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THE WILD BOYS – DI MICHELE PASSIONE

THE WILD BOYS – DI MICHELE PASSIONE

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THE WILD BOYS

di Michele Passione

In a sore afraid new world they tried to break us. Looks like they’ll try again

(The wild boys, Duran Duran, 1984)

I matti senza la patente per camminare, i matti tutta la vita, dentro la notte, chiusi a chiave

(I matti, Francesco De Gregori, 1987)

Dare un nome all’oppressione

“Siamo stati accusati di servirci del malato mentale per fare la “rivoluzione”; di oggettivare il malato, ulteriormente, reificandolo nella strumentalizzazione che facciamo di lui […] la nostra proposta […] non vuole limitarsi al solo discorso specifico, specialistico, ma – pur agendo nel terreno di questa specificità – vuole uscirne allargando la visuale e inglobandolo in un discorso politico generale, senza il quale non ci sembra possibile avvicinare il problema. Il nostro è dunque un discorso psichiatrico, nella misura in cui ci si occupa di malati mentali internati in un’istituzione psichiatrica; e politico, nella misura in cui sia l’internamento che la malattia sono visti come il prodotto di una struttura sociale che può sussistere poggiando sulle schiere di esclusi che crea, nega e distrugge”.[1]

Le considerazioni che precedono, contestualizzate e calibrate sull’oggetto delle prospettive di (contro)riforma in materia di Rems e salute mentale, consentono di richiamare le ulteriori affermazioni contenute in quello scritto del secolo scorso, raccolto qualche anno fa in un’opera[2] ampia che riassume molti lavori dello psichiatra veneziano, secondo cui “la nostra posizione di psichiatri” (e, per quanto ci  – mi – riguarda, di giuristi) “ci pone nella necessità di una scelta diretta: o si accetta di essere gli appaltatori del potere (e allora ogni azione di rinnovamento contenuta nei limiti della norma sarà entusiasticamente presa come la soluzione del problema), o si rifiuta questa ambiguità, tentando (nei limiti del possibile, dato che facciamo noi stessi parte di questo potere) di affrontare il problema in modo radicale, esigendo che venga inglobato in un discorso generale che non può accontentarsi di soluzioni parziali, mistificate”.

Così rifiutata “la dinamica del potere come fonte di regressione, malattia, esclusione e istituzionalizzazione”, dal versante di chi, come chi scrive, potere non ne ha, si intende qui muovere una critica radicale alle proposte avanzate, siccome foriere di (ri)creare meccanismi incapacitanti che non si misurano con la realtà.

Com’è stato giustamente osservato dal Presidente della Società Italiana di Psichiatria Democratica[3], “non si tratta di negare un problema, è ovvio, ma di comprendere e trovare risposte coerenti, specifiche, storicizzate rispetto ai cambiamenti sanitari e sociali in corso, e non riproponendo mantra astorici”. Si badi; con questo assunto l’autore (uno psichiatra, appunto) si misura con tutte le difficoltà che il CSM ha segnalato, a partire dalla carenza di risorse umane nelle Rems e nella psichiatria territoriale pubblica, che lungi dal dipendere solo e soltanto dal timore di agiti violenti dei pazienti conosce fattori ben più complessi (crisi vocazionali, condizioni di lavoro e salariali pessime, etc.), che spingono verso la perdita del contatto umano, complesso, articolato, “a favore della distanza oggettivante, l’indifferenza per la cura della relazione e della negoziazione e la scelta di privilegiare l’agito farmacologico, la contenzione, il ricovero e l’accertamento obbligatorio come soluzione correttiva e repressiva. Il rapporto tra violenza e malattia mentale è una delle ossessioni storiche della psichiatria nosografica organicista, base teorica di soluzioni difensive e repressive”.

* * *

Un grande futuro dietro le spalle

Quello che qualcuno si augura, truccando le carte.

Sono passati dieci anni dal primo assalto alla L.n.81/2014 (cfr. sent.n.186/2015 Corte cost.) e quasi tre anni dalla sentenza di inammissibilità vestita n.22/2022, con la quale la Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità sollevata dal Gip di Tivoli, il cui accoglimento avrebbe comportato un sostanziale ritorno al regime manicomiale[4].

Prima di pervenire a tale esito, com’è noto, con ordinanza n.131/2021 la Corte aveva disposto un’istruttoria sulle difficoltà di applicazione delle misure di sicurezza, esitata in una ponderosa raccolta di dati ed informazioni provenienti da varie Agenzie e Istituzioni.

