LA LIMITAZIONE DEI POTERI IMPUGNATORI DELL’ACCUSA NON DETERMINA UN’IRRAGIONEVOLE ASIMMETRIA RISPETTO ALLA POSIZIONE DELL’IMPUTATO
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La Corte d’assise d’appello di Milano dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento relative a reati a citazione diretta. La Corte esclude che la limitazione dei poteri impugnatori dell’accusa determini un’irragionevole asimmetria rispetto alla posizione dell’imputato, valorizzando la diversa fisionomia costituzionale delle parti processuali.
In allegato la sentenza