“DIRITTI DI CARTA”: L’AFFETTIVITÀ IN CARCERE ANCORA IN ATTESA DI COMPIERSI – DI SARA ANGIONI
ANGIONI – “DIRITTI DI CARTA” L AFFETTIVITÀ IN CARCERE ANCORA IN ATTESA DI COMPIERSI.PDF
“DIRITTI DI CARTA”: L’AFFETTIVITÀ IN CARCERE ANCORA IN ATTESA DI COMPIERSI
“PAPER RIGHTS”: AFFECTIVITY IN PRISON STILL WAITING FOR ACCOMPLISHMENT
di Sara Angioni*
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Ufficio di sorveglianza di Spoleto – per i Circondari dei Tribunali di Spoleto e Terni, Magistrato di sorveglianza Dottor Fabio Gianfilippi,
Ordinanze del 29 gennaio 2025, n. 149 e n. 150
Dal rigetto della richiesta del detenuto di svolgere colloqui intimi con la propria partner deriva un grave ed attuale pregiudizio all’esercizio del diritto all’affettività del condannato, declinato in particolare attraverso la possibilità di accedere a colloqui intimi, da garantire in assenza di concrete ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina o, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie, per come indicate dalla sentenza della Corte Cost. 10/2024, che lo impediscano (Massima non ufficiale).
Diritto all’affettività in carcere – Dignità della persona – Principio di umanità della pena
(Art. 18, comma 3, ord. penit. – Art. 3 Cost. – Art. 27, comma 3, Cost. – Art. 8 CEDU)
Il presente contributo analizza due ordinanze pronunciate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, nelle quali si riconosce il diritto all’affettività così come sancito nella nota sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale. A causa dell’inerzia del legislatore, tuttavia, una spiacevole impasse continua ad ostacolare l’effettività del diritto cui pur è riconosciuto rango costituzionale.
This paper analyses two ordinances pronounced by the supervisory Magistrate of Spoleto, in which the right to affectivity in prison is recognized to inmates, as established in the renowned Constitutional Court ruling n. 10 of 2024. Then, the unfortunate consequences resulting from the inertia of the Italian legislator are taken into account: this situation continues to hinder the effectiveness of this constitutional right.
Sommario: 1. Considerazioni introduttive. 1.1. Le vicende. 2. Un overruling storico da parte della Corte costituzionale: profili essenziali. 2.1. Il concetto di “dignità della persona” e la valorizzazione del principio di umanità della pena. 2.2. Presunzioni assolute di pericolosità e “dignità della persona” detenuta. 2.3. Il forte self-restraint della Corte europea. 3. Il vademecum del giudice delle leggi applicato alle ordinanze del Magistrato di Spoleto. 4. Un’inaccettabile impasse da parte del legislatore. 4.1. (segue) le conseguenti carenze degli istituti penitenziari. 5. Prospettive poco rassicuranti.
1. Considerazioni introduttive. – Con le due coraggiose ordinanze in commento,[1] il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha dato piena attuazione a quanto statuito appena un anno prima dalla Corte costituzionale, aggiungendo così un ulteriore significativo tassello al travagliato mosaico atto a garantire l’effettività del diritto all’affettività in vinculis.
Ebbene, come chiarito dal giudice delle leggi, il diritto all’affettività si sostanzia in una serie di “aspetti della personalità e modalità di realizzazione che attengono a connotati indefettibili dell’essere umano”[2] e non può ridursi alla mera sessualità.[3] Ancora, il “mantenimento delle relazioni affettive familiari, elemento essenziale del trattamento” è da considerarsi quale “diritto soggettivo”,[4] la cui “condizione di effettività” è rappresentata dall’istituto dei colloqui.[5] E proprio l’inderogabilità del “controllo a vista sullo svolgimento del colloquio obiettivamente restringe lo spazio di espressione dell’affettività, per la naturale intimità che questa presuppone”.[6]
La presente trattazione si articola come segue. Dopo una iniziale descrizione dei singoli casi di specie, in virtù del forte legame contenutistico tra i due provvedimenti e la menzionata sentenza costituzionale, si mettono, dapprima, in evidenza e i punti di maggior pregio e le parti più opinabili di quest’ultima. Successivamente, si propone una analisi più approfondita delle ordinanze, osservando come si sia applicato il dettato della Consulta in materia al caso concreto. In conclusione, si segnalano gli elementi di criticità che impediscono un effettivo godimento del diritto in questione – primo tra tutti l’impasse legislativo – e gli effetti negativi che da questa situazione scaturiscono.
1.1. Le vicende. – Le due ordinanze in esame possono definirsi gemelle non solo perché nate lo stesso giorno dalla penna del Magistrato di sorveglianza di Spoleto,[7] ma anche, e in particolar modo, perché affrontano delle situazioni simili, al punto che è possibile svolgerne un’analisi congiunta.
Il primo caso riguarda un soggetto detenuto nel circuito alta sicurezza per reati di cui all’art. 4-bis ord. penit.,[8] che chiedeva di poter effettuare colloqui i quali “[avrebbero concretizzato] quel desiderio di genitorialità che a lungo […] [aveva] coltivato con la compagna, anche attraverso percorsi di procreazione medicalmente assistita, cui più volte [aveva] chiesto di poter aver accesso”.[9]
La vicenda affrontata dalla seconda ordinanza, invece, interessa un condannato nel circuito media sicurezza per delitti di violazione della legge stupefacenti,[10] il quale proponeva persino di “pagare di tasca propria l’eventuale costo di un luogo esterno al carcere, ove all’interno non ne sussistessero a disposizione”.[11]
In ambo le circostanze, i ristretti hanno presentato istanza dinnanzi al Magistrato sulla base dell’art. 35-bis ord. penit. avverso il provvedimento di rigetto della Direzione della Casa Circondariale di Terni,[12] lamentando il divieto “[opposto loro] dall’amministrazione penitenziaria, a fargli svolgere colloqui intimi con la compagna convivente […], senza controllo a vista del personale di polizia penitenziaria, come ormai consentito dopo la sent. Corte Cost. n. 10/2024”.[13] Riprendendo il ragionamento della Consulta, il Magistrato di sorveglianza ha accolto i due reclami “poiché dal rigetto della Direzione della Casa Circondariale di Terni deriva un grave ed attuale pregiudizio all’esercizio del diritto all’affettività del condannato, declinato in particolare attraverso la possibilità di accedere a colloqui intimi con la propria compagna convivente”.[14] Come diffusamente approfondito nei paragrafi che seguono,[15] le valutazioni teorico-pratiche svolte in questa sede dalla magistratura di sorveglianza risultano essere di grande rilievo perché si adoperano per animare – effettivamente – il dettato della sentenza costituzionale, al fine di evitare che tale nuovo diritto rimanga un mero “diritto di carta”.
