Enter your keyword

NEUROSCIENZE E IMPUTABILITÀ: OLTRE IL MITO DELL’AGENTE RAZIONALE – DI MARTA STAIANO

NEUROSCIENZE E IMPUTABILITÀ: OLTRE IL MITO DELL’AGENTE RAZIONALE – DI MARTA STAIANO

STAIANO-NEUROSCIENZE E IMPUTABILITÀOLTRE IL MITO DELL’AGENTE RAZIONALE.PDF

NEUROSCIENZE E IMPUTABILITÀ: OLTRE IL MITO DELL’AGENTE RAZIONALE

di Marta Staiano*

L’elaborato esamina l’incidenza delle neuroscienze cognitive sul giudizio di imputabilità, verificando l’idoneità degli attuali criteri accertativi a recepire i nuovi approdi della letteratura scientifica. Muovendo dal possibile superamento del paradigma dell’agente razionale, si propone una lettura in chiave integrata della capacità di intendere e di volere, valorizzando il contributo – non determinante ma suppletivo – delle evidenze neuroscientifiche. 

1. Alla luce delle evidenze provenienti dalle neuroscienze cognitive, che contribuiscono a ridefinire i presupposti epistemologici della conoscenza del funzionamento psichico, si impone una riflessione aggiornata sul tema dell’imputabilità, in particolare con riguardo ai criteri di accertamento probatorio della stessa, anche in considerazione delle nuove tecniche di indagine e dei modelli interpretativi di tipo probabilistico.

Si muove da una premessa: la più recente e attenta dottrina, lungi dal coltivare l’idea persuasiva di doversi il diritto parametrare a uomo che agisca frigido pacatoque animo, molto ragiona sull’ancoraggio della responsabilità alla misura della concreta colpevolezza. Il saggio obbiettivo è quello di evitare che la risposta penale sia meramente rivolta a gravità del fatto e istanze general e special preventive, reclamando piuttosto modulazione nell’elemento soggettivo del reato.

Per tale ragione appare doveroso chiedersi: era esigibile che l’agente tenesse il comportamento conforme alle aspettative dell’ordinamento giuridico?

Il riferimento va all’esigibilità intesa come possibilità di attribuire il fatto ad una psiche concretamente libera di autodeterminarsi.

I possibili condizionamenti sulla psiche e sulla sua libertà di autodeterminarsi sono presi in considerazione anche dalla Corte Costituzionale, laddove rileva che “l’unica figura legale di omicidio volontario abbraccia condotte dal disvalore soggettivo differente: dall’assassinio compiuto da un sicario o da un membro di un gruppo criminale contro un esponente di una cosca rivale, alla brutale uccisione della moglie o della compagna, sino a condotte omicide come quelle descritte dalle odierne ordinanze di rimessione, maturate in contesti di prolungata e intensa sofferenza, causata da una lunga serie di soprusi e maltrattamenti posti in essere – colpevolmente o no – dalle stesse vittime; contesti, peraltro, di tale significatività da interrogare talvolta i giudici sulla possibile sussistenza della legittima difesa in capo agli autori dell’omicidio”[1].

Le fa eco la Cassazione, secondo cui “l’omicidio può bene essere, e sovente è, un fatto meramente individuale, che trova la sua matrice in pulsioni occasionali o passionali”[2].

Allora richiedere che il soggetto agente fosse in grado, al momento della condotta, di dominare l’impulso che per azione genera il fatto di reato risponde alla funzione, imprescindibile, di garantire che la risposta nei confronti del fatto penalmente rilevante non sia riferita tout court all’evento e al suo impatto emozionale sulla società e sul sentire comune – di cui note le derive giornalistiche[3] –, ma sia riferita, nonostante la gravità che quel fatto possa aver assunto, alla reale situazione personale in cui quel soggetto si sia trovato ad agire (o ad omettere di agire).

