LA NECESSARIA “COSTITUZIONALIZZAZIONE” ESPRESSA DELL’AVVOCATO – DI SONIA PORTA
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LA NECESSARIA “COSTITUZIONALIZZAZIONE” ESPRESSA DELL’AVVOCATO
THE NECESSARY “CONSTITUTIONALIZATION” EXPRESSED BY THE LAWYER
di Sonia Porta*
Il contributo[1] esamina il ruolo fondamentale dell’avvocato nel processo penale alla luce dell’affrontata necessità di una sua espressa costituzionalizzazione negli articoli 24 e/o 111. La funzione sociale e pubblicistica di questa figura è l’espressione di uno Stato democratico e, in quanto tale, richiede di essere incisa in modo esplicito e chiaro nella legge fondamentale che già prevede l’inviolabilità della difesa e il giusto processo, ma con l’omissione della parola “avvocato” citata, invece, negli articoli 104, 106 e 135 della Costituzione.
This paper examines the fundamental role of the lawyer in criminal process in light of the need for its express constitutionalization in articles 24 and/or 111. The social and public function of this figure is the expression of a democratic state and, as such, requires an explicit and clear in the fundamental law, which already provides for the inviolability of the defense and due process, but with the omission of the word “lawyer,” which is instead mentioned in Articles 104, 106, and 135 of the Constitution.
SOMMARIO: 1. Il ruolo dell’Avvocatura nello Stato democratico e l’attuazione del principio del «giusto processo».
- Il ruolo dell’Avvocatura nello Stato democratico e l’attuazione del principio del «giusto processo».
Mi sia concesso di introdurre questo breve commento con la rievocazione delle note parole giuridico-umanistiche espresse dall’avvocato e costituente Piero Calamandrei (1889-1956), con le quali egli ha voluto insegnare e descrivere, con puntuale e attuale verità e completezza, la figura e il ruolo dell’Avvocato[2]: «[…] Molte professioni possono farsi con il cervello e non con il cuore; ma l’avvocato no! L’avvocato non può essere un puro logico né un ironico scettico, l’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé; assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità […]. Per questo amiamo la nostra toga; per questo vorremmo, che quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero al quale siamo affezionati, perché sappiamo che esso è servito ad asciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia […]»[3].
Il potere giudiziario, autonomo e indipendente, opera in un contesto processuale in cui vige il principio costituzionale del contraddittorio fra le parti, poste in una condizione di assoluta parità davanti a un Giudice terzo e imparziale.
L’imprescindibile necessità della rigida osservanza di tale principio, sancito dall’art. 111 della Costituzione, rispetto alla validità e alla correttezza delle decisioni giurisdizionali − siano esse di natura civile, penale ovvero amministrativa –, concede all’Avvocato, quale difensore della parte processuale, l’obiettiva possibilità di far esercitare effettivamente il diritto di difesa a chiunque sia sottoposto ad un processo.
In particolare, i diritti di impulso e di resistenza processuale, nonché il diritto di partecipare al contraddittorio − in ogni fase, stato e grado del giudizio – caratterizzano il «giusto processo», anche allo scopo dell’equilibrata ricerca e corretta valutazione processuale della prova di un fatto storico da accertare.
Seguendo il filo giuridico, oltre che logico e umano, intessuto da Piero Calamandrei, si comprende come l’essenza del potere giudiziario possa realizzarsi esclusivamente nell’ambito del contesto processuale mediante l’audizione – orale o scritta − dell’Avvocato difensore in assenza del quale il processo non potrebbe essere validamente celebrato.
Le decisioni giudiziarie, con particolare riferimento al processo penale, incardinano l’esito di un pregresso confronto procedimentale e processuale paritario, presieduto dal Pubblico Ministero e dall’Avvocato quale difensore − a seconda della fase – dell’indagato e dell’imputato[4], nonché della persona offesa e della parte civile. Se il primo soggetto, autonomo e imparziale nella propria opera, rappresenta l’accusa pubblica e incardina l’interesse generale, il secondo, nel certosino rispetto della legge e dell’autonomia e indipendenza della magistratura requirente e giudicante, celebra tecnicamente il processo in rappresentanza della parte che egli assiste e difende, senza esimersi dall’esplicare la tipica funzione sociale e pubblicistica che lo contraddistingue all’interno dello Stato democratico, l’Italia, in cui svolge la propria libera professione.