Appare utile richiamare un passaggio contenuto nel § 5.12 Ritenuto in fatto, nel quale la Corte ha dato atto di quanto in allora affermato dal Ministero della Salute, secondo cui per effetto del “nuovo approccio culturale sotteso alla riforma […] la malattia mentale non è più un male incurabile ma un disturbo, di natura anche sociale, curabile o almeno gestibile nell’ambito di un percorso di vita che tenda all’autonomia. Di talché ricercare nella dotazione dei posti in Rems la soluzione al problema delle misure di sicurezza è espressione della cultura precedente la riforma, che, come prima risposta alla malattia mentale, immaginava un luogo in cui collocare la persona (rinunciando a ogni forma di inclusione sociale del malato)”.

Sembra passato un secolo, sol che si raffronti queste condivisibili considerazioni con quanto oggi proposto nello stesso ambito ministeriale in vista del documento finale della Commissione Mista.

Eppure la Corte aveva rilevato come l’istruttoria disposta avesse “mostrato che le segnalate difficoltà sono concentrate soprattutto in talune Regioni, dove le liste di attesa sono particolarmente numerose e i tempi di attesa medi anche sensibilmente superiori all’anno” (circostanza che non è affatto mutata), e recisamente affermato come non potesse esigersi a soluzione dei problemi posti dal giudice a quo l’assegnazione in soprannumero delle persone in lista di attesa alle Rems esistenti”, né “collocare provvisoriamente in istituti penitenziari queste persone, le quali necessitano di terapie e di un percorso riabilitativo che il carcere non è in alcun modo idoneo a fornire”.

Ma oggi il vento soffia diversamente nelle vele, e tocca dunque afferrare saldamente il timone, per evitare di andare a infrangersi negli scogli.

Preso atto del monito (“nel dichiarare l’inammissibilità delle odierne questioni, questa Corte non può peraltro non sottolineare che non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalla presente pronuncia”), i parlamentari di maggioranza si son messi all’opera, proprio nel centenario dalla nascita di Franco Basaglia.

Vediamo allora, sia pure in sintesi, cosa c’è sotto la coperta[5].

Con P.d.l. n.950 A.C. quattordici Deputati (primo firmatario, Antoniozzi) si propongono di modificare gli artt.88 e 89 c.p., eliminando quale componente potenzialmente incidente sull’agito criminale il grave disturbo di personalità, viceversa valorizzato dalle SSUU Raso già nel 2005[6].

Depositaria di una visione squisitamente nosografica, come se contasse più l’etichetta dell’azione e del malato[7], la P.d.l. lamenta come si sia creato “inevitabilmente spazio a interpretazioni giurisprudenziali che hanno determinato, nel tempo, l’orientamento dei giudici”. Sul punto, in disparte l’avvitata considerazione ermeneutica, è possibile replicare come anche la riduzione dell’elenco delle patologie psichiatriche renderebbe comunque il giudizio sul nesso di causa-effetto tra malattia e agito affare del giudice, senza superare quello che evidentemente i proponenti considerano nefasto. A guardar bene, in realtà, lo spirito che anima la P.d.l. è quello di “proteggere” potenziali vittime di feroci delinquenti, accusati di cercare un commodus discessus dal carcere attraverso graziose valutazioni di altro tipo. Si assiste dunque al paradosso che la sicurezza della cura per i malati cede il passo alla cura della sicurezza:  quando qualcuno aggredisce un poliziotto in carcere si invoca il ritorno all’Opg, mentre se l’aggressione avviene in Rems, soprattutto se da parte di chi ha un disturbo di personalità, si vorrebbe la galera. L’inquadramento diagnostico dipende dal bersaglio, e così la reazione[8].

Non solo; nella relazione illustrativa i proponenti dichiarano di voler “ripristinare la giustizia” (sic!), attingendo a piene mani a casi di cronaca, facendo nomi e cognomi dei protagonisti, per validare la tesi sostenuta.

Incidentalmente, è appena il caso di osservare come la proposta sul punto si riveli speculare a quella contenuta nella legge delega 23.6.2017, n.103, ed all’articolato licenziato in proposito dalla Commissione per la riforma del sistema normativo delle misure di sicurezza personali e dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario[9], specie per le patologie di tipo psichiatrico, e per la revisione delle pene accessorie (Commissione Pelissero), che per l’appunto aveva proposto la riforma del testo dell’art. 88 c.p. nei termini che seguono: Art. 88. Vizio totale di mente. – Non è imputabile chi ha commesso il fatto in ragione di un grave disturbo psichico o della personalità ovvero di un’altra infermità, quando è di intensità tale da escludere, al momento del fatto, la capacità di intendere o di volere.

Ma non finisce qui.

Un diverso ostacolo arriva dal D.d.l. n.1179 A.S., che venticinque Senatori (primo firmatario, Zaffini) hanno presentato lo scorso giugno.

