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LA VOCAZIONE RIEDUCATIVA DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, ASCESA, CADUTA E… – DI COSIMO PALUMBO E FEDERICO MERZAGORA

LA VOCAZIONE RIEDUCATIVA DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, ASCESA, CADUTA E… – DI COSIMO PALUMBO E FEDERICO MERZAGORA

PALUMBO-MERZAGORA – LA VOCAZIONE RIEDUCATIVA DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, ASCESA, CADUTA E…pdf

LA VOCAZIONE RIEDUCATIVA DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, ASCESA, CADUTA E…

di Cosimo Palumbo e Federico Merzagora 

Questo contributo è il frutto della rielaborazione della relazione presentata dall’avvocato Cosimo Palumbo al convegno dal titolo “Esecuzione Penale e Ordinamento Penitenziario 1975 – 2025: tra norme, riforme e realtà” organizzato dalla Camera Penale Vittorio Chiusano del Piemonte Occidentale e della Valle d’Aosta, Sezione di Cuneo, tenutosi a Cuneo il 20 giugno 2025. Cinquant’anni dopo l’approvazione dell’ordinamento penitenziario del 1975, si avverte con forza la necessità di tornare a interrogarsi sul senso della pena e sulla sua capacità di rispondere alla finalità rieducativa sancita dall’art. 27 della Costituzione. La logica della proporzione tra delitto e castigo ha progressivamente lasciato spazio al principio dell’appropriatezza: una pena che non punisce soltanto, ma che responsabilizza, cura, sollecita pensiero. Eppure, il carcere – nella sua natura di istituzione totale, marginale e simbolica – continua a tradire questa vocazione. Le riforme che si sono susseguite dagli anni ’80 fino alla recente legge riforma avvenuta con il D.lgs 150/2022 hanno cercato di costruire percorsi alternativi alla detenzione, capaci di coniugare legalità e dignità. Tuttavia, in un clima politico e sociale sempre più permeato da istanze securitarie la recente approvazione del “decreto sicurezza ha spostato nuovamente gli equilibri. Il risultato è un sistema in cui la vocazione rieducativa delle misure alternative appare smarrita, sacrificata sull’altare del consenso e della paura. Risulta ora più che mai necessario ripensare l’esecuzione della pena con coraggio e coerenza, se davvero si vuole restituire senso e umanità al sistema sanzionatorio.

Fifty years after the enactment of the 1975 prison reform law, there is a growing need to revisit the meaning of punishment and its ability to fulfill the rehabilitative purpose enshrined in article 27 of the italian Constitution. The logic of proportionality between crime and punishment has gradually given way to the principle of appropriateness: a punishment that not only punishes, but also fosters responsibility, care, and critical reflection. However, prison – by its very nature as a total, marginal, and symbolic institution – continues to betray this mission. The reforms implemented from the 1980’s through to the recent legislative decree 150/2022 have aimed to build alternatives to incarceration, capable of balancing legality with human dignity. Even so, in a political and social climate increasingly dominated by security-driven demands, the recent approval of the “security decree” has once again shifted the balance. The result is a system in which the rehabilitative vocation of alternative measures appears lost, sacrificed on the altar of public consensus and fear. Now more than ever, it is essential to rethink the execution of  punishment with courage and coherence, if we truly wish to restore meaning and humanity to the penal system.

Sommario: 1. la pena tra punizione e risocializzazione – 2. Prima della legge di ordinamento penitenziario del 1975 – 3. 1975: la legge di ordinamento penitenziario – 5. La legge Gozzini e la successiva evoluzione normativa – 6. L’altalena: dalla pena carcerocentrica alle misure alternative – 7. La superfetazione delle preclusioni: l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario – 8. La riforma “Cartabia”, profili di connessione con l’ordinamento penitenziario – 9. La logica securitaria: il decreto sicurezza del 2025 – 10. Ne valeva la pena? Conclusioni, proposte e una provocazione.

1. La pena tra punizione e risocializzazione.

La pena è un fatto sociale ineliminabile: la violazione di una norma, di qualunque tipo essa sia, ha sempre suscitato nell’uomo la necessità di punire chi la vìola.

