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FALSITÀ IN AUTOCERTIFICAZIONE E PRECEDENTI PENALI:  I PROVVEDIMENTI NON “MENZIONABILI” – DI FRANCESCO TALAMO

FALSITÀ IN AUTOCERTIFICAZIONE E PRECEDENTI PENALI: I PROVVEDIMENTI NON “MENZIONABILI” – DI FRANCESCO TALAMO

TALAMO – FALSITÀ IN AUTOCERTIFICAZIONE E PRECEDENTI PENALI: I PROVVEDIMENTI NON “MENZIONABILI”.PDF

FALSITÀ IN AUTOCERTIFICAZIONE E PRECEDENTI PENALI: I PROVVEDIMENTI NON “MENZIONABILI”.

FALSEHOOD IN SELF-CERTIFICATION AND CRIMINAL RECORD:  MEASURES NOT “MENTIONABLE”.

di Francesco Talamo

Cass. pen., Sez. V, 18 novembre 2020 (dep. 18 gennaio 2021), n. 1966, Pres. Zaza, Rel. De Marzo – P.M. (conf.)

Diritto penale – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico – Falsa autocertificazione – Riforma Orlando – Casellario giudiziale – Non menzione (artt. 483 c.p.; art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; d.lgs 2 ottobre 2018, n. 122).

“Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio – come disciplinata dall’art. 46, comma 1, lett. aa), d.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, nel testo previgente all’ultima modifica – dichiari di non aver riportato condanne penali, ancorché destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale”[1]

Il 10 novembre 2018 è entrato in vigore il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, recante “disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale”. Tra le più importanti novità apportate si annovera certamente la previsione, contenuta nell’art. 28 comma 8 del citato decreto, secondo cui colui che renda dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle non risultanti dal certificato richiesto dal privato, risolvendo in tal modo l’annoso problema riguardante le modalità di redazione della autocertificazione ai sensi dell’art. 46 comma 1, lett. aa), d.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445.

On November 10, 2018, legislative decree n. 122 of 2 October 2018 came into force, containing “Provisions for the revision of the rules of criminal records“. Among the most important innovations made is certainly the provision, contained in art. 28 paragraph 8 of the decree, according to which the person who makes substitute declarations relating to the existence in the criminal record of registrations against him, is not required to indicate the presence of those not resulting from the certificate requested by the private individual, thus solving the long-term problem concerning the methods of drafting self-certification pursuant to art. 46 paragraph 1, lit. aa), d.P.R. 20 december 2000, n. 445

Sommario: 1. L’allineamento formale. – 2. La normativa attualmente vigente. – 3. Le problematiche ante-riforma e la soluzione adottata dalla Corte. – 4. Le ulteriori novità: l’eliminazione delle iscrizioni, il casellario europeo ed il certificato c.d. “selettivo”.

1.L’allineamento formale. Come noto, fino all’entrata in vigore delle modifiche previste dal d.lgs. 2 ottobre 2018 n. 122[2], se un cittadino avesse dichiarato di non aver riportato condanne penali (in forza di un certificato penale “nullo” rilasciato a propria richiesta), accadeva frequentemente di trovarsi di fronte ad una discordanza rispetto a quanto riscontrato successivamente dalla P.A. in sede di “verifica diretta”, laddove sarebbero potute risultare alcune iscrizioni non menzionate nel certificato rilasciato a richiesta del privato[3].

Orbene, dall’entrata in vigore delle norme contenute nel predetto decreto, l’interessato che renda dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui si prevede espressamente la non menzione.

In buona sostanza, la riforma non ha fatto altro che “allineare” ciò che è visibile sul casellario richiesto dai privati, con ciò che il privato deve dichiarare in un’autocertificazione: ciò che non risulta dal casellario richiesto dal privato non dovrà pertanto essere dichiarato dall’interessato in un’autocertificazione, senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità a suo carico.

2.La normativa attualmente vigente. ­ È opportuno, pertanto, richiamare l’attenzione sulle modifiche apportate dal predetto d.lgs. al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”.

A seguito delle modifiche, il testo attualmente vigente prevede dunque che nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dall’interessato non siano riportate le iscrizioni relative ad un vasto elenco di ipotesi (v. infra sub nota 3) e, soprattutto, per quanto di interesse in questa sede, stabilisce che l’interessato il quale renda dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7 dell’art. 28, nonché di cui all’articolo 24, comma 1 sopra ricordato (art. 28 co. 8)[4].

La Corte costituzionale[5], dichiarando la parziale illegittimità del comma 1 dell’art. 24, ha aggiunto altresì all’elenco le sentenze di condanna per uno dei reati di cui all’art. 186 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del reato medesimo ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada); nonché l’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, c.p.p. e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, c.p.p.

3.Le problematiche ante-riforma e la soluzione adottata dalla Corte. Prima della riforma, la pubblica amministrazione e l’autorità giudiziaria disponevano del potere di ricevere informazioni su tutte le iscrizioni presenti nel casellario dell’interessato, anche quelle non menzionabili a seguito di richiesta del privato.