L’Avvocato, dunque, riveste − riguardo al citato Stato d’appartenenza – tanto la valenza di «guardiano» del rispetto dei principi fondamentali del diritto per l’attuazione costituzionale del «giusto processo», quanto il valore di «garante» dell’osservanza dei diritti umani fondamentali, nonché di «baluardo» della democrazia[5].
Inoltre, l’Avvocatura[6] possiede − altresì – il delicato compito di sollecitare la coscienza popolare in una duplice direzione: da un lato, rendendola consapevole del ruolo necessario della difesa tecnica all’interno del processo[7], quale elemento imprescindibile per la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali, nonché per l’accertamento dei fatti sottoposti a giudizio ovvero per la loro corretta interpretazione e, dall’altro, aiutando lo stesso popolo a comprendere il ruolo da esso rivestito all’interno del nostro Stato e nel quale impera il principio secondo cui «Tutti i cittadini […]sono eguali davanti alla legge […]»[8], come recita l’art. 3 della Costituzione che si connette con il diritto in capo chiunque di essere sottoposto a un processo necessariamente giusto[9].
Sulla scorta di queste considerazioni e a seguito dell’attenta interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell’art. 111 della Carta fondamentale[10], sorgono spontanee le seguenti quattro domande: come potrebbe essere costituzionalmente «giusto» un processo se fosse celebrato in assenza dell’Avvocato il quale, invece, rappresenta l’indispensabile difesa tecnica della parte processuale contrapposta al Pubblico Ministero? Come potrebbe essere concretamente attuato questo principio se l’indagato, ovvero l’imputato, non fosse messo nelle «giuste» condizioni di difendersi − tecnicamente – da un capo di imputazione rivoltogli – appunto − da un tecnico del diritto qual è il Pubblico Ministero? Come potrebbe interloquire l’indagato ovvero l’imputato, in maniera «giusta» ed efficace ovvero secondo i canoni di un’adeguata difesa, con la magistratura giudicante che, in quanto tale, è incaricata di valutare gli apporti processuali dell’accusa e della difesa con l’impiego della medesima unità di misura? Infine, come potrebbe validamente celebrarsi il contraddittorio paritario nell’ambito di un processo spoglio della partecipazione di tutti gli attori?
L’immagine monca di un Giudice, seduto al banco centrale in un’aula di giustizia con le sole presenze laterali del Pubblico Ministero e dell’imputato, è un dipinto inesistente nella storia giuridica e non solo di quella italiana[11]. Il nero intenso della toga dell’Avvocato rappresenta pertanto, inevitabilmente, l’essenza stessa del «giusto processo» che, ahimè, quanto all’attuale formulazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, risulta essere incompleto nella sua descrizione compositiva a causa dell’omessa esplicita citazione nominativa di questo validante e indispensabile soggetto processuale.
L’ovvia risposta comune, a sigillo di ognuno di questi quattro quesiti, conduce sia il giurista che la coscienza popolare[12] a non essere dispensati, l’uno, nella propria opera, e l’altro, nel proprio pensiero, dall’identificare il processo quale unico luogo di giustizia, in cui ritrovare il principio della certezza del diritto anche attraverso la sua «giusta» celebrazione, rendendo così effettiva la garanzia del giusto, oltre che quella della libertà come «bene necessario»[13], anziché concedere spazio al pericoloso proliferare del dubbio dell’ingiusto.
Sempre citando il pensiero di Piero Calamandrei, l’Avvocato è il «cuore» nel processo; difatti, nell’ottica complessiva giuridica ed umana, egli è chiamato pubblicamente a svolgere la professione con l’ausilio della formazione continua e della coscienza, entrambe da esplicarsi all’interno di un meccanismo giudiziario in cui ne emergono le relative indispensabilità.
L’attributo del cuore affidato all’Avvocatura costituisce, inoltre, il metro vivo e pulsante per la costante misurazione dell’opera svolta dalla magistratura giudicante che, soprattutto alla luce e secondo la ratio del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – con il quale è stata introdotta la giustizia riparativa nel sistema penale[14]– è attualmente chiamata ad operare, pur sempre nel rigoroso rispetto della legge, ascoltando e impiegando lo stimolo della coscienza umana. Quest’ultima essenza, perciò, entra inevitabilmente all’interno del processo, facendosi spazio nel gioco delle parti[15] di fronte al difficile bivio diretto a scindere la vendetta dal perdono, quanto alla vittima e ai suoi familiari, ovvero davanti all’arduo incrocio che separa la punizione irreversibile del colpevole dal suo eventuale sincero pentimento.