Il principio della proporzione “dei delitti e delle pene” di Beccaria non è più adeguato alle esigenze dell’attuale sistema penale: l’attenzione va rivolta al sentimento della pena e al dolore che la rende singolare. Occorre pensare all’appropriatezza della pena, perché diventi propria e consista nel darsi pensiero, aver cura e riguardarsi, attività che le condizioni delle nostre carceri rendono impossibili.

Il carcere non è rieducativo, non lo è mai stato e non potrà mai esserlo.

Il carcere ha tre caratteristiche: è una istituzione totale, marginale e simbolica ed è tutte queste tre cose insieme.

Il carcere rappresenta la separazione del bene dal male e quindi la sicurezza dei buoni e il castigo dei malvagi[1].

E quindi, quale funzione dovrebbe avere la punizione? Di penitenza?

Senza addentrarsi in analisi filosofiche e sociologiche sulla punizione, possiamo rispondere alla domanda facendo riferimento alla legge di ordinamento penitenziario, con il fondamentale supporto dell’art. 27, comma terzo della Costituzione.

Ed infatti, se, alla luce di quanto appena detto, rimodulando un po’ la domanda ci si chiede quale sia una delle più importanti novità che ha introdotto la legge di ordinamento penitenziario, seppure introdotta con qualche ritardo rispetto alla previsione costituzionale del 1947, la risposta non potrà che essere: le notevoli modifiche nel sistema di esecuzione penale e l’introduzione del sistema delle misure alternative alla detenzione.

In altre parole, dare alla pena, alla sua esecuzione, la funzione che i padri costituenti avevano inteso nella formulazione dell’art. 27.

L’ordinamento penitenziario precedentemente alla l. 354/1975 era infatti regolato da regi decreti, per lo più dedicati alla gestione dell’istituto di pena e non al trattamento del detenuto.

Al riguardo basti pensare che la possibilità di reclamare giurisdizionalmente le decisioni prese dalla amministrazione la si deve proprio alle modifiche apportate all’originario testo della legge 354/1975

Come si vedrà, nonostante il faro normativo – l’art. 27 comma terzo della Costituzione – sia rimasto immutato l’innovazione degli istituti introdotti dalla legge di ordinamento penitenziario hanno avuto un andamento che si potrebbe definire sinusoidale per effetto delle numerose riforme che hanno, talvolta ampliato gli istituti, talvolta introdotto preclusioni…. Si vedano ad esempio gli importanti interventi amplificatori avvenuti nel 1986 con la l n. 663 nota come legge “Gozzini”, il successivo intervento del 1998 legge con la l.  n. 165 nota come legge “Simeone- Saraceni” che ha introdotto ulteriori tipologie di detenzione domiciliare e modificato l’art. 656 c.p.p.; ma anche gli interventi in senso contrario: uno tra tutti l’inserimento dell’art. 4 bis nel cui testo negli anni sono confluite diverse ipotesi di reato anche diverse da quelle a contrasto del fenomeno mafioso.

2. Prima della legge di ordinamento penitenziario del 1975.

Ma, a ben vedere, ancora prima della approvazione della legge di ordinamento penitenziario del 26 luglio 1975, già in via giurisprudenziale e alcuni anni prima, il Giudice delle Leggi aveva dato prova di avere particolarmente a cuore il problema dell’efficacia rieducativa delle pene, soprattutto nella fase della sua esecuzione.

Di particolare interesse può risultare un passo della sentenza del Giudice delle leggi che – pronunciatasi in ordine al dubbio di legittimità costituzionale  degli artt. 624 e 625 del codice penale , nella parte relativa ai massimi edittali della pena rispettivamente comminata in allora, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione – aveva già posto l’attenzione circa la necessità un “nuovo” testo che regolamentasse una delle fasi più delicate dell’ordinamento penale: l’esecuzione della pena  fornendo al legislatore un monito.