2. Un overruling storico da parte della Corte costituzionale: profili essenziali. – Come accennato, il diritto costituzionale all’affettività del detenuto da esplicarsi entro le mura carcerarie è stato effettivamente riconosciuto,[16] per la prima volta, solo di recente nell’ordinamento interno. Analogamente ai due casi in esame, nel giudicare un reclamo promosso sulla base dell’art. 35-bis ord. penit.,[17] era stato proprio il Magistrato di sorveglianza di Spoleto a presentare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma terzo, Legge 26 luglio 1975, n. 354, “in riferimento agli artt. 2, 3, 13, primo e quarto comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.[18] Ad avviso del giudice a quo, l’assenza di “spazi riservati per colloqui con i partner”[19] comportava per il detenuto “un vero e proprio divieto di esercitare l’affettività in una dimensione riservata, e segnatamente la sessualità”.[20] Il rimettente ha poi chiarito anche che sia l’istituto dei permessi premio che, ancor più, quello del permesso per motivi familiari di particolare gravità risultavano essere inadatti al soddisfacimento del diritto in questione.[21]
Alla luce del “contesto normativo fortemente innovato rispetto a quello in cui venne pronunciata la sentenza n. 301 del 2012”,[22] la Corte ha preso le distanze da questo importante precedente – “[le cui] questioni avevano un oggetto sostanzialmente coincidente”[23] – e ha dichiarato fondate le eccezioni sollevate,[24] accogliendo le censure relative agli articoli 3, 27, comma 3, e 117, comma 1, Cost., come si dirà di seguito.
2.1. Il concetto di “dignità della persona” e la valorizzazione del principio di umanità della pena. – Nella prima parte della sentenza, dedicata all’analisi della compromissione dei parametri costituzionali indicati dal giudice rimettente, la Corte – così come le due ordinanze – attribuisce un ruolo centrale alla “dignità della persona”, concetto già esaminato nella giurisprudenza costituzionale. Sulla stessa linea,[25] infatti, alla luce degli artt. 2 e 27, comma 3, della Carta costituzionale, significativamente si affermava che “l’esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità – nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina – non possono mai consistere in ‘trattamenti penitenziari’ che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà. La dignità della persona (art. 3, primo comma, della Costituzione) anche in questo caso – anzi: soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile – è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale”.[26]
Così, innanzitutto, la Corte stigmatizza la prescrizione assoluta che prevede colloqui a vista “con le persone [al detenuto] legate da stabile relazione affettiva”, poiché questa “si risolve in una compressione sproporzionata e in un sacrificio irragionevole della dignità della persona, quindi in una violazione dell’art. 3 Cost.”,[27] soprattutto in considerazione del fatto che “[i]l fine delle pene non è di tormentare ed affliggere [oltremodo] un essere sensibile”.[28]
Tale pronuncia costituisce, poi, uno dei pochi casi in cui la Consulta ha mostrato la sua “spiccata sensibilità” per il principio di umanità della pena – così come intersecato dall’art. 18 ord. penit. –,[29] il quale trova saldo fondamento nella “norma penale costituzionale più dirompente”,[30] ossia il terzo comma dell’art. 27 Cost.[31] Sicché, la rilevata compromissione di questo parametro costituzionale ha offerto l’occasione di meglio specificare il contenuto di questo principio fondamentale.
Per cominciare, si deve necessariamente ricordare che nella stessa sede è contenuto altresì il principio della rieducazione del condannato, il quale opera in stretta sinergia con quello di umanità, in quanto il primo attribuisce legittimità alla pena e il secondo garantisce che il sistema sanzionatorio ammetta unicamente pene che non ledano la dignità della persona.[32] Infatti, solo un trattamento conforme al senso di umanità risulta capace di “tendere alla rieducazione del condannato”.[33] La – quasi naturale – tendenza della pena detentiva ad isolare e allontanare il ristretto dagli altri consociati – familiari e affetti compresi – rischia, più che altro, di “de-socializzare” il soggetto: nelle parole particolarmente incisive della Corte, la “desertificazione affettiva” costituisce “esatto opposto della risocializzazione”.[34] Per questo, la vita carceraria deve riproporre – fin quanto è possibile – le caratteristiche proprie della vita extra-muraria:[35] e continuare a relazionarsi con il proprio partner ne fa sicuramente parte. In altri termini, il binomio rieducazione-umanizzazione rimanda alla tutela della dignità della persona e all’esigenza di predisporre il trattamento che meglio permetta al detenuto di reintrodursi nel contesto sociale una volta scontata la pena.[36]
Ancora, la decisione rappresenta una manifestazione della tendenza del giudice delle leggi a diminuire la distanza tra pena ideale – avente volto “costituzionale” – e pena reale da scontare in carcere.[37] In questo senso, nelle parole della Corte, “[l]a questione dell’affettività intramuraria concerne dunque l’individuazione del limite concreto entro il quale lo stato detentivo è in grado di giustificare una compressione della libertà di esprimere affetto, anche nella dimensione intima; limite oltre il quale il sacrificio della libertà stessa si rivela costituzionalmente ingiustificabile, risolvendosi in una lesione della dignità della persona”.[38]
2.2. Presunzioni assolute di pericolosità e “dignità della persona” detenuta. – Tuttavia, proprio a proposito del concetto di dignità, è opportuno condurre alcune considerazioni riguardanti i punti più discutibili della sentenza, specialmente per le ipotesi di non “facile risoluzione”.[39]
Alla luce dell’assioma in base a cui “[l]a dignità umana […] non si acquista per meriti e non si perde per demeriti”,[40] in particolare, la sentenza del 2024 presenta delle criticità nella parte in cui esclude dall’ambito della propria validità coloro che sono sottoposti a regimi detentivi speciali – il riferimento è al regime differenziato ex art. 41-bis ord. penit. e al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. penit.[41]. Con questa scelta si prospetta uno scenario paradossale. Da un lato, infatti, si riconosce il diritto all’affettività, che non può essere in modo alcuno compromesso, visto il suo diretto collegamento con la dignità umana. Nondimeno, dall’altro, si presume in via assoluta che determinate categorie di soggetti non siano, a prescindere, meritevoli di goderne. Così procedendo, si rischia di considerare la dignità umana come valore relativo da declinare a seconda del “tipo di autore” interessato,[42] interpretazione sicuramente incompatibile con il dettato costituzionale e con l’evoluzione giurisprudenziale della Corte stessa.
Per quanto concerne il cd. regime del carcere duro, non si tratta forse, nel caso di una mancata concessione del diritto all’affettività, di un semplice inasprimento di pena, difficilmente giustificabile per ragioni di ordine e sicurezza? Essendosi la Corte già attivata per quanto concerne i colloqui tra detenuto e difensore,[43] non dovrebbe, ora, considerarsi di pari – se non di superiore – importanza un intervento che preveda e regoli opportunamente i colloqui con il proprio partner nell’ottica dell’esercizio di questo nuovo diritto costituzionalmente riconosciuto? O ancora, non è forse questo diritto costituzionale in posizione sopraelevata rispetto “a piccoli gesti di normalità quotidiana” [44] e quindi, a maggior ragione, da garantirsi necessariamente e sempre?
Se è vero, come si è precedentemente affermato, che il principio di umanità deve leggersi congiuntamente con quello rieducativo, allora è chiaro che la finalità rieducativa della pena è propria di tutti i ristretti, anche di quelli che abbiano commesso i reati più gravi.[45] È fondamentale, poi, distinguere tra trattamento rieducativo, attinente alle modalità di accesso ai benefici atti al reinserimento nella società, e trattamento penitenziario, riguardante la fruizione dei diritti fondamentali in carcere. Ebbene, se è possibile concedere un trattamento rieducativo differenziato tra detenuti, altrettanto non è ammissibile con riferimento al trattamento penitenziario che deve essere necessariamente uguale per tutti, altrimenti si rischierebbe di creare “condannati di serie A e condannati di serie B”.[46] Per quanto, dunque, possano sussistere dei pericoli ad hoc – da valutarsi caso per caso – per cui escludere tali prerogative, non è accettabile imporre un divieto tout court.
