UDIENZA PREDIBATTIMENTALE E DINAMICHE PROBATORIE: LA PAROLA ALLA CORTE COSTITUZIONALE – DI FILIPPO MARCHETTI
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UDIENZA PREDIBATTIMENTALE E DINAMICHE PROBATORIE: LA PAROLA ALLA CORTE COSTITUZIONALE
PRE-TRIAL HEARING AND RULES OF EVIDENCE: THE ITALIAN CONSTITUTIONAL COURT HAS THE FLOOR
di Filippo Marchetti*
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Tribunale di Siena, Sezione Penale in composizione monocratica (giudice: dott. Simone Spina), 11 febbraio 2025, ord. n. 41 del registro degli atti di promovimento – G.U. Serie 1a speciale del 12 marzo 2025, n. 11.
Processo penale – Udienza di comparizione predibattimentale – Provvedimenti del giudice.
(Artt. 3, 111, c. 2, 112, 117, c. 1 Cost.; Art. 6 § 1 C.E.D.U.; Art. 554-ter c.p.p.)
Il Tribunale di Siena dubita della legittimità costituzionale dell’art. 554-ter c.p.p., nella parte in cui non prevede l’applicazione, in quanto compatibile, della disposizione di cui all’art. 422 c.p.p., ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
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La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Siena, avente a oggetto la mancata previsione di poteri probatori in capo al giudice della nuova udienza predibattimentale, consente di riflettere sulla coerenza sistematica e sulle reali capacità di funzionamento dell’istituto di cui agli artt. 554-bis ss. c.p.p.
The question of constitutional legitimacy raised by the Court of Siena, concerning the failure to provide the judge of the new pre-trial hearing with evidentiary prerogatives, allows us to reflect on the systematic consistency and on the real effectiveness of the institution governed by Article 554-bis et seq. of the Italian Code of Criminal Procedure.
Sommario: 1. Premessa. – 2. Funzioni e statuto probatorio dell’udienza predibattimentale nel rito a citazione diretta a giudizio. – 3. La questione. – 4. Qualche riflessione critica intorno al merito della quaestio de legitimitate legum. – 5. Alcune considerazioni conclusive.
1. Premessa. A pochi mesi dalla prima pronuncia dei giudici di Palazzo della Consulta in relazione all’udienza predibattimentale, il Tribunale di Siena solleva una nuova e diversa questione di legittimità costituzionale intorno all’istituto di cui agli artt. 554-bis e ss. c.p.p., introdotto dal D. L.gs. 10 ottobre 2022, n. 150. Questa volta[1], l’oggetto della censura da parte del rimettente riguarda i poteri istruttori ivi spettanti al giudice, il cui esercizio potrebbe risultare decisivo ai fini dell’orientamento verso uno dei due principali epiloghi dell’udienza, in assenza di definizioni alternative del procedimento: la continuazione del giudizio ovvero la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.
Si tratta di un profilo nient’affatto collaterale, se si considerano gli stretti legami di natura strumentale[2] che avvincono l’utilizzo dei congegni di integrazione probatoria da parte del giudicante a un’effettiva operatività della regola di giudizio[3] dettata per la decisione di disporre l’arresto del processo – peraltro, congeniata dallo stesso D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 in termini di impossibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna[4]. A questo riguardo, non risulta, anzi, eterodosso affermare come la facoltà di incidere sulla piattaforma cognitiva disponibile rappresenti uno degli aspetti nevralgici[5] del sistema dei filtri predibattimentali sull’accusa, elaborato dalla riforma della giustizia penale c.d. Cartabia[6], non foss’altro perché dalla sua maggiore o minore ampiezza si possono trarre indicazioni significative in merito alla natura e al grado dello screening rimesso di volta in volta al giudicante.
In questa prospettiva, si comprende come l’ordinanza in rivista, là dove sollecita i nomoteti a estendere l’applicabilità dell’art. 422 c.p.p. all’udienza predibattimentale, non si limiti a richiedere un intervento di dettaglio, ma piuttosto una modifica profonda dell’assetto impresso d2al legislatore al congegno di nuovo conio, con implicazioni di non secondario rilievo sugli equilibri realizzati in subiecta materia. Per tali ragioni si ritiene necessario muovere da un inquadramento sistematico dell’udienza di cui agli artt. 554-bis e ss. c.p.p., per poi passare – in modo più consapevole – all’analisi critica della questione di legittimità costituzionale e delle ragioni poste a suo fondamento, e, infine, alla prospettazione di alcuni argomenti che si collocano in controtendenza rispetto all’impostazione fatta propria dal giudice a quo.
2. Funzioni e statuto probatorio dell’udienza predibattimentale nel rito a citazione diretta a giudizio. L’introduzione di un’udienza filtro anteriore all’apertura del dibattimento nei procedimenti a citazione diretta a giudizio non è frutto di un’idea originale maturata in seno al complesso iter che ha portato all’approvazione della riforma della giustizia penale c.d. Cartabia. Come è stato opportunamente segnalato dai primi commentatori[7], l’istituto affonda le proprie radici in riflessioni che risalgono almeno ai lavori parlamentari della l. 16 dicembre 1999, n. 479[8], per poi transitare – con differenti modulazioni – all’interno dei progetti di riforma del processo penale elaborati dalla Commissione Dalia[9], prima, e dalla Commissione Riccio[10], poi.
Nell’iniziativa riformistica avviata durante la XVIII Legislatura, la proposta di approntare il modulo procedimentale in parola prende corpo, al fine di rispondere a eloquenti statistiche relative ai proscioglimenti adottati a seguito del rito ex artt. 550 e ss. c.p.p.[11], già a partire dall’originario disegno di legge – presentato dall’allora Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede – che elabora un primo prototipo normativo contenente, benché solo in nuce[12], alcune direttive programmatiche, destinate, dopo un ulteriore sviluppo a valle dei lavori della Commissione Lattanzi[13], a confluire nei criteri di delega di cui all’art. 1, comma 12 della l. 27 settembre 2021, n. 134[14].
Il passaggio alla decretazione delegata segna anche l’approdo alla definitiva struttura dell’istituto in chiave apertamente polifunzionale. Così, alla setacciatura delle imputazioni azzardate – comparabile a quella effettuata nella tradizionale udienza preliminare, che, infatti, ne costituisce il principale modello[15] – si giustappongono attività ulteriori e differenti, accumunate da un’unitaria matrice teleologica di natura acceleratorio-deflativa. In questa prospettiva, si prevede anzitutto che l’udienza predibattimentale, ai sensi degli artt. 554-bis e ss. c.p.p., oltre a tenersi in camera di consiglio dinanzi a un giudice appartenente al medesimo ufficio di quello che, eventualmente, celebrerà il dibattimento, ma da questi diverso[16], diventi il luogo privilegiato – e tendenzialmente esclusivo – per l’accertamento della regolare costituzione delle parti[17] e del rispetto della disciplina dell’assenza dell’imputato; per la risoluzione delle questioni preliminari; per il controllo dell’imputazione, sotto il duplice profilo della determinatezza e della corrispondenza ai fatti risultanti dal fascicolo[18]; per l’incardinamento dei riti speciali e per la verifica della disponibilità a rimettere la querela[19].
Alla luce del sovraccarico funzionale appena tratteggiato, non stupisce come il giunto predibattimentale di nuova fattura abbia suscitato, accanto a pacate aspettative di successo[20], un giudizio per lo più critico[21]. Oltre alla sottolineatura delle difficoltà organizzative e dell’allungamento dei tempi che l’addizione di un ulteriore segmento procedimentale è inevitabilmente destinata a causare[22], le censure si sono appuntate soprattutto sullo statuto probatorio dell’udienza. A tal riguardo, infatti, mette conto ricordare come, sulla scorta di inequivoche indicazioni da parte della legge delega[23], il legislatore delegato non abbia replicato l’assetto istruttorio tipico dell’udienza preliminare – costituito dalla facoltà di produzione documentale assegnata alle parti (art. 421) e dal potere del giudice di ordinare un supplemento investigativo (art. 421-bis c.p.p.) ovvero di disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione di prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. ul422 c.p.p.)[24] – ma abbia limitato il materiale cognitivo valutabile agli atti trasmessi ai sensi dell’art. 553 c.p.p.[25], vale a dire al contenuto e del fascicolo del pubblico ministero e del fascicolo per il dibattimento[26], col dichiarato intento di approntare uno strumento più snello rispetto a quello di cui agli artt. 416 e ss. c.p.p.[27].
