VERITÀ PROCESSUALE E VERITÀ MEDIATICA – DI VITTORIO MANES
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VERITÀ PROCESSUALE E VERITÀ MEDIATICA
di Vittorio Manes
L’editoriale del Direttore Vittorio Manes che aprirà il primo e secondo fascicolo 2025 della rivista, con un focus dedicato alla verità processuale con contributi che spaziano – con acuminate riflessioni – sui più diversi versanti problematici. Si concorda, in termini variamente accentuati, sul fatto che un esito di verità sia lo scopo stesso del processo, e al contempo ci si interroga un po’ da sempre su quale sia la reale essenza della verità alla cui ricostruzione il processo tende, ci si domanda quali percorsi possa o debba seguire la via che conduce ad accertarla, quali i metodi migliori a tal fine e quali i controlli per assicurarli, chi sia tenuto a perseguirla e chi e in quale misura ne sia, in definitiva, garante. E si indaga anche, più di recente, sui fattori di condizionamento che possano influenzare o contaminare la verità processuale, inoculando talvolta “errori invisibili”, ed intervenendo – e spesso irrompendo – sulla scena anche solo ab externo.
1. Tra i problemi più complessi e tormentati della giustizia penale, come si sa, si staglia il concetto di “verità” e il suo rapporto con il processo, con le sue regole, con le parti – anche con il difensore – oltre che con la pubblica opinione e, ormai, con l’attenzione massiva dei media.
Se infatti si concorda, in termini variamente accentuati, sul fatto che un esito di verità sia lo scopo stesso del processo, ci si interroga un po’ da sempre su quale sia la reale essenza della verità alla cui ricostruzione il processo tende, ci si domanda quali percorsi possa o debba seguire la via che conduce ad accertarla, quali i metodi migliori a tal fine e quali i controlli per assicurarli, chi sia tenuto a perseguirla e chi e in quale misura ne sia, in definitiva, garante. E si indaga anche, più di recente, sui fattori di condizionamento che possano influenzare o contaminare la verità processuale, inoculando talvolta “errori invisibili”,[1] ed intervenendo – e spesso irrompendo – sulla scena anche solo ab externo.
Proprio nello sforzo di contribuire a questa complessa ed inesausta ricerca, si è scelto di dedicare ad essa il focus di questo numero di Diritto di Difesa, con contributi che spaziano – con acuminate riflessioni – sui più diversi versanti problematici.
A corredo di essi, in queste poche pagine ci proponiamo solo di ripercorrere i contorni della “verità processuale” mettendola in comparazione – e in contrapposizione – alla “verità mediatica”, sempre più presente, e dominante, nelle narrazioni della giustizia penale; e sempre più capace di influenzare, riteniamo, la ricostruzione della verità giudiziale, fino a poter far deragliare il percorso razionale del giudicante.
2. Prendiamo le mosse dal processo istituzionale, quello che si celebra nel “sacro cerchio” – come lo descriveva Omero – dell’aula giudiziaria: uno spazio separato e protetto che è la sede fisica ma al contempo la cornice epistemica dell’accertamento giudiziario, perimetro dei presupposti cognitivi, semantici e simbolici attraverso cui il potere di accertamento viene esercitato, e teatro di ri-costruzione di una “verità” sempre stipulativa e relazionale, “situata” e formale, selettiva e critica, ossia condotta secondo le regole di validazione che il diritto e la procedura impongono.
2.1 Come si sa, ed anzitutto, la verità cui tende il processo penale – ossia quella “verità processuale” che è “uno dei compiti essenziali di uno Stato di diritto e […] che la Magistratura è tenuta ad offrire al popolo italiano, nel cui nome amministra giustizia”[3] – è sempre una verità selezionata e “protetta” dalle garanzie del “giusto processo”, ossia dalla ghiera di principi e regole che legittimano quel “processo di addomesticamento della violenza” in cui consiste il rito,[4] e che rientrano nel “bagaglio tecnico” – simboleggiato dalla toga – che è corredo necessario di ogni parte processuale.
È dunque una verità “critica”, in senso etimologico, perché se è vero che il fine – come si usa ripetere – è raggiungere la “verità materiale”, non ogni “verità materiale” è accettabile, ma solo quella che rappresenta l’esito di un percorso “obbligato” di selezione e cernita, tracciato dal rispetto delle regole (rules-based) e, a monte, delle forme tipiche che sono imposte sul piano sostanziale e processuale: regole e forme che incarnano non solo il sedìme su cui si edifica l’accertamento, ma anche le condizioni epistemologiche di validazione – e di accettazione – della “verità processuale”.
2.1.1. Sul piano sostanziale, questa “attenzione selettiva” della giustizia penale – e a monte, di ciò che può essere considerato “penalmente rilevante” – si misura anzitutto sulla tipicità caratteristica delle singole figure di reato.
Nella meccanica punitiva, i dispositivi funzionali che si impiegano – appunto le “fattispecie tipiche” – sono orientati a precisi e tassativi quadri di disvalore/offesa a beni giuridici, che come tali lasciano fuori – o dovrebbero lasciare fuori – tutto ciò che non corrisponde alla species facti ritagliata dal legislatore, ossia tutto ciò che “non è previsto dalla legge come reato”: secondo quella “catena di controllo” che attraverso la formulazione dell’imputazione definisce l’oggetto della prova, e di qui circoscrive il thema probandum e il thema decidendum.
Così, ad esempio, la selettività del Tatbestand – sin dall’età dei lumi – dovrebbe valere ad emarginare elementi (deontologici, moralistici, eticizzanti, etc.) che non contribuiscono a definire il disvalore penale, e che pur possono avere rilevanza per il giudizio morale: giacché “giudicare l’intrinseca bontà o malizia dell’atto” – come diceva Cesare Beccaria – “spetta ‘a teologi”, e non al giudizio penale.[5] In altri termini, se pur vi possono essere intersezioni e sovrapposizioni tra valutazioni penali e valutazioni etiche, nell’aula giudiziaria “si lavora con il codice penale, non con il codice morale”, come appunto ammonì il Procuratore presso il Tribunale di Lille, Frédéric Fèvre, agli esordi di un processo per vicende “scandalose” – a carico tra gli altri di Dominique Strauss-Kahn – dove la notevolissima attenzione mediatica su particolari pruriginosi e scabrosi rischiava di fuorviare il codice valutativo, spostandolo sui connotati eticizzanti ben più che sugli aspetti giuridico-penali.
