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VECCHIE FRONTIERE PERENNI PROBLEMI: L’ISOLAMENTO DISCIPLINARE NELLA TRAMA COSTITUZIONALE – DI ALESSANDRO CODEN

VECCHIE FRONTIERE PERENNI PROBLEMI: L’ISOLAMENTO DISCIPLINARE NELLA TRAMA COSTITUZIONALE – DI ALESSANDRO CODEN

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VECCHIE FRONTIERE PERENNI PROBLEMI: L’ISOLAMENTO DISCIPLINARE NELLA TRAMA COSTITUZIONALE.

OLD FRONTIERS, ENDURING PROBLEMS: SOLITARY CONFINEMENT IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK

di Alessandro Coden*

Tribunale di Firenze, Giudice Dott. Attinà, Ordinanza del 26 maggio 2025 – pubblicata in G.U. il 28 agosto 2025, 1a Serie speciale – n. 34, 30-38.

Isolamento – Sanzioni disciplinari – Finalità rieducativa della pena – Libertà di comunicare – Diritto alla salute – Ne bis in idem.

(Artt. 33, comma 1, lettera b); 39, comma 1, n. 5; 40 legge n. 354/1975 – Artt. 3, 27.3, 32, e 15 Cost.)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle norme di cui agli articoli 33, comma 1, lettera b) e 39, comma 1, n. 5, legge n. 354/1975, per violazione degli articoli 3, 27 comma 3, 32 e 15 della Costituzione; e in subordine dell’art. 40, legge n. 354/1975 nella parte in cui, in relazione alla sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune, prevede che a deliberarla sia il Consiglio di disciplina anziché prevedere che a deliberarla sia, su proposta del direttore dell’istituto: (a) nei confronti dei condannati e degli internati, il magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, il giudice indicato nell’art. 279 del codice di procedura penale, per violazione dell’art. 15 della Costituzione.

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La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, in relazione alla sanzione disciplinare dell’esclusione delle attività in comune prevista agli artt. 33, comma 1, lettera b) e 39, comma 1, n. 5, legge n. 354/1975 e alla procedura prevista all’art. 40, legge n. 354/1975, valorizza il contrasto evidente tra isolamento e impianto costituzionale, ed evidenzia la necessità di espandere le garanzie penalistiche anche nei confronti di questa specifica categoria di sanzioni.

The constitutional legitimacy issue raised by the Florence Tribunal, concerning the disciplinary sanction of exclusion from communal activities provided under Articles 33(1)(b) and 39(1)(5) of Law No. 354/1975, as well as the procedure set forth in Article 40 of the same law, highlights the evident tension between solitary confinement and the constitutional framework, and underscores the need to extend criminal-law guarantees also to this specific category of sanctions.

Sommario: 1. Premessa – 2. La rilevanza della questione – 3. Profili di incostituzionalità: la tensione con l’articolo 27 Cost. – 4. Libertà individuali e doppia riserva: l’assenza di una legge e di un giudice – 5. Uno sguardo in Europa (cenni) – 6. Matière pénale e ne bis in idem (cenni) – 7. Conclusioni.

1. Premessa. – Se oramai risulta accettata la strutturale preordinazione della detenzione carceraria a produrre sofferenza[1], appare fin d’ora apprezzabile il quesito che, tramite l’ordinanza in commento, il Tribunale di Firenze pone alla Corte costituzionale, in quanto offre l’occasione per ripensare il rapporto tra sanzioni disciplinari e principi costituzionali, in un’ottica di piena espansione delle garanzie penalistiche in fase esecutiva.

Il fatto, da cui la questione muove, riguarda gli esiti più critici della detenzione e delle regole contenitive, le quali possono giungere anche a mettere in pericolo la sopravvivenza stessa del detenuto. In particolare, il giudice del Tribunale di Firenze, all’interno di un procedimento penale per danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 c.p., ha rinvenuto nel trattamento disciplinare a cui era sottoposto l’imputato – detenuto per altra causa – una lesione non solo della finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma 3, Cost., ma anche del diritto alla salute ex art. 32 Cost. e della libertà delle comunicazioni ex art. 15 Cost.

Per il Tribunale rimettente le tensioni costituzionali potrebbero, se confermate, comportare l’illegittimità del trattamento e, per giocoforza, legittimare la non punibilità della condotta.

2. La rilevanza della questione. – Come accennato, l’imputato del giudizio a quo risultava sottoposto ad un provvedimento disciplinare di esclusione dalle attività in comune ex art. 39, comma 1, n. 5, L. 354 del 1975, con conseguente applicazione dell’isolamento continuo ex art. 33, L. 354 del 1975, previsto come automatico effetto della sanzione disciplinare.

