’imparzialità del giudice, ammettendo la ricusabilità di chi abbia espresso valutazioni pregiudicanti in altro procedimento.

I giudici di legittimità ricordano il rilievo costituzionale rivestito dall’imparzialità (e dall’apparenza di imparzialità) del giudice, imprescindibile «condizione di apparenza di quella fiducia nella giustizia da cui dipende un ordinato vivere civile». Richiamata la “giurisdizionalizzazione” subita dal processo di prevenzione, viene poi perspicuamente osservato che «tutte le regole e le garanzie processuali» verrebbero svuotate di significato laddove non venisse assicurata l’imparzialità del giudice, giacché si risolverebbero «in un mero e facoltativo simulacro», «privo di alcuna reale incidenza sul corretto esercizio della funzione dello jus dicere».

I giudici di legittimità non trascurano l’autonomia del processo di prevenzione rispetto al processo penale, ma affermano piuttosto l’inesistenza di una valida ragione per la quale l’imparzialità del giudice «dovrebbe atteggiarsi differentemente nei due procedimenti».

Queste lineari considerazioni sono poi arricchite da alcuni richiami ai principi enunciati dall’art. 6 CEDU e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che offrono un «solido ancoraggio» al «diritto ad essere giudicati da un giudice imparziale». Del resto, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già avuto occasione di ricordare che il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione deve rispettare le garanzie che compongono il volet civil dell’equo processo.[6]

Riteniamo che non vi siano motivi che consentano una diversa applicazione della nozione di terzietà del Giudice in materia di confisca allargata ex art. 240 bis c.p. rispetto all’analoga materia della prevenzione patrimoniale che coinvolge nei medesimi termini la proprietà dei terzi.

Con ordinanza n. 44504 del 10.9.2024, depositata il 4.12.2024 la Cassazione Sez. VI, valendosi anche del potere di esaminare direttamente gli atti quando è censurata la legge processuale (Sez. Un. 42792 del 31.10.2001, Policastro, Rv 229092), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all’autorità proponente, per contrasto con gli artt. 24,111,117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[7].

Anche con tale pronunciamento vengono ribaditi i principi costituzionali e sovranazionali della terzietà del giudice e del giusto processo che rendono incompatibile (o ricusabile in caso di mancata astensione) il giudice che abbia già reso una decisione di merito dotata di forza pregiudicante rispetto ad una valutazione successiva.

E, tenuto conto della affinità funzionale e strutturale tra la confisca di prevenzione avente funzione anche ripristinatoria (Cort. Cost. sent. n. 24/2019) e la confisca allargata intesa come misura di sicurezza atipica sempre ribadita dalla citata giurisprudenza anche a Sezioni Unite non si vedono ragioni per ritenere una diversa “valenza” da attribuire alla forza pregiudicante di provvedimento reso nell’ambito di una procedura esecutiva ex artt. 676 c.p.p. quando il provvedimento decide il merito dei fatti dedotti. Trattandosi di una procedura giurisdizionale avente ad oggetto una misura di sicurezza si impone l’osservanza delle garanzie del giusto processo. L’imparzialità del giudice rientra infatti tra le caratteristiche minime della giurisdizione, tra i principi indefettibili per ogni sistema processuale che non intenda porsi ai margini della comunità internazionale, ed è cristallizzata in molteplici fonti sovranazionali e nazionali come l’art. 6 CEDU, l’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’art. 111 della Costituzione.

Un giudice preposto alla tutela della proprietà dei terzi che rigetta l’istanza di restituzione dei beni ex art. 666 c.p.p. non può giudicare anche l’opposizione alla sua decisione ex art. 667 co. 4 c.p.p.[8]

*Componente Osservatorio Misure di Prevenzione e Patrimoniali UC.P.I.

[1] P. SPAGNOLO, Sequestro confisca e diritti dei terzi, cit., p. 280

[2] PAOLO TROISI “Esecuzione Penale e Modifiche del Giudicato” in Leggi Penali tra Regole e Prassi.

[3] Cfr. CORVI, La tutela processuale della terzietà ed imparzialità del giudice: si può fare di più? in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 834 ss.

POTETTI, Le tappe della giurisprudenza costituzionale verso la terzietà ed imparzialità del giudice, dal sistema delle incompatibilità a quello dell’astensione e ricusazione, in Cass. pen., 2001, 1112.

[4] SANTORIELLO, Diritto ad un giudice idoneo, in I principi europei del processo penale, a cura di Gaito, Roma, 2016, 145, secondo cui «nella valutazione del profilo di imparzialità del giudicante il criterio decisionale è rappresentato non dalla astratta e generale disciplina nazionale relativa alle modalità di conduzione del giudizio quanto dalla considerazione che la Corte di Strasburgo formula in ordine all’effettivo atteggiamento imparziale che sia dato o meno di riscontrare nello svolgersi della controversia»

[5] A. QUATTROCCHI, Sistema Penale n. 12/2021 – Nota a Cass., Sez. 5, ord. 5 ottobre 2021 (dep. 28 ottobre 2021), n. 38902, Pres. Miccoli, rel. De Marzo, ric. Lapelosa.

[6] Corte EDU, Sez. II, sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia.

GARUTI, In Italia il procedimento di prevenzione non garantisce una pubblica udienza, in Dir. Pen. Proc., 2008, I, p. 113. Più recentemente cfr. anche Corte EDU, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, in Dir. Pen. Cont., 3 marzo 2017, con nota di F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali

[7] G- CANESCHI, L’imparzialità del giudice nel prisma della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e le ricadute sull’ordinamento interno, in Archivio Penale 2022, n. 2

[8] L’evoluzione del procedimento di prevenzione alla luce delle recenti riforme: l’effettivo varo di un procedimento il “più giusto possibile” o un mero refitting di facciata? In dis-Crimen – 28 febbraio 2020 Michela Miraglia.