La limitazione posta a coloro sottoposti al regime di sorveglianza particolare, invece, risulta ancora più irragionevole in considerazione dei valori in gioco. Infatti, tale presunzione assoluta di pericolosità si applica indistintamente e automaticamente ad un gruppo estremamente eterogeneo di soggetti,[47] e appare, inoltre, indifferente alla previsione di cui al successivo art. 14-quater ord. penit., secondo cui “[i]l regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, all’esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall’ordinamento penitenziario” (primo comma) e “[i]n ogni caso le restrizioni non possono riguardare: […] i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli” (quarto comma).[48] Pertanto, sarebbe stato più opportuno estendere anche a questi casi l’opzione prevista per i soggetti condannati per reati ostativi, rimettendo la decisione alla discrezionalità del Direttore del carcere in considerazione del singolo caso concreto,[49] ammettendo, al più, presunzioni relative e non assolute di pericolosità.
2.3. Il forte self-restraint della Corte europea. – Dato di novità rispetto al precedente del 2012 è rappresentato dall’attenzione riservata dal giudice a quo ai parametri sovranazionali. La Consulta, invero, accoglie anche la censura relativa all’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’articolo 8 CEDU.[50] Per completezza, seppure sommariamente, è interessante prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul punto.
Nei casi in cui, infatti, non si raggiuga una “soglia minima di gravità”, tale per cui non sia possibile ravvisare una compromissione dell’art. 3 CEDU,[51] sarebbe possibile far valere una violazione dell’art. 8 CEDU in caso di ingerenze pur sempre non proporzionate.[52] Tuttavia, come si dirà brevemente nel seguito, non sempre si sono raggiunti nel diritto vivente alti livelli di tutela del diritto alla vita privata e familiare. Per quanto riguarda i cosiddetti “contacts with the outside world”,[53] per regola generale, secondo la Corte EDU, le limitazioni sul numero e la durata delle visite non sono di per sé in contrasto con il dettato dell’art. 8 CEDU.[54] Ciò detto, con particolare attenzione alle conjugal visits,[55] la Corte assume un atteggiamento di forte self-restraint, lasciando il più ampio margine di apprezzamento in capo agli Stati. Tale tendenza è dimostrata dal fatto che, nella giurisprudenza sul tema, solo nel caso Ciorap c. Moldavia è stata dichiarata – seppur all’unanimità – una violazione dell’art. 8 CEDU.[56] Più di recente, nondimeno, si deve ricordare una pronuncia della Corte sul diritto all’autoerotismo del carcerato: è stata ravvisata una violazione dell’art. 8, paragrafo 2, in quanto le autorità nazionali hanno applicato una disposizione che vieta in maniera assoluta la fruizione di materiale pornografico da parte del ristretto, senza prevedere delle valutazioni di proporzionalità in concreto.[57]
3. Il vademecum del giudice delle leggi applicato alle ordinanze del Magistrato di Spoleto. – In considerazione degli effetti a cascata derivanti dalla sua pronuncia, “[a]l fine di garantire l’effettività dei principi di cui si è detto finora e di salvaguardare l’esercizio della discrezionalità legislativa” il giudice delle leggi ha inteso “rimarcare […] problemi ed esigenze che si pongono per l’esercizio dell’affettività intramuraria di ogni persona detenuta”.[58]
Infatti, tale sentenza è stata definita come “additiva ad attuazione progressiva o graduale” poiché la sua auto-applicatività può essere limitata da condizioni oggettive che ne impediscano materialmente l’efficacia.[59] Tuttavia, non si è mai inteso che l’esercizio del diritto in questione potesse essere sacrificato senza limiti temporali, anzi si è da subito richiesto l’intervento tempestivo dell’amministrazione penitenziaria[60] e si è specificata la necessità di dare immediata esecuzione ai dettami costituzionali.[61]
Ben consapevole, quindi, dei riflessi tutt’altro che pronti del legislatore, ancora una volta, la Corte si trova costretta ad esercitare la sua funzione para-legislativa, la quale, comunque – seppur chiaramente e, ormai, necessaria nel caso del diritto in analisi –, appare sempre disfunzionale, mal addicendosi alla natura e al ruolo dell’organo costituzionale.[62] Nello specifico, si parla anche di sentenza “additiva di principio a dispositivo non generico” o “con precisazioni”,[63] proprio perché il giudice delle leggi stila un vademecum,[64] il cui portato costituisce un punto di partenza per le figure chiamate a garantire il diritto. Di fatti, la Consulta mette in evidenza che, “[è] altresì opportuno valorizzare qui il contributo che a un’ordinata attuazione dell’odierna decisione può dare – almeno nelle more dell’intervento del legislatore – l’amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, non esclusi i direttori dei singoli istituti”.[65]
Ebbene, esposte compiutamente le dovute premesse, a questo punto è possibile osservare che nelle ordinanze in commento viene concretamente applicato il citato vademecum – dal Magistrato di sorveglianza efficacemente schematizzato in sei punti.
Per quanto concerne il primo profilo, relativo all’ambito di applicazione della sentenza, è possibile che i due richiedenti esercitino il diritto all’affettività, in quanto non sottoposti ai regimi di cui agli artt. 41-bis e 14-bis ord. penit.,[66] né sussistono, nei casi di specie, peculiari ragioni di sicurezza o di mantenimento dell’ordine o della disciplina, né ricorrono ragioni giudiziarie che proibiscano di procedere. Nello specifico, nell’ordinanza n. 149, l’eventuale dubbio sull’applicazione dei requisiti è presto risolto, poiché, appunto, “[q]uanto ai detenuti per reati cosiddetti ostativi, in linea di principio non sussistono impedimenti normativi che precludano l’esercizio dell’affettività intra moenia”,[67] richiedendosi al massimo “una più stringente verifica dei presupposti di ammissione all’esercizio dell’affettività intramuraria”[68]: tale ultimo standard è soddisfatto dal detenuto il cui caso si analizza, poiché egli “serba condotta regolare, presta attività lavorativa presso la cucina dei detenuti […] con impegno e dedizione che sono risultati dall’Encomio riconosciutogli a dicembre 2024”.[69] Ancora, il detenuto di cui all’ordinanza n. 150 “serba condotta regolare con espressi propositi di emancipazione dai trascorsi di vita antisociali e con interesse per le proposte trattamentali a disposizione”.[70]
Con riferimento al secondo requisito di natura temporale, il Magistrato di sorveglianza chiarisce che i “colloqui intimi” devono avere durata adeguata all’obiettivo – si pensi, ad esempio, al “desiderio di genitorialità” addotto dal condannato per reati ostativi – e non devono essere sporadici per “[preservare la] stabilità della relazione affettiva”.[71] A proposito del terzo aspetto di carattere logistico, sui luoghi in cui tali incontri dovrebbero svolgersi, si esorta la Direzione ad “[individuare] spazi idonei da adattare [anche] all’interno della struttura penitenziaria, con garanzie minime di riservatezza”,[72] nell’attesa che vengano predisposti gli ambienti, adibiti appositamente a tali incontri, “nei pressi dell’area verde, come nei progetti indicati dalla Direzione”.[73]
Il quarto e quinto elemento possono leggersi unitamente poiché riguardano la persona che dovrebbe intrattenere il colloquio con il ristretto: può trattarsi solo del “coniuge, o [del]la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente con il detenuto”,[74] con riferimento ai quali il direttore dell’istituto carcerario deve accertarsi dell’effettiva sussistenza di uno “stabile legame affettivo, in particolare [del]l’effettività della pregressa convivenza”.[75]
In conclusione, l’ultimo punto chiarisce che hanno la priorità i soggetti che non usufruiscono dei permessi premio, quali quelli di cui alle due ordinanze.