Pur partendo dalla condivisa premessa che “in Italia lo scenario della salute mentale negli ultimi anni è profondamente cambiato, così come sono profondamente cambiati i luoghi della vita sociale e relazionale, e il loro impatto sulla salute mentale”, e che “a fronte di questo scenario in evoluzione…il finanziamento dei servizi per la salute mentale appare fortemente disomogeneo nelle diverse Regioni”, comunque lontano dall’impegno istituzionalmente assunto di “destinare almeno il 5% dei fondi sanitari regionali per le attività di promozione e tutela della salute mentale”, malgrado le pur condivisibili finalità elencate nell’art.1 l’articolato si rivela di tutt’altro tenore[10].

Necessariamente in sintesi, si prevede l’aumento del numero di posti massimi per Rems, portandolo a 25 e l’adozione di non meglio precisate “misure di sicurezza pubblica” da determinare con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con quello della Giustizia, sentito quello della Salute. Non è certo un buon segnale affidare l’affare al Viminale, né può lasciare indifferenti il ricorso a misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali, così come il raddoppio di durata del TSO, portandolo a 15 giorni, prolungabili. Ed ancora, un aumento di SPDC, a discapito dei servizi territoriali, la creazione di misteriose “strutture idonee per l’effettuazione di osservazioni cliniche” in “situazioni di emergenza e per interventi sanitari” (ASO), e perfino il ricorso al TSO in strutture carcerarie, in aperto contrasto con la Legge  833/1978.[11] Non pare inutile segnalare come dette Sezioni sanitarie specialistiche psichiatriche, secondo i proponenti a rapido turnover dei pazienti, dovrebbero prevedere posti letto in numero non inferiore al 3 per cento del totale dei soggetti detenuti (pari a circa 1800, a fronte dei circa 300 nelle attuali ATSM), senza che (tra l’altro)  sembri utilizzabile all’uopo il fondo previsto dall’art.11, comma 1, volto a finanziare attività di prevenzione. È appena il caso di evidenziare, peraltro, che le stesse ATSM, oltre che esigue, rischiano di ricreare dinamiche manicomiali e punitive, e comunque inefficaci allo scopo (nella sentenza Corte Edu A.Z. c. Italia, di seguito citata, una delle condotte autoaggressive del reclamante ha avuto luogo proprio in una ATSM!).

Ancora, accanto alla diffusa (e molto spesso opaca) presenza di Residenze per le libertà vigilate, dove gli spazi di libertà si comprimono senza controllo (non vi è limite di durata per questa misura), si prevede (art.6, lett.h) il “divieto di realizzare più moduli di REMS in un solo edificio o comprensorio e divieto di istituire le residenze medesime presso i locali o gli istituti in precedenza adibiti a ospedale psichiatrico, ospedale psichiatrico giudiziario o istituto di pena, ovvero a strutture residenziali sanitarie, socio sanitarie o sociali, private o pubbliche”.

Tale divieto appare condivisibile, ma non vi è chi non veda lo stridente contrasto con dati di realtà (il maquillage di Castiglione delle Stiviere, passato senza soluzione di continuità dall’OPG a Rems modulare, e l’attuale costruzione di due Rems a Limbiate, ove persistono i locali dell’ex OP Mombello).

E tutto ciò, si badi, mentre negli ultimi mesi, senza fare scandalo, la Cedu ha condannato ben sei volte l’Italia (Cramesteter c. Italia, per violazione dell’art.5, § 1 e 5, A.Z. c. Italia, per violazione dell’art.3, Lavorgna c. Italia, per violazione del 3, per applicazione prolungata di contenzione meccanica su un minore e infine Niort c. Italia, per violazione degli artt.3 e 6 § 1), dopo le precedenti pronunce negli affaires Sy c. Italia e Ciotta c. Italia (sull’indebito mantenimento in carcere di persona bisognosa di cure ed inserimento in Rems).

Infine (perché al peggio non c’è fine), la proposta avanzata dalla Commissione mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza e dell’esecuzione penale, già da altri commentata[12] negli stessi termini che qui si riassumono.

Ancora una volta, l’analisi dei dati appare carente, e peraltro in contrasto con informazioni provenienti aliunde. In particolare, i numeri delle liste di attesa non tengono conto che molte delle assegnazioni alla Rems non sono ancora (o più) concretamente eseguibili, con conseguente riduzione della cifra (peraltro concernente solo una parte ridotta dei territori regionali) che ha indotto alla proposta della Commissione.