2.1.2. Una analoga selettività si registra anche e soprattutto sul piano processuale: come si è accennato, rispetto alla “verità materiale”, le regole del processo penale – ad esempio in tema di ammissibilità o utilizzabilità di una prova – pongono e impongono sempre un filtro, talvolta un autentico impasse, e sono spesso regole a contenuto antiepistemico, che stabiliscono vincoli ad excludendum; regole, cioè, che impongono di lasciar fuori dalla trama ricostruttiva anche frammenti che magari potrebbero essere utili – se non decisivi – per arrivare alla verità ma che, nondimeno, non possono essere acquisiti o considerati se raccolti o reperiti contra legem (basti pensare alla perquisizione illecita che pur abbia condotto alla prova decisiva: prova che non potrà essere utilizzata, a rigore, perché “fruit of a poisonous tree”, come ripete un sensibile orientamento della Corte EDU;[6] o alle intercettazioni non utilizzabili perché in violazione all’art. 270 c.p.p., etc.).
2.2. Da questa angolatura prospettica, si potrà anche ritenere che la “verità processuale” sia una verità “esoterica”, comprensibile, cioè, solo alla cerchia degli iniziati e alla gens de robe, perché spesso le regole e le garanzie che la procedura impone di rispettare – agli occhi della collettività e dei profani – possono apparire illogiche e “controintuitive”, e con esse l’esito della singola vicenda processuale (basti pensare alla pronuncia concernente un noto ex premier, dove l’inutilizzabilità di talune testimonianze – imposta dal rispetto di precipue garanzie processuali, e segnatamente dall’art. 63, secondo comma, c.p.p. – ha condotto all’esito assolutorio deciso dal Tribunale di Milano in primo grado).[7]
In ogni caso, quella raggiunta al termine del processo istituzionale è sempre una verità “relativa”, e mai assoluta: il diritto penale moderno in uno Stato di diritto, così come ripudia a monte – dal punto di vista assiologico – l’ideale totalizzante di una giustizia assoluta (fiat iustitia et pereat mundus), rifiuta a valle l’idea di una “Verità assoluta”, giacché l’accertamento processuale in un modello di giustizia penale laico e secolarizzato corrisponde sempre – si è detto – ad una verità convenzionale e “stipulativa”. Si tratta dunque, se si vuole, di una verità sempre minus quam perfecta, edificata sulla consapevolezza di tutti i limiti umani che ogni ricostruzione della verità può avere, e sul necessario rispetto delle regole che la legittimano: ossia quelle garanzie fondamentali che, come sempre accade nella ontogenesi dei diritti,[8] sono germinate su una lunga sedimentazione esperienziale di ingiustizie e su un cimitero secolare di errori giudiziari, e sullo sforzo di evitare il rischio del loro ripetersi.
Insomma: una verità senza maiuscole, “situata” e, se si vuole, limitata, frutto anche della consapevolezza che – dalla modernità giuridica in poi – il processo non è lo speculum veritatis (lo specchio della giustizia divina, come si riteneva che fosse lo ius dicere negli ordinamenti medievali) ma è solo il theatrum veritatis, dove il giudice può e deve decidere solo secundum acta et probata.[9]
2.3. È altresì noto che in questa ricostruzione “secondo regole” – dal punto di vista gnoseologico – assume un peso centrale il ruolo delle parti e del contraddittorio, come metodo generatore di conoscenza: la ricostruzione processuale che finirà per accreditarsi come “verità” è solo quella partorita e forgiata dalla contrapposizione dialettica tra le parti, nel confronto dibattimentale, davanti ad un giudice – sino ad allora – ignaro di ogni elemento raccolto dal pubblico ministero. Questa ricostruzione, dunque, non è mai unilaterale e non può mai darsi – per così dire – inaudita altera parte, non potendo mai prescindere dal contraddittorio tra accusa e difesa, e dal necessario confronto dialogico tra ragioni difensive e motivazione del giudice.[10] Il contraddittorio, in altri termini, è la sola matrice che può incidere sulla tabula rasa del giudice, la cui “verginità cognitiva” è salvaguardata – secondo i principi di oralità ed immediatezza – dalla separazione delle fasi e dei fascicoli, di modo che il corredo di elementi che suffragano l’ipotesi accusatoria e più in generale tutti gli atti di indagine non potranno essergli messi a conoscenza se non durante la verifica incrociata tra accusa e difesa.
Prospettiva questa – sia detto anche solo per inciso – dalla quale si staglia anche la centralità del ruolo dell’avvocato,[11] come contrappunto necessario e indispensabile contro il pericolo di una narrazione unilaterale e “a senso unico”, come di regola è l’ipotesi accusatoria, nella quale sempre si annida – per mutuare il titolo di uno straordinario racconto – the danger of a single story[12], tanto più oggi che la “fiaccola” del processo per illuminare il percorso verso la verità – come bene evidenzia Luca Marafioti[13] – sembra affidata principalmente al pubblico ministero.
2.4. Inoltre, il rapporto tra verità e processo penale risponde ad un paradigma logico che tende ad esorcizzare ed “ostracizzare” il dubbio, perché il “dubbio” – dall’angolatura del giusto processo – è il crinale oltre il quale la sentenza si affaccia sul baratro dell’errore giudiziario.