Tale scelta – insieme con le motivazioni portate a supporto – è sembrata, alla maggior parte della dottrina, distonica, se non in aperto contrasto con l’efficace perseguimento delle finalità del congegno. In questa prospettiva, in particolare, si sono messi in luce profili di irragionevolezza intrinseca ed estrinseca. Nel primo senso, si fa notare come il corretto svolgimento del compito da parte del giudicante postuli che il medesimo sia dotato dei poteri – anche istruttori – necessari per effettuare un serio test di completezza delle indagini del pubblico ministero e per saggiarne la tenuta alla luce di nuovi apporti conoscitivi eventualmente disponibili[28]. Nel secondo, si pone l’accento sul fatto che – sebbene nei propositi della riforma ci fosse la realizzazione di un omologo funzionale dell’udienza preliminare – la decretazione delegata abbia immotivatamente dettato, per l’istituto di nuovo conio, dinamiche probatorie differenti e più sincopate se paragonate a quelle inscritte negli artt. 421, 421-bis e 422 c.p.p. Di qui la prospettazione di più di un dubbio di legittimità costituzionale, argomentato a partire dalle sperequazioni di trattamento che si potrebbero creare fra chi viene giudicato con il rito ordinario e quanti con quello a citazione diretta a giudizio[29].
3. La questione. In tale contesto si inscrive il provvedimento in commento, che, raccogliendo gli spunti offerti dalla speculazione dottrinale, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 544-ter c.p.p., nella parte in cui non prevede che si applichi, in quanto compatibile, la disposizione di cui all’art. 422 c.p.p., ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
Un breve cenno merita la vicenda procedimentale retrostante. Il Tribunale di Siena si trova a giudicare del furto di banconote per un valore di 2000 euro, contenute in un borsello inavvertitamente lasciato incustodito dalla persona offesa all’interno di un carrello metallico, a sua volta posizionato all’esterno di un esercizio commerciale.
La principale prova a carico è costituita dalle riprese di alcune telecamere di sicurezza, che ritrarrebbero – quantomeno secondo tesi accusatoria – l’imputato nell’atto di commettere il reato. Tuttavia, va notato come la polizia giudiziaria, acquisita e copiata la videoregistrazione su supporto ottico (CD-Rom), al momento di trasmettere gli atti al magistrato inquirente abbia allegato solo alcuni fermoimmagine, trattenendo presso di sé «agli atti» la versione integrale.
In sede di interrogatorio ex art. 415-bis, comma 3 c.p.p., l’indagato forniva una diversa lettura di quanto risultante dalle immagini estrapolate; egli, in particolare, sosteneva di aver preso il borsello al solo fine di poterlo portare presso la propria autovettura e di poter controllare, con l’ausilio delle luci interne del veicolo, la presenza di documenti da cui risalire alle generalità del proprietario, dal momento che le condizioni di scarsa visibilità non consentivano di procedervi in loco. Conclusasi negativamente tale verifica, lo stesso avrebbe riposizionato l’oggetto nel carrello, circostanza agevolmente riscontrabile attraverso la visione dell’intero filmato[30]. In seguito, il pubblico ministero esercitava l’azione penale, nelle forme della citazione diretta, senza provvedere ad acquisire formalmente la videoregistrazione.
A tal punto, il giudice, in sede di udienza predibattimentale, ritiene di trovarsi in una situazione di impasse, giacché, non potendo rimediare in alcun modo alla lacuna istruttoria per mancanza di poteri ex officio, entrambe le alternative decisorie a sua disposizione si rivelerebbero irragionevoli: se, infatti, la prova confermasse le dichiarazioni dell’imputato, il primo esito, la prosecuzione del giudizio, finirebbe per posticipare inutilmente il proscioglimento; mentre, qualora il risultato probatorio fosse contra reum, la seconda opzione, l’adozione della sentenza di non luogo a procedere, non reggerebbe l’urto di un’eventuale successiva richiesta di revoca, ai sensi dell’art. 554-quinquies c.p.p. Donde la formulazione della questione di legittimità costituzionale, nei termini sopra riferiti, per contrasto con gli artt. 3, 111, comma 2, 112 Cost., nonché con l’art. 117, comma 1 Cost. in relazione all’art. 6, par. 1 C.E.D.U.
In ordine al primo parametro invocato, si fa valere il parallelismo funzionale con l’udienza preliminare, che, però, non è accompagnato – nell’ottica del rimettente, in modo irragionevole – da una simmetria sul piano probatorio. In questa prospettiva, il Tribunale di Siena ricorda come, nel corso degli anni, il legislatore abbia via via ampliato i poteri istruttori del giudice ex artt. 416 e ss. c.p.p., proprio al fine di dotarlo degli strumenti più adeguati a svolgere un controllo penetrante sulla completezza delle indagini preliminari[31], a garanzia di un corretto esercizio dell’azione penale, perseguendo finalità deflative e di semplificazione del rito. Soluzione che, tuttavia, non è stata replicata per l’udienza predibattimentale, in cui non risulta possibile, in particolare, acquisire nemmeno prove di cui paia evidente la decisività ai fini del non luogo a procedere, senza che tale scelta sia sorretta da una ragionevole giustificazione. Nessun pregio, infatti, viene riconosciuto all’intenzione dei compilatori della riforma di strutturare il nuovo filtro in chiave più snella, giacché – nell’impostazione fatta propria dal giudice a quo – tale proposito può giustificare la contrazione del momento dialettico fra le parti[32], che si sostanzia nel mancato richiamo all’art. 421 c.p.p., ma non la pretermissione di ogni facoltà di intervento ufficioso in campo probatorio. Né andrebbero sottovalutati, sempre secondo questo schema di pensiero, gli effetti disfunzionali che derivano da tale stato di cose: vale a dire la necessità di far proseguire il giudizio ai soli fini dell’acquisizione di elementi conoscitivi univocamente orientati verso il proscioglimento.
Argomenti analoghi vengono portati a sostegno dell’evidenziazione degli altri profili di attrito fra la disciplina di cui all’art. 554-ter c.p.p. e il dettato costituzionale. Così, da un primo punto di vista, si sottolinea come l’omessa previsione di spazi istruttori si ponga in contrasto con il canone dell’obbligatorietà dell’azione penale, e nello specifico con il suo corollario rappresentato dal principio di completezza delle indagini preliminari, là dove non consente né di erigere un argine solido contro prassi di esercizio apparente dell’azione penale, né di cristallizzare in modo esaustivo il quadro probatorio in vista del possibile utilizzo, da parte dell’imputato, del proprio diritto a essere giudicato con il rito abbreviato[33].
Riguardata, invece, la questione sotto l’angolo prospettico dei tempi processuali, l’attuale disciplina parrebbe confliggere anche con la ragionevole durata del processo, sancita dagli artt. 111, comma 2 Cost. e 6, par. 1 C.E.D.U.[34], nella misura in cui, in ipotesi, imporrebbe la prosecuzione del giudizio in modo del tutto superfluo, in quanto attraverso l’assunzione di una prova dotata delle caratteristiche di cui all’art. 422 c.p.p. in sede predibattimentale si potrebbe anticipare l’esito proscioglitivo già nell’udienza di comparizione.
4. Qualche riflessione critica intorno al merito della quaestio de legitimitate legum. L’ordinanza in rassegna merita apprezzamento e considerazione per la sua capacità di mettere in luce lo snodo più problematico dell’attuale disciplina con nitore e metodo particolarmente incisivi. L’impostazione in essa trasfusa, però, si espone ad alcuni rilievi critici sul piano del merito[35]: gli argomenti proposti dal Tribunale, benché suggestivi, prestano il fianco a possibili obiezioni.