Pur sostenendo l’ipotesi dell’affidamento terapeutico per i “detenuti psichiatrici” (categoria che meriterebbe maggiore precisazione), oltre il perimetro disegnato dalla sent.n.99/2019[13], la proposta definisce “fragile” l’impianto della L.n.81/2014, che al contrario appare rivoluzionaria e ben solida sui suoi elementi fondanti (la residualità della misura di sicurezza detentiva, la sua durata massima, l’impossibilità di valutare criteri esogeni per l’applicazione della misura coercitiva, la predisposizione di PTRI condivisi entro quarantacinque giorni dall’ingresso in Rems, il numero chiuso, il principio della territorialità, la gestione sanitaria con vigilanza esterna affidata alle forze dell’ordine).

Quanto ai punti centrali della proposta, appare innanzitutto censurabile l’aumento di 700 unità circa di posti in Rems, vuoi per i costi insostenibili (di costruzione e gestione), vuoi perché sganciato da dati di reale fabbisogno, come già evidenziato, sia soprattutto perché si prevede “la costituzione di tre strutture di Alta Sicurezza – distribuite a nord, centro e sud – destinate ciascuna ad accogliere 20 soggetti circa, per così dire “inemendabili”, in cui prevalga l’”aspetto custodiale” su quello curativo, da affidarsi alla Polizia Penitenziaria, anche al fine di assicurare una migliore funzionalità e regolarità delle REMS ordinarie”.

Difficile trovare parole adatte; replicato lo schema di Calice al Cornoviglio, amena Rems ligure aperta in violazione del criterio di territorialità (destinata a raccogliere, più che ad accogliere), si fa strada il criterio degli “inemendabili”, cattivi per sempre.

Nessuno pensa di poter abolire per legge la malattia (come qualcuno ha pensato di fare con la povertà, in tempi non troppo remoti), ma anche solo immaginare che qualcuno sia perso per sempre repelle la coscienza degli uomini e introduce una categoria ascientifica.

Peraltro, com’è stato giustamente osservato[14], i proponenti confondono il concetto di cura (da garantirsi a tutti) con quello di guarigione, non sempre possibile, ciò che sembra emergere da quanto riportato in sintesi delle audizioni, ove si è fatto cenno ad una “tendenziale volontà del Ministero della Sanità di non farsi più carico di circa 180 soggetti psichiatrici sottoposti a misura di sicurezza detentiva, asseritamente incurabili, optando per il loro reinserimento nel circuito penitenziario”.

Forse bisognerebbe riflettere sul pericolosissimo piano inclinato su cui ci si è posti, ben potendo immaginare fughe in avanti di altro tipo (se non puoi guarire non ti curo, qualunque sia la patologia inguaribile – non solo psichiatrica – da cui sei affetto).

Non è ancora dato comprendere come possa anche solo pensarsi (tanto più da parte di magistrati) di dismettere la presa in carico di soggetti il cui invio in Rems è stato disposto dall’A.G., rinviandoli in carcere, sol che si ponga mente al fatto che, come affermato dal Giudice delle leggi (sent. n.253/2003), “un sistema che rispondesse ad una sola di queste finalità” (il solo controllo, rinunciando alla cura) “e non all’altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile”; Philippe Pinel giganteggia a confronto.

Prenotato in anticipo un posto nell’aula della Consulta, non è ancora finita, perché si apprende che l’allora Capo Dap “ha anche apprezzato la possibilità che sia affidata al giudice della cognizione, dopo il giudicato, la diretta rivalutazione motu proprio del soggetto posto in misura, demandandone l’esame medico legale ad un corpo centrale di esperti, anche ai fini della segmentazione delle Rems in varie tipologie, secondo quanto predicato dalla Corte costituzionale”. Secondo quanto auspicato (e mai esatto dalla Corte), al dunque, dovrebbe immaginarsi un sistema che (come da proposta n.3) contempli “l’individuazione di meccanismi operativi che consentano un efficace scambio interistituzionale tra servizi sanitari e magistratura, in modo da consentire all’A.G. di intervenire celermente per rivalutare i profili di rilievo, eventualmente modificando la misura di sicurezza applicata, qualora l’osservazione clinica svolta dagli operatori sanitari dia conto di discrasie e divergenze rispetto alle valutazioni già effettuate, sia con riferimento alla capacità di intendere e volere, che in relazione alla pericolosità sociale. Insomma, se ben si intende, si prevede di poter superare il giudicato in malam partem, liberandosi di soggetti scomodi, magari perché “inemendabili”.

