LE SEZIONI UNITE SULLA REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA: PROFILI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE E IMPLICAZIONI SISTEMATICHE – DI FRANCESCO MARTIN
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LE SEZIONI UNITE SULLA REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA: PROFILI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE E IMPLICAZIONI SISTEMATICHE
THE UNITED SECTIONS ON THE REVOCATION OF THE CONDITIONAL SUSPENSION OF SENTENCES: ASPECTS OF THE COMPETENCE OF THE EXECUTING JUDGE AND SYSTEMATIC IMPLICATIONS
di Francesco Martin*
La sospensione condizionale della pena rappresenta, oltre ad una causa di estinzione del reato, un beneficio di indubbio vantaggio per il condannato che ha la possibilità di evitare di patire l’esecuzione della pena inflitta con la sentenza di condanna. Se dunque tale causa di estinzione del reato viene comminata dal giudice congiuntamente alla sentenza, la giurisprudenza di legittimità si era interrogata sulla possibilità per il giudice dell’esecuzione di revocarla, dando vita ad orientamenti contrapposti. Come si darà atto, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha definitivamente risolto la questione prevedendo la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’articolo 164, quarto comma, c.p. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l’impugnazione.
The conditional suspension of the sentence represents, in addition to a cause for the extinction of the crime, a benefit of undoubted advantage for the convicted person who has the possibility of avoiding suffering the execution of the sentence inflicted with the conviction. Therefore, if this cause for the extinction of the crime is imposed by the judge together with the sentence, the legitimacy jurisprudence had questioned the possibility for the executing judge to revoke it, giving rise to conflicting orientations. As will be noted, the Court of Cassation, in United Sections, definitively resolved the issue by providing for the revocation, in the executive branch, of the conditional suspension of the sentence ordered in violation of article 164, fourth paragraph, of the criminal code. in the presence of an impeding cause unknown to the judge of first instance and known to the judge of appeal, to which the point has not been devolved with the appeal.
Sommario: 1. Premessa – 2. La questione sottesa alla pronuncia – 3. I contrapposti ordinamenti – 4. Sul potere di cognizione del giudice del gravame – 5. Note conclusive.
- Premessa.
Con la sentenza[1] in commento le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono definitivamente pronunciate circa la possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il quesito che era stato posto, con l’ordinanza di remissione[2], era il seguente: «Se sia legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, c.p. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, che non sia stato investito sul punto dell’impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all’illegittimità del beneficio».
In sostanza il tema atteneva alle conseguenze della mancata revoca della sospensione condizionale della pena, da parte del giudice della impugnazione, nonché alla sussistenza o meno di tale potere in sede esecutiva[3].
Orbene, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, c.p. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l’impugnazione».
- La questione sottesa alla pronuncia.
Prima di addentrarci nella disamina degli aspetti di maggiore interesse della sentenza, è opportuno ripercorrere brevemente la vicenda da cui essa origina.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, nell’esercizio delle funzioni di giudice dell’esecuzione, ha disposto su richiesta del pubblico ministero la revoca della sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza di condanna che era stata applicata dal giudice di primo grado in assenza di un certificato del casellario giudiziale aggiornato che invece era nella disponibilità della Corte d’appello.
Il giudice dell’esecuzione ha però osservato che nel giudizio di appello non era stata sollevata alcuna questione in ordine alla illegittimità della statuizione in punto di sospensione condizionale.
Il difensore dell’imputato aveva presentato ricorso per cassazione adducendo il vizio di violazione di legge, in quanto il giudice dell’esecuzione avrebbe male interpretato ed erroneamente applicato gli artt. 163 e 168 c.p.-
La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, assegnataria del ricorso, lo ha rimesso alle Sezioni Unite con ordinanza del 22 febbraio 2024, rilevando l’esistenza di un contrasto in ordine alla legittimità della revoca in esecuzione della sospensione condizionale della pena applicata in violazione dell’art. 164, comma 4, c.p. per l’esistenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello di appello, il quale non abbia esercitato ex officio il potere di revoca.
