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LA CONFIGURABILITÀ DELL’EPIDEMIA IN FORMA OMISSIVA.  LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE – DI SILVIA TORDINI CAGLI

LA CONFIGURABILITÀ DELL’EPIDEMIA IN FORMA OMISSIVA. LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE – DI SILVIA TORDINI CAGLI

CAGLI-LA CONFIGURABILITÀ DELL’EPIDEMIA IN FORMA OMISSIVA.PDF

LA CONFIGURABILITÀ DELL’EPIDEMIA IN FORMA OMISSIVA. LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE.

THE CONFIGURABILITY OF THE EPIDEMIC IN THE FORM OF THE OMISSION. THE WORD TO THE SEZIONI UNITE.

di Silvia Tordini Cagli*

Cassazione Penale, Sez. IV, Ordinanza, 21 novembre 2024 (ud. 19 settembre 2024), n. 42614 Presidente Dovere, Relatore Cirese.

Reato di epidemia – configurabilità del reato in forma omissiva – rimessione della questione alle Sezioni Unite.

(Artt. 438 e 451 c.p.)

Nonostante non sia rinvenibile in argomento un contrasto sufficientemente consolidato, non sono mancati casi in cui la rimessione alle Sezioni Unite, affidata alla discrezionalità del giudice di legittimità, sia stata disposta anche in ipotesi di contrasto solo potenziale. Si ritiene che l’orientamento espresso fino ad ora dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’art. 438 c.p. evoca una condotta commissiva a forma vincolata, di per sé incompatibile con il disposto dell’art. 40, comma 2, cod. pen., debba essere superato in favore di un’interpretazione più ampia che ammette la realizzazione del reato di epidemia anche in forma omissiva. Deve essere, quindi, rimessa alle Sezioni Unite la soluzione della seguente questione giuridica controversa: “Se il reato di cui agli artt. 438, comma 1 e 452, comma 1, n. 2 cod. pen. possa essere realizzato anche in forma omissiva”.

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L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, in ordine al quesito ermeneutico sulla compatibilità dell’omissione con la tipicità dell’art. 438 c.p., accoglie le ragioni alla base del recente orientamento dottrinale che propone una lettura della fattispecie inclusiva della forma omissiva, attraverso una diversa interpretazione del ruolo che l’inciso mediante la diffusione di germi patogeni assume nella descrizione del fatto tipico. Nel commento si approfondiscono le linee argomentative a sostegno di questo punto di vista.

The order of referral to the court, about the question of the compatibility of the omission with the typicity of art. 438 c.p., accepts the reasons of the recent doctrinal orientation that proposes a reading inclusive of the omission form, through a different interpretation of the role that the incision “spreading pathogenic germs” assumes in describing the typical event. The commentary goes into more detail on the lines of argument in support of this view.

Sommario. 1.Un contrasto potenziale. 2. La vicenda. 3. Lo stato del dibattito in breve. 4. La diffusione di germi patogeni e la tipicità dell’evento. 5. La volontà del legislatore. 6. Qualche considerazione conclusiva.

  1. Un contrasto potenziale.

La Sezione quarta della Corte di cassazione con ordinanza depositata il 21 novembre 2024 ha rimesso alle Sezioni Unite la definizione della configurabilità omissiva del reato di epidemia, previsto dagli art. 438 e 452 del Codice penale. L’udienza per la discussione è stata fissata il 10 aprile 2025.

La scelta può apparire sorprendente, vista la assenza in materia di un contrasto interpretativo tale da giustificare il coinvolgimento chiarificatore delle Sezioni Unite. Gli arresti giurisprudenziali che hanno avuto ad oggetto il reato di epidemia sono infatti rarissimi e ancora di meno sono i casi in cui è stata affrontata nello specifico la questione della configurabilità della fattispecie in forma omissiva: solo in due occasioni la Corte di legittimità si è pronunciata sul punto, arrivando in entrambi i casi a una uniforme soluzione in senso negativo[1].

