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VERITÀ DELLA DIFESA E TIRANNIA DELL’ACCUSA: RETORICA, IDEOLOGIA E DERIVE NEL MODELLO NEO-INQUISITORIO – DI LUCA MARAFIOTI

VERITÀ DELLA DIFESA E TIRANNIA DELL’ACCUSA: RETORICA, IDEOLOGIA E DERIVE NEL MODELLO NEO-INQUISITORIO – DI LUCA MARAFIOTI

MARAFIOTI – VERITÀ DELLA DIFESA E TIRANNIA DELL’ACCUSA: RETORICA, IDEOLOGIA E DERIVE NEL MODELLO NEO-INQUISITORIO.PDF 

VERITÀ DELLA DIFESA E TIRANNIA DELL’ACCUSA: RETORICA, IDEOLOGIA E DERIVE NEL MODELLO NEO-INQUISITORIO

di Luca Marafioti

Il declino della stagione garantista ha coinciso con il tramonto della narrazione della figura dell’avvocato in cui venivano esaltati il «valore professionale e la caratura umana del difensore che sa far trionfare la giustizia con la scoperta della verità». Al contempo, la magistratura nel nostro Paese pensa, nella convinzione di poter influire anche sull’opinione pubblica e sulla cultura di massa, di avere il monopolio della verità. Simile idea, tuttavia, tradisce una concezione della verità vecchia di almeno due secoli. Ma soprattutto rivela l’incapacità, se non il rifiuto, da parte della nostra magistratura di affrancarsi da visioni epistemologiche da tempo superate dalla storia del pensiero.

Sommario: 1. Da Perry Mason a Böser Christ. – 2. Verità in monopolio e verità reiette. – 3. Avvocato senza “fiaccola” e cultura neo-inquisitoria della verità.

  1. Da Perry Mason a Böser Christ.

A voler scrutare fra le pieghe del codice di rito del 1988 e alla stregua dei princìpi costituzionali in materia di giusto processo sembrava destinata ad emergere un’immagine del difensore molto simile a quella, particolarmente in voga nella cultura di massa americana a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso: come ricordatoci da Ennio Amodio, un italico Perry Mason[1].

Interpretato sulle scene televisive da Raymond Burr, il personaggio viene solitamente descritto come un eroe che riesce a salvare la vittima di un errore giudiziario «sottraendola agli strali del prosecutor che sta per trascinarlo verso un verdetto di colpevolezza»[2]. Dell’imbattibile difensore americano vengono esaltati il «valore professionale e la caratura umana del difensore che sa far trionfare la giustizia con la scoperta della verità», tanto da divenire nell’immaginario collettivo «il modello ideale del penalista, eroe invincibile ed emblema della incrollabilità della difesa nel processo»[3].

L’aspettativa di un penalista nostrano in qualche modo ad immagine e somiglianza di quel modello deriva dal legame sussistente in quel sistema fra struttura processuale ed iconografia del difensore.

Negli States, il courtroom drama trova il suo massimo splendore nel contesto storico in cui gli echi del due process model e delle decisioni della Warren Court[4] sulla cultura giuridica americana appaiono evidenti. Non è un caso che il principale palcoscenico in cui si esibisce l’eroe americano sia rappresentato dal jury trial, in cui non solo le abilità oratorie dell’avvocato trovano il proprio terreno elettivo, secondo i contrassegni tipici della sporting theory, ma dove la collettività partecipa attivamente alla produzione della giustizia, fungendo al contempo da spettatore privilegiato.

Neppure casuale che il declino della stagione garantista abbia coinciso in quella realtà con il tramonto di quel tipo di narrazione. Con l’avvento del crime control model è, infatti, mutata anche l’immagine televisiva e cinematografica dell’avvocato. Non è più un eroe senza macchia, ma un bad lawyer, incline a cedere al fascino del potere e del denaro o a trasgredire ogni regola deontologica; fino a trasformarsi, in alcuni casi, addirittura in un sodale dei criminali a cui presta assistenza. Mediante questa nuova iconografia, il grande e il piccolo schermo americani in sostanza contestano apertamente al sistema accusatorio di aver fallito l’obiettivo di accertare la verità rispettando le garanzie individuali[5], coniando pertanto nuove rappresentazioni più adatte al rinnovato contesto.

