LA RESISTIBILE ASCESA DELLA “PREVENZIONE MITE” – DI VITTORIO MANES
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LA RESISTIBILE ASCESA DELLA “PREVENZIONE MITE”
di Vittorio Manes
Il focus del prossimo nuovo doppio fascicolo di Diritto di Difesa, che chiuderà l’annata 2024, sarà dedicato alla prevenzione para-penale, alla sua pericolosa ascesa, ed agli effetti perversi che, sempre più, la accompagnano: convinti che essa ben poco abbia di “mite”, o di “soft”, e che la “bonifica aziendale” dalle infiltrazioni mafiose prima e, più di recente, la “moralizzazione dell’impresa”, da Sud al Nord del paese, non possano essere condotte con congegni tanto affilati quanto ambigui, né perpetrati a colpi di clava o con strumenti di dressage imposto sotto minaccia di ritorsioni, ma debbano essere affidati ad interventi chirurgici che rispettino i fondamentali presupposti di legalità, tassatività, colpevolezza e proporzionalità imposti dalla Costituzione. L’editoriale del Direttore Vittorio Manes.
1. Uno spettro si aggira da tempo nel sistema penale, ed è quello dei nuovi modelli di prevenzione patrimoniale, che hanno guadagnato uno spazio crescente ed ormai dilagante sia nelle forme più tradizionali delle misure interdittive antimafia, sia nelle più recenti esperienze del controllo e dell’amministrazione giudiziaria.
Come tutti gli spettri è un revenant, ed affonda le radici nella debacle costituzionale – difficile non definirla tale – di fronte all’avanzare del diritto penale della prevenzione e delle misure ante delictum: per anni contrastate dalla dottrina più sensibile alle garanzie fondamentali[1] e poi progressivamente metabolizzate da un sistema che da eccezione le ha trasformate in regola, tollerando de facto una “seconda legalità” che “oggi insidia la legalità primaria a conformazione costituzionale”.[2]
Generato, dunque, da un certo disincanto e dall’ormai diffusa assuefazione per lo strumentario truce delle misure di prevenzione personali e reali – a lungo tacciate di incostituzionalità, e poi definitivamente “sdoganate” tanto dal legislatore quanto dalla Corte costituzionale, con aggiustamenti solo parziali e francamente poco soddisfacenti –, questo autentico “sottosistema penale di polizia” ha trovato collocazione, come si sa, nel c.d. codice delle leggi antimafia (e delle misure di prevenzione): ma il suo raggio applicativo è andato nel tempo crescendo, favorito, anzitutto, dalla straordinaria duttilità di impiego delle cc.dd. misure interdittive antimafia, capaci di scattare sulla base di un semplice sospetto di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto dell’impresa, e poi trasmigrato nei più diversi settori attraverso i diversi prototipi amministrativo-giudiziari di cui si accennerà.
2. Sul primo fronte, sono a tutti note le formidabili potenzialità applicative delle c.d. “interdittive antimafia generiche”[3].
Esse devono la propria capacità straordinariamente user friendly ad una sommatoria di deficit rispetto ai presupposti che dovrebbero legittimare l’ingerenza statale nelle sfere di libertà individuali e, in particolare, nel diritto di proprietà e nella libertà di esercizio dell’impresa.
Basti qui citare l’insostenibile vaghezza dei presupposti che le innescano (art. 84, comma 4, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 159 del 2011): la clausole ivi previste risultano prive di una base legale qualitativamente accettabile, che possa anche solo orientare l’esercizio del potere prefettizio, libero di intervenire al cospetto (non già di un qualche elemento effettivamente sintomatico di infiltrazione, bensì) di qualsivoglia elemento atipico che lasci intravedere un qualche barlume di cointeressenza mafiosa dell’impresa.
