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STORIA SCIENZA E DIRITTO – KHUN E LA BOCCA DELLA LEGGE – DI FRANCESCO PETRELLI

STORIA SCIENZA E DIRITTO – KHUN E LA BOCCA DELLA LEGGE – DI FRANCESCO PETRELLI

PETRELLI – STORIA SCIENZA E DIRITTO Khun e la bocca della legge.PDF 

di Francesco Petrelli

Utilizzando la metafora del progresso epistemologico si è voluto prospettare l’avvento di una “nuova legalità” e di un processo rivoluzionario di liberazione dalla mitologia e dall’impalcatura concettuale della “modernità”, con il necessario tramonto dei principi classici della legalità e della separazione dei poteri – Quella “metafora” epistemologica – fondata sul pensiero di Khun – induce a pensare alla rielaborazione del principio di legalità, piuttosto che come ad una progressiva reinterpretazione dei modelli tradizionali, come a un evento traumatico che rischia di indebolire il fronte della difesa dei principi e dei valori universali del diritto.  La legge è solo un umile strumento nelle mani degli uomini, frutto delle nostre sovrastrutture e siamo dunque noi a doverci confrontare come la realtà politica della crisi della legalità ed a far sì che la legge possa sopravvivere quale efficace strumento di difesa dei più deboli.  In un contesto nel quale si intravede una grave “inversione” della rotta della civiltà giuridica occidentale che rischia di investirne l’intero corpo, con la non remota prospettiva che quel che quest’epoca ha saputo salvare della sua antica radice illuministica venga travolto da una controriforma oscurantista. 

  1. LA METAFORA EPISTEMOLOGICA.

È almeno dagli inizi degli anni ‘60 che l’attenzione degli studiosi si è rivolta alla ricostruzione di una possibile storia del progresso ed alla teorizzazione di modelli propri dell’evoluzione del pensiero, interessandosi più che ai singoli contesti, «ai periodi lunghi, come se, sotto alle peripezie politiche e ai loro episodi, incominciassero a mettere in luce gli equilibri stabili e difficili da rompere, i processi irreversibili, le regolazioni costanti, i fenomeni di tendenza che giungono al culmine e mutano direzione dopo continuità secolari»[1].

Questo interesse ha accomunato tanto i cultori delle scienze sociali, quanto gli studiosi delle scienze naturali e della fisica che si sono impegnati nel costruire modelli interpretativi capaci di spiegare in maniera sistematica i modi con i quali si susseguono nel tempo le rivoluzioni del sapere scientifico e come all’interno di un contesto di normale e condivisa accettazione di una qualche visione del mondo, si vengano a creare profonde fratture capaci di alterare quell’equilibrio e di instaurare nuove interpretazioni dei fenomeni che ci circondano, fino a mettere in dubbio la possibilità stessa dell’idea di progresso[2].

Usando le parole di Aldo Schiavone potremmo dire che «la storia è una scienza che non ammette esperimenti e controprove»[3] e che anche la storia del pensiero umano non si sottrae a questa evidente ed incontestabile debolezza, non risparmiando forse neppure l’evoluzione delle scienze sperimentali a questo incerto destino.

Ci si è chiesti conseguentemente fino a che punto la scienza moderna «può essere riguardata come la logica continuazione degli sforzi millenari miranti alla comprensione della natura e confrontare accuratamente i successi e gli insuccessi di questi tentativi»[4], o se invece anche in quel contesto non dovessero essere valorizzate le profonde discontinuità e le contraddizioni che segnano quelle evoluzioni e le relative conquiste[5].

Si è sottolineato, infatti, come «quasi tutti i progressi della scienza furono acquisiti a prezzo di una rinuncia, quasi tutte le nuove scoperte richiesero il sacrificio d’impostazioni di problemi e di forme concettuali prima importanti»[6]. E che è, tuttavia, proprio questa consapevolezza a far sì che siano «sempre minori le pretese dello scienziato a una “comprensione” del mondo»[7], così che ogni progresso nella conoscenza corrisponda ad un arretramento dell’Episteme, ovvero ad un abbandono della pretesa di un sapere stabile, onnicomprensivo ed autoevidente[8].

Sebbene tali contesti non forniscano uno stabile parametro di riferimento, alcuni dei controversi modelli elaborati dagli storici della scienza[9] hanno ispirato una prospettazione in chiave epistemologica del necessario tramonto dei principi “classici” del diritto[10]: i concetti di “scienza normale”[11] e di “paradigma”[12], elaborati dall’epistemologo Thomas Khun, sono stati così utilizzati come altrettante metafore per introdurre nel campo del diritto l’idea che sia oramai inevitabile un abbandono dall’idea classica dei principi della legalità, oramai logorati dal tempo e fondati su di una sorpassata idea di privilegio della legge scritta, sostenuta e circondata da superati mitologemi ed oramai non più adeguata ai tempi[13].

Un processo di revisione analogo a quelli propri della storia della scienza avrebbe dovuto dunque condurre, nell’universo del diritto, ad un “superamento del paradigma moderno” introdotto con l’illuminismo, con il «ritorno della scienza giuridica nell’alveo della ragion pratica e la fine dell’assolutismo giuridico proprio delle Costituzioni rigide e della conseguente esperienza del giudizio di costituzionalità»[14].