E qui – come si sa – giocano un ruolo centrale le regole di garanzia sulla valutazione della prova, prima fra tutte la presunzione di innocenza e la regola BARD: regola di giudizio (in dubio pro reo)[14] ma prima ancora “metodo di accertamento del fatto” – come ha rimarcato una importante decisione della Corte di Cassazione[15] – che sollecita il giudice, a monte, ad iscrivere sempre la sua valutazione nella “dialettica del dubbio” o nel “crepuscolo della possibilità” e che impone, a valle, “protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema di accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna; il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l’assoluzione”.[16]
2.5. Ma nel processo penale anche il rapporto tra verità e tempo, assume cadenze peculiari.
La verità processuale è infatti una verità lenta, stratificata, sedimentata, che giunge spesso a lunga distanza dai fatti. È una “verità di attesa”, mai immediata o istantanea, e rispetto al tempo del reato (al tempus commissi delicti) il rapporto descrive quasi un chiasmo: ci si allontana dai fatti, ma ci si avvicina alla verità, attraverso il tempo “finito” del processo, segnato da termini stabiliti giacché culmina – e si esaurisce – con la definitività del giudicato, che finalmente sarà apprezzato “alla stregua della verità” (pro veritate habetur).
2.6. Ancora: se è vero che il processo distribuisce inevitabilmente “ragioni” e “torti” tra le parti, la verità forgiata nell’aula giudiziaria non è mai “di parte”. Proprio per questa ragione, del resto, l’iconografia tradizionale descrive – dal punto di vista simbologico – Dike con l’immagine della “giustizia bendata”.[17]
Di più: la raffigurazione della giustizia con la benda davanti agli occhi – e con la bilancia nelle mani – simboleggia non solo la noncuranza rispetto agli interessi di parte, ma soprattutto l’asserita imperturbabilità di fronte a sentimenti oppositivi come amor/odium, amicitia/inimicitia. Un giudice “cieco” non è solo indipendente rispetto a poteri esterni e in posizione di terzietà tra le parti del processo – equidistante ed equivicino a ciascuna di esse –, ma vorrebbe evocare, prima e più in alto, l’idea di intangibilità e inattingibilità rispetto a moti dell’animo e sentimenti di empatia o antipatia che la vicenda può suscitare:[18] un giudice, insomma, da concepirsi più che come “un terzo” come “un assente”,[19] secondo una tradizione che in questo “olimpico distacco” ha sempre visto una condizione della stessa fides riposta dal popolo nella giustizia.[20]
2.7. Nel processo istituzionale, questa voluta distanza – e quasi “assenza” – del giudice, rispetto alle parti e alla loro capacità emotigena, assume toni ancora più marcati – venendo a un profilo ancor più importante per il tema della nostra riflessione – rispetto alle spinte emotive che possono provenire dalla collettività. La stessa struttura e “sceneggiatura” dell’aula giudiziaria prevede ed impone una distanza non solo simbolica – emblematizzata ancora dalla toga, che evoca appartenenza al novero delle parti legittimate a partecipare al rito ed al contempo alterità e distacco rispetto agli altri – ma anche fisica tra il pubblico e le parti processuali, segnata da una paratia architettonica che isola i protagonisti della contesa separandoli da eventuali spettatori. Non a caso, come ben noto, alla narrazione processuale può presenziare ma non può partecipare, neppure indirettamente, la “pubblica opinione”, i cui umori e sentimenti, o le cui dicerie, non entrano e non possono entrare nel processo. In altri termini, “Le voci degli altri” – per riprendere il titolo del bel romanzo di esordio di Lesley Cara – non possono avere ingresso nel processo neppure per il tramite dei testi, giacché il testimone “è esaminato su fatti determinati”, e “[n]on può deporre sulle voci correnti nel pubblico […]” (art. 194, comma terzo, c.p.p.).
E si tratta di una separazione dietro alla quale si nasconde un messaggio che ha attraversato il tempo, e che è ancora pienamente attuale: “serenità e imparzialità” non si possono “attendere da un’assemblea agitata da passioni diverse e dominata da simpatie e antipatie”.[21]
3. Se questi aspetti – ripercorsi con cruda sintesi – sono alcuni dei tratti fondamentali del processo istituzionale, celebrato nell’aula giudiziaria, e del rapporto che esso intesse con la “verità”, ciascuno e tutti risultano trasformati e deformati, se non autenticamente congedati, quando si analizzi il “processo mediatico”[22]: un processo senza luogo, senza regole, senza forme, senza tempo – che ben potremmo definire, dunque, “anomico”, “atopico”, “acronico” e “atipico”[23] – e che ovviamente vede accentuare questi tratti caratterizzanti quanto più ci si allontani da una oggettiva e imparziale cronaca giudiziaria e ci si avvicini a quella pseudo-narrazione della vicenda che prende corpo in un “processo parallelo” inscenato con i più diversi format sui media (dal forum di discussione al talk show, dal documentario al docu-fiction, dal reportage all’info-tainment, sino alle serie tv, etc.). Dove la giustizia degenera non di rado in “parodia” e più spesso – o più autenticamente – in puro “intrattenimento” o “spettacolo”.
3.1. Anzitutto, il “processo mediatico” di norma propone e propina una verità immediata e istantanea, sempre contingente, elaborata in modo “veloce e frugale” in un contesto non solo di asimmetria informativa ma, il più delle volte, di unilateralità informativa (che di regola rimanda all’ipotesi accusatoria del pubblico ministero): una “verità trasformata in notizia”, un ready-made pronto all’uso, pensato e confezionato per essere offerto alla curiosità – e alla voracità – “consumistica” di lettori e telespettatori, ai quali è peraltro garantita una fruizione senza limiti, visto che la disponibilità della notizia è destinata a durare sine die.