Orbene, la sentenza che si annota segue il solco di ormai consolidati precedenti che avevano chiarito in maniera lapalissiana la portata normativa della riforma[6], ampliando altresì lo spettro anche a quelle dichiarazioni rese prima della novella legislativa da soggetti destinatari di condanne ex art. 445 c.p.p. nonché di decreti penali di condanna, in virtù del regime di non menzionabilità di tali iscrizioni già vigente prima della riforma.

In particolare, nel caso di specie, la dichiarazione resa dall’interessato concerneva il procedimento relativo alla concessione della cittadinanza, nell’ambito del quale lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica e richieda di ottenere la cittadinanza italiana, di cui agli artt. 7 e 9 della l. 5 febbraio 1992 n. 91, è tenuto ad allegare alla domanda il certificato penale dell’autorità giudiziaria italiana, ovvero attraverso dichiarazione ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. aa) del d.P.R. n. 28 dicembre 2000 n. 445.

L’imputato, invero, aveva omesso di indicare all’interno della autocertificazione a corredo della istanza finalizzata al conseguimento della cittadinanza, una pregressa condanna relativa al reato ex art. 186 codice della strada, comminatagli con un decreto penale ex art. 459 c.p.p.

Nello specifico, sebbene la dichiarazione fosse stata resa prima della novella operata dal d.lgs. 2 ottobre 2018 n. 122 la Corte, traendo spunto dalla ratio sottesa a quest’ultima, riteneva non integrato il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, avendo l’imputato dichiarato di non aver riportato condanne penali, ancorché destinatario di un decreto penale di condanna.

Ed invero, anche a prescindere dal novellato comma 8 dell’art. 28 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, avendo riguardo alla normativa vigente all’epoca dei fatti (risalente al 2015), ai sensi dell’art. 24 comma 1 (rimasto identico), nel certificato generale richiesto dall’interessato erano riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative anche ai provvedimenti previsti dall’art. 445 c.p.p. e ai decreti penali; nonché ai sensi dell’art. 25 (oggi abrogato) il certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato riportava le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative anche ai provvedimenti previsti dall’art. 445 c.p.p. e ai decreti penali. Da ciò, la Corte faceva discendere l’assenza del dovere di dichiarare l’esistenza di siffatte condanne a carico sull’interessato, secondo il seguente principio: “Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio – come disciplinata dall’art. 46, comma 1, lett. aa), d.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, nel testo previgente all’ultima modifica – dichiari di non aver riportato condanne penali, ancorché destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale”

4.Le ulteriori novità: l’eliminazione delle iscrizioni, il casellario europeo ed il certificato c.d. “selettivo”. Con il citato decreto sono stati, inoltre, modificati i criteri di eliminazione delle iscrizioni e delle anagrafiche presenti nel Sistema Informativo del Casellario Giudiziale (S.I.C.).

Invero, per effetto della nuova disciplina, le iscrizioni dovranno essere cancellate decorsi quindici anni dalla morte del soggetto cui esse si riferiscono (quindi, non più contestualmente all’acquisizione delle informazioni relative al decesso) ovvero, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (quindi, non più al raggiungimento dell’ottantesimo anno di età), a prescindere dalla circostanza che il soggetto medesimo sia ancora vivo o risulti deceduto.

Ciò implica, tra l’altro, che qualora nel corso dei quindici anni dal decesso sopraggiunga il compimento dei cento anni dalla nascita, tale evento determinerà la cancellazione delle iscrizioni e dell’anagrafica interessata, in anticipo rispetto allo scadere dei quindici anni.

Ancora, sullo stesso fronte, la novella ha previsto l’eliminazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti revocati a seguito di rescissione del giudicato ovvero, ai sensi dell’art. 669 c.p.p., a causa della violazione del principio del ne bis in idem.

Inoltre, il decreto ha espressamente previsto che il certificato riguardante un cittadino italiano contenga anche l’attestazione relativa alla eventuale sussistenza di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo ECRIS[7]. A tale ultimo riguardo, va segnalato che, specularmente, si è previsto che il certificato del casellario giudiziale europeo contenga anche l’attestazione relativa alla eventuale sussistenza di iscrizioni nel casellario giudiziale nazionale.

La riforma in esame, in linea con la ratio sottesa al regime della menzionabilità chiarito nei precedenti paragrafi, ha introdotto, inoltre, il c.d. “certificato selettivo” del casellario giudiziale grazie al quale la pubblica amministrazione richiedente potrà ricevere informazioni esclusivamente con riferimento a condanne rilevanti ai fini del procedimento amministrativo da intraprendere, e dunque solo per reati specificatamente ostativi.

La ratio è stata evidentemente individuata nella tutela del diritto alla privacy dell’interessato dall’indiscriminato potere attribuito alla P.A. di verificare qualsiasi precedente attraverso la visura diretta. Si è ritenuto in tal modo necessario delimitare il campo delle informazioni ostensibili solo ai precedenti penali effettivamente ostativi allo specifico interesse rilevante nel singolo caso, delegittimando quel pericoloso orientamento che riteneva doveroso che la P.A. verificasse sempre ed in ogni caso la complessiva “affidabilità” di un soggetto.