2. Partendo dalla premessa sopra esposta, una parte della dottrina auspica il superamento dello storico sbarramento agli stati emotivi e passionali imposto dall’articolo 90 c.p., ovvero la reinterpretazione sostanziale della sua funzione[4], sulla scorta della considerazione che “l’irrazionalità emotiva, intesa come risposta non appropriata al contesto dato, sembra costruire un difetto cognitivo prima ancora che un vizio morale, nella misura in cui è determinato dall’incapacità di percepire le contraddizioni fra uno scenario e un altro e di risolvere queste contraddizioni”[5].

Se anche tale approdo pare ancora lontano[6],  la recente attenzione scientifica verso il ruolo dell’emozione nell’elaborazione di giudizi e funzioni decisorie rende quantomeno necessaria una revisione dello standard accertativo della capacità di intendere e di volere[7].

Difatti la letteratura sul tema, a partire dagli studi sulle euristiche e sui bias cognitivi, ha progressivamente messo in discussione l’idea di un processo decisionale interamente governato da razionalità consapevole, evidenziandone, piuttosto, la natura composita e stratificata[8]. Ne deriva l’esigenza di riconsiderare criticamente i criteri valutativi in uso nella prassi giudiziale, tuttora largamente ancorati a schemi rigidamente nosografici, a favore di un approccio che, superando letture unidimensionali, valorizzi la pluralità dei fattori incidenti sulle funzioni mentali.

Un simile ripensamento in chiave integrata dello standard accertativo si pone, del resto, in linea con i principi affermati dalla sentenza Raso[9], che ha recepito il modello multifattoriale della malattia mentale proprio della psichiatria contemporanea. In tale prospettiva, il disturbo psichico non può essere ricondotto ad una dimensione meramente classificatoria, ma deve piuttosto essere valutato alla luce dell’interazione tra fattori biologici, psicologici, sociali e relazionali, in un’ottica necessariamente individualizzata. Ne consegue che gli stessi sistemi diagnostici (DSM, ICD), lungi dal costituire parametri vincolanti e autosufficienti, assumono il valore di strumenti descrittivi aperti, da integrare con un accertamento in concreto delle attività cognitive dell’agente e della loro incidenza sui processi decisionali rilevanti ai fini dell’imputabilità.

Peraltro, un assetto a causalità complessa discende quale necessario corollario della concezione di uomo restituita dalle attuali scienze cognitive: emblematica, in tal senso, è la prospettiva teorica elaborata da Antonio Damasio[10], nella quale la coscienza non è intesa come un’entità autonoma o come un principio ordinatore della vita psichica, bensì come un processo emergente di natura biologica, risultante dall’integrazione dinamica tra stati corporei, emozioni e rappresentazioni mentali. In questo senso, l’esperienza cosciente si radica in una pluralità di processi non coscienti e pre-riflessivi, rispetto ai quali il soggetto subisce un margine strutturale di opacità.

Epperò, l’attività cosciente si genera su uno sfondo di processi corporei e neuronali solo parzialmente accessibili all’introspezione. Muovendo da tale carattere strutturalmente imperscrutabile dell’esperienza umana, ci si interroga sul rischio che la ricostruzione processuale dello status psichico dell’imputato, tradizionalmente orientata dal sapere psichiatrico, venga paralizzata dalla pretesa di una dimostrazione “algebrica” della malattia mentale.

3. Proprio in questa tensione tra complessità del dato psichico ed esigenze di accertamento giudiziale si colloca la crescente attenzione per il contributo delle neuroscienze cognitive[11], che consentono tramite tecniche di neuro-imaging di analizzare l’attività di specifiche aree cerebrali, con mirato riguardo ai circuiti neurali implicati nei processi decisionali, nel controllo inibitorio e nella regolazione emotiva. Tali tecniche, pur non idonee a offrire soluzioni automatiche o deterministiche, cooperano nella costruzione di una scienza penale integrata, fornendo un contributo di carattere probabilistico che ben si coniuga con l’aggiornata concezione eziologicamente complessa[12] di malattia mentale.

In tal senso la Cassazione ha proceduto, in linea con l’insegnamento della sentenza Raso[13], in un caso in cui si è ricorsi ad una indagine peritale basata su esami neuropsicologici, strumentali (tac cranio encefalica) e genetici; la pronuncia costituisce una delle rare occasioni in cui la Corte si esprime, positivamente, sull’utilizzo delle tecniche neuroscientifiche[14].