L’ordinanza di rimessione, quindi, come esplicitato dalla stessa Sezione IV, si giustifica in funzione di prevenzione di un potenziale contrasto interpretativo[2].

Vale la pena anche evidenziare come fino ad oggi non fosse emerso alcun segnale di una possibile controversia giurisprudenziale sul punto. La discussione sulla compatibilità della forma omissiva con la descrizione contenuta nell’art. 438 c.p. ha, infatti, trovato nuovi stimoli in concomitanza con la recente emergenza pandemica ma sembrava, tuttavia, non dovesse varcare la soglia del confronto dottrinale: i pochissimi provvedimenti giurisdizionali disponibili non lasciano trasparire nulla della vivace discussione degli ultimissimi anni, ma si limitano a ribadire, in modo spesso apodittico, il punto di vista tradizionale, per molto tempo assolutamente dominante. Emblematico in questo senso è il provvedimento di archiviazione del Tribunale dei Ministri di Brescia, nell’ambito del processo nei confronti dell’on. Giuseppe Conte e dell’on. Roberto Speranza, in cui si legge, «non è configurabile il reato di epidemia colposa in forma omissiva in quanto la norma in questione abbraccia la sola condotta di chi per dolo o per colpa diffonde germi patogeni e quindi la responsabilità per omesso impedimento di un evento che si aveva l’obbligo giuridico di impedire non è configurabile»[3].

Ancora più sintetica la pronuncia della Corte di Cassazione, richiamata anche dall’ordinanza di remissione, che in fase cautelare, solo implicitamente prende posizione sul punto, rigettando il ricorso del Procuratore avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva sostenuto la non configurabilità del reato di epidemia mediante omissione[4].

  1. La vicenda.

L’ordinanza in commento segue ad un ricorso per saltum del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari avverso la pronuncia dello stesso Tribunale che aveva assolto l’imputato – nelle vesti di sub-delegato del datore di lavoro – dall’accusa di aver cagionato, mediante una serie di condotte omissive, una epidemia di sars-Cov2 all’interno dell’ospedale di Alghero[5]; in particolare all’imputato era stato contestato di non aver osservato gli obblighi di cui all’art. 77 co. 4 lett. h) d.lgs. 81/2008, non fornendo ai lavoratori dell’Ospedale di Alghero i necessari dispositivi di protezione individuale in numero idoneo contro la diffusione del SARS-CoV.2 all’interno dell’Ospedale, non assicurando ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata sul rischio biologico da SARS CoV.2 con anche addestramento all’uso di dispositivi di protezione individuale e art. 4 cit. e 272 co. 2 lett.d), non adottando misure collettive e individuali di protezione dal rischio biologico da SARS-CoV.2 (rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza, verifica che ogni paziente assistito fosse considerato come potenzialmente contagioso del SARS Co.2, previsione di controllo di negatività al test per la ricerca del SARS-CoV. 2 nei pazienti nuovi ingressi e nel personale neoassunto, previsione di mascherine per i pazienti e distanziamento fra gli stessi, creazione di aree d’isolamento dei casi sintomatici Covid 19, disposizioni ai lavoratori di non recarsi al lavoro in ipotesi di presentazione di sintomi influenzali)»[6].

Il Tribunale, in linea con la uniforme tendenza giurisprudenziale, ha ritenuto che il reato di epidemia non fosse configurabile in forma omissiva perchè reato a forma vincolata, in quanto tale non suscettibile di conversione ex art. 40 cpv.

Il ricorso del Procuratore della repubblica si incentra su due profili: si contesta, da un lato, che la fattispecie di epidemia sia un reato a forma vincolata; dall’altro che la clausola di equivalenza prevista dall’art. 40 cpv sia applicabile ai soli reati causali puri.