Il passaggio della sentenza è oltremodo attuale “l’efficacia rieducativa, indicata come finalità ultima (e non unica) della pena dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione, non dipende solo dalla durata di essa, bensì, soprattutto, dal suo regime di esecuzione, per cui è pressante l’esigenza di ammodernamento del regolamento penitenziario” [2].  

Alla pronuncia del 1971 è succeduta alcuni anni più tardi altra che nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma che permetteva al ministero di grazia e giustizia la facoltà di concedere la liberazione condizionale ha dato inizio a quella giurisprudenza, poi divenuto ordinamento penitenziario, che segnò una cesura sull’assetto tradizionale dell’esecuzione penale che vedeva nel carcere e nel conseguente immutabile trattamento sanzionatorio uno dei suoi elementi di centralità.

Così la sentenza: con l’art. 27, terzo comma, della Costituzione l’istituto ha assunto un peso e un valore più incisivo di quello che non avesse in origine; rappresenta, in sostanza, un peculiare aspetto del trattamento penale e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle[3].

 3. 1975: la legge di ordinamento penitenziario.

L’insegnamento del Giudice delle leggi venne recepito nella riforma dell’ordinamento penitenziario dell’anno successivo che al suo titolo I – e specificamente al capo VI – insieme alla privazione della libertà personale prevede un sistema di misure ad essa alternativa.

Al suo esordio, nel 1975, la legge di ordinamento penitenziario si presentava, seppure con i migliori intenti, con una sola misura alternativa vera propria: l’affidamento in prova disciplinato dall’art. 47 (nel 1985 all’art. 47 bis fu introdotto l’affidamento in prova in casi particolari poi abrogato nel 1998 ma ripreso all’art. 94 del DPR 309/1990) che, nella sua versione originaria, prevedeva un mese di osservazione necessaria in istituto. Si dovrà attendere le modifiche dell’86 e del ‘98 perché questa prescrizione (che già aveva suscitato all’epoca l’attenzione, senso critico, dei commentatori) venisse definitivamente meno.

Oltre l’affidamento in prova agli artt. 48 e ss. era disciplinato l’istituto della semilibertà (le cui prime modifiche, verranno proprio apportate con la legge Gozzini dell’86, una delle prime e vere proprie riforme nella riforma).

Gli effetti positivi dell’esecuzione alternativa fuori dalle mura quali la drastica riduzione della recidiva; il basso impatto dell’esecuzione di esse sulle finanze dell’amministrazione penitenziaria; e l’effetto deflattivo sulla popolazione detenuta hanno, negli anni successivi portato il legislatore ad ampliare gradualmente i presupposti per l’accesso a tali misure.

4. La legge Gozzini e la successiva evoluzione normativa.

È negli anni successivi in vigore del nuovo ordinamento penitenziario che si è avuta la vera a propria riforma dell’ordinamento con un “boom” di normative che hanno a mano a mano ampliato la platea di potenziali beneficiari e che poi, alla fine, sono quelle che conosciamo noi oggi.

In maniera, forse non troppo esaustiva, si possono ricordare, in senso cronologico, alcuni degli interventi riformatori.

  • 1986 legge Gozzini che nei suoi 32 articoli ha introdotto e apportato importanti modifiche ai permessi e al già esistente istituto dell’AA.PP, inserito l’art. 47 ter che disciplina la detenzione domiciliare. Proprio con l’intervento della legge Gozzini l’osservazione di un mese in istituito prima della concessione dell’affidamento in prova venne meno per i soggetti che avevano già subito custodia cautelare in carcere.
  • 1998 legge Simeone-Saraceni che, oltre ad eliminare la previsione dell’osservazione di 1 mese in istituto prima di poter fare richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, ha introdotto la detenzione domiciliare “biennale” e ha modificato l’art. 656 c.p.p. consentendo al condannato a pena non superiore ad anni 3 di fare richiesta nel termine di 30 giorni per essere ammesso ad una misura alternativa

La modifica introdotta dalla legge Simeone è sicuramente la più significativa in quanto il venir meno della necessità della previa osservazione in istituto insieme alla sospensione dell’ordine di carcerazione per le pene non superiori a 3 anni consentiva al condannato di accedere alla misura alternativa senza il necessario passaggio dal carcere.