In particolare, il perito aveva evidenziato che, “previa enunciazione dei recenti approdi della ricerca neurobiologica, consolidatisi nel corso degli ultimi venti anni e corrispondenti alla propria conoscenza clinica, sulle aree cerebrali sottostanti al funzionamento morale degli esseri umani e segnatamente della corteccia prefrontale ventro-mediale (…) una sola lesione induce aberrazioni morali e sociali”[15].

La conclusione – suffragata da una valutazione integrata di natura clinico-forense comprensiva di esame neuropsicologico delle funzioni cognitive, raccolta anamnestica, accertamenti strumentali e analisi genetiche – veniva confermata dalla Corte, che riteneva il giudizio fondato su una valutazione complessiva del materiale probatorio, nella quale le acquisizioni neuroscientifiche assumevano rilievo quali dati non esclusivi bensì complementari all’articolata indagine sulle qualità psichiche dell’imputato.

La citata giurisprudenza sembra inoltre orientarsi estensivamente sul versante probatorio: “il dubbio sulla sussistenza del vizio di mente deve essere apprezzato in relazione al canone di garanzia in dubio pro reo, sì che non è necessario che ricorra la prova certa del vizio parziale di mente, non essendo esigibile la certezza matematica, bastando per il suo riconoscimento un ragionevole livello di probabilità del vizio di mente secondo la regola di giudizio «più probabile che non»”[16].

L’approdo vale altresì a superare ogni residuo dubbio metodologico sulla compatibilità tra l’approccio probabilistico delle neuroscienze e l’accertamento delle capacità cognitive ai fini del giudizio di imputabilità. In altri termini, la stessa regola del ragionevole dubbio finisce per confrontarsi con i limiti strutturali di conoscibilità della mente umana, imponendo un approccio valutativo coerente con la natura non deterministica delle evidenze disponibili.

4. Così individuati i limiti epistemici entro cui occorre muoversi, pare ragionevole ipotizzare il futuro ingresso della prova neuroscientifica nella dinamica processuale, non quale prova eminente bensì vettrice di indiziarietà che, letta sinergicamente alle ulteriori, conduce a concludere per la sufficientemente probabile insussistenza della capacità di intendere e di volere.

Lo strumento si presenta particolarmente risolutivo in tema di nesso eziologico[17], laddove si richiede di dimostrare l’influenza dell’infermità sulla condotta penalmente rilevante: e difatti il riscontro organicistico della disfunzione psichica, lungi dal concretizzare il pericolo di un ritorno all’approccio lombrosiano, segna un passaggio di svolta nell’accertamento del coefficiente personalistico, essendo ragionevole ipotizzare che ad un “disservizio” cerebrale corrisponda un funzionamento – quello borderline, nel caso della giurisprudenza citata – tendenzialmente pervasivo e immutabile, così spiegandosi per auto concludenza la pertinenza al comportamento deviato.

Esemplificando, si riscontra nelle persone affette da disturbo di personalità antisociale una malformazione strutturale o funzionale nelle aree del cervello preposte ai comportamenti empatici; il dato potrebbe spiegare l’assenza di empatia e la bassa moralità vissute dai pazienti antisociali, quale correlato neuro-funzionale idoneo a incidere stabilmente sull’espressione della personalità.

5. Le tecniche di neuroimaging forniscono dunque un substrato di concretezza empirica e materialità mai avuto prima nella spiegazione della patologia mentale e del disturbo psichico.

Il più ambizioso traguardo dottrinale sul tema[18] propone un “restyling” degli artt. 88 e 89 c.p. e un ripensamento delle tradizionali categorie dogmatiche alla luce delle nuove “credenze” scientifiche: proprio la rivalutazione del cervello emotivo condurrebbe infatti ad una valorizzazione in chiave sostanziale della colpevolezza, sino alla ristrutturazione del dolo e alla sostituzione dell’agente emotivo all’agente razionale.