Anzitutto, appaiono non del tutto convincenti i termini in cui viene declinata la necessità di instaurare un parallelismo con l’udienza preliminare. Al di là di alcune suggestioni intorno al ruolo di supplenza istruttoria che il giudice – se dotato degli opportuni poteri ex officio – potrebbe svolgere in chiave di riequilibrio della posizione delle parti, è proprio con riferimento a queste ultime che si avverte il più significativo deficit di garanzie. È vero che l’esito positivo dell’invocato intervento della Corte costituzionale avrebbe anche l’effetto di estendere ai contendenti processuali – e segnatamente all’imputato e al proprio difensore – la facoltà di richiedere l’acquisizione delle prove decisive ai fini del non luogo a procedere[36], esso purtuttavia lascerebbe gli stessi privi delle prerogative argomentative e di produzione documentale, di cui all’art. 421 c.p.p.[37], con la conseguenza di realizzare uno statuto probatorio quantomeno singolare, se non agli antipodi con quello che contraddistingue il modello accusatorio[38], che, come è noto, colloca il giudice, a tutela della sua imparzialità, su di un piano di subalternità rispetto all’esercizio del diritto alla prova a opera delle parti[39].
Le considerazioni che precedono offrono la sponda per passare ad affrontare anche il secondo profilo critico individuato dal giudice a quo, relativo alla contrarietà della disciplina censurata all’esigenza di assicurare un controllo effettivo sul rispetto del canone di cui all’art. 112 Cost. La critica mossa su questo punto è seria e merita un approfondimento anche in chiave storica. Al riguardo, vale la pena ricordare come, già con riferimento alle originarie cadenze probatorie dell’udienza preliminare, il legislatore avesse cercato di edificare un saldo presidio contro l’elusione del principio di obbligatorietà dell’azione penale, senza tuttavia permettere un penetrante intervento giudiziale motu proprio in materia probatoria, in sintonia con i dettami del paradigma processuale adversary[40]. La successiva evoluzione normativa, condotta lungo la direzione di una maggiore permeabilità del segmento procedimentale di cui agli artt. 416 e ss. c.p.p. a nuovi apporti conoscitivi, per un verso, non ha prodotto i risultati sperati, se è vero che la capacità di filtro dell’istituto non si è mostrata all’altezza delle aspettative[41], e, per l’altro, non ha raccolto il favore di quanti hanno intravisto in essa una via per il ritorno a un protagonismo istruttorio del giudicante nella prospettiva di una «salvaguardia sin troppo scrupolosa dell’art. 112 Cost.»[42], ovvero per il tralignamento dell’udienza preliminare verso un giudizio anticipato sul merito[43]. Cosa che, mutatis mutandis, dovrebbe valere anche per il caso che ci impegna.
Qualche rilievo si può rivolgere anche alla prospettata incompatibilità dell’attuale assetto legislativo con il principio di ragionevole durata del processo penale. L’assunzione di materiale istruttorio finalizzato a proscioglimento nell’udienza predibattimentale, infatti, rischia di realizzare un risparmio di tempo meramente virtuale, giacché la prognosi sottesa all’art. 422 c.p.p. non è immune dal rischio di falsificazione alla luce del risultato di prova concretamente ottenuto[44]. Così, là dove si verificasse un esito probatorio contrario a quello inizialmente ipotizzato, si verrebbero a creare ripercussioni di non secondario momento: a tacer d’altro, le operazioni probatorie, salvo diverso accordo fra le parti, dovrebbero essere ripetute una volta disposta la prosecuzione del giudizio (pareggiando, se non vanificando, il vantaggio temporale vagheggiato) e, allo stesso tempo, si potrebbe produrre un pregiudizio per l’imparzialità del giudice del dibattimento, che si troverebbe al cospetto di un dato conoscitivo che non è riuscito a orientare il suo collega predibattimentale verso il non luogo a procedere[45]. In altri termini, pur al prezzo di un lieve allungamento delle tempistiche, continua a essere preferibile rimandare le incombenze istruttorie al dibattimento, a seguito delle quali, peraltro, non paiono esservi ragioni per escludere che, ricorrendone le condizioni, si possa pronunciare una sentenza liberatoria ex art. 129 c.p.p.[46]
5. Alcune considerazioni conclusive. Pare giunto il momento per qualche riflessione di sintesi. Il provvedimento che si commenta è senz’altro apprezzabile nella parte in cui mostra un’attenzione non comune per uno dei nodi cruciali della disciplina dell’udienza predibattimentale, mettendone in luce profili di incoerenza con i princìpi costituzionali e del modello processuale di riferimento.
Nondimeno, dalle considerazioni fino a ora formulate emerge come lo statuto dell’udienza, di cui agli artt. 554-bis e ss. c.p.p., si regga su di un equilibrio delicato. In particolare, la sua collocazione, in prossimità del dibattimento, e le molteplici funzioni ad essa assegnate rischiano, se non accompagnate da un’attenta dosimetria delle dinamiche probatorie, di far inclinare l’istituto di nuovo conio, ora verso un duplicato sbiadito dell’udienza preliminare, ora verso un’anticipazione sommaria del dibattimento.
Date queste circostanze, l’attuale assetto della disciplina – più vicino al primo polo della dicotomia a cui si è appena fatto cenno – sembrerebbe realizzare un bilanciamento ragionevole[47], permettendo un filtraggio delle azioni penali, forse meno accurato di quello realizzato ai sensi degli artt. 416 e ss. c.p.p., ma comunque tale da evitare il transito di imputazioni azzardate alla fase del giudizio. D’altronde, la materia dei controlli predibattimentali sulle accuse in materia penale non sembra presidiata da precetti costituzionali tanto stringenti da non lasciare al legislatore spazi di manovra in ordine all’an e al quomodo, con la conseguenza che le scelte normative si sottraggono al giudizio di eterodossia rispetto alla Carta fondamentale, salvo che per conflitto con il canone di ragionevolezza ex art. 3 Cost.[48]: contrasto, che non si dà nel caso di specie, dove a una minore complessità della regiudicanda viene associato un filtro a maglie più larghe[49], secondo la logica propria del principio di adeguatezza delle forme, di certo non estraneo al sistema processuale penale italiano[50].
In questa prospettiva, la rettifica richiesta dal Tribunale di Siena rischia di sconvolgere la stabilità del costrutto normativo, senza una reale esigenza e, anzi, come si è visto, con serie ripercussioni negative sull’imparzialità del giudice predibattimentale, prima, e di quello dibattimentale, poi[51].
In parziale controtendenza con quanto appena sostenuto, non ci si nasconde come il parallelismo con l’udienza preliminare possa generare una forte carica suggestiva, specialmente se associato all’ampliamento del catalogo dei reati per i quali si procede con la citazione diretta a giudizio e per i quali, quindi, solo dopo l’approvazione del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è venuto meno il controllo preliminare di cui agli artt. 416 e ss. c.p.p. Pertanto, non si può fare a meno di prendere in considerazione lo scenario in cui la Corte costituzionale, cedendo a esigenze di assoluta simmetria, accolga la quaestio de legitimitate legum. In una simile eventualità, si possono individuare, già ictu oculi, almeno due linee alternative di intervento. Anzitutto, giudici di Palazzo della Consulta potrebbero fissare il principio in correlazione con la fattispecie concreta, ovverosia accogliendo la questione limitatamente alla possibilità di acquisire prove, dotate delle caratteristiche di cui all’art. 442 c.p.p., la cui esistenza risulti dagli atti e che siano di natura precostituita, al fine di ridurre al minimo le sfavorevoli conseguenze sistematiche di cui si è detto.