Ancora una volta, la proposta si pone in radicale contrasto coi lavori della Commissione Pelissero, che aveva previsto la modifica dell’art. 205 c.p., prevedendo un limite di garanzia che consentisse di ordinare la misura di sicurezza solo “nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento”, anche valorizzando a tal proposito la giurisprudenza convenzionale (cfr., ex multis, Haidn c. Germania)[15]. Sia detto chiaramente; la proposta consentirebbe, ove approvata, di rivedere in executivis non solo il giudizio di pericolosità, ma anche quello sulla capacità di intendere e di volere, il che è francamente inammissibile.

E ancora, sempre il Capo Dap avrebbe proposto il ricorso ad una “super -commissione” per il riesame della pericolosità, “onde evitare il rischio di una rilettura della misura in termini di ciclica amnistia di fatto da parte della Sanità regionale”; qui par di capire che il battente dovrebbe montarsi a rovescio, non già per spedire in carcere, ma per evitare uscite dalle Rems ad  opera di compiacenti e benevoli medici regionali; meglio dal centro, che si vede meglio, una sorta di panopticon psichiatrico.

Quanto alle audizioni di rappresentanti del Ministero della Salute e della Giustizia, la musica non cambia, e anzi lo spartito contiene accenti drammatici.

Uno di loro (uno psichiatra) “ha prospettato l’istituzione di tre centri, inevitabilmente sottratti al principio di territorialità (nord, centro, sud), ciascuno con 80 posti, di cui almeno 4-5 per le donne, denominati UVAP, la cui sicurezza andrà affidata alla polizia penitenziaria, e destinati ad operare – su invio del magistrato – come una sorta di cabina di regia ai fini della valutazione assistenziale e prognostica del soggetto, in relazione alla misura adottanda”.

Numeri a caso (non si comprende se il mega progetto sia lo stesso di quello indicato in precedenza nello stesso documento, a cifra quadruplicata), ma non stupisce, giacché l’audito non era nuovo a queste provocazioni[16].

E di nuovo; evocando l’esistenza di c.d. “antisociali afflitti da disturbi di personalità” si è sostenuta l’esigenza di mero contenimento, e non di presa in carico dei servizi sanitari, perfino laddove siano stati giudicati non imputabili o semi – infermi. Per evitare “soldi buttati” (sic!) si dovrebbe ricorrere a “strutture forti, probabilmente delle carceri, che abbiamo chiamato strutture giudiziarie per l’esecuzione di misure di sicurezza”. Partendo dal riconoscimento che “lavorare sul codice è lavoro vostro, noi lavoriamo sugli aspetti sanitari”, si è giunti ad affermare (pietà l’è morta) che in quei luoghi (di incerta natura) “noi garantiamo come DSM quel po’ di assistenza sanitaria che necessita”… diminuiranno moltissimo le richieste di questi soggetti di infermità e di seminfermità perché sanno che andranno comunque in carcere”.

Tra le altre proposte, il potenziamento delle sezioni ATSM all’interno degli istituti penitenziari e realizzazione di apposite sezioni specialistiche per soggetti tossicodipendenti con comorbilità, per le quali valgono i rilievi svolti in precedenza in ordine al Ddl Zaffini.

Nessun rilievo, nessuna proposta, manco a dirsi, sulla perdurante illegittima (illegale) detenzione sine titulo di non poche persone ancora incarcerate per assenza di posti in Rems, già stigmatizzata dallo stesso CSM nelle sue risoluzioni del 19 aprile 2017 e del 24 settembre 2018, trovando viceversa spazio la doglianza sulla mancata esecuzione delle misure di sicurezza per coloro posti in lista di attesa.

Una questione di prospettive, si direbbe

Tiriamo le fila (semmai ci riusciamo).

  • Il disturbo di personalità non è causa di infermità, ma noi un po’ di assistenza sanitaria la diamo;
  • Se anche qualcuno lo ritiene tale e proscioglie, applicando una misura, il soggetto deve andare in carcere, o comunque in una struttura “forte”, così si evita l’eccesso di domande, che inevitabilmente comporterebbe la risposta attesa (fuga dalla sanzione).

Altro audito di area medica ha invece proposto che si seguissero delle linee guida “così da rispondere alla stessa maniera”, con buona pace dell’approccio contestuale e relazionale che dovrebbe guidare il rapporto terapeutico.

Il tutto, per finire, col definitivo ritorno delle REMS sotto il controllo e gestione del Ministero della Giustizia, con abbandono di tutte le ragioni che hanno condotto in porto una legge di civiltà, come la L. n.81/2014,

Allora che fare?