- I contrapposti ordinamenti.
La pronuncia chiarificatrice delle Sezioni Unite si è resa necessaria in quanto sussistevano, sul punto, orientamenti giurisprudenziali contrapposti[4].
Secondo il primo[5], il giudice di appello, pur in assenza di impugnazione o di sollecitazione del pubblico ministero, può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell’art. 164, comma 4, c.p., in attuazione di un potere che presenta connotati di facoltatività e opera in funzione surrogatoria rispetto a quello del giudice dell’esecuzione.
Il suo intervento è meramente eventuale, sicché l’omissione, non censurabile per mezzo dell’impugnazione, è rimediata in forza della autonoma competenza del giudice dell’esecuzione senza che possa apprezzarsi alcuna preclusione da giudicato[6].
L’intervento in sede di cognizione, in altri termini, è una statuizione di tipo solo eventuale, che non è rigorosamente correlata all’effetto devolutivo tipico del giudizio di appello e la cui omissione non è censurabile attraverso l’esperimento di uno specifico mezzo di impugnazione, bensì rimediabile, appunto, grazie all’esercizio della competenza autonoma del giudice dell’esecuzione.
Al contrario, il mancato esercizio del potere di revoca di ufficio, esercitabile dal giudice di appello secondo le previsioni degli artt. 168, comma 3, in relazione all’art. 164, comma 4, c.p. non può integrare una preclusione processuale, sia pure debole, idonea a costituire il presupposto per la revoca in fase esecutiva, allorquando il beneficio della sospensione condizionale della pena sia stato concesso in violazione dell’art. 164, comma 4, c.p., a patto che la sussistenza della causa ostativa non fosse già apprezzabile per tabulas, da parte del giudice della cognizione.
La preclusione, per il giudice dell’esecuzione, dunque non opererebbe allorquando la causa ostativa – sebbene preesistente – non era nota al giudice della cognizione
L’aspetto basilare della questione, quindi, è rappresentato dal fatto che l’elemento idoneo a giustificare la revoca non abbia costituito neppure oggetto di valutazione implicita, in quanto oggettivamente compreso nel perimetro dello scrutinio del giudice della cognizione[7].
La natura del potere officioso di procedere alla revoca della pena sospesa, illegalmente concessa all’esito del giudizio di primo grado, rende il suo mancato esercizio, da parte del giudice di secondo grado, non idoneo a determinare alcuna preclusione processuale.
Dovrebbe al più attribuirsi a tale potere una natura facoltativa, rispetto a quello, di analoga valenza, conferito in via generale al giudice dell’esecuzione dall’art. 674, comma 1 –bis, c.p.p.-
L’oggetto tipico del giudizio d’appello non assorbe l’errore di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e, di conseguenza, l’omesso esercizio di un potere soltanto surrogatorio – ad opera del giudice di secondo grado – non può costituire fonte di una preclusione processuale.
La mancata revoca del beneficio, ad opera del giudice di appello, non è idonea a determinare un effetto preclusivo, quanto alla possibilità di revoca del beneficio in executivis.
A ben vedere il provvedimento che dispone, ai sensi dell’art. 168, comma 3, c.p., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative, ha natura dichiarativa in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia dal giudice dell’esecuzione.
Per tale orientamento, quindi, la mancata revoca ad opera del giudice di appello non produrrebbe alcuna preclusione in executivis, trattandosi di effetto non ricollegabile al mancato esercizio di un potere che non è specificamente riservato al solo giudice di appello.
A questo appena esposto se ne contrappone un altro[8] che ritiene illegittima la revoca disposta, in sede esecutiva, del beneficio della sospensione condizionale della pena, che sia stata accordata in contrasto con il disposto dell’art. 164, comma 4, c.p. per il sussistere di una causa ostativa nota al giudice d’appello; illegittimità che si concretizzerebbe anche nel caso di mancata proposizione di impugnazione ad opera del pubblico ministero, non essendovi preclusioni all’esercizio in via officiosa del potere di revoca[9].