Qualora questa ipotesi fosse scartata, e si optasse per una dichiarazione secca, si dovrebbe prestare attenzione almeno ai profili collaterali più agevolmente associabili alle prerogative che si vorrebbero introdurre, quali la documentazione dell’attività istruttoria e l’utilizzabilità dibattimentale delle prove assunte. Così, sembrerebbe opportuno estendere in via consequenziale, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, l’eventuale declaratoria di incostituzionalità anche all’art. 554-bis, comma 8 c.p.p., nella parte in cui non prescrive che il verbale d’udienza sia redatto «di regola» in forma riassuntiva[52], e agli artt. 500, comma 6, 503, comma 6, 513, comma 1 e 514, comma 1 c.p.p., in tema di contestazioni e letture[53].
*Ricercatore a tempo determinato (RTDa) di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Pavia
[1] Come è noto, infatti, il medesimo Tribunale di Siena, con ordinanza pronunciata in data 14 febbraio 2024 (pubblicata nella GU n. 14 del 3 aprile 2024), aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al successivo giudizio dibattimentale il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che avesse fissato la data dell’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso, per la prosecuzione del giudizio. Si segnala come la Corte costituzionale abbia accolto la quaestio de legitimitate legum: Corte cost., 15 ottobre 2024, n. 179, in Cass. pen., n. 2, 2025, pp. 364 ss.; nonché in www.sistemapenale.it, 20 novembre 2024, con nota redazionale di E. Grisonich.
[2] Sul punto, si vedano le considerazioni di G. Caneschi, Le modifiche relative all’udienza preliminare, in G.L. Gatta – M. Gialuz (diretto da), Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, vol. II. Nuove dinamiche del procedimento penale, a cura di T. Bene – M. Bontempelli – L. Lupária Donati, Giappichelli, 2024, p. 152, la quale sostiene che la rimodulazione della regola di giudizio – in questo caso, relativa all’udienza preliminare – non può che determinare una revisione dei congegni di supplenza probatoria a disposizione del giudicante, i quali concorrono «alla verifica della consistenza del materiale probatorio nella prospettiva della ragionevole previsione di condanna»; nonché M. Daniele, Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere, Giappichelli, 2005, p. 58, là dove argomenta che i meccanismi di integrazione probatoria sono in grado di aumentare l’attendibilità della prognosi sulla sostenibilità dell’accusa in giudizio. Nello stesso senso, pronosticando la dilatazione dei poteri istruttori del giudice dell’udienza preliminare, M. Busetto, Nuova regola di giudizio e integrazioni conoscitive del giudice dell’udienza preliminare, in Arch. pen. (web), n. 1, 2023, p. 2; M. Minafra, Proscioglimenti anticipati e modelli razionali di giudizio, Cacucci, 2024, pp. 190 ss.; nonché con riferimento all’udienza predibattimentale, F. Giunchedi, Figlia di un dio minore. Gli ingiustificati deficit dell’udienza predibattimentale, in Arch. pen. (web), n. 2, 2024, p. 4.
[3] Non si ignora come parte della dottrina, in relazione ai parametri di cui agli artt. 408, comma 1, 425, comma 3 e 554-ter, comma 3 c.p.p., preferisca parlare, anziché di regola di giudizio, di presupposti, rispettivamente, per la richiesta di archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere: così, in particolare, P. Ferrua, Riassetto senza modello e scopi deflattivi: la legislazione bricolage, in Giust. pen., 2021, III, c. 108; Id., La prova nel processo penale, II ed., Giappichelli, 2017, pp. 107 ss.; nonché, amplius, E.M. Catalano, Udienza preliminare: conclusione e formazione dei fascicoli, in G. Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, vol. III. Indagini preliminari e udienza preliminare, a cura di G. Garuti, UTET, 2009, pp. 957 ss.; M. Daniele, Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere, cit., pp. 39 ss. Tuttavia, per ragioni di comodità espositiva, oltre che perché ormai la formula è invalsa nel lessico comune, nel presente scritto ci si riferirà al criterio della ragionevole previsione di condanna in termini di regola di giudizio.
[4] Vale la pena ricordare come il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 abbia modificato le regole di giudizio per l’archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’udienza preliminare, imponendo l’adozione dell’uno e dell’altro provvedimento quando sulla base degli atti non sia possibile formulare una ragionevole previsione di condanna; simmetricamente, lo stesso D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha dettato il medesimo criterio in vista dell’adozione della sentenza di non luogo a procedere a valle della neo-introdotta udienza predibattimentale nel rito a citazione diretta, ex art. 554-ter, comma 1 c.p.p. Sul significato della formula, e sulle sue implicazioni di sistema, fra gli altri, A. Cabiale – S. Quattrocolo, Un filtro più potente precede un bivio più netto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro della riforma Cartabia, in www.giustiziainsieme.it, 9 gennaio 2023; A. Capone, I ritocchi in tema di udienza preliminare, in Giur. it., n. 5, 2023, pp. 1194 ss.; M. Cecchi, Osservazioni intorno alla “ragionevole previsione di condanna”, in Arch. pen. (web), n. 2, 2022, pp. 1 ss.; C. Conti, La ragionevole previsione di condanna: verso un sistema accusatorio contemporaneo, in Dir. pen. proc., n. 12, 2024, pp. 1543 ss.; M. Daniele, Il vaglio preliminare dell’accusa secondo la L. n. 134/2021, in Giur. it., n. 4, 2022, pp. 1011 ss.; J. Della Torre, La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria, in www.lalegislazionepenale.eu, 19 luglio 2024, pp. 1 ss.; R. Del Coco, La verifica preliminare dell’accusa, in A. Marandola (a cura di), “Riforma Cartabia” e rito penale, Wolters Kluwer, 2022, pp. 169 ss.; C. Fanuele, La nuova regola “per il non luogo a procedere”: effetti sistematici attuali e prospettive future, in Proc. pen. giust., n. 2, 2025, pp. 390 ss.; S. Lonati, L’udienza preliminare, in D. Castronuovo – M. Donini – E.M. Mancuso – G. Varraso (a cura di), Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale, Wolters Kluwer, 2023, pp. 691 ss.; G. Garuti, L’efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e “nuova” regola di giudizio, in Arch. pen., n. 3, 2022, pp. 1032 ss.; G. Varraso, Azione e inazione penale dopo il d. lgs. N. 150 del 2022 (legge “Cartabia”), in Arch. pen. (web), n. 2, 2024, pp. 1 ss.
[5] Analogamente G. Della Monica, Il filtro della ragionevole previsione di condanna, in Arch. pen. (web), n. 2, 2023, p. 17, là dove precisa, con riferimento all’udienza preliminare, che «il preventivo ricorso agli strumenti integrativi di cui agli artt. 421-bis e 422 comma 1 c.p.p. – in quanto volti a superare eventuali lacune o contraddizioni del quadro probatorio – assume un rilievo fondamentale, ponendosi come pregiudiziale necessaria ai fini dell’emissione della sentenza di non luogo a procedere. Prima di “prosciogliere” l’imputato per la carenza o la discordanza degli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari, il giudice deve valutare, infatti, le opportunità di completamento o di appianamento del compendio investigativo e, solo all’esito dell’eventuale attività integrativa, potrà dare atto, con la sentenza resa ai sensi dell’art. 425 comma 3 c.p.p., della irrimediabilità del deficit probatorio». Sul tema, in precedenza, F. Caprioli, Insufficienza o contraddittorietà della prova e sentenza di non luogo a procedere, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 1, 1997, pp. 293 ss.; F. Cassibba, L’”insostenibile leggerezza” dell’udienza preliminare, in Criminalia, 2015, p. 77; V. Grevi, Archiviazione per «inidoneità probatoria» ed obbligatorietà dell’azione penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 4, 1990, pp. 1317 ss.; G. Lozzi, L’udienza preliminare nel sistema del nuovo processo penale, ivi, n. 4, 1991, p. 1093.
Si consideri, poi, come la previsione di spazi istruttori in sede preliminare risponda anche alla necessità di garantire il diritto alla prova alla difesa: così, con riferimento all’originaria disciplina di cui all’art. 422 c.p.p., E. Amodio, L’udienza preliminare nel nuovo processo penale, in Cass. pen., n. 12, 1988, p. 2175.