Lo abbiamo già evidenziato: con la sentenza n.22/2022 la Corte ha sollecitato il Legislatore non già ad affidare la gestione delle REMS al Ministero della Giustizia, ma a garantire “forme di adeguato coinvolgimento del Ministero della Giustizia nell’attività di coordinamento e monitoraggio del funzionamento delle REMS esistenti” (§ 5.5 del Considerato in diritto), giacché […] “dal momento che la misura in parola è fortemente caratterizzata in senso terapeutico, non contrasta invero con la Costituzione, ed anzi appare naturale che il Legislatore – nonché gli atti di normazione secondaria e gli accordi tra Stato e autonomie territoriali che ne hanno gradatamente precisato i contorni – ne abbia affidato la gestione ai sistemi sanitari regionali, anche allo scopo di assicurarne il necessario raccordo con i dipartimenti per la salute mentale territorialmente competenti . Diversamente opinando, ha osservato la Corte, “una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata per violazione delle riserve di legge poste dall’art. 25, terzo comma, e dall’art.32 Cost. determinerebbe, d’altra parte, l’integrale caducazione del sistema delle REMS, che costituisce il risultato di un faticoso ma ineludibile processo di superamento dei vecchi OPG, e produrrebbe non solo un intollerabile vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, ma anche un risultato diametralmente opposto a quello auspicato dal rimettente”.

Parole chiare, che impediscono un ritorno al passato.

Ben venga una collaborazione, grazie anche all’utilizzo di protocolli virtuosi, previsti dall’accordo Stato Regioni del 30 novembre 2022[17], già sperimentati, e all’uso dei PUR.

In due diverse prospettive, entrambe di riforma, si può allora guardare a differenti proposte, che tengano conto del cammino già fatto e impediscano il ritorno al passato.

Secondo una prima direttrice, tracciata dai già citati lavori della Commissione Pelissero, si potrebbe delimitare l’area della misura di sicurezza da eseguirsi in Rems con riferimento a talune fattispecie di reato, in presenza di minaccia a beni di rango superiore, con ciò considerando come implicito il principio di proporzionalità[18].

Occorre in ogni caso evidenziare i limiti della delega posti all’epoca ai lavori della citata Commissione, che “tuttavia ha proposto di introdurre una definizione di pericolosità sociale specifica che, con particolare riguardo ai soggetti con vizio di mente, consentisse di applicare una misura a contenuto terapeutico solo in presenza di una prognosi qualificata in termini restrittivi di rilevante probabilità di reiterazione di reati del tipo di quelli già commessi in danno della persona, contro l’incolumità pubblica o comunque con uso di armi. I criteri da cui desumere la pericolosità sociale sono costituiti dagli elementi indicati nell’art.133 c.p., come nella disciplina attuale, ma con due importanti precisazioni: il giudizio di pericolosità non può essere desunto esclusivamente dalla gravità del reato commesso, in modo da evitare l’ingresso di un’impropria funzione retributiva della misura, o della sola mancanza di programmi terapeutici individuali, in conformità a quanto già oggi dispone la legge n.81 del 2014. Lo schema di decreto legislativo esplicita l’importante principio di proporzionalità, già utilizzato dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e presente in alcuni codici (es., in Germania), in funzione di garanzia con riferimento a misure per le quali non vale l’argine garantistico del principio di colpevolezza. Le misure di sicurezza non possono comportare restrizioni sproporzionate rispetto alla gravità del fatto e devono risultare adeguate alle esigenze di prevenzione, educazione e cura, mediante il ricorso agli strumenti previsti per ciascuna di esse. In ogni caso, la misura di sicurezza applicata deve comportare il minore sacrificio possibile della libertà personale (art. 204 bis della proposta)[19].

Vi è ancora da ricordare come la Commissione fosse intervenuta anche con disposizione ad hoc (Art.224. Finalità e ambito di applicazione delle misure terapeutiche), prevedendo per i delitti puniti con la pena inferiore nel massimo a tre anni il divieto di applicazione di misure terapeutiche, con segnalazione al DSM competente, ed esplicitando ivi come non potesse bastare che l’autore del fatto fosse non imputabile al momento del fatto, essendo necessario il persistere delle condizioni di incapacità che hanno dato causa al delitto.

In fondo, al netto di quanto si dirà a breve in una prospettiva di riforma più ampia e radicale, “la tradizione delle misure di sicurezza suggerisce che le stesse guardino al reo e al futuro, distinguendosi così dalle pene, orientate al reato e al passato; lo stesso art.203 c.p., del resto, conferma la natura prognostica del giudizio di pericolosità sociale[20].

Ed è proprio per questo, alla luce di quanto sopra indicato, che gli sforzi riformatori dell’epoca si sono concentrati in particolare nel tentativo di offrire un variegato ventaglio di proposte in relazione agli agiti e alle loro cause, come già suggerito nei lavori degli Stati generali dell’esecuzione penale, prevedendo diverse risposte gradate.