Utilizzando la metafora della discontinuità del progresso epistemologico, si è così voluto prospettare l’avvento di una “nuova legalità” che si dovrebbe risolvere in un vero e proprio processo rivoluzionario di liberazione dalla mitologia e dall’impalcatura concettuale della “modernità”, necessario per affrontare le nuove sfide dell’esperienza giuridica della contemporaneità[15].

Quel che vale tuttavia per gli sviluppi e la storia dell’epistemologia – qualunque sia la reale natura del suo “progresso” – non sembra potersi adattare, se non in forma di suggestiva metafora, all’universo dei saperi deboli, ai quali il diritto certamente appartiene: se le vicende relative agli sviluppi della fisica meccanica, della fisica quantistica, della chimica e del diritto possono pure essere in qualche modo poste a confronto alla ricerca di possibili analogie, non vi è dubbio che i loro “oggetti” restano comunque assai distanti e che tale differenza ne condizioni inevitabilmente l’evoluzione[16].

È proprio Khun a porsi questo problema e ad indicare un limite per la sua ricerca[17], ricordando come egli stesso venne «colpito dal numero e dalla portata dei casi di aperto disaccordo tra gli studiosi di scienze sociali circa la natura dei problemi e dei metodi scientifici legittimi» e che tuttavia, «per una ragione o per l’altra, la pratica dell’astronomia, della fisica, della chimica o della biologia, di solito non riesce ad evocare quelle controversie sui principi che oggi sembrano spesso endemiche»[18].

Ed anche laddove i percorsi delle scienze sperimentali conducano verso posizioni divergenti, la necessaria verifica sperimentale delle ipotesi formulate finisce sempre con il ricomporre il quadro.  Basti riflettere su come, nel corso del Novecento, si siano confrontate due diverse visioni del mondo, quella quantistica di Bohr e quella della relatività di Einstein: il primo «non voleva cedere sulla validità del modo profondamente nuovo in cui il reale era concettualizzato dalla nuova teoria», mentre il secondo «non voleva cedere sul punto per lui chiave: che esistesse una realtà oggettiva indipendente da chi interagisce con chi»[19].

Nonostante tale fondamentale questione resti tuttora irrisolta, la realtà sperimentale continua a rispondere alle teorizzazioni ed alle equazioni della meccanica quantistica e la tecnologia che noi tutti oggi utilizziamo (dai transistor ai computer) conferma le intuizioni circa una “intermittenza” della materia, sebbene le sue stesse spiegazioni restino in gran parte “misteriose[20].

Mentre per la scienza, nell’attesa di una nuova grande teoria generale della materia, continuiamo a camminare sulla realtà delle sue progressive “conquiste”[21], per la “scienza” del diritto – sottratta ad ogni riscontro sperimentale – restano invece ancora del tutto misteriose tutte le relazioni che corrono fra le norme, l’essere umano e la sua storia[22].

Risulta, anche per questo, piuttosto evidente come “regole”, “paradigmi”, “scienza normale”, sebbene siano concetti non necessariamente “scientifici” in quanto elaborati al fine di costruire una “storia della scienza”, al tempo stesso non siano idonei alla decifrazione di altri contesti propri delle scienze deboli, come quella giuridica, in quanto derivanti dalla analisi dell’incedere tipico delle tecniche sperimentali[23]. Al diritto non è infatti applicabile alcun criterio distintivo proprio di una scienza: non quello della misurazione quantitativa al posto di quella qualitativa; non quella di poter ricondurre fenomeni del tutto differenti ad una medesima origine; e tanto meno quello di poter rinunciare a chiederci il “perché”[24].

Nessuna affermazione giuridica può corrispondere infatti, nel campo del diritto, alle sole esigenze di verità e di logica rinunciando a quelle di “giustizia” [25], e tanto meno un enunciato del diritto potrebbe mai sottrarsi ad una indagine “qualitativa” e mai – nonostante la esiguità dei nostri mezzi – potremmo dunque rinunciare a chiederci il perché di una legge, di una condanna o di una assoluzione o della esistenza di un divieto probatorio, cessando di interrogarci sulla loro aderenza ai principi e ai valori di riferimento[26].

Per quanto ci piaccia parlare di “scienza” del diritto tale assunto ha trovato fondate obbiezioni[27], che ci inducono a dubitare della possibilità di ricondurre il diritto all’interno dei canoni propri dello statuto epistemologico e della utilità di affrontare le questioni relative alla evoluzione del pensiero giuridico in questa luce. Non vi è dubbio infatti che l’universo normativo, a differenza del cosmo che lo sovrasta, costituisca una sovrastruttura altrettanto complessa ma che è tuttavia interamente frutto delle costruzioni sociali e politiche[28] e soggetta dunque al principio di autorità piuttosto che a quello di verità[29], ai cui equilibri giovano i criteri di libertà, dignità e giustizia, la cui definizione costituisce la base convenzionale del sapere giuridico stesso.

  1. SCIENZA E RETORICA.

Indagare tuttavia sulla natura e sulle radici culturali e simboliche di quelle metafore può essere utile al fine di ricomporre un quadro realistico dei problemi che – in questa difficile epoca di transizione[30] – ci troviamo ad affrontare, riflettendo sulla opportunità di utilizzare quelle prospettive che, adattando concetti maturati nell’ambito della storia delle scienze e dell’epistemologia alla evoluzione del pensiero giuridico, ci impongono una riflessione sulla necessità,  “universalità” e “stabilità” dei principi classici di legalità che governano il mondo del diritto nello specifico ambito penalistico nel quale tali principi sono posti a tutela delle libertà della persona.