Se il parallelo fra modello processuale ed immaginario difensivo è valido, ci si sarebbe attesi anche da noi qualcosa di analogo. La svolta accusatoria impressa al sistema dal nuovo codice di procedura penale avrebbe potuto comportare, correlativamente, un profondo mutamento nell’immagine dell’avvocato penalista nella cultura popolare e nell’opinione pubblica. Del resto, la centralità del momento dibattimentale, favorendo la ricostruzione della verità attraverso lo scontro fra i contraddittori e la pubblicità delle dinamiche giudiziarie, avrebbe dovuto favorire l’emersione di un nuovo protagonismo difensivo e di una rinnovata figura di avvocato. Al pari di Perry Mason, paladino dei diritti degli innocenti contro i possibili abusi perpetrati da un’accusa, divenuta, con il nuovo modello, maggiormente aggressiva e disinvolta.

Ci saremmo dovuti, in sostanza, liberare della macchietta, di manzoniana memoria, dell’avvocato Azzeccagarbugli e delle figure caricaturali, tipiche del cinema italiano degli anni Cinquanta e Sessanta, del «giocoliere della parola»[6], «maestro nell’arte del cavillo»[7], sempre pronto a far valere nullità e vizi di forma per sottrarre l’imputato ai rigori della legge penale: in definitiva, «il personaggio più negativo, sulla scia del sentimento popolare italico che lo ritrae come collezionista di vizi e odiose abitudini»[8].

Nulla di più sbagliato.

Da noi, cultura di massa ed opinione pubblica[9] non sono state messe in grado di affrancarsi dal “classico” immaginario, sviluppatosi in secoli di esperienza inquisitoria, dell’avvocato-intralcio, pronto a mettere i bastoni fra le ruote alla magistratura, manipolando la verità per i propri scopi particolaristici.

Difetta, in particolare, nella nostra produzione televisiva e cinematografica l’interesse a «gettare lo sguardo sui temi classici del processo penale, come la ricerca della verità, i limiti stabiliti nella assunzione delle prove e la formazione del convincimento del giudice che sfocia nel grande capitolo del dubbio»[10]. Difficile dire se ciò dipenda da una pretesa assenza di appeal per l’audience o dall’imbarazzo «per la complessità ormai connaturale al potere giudiziario, ben poco disposto a tollerare qualsiasi visuale critica»[11]. Resta, comunque, il dato della scarsa attenzione per una parte processuale che si pensa lavori per fini estranei alla giustizia.

Il disinteresse sfocia addirittura in vera e propria insofferenza se spostiamo lo sguardo sul terreno dell’opinione pubblica. Abbindolata dalle distorsioni del processo mediatico, la gente fatica ad affrancarsi da posizioni colpevoliste, in una dinamica in cui «c’è posto solo per un avvocato che non può essere apprezzato perché ostacola il lavoro dei magistrati per la difesa della società dal crimine»[12].

A nulla erano valse le iniezioni garantistiche nel vecchio codice ad opera della Corte costituzionale, con cui si era tentato di riportare al centro dell’attenzione fondamentali princìpi a protezione dell’innocente, su tutti, inviolabilità della difesa e presunzione d’innocenza. Vano l’avvento di strutture tipiche del processo adversarial, in cui ogni parte gioca un ruolo fondamentale nella ricostruzione della verità e dove il difensore assume le vesti di organo di giustizia contrapposto a prosecutor e polizia giudiziaria dinanzi ad un giudice veramente terzo e imparziale.

Si può, anzi, sostenere che la parabola del fallimento di una nuova iconografia del difensore ricalchi, in qualche misura, la storia del naufragio del tentativo di importare un modello accusatorio; in un paese che, mentre declama «l’accusatorio sulle labbra», mantiene «l’inquisitorio nel cuore»[13].