Non solo; facendosi carico di esigenze di cura da erogare nei confronti di coloro che soffrano di patologie non incidenti totalmente sull’agito criminale, o sopraggiunte, la Commissione aveva proposto un intervento sull’art. 147 c.p., preconizzando l’intervento apotropaico della Corte costituzionale (sent.n.99/2019), proponendo altresì (art.47 septies o.p.) l’introduzione di una nuova ipotesi di affidamento in prova, modellato sulla falsariga di quello di cui all’art. 94 D.P.R. 309/’90.

Altro che UVAP, o “strutture forti”!

Con la seconda proposta, che qui si predilige (pur avendo fatto parte della Commissione citata, chi scrive ha concorso alla redazione del testo di cui alla p.d.l N.2939 A.C. Magi), si prevede il superamento del doppio binario, siccome la responsabilità è terapeutica, senza risposte incapacitanti ed imposte, aprendo la strada a misure atte ad evitare la carcerazione per il detenuto con disabilità psicosociale[21].

Passiamole dunque in rassegna velocemente.

Premessa l’abolizione della non imputabilità e della semi imputabilità per vizio di mente (“scegliamo la via del giudizio per le persone affette da gravi disabilità psicosociale[22], non per arrivare a una pena dura o esemplare, ma per riconoscere la loro dignità di soggetti, restituendo la responsabilità – e con ciò la possibilità di comprensione – delle loro azioni; e insieme risparmiando lo stigma che il verdetto di incapacitazione di intendere e di volere e l’internamento recano con sé, affermiamo convintamente che la responsabilità è terapeutica” – così nella Relazione illustrativa), e conseguente eliminazione delle misure di sicurezza collegate, si prevede l’introduzione di una circostanza attenuante per le condizioni di svantaggio determinate da disabilità psicosociale. Del resto, alla base di ogni percorso di cura vi è il prendersi cura di sé e degli altri, il che richiede che il soggetto faccia i conti con il proprio agito, anche ai fini della prognosi di non recidivanza.

Sono previste altresì misure acconce per evitare l’incarcerazione, sia per i liberi (art. 656, comma 5 bis, c.p.p.) che per i detenuti (art. 47 septies o.p., con una cornice più ampia di quella proposta – gioco forza, per via della delega, dalla Commissione Pelissero); del resto, com’è noto, l’ordinamento penitenziario (e non solo quello) prevede una serie di possibilità al fine di rendere possibile il reinserimento sociale del condannato (che poi questo avvenga realmente è altra cosa), viceversa precluse per il malato di mente autore di reato, che per ciò solo (per la sua malattia) non è certo più pericoloso per sé e per altri.

Si prevede ancora l’estensione del tetto di durata massima delle misure di sicurezza detentive a quelle non detentive.

Infine, si prevede la riconversione delle Rems in strutture ad alta integrazione socio – sanitaria, quali articolazioni dei DSM delle Aziende sanitarie locali.

Sebbene appaia che il tema che ci occupa non sia destinato a particolari interessi politici, il tempo dirà se la rotta indicata nelle ultime due proposte presentate sia quella utile ad affrontare le reali esigenze degli uomini e donne bisognosi di cura; per parte mia, condivido le parole di Don Milani.[23]

[1] F. Basaglia, in collaborazione con G.F. Minguzzi, F. Ongaro Basaglia, G. Scalia, in Recherches, 6, Paris, 1967

[2] F. Basaglia, Scritti 1953 – 1980, il Saggiatore, Milano, 2017, 416

[3] A. d’Elia, Qualcosa si muove nella salute mentale, ma in una direzione sbagliata, in Psichiatria Democratica, 10 agosto 2024

[4] A commento, volendo, ex multis, A. Calcaterra – M. Passione, Né contenzione né contenitori, in Diritto di Difesa, 17 marzo 2022

[5] Le considerazioni che seguono, sia pure ampliate, e parzialmente corrette, riprendono qui, volendo, l’articolo di M. Passione, La coperta e la follia, in PQM, 30 novembre 2024

[6] A. Panetta, I disturbi della personalità a vent’anni dalla sentenza “Raso” delle Sezioni Unite Penali, in Diritto e Giustizia, 8 maggio 2025

[7] Secondo P. Pietrini (cfr. C. Bagnoli – M. De Caro – P. Pietrini – S. Arcieri – R. Bianchetti, Ancora su libero arbitrio, imputabilità e responsabilità penale, in DPU, 10 marzo 2021) “il confine che separa il comportamento patologico (mad) dalla mera condotta criminale (bad) può essere estremamente sfumato.”