  • 2001 legge Finocchiaro con cui venne introdotta la domiciliare speciale appositamente pensata per le madri con figli minori che si trovano a scontare pene lunghe e per cui risulti inapplicabile la detenzione domiciliare ordinaria.
  • La modifica introdotta dalla legge 94/2013 ha ampliato i presupposti per l’accesso alla detenzione domiciliare eliminando alcuni ostacoli ed aggiunto all’art 656 c.p.p. il comma 4
  • 2014 affidamento in prova c.d. allargato: che ha introdotto la possibilità per il condannato alla pena (anche residua) sino a 4 anni per reati non ostativi e non ricompresi nel co. 9 dell’art. 656 di fare domanda di affidamento in prova ai servizi sociali direttamente dalla libertà.

E ancora, più recentemente va ricordato che le misure alternative alla detenzione possono essere eseguite anche all’estero, in uno Stato dell’Unione Europea dove il condannato risiede stabilmente, come stabilito dal d. lgs. 38/2016, qualora detto Stato abbia dato, per il riconoscimento delle sentenze straniere, attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008.

5. L’altalena: dalla pena carcerocentrica alle misure alternative.

Prendendo in prestito il lessico dalle scienze di tipo criminologico, è sincopato: si passa da una enfatizzazione della politica del massiccio ricorso a sistema di presa in carico extra penale (anni 80/90 secolo scorso) ad una enfatizzazione della politica della repressione considerando la risposta repressiva nella sua misura massima unica soluzione (prison – fare) con evidenti modifiche legislative sul punto e conseguenti interventi di restringimento del sistema delle alternative alla pena “classica”[4].

Gli eventi contingenti di ogni epoca e la risposta (spesso invocata dopo aver creato nell’opinione pubblica una inesistente sensazione di insicurezza) è rappresentata dal diritto pan-penale, fenomeno in cui stiamo assistendo in questo preciso periodo storico.

L’aumento dei reati e delle pene edittali, nonché di previsioni ostative all’accesso ai benefici, si pone in un verso diametralmente opposto rispetto quello che aveva inizialmente animato la leggi di ordinamento penitenziario.

Insomma, una caduta e una sfiducia nella funzione rieducativa della pena (anche in esito alla rappresentazione mediatica che si dà della stessa) che ineludibilmente pervade opinione pubblica ed operatori del diritto magari mettendo alla gogna il Magistrato di Sorveglianza che ha deciso sulla concessione della misura alternativa al soggetto che poi non si è dimostrato in grado di mantenerla e il direttore del carcere che ha approvato l’art. 21.

Si può, ad esempio, ricordare l’introduzione nel 1992 dell’art. 4 bis nella legge di ordinamento penitenziario ma anche le preclusioni disposte dal co. 9 dell’art. 656 c.p.p. che fa espresso richiamo ai “famigerati” reati di cui all’art. 4 bis ord. penit. ma ne contempla anche di estranei (ad es. lo stalking ex art. 612 bis c.p. e furti in abitazione ex art. 624 bis c.p.)

Ma anche molto più recentemente le modifiche, in senso repressivo, introdotte con il c.d. decreto Caivano da cui un massiccio incremento dei numeri dell’esecuzione penale minorile e il c.d. decreto sicurezza[5].

6. La superfetazione delle preclusioni: l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario.

Certamente introdotto in un periodo di grave allarme sociale ma anche di riscoperta sfiducia rispetto l’idea di rieducazione e di risposta “dura” e “forte” dello Stato rispetto a determinate fattispecie di reato l’art. 4 bis si è posto quale freno rispetto alla “flessibilità dell’esecuzione penale” che aveva animato le precedenti riforme creando di fatto un “doppio binario penitenziario”: reati comuni – reati di criminalità organizzata/ crimini eversivi.