Lungi dall’essere visto come un Perry Mason in salsa italica, il difensore nostrano assomiglia dunque di più all’immagine del Böser Christ, vero e proprio cattivo cristiano.

Nel suo Die Wahrheit vor Gericht[14], Klaus Volk si chiede provocatoriamente se la difesa sia veramente necessaria: Strafverteidigung, muss dass sein?. Spiega le ragioni storiche della sfiducia nella società tedesca verso la figura del giurista[15] e, in particolare dei difensori: vanitosi e presuntuosi, avidi di denaro e desiderosi di notorietà, subdoli e astuti, interessati solo al risultato positivo ma non al bene, trovano la propria ragion d’essere nel successo[16]. In sintesi, “cattivi cristiani”, perché si lasciano corrompere dal potere[17].

Come riconosce lo stesso Volk, sono parole di ieri (Worte von gestern), ma che descrivono idee ancora oggi particolarmente vivide (Ansichten, die auch heute noch nicht ausgestorben sind)[18].

  1. Verità in monopolio e verità reiette

La «poco invidiabile reputazione»[19] di cui godono i penalisti rischia di toccare, però, l’apice negli ambienti giudiziari. Non si tratta di una voce carpita nei corridoi dei Palazzi di Giustizia, né del grido di dolore lanciato dal difensore «logorato dall’esperienza»[20], incline a mugugni destinati a rimanere inascoltati, bensì di un palese atteggiamento di sfiducia verso l’avvocatura, oggi divenuto addirittura aperto, da parte della magistratura associata.

Il giurista, anche solo minimamente avvezzo all’uso dei social network, si sarà senz’altro imbattuto in un video dell’A.N.M. Per contestare la separazione delle carriere, si offre ai non addetti ai lavori un’immagine peculiare del ruolo delle parti nel processo penale e del loro rapporto col giudice e la prova. Un P.M. visto come “guardiano della legalità”, che ricerca le prove con animo imparziale, garantendo che i diritti di tutti siano rispettati. Un Giudice, al quale nel video improvvidamente si toglie più di una prerogativa, “arbitro supremo”, che emette la decisione dopo aver ascoltato – per graziosa concessione – anche il punto di vista difensivo. Chiaro che si tratti di un giudizio solo di facciata, dal momento che il più è fatto, grazie al lavoro già svolto da un P.M. che opera sempre più come un Richter vor dem Richter.

Superflua una minuziosa opera di decostruzione per individuare le matrici ideologiche delle tesi sostenute nel video. Sulla passerella argomentativa sfilano, infatti, alcuni dei più logori luoghi comuni del modello inquisitorio, in una sorta di “fabbrica dei mostri” processuale: il P.M. “parte imparziale”, che lavora per garantire anche l’imputato; la “cultura della giurisdizione”, da cui sarebbe attinta solo la magistratura (e che per tale motivo si vuole resti unita); la considerazione che la ricerca della verità interessi solo al P.M. e al Giudice, mentre il difensore cura solo gli interessi del suo assistito.

Di fronte a simile scenario, il pubblico non avrà probabilmente nulla da ridire: il video offre una rappresentazione della Giustizia, tutto sommato, familiare. Ma lo studioso del processo penale e l’avvocato che frequenta quotidianamente le aule dei tribunali debbono trasecolare: l’ideologia sottesa al video rappresenta fedelmente quella in voga nella magistratura associata italiana, non limitata alla propaganda in vista delle imminenti “battaglie” politiche, ma da anni trasferita nelle prassi e all’interno dei provvedimenti giudiziari.

Basti pensare alla considerazione del P.M. come “parte imparziale”, alacremente alla ricerca di prove a favore dell’imputato. Quotidianamente si registra l’ipocrisia che si cela dietro alla lettura dell’art. 358 c.p.p.[21].