Dunque, il fast-track su cui corre la verità mediatica le consente di anticipare e soppiantare il processo istituzionale: come in Alice attraverso lo specchio, prima viene la condanna, poi verrà il processo, “e naturalmente il delitto viene dopo di tutto”.[24]
Si tratta quindi di una “giustizia senza processo” e, soprattutto, di una “verità” noncurante delle forme e che guarda – o dice di guardare – solo alla “sostanza” e alla “cruda realtà”, come spesso si afferma: un concetto che dietro le sembianze neutre della “cronaca” altro non nasconde se non una “verità trasformata in visione” o comunque in narrazione, e dunque una “pseudo-verità” informata alla “logica dell’apparenza”,[25] che tuttavia i media – ergendosi appunto ad interpreti ultimi di un “bisogno etico di verità” – finiscono indirettamente con l’accreditare poi come certezza acquisita.
Una certezza inossidabile, la cui intima “valenza sostanziale” non si è disposti a smentire, il più delle volte, neppure quando l’esito processuale accerterà una diversa, e talvolta opposta, verità, come emblematicamente accaduto all’esito del lungo itinerario processuale sulla c.d. trattativa Stato-mafia: pur dopo la sentenza conclusiva della Corte di Cassazione, che ha assolto taluni degli imputati principali con una formula liberatoria tranciante (“non aver commesso il fatto”), molti media – e persino taluni protagonisti processuali – hanno continuato a sostenere che la trattativa tra lo Stato e la mafia aveva comunque avuto luogo, persino invitando il grande pubblico a non credere a quanto affermato dalla Suprema Corte.[26]
3.2. Soprattutto, a differenza di quanto accade per il processo istituzionale, si tratta di una verità elaborata e forgiata senza regole, secondo un modello a-scientifico, a-tecnico e a-critico, dove semplicemente “vale tutto” ciò che possa aggiungere un qualche tassello al mosaico: nel “processo mediatico”, segnatamente, non ci sono regole di ammissibilità o utilizzabilità probatoria, o di assunzione o valutazione delle testimonianze, perché il compito apertamente rivendicato dai media è esattamente quello di squarciare filtri e paludamenti formali per offrire all’opinione pubblica – che è sempre il “miglior giudice” – un prodotto “naturale”, quanto più “genuino” possibile – si proclama – e “vicino alla fonte”.
Sennonché, si tratta sempre di un prodotto ben poco “nature” ma adattato all’uso ed alla cornice in cui sarà presentato: infatti, la ricostruzione/descrizione dei fatti segue uno storytelling che – come si sa – non ha nulla di innocente o di neutro,[27] e l’assemblamento dei fatti e delle asserite responsabilità – pur senza voler credere ai foschi scenari descritti, nell’Antologia di Spoon River, nel profilo del direttore Whedon[28] – è curvato alla “narrazione” che si intende proporre e, soprattutto, funzionalizzato all’aumento del numero dei lettori o degli indici di ascolto.
Dunque, il metodo di scrittura del processo mediatico non risponde ad un metodo scientifico di accertamento, o di verifica, ma è semplicemente un modo o una tecnica di narrazione, che non è mai guidata da regole (rule-driven) ma è essenzialmente trainata dagli ascolti (audience driven): del resto, “la notizia guadagna la ‘ribalta’ dei mezzi di informazione se riguarda un fatto giudiziario non già di pubblico interesse, ma di interesse del pubblico”, “un fatto cioè ad alto coefficiente di appetibilità giornalistica (perché) nell’ottica mercantile prioritario non è dare le notizie più importanti, ma quelle più richieste”.[29]
In definitiva, la narrazione mediatica – al di là delle affermazioni di facciata – non ha come (primo) obiettivo un accertamento che risponda al “vero” ma si appaga del “verosimile”, presentato sempre – come si vedrà – in una cornice sensazionalistica ed emotigena volta ad attirare, magnetizzare l’audience, enfatizzando ogni componente – ansiogena, allarmistica, moralistica – che possa scuotere il lettore/spettatore ed épater les bourgeois.
3.3. Qui si misura una ulteriore differenza, di notevole importanza, perché nell’aula mediatica – e nella sceneggiatura confusa e bulimica di cui essa si nutre – assumono un peso centrale non già i “fatti” conformi alle “fattispecie tipiche”, che come tali soli assumono interesse e rilievo penale, bensì anche e soprattutto i profili che destano biasimo etico, gli aspetti della vicenda che evocano un giudizio di censura o riprovevolezza morale, i tratti oggettivi o soggettivi che suscitano sconcerto o “scandalo”, esito sempre agognato dai media quasi che questi assolvano un compito protovangelico: oportet ut scandala eveniant.
E ciò, anche perché questi profili sempre divisivi – come lo è, al fondo, la dicotomia antropologica bene/male – “polarizzano” le valutazioni, separano e contrappongono gli spettatori chiamandoli ad ergersi sugli spalti del giudizio, così aumentando l’interesse e lo share: basti pensare – per limitarci a citare due recenti vicende oggetto di massiva attenzione mediatica – al “caso Bellomo”, dove i media hanno insistito soprattutto, se non esclusivamente, sui dati di asserito disvalore morale, come le “borsiste” invitate ad indossare abiti succinti e “tacchi a spillo”; o al caso degli affidamenti dei minori di Bibbiano, dove la narrazione ha – almeno nelle fase iniziali – persino evocato scenari del tutto inesistenti, come l’utilizzo dell’elettroshock come tecnica diagnostico-terapeutica sui bambini, ed ha a lungo continuato a propagare una informazione del tutto destituita di fondamento.
In effetti, è proprio della tecnica narrativa mediatica chiamare sempre il lettore/spettatore a farsi lector in fabula e “protagonizzarlo”: anche la descrizione di fatti di cronaca “nera” viene il più delle volte somministrata accentuando particolari scabrosi, in termini emotigeni ed ansiogeni, che fomentano il “panico collettivo” stimolando anche qui aggregazioni oppositive tra chi tende ad identificarsi con la vittima, chi inclina a patire e compatire il suo dolore, e chi invece risulta indifferente o “estraneo” a questo pathos.
In definitiva, quella mediatica è una descrizione della vicenda processuale non solo engagée, ma sempre engageant, che coinvolge e protagonizza indirettamente chi assiste, spingendo l’opinione pubblica a scavalcare la paratia divisoria che – come si è accennato – separa il pubblico dalle parti processuali, e la invita a farsi parte irrituale, convocandola ora a salire sullo scranno del “tribunale della morale”, ora ad immergersi negli abissi della paura.