L’essenza del codice di rito, volto a disciplinare l’iter processuale, trova la propria ragion d’essere nella fonte costituzionale, con un riferimento particolare alla prescrizione della «giusta» e «paritaria» partecipazione al processo di tutte le parti nei loro differenti ruoli[16].
La figura dell’Avvocato impersonifica ed esplica – in termini tecnici − il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione[17] e di cui ogni individuo, indistintamente, è titolare in ogni stato e grado del processo[18]. La conoscenza precisa e puntuale del c.d. tecnicismo sostanziale e processuale di cui l’Avvocato risulta essere il sano portatore è posta − in primis – a garanzia di una idonea attività difensiva, ma costituisce anche uno dei suoi molteplici doveri.
In quest’ottica, non deve sfuggire l’importanza e la necessità della tipica valutazione dell’Avvocato, già esistente in termini di responsabilità secondo le specifiche fonti di riferimento, il quale, in fedele ossequio al giuramento prestato[19], è tenuto a svolgere la professione con dignità, lealtà e correttezza, ovvero con libertà e indipendenza[20]; nonché – è il caso di aggiungere – anche con un calibrato ed eccezionale impiego del «cuore» motivato dalla natura sociale e pubblicistica del ruolo da esso assunto, nonostante l’assenza di una relativa imposizione in tal senso di natura legislativa ovvero deontologica. L’Avvocato non può spogliarsi della toga durante lo svolgimento della propria esistenza personale, egli ne rimane vincolato anche nel contesto privato per il mantenimento della medesima missione sociale affidatagli in sede professionale[21].
L’opportuna fedeltà del giurista al pensiero di Piero Calamandrei chiama quindi l’Avvocatura ad applicare, all’interno delle aule ove viene amministrata la giustizia, una costante e perenne auscultazione del proprio battito cardiaco; ciò, in onore al «cencio nero», la toga[22], volto a foderare la pelle del corpo e la mente dell’Avvocato quale portatore di una pura e convinta vocazione.
L’invocata introduzione dell’Avvocatura nella Carta costituzionale, pure commentata da altri autori, mediante la sua espressa citazione negli articoli 24 e/o 111, determinerebbe l’inserimento nella medesima fonte anche di principi che già, per derivazione normativa ordinaria e deontologica, caratterizzano la professione forense e rafforzerebbe, quanto – in particolare – all’esercizio del diritto di difesa e all’osservanza del principio del contraddittorio processuale paritario, il raggiungimento pratico dell’obiettivo di una giurisdizione equilibrata nella disquisizione processuale[23].
Lo strettissimo legame fra gli articoli 24 e 111 della Costituzione, ossia fra il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, costituisce un ago comune ad entrambe le norme, finalizzato alla corretta imbastitura e all’idoneo esercizio dell’attività difensiva, solo per mezzo della quale la parte processuale è posta nelle giuste condizioni per partecipare adeguatamente alla propria vicenda giudiziaria: l’ausilio della competenza dell’Avvocato si innesca così nel meccanismo che consente il colloquio processuale della parte con il Pubblico Ministero e il Giudice super partes.
Il diritto fondamentale di difesa è pertanto all’evidenza irrinunciabile e il richiamato valore sociale[24] dell’Avvocatura nasce e si evolve proprio attraverso l’interpretazione delle norme giuridiche e la difesa dei diritti dell’individuo[25]. Di tal guisa, limitatamente alla funzione interpretativa dell’Avvocato, l’integrale lettura della Carta costituzionale ci restituisce tre casi in cui egli vi risulta espressamente citato: l’art. 104, che indica la composizione integrale del Consiglio Superiore della Magistratura; l’art. 106, in riferimento alla nomina − su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura – a Consigliere di Cassazione e, infine, l’art. 135, in ordine alla composizione della Corte Costituzionale. Quanto, invece, all’ulteriore funzione difensiva svolta dall’Avvocatura in sede processuale, si è già detto, essa non trova alcun alloggio esplicito né nell’art. 24, né nell’art. 111 della Costituzione.