Frutto di vera e propria superfetazione, la norma si limita a ribadire l’ovvio, cioè che il P.M. non è abilitato a nascondere prove a discarico.

Prevale, ancora, l’idea paternalistica di un’accusa che lavora a tutto campo, anche sostituendosi, se del caso, all’operato del difensore. In questa prospettiva, l’art. 358 c.p.p. regola una fase del procedimento dove si ritiene che il P.M. non sia ancora “parte”, ma organo imparziale di giustizia. Lo diventerà soltanto con l’esercizio dell’azione, una volta che avrà sciolto il dilemma se agire o meno.

Neanche a dirlo, l’approccio al ruolo dell’accusa è fatalmente naif. Con singolare paralogismo, si confondono le regole del processo con la funzione dell’organo. Non interessa, cioè, capire come dovrebbe comportarsi il P.M. nelle indagini, ma si preferisce crogiolarsi nell’idea che il suo operato sia corretto e imparziale per definizione, perché questa sarebbe la funzione dell’organo. È come se, parallelamente, potessimo rinunciare al sistema delle impugnazioni perché il giudice, in quanto organo che deve essere imparziale, mai può sbagliare.

Si cade, però nell’equivoco: la presunzione, senza sforzarsi di verificare l’assunto, che il P.M. agisca per finalità pubbliche, scevro da logiche o inclinazioni personali, insensibile alla propria estrazione culturale e politica, guidato esclusivamente dalla “stella Polare” dell’obbligatorietà dell’azione che non gli lascia libertà di scelta ma solo rigidi doveri[22].

Ovvio, allora, in questa distorta prospettiva, che le prove che assembla godano di maggior credito agli occhi del Giudice rispetto a quelle provenienti dalla difesa e che la sua sia verità di maggior pregio.

Ne è plastico esempio la pronunzia di Cassazione che ha accordato fede privilegiata alla consulenza tecnica del P.M. [23]. Con grave sgrammaticatura[24], incappa nel più classico dei lapsus freudiani: riferendosi all’attività svolta dall’ausiliario dell’accusa, la Corte impiega il termine «perizia», anziché il corretto «consulenza tecnica», tradendo fatalmente, già sul piano semantico, la fede che riporrà nel prodotto proveniente dal lato “giusto” della giurisdizione.

Ancor prima, si pensi alle alterne vicende che hanno riguardato le indagini difensive, introdotte con colpevole ritardo alle soglie del nuovo millennio[25], per dare attuazione al diritto di difendersi “cercando”[26] e “provando”[27], riconosciuto dall’art. 24, comma 2, Cost., onde bilanciare il pur fisiologico squilibrio della fase preliminare e per rendere proficuo il successivo contraddittorio dibattimentale. Prerogative che sembravano preludere al passaggio da una difesa di mera posizione ad una difesa di movimento[28]; al contrario, hanno visto perdere il proprio peso sotto i colpi di una congenita sfiducia nei confronti di elementi provenienti da una parte ritenuta sospetta.

L’investigazione difensiva è stata sin da subito guardata con diffidenza e, talvolta, aperto sfavore, con persistente logica della “canalizzazione” verso il P.M. dell’intero flusso probatorio[29], che ha impedito di considerare la prova della difesa alla stregua di quella raccolta dall’accusa[30].

A distanza di venticinque anni dall’introduzione di una specifica disciplina in materia, permane, perciò, l’atteggiamento di profonda chiusura da parte di ampi settori della magistratura[31]. In sostanza, il sistema ancora si caratterizza per una struttura sbilanciata a favore del P.M., con indagini “di parte” che faticano a ottenere piena dignità epistemica e giuridica[32].

  1. Avvocato senza “fiaccola” e cultura neo-inquisitoria della verità

Lo scenario sin qui tratteggiato conduce alla desolante conclusione che la magistratura nel nostro Paese pensa, nella convinzione di poter influire anche sull’opinione pubblica e sulla cultura di massa, di avere il monopolio della verità.