La Corte di Cassazione, sez. IV, accoglie il ricorso; ritiene che ci siano gli estremi per dare seguito alla richiesta di remissione alle Sezioni Unite; manifesta esplicitamente il suo favore per il recente orientamento che apre alla configurabilità del reato di epidemia in forma omissiva – avviando così essa stessa il potenziale contrasto – e dimostra una attenzione inclusiva alla discussione dottrinale che non può che essere accolta con favore.

L’ordinanza offre quindi l’occasione per riproporre le principali linee argomentative del dibattito e per approfondire le ragioni a sostegno di una lettura estensiva della fattispecie, che – nel rispetto dei principi ineludibili di garanzia – consenta di riconoscerle un adeguato margine di effettività, riducendo lo scarto rispetto ad una realtà empirico-criminologica più attuale, così lontana da quella che ne aveva giustificato la introduzione.

  1. Lo stato del dibattito in breve.

Il reato di epidemia, sconosciuto nella precedente legislazione italiana, viene introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con il codice Rocco che, all’art. 438, punisce – nella forma dolosa con l’ergastolo, nella forma colposa con la reclusione da uno a cinque anni – «chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni». La necessità di una sua previsione, si legge nella Relazione ministeriale, è dovuta «all’enorme importanza che ha ormai acquistato la possibilità di venire in possesso di germi, capaci di cagionare un epidemia, e di diffonderli», ed è quindi connessa alle esperienze dell’uso di armi batteriologiche nella Prima guerra mondiale, e ai timori di abuso della tecnologia militare.

La stretta connessione del nuovo reato con quel contesto storico – il fatto tipico è evidentemente pensato per una fenomenologia ben individuata e selettiva di fatti e di autori – ha condizionato fortemente la sua ermeneutica, sia sul piano dottrinale, che sul piano applicativo, tanto da renderla, in sostanza lettera morta.

Da un lato, la stessa ricostruzione dell’evento del reato, l’epidemia, è stata delineata attraverso il richiamo ad una molteplicità di requisiti, la cui compresenza non si è quasi mai verificata, per lo meno nelle vicende che hanno dato origine alle pronunce intervenute negli anni precedenti alla epidemia di Covid (e che per lo più si riferivano a contagi di salmonellosi in ambiti ristretti e circoscritti)[7].

Si tratta in particolare del carattere contagioso del morbo, della rapidità della diffusione, dell’ambito temporale circoscritto del fenomeno, del numero elevato delle persone colpite, dell’ulteriore pericolo per la salute di un numero indeterminato di individui, dell’estensione territoriale.

Ma, per quanto più specificamente interessa in questa sede, epicentro della interpretazione restrittiva della fattispecie è certamente il riferimento normativo alla diffusione di germi patogeni.

Secondo l’orientamento tradizionale, assolutamente dominante fino agli ultimissimi anni, tale inciso assumerebbe infatti diversi – ma strettamente connessi – riflessi sulla tipicità del reato. Da un lato, qualificherebbe la fattispecie come illecito di modalità di lesione, connotando altresì la condotta come necessariamente attiva ed escludendo l’applicabilità dell’art. 40 cpv.; dall’altro, circoscriverebbe il novero dei soggetti attivi solo a coloro che abbiano il possesso dei germi, o comunque il dominio o il controllo sugli stessi, negando che possa rientrarvi il soggetto infetto che si faccia veicolo di diffusione della malattia e, altresì, contestando l’applicabilità della fattispecie quando una epidemia sia già in corso[8].

Nessuna di queste soluzioni è però imposta dalla fattispecie legale che, anzi, legittima una prospettiva interpretativa differente che apra ad una tipicità meno selettiva, consentendo di recuperare una sua più razionale effettività di tutela e di ridurne la attuale valenza esclusivamente simbolica[9].

Più in particolare, come argomentato dall’ordinanza di rimessione, nulla osta ad una interpretazione della tipicità aperta alla modalità omissiva.