3.4. In questa prospettiva, non può sorprendere che la narrazione mediatica dei processi presenti e rappresenti – come è stato sottolineato anche in importanti pronunce giurisprudenziali concernenti casi oggetto di massiva attenzione mediatica[30] – una verità non solo profondamente condizionata dalle indagini e dalla loro curvatura inquisitoria – visto che è questa la fase nella quale si accendono i riflettori dei media – ma volutamente espressiva della preferenza per la tesi colpevolista, comunque funzionale ad assegnare a qualcuno il ruolo catartico di “capro espiatorio”: perché è solo questa “agnizione” che – dopo la divisione in fazioni degli spettatori – sarà utile a sciogliere il dilemma morale che li ha contrapposti o comunque servirà a sedare le paure e l’allarme sociale che la narrazione stessa ha generato, garantendo ai media di somministrare ansiogeno e ansiolitico al tempo stesso. E ciò, come si sa, pur al prezzo di rappresentare ante iudicium – come spesso accade – un semplice indagato o imputato, di fatto, come “presunto colpevole”, o di ridurlo – più francamente – a nulla più che un “colpevole in attesa di giudizio”.
Insomma: mentre il processo penale segue – o dovrebbe seguire – sempre un lento e meditato percorso razionale di verifica dove – come tradizionalmente si insegna – “la caccia vale sempre più della preda”,[31] nel processo mediatico non c’è particolare attenzione per la “caccia”, perché conta soprattutto la “preda”, se non persino, solo e semplicemente, lo “scalpo” di qualcuno.[32]
3.5. Sempre procedendo per differentiam rispetto al processo “istituzionale”, si è accennato che – dal punto di vista gnoseologico – la ricostruzione mediatica segue di regola induttivamente una ipotesi – se non unilaterale e monodimensionale – comunque non forgiata dalla verifica del contraddittorio tra le parti: in genere, dopo ampio spazio – e credito – concesso all’ipotesi degli inquirenti, o alla versione della presunta vittima (o dei suoi difensori), all’indagato solo raramente sarà offerta possibilità di replica, presentandola comunque in modo da non alterare la tesi centrale, e per lo più creando una parvenza di contraddittorio – non certo una effettiva dialettica – che finisce per convalidarla ulteriormente.
Nell’“aula mediatica”, poi, non si ha alcuno scrupolo di disseminare elementi indiziari e atti investigativi – basti pensare alle intercettazioni telefoniche contenute nell’ordinanza cautelare, e ordinariamente pubblicate sui giornali e divulgate dai media – che non potrebbero mai essere conosciuti dal giudice dibattimentale, e che – ove conosciuti – finiscono per compromettere la sua “verginità cognitiva”, facendogli avere accesso ad un materiale apocrifo non filtrato dalla verifica del contraddittorio, e inevitabilmente piegato – si è detto – alla ipotesi accusatoria: una ipotesi o una “pseudoverità” – come abbiamo visto – a cui i media accreditano, di fatto, una valenza sostanzialmente “veritativa”, sacralizzandola con la divulgazione urbi et orbi.
Peraltro, si tratta di una ricostruzione che – diversamente dalla impostazione logica e metodologica che informa di sé l’accertamento probatorio nel processo – non ripudia il dubbio – come esige la regola BARD – ma se ne serve e lo ritiene anzi adeguato e sufficiente, perché come si è visto anela non al “vero” ma al “verosimile”.
Così, è sufficiente un qualsiasi dubbio per offrirsi come nuova possibile verità, anche se questa risulta difficilmente compatibile – o incompatibile tout court – con la verità accertata dal processo penale. Basti pensare, da ultimo, al c.d. delitto di Garlasco,[33] e alla scoperta tardiva di reperti indizianti – tracce di DNA compatibile con quello di un soggetto diverso dall’accertato autore, segni di impronte sino ad oggi giudicate di incerta paternità e di “nessuna utilità”, etc. – frammiste a “testimonianze” vecchie e nuove che hanno portato all’apertura di una ulteriore, postuma pista investigativa con al centro il nuovo, asserito co-protagonista, immediatamente ascritto da giornali e media al catalogo di ulteriori, plausibili “presunti colpevoli”: nonostante significative distorsioni informative – che gli stessi organi inquirenti hanno cercato di correggere con un apposito comunicato[34] – e soprattutto nonostante questo scenario – comunque in grado di aprire “una nuova stagione di una serie ‘crime’ di successo”[35] – risulti difficilmente conciliabile, se non radicalmente incompatibile, con quello accreditato dalla sentenza definitiva, avendo innescato una immediata concorrenza, se non un conflitto, tra verità tutte possibili.[36] Il che ha peraltro subito suscitato le perplessità – e quasi lo sdegno – dei difensori (e consulenti) di parte civile, delusi da uno Stato che ha consegnato alla famiglia della vittima la verità, ma che “oggi quella verità non la difende”,[37] dichiaratamente critici su quella che hanno definito nulla più che una “trovata mediatica”.[38]
3.6. Come si vede, le asimmetrie tra processo “reale” e processo mediatico sono dunque molteplici e marcate, come pure quelle tra i rispettivi concetti di “verità”, e si amplificano quando si consideri il diverso rapporto con la pubblica opinione, la cui compartecipazione, nel processo istituzionale, è estraniata dal rito e sterilizzata anche indirettamente, mediante esplicite preclusioni (v. il già citato art. 194, comma terzo, c.p.p.), e che nella narrazione mediatica gioca invece un ruolo centrale, come costante deuteragonista e controcanto fisso, che i media recepiscono e rilanciano, in un circuito di alimentazione reciproca, o un circolo vizioso, dove il giudizio finale si perde nell’indistinto del “tutti e nessuno”.