Trasferite nell’universo del diritto, le concettualizzazioni elaborate per la storia della scienza possono difatti risultare ambigue: quelle “scienze rivoluzionarie” – oggetto della elaborazione di Khun – potrebbero infatti egualmente condurci tanto verso una stagione di riforme liberali e garantiste, quanto verso una deriva autoritaria e illiberale, perché il contesto politico, istituzionale ed ordinamentale che costituisce la base oggettiva – ovvero le condizioni date – del nostro sistema giuridico e processuale, è cosa ben diversa dall’universo regolato dalla leggi della fisica[31]. Se, infatti, la legge di Newton sulla gravitazione universale ed ogni altra legge della fisica potranno essere oggetto di revisione e di reinterpretazione, all’esito della elaborazione di nuovi modelli, ciò non significa che il sole potrà iniziare a compiere la sua orbita intorno alla terra[32].

La definizione stessa di “paradigma” resta ancorata alla specificità della ricerca sperimentale ed alla natura delle comunità di scienziati che la sviluppano, così da non poter essere trasferita in alcun modo ai “principi” giuridici propri dell’universo del diritto contemporaneo, se non creando false suggestioni ed aspettative palingenetiche di una prevedibile imminente rivoluzione salvifica (considerato che le “rivoluzioni” non hanno mai portato fortuna alle garanzie di libertà che governano il processo penale). Nel campo del diritto, infatti, ipotesi assiologicamente contrarie continuano a confrontarsi senza soluzione di continuità e senza mai giungere ad un punto sperimentalmente validato.

Può affermarsi, piuttosto, che fino ad oggi sia stato il progresso scientifico a mutuare dall’universo del diritto forme e metodi capaci di modularne, in positivo ed in negativo, alcuni sintagmi: si pensi a come l’adversary trial abbia condizionato l’elaborazione stessa della teoria del falsificazionismo[33], o come una pervicace resistenza al cambiamento abbia agito, con la forza di un “giudicato”, nell’impedire a nuove idee di imporsi sostituendosi ad antiche credenze; o come, infine, l’ermeneutica giuridica sia stata proficuamente applicata ad altri terreni scientifici[34].

E, d’altronde, lo stesso lungo percorso speculativo di Khun conduce ad un risultato assai controverso, nell’ambito del quale la scienza, perduta ogni sua solida virtù anancastica viene catturata nel circuito della creatività cognitiva del linguaggio, il che getta nel relativismo tutti i suoi percorsi: «quando la metafora coglie una connessione tra le cose che la nominazione separa (…) la metafora costituisce un vero ripensamento creativo che tra l’altro ci avverte che un altro linguaggio avrebbe potuto localizzare articolazioni diverse, che esso avrebbe potuto sezionare il mondo in un altro modo»[35], consegnando anche la storia della scienza all’incertezza delle vicende stocasticamente determinate[36].

Se si deve ovviamente riconoscere che il progresso della scienza, con le sue tormentate evoluzioni, ripensamenti e rivoluzioni epocali, ha fornito «nuove forme di pensiero allo spirito umano, nuove libertà, che nessuna scienza poteva dargli (…) utilizzabili in futuro in ogni campo di lavoro dello spirito come importanti mezzi ausiliari»[37], si deve anche ricordare che come ogni “mezzo” anche il pensiero, soprattutto quello critico, deve assoggettarsi alle sue regole[38].

La metafora non è altro che una “forma di conoscenza” della quale occorre pertanto fare un uso non retorico ma sempre attento ai fini ed ai confini che sono propri di quella fantasiosa sovrastruttura che noi chiamiamo diritto[39], che val la pena di coltivare con passione solo se serve ad accrescere i confini del dialogo circa la nostra idea di libertà e di dignità dell’uomo.

Quella “metafora” epistemologica – fondata sul pensiero di Khun – induce a pensare alla rielaborazione del principio di legalità, piuttosto che come ad una progressiva reinterpretazione dei modelli tradizionali, come a un evento traumatico, come ad una necessaria “rinuncia” ad un modello e ad una visione del mondo non più compatibili con la modernità[40], integrando proprio quella pulsione eristica che viene invece dichiaratamente contrastata ed evocata quale possibile avvento di uno “scontro di paradigmi”.

Così che la “lettura delle dinamiche delle rivoluzioni scientifiche”[41], finisce con l’inaugurare un “lessico” che rischia di produrre un fraintendimento, piuttosto che di fornire una chiave di interpretazione della crisi della contemporaneità del diritto davvero chiarificatrice e progressiva.

  1. L’UMILTÀ DELLA LEGGE.

Sin dall’inizio del secolo scorso il sapere scientifico ha abbandonato i modelli propri della fisica classica ed in questo volgere di tempo ha intrapreso una via di conoscenza che ha progressivamente rinunciato all’uso di concetti intuitivi, rivelatisi del tutto incapaci di indagare e di comprendere i fenomeni più profondi ed oscuri della natura e della materia[42], adottando invece strumenti concettuali astratti e modelli matematici del tutto estranei al consueto approccio con il mondo sensibile con il quale noi quotidianamente ci confrontiamo[43].