[8] Su un più acconcio approccio al tema che ci occupa, cfr A. Calcaterra, Il soggetto pericoloso: misure personali di sicurezza, tra tradizione e modernità, in DPU, 7 aprile 2021

[9] Tuttora rintracciabile su www.giustizia.it

[10] Per una condivisibile lettura dell’articolato cfr. P. Pellegrini, Salute mentale, punti di forza e limiti del Ddl Zaffini, in quotidianosanità.it, 21 marzo 2025.

[11] Mentre scriviamo siamo ancora in attesa della decisione della Corte costituzionale, chiamata a decidere all’udienza del 5 maggio u.s. sulla disciplina procedurale in materia di trattamento sanitario obbligatorio (artt.33, 34 e 35 L. 23 dicembre, n.833) rispetto ai diritti di informazione tempestiva e qualificata e ricorso effettivo, con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2,3,13, 24 e 111, nonché a quelli convenzionali ex artt. 6 e 13 della Cedu (cfr. A.F. Catania, La Corte di Cassazione solleva questione di costituzionalità in materia di TSO e diritto di ricorso effettivo, in Sistema Penale, 7 ottobre 2024).

[12] A. Calcaterra – P. Pellegrini – B. Secchi, La triste sorte degli “inemendabili” (ma davvero esistono?) e il forte bisogno di ritorno ai manicomi, in Sistema Penale, 10 febbraio 2025; A. Massaro – M. Caredda, Le criticità delle R.E.M.S. nella relazione della Commissione mista presso il CSM: prove tecniche di Controriforma?, in Questione Giustizia, 24 marzo 2025; F. Schiaffo, “Riconoscere al Ministero della Giustizia la gestione delle R.E.M.S.”? Le discutibili proposte del Csm e il diritto alla salute dei detenuti e internati, in Questione Giustizia, 19 maggio 2025

[13] M. Pelissero, Infermità psichica sopravvenuta: un fondamentale intervento della Corte costituzionale a fronte del silenzio del legislatore, in Dir. Pen. Proc., 2019

[14] Cfr. nota 12

[15] Così facendo, sostiene M. Pelissero, Sistema sanzionatorio e infermità psichica. I nodi delle questioni presenti tra riforme parziali effettuate e riforme generali mancate, in Archivio Penale 2019, n.3, “non è” (sarebbe stato) “più possibile ordinare ex post l’applicazione di misure di una misura di sicurezza in costanza di esecuzione della pena detentiva (una possibilità che dà l’attuale disciplina e che rischia di consentire l’applicazione di una misura di sicurezza sganciata dal reato presupposto, che diventa mera occasione per ordinare una misura che, in realtà, viene applicata sulla base di elementi emersi nel corso dell’esecuzione della pena detentiva)

[16] G. Nicolò, Rems, Oltre le buone intenzioni, no al ritorno al passato e problema di legittimità costituzionale. Quindi quale futuro, in Questione Giustizia, 4 febbraio 2021

[17] Su questo, cfr. A. Calcaterra, Il soggetto pericoloso, cit, nonché le due risoluzioni del CSM del 19 aprile 2017 e del 24 settembre 2018

[18] Sul punto, cfr. M. Bortolato, La tutela della salute mentale nel circuito delle REMSSalute mentale e sistema penale, Corso P2026, SSM; per una più ampia disamina del tema, in una prospettiva costituzionale, cfr. F. Viganò, La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio, in Sistema Penale, 8 gennaio 2025

[19] M. Pelissero, Sistema sanzionatorio e infermità psichica, cit.

[20] A. Massaro, Tutela della salute mentale e sistema penale: dalla possibile riforma del doppio binario alla necessaria diversificazione della risposta “esecutiva”, in Questione Giustizia, 13 maggio 2021

[21] Osserva giustamente (con considerazioni ulteriori che qui si condividono solo in parte) A. Massaro, Tutela della salute mentale e sistema penale, cit., che “il trattamento del disturbo psichiatrico nel procedimento e nel processo penale, altrimenti detto, appare sempre di più come una questione non tanto dogmatica e non solo ideologica, ma piuttosto esecutiva, nel senso più ampio del termine: in certi casi (e questo è uno di quelli) è il contenuto della pena a determinarne la funzione, e non viceversa.

[22] L’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla Legge 3 marzo 2009, n.18, sancisce il principio secondo cui “le persone con disabilità mentale godono di capacità legale su base di uguaglianza con tutti gli altri”, e riguardo ai reati da costoro commessi afferma che “le persone con disabilità psicosociale” (e tra esse include appunto quelle con “disabilità mentale”)  che violano i diritti di altri hanno il diritto di essere trattate in modo paritario agli altri dalla polizia e dal sistema penale, comprese le previsioni di reasonable accomodation

[23]Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è l’avarizia”, Lettere a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, 1966