Ciò chiarito, il Magistrato dispone “[c]he all’interessato […] sia consentito di svolgere un colloquio visivo intimo […], negli spazi che saranno allo scopo individuati dalla Direzione della Casa Circondariale di Terni, secondo le indicazioni meglio leggibili nella sent. Corte costituzionale n. 10/2024 e nelle motivazioni del provvedimento, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’accoglimento del reclamo”.[76]
Dunque, l’argomentazione posta a sostegno dei due provvedimenti è di significativa importanza in quanto capace di sviluppare in concreto gli input delineati dalla Corte costituzionale, i quali, diversamente, avendo contezza del quadro attuale – su cui, più nel dettaglio, nel paragrafo seguente –, paiono destinati a rimanere lettera morta.
4. Un’inaccettabile impasse da parte del legislatore. – Sebbene più di un anno sia trascorso dalla sentenza costituzionale, al momento l’unica risposta del Governo è stata quella di istituire un “Gruppo di studio” multidisciplinare che individui le strutture da adibire all’esercizio del diritto in esame, i soggetti che possono aver accesso a tali colloqui intimi e le modalità che garantiscano innanzitutto la sicurezza.[77]
Altri passi avanti non si sono registrati. Neppure in considerazione del fatto che la Corte ha chiarito che “l’azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell’amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze, potrà accompagnare una tappa importante del percorso di inveramento del volto costituzionale della pena.”[78] Inoltre, dei progressi di tale Gruppo non è dato sapere, se non ad intermittenza.[79] Pertanto, se già il riconoscimento del diritto è stato un traguardo difficile da raggiungere, non da meno lo è la sua attuazione.
Più precisamente, l’inerzia del legislatore non può farsi risalire solo ad un anno, bensì ad oltre un decennio. Infatti, sebbene nel 2012, la Corte [avesse] ritenuto inammissibile la questione, tuttavia, già metteva in risalto che “quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale” costituisse “una esigenza reale e fortemente avvertita”, “che [meritava] ogni attenzione da parte del legislatore”.[80]
Nonostante siano numerosi gli esempi europei da cui potrebbe trarre spunto,[81] il legislatore italiano ha più volte tentato di disciplinare la materia senza mai riuscire nel suo intento.[82] Tra le proposte di riforma si ricorda, da ultimo, la n. 1566, presentata dalla Camera dei deputati nel novembre del 2023, ma non ancora calendarizzata per la discussione.[83]
Il dato fattuale che è, invece, possibile constatare, è proprio che non viene concessa ai detenuti la opportunità di esercitare il diritto di cui sono titolari. Anzi, nel silenzio del legislatore, il fenomeno a cui si assiste è quello di cui sono protagoniste le due ordinanze in commento, ossia “una sorta di rimpallo tra le Direzioni e la Magistratura di sorveglianza”.[84]
Dunque, in assenza di un intervento del legislatore o, quanto meno, di una chiara direzione da questo assunta in conformità con la decisione di gennaio 2024, il rischio inaccettabile che si pone è di rimanere impantanati in una situazione di stallo, un ulteriore nulla di fatto, in cui a rimetterci sono ancora una volta i detenuti.
4.1. (segue) e le conseguenti carenze degli istituti penitenziari. – Come si è evidenziato, i detenuti si trovano costretti a presentare reclamo – una “serie di reclami a catena”[85] – dinnanzi al Magistrato di sorveglianza poiché il diritto è negato a priori essenzialmente per ragioni organizzative e strutturali degli istituti carcerari. A ben vedere, infatti, anche nei casi in esame, il rigetto della richiesta proposta dai due detenuti “non è in alcun modo personalizzato”: l’esercizio del diritto non viene meno per ragioni inerenti alla persona del richiedente, bensì a causa delle “criticità organizzative”.[86] In linea generale, i magistrati più attenti e sensibili alle parole della Consulta – come nei casi presi in considerazione – denunciano la situazione, accogliendo queste istanze e sollecitando gli istituti penitenziari a prendere gli opportuni provvedimenti. E per alcuni, questa “valanga di reclami rivolta ai magistrati di sorveglianza” appare essere l’unica via attualmente percorribile per rispettare l’imperativo costituzionale.[87]
Sebbene nei casi in cui si debba “provvedere con la massima urgenza”, “soluzioni anche temporanee”[88] siano ammissibili, queste dovrebbero lasciare spazio ad ambienti appositamente dedicati. È chiaro, dunque, che i timidi esperimenti della “Casa delle mosche” a Pianosa e della “Casa dell’affettività” a Rebibbia[89] o le “stanze dell’affettività” del carcere di Opera[90] risultano essere ormai insufficienti rispetto alla elaborazione della Consulta, che richiede, invece, degli interventi strutturati che rendano effettiva la garanzia.
Strettamente collegato all’indifferenza del legislatore in materia, è quindi il fatto che alcun piano d’azione sia stato approntato dagli altri attori che la Corte invita a collaborare per rendere effettivo questo diritto.[91] Per usare le parole del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, “non si trova alcuna calendarizzazione dei passaggi successivi da compiersi. Per altro non risulta concretamente iniziata alcuna attività di costruzione, o anche solo di approntamento dei locali”.[92]
Ancor più inaccettabile, con riferimento ai casi esaminati, è il ritardo dell’istituto penitenziario di Terni, che non può più trincerarsi dietro a “difficoltà economiche e strutturali”,[93] essendo già stato invitato a procedere anche dallo stesso Magistrato di sorveglianza, che con una segnalazione chiedeva di rendere note le “iniziative che si intendessero intraprendere per dare attuazione alla decisione della Corte Costituzionale, nelle more dell’intervento legislativo, in particolare segnalando come siano individuabili, all’interno dell’istituto penitenziario di Terni, spazi adibiti agli scopi individuati dalla Consulta, anche all’esito di eventuali attività di ristrutturazione e adattamento”.[94] Sempre sulla stessa linea si pone la considerazione secondo cui “trascorsi ad ottobre circa dieci mesi dalla pronuncia della Corte Costituzionale, la mera attività prodromica all’esecuzione, posta in essere dall’istituto penitenziario, a fronte dell’obbligo preciso di consentire al condannato l’esercizio di un proprio diritto, si appalesa del tutto inadeguata”.[95]
Inoltre, come recentemente chiarito dalla Cassazione,[96] “la richiesta di poter svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità, […] [non costituisce] una mera aspettativa”[97] semplicemente perché “la struttura non lo consente”,[98] al contrario, “la libertà di godimento delle relazioni affettive costituisce un diritto costituzionalmente tutelato, diritto che lo stato di detenzione […] non può totalmente annullare […] in quanto ciò si tradurrebbe in una violazione della dignità della persona”.[99] Dunque, l’impasse del legislatore, a più riprese chiamato a dare concretezza al diritto in questione, mette ulteriormente in crisi gli istituti penitenziari, che sprovvisti delle indicazioni e risorse necessarie, faticano a rendere effettivo il diritto, rendendo ancora più remota la possibilità che i detenuti ne possano di fatto godere.[100]