Ma è proprio quell’universo concettuale e linguistico intuitivo lo strumento cognitivo con il quale la comunità dei giuristi e degli operatori continua e continuerà a confrontarsi nello studio delle categorie del diritto, senza possedere alcuno strumento euristico astratto per comprenderne la struttura, né formule matematiche capaci di svelarne i relativi fenomeni. Mentre le contraddizioni della ricerca scientifica, sebbene ancorate più al metodo che al risultato, ci garantiscono comunque un costante e progressivo “ripristino” della verità su base sperimentale, sono invece le contraddizioni proprie delle visioni giuridiche del mondo e la possibilità stessa di un ritorno ad ideologie contrarie alla dignità dell’uomo alla pienezza del riconoscimento dei suoi diritti di libertà[44], ad indurci – nel campo del diritto – a percorrere strade concettuali e linguistiche diverse.

Ed è dunque proprio questa sempre più evidente dislocazione all’interno di livelli di conoscenza  specialistica assai diversi fra loro a farci dubitare della utilità di ricorrere a sfondi concettuali che appartengono a contesti epistemologici incongruenti con il sapere del diritto, utilizzando espressioni simboliche che sembrano suggerire la oramai necessitata “inarrestabile” obsolescenza delle strutture classiche del pensiero della legalità[45] e l’esistenza di una inevitabile caducità dei relativi modelli liberali, e la conseguente necessità di una frattura, finendo così per indebolire il fronte della difesa di quelle garanzie di libertà che – oggi come mai all’interno dei sistemi penali – sono invece «necessarie non solo come ricerca pratica della dignità morale di ogni persona, ma anche come mezzo per rendere operosa e feconda la vita politica della comunità»[46].

Se è vero che la società, l’economia e la stessa politica indicano nel giudice e soprattutto nell’esperienza della giurisdizione la soluzione delle molteplici crisi aperte dalla  globalizzazione[47] e dal progresso tecnologico, resta necessario confrontare questo assunto non con un orizzonte di astrattezza, ma approfondendo il significato stesso di “giurisdizione” e di “giudice” nella nostra specifica esperienza processuale penale ed ordinamentale, non dislocandoli all’interno di una impropria “narrazione” e non sottraendoli alla loro reale dimensione politica[48].

Si può giungere per questa via alla convinzione che la crisi dei valori della legalità sia per l’appunto una crisi interamente “politica” piuttosto che teoretica, il che ci induce a riflettere sul significato coerente e sul valore positivo di alcune “resistenze” relative a quei princìpi giuridici posti a presidio della materia penale che – come è stato opportunamente annotato – non possono certamente essere “archiviati”[49].

Quelle “catene” delle quali dovremmo liberarci sono piuttosto il ramo sul quale tutti noi siamo seduti e che non conviene dunque tagliare[50].

Quanto più complessa, stratificata, multi-strutturata ci appare la realtà sociale e culturale sottostante, tanto più appare legittimo interrogarsi invece circa l’utilità e l’efficacia di un pensiero giuridico che faccia prevalere il “fatto” sul “diritto”, che veda nel “potere economico” il soggetto produttore di “nuovi e più congeniali istituti giuridici” che sostituisca definitivamente il criterio della concreta “effettività” a quello della “validità”, ed esaltare la “prassi” quale “laboratorio virulento dove il nuovo diritto prende forma”[51], senza porsi il problema di una prospettiva darwiniana del diritto[52], dominata dalla forza (kratos) piuttosto che dalla ragione (logos), nella quale far precipitare la pos-modernità.

La legge è solo un umile strumento nelle mani degli uomini, ma non tanto debole da aver bisogno di strenui ed eroici difensori o di martiri della legalità[53]. La legge ci somiglia perché è frutto delle nostre strutture e siamo dunque noi a dover essere migliori (fruitori, operatori ed artefici della legge) perché la legge possa sopravvivere quale efficace strumento di difesa dei più deboli (cioè di tutti noi) dalla forza delle strutture che abbiamo costruito.

Kant aveva sessant’anni quando, nel 1784, pubblicò su di una rivista berlinese lo scritto intitolato “Che cos’è l’illuminismo[54]. Quello che i tedeschi chiamavano “rischiaramento” era divenuto una forma di pensiero così diffuso in Europa, o almeno nelle sue élite, da imporne una sistemazione nel catalogo stesso delle idee. Anche il pensiero degli uomini ha infatti una sua dimensione organica, viene dal nulla e torna al nulla, e in questo suo viaggio conosce sorti alterne, cresce, si sviluppa, innesca rivoluzioni, s’ammala, guarisce, zoppica, si rigenera o muore.

Alcuni pensieri attingono punti cruciali della dimensione umana e colgono pertanto quella scintilla che noi chiamiamo “universalità”, ed hanno una sorte simile anche le leggi scritte dagli uomini ed i principi che da esse traiamo. Alcune durano un lampo, altre sembrano connesse alla nostra stessa natura.  Poiché siamo strani animali privi di istinto[55], abbiamo trasferito nella cultura trasmissibile il nostro investimento evolutivo. Le idee che funzionano alla lunga sopravvivono. Sebbene Hegel abbia svelato da tempo la matrice ideologica dell’illuminismo[56], qualcosa di quel pensiero è sopravvissuta anche all’Idealismo.