A prosecuzione di quest’ultima osservazione va posto in evidenza come, l’obbligatorietà dell’assistenza legale in sede processuale, salvo i casi straordinari e tassativi in cui sia possibile prescindere dal patrocinio − sebbene a condizione che non sia pregiudicata l’effettività della tutela giurisdizionale –, abbia imposto in ambito penale la figura del difensore d’ufficio[26], quale portatore di ulteriori specifici doveri e competenze. Anche a corollario di ciò, è utile ribadire che la valenza sociale e pubblicistica della funzione dell’Avvocato[27] non ne limita affatto la sua natura libera, autonoma e indipendente, che rimane inevitabilmente piena e completa a tutela della correttezza del proprio operato di rango costituzionale.
Risulta perciò innegabile come l’ottemperanza della garanzia dei diritti fondamentali e inviolabili di ognuno, fra cui il diritto di difesa, costituisca l’essenza e il fondamento di uno Stato democratico com’è il nostro; la Costituzione si inaugura appunto con l’art. 1 che afferma il principio di democrazia e l’Avvocato ne costituisce il pilastro fondamentale, garantendo la difesa processuale e la tutela dell’individuo a presidio della legalità[28].
La stessa Corte costituzionale ha chiarito che «la qualità di professionista legale è il riflesso soggettivo di una disciplina a cui sottostanno interessi pubblici o collettivi»[29] [30]. Anche la Corte di Strasburgo si è pronunciata in merito al ruolo e alla funzione dell’Avvocato, in particolare con la decisione 12 luglio 1984, Can c. Austria, nella quale ha espressamente escluso che la Convenzione EDU abbia fissato una dicotomia alternativa tra «difesa personale» e «difesa tecnica» osservando come sia la stessa Convenzione a garantire «il diritto di difendersi personalmente inter alia attraverso l’assistenza legale di propria scelta»[31].
L’indispensabile funzione pubblica, sociale e processuale assunta dall’Avvocato, dunque, non fornisce affatto un mero isolato contributo alla giurisdizione, ma addirittura ne consente il corretto e valido svolgimento[32] rendendosi in tal modo destinataria, al pari della magistratura requirente e giudicante, dell’esigenza di una sua espressa collocazione costituzionale[33].
Va rammentato come il diritto di difesa risulti inserito nei codici di rito attraverso la meticolosa prescrizione dello svolgimento dei processi, seppure esso alimenti la propria esistenza attingendo alla Costituzione, quale fonte primigenio-generativa per la risoluzione di ogni dubbio o contrasto interpretativo.
La difesa – in se – rappresenta dunque un principio di diritto e l’Avvocato, oltre a incarnarne il citato valore costituzionale, raffigura uno degli indispensabili esegeti del processo per mezzo del quale l’individuo vi partecipa, difendendosi, quale parte necessaria ovvero eventuale. L’Avvocato, in veste di longa manus del proprio assistito − inesperto e bisognoso di tutela – incardina il «giusto» tecnicismo attraverso il quale viene esplicato l’incarico difensivo per il rispetto della legalità[34].
Il testamento sociale assorbito nella Costituzione[35] deve valorizzare la sintonia che lega l’Avvocatura al popolo, anche al fine di cristallizzare la fiducia sociale nella professione forense, svolta a favore del bene comune.
Come accennato, la necessità di costituzionalizzare la figura dell’Avvocato è già stata oggetto di studio nello scenario giuridico, e lo è tutt’oggi, e molteplici sono le proposte di legge costituzionale avanzate in questa direzione[36].
Il raggiungimento della piena attestazione in seno alla Costituzione del ruolo dell’Avvocato costituisce l’attuazione concreta della democrazia – di cui egli si rende custode e garante − volta a garantire e a tutelare, anche attraverso quest’opera difensiva, il rispetto dei principi – pure processuali – ovvero l’osservanza dei diritti civili e politici di tutti gli individui indistintamente, come recita a chiare lettere l’art. 3 della medesima fonte[37].