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Entrando più nel dettaglio, secondo l’orientamento restrittivo, l’espressione mediante la diffusione di germi patogeni dovrebbe essere intesa in un’ottica di selezione delle condotte rilevanti, rendendo così la fattispecie un reato a forma vincolata, che precluderebbe l’operatività della clausola di equivalenza prevista dall’art. 40 cpv. e, dunque, la configurabilità della fattispecie mediante una condotta omissiva[10]. Tra le ragioni addotte si evidenzia, in primo luogo, la centralità che l’espressione assumerebbe nell’economia della descrizione della fattispecie: negare il ruolo di delimitazione della condotta tipica alla locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni” significherebbe relegarla ad una funzione meramente pleonastica o addirittura tautologica, con trasgressione del principio di tipicità dell’illecito penale[11]. Ad adiuvandum si aggiunge che il verbo diffondere avrebbe una valenza necessariamente attiva e che in questo senso deporrebbe chiaramente la stessa volontà del legislatore, desumibile da quel passaggio della Relazione ministeriale, già sopra citato, in cui l’introduzione della fattispecie viene dal Guardasigilli giustificata con l’«enorme importanza che ormai ha acquistato la possibilità di venire in possesso di germi, capaci di cagionare una epidemia, e di diffonderli[12].

Nessuno di questi argomenti è definitivo.

  1. La diffusione di germi patogeni e la tipicità dell’evento.

Premessa indispensabile per una migliore comprensione della posizione interpretativa che è stata accolta dalla ordinanza della Sezione IV, è intendersi sul significato penalistico del termine epidemia.

Secondo la lettera della legge, l’epidemia che assume rilievo penale quale evento del reato è quella cagionata mediante la diffusione di germi patogeni, e dunque, evidentemente, solo l’epidemia di malattie infettive, capaci di trasmettersi orizzontalmente, attraverso il passaggio, in via diretta o indiretta, del germe patogeno da un ospite all’altro[13].

 Sul fatto che l’evento del reato debba essere necessariamente connesso alla manifestazione di una malattia infettiva, nulla questio. Dottrina e giurisprudenza sono da sempre concordi nell’individuare una serie di elementi dell’epidemia rilevante ai fini penali ed in particolare, come sopra anticipato, la manifestazione in un numero rilevante di persone di una malattia infettiva; il ristretto lasso di tempo entro il quale la manifestazione morbosa collettiva si verifica; un preciso ambito territoriale della manifestazione; la facilità di propagazione. Tali caratteristiche sono del resto coerenti con la collocazione sistematica della fattispecie tra i reati di comune pericolo e con la indeterminatezza dell’interesse oggetto di tutela.

D’altra parte, il particolare disvalore d’evento è una caratteristica distintiva della maggior parte dei reati collocati nel titolo VI del libro II del nostro codice penale, per lo più tipicizzati attorno a disastri nominati o innominati, la cui proiezione offensiva rispetto al bene protetto – pubblica incolumità/salute pubblica – è rappresentata tramite la pregnanza semantica dei termini inclusi nella descrizione della fattispecie legale[14].

La maggior parte dei reati contro la pubblica incolumità sono inoltre tipizzati dal legislatore come reati a forma libera, il cui disvalore è incentrato in modo particolarmente pregnante sulla descrizione dell’evento. La scelta è legata alla particolare rilevanza dell’interesse protetto – l’incolumità di vittime indeterminate – che richiede una tutela ampia, rispetto a qualunque modalità di aggressione[15].

Per quanto concerne l’art. 438 c.p., l’evento presenta il disvalore necessario rispetto all’offesa della salute pubblica solo nella misura in cui si identifichi con una manifestazione collettiva di una malattia infettiva, che è trasmissibile esclusivamente attraverso la diffusione di germi patogeni. La mancanza di questa caratteristica esclude la tipicità del fatto perché viene meno la tipicità dell’evento. L’inciso mediante la diffusione di germi patogeni, quindi, circoscrive con più precisione il significato, e quindi la portata, del fatto tipico in quanto è funzionale a delimitare, indirettamente, e ulteriormente, l’evento (l’epidemia), accentuandone il disvalore in relazione alle potenzialità offensive del bene protetto.