Ebbene, durante tale periodo, in segno di protesta e nella speranza di essere trasferito nella sezione ordinaria o, quantomeno di ottenere, anziché una chiusura, una semichiusura del blindo, l’imputato decideva, prima, di dare fuoco al materasso e, poi, di tentare il suicidio tramite un rudimentale cappio. A seguito di tali condotte veniva avviato un procedimento penale per danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 c.p., successivamente riqualificato, stante l’assenza di un effettivo pericolo, in danneggiamento di beni destinati a pubblico servizio ex art. 635 comma 2 c.p. Nel fatto così ricostruito l’elemento rilevante risulta essere la legittimità costituzionale del trattamento disciplinare a cui l’imputato era sottoposto, poiché, se questo dovesse rivelarsi esterno al perimetro di afflittività costituzionalmente ammesso, il presunto danneggiamento di beni pubblici potrebbe considerarsi scriminato dalla legittima difesa o, eventualmente, scusato ex art. 59 comma 4 c.p. Secondo il Tribunale, infatti, il dato normativo non pare impedire l’applicazione degli istituti che escludono la punibilità anche in relazione a offese ingiuste perpetrate da istituzioni, nemmeno da quelle esercenti poteri autoritativi. Del resto, «[l’imputato-detenuto] non aveva a disposizione altri strumenti per porre fine alla condizione di isolamento [e] ad essere compressi erano beni giuridici strettamente personali, laddove la condotta posta in essere ledeva in minima parte il patrimonio e turbava in misura modesta le funzioni dell’amministrazione penitenziaria»[2].

Inoltre, anche qualora non si ritenesse configurabile un’ipotesi di esclusione della punibilità, l’illegittimità del trattamento potrebbe comunque essere considerata rilevante in seno all’art. 131-bis, dacché, all’interno di un’analisi globale sul comportamento, potrebbe moderare la gravità dell’offesa e quindi escludere la risposta sanzionatoria[3].

3. Profili di incostituzionalità: la tensione con l’articolo 27 Cost. – L’illecito disciplinare si colloca, com’è evidente, in fase esecutiva, ossia in quel particolare segmento che appare ancor più grandemente contrassegnato dalla finalità rieducativa. In particolare, poiché la rieducazione è una qualità essenziale della pena costituzionalmente ammessa[4] e poiché tale caratteristica deve permanere sino all’esaurimento di qualsiasi effetto punitivo, è necessario che anche le sanzioni disciplinari si conformino al teologismo previsto all’articolo 27 Cost., non potendosi spogliare di quell’essenziale finalità risocializzante, che deve legare – quantomeno – tutti gli istituti sanzionatori[5]. Tuttavia, secondo la lettera dell’articolo 27 comma 3 Cost., la pena non risulterebbe soggetta esclusivamente alla finalità rieducativa, ma, anche, al generale divieto di pene contrarie al senso di umanità, il quale, precludendo possibili degenerazioni della sanzione penale, impedirebbe di eccedere dai «canoni di civiltà, di umanità e di dignità nella scelta in ordine all’an, al quomodo ed al quantum» della sanzione[6]. Sostanzialmente, quindi, umanità e rieducazione rappresenterebbero principi inderogabili che, legandosi all’inviolabilità della libertà personale e al conseguente principio del “minimo sacrificio necessario”[7], concorrerebbero sinergicamente a definire un chiaro e costituzionalmente dato statuto della pena, teso a legittimare unicamente quelle compressioni dell’articolo 13 Cost. preordinate alla rieducazione e rispettose della dignità del detenuto.

Ebbene, se rieducare ha come obiettivo quello di rendere l’individuo capace di adeguarsi al minimo etico giuridico sociale[8], colmando i deficit che lo hanno portato a deviare[9], risulta evidente come ogni ulteriore aggravamento del trattamento sanzionatorio debba essere accuratamente giustificato, evitando così frizioni con lo statuto punitivo e conseguenti riemersioni, proprio nel momento di maggiore compressione dei diritti, di forme sanzionatorie inammissibili come le pene esemplari. Tale scopo risulta formalmente seguito anche dal regime disciplinare l’art. 1 della L. 354 del 1975  afferma, infatti, come «[i]l trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona», nonché, in seguito, l’art. 36 stabilisce come «il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo» e che «nell’applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento in corso». Tali proclami teorici si scontrano però – come evidenzia anche il giudice a quo[10] – con la natura della misura in parola, la quale appare dotata di un’estrema capacità invasiva che ha portato anche il Consiglio d’Europa – nella propria regolamentazione non vincolante – a riconoscerne una natura sussidiaria, implementabile esclusivamente valutando lo stato di salute del detenuto e con controlli costanti da parte dell’Amministrazione Penitenziaria[11]. Del resto, la Corte Edu ha più volte evidenziato come l’isolamento possa facilmente scivolare verso forme di trattamento contrarie ai diritti umani, specificamente nei casi di commistione con una completa deprivazione sensoriale[12].