Al riguardo, del resto, ben pochi effetti hanno sortito i tentativi di “tassativizzazione” giurisprudenziale, che non hanno certo calmierato la persistente carenza di prevedibilità di questi micidiali congegni. È sufficiente scorrere alcune delle situazioni ritenute dimostrative del pericolo di infiltrazione mafiosa per toccare con mano la persistente vacuità della base legale che, volta a volta, viene ritenuta soddisfacente per sguainare l’informazione antimafia interdittiva, e l’annichilimento di ogni ambizione di prevedibilità: d’altronde, dai tracciati della giurisprudenza amministrativa emerge – inter alia – che anche le sentenze di proscioglimento o di assoluzione possono essere assunte a fondamento del pericolo di infiltrazione; che assumono rilievo, oltre agli evanescenti rapporti di parentela, anche i “contatti”, i “rapporti di frequentazione”, “conoscenza”, “colleganza”, “amicizia”, ed un florilegio di situazioni personali tanto “suggestive” quanto in concreto prive di qualsivoglia portata dimostrativa; che può assumere rilievo ogni “vicenda anomala” nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione, “incluse situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico sostegno ad iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un volto di legalità idoneo a stornare sospetti o elementi sintomatici della contaminazione mafiosa”; che può essere ritenuta decisiva persino l’incerta condivisione di un sistema di (generica) “illegalità” o di (imprecisato) “abusivismo”, in assenza di iniziative volte al “ripristino della legalità”. Senza contare che questo campionario non è certo esaustivo, visto che lo stesso giudice amministrativo, dopo aver enucleato indici sintomatici di infiltrazione così ambigui e sfuggenti, si premura di precisare che tale elaborazione non può considerarsi un numerus clausus, in ragione dell’eterogeneità del fenomeno criminale da contrastare.[4]
Poggiato su questi diafani presupposti, il giudizio che conduce all’adozione (o alla conferma) della misura interdittiva si avvale, poi, di un metro tanto comodo quanto sfuggente, giacché segue il criterio del “più probabile che non”, e non certo il più stringente e rigoroso canone offerto dal “ragionevole dubbio” e dalla regola BARD: di fatto, la valutazione si regge su un criterio di tipo probabilistico, fondato su un procedimento inferenziale di natura induttiva, che consente l’adozione della misura anche in presenza di elementi non univoci né incontrovertibili, purché tali da rendere più verosimile l’ipotesi infiltrativa rispetto a ogni altra ricostruzione alternativa. E su questo labile apprezzamento, peraltro, il controllo del giudice amministrativo – sfornito di adeguati poteri istruttori – continua a configurarsi soprattutto come un giudizio sulla legittimità dell’atto più che come un vaglio sulla fondatezza del fatto[5].
Sennonché, gli effetti sono devastanti, e spesso irreversibilmente destruenti: come si sa, l’interdittiva determina nei confronti del destinatario un’incapacitazione “a spettro totale” (avendo effetti ostativi in ordine a rapporti di ogni tipo con gli enti pubblici: contratti, concessioni, autorizzazioni amministrative, finanziamenti, etc.), esponendolo – nella più parte dei casi – ad un percorso di progressivo e inesorabile dissesto, non di rado accelerato dai radicali e spesso improvvidi mutamenti di governance imposti in chiave di self cleaning. Un calvario economico-finanziario non definito nel tempo (visto che l’interdittiva può avere una durata potenzialmente illimitata, trasformandosi in una sorta di “ergastolo imprenditoriale”[6]) né circoscritto alla singola realtà di impresa, se si pone mente alla prassi delle c.d. interdittive “a cascata”, ovverosia quei casi in cui l’interdizione, pur formalmente riferita a un determinato operatore economico, viene estesa in via derivata ad altri soggetti che intrattengono con lui rapporti d’affari stabili e non occasionali.
In definitiva, si tratta di congegni dotati di un altissimo coefficiente di sensibilità, ma di un bassissimo coefficiente di specificità e di accuratezza, con elevato rischio che l’interdizione coinvolga e travolga dei “falsi positivi”: e soprattutto con elevato rischio di escindere dal tessuto imprenditoriale una realtà sana, lasciando così davvero campo libero all’espandersi delle organizzazioni criminali nell’economia legale.
Del resto, gli effetti incapacitanti di tali misure – oltre ad essere evidentemente sproporzionati per i destinatari – si propagano ovviamente anche sui terzi estranei e sui cc.dd. stakeholders: vale a dire sui creditori, sui lavoratori dipendenti e più in generale sull’intero circuito economico connesso all’impresa, specie in aree già depresse e con alti tassi di disoccupazione,[7] generando una anossia economica e occupazionale che viene sistematicamente sfruttata dalle infiltrazioni del crimine organizzato.