L’art. 4 bis pone infatti una differenziazione esecutiva basata sul titolo di reato per cui è condanna ma, (e forse è quello il problema), nel corso degli anni nel suo impianto sono stati inseriti anche molti reati slegati dalla criminalità organizzata; al riguardo si richiamano a titolo di solo esempio i c.d. reati sessuali per cui è prevista, prima di poter accedere a qualsiasi misura alternativa, l’osservazione scientifica della personalità ex art. 13 bis ord. penit.

Si presenta, insomma, anche se solamente per alcune categorie di reati il medesimo meccanismo della previa osservazione in istituto che era stata, all’introduzione della legge di ordinamento penitenziario tanto criticata dai primi commentatori e poi, inizialmente modificata e poi soppressa con le modifiche dell’86 e del ’98.

La preclusione di cui all’art. 4 bis è automatica a meno che non si presentino le condizioni previste dal medesimo articolo quali a titolo di solo esempio la collaborazione con la giustizia (co. 1 bis), la mancanza di collegamenti (co.1 ter) o ancora il periodo di osservazione (co. 1 quinques).

L’inserimento di reati molto diversi tra loro nel novero dell’art. 4 bis – non si è più su un doppio binario, ma in una vera e propria stazione i cui tanti binari possono metaforicamente essere rappresentati dai 13 commi e i numerosi capoversi dell’art. 4 bis  –  crea certamente un problema circa l’esecuzione di quei reati che seppure ritenuti dal legislatore così gravi da risultare ostativi siano puniti con pene relativamente basse sicché è impedito il ricorso al sistema di cui all’art. 656 comma 5 c.p.p.

7. La riforma “Cartabia”, profili di connessione con l’ordinamento penitenziario.

Guardando al presente e forse anche al futuro, nuovamente in ottica di ampliamento dei sistemi di esecuzione penale diversa dalla reclusione e della sola afflizione, è andata; la ormai nota riforma “Cartabia” introdotta con il D.lgs 150/2022 che, oltre a introdurre l’istituto della giustizia riparativa, ha profondamente novellato l’impianto della legge 689/1981 e che presenta alcuni profili di connessione con il mondo delle misure alternative.

La “Cartabia” ha infatti effettuato un ulteriore passo avanti rispetto al sistema delineato dalla riforma di ordinamento penitenziario del 1975: ha investito il giudice della cognizione, che per ovvi motivi risulta più vicino ai fatti reato e meglio conosce la personalità del soggetto e la sua eventuale idoneità a osservare le prescrizioni imposte, della facoltà di applicare al condannato una pena diversa dalla reclusione,

Solo nel caso dei lavori di pubblica utilità sostitutivi non è previsto il “passaggio” al Magistrato di Sorveglianza.

Le pene sostitutive, anche presentando le medesime preclusioni delle misure alternative ( v. ad es. la inapplicabilità ai condannati per i reati di cui all’art. 4 bis,  questione posta al vaglio della Corte costituzionale con ordinanza n. 46/2025 pubblicata in G.U. 19.3.2025 n. 12)[6]– ma probabilmente  risultando per alcuni aspetti, ad esempio per quanto riguarda la detenzione domiciliare sostitutiva, maggiormente appetibili per il condannato – si pongono un duplice obbiettivo: la decongestione dei tribunali di Sorveglianza, ormai sommersi di pratiche relativi ai c.d. liberi sospesi e, nuovamente, il ricorso al carcere come extrema ratio.

Al proposito non deve essere dimenticato che per espressa previsione legislativa (comma 3 ter art. 47 ord. penit.) scontata la metà della detenzione domiciliare il condannato può chiedere di essere ammesso all’affidamento in prova.

8. La logica securitaria: il decreto sicurezza del 2025.

Quanto invece alle recenti modifiche normative c.d. decreto sicurezza[7],  mossosi sempre in ottica restrittiva, si possono enumerare tra le nuove 14 fattispecie di reato introdotte alcune modifiche di stretto interesse rispetto al tema che ci occupa.