[6] Per ulteriori approfondimenti sul tema, si vedano le riflessioni di E. Amodio, Filtro «intraneo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio, in Cass. pen., n. 1, 2022, pp. 19 ss. e E. Marzaduri, La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflattivi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale, in www.lalegislazionepenale.eu, 25 gennaio 2022.
[7] Sul punto, N. Gallo, Il nuovo filtro dell’udienza predibattimentale nel rito monocratico a citazione diretta, in A. Gaito (a cura di), Il giusto processo penale dopo la riforma Cartabia, Pisa University Press, 2023, p. 106; C. Trabace, L’udienza predibattimentale che verrà, in Arch. pen. (web), n. 2, 2022, pp. 1 ss.; N. Triggiani, La nuova udienza predibattimentale nel procedimento penale monocratico: luci e ombre, in Riv. dir. proc., n. 1, 2023, pp. 29 ss.
[8] In argomento, G. Garuti, La nuova fisionomia dell’udienza preliminare, in F. Peroni (a cura di), Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, CEDAM, 2000, p. 356; A. Scalfati, L’udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione, CEDAM, 1999, pp. 137 ss.
[9] L’articolato predisposto dalla Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale, istituita con d.m. 29 luglio 2004 e presieduta dal Professore Andrea Antonio Dalia, si può consultare in appendice a A. Pennisi (a cura di), Verso un nuovo processo penale. Opinioni a confronto sul progetto di riforma Dalia, Giuffrè, 2008, a cui si rinvia anche per un commento al progetto.
[10] La Bozza di legge delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale, elaborata dalla Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale (istituita dal d.m. 27 luglio 2007, con Presidente il Professore Giuseppe Riccio) è consultabile in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 1, 2008, pp. 485 ss. Per l’analisi dell’articolato, dal particolare angolo di visuale dei controlli predibattimentali, G. Garuti, I poteri decisori del giudice dell’udienza di conclusione delle indagini nel progetto di riforma del c.p.p., in Dir. pen. proc., n. 10, 2007, pp. 1265 ss.; V. Maffeo, L’udienza preliminare. Tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma, CEDAM, 2008, pp. 219 ss.
[11] Nel periodo compreso fra il 2015 e il 2019, infatti, i proscioglimenti si assestavano intorno al 60% rispetto al totale delle azioni esercitate. In tal senso si esprime la Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. a.c. 2435, p. 31, elaborata dalla Commissione di studio istituita con d.m. 16 marzo 2021 e presieduta da Giorgio Lattanzi (consultabile su www.sistemapenale.it, 21 maggio 2021). Per un’analisi di tali dati F. D’Alessio, La nuova udienza predibattimentale nel rito monocratico con citazione diretta a giudizio, in G. Spangher (a cura di), La riforma Cartabia, Pacini, 2022, p. 529; J. Della Torre, Esiti, impugnazioni, sovraffollamento ed errori giudiziari, in M. Gialuz – J. Della Torre, Giustizia per nessuno, Giappichelli, 2022, pp. 142 ss.; F. Trapella, La citazione a diretta a giudizio: una riflessione, in Cass. pen., n. 2, 2020, pp. 3032 ss.; N. Triggiani, La nuova udienza predibattimentale nel procedimento penale monocratico, cit., p. 31.
[12] Come è noto, l’art. 6 del d.d.l. A.C. 2435, per quel che qui interessa, si limitava a proporre l’inserimento, nel rito a citazione diretta a giudizio, di un’udienza da tenersi dinanzi a un giudice diverso da quello davanti a cui si sarebbe celebrato il dibattimento, destinata al vaglio, allo stato degli atti, della prospettazione accusatoria e ad accogliere la richiesta di alcuni riti alternativi. Al riguardo, anche per alcune riflessioni critiche, M. Gialuz – J. Della Torre, Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo, in Sist. pen., n. 4, 2020, pp. 182 ss.
[13] Nella Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. a.c. 2435, pp. 31 ss., rispetto all’originario disegno di legge, venivano maggiormente specificati i compiti assegnati all’udienza predibattimentale, là dove si chiamava il Governo a prevedere, per quel che qui rileva, che in tale udienza si collocasse il termine ultimo per la richiesta del giudizio abbreviato allo stato degli atti, di applicazione della pena su richiesta, di messa alla prova o per la domanda di oblazione; che, anche in assenza di una richiesta delle parti, il giudice, previa instaurazione del contraddittorio sulla corretta descrizione e qualificazione giuridica del fatto, verificasse la possibilità di una definizione immediata del processo, attraverso l’attivazione della messa alla prova per adulti, dell’applicazione della pena su richiesta, del giudizio abbreviato, dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, dell’oblazione, verificando altresì l’eventuale disponibilità del querelante a rimettere la querela, nonché l’eventuale sussistenza della causa di non punibilità per tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis c.p.; che, in assenza di richieste di definizioni alternative, lo stesso giudicante valutasse, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, la sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere, non consentendo gli elementi acquisiti di determinare la condanna; e, infine, che, nel caso in cui il processo non fosse definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissasse la data per una nuova udienza, tenuta di fronte a un altro giudice, per l’apertura e la celebrazione del dibattimento, con conseguente coordinamento della dell’art. 468 c.p.p. Sul punto, N. Triggiani, Riflessioni sull’udienza predibattimentale monocratica prefigurata nella proposta di riforma della “Commissione Lattanzi”, in Arch. pen. (web), n. 2, 2021, pp. 1 ss.
[14] Per un’analisi delle disposizioni di delega in merito al rito a citazione diretta a giudizio, M. Bontempelli, Udienza preliminare ed efficienza giudiziaria, in Dir. pen. proc., n. 9, 2021, p. 1153; M. Daniele, Il vaglio preliminare dell’accusa secondo la L. n. 134/2021, cit., p. 1014; M.R. Marchetti, Riforma Cartabia: le direttive sul dibattimento, in Giur. it., n. 4, 2022, pp. 1018 ss.; C. Trabace, A volte ritornano: l’udienza predibattimentale monocratica, in F. Cassibba – L. Foffani – G. Garuti (a cura di), La riforma Cartabia. Riflessioni sulla legge delega n. 134 del 2021, Giappichelli, 2023, pp. 73 ss.; N. Triggiani, L’udienza predibattimentale monocratica, in Proc. pen. giust., n. 1, 2022, pp. 143 ss.
[15] Cfr. Corte cost., 15 ottobre 2024, n. 179, cit., Considerato in diritto § 3.
Secondo S. Renzetti, L’udienza preliminare ridisegnata e la nuova udienza di comparizione predibattimentale, in AA.VV., Commenti alla legge n. 134 del 2021 e ai decreti delegati, vol. II. Riassetti della penalità, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa, a cura di E.M. Catalano – R.E. Kostoris – R. Orlandi, Giappichelli, 2023, p. 159, l’istituto conterrebbe contaminazioni provenienti, tanto dall’udienza preliminare, quanto da quella di comparizione ex art. 555 c.p.p. (nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
[16] Come è noto, la scelta di affidare il vaglio delle imputazioni a un giudice del dibattimento, anziché al giudice per la fase preliminare, si fonda su ragioni a cavaliere fra l’organizzazione e la sociologia giudiziaria (maggiore capacità del giudice dibattimentale di maneggiare la nuova regola di giudizio, più vicina a quella del dibattimento; superiore numero dei giudici di dibattimento rispetto a quelli delle sezioni GIP/GUP; controspinta psicologica a prassi lassiste, dovuta all’appartenenza alla medesima struttura organizzativa di colui che sarebbe, in ipotesi, tenuto a celebrare il giudizio. Così Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. a.c. 2435, p. 32), che non hanno persuaso la dottrina. Per alcune osservazioni critiche: M.R. Marchetti, Riforma Cartabia: le direttive sul dibattimento, cit., p. 1019. Positivo è, invece, il giudizio di E. Amodio, Filtro «intraneo» e filtro «estraneo», cit., p. 19, secondo il quale, il diverso angolo di visuale del giudice dibattimentale, vale a dire quello della selezione in entrata (e non in uscita, come, invece, avviene nell’udienza preliminare) potrebbe risultare decisivo ai fini della conduzione di un efficace screening.