La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è assistita solo da una preclusione debole, superabile al ricorrere di elementi emersi in epoca successiva, rispetto all’adozione del provvedimento, ovvero dall’acquisizione di elementi preesistenti che non abbiano costituito oggetto di valutazione.
Non si porrebbe, quindi, un problema di valutazione implicita, ad opera del giudice della cognizione, atteso che trattasi della semplice modalità rappresentativa di un fatto processuale negativo, coincidente con l’assenza di una decisione esplicita.
- Sul potere di cognizione del giudice del gravame.
Il punto dirimente per individuare la corretta soluzione della questione è costituito dall’esistenza o meno di un potere di cognizione in capo al giudice di appello in assenza di una devoluzione inerente la sospensione condizionale.
Entrambi gli orientamenti ritengono, incorrendo nel medesimo errore, che non operino in materia i limiti della devoluzione e si differenziano perché l’uno, quello maggioritario, risolve il potere di decisione in termini di mera facoltà e l’altro, quello minoritario, lo traduce in termini di obbligo.
Il fatto poi che l’errore da violazione di legge sia rimediabile in sede esecutiva non implica il superamento dei limiti della devoluzione in appello.
Difatti, una volta attribuito al giudice dell’esecuzione il potere di rimediare all’errore, sarebbe irragionevole, per evidente diseconomia, negare quello stesso potere al giudice di appello per il solo fatto che il punto non sia stato a lui devoluto.
Anzitutto, si trascura l’eventualità che, proprio movendo dalla premessa della devoluzione parziale, il legislatore abbia avvertito la necessità di apprestare un rimedio in sede esecutiva capace di recuperare eventuali carenze del giudizio di cognizione.
Risulta poi preclusa la facoltà di desumere l’irrilevanza del devoluto in appello dal profilo della doverosità della revoca della sospensione condizionale, che per l’attribuzione al giudice dell’impugnazione di un potere svincolato dalla devoluzione la legge processuale fa sempre riferimento espresso alla rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento o del processo, della relativa questione.
A ben vedere se il legislatore avesse inteso tradurre la doverosità dell’intervento di revoca in un potere officioso extra devolutum, non si sarebbe limitato a interpolare l’art. 674 c.p.p. in tema di attribuzioni del giudice dell’esecuzione, ma avrebbe esteso la predisposizione dei raccordi della nuova disposizione di natura sostanziale alla disciplina dei poteri del giudice delle impugnazioni.
Le Sezioni Unite quindi, nel rigettare il ricorso, hanno stabilito il seguente principio di diritto: «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’articolo 164, quarto comma, c.p. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l’impugnazione».
- Note conclusive.
La pronuncia in esame si inserisce nel solco di lunghe, contrapposte ed articolate posizioni giurisprudenziali.
In particolare, il potere del giudice dell’esecuzione[10] deve essere qualificato in termini di complementarità in riferimento alle attribuzioni del giudice della cognizione che si esercita, fuori dei casi in cui la legge conferisca un’attribuzione sganciata dai confini della domanda impugnatoria, nel rispetto del principio della devoluzione parziale.
Analizzando poi il dato normativo, ove avesse inteso tradurre la doverosità dell’intervento di revoca in un potere officioso extra devolutum, il legislatore della novella del 2001 avrebbe modulato in maniera differente la norma, coordinando le disposizioni di natura sostanziale con la disciplina dei poteri del giudice delle impugnazioni.
Se inoltre la sovrapposizione di attribuzioni tra giudice della cognizione e giudice dell’esecuzione fosse così rilevante per scardinare gli ordinari limiti della devoluzione in appello, si dovrebbe concludere, nel caso inverso di potere di riconoscimento di istituti di favore come continuazione e concorso formale, che il giudice di appello potrebbe o dovrebbe conoscere e decidere, a seconda della impostazione in termini di facoltà o in termini di obbligo, al di fuori del devoluto e quindi con assoluta indifferenza per il diritto dell’imputato di scegliere se interpellare sul tema il giudice dell’esecuzione[11].