Simile idea, tuttavia, tradisce una concezione della verità vecchia di almeno due secoli. Ma soprattutto rivela l’incapacità, se non il rifiuto, da parte della nostra magistratura di affrancarsi da visioni epistemologiche da tempo superate dalla storia del pensiero.

Quelle che Giuseppe De Luca, con felice sintesi, definiva «epistemologie ottimistiche»[33] continuano a informare, più o meno consapevolmente, l’autorappresentazione dell’autorità giudiziaria. De Luca includeva in questa categoria tanto il razionalismo quanto l’empirismo, accomunati dal medesimo abbaglio prospettico: la credenza che la verità esista come dato oggettivo, integro e indipendente, rinvenibile nella realtà naturale e attingibile da un ricercatore solitario.

La metafora evocativa di Ernst Beling del giudice che si aggira nell’oscurità armato solo di una fiaccola[34] è, in fondo, l’immagine di questa visione della verità: un elemento da scoprire, scavando con pazienza e dedizione, al riparo da ogni interferenza esterna.

È in questo contesto che si colloca l’intuizione – nient’affatto superata – circa il profondo legame tra ideologie culturali e strutture processuali. Una linea di ricerca portata avanti dagli studi di Massimo Nobili e che ha condotto a una rilettura del processo misto come forma procedurale che rafforza la figura del giudice, «a tutto danno del contraddittorio delle parti»[35].

Qui si annida un primo, inquietante elemento di novità di quella che, a tutti gli effetti, può essere definita come la cultura neo-inquisitoria della verità.

Nel processo misto è il giudice a detenere – con poche eccezioni – il monopolio della verità. È a lui che spetta, in via quasi esclusiva, il potere istruttorio ed è nelle sue mani che il sistema affida la “fiaccola”[36].

Spiace constatare che il nuovo modello processuale non è mai stato quell’accusatorio che si tentò di introdurre nel 1989, rimasto, davvero, solo “sulle labbra”. Da tempo, la “fiaccola” è passata di mano: a portarla è ora il P.M.

Lo dice esplicitamente anche lo sconcertante video dell’A.N.M.: è il P.M. a cercare la verità; una verità che, almeno nella retorica dominante, si pretende imparziale.

Lo slittamento all’indietro del baricentro del processo e dell’istruzione probatoria, già avviato con l’avvento delle tecniche investigative di matrice scientifica, è oggi più che mai accelerato e rafforzato da una nuova ideologia, forse più insidiosa di tutte: l’efficientismo.

Nel modello che ne scaturisce ci si preoccupa sempre meno di garantire al processo le risorse materiali, organizzative ed umane necessarie a realizzare la funzione che la Costituzione gli assegna. Si preferisce, piuttosto, “dopare” la tesi dell’accusa per permetterle di superare indenne le barriere poste dalle regole del processo.

L’obiettivo, ormai, è giungere il più presto possibile a un giudicato, per definizione, preferibilmente di condanna. L’eventuale assoluzione viene percepita come per niente fisiologico sbocco processuale, ma, piuttosto, come patologia del sistema: una disfunzione, uno spreco di tempo e di risorse, evitabili se solo l’imputazione sia calibrata meglio, o se l’interprete “tradisca” le attese.

Viene allora spontaneo chiedersi – e chiedere agli autori di quel video, ma anche a tutti i convinti sostenitori di simili tesi – che ne è, in questo contesto, delle prerogative del giudice. Che fa il giudice, se la verità la cerca il P.M.?

Secondo il modello consegnatoci dalla riforma Cartabia, la risposta sembrerebbe essere questa: il giudice, in particolare il G.U.P., svolge un ruolo di “stampella” del P.M. A lui – lo dicono espressamente gli artt. 421, comma 1, e 421-bis c.p.p. – spetta il compito di stimolare la rinnovazione delle invalidità dell’azione, di colmare le lacune del quadro probatorio, di rendere, in sostanza, presentabili imputazioni che, altrimenti, rischierebbero di naufragare già in fase preliminare[37]. Non è più garante della legalità, né tantomeno diga contro le imputazioni azzardate, quanto, piuttosto, “sodale” di un’accusa sempre più deresponsabilizzata.