Il conflitto tra isolamento e pena, quest’ultima intesa come progetto sul reo funzionale al suo inserimento[13], appare, quindi, plastico, evidente sul piano logico prima ancora che scientifico. È chiaro, infatti, che l’ostracizzazione assoluta non possa, nemmeno per avventura, comportare un virtuoso reinserimento nella polis. In effetti, anche Arturo Rocco, nella Relazione Illustrativa al nuovo regolamento penitenziario del 1931, affermava nettamente come l’isolamento «serve a rafforzare ed eccitare le tendenze antisociali del condannato»[14]. Inoltre, gli effetti dannosi – e costituzionalmente inammissibili – della misura sono stati riscontrati anche attraverso plurimi studi empirici, i quali evidenziano come l’isolamento produca seri danni alla salute psicologica e psichiatrica del detenuto[15] e comporti un chiaro incremento del tasso di suicidi[16]. I dati statistici certificano non solo un’incompatibilità ontologica dell’isolamento con l’articolo 27 comma 3 Cost., ma, anche una compressione dell’articolo 32 Cost., ossia un aggravamento della salute del detenuto durante l’affidamento allo Stato e per mano dello Stato. Di conseguenza, il conflitto sul piano logico e le indagini statistiche rendono le argomentazioni del Tribunale di Firenze particolarmente persuasive, soprattutto quando, evidenziando l’illegittimità del trattamento a cui era sottoposto l’imputato, riconoscono nel danneggiamento della cella di confinamento un comportamento che, seppur tipico, non possa considerarsi alternativamente antigiuridico o rimproverabile. Anche perché appare evidente la netta asimmetria tra gli scopi dichiarati (contenitivi) e i risultati prodotti dalla misura (danno sia salute dell’individuo che al suo programma trattamentale), che concretizzandosi in un contesto già asfittico per le libertà individuali sfaldano qualsiasi rapporto di proporzionalità tra mezzi e fini[17]

Secondariamente, volendo ampliare il campo prospettico superando i limiti del petitum delineati dal giudice a quo, è possibile rinvenire nel trattamento anche una violazione di quel secondo principio – spesso negletto – cha caratterizza l’art. 27 Cost. La misura – nel caso in esame addirittura culminata con un tragico tentativo di suicidio – configurandosi come un’esclusione totale del detenuto da qualsiasi forma di comunità, si contrappone anche al diritto fondamentale ad una pena non inumana[18], rivelandosi quale mero atto di ostilità che non solo trapassa e riduce a irrilevanza la dignità umana, ma addirittura utilizza l’isolato come monito per evitare condotte emulative di resistenza.

La tensione con entrambi i livelli di tutela previsti dall’articolo 27 Cost. non pare, infine, sanabile accentuando il diverso scopo che soventemente viene riconosciuto alla sanzione disciplinare, ossia quello di gestire il rapporto intramurario. Le altre funzioni della pena non permettono, infatti, di “salvare” l’istituto, sia perché la “gestione” dei detenuti può essere garantita tramite un diverso strumento, non ulteriormente lesivo della libertà personale; sia, perché è innegabile il carattere marcatamente afflittivo dell’isolamento. La misura produce, infatti, nei confronti di un soggetto già sottoposto alla massima compressione delle libertà personale una sua più gravosa contrazione, legittima, unicamente, se indirizzata verso uno scopo più “alto”: la risocializzazione[19].

4. Libertà individuali e doppia riserva: l’assenza di una legge e di un giudice. – Il Tribunale di Firenze, nel sollevare la questione in commento, ha rilevato come la sanzione disciplinare irrogata all’imputato si ponga in tensione anche con un diverso diritto costituzionale, ossia con la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Nell’ordinanza viene evidenziato, infatti, come l’articolo 15, al comma 2, legittimi contrazioni della libertà ivi sancita esclusivamente per atto motivato dell’autorità giudiziaria e tramite le garanzie stabilite dalla legge. Di conseguenza, secondo il giudice rimettente, anche per le limitazioni disposte nei confronti di un soggetto in vinculis sarebbe presente questa doppia riserva: una riserva di legge, che riconosce esclusivamente all’organo democratico il compito di determinare quali circostanze – e, quindi, quali beni giuridici – possano giustificare una contrazione della libertà di comunicazione e una riserva di giurisdizione, che affida solamente all’organo giurisdizionale il compito di determinare e legittimare in concreto tali limitazioni[20]. Lo scopo di questa rete di sicurezza risulta essere specificatamente quello di evitare che qualsiasi limitazione del diritto in parola possa essere disposta da parte di autorità pubbliche diverse da quella giudiziaria, come, ad esempio, l’amministrazione penitenziaria[21].

Orbene, entrambe le riserve non risultano soddisfatte dalla procedura. Anzitutto, il quadro normativo non pare rispettare la riserva di legge: gli articoli 33, comma 1, lettera b) e 39, comma 1, n. 5 della L. 354 del 1975 non individuano in modo chiaro le condotte che, se integrate, possono comportare l’irrogazione dell’isolamento e, quindi, precludere la possibilità di comunicare con soggetti terzi. Per l’individuazione delle infrazioni rilevanti a fini disciplinari, l’articolo 38 compie un generale rinvio al regolamento disciplinare alterando in modo netto il rapporto tra norma primaria e norma secondaria[22]. Di conseguenza, la riserva di legge – che è opportuno notare si qualifica come assoluta[23] – non può ritenersi assolta quando il rinvio alla fonte secondaria non sia di tipo esecutivo o applicativo, ma definisca le specifiche circostanze in cui il potere può essere utilizzato, in cui la limitazione delle libertà può essere disposta[24]. Infatti, il concetto di riserva, nella sua conformazione negativa, impedirebbe proprio ad atti diversi da quelli legislativi, – a meno che non siano meramente esecutivi – di intervenire sulla materia riservata[25].

