GIUDICI E PUBBLICI MINISTERI: PERCHÉ È INELUTTABILE DIRSI ADDIO – DI SALVATORE IOPPOLI
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GIUDICI E PUBBLICI MINISTERI: PERCHÉ È INELUTTABILE DIRSI ADDIO
di Salvatore Ioppoli*
L’autore sostiene che la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e il sorteggio dei componenti degli organi di autodisciplina sono un passaggio necessario per dare piena attuazione al principio costituzionale del giudice terzo e imparziale, senza compromettere l’autonomia della magistratura. La riforma viene letta come l’esito coerente del passaggio al modello accusatorio del 1989: una volta separati funzionalmente giudice e PM nel processo, l’unità ordinamentale delle carriere diventa un’anomalia, soprattutto considerando che tra le democrazie liberali avanzate l’Italia è l’unica a mantenerla.
Il dibattito sulla riforma costituzionale dell’assetto giudiziario – che vede nella separazione delle carriere dei Giudici e dei Pubblici Ministeri, oltre che nel sorteggio dei componenti i rispettivi organi di autodisciplina – si è, inevitabilmente, inquinato di argomentazioni capziose e fuorvianti.
Nihil novum sub soli, verrebbe da dire. Il linguaggio politico, sempre più polarizzato e caratterizzato da registri comunicativi estremizzati ed assolutistici, ci ha abituato a commenti di progetti legislativi (ipotizzati o già realizzati) mistificatori e mirati esclusivamente a demonizzare l’operato dell’oppositore.
Il profilo di novità, in questa occasione, è, però, rappresentato dalla circostanza che vede la quasi totalità di argomentazioni ingannevoli non provenire (solo) dalla classe politica, ma da quella (parte di) magistratura che non vede di buon occhio l’approvazione della riforma già obliterata in sede parlamentare. Ma, a ben vedere, considerare politica e magistratura due emisferi effettivamente separati e distinti è, alla luce delle esperienze emerse soprattutto negli ultimi anni, atto di distaccamento dalla realtà.
Ne è prova la recente diffusione di slogan da pura campagna elettorale partoriti dall’A.N.M. secondo i quali una vittoria del Sì provocherebbe l’infausto esito di una totale sottoposizione della figura del P.M. ad interessi politici e governativi; assunto che, dagli albori della discussione circa la revisione delle carriere, costituisce lo spauracchio agitato dai suoi oppositori. Non si tratta, come qualcuno appartenente alle schiere del No ha sostenuto, di non poter godere della (sacrosanta) facoltà di esprimere la propria idea in merito in quanto appartenenti ad un Organo dello Stato. Si tratta, invece, della necessità che le proprie posizioni vengano espresse senza distorsioni che ne falsino il contenuto, rendendo più difficoltosa alla collettività la comprensione del merito della riforma.
Ora, volendo depurare l’analisi da ogni intorbidimento politico/utilitaristico, sarebbe il caso di oggettivizzare – e, dunque depurare da ogni connotato di opinabilità – l’unico concetto aderente alla realtà sul punto: la riforma sulla separazione delle carriere non determinerà alcuna forma di sottoposizione, dipendenza (né, tantomeno, alcuna forma di astratta correlazione) nei confronti dell’organo esecutivo, parlamentare e/o di organismi partitici. Ciò è facilmente desumibile da una (neanche particolarmente attenta) lettura del testo legislativo sottoposto a vaglio referendario. Nessun passaggio, infatti, mira a modificare il connotato di piena ed assoluta autonomia ed indipendenza ontologicamente connesso alla categoria giurisdizionale della Magistratura. Ne è prova la riscrittura dell’art. 104 della Costituzione, laddove viene, per mano della riforma, ulteriormente ribadito il carattere di autonomia ed indipendenza dell’intero organo, specificando che “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. Si dirà: sarà presente qualche ulteriore modifica, magari dalla portata semantica più subdola, che, al di là delle disposizioni formali, sostanzializza una nuova reale dipendenza nei confronti del potere politico. Ebbene, non ve ne è traccia. Anzi, l’art. 105 della Carta fondamentale viene riformulato disponendo come spettino “a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati”. Nessuna ingerenza – che, qualora si fosse prospettata, avrebbe certamente dovuto considerarsi inaccettabile – da parte di qualsivoglia organismo politico e/o istituzionale.
A proposito di Costituzione; una delle affermazioni più diffuse, che riempie le argomentazioni degli oppositori della separazione, è quella secondo cui l’attuale scenario di eventuale modifica costituzionale vedrebbe “la nostra Costituzione (la più bella del mondo) sotto attacco”. Ora, al di là dell’esercizio di retorica, oramai auspicabilmente superabile, circa i caratteri di perfezione e, dunque, di correlata immutabilità della nostra Carta costituzionale, è facile intuire come i toni sensazionalistici delle richiamate affermazioni ne tradiscono una certa vacuità e, dunque, una piena infondatezza.