Questo “ospite inquietante” – filtrato ora da “testimonianze”, spesso anonime o anonimizzate, ora da rumors o “sentito dire” veicolati da un qualche quisque de populo, accreditato come interprete delle più disparate “voci correnti nel pubblico” – contribuisce non poco, ancora una volta, a curvare in senso colpevolista la narrazione mediatica, giacché la folla – ora come venti secoli fa – è sempre incline, prima o dopo, a gridare “crucifige!”.
Del resto, media e pubblica opinione, oltre a sostenersi reciprocamente, tendono di regola a solidarizzare con la presunta vittima, e dunque contro il presunto autore, socializzando e amplificando assieme questo messaggio nelle forme più prosaiche e, spesso, brutali: come accade quando il “baccanale di opinioni” dilaga nel vortice bituminoso dei social network, dove “la battaglia di visibilità” tra gli utenti di internet[39] innesca una corsa alla giustizia sommaria, o tribale, e una rincorsa alla condanna e alla gogna sempre ispirata a quel che i sociologi definiscono come cyber evil, un male placidamente somministrato, con impulsi digitali apparentemente innocui, a forza di post, commenti a margine, “condivisioni” e like.
Un vortice dove, peraltro, il difensore, accompagnato da una “poco invidiabile reputazione”,[40] appare spesso nulla più che un “intralcio”[41] nel cammino verso la verità e verso una giustizia che “non aspetta che compiersi” con la condanna; giacché la condanna – come avvertiva già Thomas Hobbes – assomiglia alla giustizia ben più che l’assoluzione.
In ogni caso, quando si instaura – come sempre più spesso accade – questa “alleanza mediatica” con la pubblica opinione e la voce della vittima (o di un qualche “imprenditore morale” che ne fa le veci), l’esito della decisione finisce pericolosamente per inarcarsi nell’alternativa pro o contro, giacché si genera un “orizzonte di attesa” con il quale fatalmente dovrà misurarsi il giudice, il quale – bon gré mal gré – nel pronunciare sentenza dovrà dire “da che parte sta”: se sta dalla parte della pubblica opinione e dei media, con una condanna che risponde e ratifica le aspettative della comunità (e dell’audience); o se sta dalla parte di imputati che la vox populi considera già colpevoli.
Una scelta vertiginosa che di per sé altera la bilancia della giustizia, e scioglie la benda dagli occhi di chi giudica.
4. Ora, venendo appunto ai riflessi sull’imparzialità di chi deve giudicare, sarebbe sufficiente, crediamo, questa scarna sinossi – e gli approdi cui si è giunti – per mettere in guardia da posizioni – tanto rassicuranti quanto, ci pare, ingenue – che ancora ritengono il giudice immune da condizionamenti mediatici, grazie allo scudo che gli sarebbe garantito dal proprio bagaglio tecnico e, a monte, dalla “professionalità” della toga. Si tratta di un orientamento che continua a sterilizzare eccezioni di “legittima suspicione” ritenendo che, appunto, “i soggetti coinvolti nella vicenda processuale, proprio in ragione della loro specifica competenza tecnico-professionale, sono nella condizione di discernere ciò che attiene al piano della notizia da quello che riguarda la prova dei fatti” ed affermando che gli stessi, “come tali, devono ritenersi immuni, nella formazione del loro libero convincimento, da interferenze determinate da generiche aspettative sociali di giustizia”.[42] O che si spinge ad affermare, persino, che il giudice sia ormai abituato e quasi “mitridatizzato” – paradossalmente – dalla frequenza e ricorsività degli episodi di “giustizia mediatica”, giacché “il debordare della cosiddetta giustizia spettacolo […] ha finito per diventare un fenomeno talmente normale che nessuno ci fa più caso”. [43]
In effetti, sembra alquanto naïf – e comunque ben poco verosimile – pensare che il bagaglio cognitivo del giudice, messo a contatto con un compendio indiziario che dovrebbe essere a lui inaccessibile, resti inalterato dopo l’esposizione alla disseminazione mediatica di dati raccolti durante le indagini preliminari: del resto, quando il Bundesverfassungsgericht respinse la questione di costituzionalità avente ad oggetto il divieto di pubblicazione (testuale) di atti processuali “prima della discussione in pubblica udienza”, evidenziò come tale norma fosse posta a tutela – oltre che dei diritti fondamentali dell’imputato – dell’imparzialità degli attori processuali, presupposto dalla terzietà del giudice e della fiducia nel sistema giudiziario.[44]
Ma non è solo un problema di verginità cognitiva del giudice dibattimentale.
Anche al di là di eventuali contatti con materiale indiziario apocrifo e inattingibile, viene infatti spontaneo chiedersi quanto energico debba essere, rispetto alla “forza di prevenzione” generata dal battage mediatico, l’“atto di resistenza” richiesto a chi deve giudicare; ovvero chiedersi, se la forza pressoria dei media – e l’orizzonte di attesa della pubblica opinione – induca il giudice, magari subliminalmente, ad un atteggiamento “responsivo”, o eserciti anche solo una “spinta gentile” – quasi un leggero nudging – sulla inclinazione valutativa di chi giudica, chiamandolo a farsi – ne sia consapevole o meno – vessillifero di un messaggio di “prevenzione generale mediante deterrenza”, quale custode e recettore dell’allarme sociale e, al contempo, ritrasmettitore di segnali placativi volti a sedarlo. E viene naturale pure interrogarsi, con maggiore franchezza, su quanto coraggio serva per assolvere un imputato che ha già ricevuto la scomunica sulfurea della condanna mediatica, o anche solo per riconoscergli una pena non sproporzionata; e domandarsi se davvero – in definitiva – un certo contesto ambientale, o una certa “cornice situazionale”, che colloca spesso il giudice al cospetto – per dirla con Elias Canetti – di una autentica “massa di assedio” mediatica, non sia in grado di incidere sulle valutazioni che egli deve assumere.