Parimenti, nel procedimento teso a irrogare la sanzione disciplinare dell’isolamento si riscontra anche una lesione della riserva di giurisdizione. L’esclusione dalle attività in comune non viene disposta da un’autorità giudiziaria, ma unicamente dal Consiglio di disciplina, composto – ai sensi dell’art. 40, della L. 354 del 1975 – dal direttore dell’istituto, dall’educatore e da un professionista esperto. La procedura, quindi, contraddice il testo dell’articolo 15, sopprimendo il diritto a comunicare del soggetto in vinculis[26] senza un procedimento assistito dalle garanzie del contraddittorio, idoneo a consentire una modulazione degli effetti in base alle specifiche esigenze e circostanze[27]. Tale mancanza non può essere superata né dalla possibilità di proporre reclamo giurisdizionale ex artt. 69 comma 6 lett. a) e 35-bis L. 354 del 1975 – secondo la Corte costituzionale è irrilevante l’eventuale previsione di un riesame da parte di un’autorità giurisdizionale ad iniziativa dell’interessato[28] – né rinvenendo nella pronuncia che ha dato origine alla detenzione la fonte della successiva compressione della libertà di comunicare. L’isolamento rappresenta, infatti, un plus, un aggravamento del trattamento punitivo caratterizzato da una più incisiva compressione delle libertà e, fra queste, della libertà di socializzare e richiede una differente fonte giurisdizionale capace di individuare, nel caso specifico, gli elementi che legittimino la misura.

Alla luce dei profili fin qui esaminati, è però possibile riconoscere una questione preliminare, che precede le fondate frizioni con l’art. 15 Cost. Se, da un lato, è evidente che limitazioni alla libertà di comunicazione possono essere disposte esclusivamente tramite un atto giurisdizionale e in forza di una legge, dall’altro, va ricordato che le medesime riserve sono previste anche per le contrazioni della libertà personale. Ebbene, se appare oramai consolidata quella ricostruzione che estende lo scudo protettivo della doppia riserva a tutti i provvedimenti che generano una “degradazione giuridica” della persona e sono caratterizzati dall’assoggettamento all’altrui potere[29], e se la stessa Corte costituzionale ha precisato che la degradazione giuridica sussista ogniqualvolta si separi l’individuo – o un gruppo circoscritto di individui – dal resto della collettività[30], risulta evidente come il sistema di tutela debba essere interpretato in maniera evolutiva, fino a ricomprendervi anche il detenuto sottoposto a un inasprimento del trattamento e, quindi, a una nuova lesione della libertà personale. Del resto, con l’isolamento l’individuo viene estromesso dal proprio gruppo dei pari (gli altri detenuti) ed esposto a un processo di deterioramento che, nei propri profili di drammaticità, non è dissimile da quello che subisce l’individuo in libertate. Tramite questa logica, l’isolamento, già in quanto misura ulteriormente limitativa della libertà personale, richiederebbe sia un controllo giurisdizionale che, prima, la riserva di legge.

5. Uno sguardo in Europa (cenni) – Per agevolare una più completa ricostruzione del thema decidendum si ritiene pregevole analizzare – seppur sinteticamente – quanto previsto in altri sistemi giuridici. L’excursus evidenzia come in molti ordinamenti l’isolamento, anziché a titolo disciplinare, appaia impiegato per far fronte a situazioni di pericolo per l’ordine generale o per la sicurezza del penitenziario[31], nonché per tutelare il detenuto[32].

Parimenti, esistono ancora Paesi in cui l’isolamento ha una funzione disciplinare, in Danimarca, ad esempio, la cella di isolamento, Strafcelle, è tuttora una misura – la più grave che il sistema prevede – che può essere irrogata, dal personale penitenziario, esclusivamente per specifiche violazioni disciplinari, tassativamente elencate nella Legge sull’esecuzione della pena[33]. Inoltre, ai detenuti isolati è sempre riconosciuto il diritto all’impugnazione, in particolare, se l’isolamento non supera i sette giorni il ricorso dovrà essere presentato di fronte ad un distinto organo amministrativo, il Direktoratet for Kriminalforsorgen[34], mentre, se la misura è superiore a tale periodo o, contro le decisioni del Direktoratet, potrà essere presentato direttamente ricorso giurisdizionale[35].

Anche la Germania – oltre all’isolamento per motivi di salute – prevede una particolare forma di isolamento disciplinare, l’Arrest[36], che può essere utilizzato qualora si realizzino plurime e serie violazioni disciplinari[37]. Il soggetto erogante è, anche qui, il funzionario amministrativo, ma è sempre possibile ricorrere al tribunale per accertare la legittimità e correttezza della misura[38].

In entrambi i Paesi, tuttavia, la procedura è utilizzata raramente: sia in Germania che in Danimarca l’isolamento disciplinare è di norma limitato a poche ore o giorni e, in alcuni istituti penitenziari la misura non è stata irrogata per plurimi anni[39]. Questa tendenza si contrappone in modo netto a quella italiana, dove è drammaticamente riscontrabile un ricorso massivo all’isolamento come strumento per punire violazioni del regolamento disciplinare[40].

