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DOSSIER DI STUDI SUL DISEGNO DI LEGGE “DELEGA AL GOVERNO PER L’EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE E DISPOSIZIONI PER LA CELERE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENDENTI PRESSO LE CORTI D’APPELLO”

DOSSIER DI STUDI SUL DISEGNO DI LEGGE “DELEGA AL GOVERNO PER L’EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE E DISPOSIZIONI PER LA CELERE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENDENTI PRESSO LE CORTI D’APPELLO”

DDL RIFORMA PROCESSO PENALE – DOSSIER DI STUDI 26.02.21.PDF

DOSSIER DI STUDI SUL DISEGNO DI LEGGE “DELEGA AL GOVERNO PER L’EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE E DISPOSIZIONI PER LA CELERE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENDENTI PRESSO LE CORTI D’APPELLO” – XVIII LEGISLATURA – A.C. 2435.

Il presente lavoro è il frutto di uno studio elaborato dal Comitato di redazione della rivista e non tiene conto delle varie novità normative introdotte tramite decreto-legge nel corso dell’emergenza pandemica, avendo ad oggetto esclusivamente il testo del D.D.L., in relazione al quale non si limita tuttavia alla elaborazione di annotazioni critiche, ma formula anche alcune proposte in merito alle singole disposizioni così da poter ulteriormente contribuire ad un dibattito costruttivo.

Occorre tenere presenti due problemi di sistema che incidono sui tempi e sui carichi di lavoro del processo penale e che hanno impedito nel tempo la realizzazione del nostro modello processuale. Il primo è rappresentato dall’obbligatorietà dell’azione penale che, unita alla sterminata congerie di reati previsti dal nostro ordinamento, comporta un carico di lavoro non più sostenibile da un sistema creato per numeri nettamente inferiori.  Il secondo è l’appartenenza al medesimo ordine di controllore e controllato. Finché il controllore (il giudice) ed il controllato (il pubblico ministero) apparterranno al medesimo ordine, il sistema di controllo non sarà mai completamente efficiente, soprattutto nella fase delle indagini, in cui la figura del Giudice per le indagini preliminari ha un ruolo fondamentale di controllo e di filtro, che nella prassi quotidiana non viene sempre riscontrato. Si tratta di elementi strutturali – certamente condizionanti e che si pongono come altrettanti ostacoli alla realizzazione del “giusto processo” – dai quali non si può tuttavia prescindere, non solo nell’esame di ogni ipotesi di più radicale riforma del sistema penale ma anche dei singoli istituti e delle singole norme processuali.

Il nostro modello, di tipo “tendenzialmente” accusatorio, necessita di riforme che sono di competenza della Politica. Il processo penale è, però, materia tecnica e, pertanto, le scelte della Politica dovrebbero abbandonare gli slogan del populismo penale che l’hanno troppo a lungo condizionata e tornare ad una cultura del Diritto che non può prescindere né dalla tecnicità della materia né dai principi costituzionali che la governano, facendo sì che le riforme – di competenza del Parlamento – possano raggiungere l’obiettivo prefissato.

Speriamo che il presente lavoro possa, in tal senso, risultare utile.

Roma, 26 febbraio 2021

Il Comitato di redazione di Diritto di Difesa