D’altronde, va contrastata l’idea che sembra dominante oggi: la cultura della giurisdizione come affare interno alla magistratura requirente e giudicante. Un’idea che trova sponda inquietante nelle nuove regole del processo, segnando un ulteriore passo verso lo svuotamento del contraddittorio.

Nel dibattimento, poi, il giudice può confidare nel buon operato del P.M., che si presenta forte del “sigillo” apposto dal G.U.P. Ne consegue che l’attività di giudizio si trasforma nella lettura passiva degli atti d’indagine, nella delega implicita alla ricostruzione accusatoria, nel disinteresse per l’ascolto diretto delle parti in udienza. È il lascito, ben noto, del cosiddetto effetto Bajrami: l’immediatezza degradata a orpello formale, sacrificabile sull’altare delle esigenze di mobilità interna della magistratura.

Con un giudice del controllo sempre più imbrigliato – sempre che non sopraggiunga la mannaia dell’inammissibilità – da una devoluzione ormai col contagocce. L’appello si vorrebbe, oggi, trasfigurato in una sorta di Cassazione in scala ridotta, dovendosi occupare sempre meno dei punti della sentenza impugnata, e sempre di più delle argomentazioni svolte nei motivi[38]. Il giudizio di legittimità, da par suo, offre oramai un controllo strozzato sulla motivazione dei pronunciati giurisdizionali. In entrambe le sedi, comunque, il difensore è ospite sgradito.

E allora, spiace dirlo, l’iconografia cinematografica del difensore raffigurato «ai margini del giudizio mentre inciampa in ogni aspetto tecnico-giuridico e che dimostra di essere un corpo estraneo alla vera giustizia incarnata dai magistrati in toga»[39], sebbene frutto di proiezioni distorte, si dimostra dotata di una forte carica di realismo.

Oggi, il difensore è un privato che tenta di contrapporsi alla «granitica forza repressiva dello Stato»[40]. E nel modello neo-inquisitorio può contare sempre meno sull’appoggio del giudice contro il predominio del nuovo assoluto protagonista del processo. Cosicché, rischia di somigliare alla raffigurazione nei dipinti di Daumier, spesso costretto a sbracciarsi e a sbraitare per elemosinare un po’di attenzione in aula.

A voler spingere troppo verso il tramonto di un modo di fare giustizia coram populo e nel tentativo di trascinare “aggressivamente”[41] il processo verso spire anticognitive[42], si prefigura, però, un sistema in cui l’intervento del difensore e la salutare aria dell’udienza saranno avvertiti sempre più come meri fattori di compromissione della durata del procedimento[43].

[1] E. Amodio, Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction, Giuffrè, Milano, 2016; Id., Mille e una toga. Il penalista tra cronaca e favola, Giuffrè, Milano, 2010.

[2] E. Amodio, Mille e una toga, cit., p. 27.

[3] E. Amodio, Estetica della giustizia penale, cit., p. 242.

[4] È del 1966 la sentenza della Corte Suprema Federale Miranda v. Arizona, 386 U.S. 436, 457 (1966), che ha riconosciuto all’indagato il diritto agli avvisi sul diritto al silenzio e alla assistenza del difensore. In tema, volendo, L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, Giappichelli, Torino, 2000, p. 10.

[5] E. Amodio, Estetica della giustizia penale, cit., p. 241.

[6] E. Amodio, Estetica della giustizia penale, cit., p. 200.

[7] E. Amodio, Estetica della giustizia penale, cit., p. 227.

[8] E. Amodio, Estetica della giustizia penale, cit., p. 199.

[9] Per la differenza fra popular culture e pubblica opinione, E. Amodio, Estetica della giustizia penale, cit., p. 223.

[10] E. Amodio, Estetica della giustizia penale, cit., p. 218.