6. Matière pénale e ne bis in idem (cenni). – In merito alla legittimità dell’isolamento disciplinare è necessario, infine, analizzare alcuni punti trattati solo cursoriamente dall’ordinanza in commento, ma che testimoniano l’indiziata incompatibilità della misura con l’architettura costituzionale.

Occorre scrutare più attentamente l’ormai consolidato orientamento del Giudice della legittimità teso a escludere violazioni del principio di ne bis in idem in presenza di doppi procedimenti e doppie sanzioni per una singola violazione delle regole di contenimento[41]. Soventemente, infatti, – come nel caso oggetto della questione in commento – un singolo evento può dar luogo, prima, ad una sanzione disciplinare e, poi, ad un procedimento penale, con l’eventuale irrogazione di una pena ulteriormente compressiva delle libertà costituzionalmente sancite. In merito, la Corte di Cassazione, da un lato, ha ripetutamente escluso che fra i due procedimenti possa ravvisarsi una violazione del ne bis in idem come delineato in sede europea[42]; dall’altro, ha costantemente negato che la misura disciplinare possa qualificarsi come matière pénale e, dunque, sia riconducibile al perimetro di garanzia previsto dall’articolo 7 CEDU e dagli artt. 25 e 27 Cost.

Specificamente, i giudici della legittimità hanno ravvisato un legame temporale particolarmente stretto tra i due procedimenti, tale da fondare quella sufficiently close connection in substance and time che, secondo la giurisprudenza di Strasburgo, legittimerebbe una reiterazione dell’attività accertativa in un’ottica di reciproca integrazione[43]. Coerentemente con tale impostazione, la Corte ha anche negato la natura punitiva della sanzione disciplinare valorizzando, da una parte, il ristretto novero di destinatari – considerato quale elemento idoneo a escludere la sussistenza del requisito dell’afflittività richiesto dai criteri Engels per la qualificazione di una sanzione come penale –[44], dall’altra, la durata massima della misura (quindici giorni), la costante sottoposizione del detenuto ad un controllo sanitario[45] e l’impossibilità di applicare gli istituti dell’amnistia e della riabilitazione[46].

Ebbene, tale ricostruzione non appare persuasiva, soprattutto nell’escludere la natura punitiva della sanzione disciplinare. Del resto, la Corte di Cassazione, proprio per la necessaria autorizzazione medica, aveva già riconosciuto l’indole afflittiva dell’esclusione dalle attività in comune e, superandone la nomenclatura, aveva già ricondotto l’isolamento tra le sanzioni penali[47]. Oggi, quest’ultima interpretazione minoritaria appare recuperabile, non solo per la conclamata severità della sanzione che, come abbiamo esposto, ha effetti drammatici sulla salute e sul trattamento rieducativo, ma anche perché l’esclusione si riflette inevitabilmente su altri istituti che dominano l’esecuzione della pena – come la liberazione condizionale – generando un fatale allungamento della detenzione carceraria[48]. Tale esegesi trova riscontro sia nella giurisprudenza della Corte Edu, la quale ha riconosciuto la natura punitiva di quegli istituti capaci di prolungare la sanzione penale[49], che in quella della Corte costituzionale, ove, con la Sentenza 32 del 2020,  si è definitivamente stabilito la necessaria espansione delle garanzie previste dal diritto penale nei confronti di tutte quelle misure idonee a realizzare una trasformazione della natura della pena o aventi una concreta incidenza sulla libertà personale[50]. A conferma, il sistema, nella determinazione della successiva sanzione penale, non valuta in alcun modo il “presofferto disciplinare” del detenuto, generando così una duplice limitazione delle libertà individuali per la punizione di una singola condotta.

Quanto ricostruito non risulta scalfito dalla limitata cerchia di destinatari. Infatti, se tale criterio assume rilevanza solo se letto congiuntamente allo scopo della misura[51], la sanzione disciplinare potrà comunque qualificarsi come penale sia perché volta a tutelare un interesse generale – com’è la riuscita del percorso rieducativo –, sia perché legata alla potestà statale[52]. Inoltre, l’impossibilità di applicare l’amnistia dimostra, paradossalmente, proprio la maggiore severità della sanzione disciplinare che ne certificherebbe, quindi, l’eguale natura penale[53].

L’impatto strutturale che l’isolamento ha sulle libertà inviolabili ne suggerisce, quindi, una riconduzione tra le sanzioni penali a cui[54], pertanto, dovranno necessariamente essere applicati tutti i principi di limitazione, fra i quali anche il divieto di doppia punizione.

7. Conclusioni – In definitiva, la procedura di irrogazione dell’esclusione dell’attività in comune e i non trascurabili effetti che il conseguente isolamento produce sul detenuto, disvelano possibili tensioni tra la sanzione disciplinare e plurimi principi e regole costituzionali – come il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, la finalità rieducativa della pena, la libertà personale e di comunicare, il diritto alla salute, il principio di proporzionalità, il divieto di ne bis in idem –, i quali, ostacolando un’interpretazione costituzionalmente conforme, sembrano reclamare un intervento solutorio da parte della Corte costituzionale. Del resto, l’idoneità delle sanzioni disciplinari a incidere non soltanto sul funzionamento degli istituti dell’esecuzione, ma, prima e soprattutto, sulla natura stessa della pena[55], richiederebbe una loro conformazione allo statuto costituzionale, evitando, in questo modo, che i proclami e i paradigmi teorici vengano compromessi nella fase in action.