E forse proprio questa considerazione – nell’attesa di un intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo che a breve sarà chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità convenzionale di simili misure[8] – è alla base di un certo ripensamento recente, da parte dello stesso legislatore, che ha introdotto lo strumento della c.d. prevenzione collaborativa:[9] innovazione senz’altro apprezzabile, specie perché votata a restituire l’adozione della informazione interdittiva negativa ad una dimensione di effettiva extrema ratio[10], e tuttavia non priva di potenziali zone d’ombra. Al di là dei quadri di tipicità non sempre ben definiti e della scarsa applicazione che l’istituto ha sino ad ora ricevuto nella prassi, anche in questo caso non appare trascurabile il rischio che la vigilanza prescrittiva, da strumento di orientamento nel percorso di “rilegalizzazione”, degeneri in un’indebita forma di ingerenza nelle scelte gestionali dell’impresa[11].
3. Questo rischio di indebita ingerenza gestionale, se non di “governo indiretto dell’attività economica” frammisto ad intenti di “moralizzazione” non già della singola gestione di impresa bensì dell’intero settore produttivo, appare particolarmente avvertito, del resto, al cospetto di altre misure che completano lo strumentario della c.d. prevenzione terapeutica, nelle forme dell’amministrazione giudiziaria o del controllo giudiziario, e che negli ultimissimi anni hanno preso piede nei più diversi contesti territoriali e nelle più diverse filiere in cui si diversifica l’attività di impresa: le nuove frontiere – come si usa ormai definirle – della c.d. “prevenzione non ablativa”, ovvero della “prevenzione prescrittiva” o “recuperatoria”.
È appena il caso di evidenziare che anche queste misure risentono, anzitutto, di un analogo e sensibile deficit in punto di determinatezza e di prevedibilità, denominatore comune ad archetipi e prototipi che affollano la costellazione tutta delle “fattispecie di pericolosità prevenzionale”.[12]
Nello specifico, un esame attento dei presupposti applicativi dell’amministrazione giudiziaria (art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011) permette di individuare, anzitutto, un primo profilo di irrazionalità del sistema, rappresentato dall’assoggettamento alla medesima misura tanto delle imprese interessate da forme di c.d. “contiguità compiacente”, quanto di enti segnati da manifestazioni passive di c.d. “contiguità soggiacente”[13]. Peraltro, anche l’ulteriore requisito dell’“agevolazione” non brilla di certo per chiarezza, prestandosi a interpretazioni anche sensibilmente divergenti in ordine all’apprezzamento della soglia minima di contributo richiesto per l’applicazione della misura.
Discorso non dissimile – nonostante le fattezze indubbiamente meno invasive – può farsi anche per il controllo giudiziario (art. 34 bis d.lgs. n. 159 del 2011), in relazione al quale la richiesta “occasionalità” dell’agevolazione – anche qui riferita ad un catalogo di reati estremamente eterogeneo e criminologicamente ben poco coerente – rischia di annacquare ulteriormente il già debole standard di determinatezza.
Ciò che colpisce, però, prima e più in alto, è la evidente mancanza di razionalità di un sistema che persevera nell’equalizzare crimine economico e criminalità organizzata, criminalità “bianca” e criminalità “nera”, a dispetto dell’indubbia differenza di disvalore e, il più delle volte, della distanza criminologica che separa i due universi. L’ampia gamma dei reati-presupposto la cui agevolazione può legittimare l’applicazione delle misure ha infatti permesso al paradigma preventivo di travalicare i tradizionali confini della contiguità mafiosa, diventando un dispositivo largamente utilizzato nella prassi per fronteggiare le nuove forme di agevolazione del caporalato (come di altri reati) nella “catena del valore”. Con la conseguenza che questi strumenti si vanno affermando – o si sono di fatto già affermati – come strumenti di dirigismo economico indiretto, di “profilassi aziendale” sotto minaccia di ritorsione e di “moralizzazione coatta” del costume societario (e del mercato del lavoro). E ciò, attraverso una “camicia di forza amministrativo-giudiziaria” a cui è di fatto impossibile sottrarsi, posto che è pressoché impossibile formulare un giudizio di (non) pericolosità riferito all’azione economica dell’ente in rapporto a interessi di economia pubblica; e posto che, soprattutto, è impossibile smentire una simile prognosi secondo un criterio che possa dirsi basato su un fondamento ermeneutico controllabile.[14]