Questa lettura non riduce l’inciso ad un mero richiamo pleonastico, né ad una mera tautologia, svuotandolo di valore: esso invece assume una funzione di rafforzamento della necessaria connotazione dell’evento nei termini di un disastro, cioè di un evento di danno (grave) qualificato dal pericolo.  A meno di non voler svalutare la intensità semantica del termine epidemia, non si può ipotizzare nessun altro modo per cagionare un evento epidemico se non quello di diffondere germi patogeni: quale sarebbe quindi il senso di selezionare come tipica una sola modalità di realizzazione dell’evento in assenza di possibili modalità alternative? La frammentarietà è già garantita dalla selettività dell’evento tipico.

  1. La volontà del legislatore.

Nessuna indicazione nel senso della natura necessariamente attiva del diffondere germi patogeni è contenuta nelle parole del Guardasigilli sopra riportate: esse si limitano ad evidenziare la connessione del nuovo reato con quel contesto storico che abbiamo già sopra richiamato: la descrizione della cagionata epidemia, contenuta nell’art. 438 c.p., è evidentemente ritagliata in modo particolarmente stringente, quasi su misura, su di una fenomenologia ben individuata e selettiva di fatti e di autori e cioè la diffusione volontaria, anzi intenzionale, di germi patogeni e la causazione intenzionale di un evento epidemico. Ciononostante, come ben messo in evidenza dall’ordinanza di rimessione (v. par.5), il dato testuale mantiene comunque un contenuto semantico ampio, tale da poter abbracciare indifferentemente tutte le modalità di trasmissione (massiva) dei germi, tra le quali può sicuramente annoverarsi anche il non frapporre un ostacolo alla propagazione e così consentire e/o lasciare che si diffondano[16]. La genericità del significante testuale è chiaramente riconosciuta  anche in una recente sentenza della Corte di legittimità che, con riferimento ad una vicenda di contagi plurimi da HIV da parte di un soggetto infetto, avvenuti tramite rapporti sessuali non protetti, si era espressa come segue: «la norma incriminatrice non seleziona le condotte diffusive rilevanti e richiede, con espressione quanto mai ampia, che il soggetto agente procuri un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, senza individuare in che modo debba avvenire detta diffusione»[17]. La mancanza di elementi – vuoi di natura letterale, vuoi di carattere politico-criminale – imperativi della natura necessariamente attiva del verbo diffondere porta con sé una ulteriore conseguenza dal punto di vista sistematico e cioè la possibilità di ricorrere alla clausola di equivalenza di cui al II comma dell’art. 40 c.p., anche qualora si voglia sostenere, in accordo con l’impostazione tradizionale, che il reato di epidemia sia a forma vincolata.

Secondo un condivisibile orientamento, infatti, la clausola sarebbe applicabile non solo ai reati causali puri, ma anche ai reati a forma vincolata a condizione che le condotte richiamate dalla descrizione legale non siano strutturalmente incompatibili con la forma omissiva[18].

 Solo in questi casi, infatti, la conversione sarebbe in contrasto con la lettera della legge.

  1. Qualche considerazione conclusiva.

L’epidemia di Covid-19 ha presentato tutti i requisiti costitutivi di un vero disastro epidemico. Per la prima volta, quindi, si è posta l’esigenza di verificare la capacità di risposta del nostro ordinamento ed in particolare della fattispecie di cagionata epidemia, prevista dall’art. 438 c.p., con riferimento ad una fenomenologia di fatti molto diversa da quella che ne aveva giustificato l’introduzione (plasmandone la descrizione legale e la successiva interpretazione). Come messo in chiaro anche dall’ordinanza in commento, non «si può omettere di considerare il mutato contesto storico e sociale in cui si trova ad operare l’odierno interprete rispetto al legislatore del 1930, al quale si presentava lo spargimento di germi come prioritaria modalità di realizzazione del reato sul versante doloso; mentre è palese l’attuale rilevanza della gestione del rischio sanitario che si correla a condotte inosservanti per lo più colpose»[19].