Se, da un lato, la gestione del conflitto intramurario e dell’ordine penitenziario può, talvolta, richiedere la possibilità di escludere determinati soggetti dalla comunità in vinculis, dall’altro, appare inderogabile che le misure disciplinari siano sottoposte a un solido principio di sussidiarietà, nonché, tramite una riserva di legge e di giurisdizione, a un chiaro e tassativo imbrigliamento legislativo. Questa nuova struttura permetterebbe di disporre la sanzione o, più razionalmente, di convalidarla entro un breve lasso temporale, unicamente in casi eccezionali, individuati in astratto dalla legge e accertati in concreto dal giudice. Solo in questo modo si consentirebbe l’applicazione di ulteriori istituti a marchio garantistico come la prescrizione[56].

Insomma, se si ammette la funzione sostanzialmente punitiva della sanzione disciplinare, appare necessario che anche tale insieme di disposizioni vengano poste sotto l’arco dei principi che animano il diritto penale, adempiendo così a uno dei suoi principali scopi, ossia quello di garantire di una punizione umana e rieducativa per le più gravi violazione delle regole di convivenza sociale.

* Dottorando di ricerca in Diritto penale presso l’Università degli Studi di Parma

[1] F. Vianello, Sociologia del carcere. Un’introduzione9, Roma, Carocci editore, 2021, 56-60.

[2] Trib. Firenze 26 maggio 2025, Ord. di rimessione, n. 141, pubblicata in G.U. il 28 agosto 2025, 30-38, in commento §1.4.

[3] Cass. pen., Sez. Un., 6 aprile 2016 n. 13681; Cass. pen. 12 gennaio 2018, n. 893.

[4] Corte cost. 21 giugno 2018, n. 149, §7.

[5] Cfr. Cost., 9 luglio 2025, n. 139; Corte cost. 2 luglio 1990, n. 313; Corte cost. 13 luglio 2017, n. 179.

[6] V. Manes, Un canone di civiltà dimenticato: il principio di umanità delle pene, in RIDPP, n. 3, 2025, 10 [di prossima pubblicazione].

[7] Corte cost. 7 maggio 2025, n. 95, §5.2.3.

[8] P. Nuvolone, Il problema della rieducazione del condannato, in Sul problema della rieducazione del condannato XI Convegno di Diritto Penale-Bressanone 1963, G. Bettiol-S. Glaser et al., Padova, CEDAM, 1964, 351.

[9] In merito al rapporto deficit e illecito penale si v. M. Pavarini, Lo scopo della pena, in Introduzione al sistema penale4, G. Insolera. N. Mazzacuva, M. Pavarini, M. Zanotti (a cura di), Torino, Giappichelli, 2012, 442 s.

[10] Trib. Firenze 26 maggio 2025, Ord. di rimessione, n. 141, pubblicata in G.U. il 28 agosto 2025, 30-38, in commento, §3.3.

[11] Regole penitenziarie europee, Raccomandazione R (2006)2, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa l’11 gennaio 2006, Regola n. 60; e regola 60.6 della versione rivista e modificata dal Comitato dei Ministri il 1° luglio 2020 nella 1380ª riunione dei Delegati dei Ministri, R (2006)2-rev.

[12] Corte Edu 12 maggio 2005, Ocalan c. Turchia, § 191; nonché Corte Edu 31 maggio 2018, Al Nashiri c. Romania, § 675, nonché già Corte Edu 11 gennaio 2012, Gorobet c. Moldavia, § 52 in relazione all’isolamento per trattamento sanitario obbligatorio.

[13] P. Nuvolone, op. cit., 354.

[14] Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli (Rocco) per l’applicazione del testo definitivo del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, trascritta in Rivista di diritto penitenziario, II (1931), n. 1, 583.

[15] P.S. Smith, The Effects of Solitary Confinement on Prison Inmates: A Brief History and Review of the Literature, in Crime and Justice, Vol. 34, No. 1, 2006, 503 «prisoners in general prison populations suffer from a high rate of psychiatric morbidity and health problems (inside and outside of prisons), but solitary confinement creates significant additional strain and additional health problems. This was the case in the nineteenth century where Pennsylvania model prisons experienced serious problems with the health of inmates–problems not experienced in the same manner or with the same intensity in Auburn model prisons. The same difference has been documented in contemporary prisons by studies conducted throughout the last approximately thirty years»; in merito, pregiabili sono anche i rapporti di Antigone cfr. F. Brioschi, Isolamento e umanità della pena un binomio inconciliabile, in La tortura nell’Italia di oggi, C. Antonucci, F. Brioschi, C. Paterniti Martello (a cura di), Antigone, 2020, 68-76.