Il giudice dell’esecuzione ha quindi, rispetto al giudice della cognizione, una mera funzione sussidiaria e suppletiva, subordinata all’inesistenza di un preesistente giudicato negativo[12].
In materia di benefici, sospensione condizionale e non menzione e di attenuanti, il giudice di appello ha tuttavia un potere di concessione al di là del devoluto, per espressa previsione di legge contenuta nell’art. 597, comma 5, c.p.p., che tuttavia è di stretta interpretazione nella misura in cui comporta una eccezione alla regola generale dell’effetto devolutivo e, come tale, non può essere applicata oltre i casi in essa considerati.
Le Sezioni Unite hanno quindi risolto la questione andando anche a delineare, sotto alcuni aspetti, i poteri e i campi applicativi del giudice della cognizione e di quello dell’esecuzione su un tema che produce concreti effetti e conseguenze circa il destino di numerosi procedimenti penali.
*Avvocato del Foro di Venezia
[1] Cass. pen., SS.UU., 1° ottobre 2024, n. 36460, in Dejure.
[2] Cass. pen., Sez. I, 12 marzo 2024, n. 10390, in Dejure.
[3] F. Peroni, Sospensione condizionale della pena in appello: quale rimedio all´inerzia del giudice?, in Proc. Pen. Giust., n. 6, 2019; f. caringella, a. salerno, Manuale Ragionato di Diritto Penale – Parte Generale, Napoli, 2024, p. 1346; e. dolcini, g.l. gatta, g. marinucci, Manuale di diritto penale, Milano, 2023, p. 873; A. Buzzelli, La sospensione condizionale della pena sotto il profilo processuale, Milano, 1972, p. 131.
[4] Per la disamina di una precedenza sentenza della Corte di cassazione si veda f. lucattoni, Per le Sezioni unite l’imputato che non abbia sollecitato in appello l’applicazione d’ufficio della sospensione condizionale non può dolersi in Cassazione del mancato esercizio del potere-dovere di cui all’art. 597, co. 5, c.p.p., in DPC, 3.7.2019, link.
[5] Cass. pen., SS.UU., 23 aprile 2015, n. 37345, in Dejure; Cass. pen., Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 56279, in Dejure; Cass. pen., Sez. I, 7 aprile 2010, n. 16243, in Dejure; Cass. pen., Sez. I, 9 luglio 2021, n. 39190, in Dejure; Cass. pen., Sez. I, 24 marzo 2023, n. 18245, in Dejure.
[6] g. faillaci, I limiti alla revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice d’appello, in Njus, 8.11.2022, link.
[7] a. larussa, Sospensione condizionale: la revoca presuppone sopravvenienze qualificate, in Altalex, 20.6.2024, link
[8] Cass. pen., Sez. V, 9 luglio 2020, n. 23133, in Dejure; Cass. pen., Sez. I, 16 gennaio 2018, n. 19457, in Dejure; Cass. pen., Sez. V, 20 dicembre 2023, n. 2144, in Dejure; Cass. pen., Sez. V, 7 marzo 2022, n. 22134, in Dejure.
[9] F. Machina Grifeo, Sospensione condizionale della pena illegittima, sì alla revoca in sede esecutiva, in NT Diritto, 01.10.2024, link; Sergi Cardenal Montraveta, Sospensione condizionale della pena e reati di corruzione, in DPC, n. 1, 2018, p. 94, link
[10] R. Radi, Giudice dell’esecuzione: criteri per individuare la competenza a decidere, in Njus, 29.07.2022, link
[11] F. Palazzo, R. Bartoli, Certezza o flessibilità della pena? Verso la riforma della sospensione condizionale, Torino, 2007.
[12] A. Di Clemente, Applicazione della sospensione condizionale della pena tra potere di ufficio del giudice e richiesta dell’imputato, in Cammino Diritto, 06.06.2019, link