Pertanto, l’attuale art. 28 prevede che le PP.AA. possano ottenere in relazione a persone maggiorenni, il certificato del casellario giudiziale (generale o selettivo), il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale europeo, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della Giustizia, disciplinate dal nuovo art. 39, che non prevedano oneri a carico delle amministrazioni, e finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.

Orbene, ai sensi del citato art. 39 comma 5 del d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, le modalità tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell’acquisizione dei certificati previsti, “sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali”.

A distanza del considerevole lasso di tempo trascorso dalla scadenza temporale prevista dall’art. 7 del decreto medesimo[8], ci si chiede a che punto si trovi, all’interno dei sistemi delle PP.AA., l’iter di implementazione delle modalità tecnico-operative dirette dalla Direzione Generale della Giustizia Penale – dipartimento per gli affari di giustizia – anche al fine di individuare e monitorare eventuali esigenze e problematiche connesse. Sarebbe opportuno ed interessante comprendere lo stato dell’arte, anche al fine di prevenire eventuali ripercussioni negative che potrebbero far seguito al riscontro di prassi applicative problematiche, alla luce anche dell’attuale trend a livello europeo in tema di tutela dei dati sensibili.

Sul punto, un gradino scivoloso potrebbe invero essere individuato nella norma che in via subordinata (e forse eccessivamente discrezionale) attribuisce alla pubblica amministrazione la facoltà di richiedere informazioni che comprendano tutte le iscrizioni presenti nel casellario, quando “non può procedersi alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti” (art. 28 comma 3)[9], norma che senz’altro lascia uno spazio troppo aperto a deviazioni certamente evitabili.

*Avvocato del Foro di Napoli

[1] Massima redazionale a cura dell’Autore.

[2] Il decreto legislativo in questione è composto da 8 articoli che apportano modifiche alle disposizioni sul casellario giudiziale contenute nel d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In particolare, sono state modificate le disposizioni in materia di provvedimenti iscrivibili (art. 1), in materia di eliminazione delle iscrizioni (art. 2), in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale (art. 3), in materia di servizi certificativi (art. 4) e in materia di disposizioni transitorie (art. 5) e di disposizioni finali (art. 6).

[3] In un’ottica semplificativa è stata altresì eliminata la distinzione tra le precedenti tre tipologie di certificato disciplinate dagli artt. 23 e seguenti del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (generale, penale e civile), mantenendo un unico certificato, disciplinato dal nuovo art. 24 del testo unico, che riassume le precedenti tipologie di certificati.

[4] Entrando nel dettaglio, le iscrizioni di cui al comma 7 dell’art. 28 sono le seguenti:

  1. a) condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e condanne per reati estinti a norma dell’art. 167, comma 1 c.p;
  2. b) provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del c.p.p., dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del c.p.p. dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
  3. c) provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale.

Le iscrizioni di cui all’articolo 24, comma 1 sono invece:

  1. a) condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del c.p., purché il beneficio non sia stato revocato;
  2. b) condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167 comma 1, del c.p.;
  3. c) condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del c.p.;
  4. d) condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
  5. e) provvedimenti previsti dall’articolo 445 del c.p.p., quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
  6. f) condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

f-bis) provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del c.p., quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

  1. g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
  2. h) provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
  3. i) provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
  4. l) provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
  5. m) provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;

m-bis) provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del c.p.p. dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;

m-ter) sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del c.p.p. dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

[5] C. cost., 24 giugno 2020 (dep. 30 luglio 2020), n. 179, Pres, Cartabia, Red. Viganò.

[6] Cass., Sez. II, 30 aprile 2019 (dep. 11 settembre 2019), n. 37556, Pres. Rago, Rel. Mantovano.

[7] ECRIS – European Criminal Records information System – è il sistema informativo del casellario europeo, che consente l’interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, in un formato standard comune a tutti, che dà completa attuazione, in ambito comunitario, alla Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 20 aprile 1959, che ha previsto che ciascun Paese aderente, nel condannare un cittadino di altro Stato, informi della condanna il Paese di cittadinanza. (art. 22 della Convenzione). L’avviso di condanna ha lo scopo di conservare presso il casellario giudiziale di cittadinanza di una persona sia le condanne nazionali sia quelle estere. Per la realizzazione del sistema ECRIS, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la decisione quadro 2009/315/GAI e la decisione 2009/316/GAI, rispettivamente recepite dai decreti legislativi del 12 maggio 2016 n. 74 e n. 75. In tal modo, l’autorità giudiziaria di ogni Stato membro, con una semplice richiesta al casellario di nazionalità, può così conoscere i precedenti penali di un cittadino europeo in ordine all’intero ambito comunitario (art. 13 della Convenzione).

L’Ufficio centrale del Casellario italiano ha realizzato l’interconnessione con il sistema ECRIS, scambiando informazioni con tutti i Paesi membri tecnicamente in grado di dialogare (la quasi totalità). Informazioni estratte dal sito del Ministero della Giustizia –  https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_5.wp

[8] Art. 7 – Decorrenza degli effetti. “Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

[9] Art. 28 comma 3 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 – “Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti”.