Come non vedere che l’originaria radice anti-autoritaria del “libero pensiero”, l’ansia di verità, la necessità di superare ogni inganno del pregiudizio ed ogni convenzione imposta dai dogmi e dalle superstizioni, in difesa di una libertà vista sempre come un orizzonte da conquistare, sia un valore tanto più moderno, attuale e necessario nel momento in cui il progresso tecnologico ha messo in crisi tutti indistintamente i valori del passato, e nel farlo ha esso stesso creato una nuova mitologia  quella di un nuovo “pensiero unico”, quello di una umanità che non chiede più di essere libera ma che gioisce della privazione delle libertà altrui: “ … nuovi pregiudizi serviranno al pari dei vecchi a mettere le dande alla gran folla di coloro che non pensano”, scrive Kant in quel suo breve scritto[57].

Di fronte a quelle formidabili sfide della contemporaneità, che aprono la strada a soluzioni autoritarie e illiberali, a che vale indugiare su questioni che ben conosciamo? Se infatti i giudici fossero davvero “bocca della legge” sappiamo ovviamente anche noi che direbbero un sacco di sciocchezze. Chi oggi denuncia la dimensione mitologica dei valori dell’illuminismo compie quindi una operazione tardiva che maschera evidentemente altri investimenti culturali e che rischia di disperdere un’eredità non solo ancora vitale e prolifica[58] ma, oggi come mai, evidentemente necessaria.

Quanto più si va inverando quel nichilismo giuridico paventato da Natalino Irti[59], tanto più appare necessario cercare nel rapporto con la storia linee di continuità piuttosto che fratture. In un contesto nel quale si intravedono più che rivoluzioni “inversioni” straordinarie della rotta della civiltà giuridica occidentale che rischiano di investire l’intero corpo del nostro pensiero comune, con la non remota prospettiva che quel che di buono quest’epoca ha saputo salvare della sua antica radice illuministica venga travolto da una controriforma oscurantista.

Citando Wittgenstein, è come se qualcuno avesse voluto gettare via la scala a pioli che avevamo utilizzato per giungere in alto dove ora siamo[60]. Ma c’è qui da chiedersi, tuttavia, non tanto se ciò sia accaduto, quanto piuttosto, più in radice, se una simile operazione sia davvero possibile[61]. Perché in verità molte delle cose che noi oggi facciamo e scegliamo dipendono comunque da fatti accaduti molto tempo prima che noi nascessimo[62]. Può dunque anche accadere che non vi sia più la memoria del percorso compiuto e della fatica della salita, ma quella strada segnata dai nostri passi e dai passi di chi ci ha generati, per quante scorciatoie possiamo percorrere e per quante inversioni di rotta possiamo immaginare di compiere, continua a condurci verso quel medesimo orizzonte di giustizia vorace di incertezze e di disillusioni.

[1] M. Foucault, L’archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura, BUR, Milano 2017, p. 5; «Il ricorso ai concetto di discontinuità, di rottura, di soglia, di limite, di serie, di trasformazione pone ad ogni analisi storica non soltanto dei problemi di procedura ma anche dei problemi teorici», M. Foucault, op. cit., p. 29.

[2] Z. Bauman, La società dell’incertezza, il Mulino, Bologna 1999, p. 15, dove ci si chiede: «è solo un caso se (…) è improbabile che dalle ceneri posmoderne possano rinascere la moderna certezza del progresso e, più in generale, del senso della storia?».

[3] A. Schiavone, La storia spezzata, Einaudi, Torino 2020, p. 168.

[4] W. Heisenberg, Mutamenti nelle basi della scienza, Bollati Boringhieri, Torino 2015, p. 3.

[5] A. Schiavone, La storia spezzata, op. cit., p. 194: «Una storia che procede per tentativi, selezionando nel tempo in modo diseguale e discontinuo attitudini e caratteri evolutivi; che combina caso e necessità, e spazza via i tentativi mal risusciti, quando le loro stratificazioni sono d’intralcio al cammino da riprendere. Che alterna pause e accelerazioni e soprattutto che non è irreversibile, ma include la possibilità del fallimento e della regressione: in termini umani, della tragedia»; sulla natura instabile del progresso vedi, in passato, anche Ortega y Gasset: «Non c’è ragione per negare la realtà del progresso, però è necessario rettificare la nozione che lo ritiene immancabile. Più conformemente alla realtà si deve ritenere che non esista alcun progresso certo, nessuna evoluzione, senza la minaccia di una involuzione e di un regresso», J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, SE, Milano 2001, p. 107.

[6] W. Heisenberg, Mutamenti nelle basi della scienza, op. cit., p. 3-4.

[7] W. Heisenberg, Mutamenti nelle basi della scienza, op. cit., p. 5.

[8] E. Severino, La Potenza dell’Errare. Sulla Storia dell’Occidente. Diritto, filosofia, tecnica, Rizzoli, Milano 2014, p. 83 ss.

[9] T. S. Khun, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 2009.

[10] M. Vogliotti, Il giudice al tempo dello scontro tra paradigmi, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2.11.206, p. 4 ss.; vedi, anche M. Vogliotti, La nuova legalità penale e il ruolo della giurisdizione. Spunti per un confronto, www.sistemapenale.it, 3/2020, p. 59 ss.

[11]  Per Thomas Khun « … ‘scienza normale’ significa una ricerca stabilmente fondata su uno o più risultati raggiunti dalla scienza del passato, ai quali una particolare comunità scientifica, per un certo periodo di tempo, riconosce la capacità di costituire il fondamento della sua prassi ulteriore»; T. S. Khun, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op. cit., p. 29; caratteristica negativa dei problemi prodotti dalla “scienza normale” è la «scarsa misura in cui essi mirano a produrre novità fondamentali sia concettuali che fattuali»; op. cit., p. 56.