Tutti interrogativi seri e urgenti, giacché essi hanno a che fare con la garanzia del giusto processo, del quale – come si sa – l’imparzialità è “precondizione” (art. 111, secondo comma, Cost.).[45]
[1] A. Forza-R. Rumiati, L’errore invisibile. Dalle indagini alla sentenza, Bologna, 2025.
[3] Così Cass., Sez. I, 15 gennaio 2025, n. 14421, nella recente decisione sulla strage di Bologna, giungendo ad affermare che “[…] esiste un diritto all’accertamento dei fatti – in casi di crimini di particolare gravità – che non si ricollega alle sole vittime ma che appartiene alla intera collettività”.
[4] A. Garapon, Crimini che non si possono né punire né perdonare. L’emergere di una giustizia penale internazionale, Bologna, 2004, 130 s.
[5] C. Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764), nella premessa “A chi legge”, Milano, 2024, 33.
[6] Cfr., in particolare, Corte Edu, 30 giugno 2008, Gäfgen c. Germania, in seguito riferito alla Grande Camera, 1 giugno 2010, Gäfgen c. Germania; Corte Edu, 10 aprile 2007, Panarisi c. Italia.
[7] Il riferimento è al noto processo c.d. Ruby ter, su cui cfr. Trib. Milano, 15 febbraio 2023, n. 2246, decisione, peraltro, successivamente annullata, con rinvio al giudice competente, da Cass., Sez. VI, 14 ottobre 2024, n. 2231.
[8] A. Dershowitz, Rights from wrongs: una teoria laica delle origini dei diritti, Torino, 2005.
[9] E non per scienza e coscienza: G. B. De Luca, Theatrum veritatis […]. Liber decimusquintus, Napoli, 1758, disc. XXII, n. 2, 58.
[10] Come testimonia il vizio di legittimità, come tale deducibile sino in Cassazione, di mancanza di motivazione con riferimento ad argomenti posti dalla difesa e/o di mancata “enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie […]” [art. 546, primo comma, lett. e, c.p.p.]; e come conferma la sola eccezionale recuperabilità di dichiarazioni unilaterali raccolte in indagini preliminari, eccezione che conferma – pur con tutte le criticità che essa pone – la regola.
[11] E delle regole deontologiche che lo guidano, ed anzitutto il suo “dovere di confutare e falsificare, sul piano fattuale e su quello argomentativo, la tesi di responsabilità”: cfr. il contributo di E. Rosso, Contraddittorio, regole deontologiche per la difesa, lealtà e abuse of process, in questa Rivista; non meno significativo l’apporto – anche probatorio – che può offrire lo stesso imputato, sul quale v. R. Del Coco, Il contributo dell’imputato all’accertamento del fatto, ivi.
[12] C. Ngozi Adichie, The danger of a single story, Torino, 2020.
[13] L. Marafioti, Verità della difesa e tirannia dell’accusa: retorica, ideologia e derive nel modello neo-inquisitorio, infra in questa Rivista, 8 s.; ma sul punto v. anche il contributo di G. Garofalo, La posizione della difesa rispetto al fatto da provare. Presunzione di innocenza, onere della prova, onere di allegazione, ivi.
[14] V. per tutti P.P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, 2ª ed., Torino, 2009, 183 ss.; ed ancora G. Garofalo, La posizione della difesa rispetto al fatto da provare, cit., 5 ss., 9 ss.
[15] Cass. Sez. VI, 27 aprile 2023, n. 45506, all’esito del processo concernente la c.d. trattativa Stato-mafia.
[16] Come recita un costante refrain della giurisprudenza di legittimità, sancito dall’autorevolezza delle Sezioni Unite, 21 dicembre 2017, n. 14800, Troise; su quella traccia Cass., Sez. VI, 27 aprile 2023, n. 45506, sulla c.d. trattativa Stato-mafia.
[17] Almeno dalla fine del XV secolo: A. Prosperi, Giustizia bendata. Percorsi storici di una immagine, Milano, 2008.
[18] Di modo che “l’odium non avanzasse pretese, il favor non comportasse usurpazioni, il timor fosse messo al bando, l’aspettativa di un premio non capovolgesse la giustizia”: M.N. Miletti, Dalla gravitas alla partecipazione. Spunti per una “storia” dell’imparzialità del giudice, in Quest. giust., 2024, 194 ss., 196.
[19] G. Capograssi, Giudizio, processo, scienza, verità, in M. D’Addio e E. Vidal (a cura di), Opere, V, Milano, 1959, 57.
[20] M.N. Miletti, Dalla gravitas alla partecipazione, cit., 194 ss., 196.
[21] Così S. Merlino, Politica e magistratura dal 1860 ad oggi in Italia (1925), postfazione di G. Neppi Modona, Roma, 2023, p. 96, cit. in M.N. Miletti, Dalla gravitas alla partecipazione, cit., 200, n. 37 e 205, n. 80, che perciò auspicava l’indipendenza “non solo da’ Governi, ma dalle fazioni dominanti” e “perfino da un’opinione pubblica che […] volesse imporsi alla loro coscienza”.
[22] Sul tema, cfr. i saggi pubblicati in N. Triggiani (a cura di), Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al “processo mediatico”, Bari, 2022 e in A. Camaiora- G. Stampanoni Bassi (a cura di), Il processo mediatico. Informazione e giustizia penale tra diritto di cronaca e presunzione di non colpevolezza, Milano, 2022.
[23] Sul tema, volendo, rinviamo per approfondimenti al nostro Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo, Bologna, 2022, 21 ss.
[24] L. Carrol, Alice attraverso lo specchio, Firenze, 1991, 49.
[25] G. Giostra, Processo penale e mass media, in Criminalia, 2007, 57 ss., 59.
[26] Cfr. N. Di Matteo- S. Lodato, Il colpo di spugna. Trattativa Stato-mafia: il processo che non si doveva fare, Viterbo, 2024; d’altronde, già nel corso del processo taluno dei protagonisti aveva invitato i lettori a non curarsi del processo: A. Ingroia- G. Lo Bianco- S. Rizza, Io so. La verità sui rapporti tra mafia e Stato, Milano, 2012.