* Avvocata del Foro di Brescia
[1] Le riflessioni svolte nel presente lavoro possono essere meglio approfondite consultando I. BARBAGALLO (Direttore Responsabile), Periodico dell’Ordine Forense di Catania, Vita Forense, gennaio-settembre 2018, n. 1-2, titolo di copertina Celebrazione del XXXIV Congresso Nazionale Forense – Il ruolo dell’avvocato per la democrazia e nella Costituzione, tenutosi a Catania il 4-6 Ottobre 2018. Cfr., in particolare, M. MAGNANO di SAN LIO – M. C. LA DELFA, Il ruolo dell’avvocato per la democrazia e nella Costituzione, op. cit., p. 4; A. MASCHERIN, L’Avvocato nella Costituzione, op. cit., p. 6; N. LUCIANO, La funzione sociale dell’Avvocatura, fra Costituzione e sfida del cambiamento, op. cit., p. 8; S. LIOTTA, Il ruolo dell’avvocato penalista per la democrazia e nella Costituzione, op. cit. (Camera Penale “Serafino Famà”), p. 21.
[2] Il contributo descrive le principali ragioni che motivano la necessità di inserire nella Costituzione, in maniera espressa, la parola avvocato, quale soggetto necessario alla celebrazione del «giusto processo». A tale scopo, per la rappresentazione dei tre soggetti all’uopo indispensabili, ossia l’avvocato, il pubblico ministero e il giudice, viene impiegata, nel corpo del testo, la lettera maiuscola.
[3] P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Ponte alle Grazie, 2024; P. CALAMANDREI, Gli avvocati e la libertà, Corriere della Sera, 25 agosto 1943.
[4] Corte di Strasburgo, 12 luglio 1984, Can c. Austria, in cui si specifica che l’attività difensiva include sia la preparazione del processo, sia «il controllo della legittimità di ogni misura assunta nello svolgimento del procedimento investigativo». Cfr. anche, Corte di Strasburgo, 8 febbraio 1996, Jhon Murray c. Regno Unito; Corte di Strasburgo, 12 maggio 2005, Ocalan c. Turchia.
[5] M. MAGNANO di SAN LIO – M. C. LA DELFA, op.cit., p. 4, per l’uso dei termini «guardiano», «garante» e «baluardo» con i relativi riferimenti.
[6] G. ALPA – S. ANDO’ − A. BULGARELLI – M. C. CARRIERE − A. DE VITA – A. B. GAMMELJORD − C. GUIDI N. LETTIERI − A. MARCHETTO – L. MOCCIA − M. PATRONO – C. PINELLI − G. PREBEROSSI – S. RODOTA’ – A. SCHILDHAUS − C. TRENTINI – V. ZAGREBELSKY, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (a cura di), L’essenza della democrazia. I diritti umani e il ruolo dell’avvocatura, Carocci, 2010.
[7] M. MAGNANO di SAN LIO – M. C. LA DELFA, op.cit., p. 4.
[8] M. MARZANO − N. URBINATI, La società orizzontale, Campi Del Sapere, 2017.
[9] A. PULVIRENTI, Dal “giusto processo” alla “giusta pena”, Utet, 2008; P. FERRUA, Il “giusto processo”, Zanichelli, 2012; V. MANES, Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo, Il Mulino, 2022.
[10] V. MORMILE, Il diritto naturale al contraddittorio, Editoriale Scientifica, 2013; M. L. BUSETTO, Il contraddittorio inquinato, Cedam, 2009; A. MARANDOLA, L’interrogatorio di garanzia. Dal contraddittorio posticipato all’anticipazione delle tutele difensive, Cedam, 2006; G. UBERTIS, Il processo penale, Il Mulino, 2020. Cfr. anche, in particolare, V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Dike, 2012; V. MANAES, op. cit.
[11] Per un approfondimento di diritto costituzionale comparato, cfr. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, L’avvocatura e la Costituzione, in https://consiglionazionaleforense.it, p. 15.
[12] G. DODARO, Legge penale e coscienza sociale nel prisma della giustizia costituzionale, in C. PIERGALLINI − G. MANNOZZI − C. SOTIS – C. PERINI – M. SCOLETTA – F. CONSULICH (a cura di), Studi in onore di Carlo Enrico Paliero, Giuffrè, 2022, pp.131-151.
[13] Le espressioni citate si riferiscono al pensiero di P. CALAMANDREI, op. cit.
[14] E. CADAMURO, L’irrilevanza penale del fatto nel prisma della giustizia riparativa, Padova University Press, 2022; M. BOUCHARD – F. FIORENTIN, La giustizia riparativa, Giuffrè, 2024.