5. Prospettive poco rassicuranti. – Tentando di formulare qualche considerazione più ampia, se è vero che “il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri”,[101] dallo scenario delineato, è possibile constatare un’inquietante contrazione dello Stato di diritto. Lo Stato italiano, infatti, non pare più in grado di tutelare e garantire i diritti fondamentali dei cittadini di cui si fa carico dal momento in cui diventano detenuti.[102]
Perché il problema carcerario – e nello specifico l’effettività del diritto ai colloqui intimi – entri nell’agenda politica è necessario sensibilizzare profondamente la coscienza collettiva,[103] veicolando il messaggio in base a cui la risocializzazione dei detenuti è un tema che riguarda la società tutta.[104]
Sebbene diverse figure di spicco – tra cui il Presidente della Repubblica, Papa Francesco e, da ultimo, anche il Comitato dei ministri del Consiglio di Europa – si siano mobilitate per dare voce a questa realtà “dimenticata”,[105] a oggi, risulta estremamente complicato estirpare gli slogan propri del “più retrivo populismo punitivo”,[106] – tra tutti, si ricorda l’ormai classico “in galera buttiamo la chiave” o, per quanto qui interessa, “carcere come bordello”[107] – che continuano ad anestetizzare la collettività, alimentando la cultura dell’indifferenza nei confronti di queste che sono percepite come vere e proprie “vite di scarto”.[108] Questa visione distorta, che porta la società a adottare tale atteggiamento di disinteresse e repulsione, è frutto della strumentalizzazione che la politica fa del tema carcere: strumentalizzazione dalla quale emerge quanto questa non comprenda o minimizzi la gravissima situazione penitenziaria.[109]
Il diritto all’affettività rientra tra i “residui di libertà” che dovrebbero essere intangibili anche in uno stato di detenzione, al fine di garantire la “pari dignità sociale” di cui godono tutti gli esseri umani in quanto tali, detenuti compresi.[110] Come già evidenziato, non prevederlo in termini positivi equivale ad un ingiustificato ed eccessivo accanimento verso il ristretto tale da far sembrare quanto mai attuale l’interrogativo formulato in epoca lontana: “[p]uò … in un corpo politico …albergare questa inutile crudeltà stromento del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni?”[111]
Lo scenario che si prospetta appare, del resto, tutt’altro che rassicurante. Le proposte politiche ancora in fase di discussione – completamente immuni alle suggestioni provenienti dalla dottrina – sembrano annichilire ancora di più il principio di umanizzazione della pena e il fine rieducativo della stessa, mettendo ulteriormente in crisi la già instabile condizione carceraria.[112] Infatti, anzi che agire sulle attuali tragiche condizioni di vita detentiva – inter alia, ma in via del tutto non esaustiva, si cita il fenomeno del sovraffollamento –,[113] che costituiscono logico presupposto di una possibile deriva violenta da parte di soggetti in condizione di cattività,[114] in modo controintuitivo, si accentua ulteriormente la violenza istituzionale propria della repressione penale per far fronte alla presunta potenziale violenza insita nell’ambiente carcerario. In altri termini, facendo prevalere ordine e sicurezza nel bilanciamento dei valori in gioco, il legislatore oramai concepisce il carcere non solo più come “luogo di marcescenza in cui rinchiudere il reo”,[115] ma anche come “luogo di rigore correzionale fisico e morale” dello stesso, quindi, in evidente contrasto con il divieto di pene inumane e degradanti.[116]
*Dottoranda di ricerca in Diritto penale presso l’Università di Bologna
[1] Ord. 29 gennaio 2025, n. 149 e Ord. 29 gennaio 2025, n. 150.
[2] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 3.4.
[3] Specificamente, già la Corte cost., 18 dicembre 1987, n. 561, Considerato in diritto, §2, secondo capoverso, recitava: “[e]ssendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost., impone di garantire”.
[4] Come si dirà, di recente, anche la Cass., Sez. I pen., 11 dicembre 2024, n. 8, Considerato in diritto, § 3, ha chiarito che si tratta di un “diritto costituzionalmente tutelato” e non di “mera aspettativa”.
[5] Cass., Sez. I, 30 giugno 2014, n. 52544, Ritenuto in fatto, § 1, sesto capoverso.
[6] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 3.4.
[7] Nella persona del dott. F. Gianfilippi.
[8] Ord. 29 gennaio 2025, n. 149, 2. Sul punto, si rinvia a I. Giugni, Intimità in carcere: l’accoglimento di un reclamo ex art. 35-bis o.p. segna la strada per la concretizzazione della sentenza della Corte costituzionale, in Sist. pen., 11 febbraio 2025, 1 ss.
[9] Ord. 29 gennaio 2025, n. 149, Ivi, 1.
[10] Ord. 29 gennaio 2025, n. 150, 1. Ibid.
[11] Ord. 29 gennaio 2025, n. 150, 5. Tale richiesta non viene accolta “perché una simile autorizzazione verrebbe incontro ad un’urgenza affettiva, che qui si riconosce come estrinsecazione essenziale del diritto all’affettività della persona, mediante un permesso che o rientra nella categoria dei permessi premio […] o in quella del permesso per gravi motivi” e poi soprattutto poiché in quel caso si dovrebbe “disporre l’accompagnamento con una scorta […] con conseguente compromissione del profilo di riservatezza strettamente connesso al rapporto intimo”.
[12] Precisamente, il detenuto del secondo caso dapprima aveva presentato reclamo avverso il silenzio-rigetto e poi contro il rigetto vero e proprio della Direzione.
[13] Ord. 29 gennaio 2025, n. 149, 1.
[14] Ord. 29 gennaio 2025, n. 149, 4 e Ord. 29 gennaio 2025, n. 150, 4.
[15] Il riferimento va in particolare alle considerazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.1, quest’ultimo dedicato specificamente alle carenze logistiche e strutturali degli istituti penitenziari e, in particolare, di quello di Terni.
[16] Sul tema nel dettaglio si veda A. Pugiotto, Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale, in Giur. pen. web., n. 2-bis – “Affettività in carcere: un binomio (im)possibile?”, 2019, 15 ss.
[17] Come nel due casi sotto analisi, anche questo reclamo proveniva da un detenuto presso la Casa Circondariale di Terni che, analogamente, lamentava il divieto di svolgere colloqui intimi con la propria compagna.
[18] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Ritenuto in fatto, §1, primo capoverso.
[19] Ivi, §1.1, secondo capoverso.
[20] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Ritenuto in fatto, §1.2.
[21] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Ritenuto in fatto, §1.4.
[22] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 2.3., sesto capoverso. Si citano in questo senso, l’art. 1, commi 38 e 20 della L. n. 76 del 2016 che parificano rispettivamente la situazione dei conviventi di fatto e della parte dell’unione civile a quella del coniuge. Ancora, si ricorda “l’inserzione, ad opera dell’art. 11, comma 1, lettera g), numero 3), del d.lgs. n. 123 del 2018, di un periodo aggiuntivo del secondo comma (divenuto terzo comma) dell’art. 18 ord. penit., ai sensi del quale “[i] locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell’ingresso dell’istituto”.