[12] Per Thomas Khun possono essere definiti ‘paradigmi’ quei “risultati” che si dimostrano «sufficientemente nuovi per attrarre uno stabile gruppo di seguaci, distogliendoli da forme di attività scientifica contrastanti con essa» e che allo stesso tempo risultano «sufficientemente aperti da lasciare al gruppo di scienziati costituitosi su queste nuove basi la possibilità di risolvere problemi d’ogni genere»; T. Khun, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op. cit., p, 29.; cfr. in proposito la definizione articolata da Khun nel poscritto del 1969, op. cit., p. 212 ss.

[13] P. Grossi, Oltre la legalità, Laterza, Bari 2020, p. 5 ss.

[14] M. Vogliotti, Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, Giappichelli, Torino 2008.

[15] P. Grossi, L’Europa del diritto, Laterza, Bari 2007, p. 254 ss.

[16] R. P. Feynman, Il senso delle cose, Adelphi, Milano 1999, p. 25 ss.; sin dalla metà del secolo scorso la scienza andava ponendo in dubbio la possibilità di identificarsi nella stabilità e nella definitività dei suoi risultati, giungendo alla conclusione di non immedesimarsi più nella verità dei suoi approdi, sempre parziali e spesso temporanei, ma esclusivamente nel suo “metodo”; K. Popper, Logica della scoperta scientifica, Mondadori, Milano 2008, p. 147 ss.; è tramontata l’idea di una possibile “unificazione” della scienza che comprendesse anche le “scienze sociali”, compiuta attraverso l’uso di un unico “linguaggio” universale (“fisicalismo”).

[17] Si consideri come lo stesso Khun, nel rispondere alle accuse di “relativismo”, si ponga espressamente il problema “in che misura le principali tesi» elaborate nel suo testo «possano essere legittimamente applicate a campi diversi dalla scienza»; T. S. Khun, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op. cit., poscritto del 1969, p. 213.

[18] T. S. Khun, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op. cit., Introduzione, p. 10; non tutto il sapere scientifico è soggetto a revisione in quanto, come ammette lo stesso Khun, «almeno una parte dei risultati ottenuti si dimostrano permanenti», T. S. Khun, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op. cit., p.45.

[19] C. Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, Adelphi, Milano 2014, p. 28-29; C. Rovelli, Helgoland, Adelphi, Milano 2020, p. 65-66.

[20] C. Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, op. cit., p. 29; C. Rovelli, Helgoland, op. cit., p. 49.

[21] Si veda, in proposito, quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al contributo della scienza alle decisioni giudiziali: Sez. un.,  2 aprile 2019, n. 14426, Pavan; Sez. un., 25 settembre 2014, n. 51824, Guidi; Cass. sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, Cozzini; Cass. sez. I, 10 giugno 2013, n. 45373, Capogrosso; Cass. IV, 29 gennaio 2013, Cantore.

[22] Scrive Wittgenstein: “noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche abbiano avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppure toccati”, L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Einaudi, Torino 1998, p, 109;

[23] Per quanto la definizione stessa di scienza normale e di paradigma abbia poco di scientifico e molto di psicologico (“riconoscere la capacità”, “attrarre” o “distogliere”) e di sociologico (“comunità o gruppo di scienziati”, “gruppo di seguaci”), resta piuttosto chiaro che quando si parla della “possibilità (che mostra un paradigma) di risolvere problemi di ogni genere” s’intendano esclusivamente i problemi inerenti alla ricerca sperimentale.

[24] W. Heisenberg, Mutamenti nelle basi della scienza, op. cit., p. 13.

[25] J. Rawls, Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano 2008, p.  25: «La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero»; così anche Norberto Bobbio: «A proposito di una teoria, noi diciamo che è vera o falsa (a seconda che le sue enunciazioni corrispondano o no alla realtà). Non ha senso invece predicare la verità o la falsità di un’ideologia, dato che essa non vuole descrivere la realtà, ma influire su di essa»,  N. Bobbio, Il positivismo giuridico, Giappichelli, Torino, p. 233 ss.; vedi, di converso, Heisenberg: « … nella scienza si può, in fondo, decidere  sempre se una cosa sia vera o falsa, che non è questione di fede o di opinione o d’ipotesi, ma del fatto che una data assunzione è semplicemente vera e un’altra falsa; e sulla verità non decide né la fede né l’origine né la razza, ma la natura o, se si vuole, il buon Dio, ma in ogni caso non l’uomo», W. Heisenberg, Mutamenti nelle basi della scienza, op. cit., p. 126.

[26] G. Insolera, Il contesto e l’interpretazione della legge nell’epoca dei giudici: il ruolo delle giurisdizioni europee, in C. Guarnieri – G. Insolera – L. Zilletti (a cura di), Giurisdizioni europee e sistemi nazionali, Carocci editore, Firenze, p. 122 ss.; sulla potenziale ambiguità dell’“etica dei valori” e la debolezza dei “principi”, vedi V. Manes, Il giudice nel labirinto, Dike, Roma 2012, p. 36 ss.; nonché, G. Zagrebelsky, La legge e la sua giustizia, Zanichelli, Bologna 2008, p. 206 ss.