Impossibile in ogni caso, a monte, prevedere per il singolo operatore economico simili conseguenze e sfuggire ai loro effetti, specie quando si arriva ad affermare – come si è recentemente affermato, dal settore dell’alta moda alle diverse filiere della logistica[15] – che l’agevolazione del caporalato (come dei contigui reati fiscali, di regola contestati per fatturazioni di operazioni inesistenti o per l’omesso versamento dell’IVA) possa essere anche soltanto colposa (nelle forme dell’omesso controllo o della culpa in vigilando);[16] e soprattutto quando la disponibilità ad accondiscendere alle contestazioni elevate – ed alle successive misure di prevenzione giurisdizionale – viene “incoraggiata” dall’applicazione di massicci sequestri preventivi milionari. Del resto, si tratta di misure cautelari reali di spropositata gravosità che costringono le imprese ad un inevitabile nolo contendere, e fomentano frettolosi patteggiamenti da parte delle aziende malcapitate (di regola indagate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001), nella speranza di sottrarsi a conseguenze deteriori – visto che la spada di Damocle dell’interdittiva è sempre sospesa, e così pure la mannaia della confisca – o quanto meno di recuperare il capitale reputazionale falcidiato dalle campagne mediatiche che accompagnano le vicende giudiziarie contro i cc.dd. “serbatoi di manodopera” (posto che lo stigma dell’imprenditore “sfruttatore del lavoro”, in certi ambienti, non è meno odioso ed infamante di quello – sotteso alle interdittive antimafia – dell’imprenditore “contiguo” o “colluso”).
5. Di fatto, si chiama così il mondo delle imprese a sostituirsi ai controlli che lo Stato non è risultato in grado di esercitare sul singolo settore o filiera, ed a farsene carico: quasi imponendo una attività di compliance forzosa ed allargata che va ben oltre il sistema della responsabilità da reato dell’ente (d.lgs. n. 231 del 2001), e imponendo soprattutto una serie di afflizioni postume – e senza un processo – per non averla compiutamente svolta a tempo debito.
Il rimprovero mosso, volta a volta, ai singoli operatori economici sembra così sospeso tra una sorta di “colpa per assunzione” e una callida wilful blindness sul fatto del terzo, una “deliberata cecità” che appare, tuttavia, intrisa di responsabilità oggettiva se non di responsabilità per fatto altrui: giacché, di fatto, l’impresa che si trovi a versare in re illicita aliena è chiamata a rispondere secondo canoni di allocazione del rischio che lo addebitano al “contraente forte”, finendo per corresponsabilizzarlo anche solo per aver “chiuso gli occhi” sulle altrui dinamiche irregolari/illecite ed averle “consapevolmente rimosse” (conscious avoidance), o anche solo per non aver adempiuto ad un onere di approfondimento ulteriore che avrebbe consentito una corretta percezione del fenomeno.
Sennonché, questo sottile ed apparentemente labile confine tra fatto proprio e altrui, tra effettiva rappresentazione/volizione e semplice previsione, tra consapevolezza o quantomeno accettazione del rischio, semplice “stato di dubbio” o mera “rimozione volontaria” dello stesso, dovrebbe essere dirimente e decisivo ai fini dell’imputazione personale e colpevole di reati dolosi (e sono tali – inter alia – tanto l’art. 603-bis c.p. quanto i reati tributari che di regola ricorrono negli editti accusatori). Eppure, nelle contestazioni accusatorie, tale imputazione si dissolve nelle pieghe di un qualche contributo concorsuale apocrifo, o nelle forme melliflue – come accennato – dell’agevolazione colposa, ovvero ancora nella qualifica ormai ubiquitaria dell’“amministratore di fatto”; per poi perdersi nei meandri di un processo che non si celebrerà mai, soppiantato – appunto – dall’intervento anticipato dello strumentario offerto – sine iudicio – dalla “prevenzione non ablativa”.