[17] Si noti, peraltro, come il legislatore delegato, attraverso un’opportuna modifica dell’art. 79, comma 1 c.p.p., abbia individuato il termine ultimo per la costituzione di parte civile, nel rito monocratico a citazione diretta a giudizio, fino a che non siano compiuti gli accertamenti previsti dall’art. 554-bis, comma 2 c.p.p. In tema, F. Lombardi, L’udienza predibattimentale nella Riforma “Cartabia”: uno schema operativo con alcuni spunti di riflessione, in Giur. pen., n. 12, 2022, p. 2; B. Romanelli, La vittima e l’azione civile da reato nel processo penale, in Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale, cit., pp. 557 ss.
[18] Per le prime applicazioni Cass. pen., Sez. II, 13 febbraio 2025, n. 6800, in www.sistemapenale.it, 3 marzo 2025, con commento redazionale di E. Grisonich; Cass. pen., Sez. V, 9 luglio 2024, n. 36056, P.M. in proc. Samb, in C.E.D. Cass. n. 286933.
[19] Per un compendio delle incombenze rimesse al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale, B. Piattoli, Udienza predibattimentale nei procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica tra l’obiettivo di una più ordinata sequenza procedimentale e la funzione di tutela delle garanzie, in www.lalegislazionepenale.eu, 5 gennaio 2023, pp. 1 ss.; M. Montagna – L. Pelli, La nuova udienza predibattimentale, in A. Gaito – O. Mazza (a cura di), Le riforme del processo penale, Giuffrè, 2025, pp. 331 ss.; D. Potetti, Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta a giudizio (art. 554-bis c.p.p.), in Cass. pen., n. 11, 2023, pp. 3541 ss.; S. Quattrocolo, Citazione diretta a giudizio: rivoluzioni che potrebbero portare frutto, in Giur. it., n. 5, 2023, p. 1208.
[20] In tal senso, in particolare, E. Amodio, Filtro «intraneo» e filtro «estraneo», cit., p. 19. Per M. Gialuz, Per un processo penale più efficace e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, in www.sistemapenale.it, 2 novembre 2022, p. 69, si tratterebbe di una scommessa pragmatica.
[21] Fra gli altri, N.E. La Rocca, Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021, in Arch. pen. (web), n. 3, 2021, p. 35; O. Mazza, Ideologie della riforma Cartabia: la Procedura penale del nemico, in Dir. pen. proc., n. 4, 2023, p. 488; F. Tondin, La nuova regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna, in Cass. pen., n. 2, 2023, p. 414; C. Trabace, L’udienza predibattimentale che verrà, cit., pp. 1 ss.; M. Vaira, Cronaca di un disastro annunciato. Le udienze “filtro” post Cartabia, in Dir. pen. proc., n. 5, 2024, p. 573.
[22] M. Daniele, L’udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali, in www.sistemapenale.it, 16 gennaio 2023, pp. 1 ss.; J. Della Torre, La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria, cit., p. 13; mentre mette in luce le scarse possibilità di successo dello strumento alla luce del più che trentennale malfunzionamento dell’udienza preliminare C. Trabace, A volte ritornano, cit., pp. 90 ss.
Il legislatore ha, come è noto, risolto per tabulas i potenziali problemi di successione di leggi nel tempo prevedendo, per effetto dell’approvazione del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. l. 30 dicembre 2022, n. 199, che le disposizioni relative all’udienza predibattimentale si applichino ai procedimenti nei quali il decreto di citazione diretta sia stato emesso in data successiva al 30 dicembre 2022. Per una disamina dei profili di diritto intertemporale, G. Barrocu, Le disposizioni in materia di udienza predibattimentale, in Proc. pen. giust., n. straordinario, 2023, pp. 49-50; D. Brancia, L’udienza preliminare e l’udienza di comparizione predibattimentale, Pacini, 2023, p. 63; J. Della Torre, I profili di diritto intertemporale e transitorio, in Giur. it., n. 5, 2023, p. 1221 ss.
[23] L’art. 1, comma 12, lett. d. l. 27 settembre 2021, n. 134 imponeva che la valutazione sulla capacità degli elementi acquisiti di sorreggere una ragionevole previsione di condanna si fondasse sugli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
[24] Sulla tematica della prova nell’udienza preliminare, F. Cassibba, L’udienza preliminare. Struttura e funzioni, in G. Ubertis – G.P. Voena (diretto da), Trattato di procedura penale, vol. XXX.1, Giuffrè, 2007, pp. 271 ss.; F. Cassibba – S. Quattrocolo, Udienza preliminare, in G. Illuminati – L. Giuliani (a cura di), Trattato teorico pratico di diritto processuale penale, vol. V. Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, a cura di D. Negri, Giappichelli, 2017, pp. 668 ss.; A. De Caro, L’integrazione investigativa e probatoria nell’udienza preliminare, in AA.VV., Le recenti modifiche al codice di procedura penale, vol. I. Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare, a cura di L. Kalb, Giuffrè, 2000, pp. 385 ss.; N. Galantini, La nuova udienza preliminare, in E. Amodio – N. Galantini (a cura di), Giudice unico e garanzie difensive, Giuffrè, 2000, pp. 96 ss.; R.E. Kostoris, Udienza preliminare e giudizio abbreviato, snodi problematici della riforma, in S. Nosengo (a cura di), Nuovi scenari del processo penale alla luce del giudice unico, Giuffrè, 2002, pp. 40 ss.
[25] Che si tratti di una scelta consapevole del legislatore delegato pare confermato, non solo a partire dai criteri contenuti nella legge delega (v. supra la nota n. 23) e dalla lettera dell’art. 554-ter c.p.p., ma altresì dalla circostanza per cui per la redazione del verbale d’udienza viene prescritta la forma riassuntiva, di cui all’art. 140, comma 2 c.p.p. (art. 554-bis, comma 8 c.p.p.): previsione, quest’ultima, in linea di principio incompatibile con lo svolgimento di attività istruttoria. Cfr. D. Potetti, Udienza di comparizione predibattimentale, cit., p. 3546.
In merito all’acquisizione dei risultati delle investigazione difensive, la dottrina che si è occupata del tema ritiene, in virtù di una problematica applicazione analogica dell’art. 391-octies, comma 1 c.p.p., che il difensore possa depositare siffatto materiale in vista della decisione ex art. 554-ter c.p.p.; in tal senso G.M. Baccari, L’udienza predibattimentale nel rito a citazione diretta, Giappichelli, 2024, p. 97; F. D’Arcangelo, L’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, in Nuove dinamiche del procedimento penale, cit., p. 334; F. Lombardi, L’udienza predibattimentale nella Riforma “Cartabia”, cit., p. 11; E. Mancuso, Le nuove dinamiche del giudizio, in Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale, cit., p. 831.
[26] Ci si potrebbe, invero, domandare se spazi istruttori possano essere aperti nelle ipotesi di cui all’art. 467 c.p.p., vale a dire là dove – trasmessi i fascicoli al giudice dell’udienza predibattimentale – si debbano assumere prove non rinviabili. L’interrogativo non si presta a una pronta e agevole soluzione. Se, infatti, in passato, l’applicabilità della disposizione da ultimo richiamata al rito monocratico a citazione diretta poteva dirsi pacifica – così G.M. Baccari, L’udienza predibattimentale, cit., p. 85; G. Garuti, Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale, in G. Ubertis – G.P. Voena (a cura di), Trattato di procedura penale, vol. XXXVI.1, Giuffrè, 2003, p. 163; S. Lonati, Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica: aspetti problematici e soluzioni interpretative, II ed., Giappichelli, 2017, p. 117; P. Renon, L’incidente probatorio nel procedimento penale, CEDAM, 2000, pp. 147 ss. – tale conclusione potrebbe non essere, oggi, altrettanto scontata. Non sarebbe, a questo riguardo, inverosimile sostenere che l’assunzione degli atti urgenti sia incompatibile con la struttura tendenzialmente impermeabile ad attività istruttoria dell’udienza predibattimentale, e quindi non soddisfi la clausola di cui all’art. 549 c.p.p. Va da sé che un simile ragionamento potrebbe condurre a esiti del tutto insoddisfacenti, permettendo, in ipotesi, che materiale conoscitivo fondamentale vada perduto, a discapito del diritto alla prova delle parti e della qualità dell’accertamento. In dottrina, ritiene applicabile l’art. 467 c.p.p. anche a valle della riforma Cartabia, E. Marzaduri, Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, XI ed., Wolters Kluwer, 2023, p. 800.