[16] P.S. Smith, op. cit., 499; il contributo ripercorre e confronta studi realizzati sia in America che in Europa (Danimarca, Germania, Finlandia, Norvegia), evidenziando un aumento del tasso di suicidi durante l’isolamento.

[17] Sulla questione si rinvia a: N. Recchia, Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenze nei diritti fondamentali, Torino, G. Giappichelli Editore, 2020, 122-127.

[18] Sul tema V. Manes, Un canone di civiltà dimenticato, cit., 38.

[19] Appare evidente che l’isolamento annichilisca la finalità rieducativa, la quale non è però suscettibile di deroghe che ne vadano a compromettere il nucleo essenziale, in questo senso V. Manes, Introduzione ai principi costituzionali in materia penale, Torino, Giappichelli, 2024, 225; nonché Corte cost. 21 giugno 2018, n. 149.

[20] Corte cost., 23 luglio 1991, n. 366; nello stesso senso Corte cost., 11 marzo 1993, n. 81.

[21] A. Pace, Art. 15, in Commentario della Costituzione. Rapporti civili. Art. 13-20, Bologna, Zanichelli, 1977, 81.

[22] In questo senso P. Barile-E. Chieli, voce Corrispondenza (Libertà di), in Enc. Dir., Vol. X., Giuffrè, 1962, 749.

[23] G. De Vergottini, Diritto costituzionale10, Padova, Cedam, 2023, 326; AA.VV., La Costituzione Italiana. Commento articolo per articolo, F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (a cura di), Bologna, Il Mulino, 2021, 112.; A. Valastro, Libertà di comunicazione e nuove tecnologie. Inquadramento costituzionale e prospettive di tutela delle nuove forme di comunicazione interpersonale, Milano, Giuffrè, 2001, 102.

[24] G. Zagrebelsky, Manuale di Diritto costituzionale. Il sistema delle fonti del diritto, Torino, Utet, 1987, 56; Corte cost. 20 giugno 1972, n. 113, §2.

[25] G. Zagrebelsky, op. cit., 55.

[26] Il divieto di comunicazione è espressamente stabilito dall’art. 73, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 e la violazione integra un illecito disciplinare, sanzionabile a sua volta con l’esclusione dalle attività in comune.

[27] A. Pace, op. cit., 106 ove l’Autore nettamente evidenzia come «la concreta materiale restrizione deve necessariamente porsi come esecutiva di un provvedimento giurisdizionale», in merito si veda Corte Cost. 6 aprile 1973, n. 34, in Giur. cost, 1973, 332-337.

[28] Corte costituzionale 12 gennaio 2023, n. 2, §9, ove viene icasticamente affermato che «se tale potere è conferito ad un’autorità non giudiziaria, nessun riferimento ad una “fattispecie a formazione progressiva”, sulla base della previsione di un eventuale, successivo intervento del giudice, può emendare il vizio di legittimità costituzionale».

[29] Per una completa ricostruzione circa gli orientamenti interpretativi sull’articolo 13 Cost. si v. Fr. Mazzacuva, Libertà personale e misure di prevenzione: la Consulta conserva le partizioni “quantitative”, in Dir. pen. proc., n. 2, 2025, 932-936.

[30] Corte cost. 7 aprile 2022, n. 127 §5.

[31] Belgio [report di T. Daems, Criminal Detention in the EU: Conditions and Monitoring-Belgium, European Union Agency for Fundamental Rights, 2024, reperibili al seguente link: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/belgium-criminal-detention-2024-country-study_en.pdf (settembre 2025)]; Svezia [report di F. Wall-J. Ounsted, Criminal Detention in the EU: Conditions and Monitoring-Sweden, European Union Agency for Fundamental Rights, 2024, reperibili al seguente link: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/sweden-criminal-detention-2024-country-study_en.pdf (settembre 2025); Austria, [report di M. Möstl, Criminal Detention in the EU: Conditions and Monitoring-Austria, European Union Agency for Fundamental Rights, 2024, reperibili al seguente link: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/austria-criminal-detention-2024-country-study_en.pdf ( settembre 2025)]; Irlanda, Legge sull’ordinamento penitenziario, art. 62, comma 2.

[32] Germania [report di K. Marek-E. Töpfer, Criminal Detention in the EU: Conditions and Monitoring-Germany, European Union Agency for Fundamental Rights, 2024, reperibili al seguente link: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/germany-criminal-detention-2024-country-study_en.pdf (settembre 2025)], Lussemburgo [report di V. Vysotskaya-A. Sommarribas-J. Vasconcelos-B. Nienaber, Criminal Detention in the EU: Conditions and Monitoring-Luxemburg, European Union Agency for Fundamental Rights, 2024, reperibili al seguente link: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/luxembourg-criminal-detention-2024-country-study_en.pdf (settembre 2025)].

[33] Legge sull’esecuzione della pena (Straffuldbyrdelsesloven) § 68,2.

[34] Legge sull’esecuzione della pena (Straffuldbyrdelsesloven) § 111.

[35] Legge sull’esecuzione della pena (Straffuldbyrdelsesloven) § 112.

[36] Art. 6, comma 2, art. 87, comma 3, Legge penitenziaria statale modello (Musterentwurf zum Landesstrafvollzugsgesetz).