6. Come si vede, si tratta interpretazioni e applicazioni giurisprudenziali che – ancora una volta – stanno trasformando istituti giuridici in autentici strumenti di lotta a fenomeni, per forgiare praeter legem autonomi e personali progetti di politica criminale: così piegando, tuttavia, il diritto penale o para-penale a scopi che dovrebbero rimanergli estranei.[17]
Anche per queste ragioni, abbiamo creduto opportuno dedicare il focus di questo fascicolo alla prevenzione para-penale, alla sua pericolosa ascesa, ed agli effetti perversi che, sempre più, la accompagnano: convinti che essa ben poco abbia di “mite”, o di “soft”, e che la “bonifica aziendale” dalle infiltrazioni mafiose prima e, più di recente, la “moralizzazione dell’impresa”, da Sud al Nord del paese, non possano essere condotte con congegni tanto affilati quanto ambigui, né perpetrati a colpi di clava o con strumenti di dressage imposto sotto minaccia di ritorsioni, ma debbano essere affidati ad interventi chirurgici che rispettino i fondamentali presupposti di legalità, tassatività, colpevolezza e proporzionalità imposti dalla Costituzione.
[1] Per tutti, F. Bricola, Forme di tutela «ante delictum» e profili costituzionali della prevenzione, in Aa.Vv., Le misure di prevenzione (Atti del Convegno di Alghero), Milano, 1975, 29 ss.; v. anche M. Pavarini, Le fattispecie soggettive di pericolosità nelle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 e 31 maggio 1965 n. 575, ivi, 283 ss.; L. Stortoni, Profili costituzionali delle fattispecie penali previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ivi, 337 ss.; precedentemente, L. Elia, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano, 1962; P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984; v. anche S. Moccia, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli, 1995.
[2] Così, di recente, v. V. Mongillo, Anatomia della prevenzione economico-aziendale antimafia, in RTDPE, 2023, 515 ss., cui si rinvia per una efficace disamina critica dell’evoluzione del sistema.
[3] Sul tema, cfr. G. Amarelli, L’onda lunga della sentenza De Tommaso: ore contate per l’interdittiva antimafia ‘generica’ ex art. 84, co. 4 lett. d) ed e) d.lgs. 159/2011?, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2017, 4, 290 ss.; Id., Le interdittive antimafia “generiche” tra interpretazione tassativizzante e dubbi di costituzionalità, in G. Amarelli- S. Sticchi Damiani (a cura di), Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Torino, 2019, 207 ss.; Id., Butterfly effect e interdittive antimafia. L’incostituzionalità di una norma edilizia regionale può determinare l’illegittimità delle interdittive generiche?, in Sistema penale, 8 luglio 2024, 1 ss.
[4] Così, Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743, § 6 ss., in linea con un indirizzo giurisprudenziale puntualmente ripercorso da M. Arbotti, Interdittive antimafia e prevenzione patrimoniale: tra funzioni manifeste e latenti, in questo fascicolo.
[5] C. Visconti, Strategie di contrasto dell’inquinamento criminale dell’economia: il nodo dei rapporti tra mafie e imprese, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 705 ss.; sul punto, cfr. anche le osservazioni di A. Longo, La Corte costituzionale e le informative antimafia. Minime riflessioni a partire dalla sentenza n. 57 del 2020, in Nomos: le attualità nel diritto, 2, 2020, 1 ss.
[6] La durata della misura, infatti, solo apparentemente risulta limitata ad un anno, ma di fatto può non avere termine fisso né contemplare deroghe, considerata la costante interpretazione che i giudici nazionali hanno fatto dell’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011. L’effetto interdittivo di durata potenzialmente indeterminata è, difatti, dipeso proprio dagli arresti della giurisprudenza del Consiglio di Stato, orientato a ridimensionare la previsione del suddetto articolo – in forza della quale l’informazione antimafia dovrebbe avere una validità di dodici mesi dalla data dell’acquisizione – secondo la tesi che il disposto dell’art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 valga esclusivamente per l’effetto “liberatorio” dell’informazione, mentre in caso di contenuto interdittivo il decorso del termine previsto non implicherebbe automaticamente una perdita di efficacia del provvedimento, né un’irrilevanza sopravvenuta degli elementi sui quali si è fondata l’applicazione del medesimo che possono anche essere richiamati dal prefetto nelle informazioni successive (sul punto, per una diffusa critica, cfr. M. Mazzamuto, Le interdittive prefettizie tra prevenzione antimafia e salvataggio delle imprese, in Giur. it., 2018, 2227; F. Mazzacuva, La natura giuridica delle misure interdittive antimafia, in G. Amarelli- S. Sticchi Damiani (a cura di), Le interdittive antimafia, cit., 68). Difatti, col decorso dell’anno la misura interdittiva che rileva il pericolo di condizionamento mafioso non perde efficacia, giacché «il “venire meno delle circostanze rilevanti” […], non dipende […] dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venire meno la portata sintomatica» (così, Cons. Stato, sez. III, 27 luglio 2018, n. 4620, § 1).