[27] V. Knapp, La scienza del diritto, Laterza, Bari 1078, p. 44: la «concezione che limita la scienza giuridica alla mera conoscenza delle leggi così come le ha stipulate il legislatore, il giudice, la tradizione, ecc., è a tal punto ristretta che esclude la conoscenza del diritto come fenomeno sociale e limita la scienza legale all’interpretazione del diritto in atto».

[28] Afferma ancora Bobbio: «L’ambizione del positivismo giuridico è di assumere un atteggiamento neutrale di fronte al diritto, per studiarlo così come è, e non come dovrebbe essere» ma «possiamo dire che esso non è riuscito ad essere integralmente fedele a questo proposito, in quanto in realtà esso appare non solo un certo modo di intendere il diritto (…) ma anche un certo modo di volere il diritto; appare cioè, non solo una teoria, ma anche un’ideologia», N. Bobbio, Il positivismo giuridico, op. cit., p. 234.

[29] L. Ferrajoli, Diritto e ragione, Laterza, Bari 2003, p. 16 ss; nonché, p. 147 ss.; Aldo Schiavone parla dello «statuto di una doppia ragione; o meglio, di una ragione bifronte. Da un lato (…) l’eterno teatro della storia e del potere: una anatomia elementare della ‘natura’ della politica. Dall’altro, la modernità aperta e illimitata delle scienze, delle tecniche, del lavoro continuamente trasformato. Questa ambiguità è stata finora la condizione dell’Occidente davanti al proprio passato: il suo modo di viverlo», A. Schiavone, La storia spezzata, Einaudi, Torino 2020, p. 196.

[30] Definita da Bauman “Interregno”, nella quale si ha «la sensazione di trovarsi davanti a sistemi ed a modalità operative che non funzionano più in modo adeguato, mentre le nuove più efficienti modalità che ne avrebbero dovuto prendere il posto brillano per la loro assenza», Z. Bauman – E. Mauro, Laterza, Babel, Bari 2917, p. 12.

[31] Khun giunge alla conclusione che sebbene la scienza faccia dei “progressi” essi devono essere piuttosto inseriti all’interno del concetto di “evoluzione” priva di uno “scopo” in quanto si tratta di «sostituire l’evoluzione verso ciò che vogliamo conoscere con l’evoluzione a partire da ciò che conosciamo», T. S. Khun, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op. cit., p. 204 ss.; al contrario, dovremmo riconoscere come nel mondo del diritto vi è – e non può che esservi – uno “scopo” senza che vi sia una vera e propria “evoluzione”.

[32] Come è stato peraltro riconosciuto nel campo dell’osservazione del progresso scientifico e delle sue rivoluzioni, le basi della fisica modera «non infirmano per nulla la presunzione di verità della fisica classica» e la possibilità di una revisione discende esclusivamente dalla domanda: «fino a che punto il sistema di concetti della fisica classica è applicabile all’esperienza», W. Heisenberg, Mutamenti nelle basi della scienza, op. cit., p. 58.

[33] K. Popper, Logica della scoperta scientifica, Mondadori, Milano 2008, 107 ss.

[34] P. Grossi, Introduzione al Novecento giuridico, Laterza, Bari 2012, p. 35.

[35] U. Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano 2009, p. 158; T. S. Khun, La metafora nella scienza, Feltrinelli, Milano 1983, p. 104.

[36] A. Schiavone, La storia spezzata, op. cit., p. 142.

[37] W. Heisenberg, Mutamenti nelle basi della scienza, op. cit., p. 18.

[38] «I criteri soggettivi della coerenza e della accettabilità giustificata – come ha puntualmente rilevato Luigi Ferrajoli – per quanto elaborati in sede epistemologica, non sono infatti, di per sé, dei criteri soltanto di verità» così come avviene nella più recente concezione “consensualistica” di Khun secondo la quale essa è giustificata dal consenso accordatogli dalla comunità degli scienziati, considerato che infine in questo campo una teoria “è ‘utile’ o soddisfa ‘pragmaticamente’ solo se, e nella misura in cui, è “vera” …», L. Ferrajoli, Diritto e ragione, op. cit., p. 42.

[39] La metafora, come è noto, è costruita come una equazione che trasferisce significati da un dominio all’altro dominio: scriveva, in proposito, Aristotele che «è importante usare in maniera adeguata ognuna delle figure (…) ma la cosa più importante di tutte è di essere abili nelle metafore (…) Il fare buone metafore, infatti, implica saper vedere ciò che è simile», Aristotele, Poetica, Laterza, Bari 1998, p.  53; cfr. U. Eco, Aspetti conoscitivi della metafora in Aristotele, in Doctor Virtualis, riviste.unimi.it, 2004/3, p. 5.

[40] Centrale appare in Khun l’esperienza della “rivoluzione copernicana” e delle sue conseguenze sull’intero sistema di vita dell’occidente moderno derivanti dall’avere dimostrato che la terra girava attorno al sole assieme a tutti agli altri pianeti. Occorre osservare, in proposito come la nascita e l’affermazione dei moderni principi illuministici di separazione dei poteri e di soggezione del giudice alla legge, equiparabili in termini “storici” a quella “rivoluzione scientifica”, furono determinati da un fatto politico coincidente con l’abbattimento dell’assolutismo monarchico e l’eliminazione del sistema feudale, quale conseguenza dell’irrompere di una nuova classe sociale, il cui avvento non rende “falso” ma semplicemente “inadeguato” o “ingiusto” il regime giuridico precedente.