La inadeguatezza del nostro ordinamento penale ed in particolare della fattispecie di epidemia di fronte a fatti di propagazione o trasmissione massiva di malattie diffusive e, dunque, a possibili macro-offese della salute delle persone è emersa in modo plateale. Certo, le ragioni – complesse – trascendono lo specifico profilo ermeneutico oggetto del quesito rivolto alle Sezioni Unite e richiederebbero una revisione complessiva dell’assetto normativo esistente.

Tuttavia, l’approccio interpretativo che apre alla tipicità omissiva della fattispecie, qui sostenuto e accolto dall’ordinanza di rimessione, risponde all’esigenza di attribuire una qualche patente di effettività alla incriminazione della epidemia colposa, mantenendosi nei limiti imposti dalla legalità.

Peraltro, aprire all’epidemia omissiva non significa dilatare eccessivamente la responsabilità penale (rischio paventato da chi si oppone ad una tale apertura), in quanto il processo di accertamento dovrà comunque passare attraverso le strettissime maglie della verifica di ulteriori stringenti requisiti, sia inerenti alla tipicità – l’evento, il nesso causale, la posizione di garanzia – che alla colpevolezza.

L’auspicio, quindi, è che la Corte di Cassazione colga l’occasione per una considerazione attenta delle ragioni sottese ad una interpretazione della tipicità dell’art. 438 c.p. che sia inclusiva delle modalità omissive e possa autorevolmente contribuire a restituire alla fattispecie una sua plausibilità rispetto al mutato contesto storico e sociale e alle rinnovate esigenze di protezione della salute pubblica.

*Professoressa associata di diritto penale Università di Bologna

[1] L’ordinanza di rimessione richiama due pronunce (par. 3 dei “considerato in diritto”): Cass. Sez. 4, n. 9133 del 12.12.2017, relativa ad un caso di distribuzione di acque per il consumo contaminate da germi e batteri, e Cass. Sez. 4, n. 20416 del 4.3.2021, avente ad oggetto un caso di diffusione del Sars-Cov 2. Solo la prima peraltro tratta ex professo della questione.

[2] V. il punto 6 dei “considerato in diritto”.

[3] Sul provvedimento, v. D. Amato, Gestione di eventi calamitosi e responsabilità penale: spunti di riflessione a seguito dell’archiviazione del procedimento sull’epidemia in val Seriana, in Riv. it. med. leg., 4, 2023/713.

[4] Il Tribunale aveva annullato il decreto di sequestro preventivo di una casa di riposo (il decreto era stato emesso nei confronti del datore di lavoro, indagato per epidemia colposa realizzata mediante l’omessa valutazione del rischio biologico – artt. 65, 68 e 271 del d.lsg. 81/2008 – e l’omessa integrazione del documento di valutazione dei rischi in linea con le procedure previste dal D.P.C.M. 24 aprile 2020). Per un commento alla sentenza, v. D. Amato, Emergenza pandemica e diritto penale: quali spazi applicativi per il reato di epidemia? In Riv. It. Med. Leg., 4, 2021/1129; e M. Tebaldi, IL delitto di epidemia colposa nell’attuale contesto pandemico: tra clausola di equivalenza e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, in penaledp.it, 26 gennaio 2022.

[5] Trib. Sassari, sentenza n.739 del 28.03.2024, ined.

[6] Queste le contestazioni riportate nella sentenza dal Tribunale di Sassari, cit.