[15] L. TUMMINELLO, Il volto del reo. L’individualizzazione della pena fra legalità ed equità, Collana Studi di diritto penale fondata da Giacomo Delitala e diretta da Alberto Crespi, Giuffrè, 2010.
[16] Art. 111, comma 1 e 2, Cost.
[17] Cfr. Corte Cost., n. 125/1979 in cui si legge che l’art. 24 Cost. ha come finalità «essenziale» quella di «garantire a tutti la possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni» (par. 3). In forza del requisito di essenzialità, si legge che «Per il nostro ordinamento positivo, il diritto di difesa nei procedimenti giurisdizionali si esercita, di regola, mediante l’attività o con l’assistenza del difensore, dotato di specifica qualificazione professionale, essendo limitata a controversie ritenute di minore importanza ovvero a procedimenti penali per reati cosiddetti bagatellari la possibilità che la difesa venga esercitata esclusivamente dalla parte». L’obiettivo è dunque quello di assicurare all’imputato «il massimo di assistenza tecnica», come si legge nella citata sentenza.
[18] A. GARDINO CARLI, Il diritto di difesa nell’istruttoria penale, Giuffrè, 1983.
[19] Si riporta la formula del giuramento dell’avvocato, quale impegno solenne sui doveri etici e deontologici: «consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».
[20] G. BERGONZINI − L. LOCATELLI – G. TIEGHI, Etica, deontologia e tecnica dell’avvocato, Giuffrè, 2023;
[21] G. ALPA, L’avvocato, Il Mulino, 2011.
[22] R. DANOVI, La toga e l’avvocato, Giuffrè, 1993.
[23] A. MASCHERIN, op. cit., p. 6
[24] G. ALPA − A. MARIANI MARINI, Etica professionale e responsabilità sociale dell’avvocato europeo, Pisa University Press, 2014.
[25] N. LUCIANO, op. cit., p. 9.
[26] E. CAPANNA – N. LOMBARDI SERNESI, Il difensore d’ufficio, Collana Officina penale e processo, Giuffrè, 2020.
[27] G. ALPA − A. MARIANI MARINI, op. cit.
[28] G. ALPA – S. ANDO’ − A. BULGARELLI – M. C. CARRIERE − A. DE VITA – A. B. GAMMELJORD − C. GUIDI N. LETTIERI − A. MARCHETTO – L. MOCCIA − M. PATRONO – C. PINELLI − G. PREBEROSSI – S. RODOTA’ – A. SCHILDHAUS − C. TRENTINI – V. ZAGREBELSKY, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (a cura di), op. cit.
[29] Corte Cost., 11 giugno 1975, n. 137 (fra i giudici componenti V. M. Trimarchi e V. Crisafulli).
[30] Per una puntuale elencazione delle pronunce che si sono susseguite negli anni, cfr. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, op. cit., p. 9.
[31] Per una puntuale elencazione delle pronunce che si sono susseguite negli anni, cfr. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, op. cit., p. 11.
[32] Corte cost., n. 46/1957, secondo cui «il diritto della difesa […], intimamente legato alla esplicazione del potere giurisdizionale e alla possibilità di rimuovere le difficoltà di carattere economico che possono opporsi […] al concreto esercizio del diritto medesimo, deve essere inteso come potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti. Così il compito della difesa assume una importanza essenziale, tanto da poter essere considerato come esercizio di funzione pubblica […]. Cfr. anche, Corte cost., n. 120/1972; Corte cost, n. 184/1974; Corte cost., n. 99/1975; Corte cost., n. 188/1980; Corte cost., n. 498/1989; Corte cost., ord. n. 421/1997.
[33] E. DE NICOLA – G. IANNOTTA (a cura di), Difese penali, Collana di Eloquenza forense fondata e diretta dall’avv. G. Iannotta, De Frede Ed., 2022.
[34] C. LUZZATI, La politica della legalità, Il Mulino, 2005.
[35] Per un approfondimento sul tema dell’avvocatura nei lavori preparatori della Costituzione, cfr. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, op. cit., p. 7.
[36] Per una puntuale elencazione delle proposte, cfr. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, op. cit., p. 16 ss.
[37] G. ALPA, Il diritto di essere se stessi, La nave di Teseo, 2021.