[23] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 2.1., secondo capoverso. Infatti, solo con la Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 301, su cui si veda la nota di F. Fiorentin, Affettività e sessualità in carcere: luci e ombre di una pronuncia che rimanda al difficile dialogo con il legislatore, in Giur. cost., n. 6, 2012, 4726 ss., la Corte costituzionale ha affrontato la questione, per la prima volta, in modo diretto, essendo stata chiamata a sindacare sulla legittimità costituzionale dell’art. 18, secondo comma, ord. penit. – divenuto terzo comma in seguito all’inserimento di un nuovo secondo comma ad opera dell’art. 11, comma 1, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, attualmente recita: “[i] colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell’ingresso dell’istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici” –, Legge 26 luglio 1975, n. 354. In questo caso, sollevando una questione di legittimità, il Magistrato di sorveglianza di Firenze dubitava della compatibilità costituzionale della suddetta norma dell’ordinamento penitenziario con gli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32, primo e secondo comma della Costituzione, “nella parte in cui prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati, impedendo così a questi ultimi di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza” (Ritenuto in fatto, §1, primo capoverso), adducendo essenzialmente due motivi. Innanzitutto, l’inammissibilità sarebbe data dall’omessa descrizione del caso concreto del giudizio principale (Considerato in diritto, §2, secondo e quarto capoverso). Poi, la medesima conclusione deriverebbe dal fatto che un intervento ablativo della Corte sarebbe, ad ogni modo, risultato eccedente e insufficiente a realizzare l’“esplicazione del “diritto alla sessualità” (Considerato in diritto, §3, quarto e quinto capoverso) dei detenuti, per la cui effettiva concretizzazione è necessario l’intervento del legislatore. Neppure è possibile considerare la questione di legittimità come una richiesta di sentenza additiva “di principio” poiché, “[nella] prospettiva del giudice a quo, il “diritto alla sessualità” intra moenia dovrebbe essere, infatti, riconosciuto ai soli detenuti coniugati o che intrattengano rapporti di convivenza stabile more uxorio, escludendo gli altri” (Considerato in diritto, §4, terzo capoverso) e che al momento è soddisfatto in modo “solo parziale […] [dall’] istituto dei permessi premio” (Considerato in diritto, §4, terzo capoverso).
[24] R. De Vito, Affettività e sessualità delle persone detenute: da diritti fantasma a diritti effettivi, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 1, 1 marzo 2024, 349 ss.
[25] Il riferimento va a Corte cost., 11 febbraio 1999, n. 26, dove la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 35 e 69 L. 26 luglio 1975, n. 354 “nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti alla restrizione della libertà personale”. In ogni caso, qui la Corte si è dovuta confrontare, seppur en passant, con il tema. Il Magistrato di sorveglianza di Padova, infatti, veniva chiamato a decidere sui reclami presentati da due detenuti “in relazione a una determinazione della direzione dell’istituto penitenziario che non consentiva loro di ricevere, in istituto, riviste spedite in abbonamento ovvero da parte di familiari, in ragione del loro contenuto asseritamente osceno” (Ritenuto in fatto, §1), “‘trattenimento’ [che prospettava] la lesione ‘immediata e diretta’ […] [del] diritto garantito dall’art. 21 della Costituzione” (Considerato in diritto, §1.1., secondo capoverso).
[26] Corte cost., 11 febbraio 1999, n. 26, Considerato in diritto, §3.1., terzo capoverso.
[27] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 4.1., primo capoverso. Nel paragrafo successivo, la Corte considera anche la violazione dei diritti dei familiari, i quali, seppure “estrane[i] al reato e alla condanna […] subiscono dalla data previsione normativa un pregiudizio indiretto”. Sul punto, si veda M. Galli, Oltre la persona detenuta: carcere, effetti collaterali e diritti dei terzi, in questa rivista, n. 1-2, 2024, 57 ss.
[28] C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, in F. Venturi (a cura di), 1965, 31.
[29] V. Manes, Introduzione ai principi costituzionali in materia penale, Giappichelli, 2024, 218 s. Finora, la Corte si è esposta sempre molto timidamente sul principio considerato: si deve far riferimento a Corte cost., 4 febbraio 1966, n. 12, Considerato in diritto, quarto capoverso, secondo cui, “un trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un’azione rieducativa del condannato”. In materia approfonditamente, V. Manes, Il principio di umanità della pena, in corso di pubblicazione in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 3, 2025; G. Fornasari, I principi di personalizzazione e umanizzazione della pena, in Criminalia, 2023 (e in disCrimen, 15 novembre 2024).
[30] F. Palazzo- F. Viganò, Diritto penale. Una conversazione, 2018, 130.
[31] Parallelamente deve ricordarsi anche l’incipit dell’art. 1 ord. penit., secondo cui “[i]l trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”. In questo senso si veda V. Grevi, Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma, in V. Grevi (a cura di), Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, Bologna, 1981, 13: “[q]uando si proclama che il trattamento penitenziario ‘deve essere conforme ad umanità’ ed inoltre ‘assicurare il rispetto della dignità della persona’, il significato della norma va oltre il richiamo al ‘senso di umanità’ (art. 27.3 Cost.) quale misura minima di salvaguardia dell’individuo nella fase esecutiva, in aggiunta alla garanzia sulla dignità personale – essa pure tutelata come valore costituzionalmente negli artt. 2, 3 e 13 co. 4 Cost. – manifestandosi invece nel proposito di porre la persona del detenuto decisamente al centro del sistema penitenziario”.
[32] E. Dolcini, Pena e costituzione, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 1, 2019, 4 s.
[33] A. Ruggeri, Note minime sul diritto dei detenuti ad un trattamento rispettoso del senso di umanità, in dirittifondamentali.it, n. 1, 25 gennaio 2025, 13.
[34] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 4.3., quarto capoverso.
[35] E. Dolcini, Pena e costituzione, cit., 25 s.
[36] M. Ruotolo, Per una cultura costituzionale della pena, in federalismi.it, n. 24, 2023, vi.
[37] E. Dolcini, Patologie del sistema sanzionatorio penale e principio della rieducazione del condannato, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 2, 1 giugno 2024, 416 s.
[38] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 3.1., terzo capoverso.
[39] Nessuno dei due casi riguarda una delle eccezioni poste dalla Corte all’applicabilità della sentenza.
[40] G. Silvestri, La dignità umana dentro le mura del carcere, in AIC, n. 2, 30 maggio 2014, 1.
[41] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 8. Seppur non affrontato dalla presente trattazione, si ricorda poi che sono esclusi dalla fruizione del diritto anche coloro che non abbiano una relazione stabile così come intesa.
[42] R. D’Andrea, Commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024, in questa rivista, n. 1, 1 marzo 2023, 122 ss.
[43] Il riferimento va chiaramente a Corte cost., 20 giugno 2013, n. 143, in cui è stata dichiarato incostituzionale la parte dell’art. 41-bis, comma 2-quater, ord. penit., lett. b) che recita “con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari”: si rinvia alla nota di F. Fiorentin, Regime speciale del 41-bis e diritto di difesa: il difficile bilanciamento tra diritti fondamentali, in Giur. cost., n. 3, 2013, 2180 ss. Dando un’interpretazione costituzionalmente orientata sempre della stessa norma, la più recente Corte cost., 26 maggio 2023, n. 105, con nota di F. Siracusano, Proporzionalità e congruità nella gestione dei colloqui con i detenuti al 41-bis comma 2 ord. penit. con familiari minorenni, in Giur. cost., n. 3, 2023, 1144 ss., ha stabilito che i colloqui con i familiari minori si possano effettuare anche senza vetro divisorio, purché si adottino le misure atte ad impedire il passaggio di oggetti.