[11] Ibidem.

[12] E. Amodio, Mille e una toga, cit., p. 27. Dietro a tale affermazione si scorgono, in filigrana, le riflessioni di M. Nobili, La teoria delle prove penali e il principio della “difesa sociale”, in Materiali per la storia della cultura giuridica, 1974, p. 419 ss., sul legame stringente fra difesa sociale e predominio giudiziale nell’accertamento del fatto, più di recente rilanciate e attualizzate da D. Negri, Diritto costituzionale applicato: destinazione e destino del processo penale, in Proc. pen. giust., n. 2, 2019, p. 553.

[13] È la celebre immagine riportata in auge da M. Nobili, L’accusatorio sulle labbra, l’inquisitorio nel cuore, in Crit. dir., 1992, p. 11, ma che si deve, com’è noto, a P. Nuvolone, L’istruttoria penale, in Criteri direttivi per una riforma del processo penale, Giuffrè, Milano, 1965, p. 86

[14] K. Volk, Die Wahrheit vor Gericht. Wie sie gefunden und geschunden, erkämpft und erkauft wird, C. Bertelsmann Verlag, Monaco di Baviera, 2016.

[15] K. Volk, Die Wahrheit vor Gericht, cit., p. 121 ss.

[16] K. Volk, op. loc. cit.: «Eitel und aufgeblasen, geldgierig und geltungssüchtig, verschlagen und listenreich, nur an das gute Ende, aber nicht an das Gute denkend. Sie rechtfertigen sich über den Erfolg».

[17] Ibidem.

[18] K. Volk, op. cit., p. 119.

[19] E. Amodio, Mille e una toga, cit., p. 3.

[20] Secondo la felice definizione di M. Taruffo, La verità nel processo, in G. Forti-G. Varraso-M. Caputo (a cura di), Verità del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Jovene, Napoli, 2014, p. 181.

[21] Cfr. L. Marafioti, Il PM in soccorso dell’indagato?, in PqM. Il Riformista, 24 gennaio 2024, p. 1 e 3.

[22] Cfr. L. Marafioti, Apoliticità dell’azione penale?, in PqM. Il Riformista, 12 luglio 2024, p. 1 s.

[23] Cass., Sez. III, sent. 18 febbraio 2020 (dep. 29 maggio 2020), n. 16458, in Sistema penale, 28 settembre 2020, con commento di R.E. Kostoris, Una grave mistificazione inquisitoria: la pretesa fede privilegiata del responso del consulente tecnico dell’accusa. A p. 3 della pronuncia si legge: «le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, pur costituendo il prodotto di un’indagine di parte, devono ritenersi assistite da una sostanziale priorità rispetto a quelle tratte dalla consulenza tecnica della difesa».

[24] R.E. Kostoris, Una grave mistificazione inquisitoria: la pretesa fede privilegiata del responso del consulente tecnico dell’accusa, cit.

[25] L. 7 dicembre 2000, n. 397, recante Disposizioni in materia di indagini difensive (G.U. n. 2 del 03-01-2001). In tema, per tutti, G. Paolozzi, Fase prodromica della difesa ed efficacia persuasiva degli elementi di parte, in AA.VV., Le indagini difensive. Legge 7 dicembre 2000, n. 397, Ipsoa, Milano, 2001, p. 15.

[26] A. Giarda, Un cammino appena iniziato, in AA.VV., Le indagini difensive, cit., p. 9; G. Di Chiara, Le linee prospettiche del “difendersi ricercando”: luci ed ombre delle “nuove” investigazioni difensive (l. 7.12.2000 n. 397), in Leg. pen., 2002, p. 1.

[27] G. Vassalli, Il diritto alla prova nel processo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1968, p. 3 ss.

[28] O. Dominioni, Le investigazioni del difensore ed il suo intervento nella fase delle indagini preliminari, in AA. VV., Il nuovo rito penale. Linee di applicazione, Atti del Convegno (Sanremo, 10-12 marzo 1989), Dif. pen., fasc. mon., II, 1990, p. 26.