[37] Legge penitenziaria del 16 marzo 1976 (Gazzetta ufficiale federale, Parte I, pag. 581, 2088), §103.

[38] Legge penitenziaria del 16 marzo 1976 (Gazzetta ufficiale federale, Parte I, pag. 581, 2088), §109.

[39] Report di R. Subramanian-A. Shames, Sentencing and Prison Practices in Germany and the Netherlands: Implications for the United States, Center on sentencing and corrections, Vera institute of Justice, 2013, 18, reperibile al seguente link: https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/european-american-prison-report.pdf (settembre 2025).

[40] In particolare, nel periodo 2014-2019 i periodi di isolamento disciplinare sono cresciuti da 207 a 2.367, v. report Antigone, Il carcere secondo la Costituzione, XV Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, 2019. Tale andamento, nonostante una lieve flessione, continua a destare preoccupazione, dagli ultimi dati emerge che gli isolamenti disciplinari sono stati 1.946 nel 2024 e 1.909 nel 2023, con un incremento pari all’1,9%, v. report Antigone, Senza respiro, XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, 2025.

[41] Cass. pen. 20 giugno 2017, n. 43435; Cass. pen. 14 febbraio 2019, n. 15609; Cass. pen. 10 dicembre 2020, n. 35055.

[42] Criterio definito, da ultimo, da Corte Edu, Grande camera, 15 novembre 2016, A. e B. c. Norvegia.

[43] Cass. pen. 15 dicembre 2016, n. 9184: «Nel caso di specie, i due procedimenti (penale e disciplinare) sono temporalmente contigui, il che consente di ritenere esaudita la richiesta di verifica dello stretto “legame temporale” proveniente dalla Corte europea ai fini della valutazione di legittimità convenzionale del doppio binario sanzionatorio».

[44] Cass. pen. 20 giugno 2017, n. 43435, §12.1.3; richiamando Corte Edu 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania, § 53: «The rule of law infringed by the applicant has, for its part, undergone no change of content. It is a rule that is directed, not towards a given group possessing a special status – in the manner, for example, of disciplinary law –, but towards all citizens in their capacity as road-users; it prescribes conduct of a certain kind and makes the resultant requirement subject to a sanction that is punitive».

[45] A. De Santis, Sanzioni disciplinari penitenziarie e legittimità convenzionale del doppio binario sanzionatorio, in Criminal Justice Network, 14 ottobre 2019.

[46] Cass. civ., Sez. Un., 29 febbraio 2016, n. 4004; v. contra. A.F. Tripodi, Pluralismo sanzionatorio e diritti fondamentali: il caso del cumulo tra sanzione penale e sanzione disciplinare, in Dir. pen. proc., n. 5., 2025, 658.

[47] Cass. pen. 15 dicembre 2016, n. 9184, «quanto alla natura della sanzione disciplinare inflitta, ovvero dell’isolamento diurno per cinque giorni: si tratta di una punizione di significativa gravità, in quanto rende la detenzione particolarmente afflittiva, al punto che per applicare la sanzione è necessaria una autorizzazione del medico. Tale sanzione non è qualificata formalmente come “penale”, tuttavia il grado di afflittività della stessa, tenuto conto della severità della restrizione e della sua durata ne consente l’equiparazione alla sanzione formalmente penale, nel rispetto dei “principi di Engels”, ovvero dei parametri indicati dalla Corte di Strasburgo per la valutazione della natura “penale” della reazione sanzionatoria al comportamento deviante»; in merito v. C. Carino, Sanzioni disciplinari penitenziarie e sanzioni penali, tra matière pénale e ne bis in idem, in Cass. Pen., n. 2, 2019, 711-725.

[48] D. Bruno, Il procedimento disciplinare carcerario: brevi riflessioni sulle questioni aperte, in Giur. Pen., n. 5, 2021, 1-6; A. De Santis, op. cit., §4.

[49] Corte Edu 28 giugno 1984, Campbell e Fell c. Regno Unito, §72.

[50] Corte Cost. 12 febbraio 2020, n. 32.

[51] Sulla non decisività del limitato novero di destinatari v. Fr. Mazzacuva, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazioni dello statuto garantistico, Torino, Giappichelli, 2017, 14.

[52] In senso conforme v. A.F. Tripodi, op. cit., 654, il quale, in definitiva, evidenzia come gran parte delle sanzioni disciplinari costituiscano una riproduzione all’interno di un ambito soggettivo più ristretto della potestà punitiva; anche perché – sottolinea l’Autore – proprio la figura del reato proprio dimostrerebbe come la norma penale non richieda necessariamente una dimensione generale. Contra C. Carino, op. cit., 713.

[53] A.F. Tripodi, op. cit., 658.

[54] Collocazione già suggerita in Fr. Mazzacuva, Le pene nascoste, cit., 271 ss.

[55] Sulla centralità del regime disciplinare, si veda E. Loi-N. Mazzacuva, Il sistema disciplinare nel nuovo ordinamento penitenziario, in Il carcere riformato, F. Bricola (a cura di), Bologna, Il Mulino, 1977, 64.

[56] Contra Cass. pen. 2 luglio 2020, n. 23463.