[44] Corte cost., 26 settembre 2018, n. 186, Considerato in diritto, § 4.5. Sulla stessa linea di apertura si pone anche la recentissima Corte cost., 25 febbraio 2025, n. 30, che, pronunciandosi sulla permanenza all’aperto dei detenuti sottoposti al regime di cui all’art 41-bis ord. penit., atta a garantire un livello minimo di socialità, ha dichiarato l’incostituzionalità “dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, ordin. penit., limitatamente all’inciso ‘ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite di cui al primo comma dell’articolo 10’” (Considerato in diritto, § 6.7.) in quanto “l’ampliamento delle ore della giornata in cui i detenuti in regime speciale possono beneficiare di aria e luce all’aperto contribuisce a delineare una condizione di vita penitenziaria che, non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto nella percezione dei detenuti, possa essere ritenuta più rispondente al senso di umanità” (Considerato in diritto, § 6.4.). Seppur estremamente lodevoli per i risultati raggiunti, questa come altre sentenze costituzionali – Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10 compresa – soggette ad uno “‘slittamento’ – o di downshifting – nell’individuazione del più pertinente parametro costituzionale”, non considerano la prima parte dell’art. 27, comma 3, Cost. come parametro pregiudicato, adottando così “un approccio ‘gradualista’, o forse ‘minimalista’”, che indebolisce, diluisce, anzi che irrobustire il “canone di umanità”: sul punto, nel dettaglio, vedere sempre V. Manes, Il principio di umanità della pena, cit.
[45] E. Dolcini, Patologie del sistema sanzionatorio penale e principio della rieducazione del condannato, cit., 418.
[46] M. Bortolato, Che cosa significa rieducare soggetti appartenenti alla criminalità organizzata?, in Ristretti orizzonti, n. 3, 2022, 3 ss., 14 ss.
[47] Secondo la lettera dell’art. 14-bis, primo comma, ord. penit.: “Possono essere sottoposti ad un regime di sorveglianza particolare […] i condannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione di altri detenuti nei loro confronti”.
[48] R. De Vito, Frammenti di un nuovo discorso amoroso: la Corte costituzionale n. 10 del 2024 e l’affettività in carcere, in Quest. giust., 5 febbraio 2024.
[49] R. De Vito, Affettività e sessualità delle persone detenute: da diritti fantasma a diritti effettivi, cit.
[50] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 4.4.
[51] Il riferimento è al tristemente noto caso Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, su cui, per tutti, F. Viganò, Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all’adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, in Dir. pen. cont., 9 gennaio 2013.
[52] M. E. Salerno, Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo, tra affermazioni di principio e tutela affettiva, in Giur. pen. web., n. 2-bis – “Affettività in carcere: un binomio (im)possibile?”, 2019, 5 s.
[53] Corte Edu, Guideline on the case-law of the European Convention on Human Rights- Prisoners’rights, 31 agosto 2024, 21 ss.
[54] Corte Edu, Guideline on Article 8 of the European Convention on Human Rights, 31 agosto 2024, 71 s.
[55] Corte Edu, Guideline on the case-law of the European Convention on Human Rights- Prisoners’rights, cit., 24.
[56] Nel caso Corte Edu, 19 giugno 2007, Ciorap c. Moldavia, non avendo constatato alcun rischio per la sicurezza, la Corte EDU ritenne che il divieto posto al ricorrente – a cui non era concesso di svolgere dei colloqui con la propria compagna e con sua sorella in una stanza separata – fosse in contrasto con l’art. 8 CEDU. Sulla giurisprudenza in materia si veda nel dettaglio F. Buffa, Le “visite intime” ai carcerati in 5 sentenze della CEDU, in Quest. giust., 20 febbraio 2024.
[57] Corte Edu, 7 luglio 2022, Chocholáč c. Slovacchia, con nota di G. Piazzolla, Diritto all’autoerotismo e possesso di riviste per adulti da parte del detenuto, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 4, 1 dicembre 2022, 1753 ss. Il caso di specie è analogo a quello esaminato da Corte cost., 11 febbraio 1999, n. 26. Sempre in materia, si segnala, per completezza, Cass. Sez. I, 8 giugno 2021, n. 36865 – il cui risultato appariva già discutibile in considerazione della sentenza del 1999 e lo è ora ancor di più alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo appena citata – che ha stabilito che “l’inibizione all’ingresso in istituto di riviste per soli adulti, da quel regime implicato (si intende quello di cui al 41-bis ord. penit.), risponde a finalità di ordine e sicurezza pubblica non arbitrariamente perseguite, né il divieto frusta, sotto l’aspetto considerato, alcun diritto fondamentale di rilevanza costituzionale, venendo semmai ad incidere solo sulle concrete modalità di esercizio del diritto stesso” (Considerato in diritto, §9, primo capoverso). Con riferimento all’autoerotismo afferma che questo esuli dal tema della sessualità in carcere e che “[a]nche a volerlo considerare un aspetto della sessualità, nella sua accezione più lata, esso non è impedito – di per sé – dallo stato detentivo. La fruizione di materiale pornografico costituisce uno dei mezzi possibili per la sua migliore soddisfazione, ma non ne costituisce presupposto ineludibile, sicché non può ragionevolmente affermarsi che, attraverso il pratico disconoscimento di una tale eventualità, poggiante sull’assetto e sulle caratteristiche dello speciale regime di detenzione, passai la negazione di un diritto inviolabile della personalità” (Considerato in diritto, §8, quarto capoverso).
[58] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 6.1., primo e terzo capoverso.
[59] M. Ruotolo, Il riconoscimento del diritto all’intimità delle persone detenute in un’originale additiva ad attuazione progressiva, in Giur. cost., n. 1, 2024, 90 ss. Ibid.
[60] Ibid.
[61] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 9, terzo capoverso: “[v]enendo meno con questa decisione l’inderogabilità del controllo visivo sugli incontri”.
[62] V. Manes, Introduzione ai principi costituzionali in materia penale, cit., 138 ss.: nel senso di limitare la funzione para-legislativa si pone la Corte Cost., 7 ottobre 2015, n. 233, Considerato in diritto, § 5.2., ottavo capoverso, in cui, pur riconoscendo l’esigenza di un intervento legislativo in materia, la Corte si attiene comunque “al dovere di rigorosa osservanza dei limiti dei poteri del giudice costituzionale”.
[63] M. Bortolato, Il diritto all’intimità del colloquio: osservazioni a Corte cost. 10/2024, in Giur. cost., n. 1, 2024, 100 ss.
[64] In modo particolare si veda Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 6.1.
[65] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 9, dal secondo al quarto capoverso.
[66] Si rimanda, comunque, alla riflessione di cui al paragrafo 2.2.
[67] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 8.3., primo capoverso.
[68] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 8.3., secondo capoverso.
[69] Ord. 29 gennaio 2025, n. 149, 3.
[70] Ord. 29 gennaio 2025, n. 149, 1 s.
[71] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 6.1.2.
[72] Si veda Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 6.1.3., secondo capoverso: “[p]uò ipotizzarsi che le visite a tutela dell’affettività si svolgano in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico”.
[73] Ord. 29 gennaio 2025, n. 150, 5.
[74] “[C]onsiderata l’eventualità della declinazione sessuale dell’incontro” (Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 6.1.4): in questo si differenzia dalla disciplina prevista per il detenuto minorenne, di cui all’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 121 del 2018, per cui è possibile la compresenza di diverse persone.
[75] Ord. 29 gennaio 2025, n. 149, 3 e Ord. 29 gennaio 2025, n. 150, 3.
[76] Ord. 29 gennaio 2025, n. 149, 5 e Ord. 29 gennaio 2025, n. 150, 5.
[77] A. Pugiotto, Missing. Il diritto all’affettività inframuraria a un anno dalla sentenza costituzionale n. 10/2024, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 4, 2024, 1406 ss.
[78] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Considerato in diritto, § 9, quarto capoverso.