[29] Cass., Sez. Fer., 18 agosto 1992, Burrafato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1993, p. 1169, con nota di A. Scella, Questioni controverse in tema di informazioni testimoniali raccolte dalla difesa.

[30] Cass., Sez. VI, 2 dicembre 1997, Vacca, in Cass. pen., 1997, p. 2090, con nota di G. Jesu, Rilevanza delle indagini difensive nel procedimento penale. A commento della decisione v., altresì, P.P. Paulesu, Una sentenza ambigua in tema di indagini difensive, ivi, 1998, p. 3332 ss.

[31] Ne dà conto N. Triggiani, art. 327-bis, in A. Gaito (a cura di), Codice di procedura penale commentato online, Wolter Kluwers, Milano, 2025.

[32] In tal senso, M. Nobili, Delusioni del nuovo garantismo, in Id., Scenari e trasformazioni del processo penale, Cedam, Padova, 1998, p. 131 ss.; Id., Giusto processo e indagini difensive: verso una nuova procedura penale?, in Dir. pen. proc., 2001, p. 5.

[33] G. De Luca, La cultura della prova e il nuovo codice di procedura penale, in AA. VV., Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale. Studi in onore di Giuliano Vassalli, Milano, II, 1991, p. 201; Id., Logica e metodo probatorio giudiziario, in Scuola pos., 1965, p. 35.

[34] E. Beling, Die Beweisverbote als Grenzen der Wahrheitserforschung im Strafprozeβ, Darmstadt, 1903, p. 2.

[35] M. Nobili, La teoria delle prove penali e il principio della “difesa sociale”, cit., p. 420.

[36] Ed è a partire da tale presupposto, che si basava sul principio della verità materiale e sul carattere onnivoro del libero convincimento del giudice, che sono via via saltati tutti i limiti probatori. In tema, per tutti, M. Nobili, Il principio del libero convincimento del giudice, Giuffrè, Milano, 1974.

[37] In tema, G. Fiorelli, La riforma dell’udienza preliminare: traiettorie efficientiste e deviazioni sistematiche, in L. Marafioti-G. Paolozzi-F. Centorame-G. Fiorelli (a cura di), La procedura penale riformata. Una lettura per gli studenti, Giappichelli, Torino, 2023, p. 175 ss.

[38] In tema, volendo, L. Marafioti, Nel cantiere delle riforme: controlli sul giudizio, in D. Castronuovo-D. Negri (a cura di), Forme riforme e valori per la giustizia penale futura, Jovene, Napoli, 2023, p. 513 ss. Cfr., di recente, G. Garofalo, Rinuncia ad impugnare e processo penale. Controllo, disinteresse, abdicazione, Giappichelli, Torino, 2025, p. 146 ss.

[39] In questi termini, E. Amodio, Estetica della giustizia penale, cit., p. 199.

[40] Così, E. Amodio, Estetica della giustizia penale, cit., p. 191.

[41] Secondo la felice definizione di D. Negri, La deflazione penale “aggressiva”: una tecnica incompatibile con i presupposti costituzionali del consenso liberamente prestato ai riti premiali, in G. De Francesco-A. Gargani-E. Marzaduri-D. Notaro (a cura di), Istanze di deflazione tra coerenza dogmatica, funzionalità applicativa e principi di garanzia. Atti dell’incontro di studi, Pisa, 22 marzo 2019, Giappichelli, Torino, 2020, p. 133.

[42] Cfr. F. Siracusano, La giustizia negoziata fra appannamenti modellistici e derive valoriali, in D. Castronuovo-D. Negri (a cura di), Forme riforme e valori per la giustizia penale futura, Jovene, Napoli, 2023, p. 355.

[43] Per tutti, G. Paolozzi, “A vocazione efficientista”: il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in L. Marafioti-G. Paolozzi-F. Centorame-G. Fiorelli (a cura di), La procedura penale riformata, cit., p. 24.