[27] Così Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicata nella GU Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022 – Suppl. Straordinario n. 5, p. 318. A tal riguardo, A. Diddi, L’udienza-filtro nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica, in Dir. pen. proc., n. 1, 2023, p. 181; M. Gialuz, Per un processo penale più efficace e giusto, cit., p. 69.
[28] Così, in particolare, F. Alvino, Il controllo giudiziale dell’azione penale: appunti a margine della “riforma Cartabia”, in Sist. pen., n. 3, 2022, p. 34; F. Tondin, La nuova regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna, cit., p. 414.
Invero, la dottrina sottolinea, non da oggi, come vi sia uno stretto legale fra la completezza delle indagini e un adeguato vaglio preliminare dell’accusa. Si vedano, sul punto, le riflessioni di A. Scalfati, Giustizia penale e sistema produttivo; non prevalga solo l’idea di accorciare i tempi del processo, in Proc. pen. giust., n. 3, 2021, p. 506.
[29] In questi termini C. Trabace, L’udienza predibattimentale che verrà, cit., p. 17. Contra G. Piziali, Sub art. 554-ter c.p.p., in A. Giarda – G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, VI ed., vol. III, Wolters Kluwer, 2023, p. 1044, secondo cui la natura e la collocazione dell’udienza sarebbero incompatibili con la possibilità di approfondimento investigativo.
[30] Come risulta dal provvedimento che si annota, la stessa difesa, con memoria depositata ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p., avrebbe sollecitato, invano, la parte pubblica a verificare la versione fornita dall’accusato attraverso la visione del filmato.
[31] Sul punto, l’ordinanza in commento richiama Corte cost., 5 giugno 2002, n. 335, in Foro it., n. 1, 2003, I, cc. 33-34, con commento di G. Di Chiara; Corte cost., 4 luglio 2001, n. 224, in Dir. pen. proc., n. 9, 2001, p. 1101.
Sul principio di completezza delle indagini preliminari si rinvia allo studio monografico di F. Siracusano, La completezza delle indagini preliminari, Giappichelli, 2005, passim.
[32] Al riguardo va ricordato come il mancato richiamo, all’interno dell’art. 554-bis c.p.p., dell’art. 421 c.p.p. abbia indotto la dottrina a dubitare che nell’udienza predibattimentale vi sia spazio per un confronto dialettico fra le parti. Tuttavia, argomentando a partire dal fatto che si tratta pur sempre di un contesto in cui è obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero e del difensore dell’imputato, l’interpretazione prevalente è nel senso di ritenere illogico non consentire ai partecipanti di interloquire sull’oggetto della decisione. In tal senso, con varietà di accenti, M. Daniele, L’udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali, cit., p. 5; A. Diddi, L’udienza-filtro, cit., p. 182; F. Giunchedi, Figlia di un dio minore, cit., p. 12; C. Trabace, L’udienza predibattimentale che verrà, cit., p. 17.
[33] A questo proposito, il giudice a quo ricorda come la necessità di completezza del materiale istruttorio raccolto durante la fase investigativa sia tanto più pressante ove si consideri che, a valle della l. 16 dicembre 1999, n. 479, l’imputato gode di un vero e proprio diritto di essere giudicato, su sua richiesta, allo stato degli atti nelle forme di cui agli artt. 438 e ss. c.p.p. Si richiamano, sul punto, le considerazioni espresse da Corte cost., 7 maggio 2001, n. 115, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 3, 2002, pp. 1073 ss., con commento di G. Lozzi, Giudizio abbreviato e contraddittorio: dubbi non risolti di legittimità costituzionale.
[34] Per una panoramica sulla duplice dimensione, nazionale e sovranazionale, della ragionevole durata del processo, si rinvia, per tutti, a V. Manes – M. Caianiello, Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodo, istituti, casi, Giappichelli, 2020, pp. 217 ss.
[35] Non si può escludere che si ponga, dinanzi alla Corte costituzionale, una questione di rilevanza dell’eccezione di incostituzionalità. Da un primo punto di vista, si potrebbe sostenere che il mancato deposito della versione integrale del video sia avvenuta in violazione dell’art. 415-bis, comma 2 c.p.p., con conseguente nullità del decreto di citazione diretta a giudizio: riguardata la questione da questo angolo di visuale, il problema diverrebbe, non tanto l’applicabilità dell’art. 422 c.p.p., quanto la dichiarazione di nullità dell’atto di cui all’art. 552 c.p.p. a opera del giudice. Da un secondo angolo di visuale, si potrebbe osservare come la prova che si vorrebbe assumere non sembri possedere, stando alla ricostruzione effettuata all’interno del provvedimento in esame, il crisma della decisività ex art. 422 c.p.p., sol che si consideri come non riesca in alcun modo a far luce sulla condotta dell’imputato, né sulle ragioni che lo hanno indotto a riposizionare il borsello nel carrello metallico, anziché consegnarlo ai dipendenti dell’esercizio commerciale, come ci si sarebbe invece aspettati, secondo l’id quod plerumque accidit. Valorizzando l’uno o l’altro dei profili appena segnalati, potrebbe venire meno la stessa applicabilità della disposizione da ultimo richiamata con la conseguenza di sollevare più di un dubbio sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 23, comma 2 l. 11 marzo 1953, n. 87, quantomeno là dove la si intendesse nel senso rigoroso di impossibilità di definire il giudizio senza la risoluzione della quaestio.
[36] La conclusione si trae a partire dall’inciso «anche d’ufficio» ivi previsto che, sottintendendo l’eventualità dell’intervento giudiziale motu proprio, apre le porte all’iniziativa di parte. Giungono alla stessa conclusione G. Garuti, La nuova fisionomia dell’udienza preliminare, cit., p. 397; A. Scalfati, La riforma dell’udienza preliminare tra garanzie e scopi eterogenei, in Cass. pen., n. 10, 2000, p. 2829.
[37] Significativa, al riguardo, è la proposta di modifica dell’art. 554-ter c.p.p. formulata dall’Unione delle Camere Penali Italiane, in cui si prevede l’inserimento di una prescrizione esplicita, all’interno del comma 1 dell’articolo appena citato, della necessità di un ascolto delle parti prima dell’adozione dei provvedimenti terminativi dell’udienza. Il testo è consultabile al seguente indirizzo: www.dirittodidifesa.eu, 7 febbraio 2023.
[38] Simili osservazioni, del resto, si sono formulate anche in occasione dell’ampliamento dei poteri istruttori del giudice dell’udienza preliminare a opera della l. 16 dicembre 1999, n. 479. Per un efficace compendio del dibattito in subiecta materia, G. Garuti, La nuova fisionomia dell’udienza preliminare, cit., p. 397.
[39] Sul punto, la produzione dottrinale è sterminata; pertanto, si rinvia, fra gli altri, a H. Belluta, Imparzialità del giudice e dinamiche probatorio ex officio, Giappichelli, 2006, passim; L. Caraceni, Poteri d’ufficio in materia probatoria e imparzialità del giudice penale, Giuffrè, 2007, pp. 337 ss.; P. Ferrua, La prova nel processo penale: profili generali, in P. Ferrua – E. Marzaduri – G. Spangher (a cura di), La prova penale, Giappichelli, 2013, pp. 33 ss.; C. Valentini, I poteri probatori del giudice dibattimentale nell’ammissione della prova, CEDAM, 2004, pp. 243 ss.
[40] In tema si vedano i contributi citati supra nota n. 24.