[79] Tra i pochissimi, si segnala l’Interrogazione a risposta scritta, a.c. n. 4-03685, presentata dall’On. Debora Serracchiani in data 28 ottobre 2024.
[80] Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 301, Considerato in diritto, §3, secondo capoverso.
[81] Il legislatore non ha colto neanche gli spunti di riflessione offerti dalla Consulta nel momento in cui questa fa riferimento alle esperienze di altri ordinamenti che già riconoscono il diritto in questione (Considerato in diritto, § 4.4.1). Per uno studio approfondito si rinvia a M. C. Von Hout- U. Klankwarth- H. Stöver, Conjugal visitation rights, privileges and standards of provision inside European prisons: A socio-legal study of extant literature, in Social Science and Medicine, 2025. Ancora, si rimanda anche a S. Talini, L’affettività ristretta, in Costituzionalismo.it, n. 2, 2015, 17 ss.; M. E. Salerno, Affettività e sessualità nell’esecuzione penale: diritti fondamentali dei detenuti? L’atteggiamento italiano su una questione controversa, in Giur. pen. web, n. 1, 15 gennaio 2017, 10 ss. Per uno sguardo all’esperienza francese, tra l’altro citata dalla Corte, si veda A. Della Bella, Riconoscimento del diritto all’affettività delle persone detenute: uno sguardo all’esperienza francese, Allegato 3 alla Relazione del Tavolo 14 – Stati Generali sull’Esecuzione penale, 2016.
[82] Da ricordare, a proposito, la Relazione Stati Generali sull’Esecuzione penale, Parte Seconda, § 3. 3. 3, del 18 aprile 2016, che così recitava: “[i]l Comitato propone altresì di introdurre nell’ordinamento penitenziario l’istituto del c.d. ‘permesso di affettività’, valorizzando alcune previsioni normative contenute in fonti sovranazionali, nonché alcuni passaggi della sent. N. 301 del 2012 della Corte costituzionale. Si tratterebbe di prevedere che, al di fuori delle ipotesi disciplinate dagli artt. 30 e 30-ter o.p., il detenuto possa essere ammesso a godere di un permesso (di durata e con cadenza da definirsi: si potrebbe pensare ad un permesso di dieci giorni per ogni semestre) allo scopo specifico di poter coltivare i propri interessi affettivi e/o di trascorrere un congruo tempo con il coniuge, con il convivente, con altro familiare o, comunque, con una delle persone indicate nell’art. 18 o.p.”.
[83] Per una disamina sulle proposte di riforma succedutesi nel tempo si veda G. Domingo- A. Mizzon, Diritto all’affettività in carcere: spiragli di cambiamento, in Giur. pen. web., n. 4, 2025, 5 ss.
[84] UCPI – L’ Osservatorio carcere, Sull’affettività e sul fondamentale diritto alle relazioni umane in carcere siamo ancora al punto di partenza, 28 gennaio 2025.
[85] Ibid. A questo proposito si ricorda anche l’Ord. 7 febbraio 2025, n. 383 pronunciata dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia e sulla quale si rinvia a I. Giugni, Affettività inframuraria: accolto un altro reclamo giurisdizionale avverso il diniego di colloqui intimi con il partner, in Sist. pen., 19 marzo 2025.
[86] Ord. 29 gennaio 2025, n. 149, 3.
[87] A. Pugiotto, La Costituzione violata: l’affettività in carcere è un diritto ma il Governo continua a negarla, in l’Unità, 31 gennaio 2025.
[88] Ord. 29 gennaio 2025, n. 149, 4 s.
[89] M. Bortolato, Il diritto all’intimità del colloquio, cit.
[90] Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, Ritenuto in fatto, § 3, terzo capoverso.
[91] A. Pugiotto, La Costituzione violata: l’affettività in carcere è un diritto ma il Governo continua a negarla, cit.
[92] Ord. 29 gennaio 2025, n. 149, 3.
[93] Ord. 29 gennaio 2025, n. 149, 4.
[94] Ord. 29 gennaio 2025, n. 149, 4 e Ord. 29 gennaio 2025, n. 150, 4.
[95] Ord. 29 gennaio 2025, n. 149, 1.
[96] A sostegno della sua argomentazione, in entrambi i provvedimenti, il Magistrato di Spoleto richiama la Cass., Sez. I pen., 11 dicembre 2024, n. 8, sulla quale si rimanda a G. L. Gatta, La Cassazione sull’affettività in carcere come diritto: ammissibile il reclamo del detenuto al quale sia negato un colloquio con il coniuge in condizioni di intimità, in Sist. pen., 5 gennaio 2025, in quanto questa riguarda una vicenda “largamente sovrapponibile a quell[a] odiern[a]” (Ord. 29 gennaio 2025, n. 149, 3 e Ord. 29 gennaio 2025, n. 150, 3).
[97] Cass., Sez. I pen., 11 dicembre 2024, n. 8, Considerato in diritto, § 3, quarto capoverso.
[98]Cass., Sez. I pen., 11 dicembre 2024, n. 8, Ritenuto in fatto, § 1, primo capoverso.
[99] Cass., Sez. I pen., 11 dicembre 2024, n. 8, Considerato in diritto, § 3, terzo capoverso.
[100] Ibid.
[101] Brocardo attribuito a Voltaire.
[102]E. Dolcini, Carcere, surrogati del carcere, diritti fondamentali – Ricordando Vittorio Grevi, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1, 2012, 37 s.
[103] E. Dolcini, Patologie del sistema sanzionatorio penale e principio della rieducazione del condannato, cit., 434.
[104] R. De Vito Frammenti di un nuovo discorso amoroso, cit.
[105] UCPI – L’ Osservatorio carcere, La politica si interessi di tutti i detenuti, 14 giugno 2024.
[106] V. Manes, Destinati a navigare controcorrente, cit.
[107] Redazione politica, Sesso in carcere, via all’iter della legge. Ma scoppia la polemica, in Quotidiano nazionale, 2 novembre 2015.
[108] Z. Bauman, Vite di scarto, ed. it., Bari, 2007, 107.
[109] G. Fiandaca, Il carcere fuori scena, in questa rivista, n. 1, 1 marzo 2023, 11 ss.
[110] G. M. Flick, Costituzione o “sicurezza pubblica”?, in Cass. pen., n. 3, 1 marzo 2025, 734 ss.
[111] C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit.
[112] G. M. Flick, Costituzione o “sicurezza pubblica”?, cit.
[113] Si veda il Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario e in particolare l’art. 26, atto a rafforzare la tutela della sicurezza degli istituti penitenziari.
[114] Con violenza si ricomprende non solo quella esercitata verso gli altri, ma anche quella adoperata dai detenuti contro la propria persona. A questo proposito si veda Associazione ANTIGONE Onlus, Report di fine anno 2024, 2024, in cui oltre al tristissimo dato relativo agli 88 suicidi, l’associazione riporta ulteriori numeri altrettanto allarmanti: “nel corso del 2024, negli istituti visitati da Antigone, si sono registrati in media ogni 100 detenuti 20,3 atti di autolesionismo (erano 16,3 nel 2023), 2,5 tentati suicidi (2,3 nel 2023), 2,6 aggressioni ai danni del personale (erano 2,3) e 7,7 aggressioni ai danni di altre persone detenute (erano 4,6)”.
[115] V. Manes, Destinati a navigare controcorrente, cit.
[116] F. Palazzo, Decreto sicurezza e questione carceraria, in Sist. pen., 1 maggio 2025.