[7] V. al riguardo G. Amarelli, La prevenzione mite: tra fiducia legislativa e resistenze applicative, in questo fascicolo.
[8] Oltre all’attesa decisione sul caso Cavallotti c. Italia, che sarà chiamata a vagliare funditus la compatibilità convenzionale del sistema di prevenzione patrimoniale antimafia italiano, v. in particolare il ricorso n. 31696/17 Geocostruzioni s.r.l. c. Italia e altri 4 ricorsi, tutti concernenti interdittive prefettizie (c.d. informazione antimafia interdittiva), sui quali dovrà pronunciarsi la Prima Sezione della Corte EDU, vagliando la fondatezza di censure rivoltele – inter alia – alla luce dell’art. 6 § 1 e dell’art. 1 Prot. 1 CEDU (tanto con riferimento alla accessibilità, chiarezza e prevedibilità della base legale, quanto con riguardo alla proporzionalità – negli effetti e nel tempo – della misura di ingerenza statale).
[9] Come noto, nei casi in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione meramente occasionale, in base all’art. 94 bis d.lgs. 159 del 2011, il prefetto – qualora appunto accerti l’assenza di un rischio infiltrativo così significativo da giustificare l’adozione dell’interdittiva – potrà prescrivere all’impresa un piano di misure orientate alla bonifica dell’occasionale contiguità criminale, assicurandone al contempo la continuità operativa, sia pure sotto la supervisione dell’autorità amministrativa. Si delinea così una nuova forma di cooperazione tra soggetto economico e amministrazione che consente a quest’ultima di intervenire direttamente sulla realtà aziendale per verificare la serietà del pericolo infiltrativo, senza pregiudicare la funzionalità dell’impresa, né incidere negativamente sui livelli occupazionali.
[10] Sul punto, cfr. ancora le osservazioni di G. Amarelli, La prevenzione mite: tra fiducia legislativa e resistenze applicative, in questo fascicolo.
[11] In questi termini, v. M. Arbotti, Interdittive antimafia e prevenzione patrimoniale: tra funzioni manifeste e latenti, in questo fascicolo.
[12] G.M. Flick-D.F. Puja, Contrasto al “fenomeno” dello sfruttamento del lavoro e principio di legalità: binomio impossibile?, in Sistema penale, 2025; al riguardo, v. le perspicue riflessioni di F. Consulich, La responsabilità senza reato della persona giuridica. Riflessioni penalistiche sulla prevenzione patrimoniale applicata all’ente, in Resp. amm. soc. enti, 1, 2023, 215.
[13] In argomento, cfr. ancora le osservazioni di C. Visconti, Strategie di contrasto dell’inquinamento criminale dell’economia, cit., 705 ss.
[14] V. ancora G.M. Flick-D.F. Puja, Contrasto al “fenomeno” dello sfruttamento del lavoro e principio di legalità, cit., 1 ss.
[15] Per una istruttiva rassegna dei casi recenti, in prospettiva sociologico-aziendale, v. M. Catino, Normal organizational wrongdoing? Grandi imprese e devianza organizzativa, in Sistema penale, 15 ottobre 2024.
[16] V. al riguardo i rilievi di G. Stampanoni Bassi, Le patologie della governance, in AA.VV., Corporate governance e illecito penale. Poteri e responsabilità nelle organizzazioni complesse, Milano, 2024, 187 ss.
[17] Cfr. l’intervista di C. Cerasa a G. M. Flick, Milano e non solo. Cosa vuol dire criminalizzare la politica scommettendo sulla cultura del sospetto. Colloquio con Flick, in Il Foglio, 18 luglio 2025, dove l’illustre giurista evidenzia che “[c]osì facendo il diritto penale diventa uno strumento di moralizzazione preventiva, con effetti distorsivi sia sulla responsabilità e sulla libertà d’impresa, sia sulla tutela dei diritti fondamentali”; ma v. anche l’intervista di E. Antonucci a L. Luparia Donati, La giustizia creativa della procura di Milano su Loro Piana & co., Il Foglio, 16 luglio 2025.