[41] M. Vogliotti, Il giudice al tempo dello scontro tra paradigmi, op. cit., p. 12 ss.

[42] W. Heisenberg, Mutamenti nelle basi della scienza, op. cit., p. 38 ss.

[43] C. Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, op. cit., p. 29 ss.

[44] Rileva Luigi Ferrajoli, a proposito delle elaborazioni di Thomas Khun, come «modelli siffatti di giustificazione sono viceversa inaccettabili nella giurisdizione, e più che mai nella giurisdizione penale. Per giustificare le decisioni che concludono un giudizio penale non basta – se si aderisce ad un’opzione garantista – che esse abbiano “successo” o genericamente soddisfino le funzioni di prevenzione e di sicurezza che pure sono proprie del diritto penale. Né basta che esse riscuotano il consenso della comunità: neanche una larghissima maggioranza», L. Ferrajoli, Diritto e ragione, op cit., p. 42 ss.

[45] P. Grossi, Oltre la legalità, op. cit., p. 112: «… una tendenza inarrestabile che percorre il diritto italiano pressoché in ogni zona dell’ordinamento, cioè lo spostamento progressivo dell’asse portante dell’ordine giuridico dai produttori di legge agli interpreti …»; una tendenza che se forse può invaghire chi si muove nelle trame della “atipicità dell’illecito” (civile) induce qualche turbamento in chi si aggira nell’ambito (penale) delle tutele della libertà del singolo e della tipicità/tassatività che le assiste.

[46] P. Calamandrei, L’avvenire dei diritti di libertà, Galaad Edizioni, Roma 2018, p. 58.

[47] M. Vogliotti, Il giudice al tempo dello scontro tra paradigmi, op. cit., p. 1 ss.

[48] Ricordava Luigi Ferrajoli come «la scienza giuridica, proprio perché il suo oggetto è interamente artificiale e largamente modellato dal suo stesso ruolo performativo, non solo non può non tenere conto e non assumersi la responsabilità degli effetti delle proprie teorizzazioni», e come pertanto non possa «limitarsi alla contemplazione» della crisi del processo come se questa «fosse un fatto naturale», L. Ferrajoli, Contro la giurisprudenza creativa. Riflessioni sulla creatività della giurisprudenza, Questione Giustizia, Milano, 4/2016, p. 22.

[49] Illuminanti, sul punto, le ulteriori considerazioni di Francesco Palazzo, in F. Palazzo – F. Viganò, Diritto Penale. Una conversazione, il Mulino, Bologna 2018, p. 77.

[50] Si pensi proprio a quei presunti «idoli venerati della vecchia mitologia giuridica della modernità appaiono in buona parte infranti: statualità del diritto, legge, principio di rigidissima legalità, principio di rigidissima separazione dei poteri», P. Grossi, L’Europa del diritto, op. cit.,  p. 254, il cui abbandono ha consentito la restaurazione di ordinamenti illiberali ed autoritari come quello che tuttora governa la nostra giurisdizione: si veda, in proposito, la Relazione del Guardasigilli Grandi che nel 1941 inaugurava il nuovo Ordinamento giudiziario, nella quale si sottolineava proprio la necessità di superare «la distinzione, fondamentalmente erronea, tra i poteri dello Stato» e di affermare, in campo giurisdizionale, la «sostanziale unicità della funzione», Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28, edizione straordinaria, p. VI.

[51] P. Grossi, L’Europa del diritto, op. cit., p. 254.

[52] Una prospettiva che appare altrettanto seria quanto il riconosciuto «rischio di una dominanza puramente tecnocratica», P. Grossi, Oltre la legalità, op. cit., p. 36.

[53] F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, I Dioscuri, Genova 1990, p. 24.

[54] N. Merker (a cura di), Che cos’è l’illuminismo, Editori Riuniti, Roma 1987.

[55] A. Gehlen, L’uomo la sua natura e il suo posto nel mondo, Feltrinelli, Milano 1983; U. Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, op. cit., p. 35 ss.

[56] U. Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, op. cit., p. 414; G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Bari 1954, p. 16.

[57] N. Merker (a cura di), Che cos’è l’illuminismo, op. cit., p. 50; sono le “dande” quelle specie di bretelle che si usavano allora per condurre i bambini accompagnandoli e sorreggendoli nei loro primi passi …

[58] Si veda l’esperienza del Manifesto del diritto penale liberale e del Giusto Processo, elaborato da UCPI e presentato a Milano, nel 2019 con il contributo di giuristi provenienti da tutte le Università italiane; un inedito e approfondito tentativo di declinare le nuove forme della legalità e di rifondare e di diffondere il valore di quei principi, che non è certo un “ribiascicare decrepiti e inutili ritornelli”, come vengono definiti da Paolo Grossi i richiami ai principi classici della legalità e della separazione dei poteri, P. Grossi, Oltre la legalità, op. cit., p. 9.

[59] N. Irti, Nichilismo e metodo giuridico, Roma-Bari, Laterza, 2002.

[60] L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, op. cit., p, 109; A. Heller, Tragedia e filosofia. Una storia parallela, Castelvecchi, Roma 2020, p. 228.

[61] «Il passato non si è preso la briga di passare, non sta lì perché lo neghiamo, ma perché lo integriamo», J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, op. cit., p. 25.

[62] Traggo la suggestione da T. Labate, intervista a Ciriaco De Mita, La Repubblica 17.8.2020.