[27] Nessuna narrazione, del resto, è ingenua: v. di recente J. Gottschall, Il lato oscuro delle storie. Come lo storytelling cementa le società e talvolta le distrugge, Torino, 2022.
[28] “Saper vedere ogni aspetto d’ogni problema,/dar ragione a tutti, essere tutti, non essere nulla a lungo:/pervertire la verità, strumentalizzarla,/sfruttare i grandi sentimenti e le passioni/della famiglia umana/per bassi scopi, per fini astuti[…]/Per danaro insabbiare uno scandalo/o divulgarlo ai quattro venti per vendetta,/o per vendere il giornale/distruggendo reputazioni, o corpi, se necessario,/vincere ad ogni costo, salvo la vita./Gloriarsi di un potere demoniaco, minare la civiltà […]/Essere un Direttore com’ero io […]” [E. Lee Masters, Il Direttore Whedon, in Antologia di Spoon River, Milano, 2022].
[29] G. Giostra, Disinformazione giudiziaria: cause, effetti, falsi rimedi, in Dir. pen. proc., 1995, 390 ss.
[30] V. ad es. la sentenza del Tribunal Supremo spagnolo, n. 38/2018, sul caso della c.d. manada, dove i giudici hanno rilevato come, nella prassi contemporanea, la copertura mediatica tenda a presupporre la colpevolezza degli imputati, spesso basandosi su indiscrezioni provenienti dalle indagini.
[31] F. Cordero, Diatribe sul processo accusatorio (1964), in Id., Ideologie del processo penale, Milano, 1966, 220.
[32] Cfr. E. Antonucci, Perché la condanna di Castellucci si basa sulla logica dello scalpo, anziché quella del giusto processo, in Il Foglio, 25 aprile 2025.
[33] Sul quale v., tra gli altri, i diversi contributi di G. Caiazza, A. De Sanctis-S. Vitelli, L. Varetto, L. Marafioti, F. Iacopini-A. Barbano, G. Belcastro, M. Caiazza, in PQM – Il Riformista, 31 maggio 2025.
[34] V. il Comunicato della Procura della repubblica presso il Tribunale di Pavia, 21 maggio 2025.
[35] Così M. Gramellini, Il dolore sospeso, in Corriere della Sera, 16 maggio 2025.
[36] Cfr. ancora C. Giuzzi, Sempio e Stasi dai pm. Due scenari per un delitto, in Corriere della Sera, 20 maggio 2025, 21 ss.
[37] Cfr. le dichiarazioni riportate da C. Giuzzi, Garlasco, il delitto e gli amici. Marco Poggi sarà ascoltato sulle contraddizioni di Sempio, in Corriere della Sera, 19 maggio 2025, 23.
[38] Cfr. l’intervista di A. Di Landro, Il consulente dei Poggi: “Una trovata mediatica: quella traccia è dubbia”, in Corriere della Sera, 2 maggio 2025, 20.
[39] A. Garapon, La despazializzazione della giustizia, Milano, 2021, 84 ss.
[40] E. Amodio, Mille e una toga. Il penalista tra cronaca e favola, Milano, 2010, 3.
[41] Specie nella contrapposizione con il pubblico ministero “guardiano della legalità”: cfr. ancora L. Marafioti, Verità della difesa e tirannia dell’accusa, cit., 4 s.; ma sulla involuzione sistematica che ha condotto a concepire la difesa persino come “ostacolo alla verità” v. anche il contributo di D. Cimadomo, Dalla parte della verità o dalla parte del proprio assistito? Il rapporto tra verità e difesa nel passaggio dal modello misto al sistema accusatorio, in questa Rivista.
[42] Emblematica la consolidata giurisprudenza in tema di rimessione del processo ex art. 45 c.p.p.: “[d]eve escludersi che ripetuti articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur continua e animosa, assumano di per sé rilievo ai fini della traslatio iudicii, in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva e potenziale menomazione della imparzialità dei giudici locali […] posto che i soggetti coinvolti nella vicenda processuale, proprio in ragione della loro specifica competenza tecnico-professionale, sono nella condizione di discernere ciò che attiene al piano della notizia da quello che riguarda la prova dei fatti e, come tali, devono ritenersi immuni, nella formazione del loro libero convincimento, da interferenze determinate da generiche aspettative sociali di giustizia”: così, Cass., Sez. V, 2 ottobre 2018, n. 55886, che ha rigettato la richiesta di rimessione proposta nel processo – oggetto di straordinaria attenzione mediatica anche a fronte delle migliaia di risparmiatori coinvolti, costituitisi parte civile – sullo “scandalo finanziario” delle c.d. “operazioni baciate” realizzate presso la Banca Popolare di Vicenza; analogamente, Cass., Sez. II, 23-30 dicembre 2016, n. 55328, secondo la quale “se si ammettesse l’idoneità di una pur violenta campagna di stampa ad influire sulla determinazione della competenza del giudice, attraverso la rimessione del processo, ciò significherebbe, in sostanza, ammettere la possibilità di condizionare la scelta del giudice da parte di chiunque, essendo in grado di orientare gli organi di informazione, volesse distrarre il processo da una data sede”; più di recente, v. anche Cass., Sez. II, 14 dicembre 2022-13 marzo 2023, n. 10563.
[43] Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 23962.
[44] Cfr. BVerfG, Sent. del 3 dicembre 1985, 1 BvL 15/84, in NStZ, 1987, 321 ss.: sul tema, cfr. le riflessioni di N. Recchia, Giustizia penale e informazione giudiziaria: spunti comparatistici per il dibattito italiano, in Riv. trim. dir. pen. cont., 3, 2017, 135 ss.
[45] Per ulteriori approfondimenti sul punto, sia consentito rinviare al nostro saggio L’imparzialità del giudice nel turbine della “giustizia mediatica”, ES, Napoli, 2025, in corso di pubblicazione.