La novella introduce, dopo l’attuale art. 415 (“istigazione a disobbedire alle legge” che viene comunque modificato dalla riforma prevendendo con un nuovo comma 2 un aumento di pena  se “il fatto è commesso all’interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute”), all’art 415 bis, il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario ove si punisce con la reclusione da 1 a 5 anni (sostanzialmente alzando la pena minima di 6 mesi prevista per la diversa fattispecie di cui all’art. 415 anch’essa modificata) chiunque partecipi a una sommossa all’interno di un carcere mediante atti di violenza, minaccia ovvero resistenza agli ordini delle autorità. Ma vi è di più, se la rivolta è organizzata o diretta, la pena aumenta fino a 8 anni e a ciò si aggiunga che se la sommossa comporta lesioni gravi oppure la morte di una persona, le pene possono arrivare fino a 20 anni di reclusione.

Ça va sans dire, il delitto di cui all’art. 415 come modificato con l’introduzione del 2 comma e il nuovo delitto di cui all’art. 415 bis nelle disposizioni di cui al capo V del decreto “norme sull’ordinamento penitenziario” all’art. 34 vengono inseriti nell’art. 4 bis comma 1 ter ord. penit. con evidenti conseguenze sulla possibilità di accedere ai benefici penitenziari.

Quanto invece alle modalità di esecuzione della pena per le donne incinte il testo,  con un evidente passo indietro rispetto a quanto previsto dall’art. 146 c.p. che disciplina il “rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena” e al comma 1 n.1),  prevede che la pena è differita se deve aver luogo nei confronti di donna incinta, che il differimento della pena per madri di bambini sotto l’anno di età da obbligatorio diventi facoltativo, ma con l’obbligo di esecuzione presso ICAM istituti a custodia attenuata se non è possibile il rinvio.

Le madri con figli tra 1 e 3 anni, invece, potranno accedere agli Istituti a Cautela Attenuata per Madri (ICAM) solo su valutazione discrezionale.

Non può esser taciuto, al netto delle previsioni normative, più o meno rigorose o “diaboliche” che ne disciplinano i requisiti [giuridici e non] per l’accesso che un declino delle misure alternative alla detenzione, è dato dal notevole aumento del disagio, anche sociale, degli autori di reato.

Basti pensare che uno dei requisiti fondamentali per poter essere ammessi a qualsiasi delle misure alternative, [una volta venute meno le numerosissime preclusioni inerenti al titolo di reato in espiazione] oltre al lavoro per il più ampio affidamento in prova, è la disponibilità di un domicilio.

9. Ne valeva la pena? Conclusioni, proposte e una provocazione

Il carcere è al collasso per le condizioni di insostenibilità umana, per i suicidi, per la violenza quotidiana, per le storture mentali.

Fin quando non si affronta il valore della pena resterà la voce della vana promessa educativa e umana della Costituzione.

Prendendo le fila da una osservazione di Giuseppe Ferraro, docente di filosofia della morale presso l’università degli studi di Napoli Federico II che scrive: la pena deve valere la pena per non essere solo afflizione fisica, punizione senza senso e ragione.

Sentiamo parlare di “certezza della pena” col solo scopo di alimentare il potere della paura. La “pena vera” non è la certezza di quanti anni si devono “pagare” secondo un sistema economico rovesciato di negazione di ogni valore. La pena vera è quella che si sente propria, che dà sofferenza e pensiero, che sollecita la cura e l’affezione[8],  pare doverosa una riflessione.

Quante volte ripetiamo: “ne valeva la pena” sia con punto di domanda sia con punto esclamativo.

Dietro questa frase si cela il vero significato positivo che dobbiamo dare alla pena. Ma non alla pena intesa come reclusione in carcere.

Per concludere.

Il bilancio dei 50 anni dell’ordinamento penitenziario evidenzia un percorso caratterizzato da successi e difficoltà, ma anche dalla costante tensione tra la funzione rieducativa della pena e le pressioni sociali e politiche. Le misure alternative, pur non esenti da critiche e limiti, sono oggi uno strumento fondamentale nel sistema penitenziario italiano.

