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PROCESSO PENALE DA REMOTO – LA NUOVA DISCIPLINA

PROCESSO PENALE DA REMOTO – LA NUOVA DISCIPLINA

decreto legge n. 28 del 30.04.20.pdf

legge conversione decreto legge 18 2020.pdf

Pubblichiamo in allegato il Decreto Legge n. 28 del 30.04.20 che ha profondamente modificato la disciplina del processo penale da remoto escludendo la possibilità di celebrare con tali modalità, salvo diverso accordo tra le parti, le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera di  consiglio  e  quelle  nelle  quali  devono  essere   esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

La disciplina è stata introdotta con la Legge n. 27 del 2020 di conversione del Decreto Legge n. 18 del 17.03.20,  e poi modificata con il Decreto Legge n. 20 del 2020.

Si riporta un breve schema della nuova disciplina vigente in tema di processo da remoto, così come modificata dal decreto pubblicato ieri.

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12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato  di  custodia  cautelare  è  assicurata,  ove  possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto  individuati  e regolati  con  provvedimento  del  Direttore  generale  dei   sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  ai  commi  3,  4  e  5 dell’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al  31  luglio  2020  le  udienze  penali  che  non   richiedono   la partecipazione di soggetti  diversi  dal  pubblico  ministero,  dalle parti  private  e  dai  rispettivi  difensori,  dagli  ausiliari  del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute  mediante  collegamenti  da remoto  individuati  e  regolati  con  provvedimento  del   direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento.  I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia  in carcere, partecipano all’udienza solo dalla  medesima  postazione  da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1,  del codice di procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il difensore possono partecipare  all’udienza  di  convalida  da  remoto anche dal più vicino ufficio della  polizia  giudiziaria  attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o  formata  è  accertata  dall’ufficiale  di polizia giudiziaria  presente.  L’ausiliario  del  giudice  partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e da’ atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e  di  tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti  fisicamente  di  sottoscrivere   il   verbale,   ai   sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  o  di vistarlo,  ai  sensi  dell’articolo  483,  comma  1,  del  codice  di procedura penale. Fermo quanto previsto dal comma  12,  le  disposizioni  di  cui  al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi  acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera di  consiglio  e  a  quelle  nelle  quali  devono  essere   esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

12-ter. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto e sino al 31  luglio  2020, per la decisione sui ricorsi proposti  per  la  trattazione  a  norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la  Corte  di cassazione procede in Camera  di  consiglio  senza  l’intervento  del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo  che  una  delle  parti  private  o  il  procuratore generale faccia richiesta di discussione orale.  Entro  il quindicesimo giorno precedente  l’udienza,  il  procuratore  generale formula le sue richieste con  atto  spedito  alla  cancelleria  della Corte a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata.  La  cancelleria provvede immediatamente  a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro  il quinto giorno antecedente  l’udienza,  possono  presentare  con  atto scritto, inviato alla  cancelleria  della  corte  a  mezzo  di  posta elettronica  certificata,  le  conclusioni.  Alla  deliberazione   si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies;  non  si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e  il dispositivo è comunicato alle parti.  La  richiesta  di  discussione orale  è  formulata  per  iscritto dal procuratore generale  o dal  difensore  abilitato a norma dell’articolo 613 del codice  di  procedura  penale entro il  termine  perentorio  di  venticinque  giorni  liberi  prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica  certificata, alla  cancelleria.  Le  udienze  fissate   in   data   anteriore   al venticinquesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per  la  richiesta  di discussione orale. Se la richiesta è  formulata  dal  difensore  del ricorrente, i termini di prescrizione e di  custodia  cautelare  sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.  

12-quater. Dal 9 marzo 2020 al  31  luglio  2020,  nel  corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti  da  remoto,  individuati  e  regolati  con provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati del Ministero della giustizia, per  compiere  atti  che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle  indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti  o  di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle  persone detenute, internate o in stato di custodia  cautelare  è  assicurata con  le  modalità  di  cui  al  comma  12.  Le  persone  chiamate  a partecipare all’atto  sono  tempestivamente  invitate  a  presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria,  che  abbia  in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento  da  remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla  loro  identificazione.  Il  compimento  dell’atto  avviene  con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il  proprio  difensore.  Il  difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale,  salvo che decida  di  essere  presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da’ atto nello stesso delle modalità di collegamento da  remoto  utilizzate,  delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti  e di tutte le ulteriori  operazioni,  nonché  dell’impossibilità  dei soggetti non presenti fisicamente di  sottoscrivere  il  verbale,  ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.

12-quater.1 – Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del  Ministro  della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, e’ autorizzato il  deposito  con  modalità  telematica  di  memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis,  comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni  stabilite con provvedimento del Direttore generale dei  sistemi  informativi  e automatizzati del Ministero della giustizia,  anche  in  deroga  alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio  della  ricevuta  di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le  modalità’ stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo  periodo.  I decreti di cui al primo periodo  sono  adottati  su  richiesta  degli uffici del pubblico  ministero,  previo  accertamento  da  parte  del Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del Ministero  della  giustizia  della  funzionalità  dei   servizi   di comunicazione dei documenti informatici.

12-quater.2 – Sino al 31 luglio 2020, con uno  o  più  decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare,  presso ciascun ufficio del pubblico ministero  che  ne  faccia  richiesta  a norma  del  terzo  periodo,  gli  ufficiali  e  agenti   di   polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli  uffici  del  pubblico ministero atti  e  documenti  in  modalità  telematica,  secondo  le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore  generale  dei sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia, anche  in  deroga  alle  previsioni  del  decreto  emanato  ai  sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta  di  accettazione  da  parte  dei sistemi   ministeriali,   secondo   le   modalità   stabilite    dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede.  I  decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli  uffici  del pubblico  ministero,  previo  accertamento  da  parte  del  Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della giustizia  della  funzionalità  dei  servizi  di  comunicazione  dei documenti informatici;

12-quinquies. Dal  9  marzo  2020  al  31  luglio  2020,  nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante  collegamenti da remoto individuati e  regolati  con  provvedimento  del  direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati  è  considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di  legge.  Nei  procedimenti penali, dopo la  deliberazione,  il  presidente  del  collegio  o  il componente del collegio da lui delegato  sottoscrive  il  dispositivo della sentenza o l’ordinanza e  il  provvedimento  è  depositato  in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente  dopo  la  cessazione  dell’emergenza sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui  al  presente  comma non si applicano  alle  deliberazioni  conseguenti  alle  udienze  di discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera  di  consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.