[41] Cfr., sul punto, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. a.c. 2435, cit., pp. 16 ss., ove si sottolinea come l’udienza preliminare, prima della riforma del 2022, filtrasse solo il 10% delle imputazioni per i processi in cui è prevista, senza incidere sui tassi di proscioglimento in dibattimento.
[42] A. Scalfati, La riforma dell’udienza preliminare, cit., p. 2834; nonché R.E. Kostoris, Udienza preliminare e giudizio abbreviato, snodi problematici della riforma, cit., 42. In termini ancor più incisivi, G. Pansini, Con i poteri istruttori attribuiti al Gup il codice retrocede allo schema inquisitorio, in Dir. giust., n. 2, 2000, p. 60.
Non casualmente, infatti, D. Negri, in L’avvenire del processo penale. Tre voci a confronto, pubblicato in www.lalegislazionepenale.eu, 10 aprile 2021, p. 17, in prospettiva de iure condendo suggerisce, con riferimento all’udienza preliminare, l’eliminazione dell’iniziativa motu proprio del giudice in materia probatoria, dal momento che – secondo l’impostazione dell’Autore – si presterebbe a un uso obliquo di ausilio ad accuse malferme. Analogamente, H. Belluta, Imparzialità del giudice e dinamiche probatorio ex officio, cit., pp. 254 ss.
[43] In questo senso, ma in modo più sfumato, E. Amodio, Lineamenti della riforma, in Giudice unico e garanzie difensive, cit., p. 5; M. Bargis, Il giudice unico di primo grado e la progressiva “messa a punto” del processo penale, in M. Chiavario – E. Lupo (diretto da), Commento alla normativa delegata sul giudice unico, vol. II, UTET, 2001, p. 17; N. Galantini, La nuova udienza preliminare, cit., p. 101.
[44] Così L. Caraceni, Poteri d’ufficio in materia probatoria, cit., p. 338; G. Garuti, La nuova fisionomia dell’udienza preliminare, cit., p. 402; F. Siracusano, La completezza delle indagini preliminari, cit., p. 340.
[45] Nello stesso senso, con riguardo all’udienza preliminare, H. Belluta, Nuovi poteri istruttori extradibattimentali delle parti: l’accordo ex art. 431 comma 2 c.p.p. come criterio epistemico per la prova, in Nuovi scenari del processo penale alla luce del giudice unico, cit., p. 74. L’assunzione di materiale probatorio in udienza predibattimentale contribuirebbe, inoltre, ad aggravare l’effetto di pregiudizio, la cui esistenza è già sostenibile alla luce dell’attuale disciplina, in capo al giudice dibattimentale, il quale riceve da un collega del medesimo ufficio una regiudicanda sul presupposto della possibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna; in questa prospettiva O. Mazza, Ideologie della riforma Cartabia, cit., p. 488.
[46] Analogamente, con riferimento alla disciplina dell’originario rito pretorile, Corte cost., ord. 12 gennaio 1995, n. 22, in Cass. pen., n. 5, 1995, p. 1146.
La sentenza di proscioglimento dibattimentale, peraltro, avrebbe il vantaggio di poter acquisire, diversamente da quella di cui all’art. 554-ter c.p.p., autorità di giudicato.
[47] Così, in particolare, S. Renzetti, L’udienza preliminare ridisegnata e la nuova udienza di comparizione predibattimentale, cit., p. 172, secondo la quale, pur riconoscendo che l’assenza di poteri istruttori in capo al giudice può svilire la nuova regola di giudizio, «il bilancio costi/benefici, sovente evocato in relazione a plurimi aspetti della riforma, va condotto non solo in termini di sostenibilità delle innovazioni, ma anche, e doverosamente, con riferimento ai loro riflessi sulla coerenza del sistema».
[48] F. Cassibba, L’udienza preliminare, cit., pp. 52 ss.; S. Corbetta, Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, in Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, cit., p. 608; M. Daniele, L’abolizione dell’udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio in Sist. pen., n. 1, 2020, p. 139; S. Lonati, Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica, cit., p. 76. Contra G. Garuti, Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale, cit., pp. 72 ss.
[49] Non si ignora come l’associazione, cristallizzata dal legislatore nell’art. 550, comma 1 c.p.p., fra la gravità astratta del reato – desunta a partire dalla cornice edittale di riferimento – e l’agilità di accertamento possa rivelarsi talvolta fallace. Sul punto, si vedano le considerazioni di S. Lonati, Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica, cit., p. 76 e di G. Ubertis, Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, in Nuovi scenari del processo penale alla luce del giudice unico, cit., p. 29. Per una sintesi delle posizioni dottrinali sul punto, V. Bonini, Sub art. 550 c.p.p., in G. Illuminati – L. Giuliani (a cura di), Commentario breve al codice di procedura penale, III ed., Wolters Kluwer, 2020, pp. 2703 ss.
[50] Sul tema, in generale, G. Foschini, Sistema del diritto processuale penale, v. II, Giuffrè, 1968, p. 8; G. Piziali, Pluralità di riti e giudice unico, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 3, 2000, pp. 971 ss.; G. Ubertis, Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, cit., p. 29; F. Zacchè, Il giudizio abbreviato, in G. Ubertis – G.P. Voena (a cura di) Trattato di procedura penale, vol. XXXV.2, Giuffrè, 2004, pp. 5 ss.; nonché, O. Mazza, Le persone pericolose (in difesa della presunzione di innocenza), in www.archiviopdc.dirittopenaleuomo.org, 20 aprile 2012, p. 6, che – seppur con cautela – ritiene fisiologica la semplificazione delle forme processuali per l’accertamento dei reati meno gravi.
Fa leva sul principio di massima semplificazione del processo, Corte cost., ord. 12 gennaio 1995, n. 22, cit., p. 1146, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 103 l. 16 febbraio 1987, n. 91 e 554 c.p.p. (nella versione originaria), per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui, per il rito pretorile, non garantivano, diversamente dal procedimento ordinario dinanzi al Tribunale, il diritto del cittadino di non essere tratto a giudizio sulla base di un’accusa infondata.
Per alcune osservazioni critiche, G. Spangher, Urge modificare le norme del procedimento pretorile, in Dir. pen. proc., n. 3, 1998, p. 367.
[51] Si rinvia supra § 4.
[52] La questione, infatti, si pone in termini di pressoché totale simmetria con quella risolta da Corte cost., 28 novembre 1990, n. 529, in Cass. pen., n. 2, 1991, II, p. 87, che, come noto, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420, comma 4 c.p.p., nella versione vigente prima dell’approvazione della l. 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui prevedeva che la verbalizzazione avvenisse «soltanto», anziché «di regola» in forma riassuntiva, sul presupposto che il giudice debba sempre avere a disposizione la possibilità di avvalersi della forma di documentazione più appropriata alle concrete esigenze processuali.
Per l’uso di simili argomenti, al fine di sostenere la necessità dell’utilizzo di forme diverse da quella più semplificata quando si dovesse procedere all’assunzione di prove, sia prima, sia dopo la l. 16 dicembre 1999, n. 479, G. Frigo, Sub art. 420 c.p.p., in M. Chiavario (diretto da), Commentario al nuovo codice di procedura penale, vol. IV, UTET, 1990, p. 615; A. Scalfati, La riforma dell’udienza preliminare, cit., p. 2822.
[53] Tutte le disposizioni citate nel testo, infatti, si occupano, a vario titolo, dell’utilizzo dibattimentale di materiale conoscitivo raccolto ai sensi dell’art. 422 c.p.p., ovvero, più genericamente, in udienza preliminare. Nel caso in cui la questione di legittimità costituzionale fosse accolta, sembrerebbe doverosa l’estensione del regime di utilizzabilità ivi previsto anche alle prove assunte nell’udienza predibattimentale.
Sulle letture dibattimentali, fra gli altri, S. Buzzelli, Le letture dibattimentali, in G. Ubertis – G.P. Voena (a cura di), Trattato di procedura penale, vol. XXX.2, Giuffrè, 2000, passim.