Si continua a ripetere che mancano gli psicologi, che non c’è il lavoro in carcere, ma in verità in carcere talvolta manca anche l’acqua, manca il caldo in inverno, manca il freddo in estate, manca tutto.

Ecco perché il lungo cammino iniziato con la riforma penitenziaria del 1975 in nome del grande ideale della rieducazione probabilmente finirà per rivelarsi una chimera.

Dobbiamo prendere atto che occorrerebbero immense riforme che tuttavia non avremo. Occorrerebbe un diverso approccio pratico e culturale al carcere.

Abbiamo una eredità pesante sulle spalle, un cammino da percorrere con sforzi atroci per ottenere minimi risultati in tempi probabilmente biblici.

È un cammino che dobbiamo percorrere tutti insieme per cercare di ridare dignità alle persone detenute perché, come scrisse Voltaire, la civiltà di un paese si misura dallo stato delle sue prigioni.

A questo proposito, una provocazione, che parte dalla considerazione che occorre toccare con mano un problema al fine di poter trovare la soluzione migliore.

Leonardo Sciascia in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, il 7 agosto del 1983[9]  proponeva di far fare ad ogni magistrato, una volta superate le prove d’esame e vinto il concorso, un periodo di periodo obbligatorio di alcune settimane in carcere fra i comuni detenuti.

Noi vorremo andare oltre e rilanciare e ampliare questa proposta, estendendo l’invito di Sciascia a tutti gli operatori di giustizia in ambito penale siano essi magistrati, avvocati, operatori penitenziari, funzionari dell’amministratore penitenziaria: trascorrere tutti un periodo, ancorché breve, all’interno del carcere.

Sarebbe indelebile esperienza affrontare direttamente, in prima persona e insieme i problemi carcerari nella loro concreta complessità, condizione essenziale per individuare soluzioni realmente efficaci e rispettose della dignità umana.

Ricordate il film con Robert Redford, Brubaker? Un neonominato direttore di un carcere si finge detenuto per poter capire le condizioni in cui vivono coloro la cui custodia avrà in cura.

In questo senso, può risultare illuminante il monito di Luigi Pirandello che richiama con forza all’importanza di un approccio umano alla questione carceraria, che consideri la persona detenuta non solo come oggetto della pena, ma come soggetto di diritti, in un sistema che non può prescindere dal rispetto dei principi costituzionali e sovranazionali.

Nell’atto unico L’uomo dal fiore in bocca[10] invita a sospendere ogni giudizio affrettato: “Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere, indossa le mie scarpe, percorri la strada che ho percorso io. Vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io, cadi dove sono caduto io e, soprattutto, prova a rialzarti come ho fatto io.”

[1] T. Padovani, Il carcere buono non può esistere ma esiste un limite alla illegalità in La fine della pena a cura di Sergio D’Elia, Roma Reality Book, 2024 p. 294.

[2] Corte costituzionale sentenza 17.2.1971 n. 22.

[3] Corte costituzionale sentenza 4.7.1974 n. 204.

[4] M. Pavarini, Governare attraverso il dispositivo disciplinare dell’insicurezza e nuovi criteri di selettività del processo di criminalizzazione, Antigone, VI 2-3, 2009 e J Simons, Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America, Milano, Raffaello Cortina Editore, I, 2008.

[5] D.l. 11 aprile 2025, n. 48.

[6] L’udienza di discussione è stata fissata alla data del 9 luglio 2025 di cui, allo stato, si sconosce ancora l’esito.

[7] Legge 9 giugno 2025, n. 80, conversione del d.l. 11 aprile 2025 n. 48 (in G.U. 09.06.2025, n. 13).

[8] G. Ferraro, Il diritto e la pena. Note per una Giustizia restitutiva, in QCR Quaderni del Circolo Rosselli, I, 2014, pp. 167-179.

[9] Recentemente ripreso in occasione del convegno di presentazione della legge ‘Sciascia- Tortora’ co-organizzato dall’Ordine degli avvocati e dalla Camera penale di Milano.

[10] L. Pirandello, L’uomo dal fiore in bocca – Dialogo in un atto, 1923