[7] Cfr. Trib. Bolzano 13 marzo 1979, in Giur. merito, 1979, n. 3, 947; Trib. Bolzano 2 marzo 1979,  ivi, 951; Trib. Bolzano 20 giugno 1978, ivi, 953; Trib. Savona 6 febbraio 2008, in Riv. pen., 2008. Piu di recente e in una vicenda differente, la Corte di Cassazione ha escluso la configurazione del delitto di epidemia dolosa, per mancanza dell’evento tipico, in un caso di contagio plurimo da virus Hiv, conseguente a rapporti sessuali non protetti (Cass., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014)

[8] Per una ricostruzione in senso critico di questo dibattito sia consentito il rinvio a S. Tordini Cagli, L’Epidemia come disastro. Considerazioni problematiche sulla rilevanza penale delle epidemie, Torino, 2023, 101 ss., nonché Id, L’epidemia, in I reati contro l’incolumità pubblica, a cura di D. Castronuovo, in Trattato teorico pratico di diritto penale. Nuova serie, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, M. Pellissero, Torino, 2024, 316.

[9] Sulla coerenza dell’interpretazione “aperta” con il canone della legalità, si è pronunciata anche l’ordinanza in commento (par. 5 dei “considerato in diritto”).

[10] Così, ad esempio, S. Ardizzone, Epidemia, in Dig. disc. pen., IV, 1990, 255; A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, II. I reati di comune pericolo mediante frode, in Trattato di diritto penale diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, pt. s., IX, Milano, 2013, 204.

[11] Così, G. De Francesco, Emergenza sanitaria e categorie penalistiche: nel segno del ‘principio di realtà’, in Riv. it. med. leg., 2020, 989 ss.; A. Gargani Epidemia colposa e “COVID-19”: interpretazioni ‘emergenziali’ e principi di garanzia, in Studi senesi, 2022, 1, 53 ss.

[12] A.H. Bell., Il reato di epidemia nel contrasto della pandemia da covid-19. Problemi ermeneutici e rapporti con le fattispecie di omicidio, in Sist. Pen. 24 ottobre 2022 (p.12), che riprende – considerandole decisive – le argomentazioni di Cass. n. 9133 del 12.12.2017, cit., secondo cui «La norma evoca, all’evidenza, una condotta commissiva a forma vincolata di per sé incompatibile con il disposto dell’art. 40, comma 2, cod. pen.».

[13] S. Corbetta, Delitti contro l’incolumità pubblica, II. I delitti di comune pericolo mediante frode, in Trattato di diritto penale, pt. s., diretto da G. Marinucci, E. Dolcini, Padova, 2014, 67

[14] In argomento, per tutti, A. Gargani, Il danno qualificato dal pericolo, Torino 2005, passim.

[15] Questo argomento è utilizzato anche dalla Corte di cassazione nell’ordinanza di rimessione (v. in particolare n. 5 dei “considerato in diritto”)

[16] In questi termini, anche il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, avverso la sentenza di assoluzione dello stesso Tribunale: «il non fare qualcosa può produrre la diffusione. Ad es., in un ampio ambiente ospedaliero c’è un paziente affetto dal virus SARS-CoV-2 a contatto con altri pazienti e con il personale sanitario: ci sono quindi i presupposti per la diffusione e si omette di inibire la diffusione del virus, che invece si propaga indisturbato. L’omissione consiste nel non inserire il dovuto ostacolo alla diffusione».

[17] Così Cass., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, cit.

[18] Per limitarsi alla manualistica, S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, Manuale di diritto penale, Parte generale, Bologna, 2017, 400; G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2024, 632; F. Palazzo-R. Bartoli, Corso di Diritto penale, Torino, 2024, 259; C. Perini, Il reato omissivo: la fattispecie oggettiva, 215, in C. E. Paliero (a cura di) Il sistema penale, Torino, 2024, 215.

[19] N. 5 dei “considerato in diritto”