Al netto dei profili di concretizzazione della “proposta”, la summenzionata dottrina ha sicuramente il pregio di inquadrare il tema nello standard con cui il giudicante si trova a confrontarsi[19]: il contributo neuroscientifico assume, in tale prospettiva, rilievo non meramente descrittivo, ma propriamente epistemologico, consentendo di rimodulare le categorie dell’accertamento giudiziale in funzione di un nuovo modello di soggettività.

In particolare, come anticipato, le nuove evidenze incrinano il paradigma dell’agente pienamente razionale, restituendo l’immagine di un sistema stratificato, nel quale dimensioni cognitive ed emotive interagiscono in modo non lineare. Ne deriva l’esigenza di una valutazione giudiziale più consapevole, capace di cogliere l’effettiva incidenza di tali fattori sulla formazione della volontà e sul controllo dell’azione.

Auspicando la migliore formazione degli “operatori” che hanno a definire le sorti di una mente turbata, il contributo neuroscientifico va certamente accolto nel processo penale come un completamento della valutazione peritale, alla stregua di un indizio, neuroscientificamente certo, dal quale il giudice può inferire logicamente sulla base di regole di esperienza consolidate ed affidabili la dimostrazione del fatto incerto da provare: la malattia mentale e/o la maggiore probabilità di comportamento criminoso[20].

*Avvocato del Foro di Catanzaro

[1] Cfr. Corte Costituzionale, 30/10/2023, n.197

[2] Cfr. Corte di Cassazione n. 164/2011

[3] In argomento, v. da ultimo  M. BERTOLINO, La rappresentazione mediatica della giustizia penale: dalla narrazione del crimine a quella del processo, in Discrimen, 2024

[4] Cfr. D. PIVA, Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità (pre)colpevolezza e pena, Napoli, 2020.

[5] Ibidem, p. 120.

[6] Residuano il sistema delle circostanze e lo scrutinio di cui all’art. 133 c.p. – quantum della pena – come uniche nicchie di considerazione dell’emozione nell’economia penale.

[7] Cfr. A. DAMASIO, Descartes’ error. Emotion, reason, and the human brain, Milano, 1995, che sviluppa la tesi secondo cui le emozioni funzionano da marcatori somatici, indirizzando – sotto forma di intuizione – il comportamento in una data direzione prima ancora che subentri la coscienza, così appunto “marcandolo”.

[8] Cfr., su tutti, D. KAHNEMAN, Thinking, Fast and Slow, Londra, 2011.

[9]  Cass, Sezioni Unite Penale, n. 9163/2005, di cui si veda, in particolare, il seguente passaggio: “7.4 Nella scienza psichiatrica attuale sono presenti orientamenti che affermano un “modello integrato” della malattia mentale, in grado di spiegare il disturbo psichico sulla base di diverse ipotesi esplicative della sua natura e della sua origine: trattasi, in sostanza, di “una visione integrata, che tenga conto di tutte le variabili, biologiche, psicologiche, sociali, relazionali, che entrano in gioco nel determinismo della malattia”, in tal guisa superandosi la visione eziologica monocausale della malattia mentale, pervenendosi ad una concezione “multifattoriale integrata”. In dipendenza di tale prospettiva, trovano nuovo spazio gli orientamenti ispirati ad una prevalenza del dato medico, valorizzanti l’eziologia biologica della malattia mentale (psichiatria c. d. biologica), e, contro i rischi di un facile approccio biologico, si sviluppa la c. d. psichiatria dinamico-strutturale, che considera il comportamento umano sotto il duplice aspetto biologico e psichico. Si assiste anche ad una rivalutazione del metodo nosografico, cui, tuttavia, non si attribuisce, come per il passato, un ruolo di rigido codice psichiatrico di interpretazione e diagnosi della malattia mentale, ma piuttosto quello di “una forma di linguaggio che deve trovare il più ampio consenso onde, raggiunta la massima diffusione, consenta la massima comprensione”. In tale contesto, i più accreditati sistemi di classificazione (ad esempio, il DSM-IV, o l’ICPC o l’ICD-10) dovrebbero assumere il valore di parametri di riferimento aperto, in grado di comporre le divergenti teorie interpretative della malattia mentale e fungere, quindi, da contenitori unici. E’ stato anche rilevato che può, oggi, sicuramente ritenersi superata una concezione unitaria di malattia mentale, affermatasi, invece, una concezione integrata di essa, che comporta, tra l’altro, un approccio il più possibile individualizzato, con esclusione del ricorso a categorie o a vecchi e rigidi schemi nosografici”.

[10] Cfr. A. DAMASIO, Self comes to mind, New York, 2010.

[11]Cfr. A. DAMASIO, Self comes to mind, cit.; cfr. J. HAIDT, The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral judgment, in Pshicol. Rev., 2001; M. HAUSER, Moral minds, 2006; trad. it., Menti morali. Le origini del bene e del male, Milano, 2007; cfr. J. LEDOUX, Il cervello emotivo. Alle origini delle emozioni, Milano, 2014; cfr. B. LIBET, C.A. GLEASON, E.W. WRIGHT, D.K. PEARL, Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential). The unconscious initiation of a freely voluntary act, in Brain, 1983.

[12] V. supra, nota 9.

[13] Cfr. Corte di Cassazione n. 11897/2019, su cui v. il perspicuo commento di F. BASILE, S. LOMETTI, Assassini nati?, 19.06.2019, in Diritto Penale e Uomo.

[14] A fini di completezza, si riportano gli approdi di due note pronunce di merito:

«Gli strumenti offerti dalle moderne neuroscienze cognitive trovano legittimamente ingresso nel processo penale, in quanto soddisfano i criteri tradizionalmente riconosciuti a livello internazionale per l’ammissibilità della prova scientifica. Tali approfondimenti scientifici, tuttavia, non provano di per sé la verità storica del fatto», cfr. Trib. Cremona, sez. uff. indagini prel., 19 luglio 2011, n. 109, in Dejure. «L’approccio psichiatrico convenzionale, basato essenzialmente sulla valutazione delle manifestazioni della malattia mentale, ben può trovare utile completamento nelle neuroscienze che oggi consentono di studiare il cervello, e in particolare quelle aree del cervello che, secondo le acquisizioni tecnico-scientifiche internazionali condivise, sono poste a presidio di alcune funzioni specifiche», cfr. Trib. Como, sez. uff. indagini prel., 20 maggio 2011, n. 536, in Dejure.

[15] Cfr. Corte di Cassazione n. 11897/2019.

[16] Cfr. Corte di Cassazione, n. 11897/2019. In senso analogo, v. Corte di Cassazione. n. 9638/2017: «in applicazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2, il giudice può escludere, ritenere o porre in dubbio la sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto e deve emettere, correlativamente, la propria decisione in forma dubitativa se non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio la imputabilità dell’imputato, cfr. Corte di Cassazione. n. 9638/2017.

[17] In tema, cfr. Sezioni Unite Raso cit.

[18] Cfr. O. DI GIOVINE, Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e neuroetica, Torino, 2009; in sintonica eco, cfr. M. DI FLORIO, Colpevolezza, conseguenze sanzionatorie e neuroscienze, in I libri di archivio penale, Pisa, 2021.

[19] Il libero convincimento del giudice continua a fare applicazione della “psicologia del senso comune” (anche detta folk psichology o psicologia ingenua), basata sulla presunzione semplice (common sense presumption) di possibilità di controllo dell’impulso, dal fondamento solo probabilistico e caratterizzata da un elevato grado di incertezza, sulla base di un giudizio formulato su un presupposto di fatto (frigido pacatoque animo) in aperta contraddizione con l’oggetto stesso del giudizio di imputabilità. Si costruisce allora una concezione – ma anche finzione – della vita psichica come esclusivamente composta di intenzioni consapevoli che il soggetto, padrone di sé, può interpretare e controllare.

[20] Cfr. M. BERTOLINO, Prove neuro-psicologiche di verità penale, in Diritto Penale Contemporaneo, 2013.