Così come infondate, all’esito di una laica lettura del testo legislativo sottoposto a vaglio referendario, si rivelano le preoccupazioni inerenti alla trasformazione del P.M. nella figura di “superpoliziotto”, votato alla bieca accusa e digiuno di qualsivoglia forma di cultura giurisdizionale, secondo lo scenario dipinto dallo schieramento del No. Ebbene, nessuna riformulazione normativa presente nella riforma intacca l’habitus del Pubblico Ministero. Quest’ultimo rimane, a tutti gli effetti, un soggetto interno alla Magistratura, il cui reclutamento (prima) e progressione (poi) rimarranno soggetti all’unico criterio valido: la corretta applicazione della legge, unica stella polare che dovrà continuare a guidarne l’operato. Ne è testimonianza la permanenza, nel codice che disciplina le liturgie del processo penale, di quell’art. 358 che impone alla stessa figura del P.M. di “svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore dell’indagato”, così confermandone un ruolo di partecipe, all’interno del processo, nell’accertamento di una verità organica, complessiva e non frammentariamente legata alla mera posizione accusatoria.
Da quale profilo della novella legislativa discenderebbe lo spauracchio del P.M. cieco inquisitore? Sempre che non si voglia sostenere (il che non risulterebbe sorprendente considerate alcune uscite del medesimo taglio) che l’attuale condivisione di appartenenza al medesimo C.S.M. determini una automatica ed osmotica influenza di cultura giurisdizionale, non si rinviene alcun appiglio normativo che legittimi la fondatezza di tale scenario.
D’altronde, la previsione che vede nella riforma il rischio di una deriva del P.M. espressione di un mero ed esclusivo potere di accusa, scevro da ogni ossequio garantista, soffre un equivoco di fondo consistente nell’erroneo punto di osservazione della modifica costituzionale. Infatti, l’analisi deve essere svolta concentrando il punto focale non (solo) sui probabili effetti riconducibili alla figura del P.M. ma, piuttosto, sulle ricadute pratiche inerenti la funzione giudicante; occorre, dunque, più correttamente, sottolineare come la riforma dia piena attuazione (e non rechi, invece, un attacco) proprio alla Carta costituzionale, laddove, nell’ormai famigerato art. 111, stabilisce che elemento necessario ai fini di un processo “giusto” sia un Giudice “terzo”. Ora, il carattere di terzietà (considerabile come una sorta di principio cardine dell’ordinamento giudiziario) si riempie di particolare significato ove si pensi che la medesima disposizione costituzionale stabilisce come la figura del Giudice debba, altresì, contrassegnarsi come “imparziale”.
Dunque, lungi dal voler ritenere quest’ultima definizione una mera ridondanza nella caratterizzazione della funzione giudicante, appare inequivocabile la sua indicazione verso un Giudice da intendersi come entità distinta, autonoma unità; un Giudice, dunque, ontologicamente separato dalle altre unità processuali (accusa e difesa) perché dotato di una propria autonomia che il sintagma “terzo” qualifica come strutturale, non legata al modo di atteggiarsi nella singola vicenda processuale – sarebbe stato sufficiente fermarsi ad “imparziale” – ma alla sua collocazione ordinamentale, necessariamente distinta e separata dagli altri protagonisti della giurisdizione.
D’altronde, la riforma soggetta ad approvazione referendaria non può non considerarsi atto conclusivo di un iter che ha iniziato, con l’approvazione del nuovo codice di rito nel 1989, a modificare funditus l’intera architettura del nostro processo penale. Il passaggio dalla logica inquisitoria ad accusatoria ha postulato – nell’ottica di un processo non più teleologicamente teso alla condanna dell’imputato come espressione delle logiche draconiane del tempo (“Il Giudice e il P.M. sono un’unica articolazione del potere” ebbe a dire Dino Grandi) – una ridefinizione del ruolo del Giudice, escludendolo in toto da qualsivoglia forma di istruzione probatoria e affidando ad esso la diversa funzione di garante nel processo di formazione della prova in quel contraddittorio tra le parti “costituzionalizzato” con la riforma del 2001.
L’unità di carriere trovava giustificazione nel previgente interregno procedurale penale se si pensi che la figura del pretore, competente alla trattazione di reati meno gravi e abolita dalla riforma dell’89, riuniva a sé tanto le funzioni istruttorie quanto quelle giudicanti. Funzioni comuni, carriere comuni, insomma.
Orbene, ne è poi seguito uno sviluppo riformativo ultradecennale nel quale si è assistito ad una continua opera di separazione funzionale da parte del legislatore cui, di contro, non si è accompagnata una – necessaria – separazione ordinamentale dei due soggetti processuali, la cui attuale unità non può non presentarsi come un elemento distonico e anacronistico nel quadro complessivo dell’ordinamento giudiziario; distonia che si accentua, allargando il contesto di riferimento, se si consideri come il nostro Paese sia, ad oggi, tra le democrazie liberali europee più avanzate, l’unica Nazione a prevedere uniformità di carriere tra Giudici e Pubblici Ministeri. Più che quello in cui è attualmente vigente la separazione delle carriere accusatoria e giudicante, è particolarmente significativ0 l’elenco dei Paesi che condividono, insieme, all’Italia, l’opposta scelta di unità: Turchia, Romania, Bulgaria. A suffragio dei sostenitori di allarmi democratici e pericoli circa asimmetrie tra poteri, non proprio un indicatore favorevole, insomma.
La riforma soggetta a scrutinio referendario, in definitiva, valorizza – in assenza, come visto, di ricadute negative in capo all’organo di accusa – l’imparzialità del Giudice, affrancandolo da dinamiche correntizie e di colleganza idonee, anche solo astrattamente, ad alterare la genuinità della decisione, consegnando, anche alla collettività, l’immagine di una figura giudicante effettivamente e definitivamente distaccata da qualsivoglia emisfero che non sia rappresentato da una laica lettura del dato empirico, ed una conseguenziale, fedele adesione al testo normativo di riferimento.
Sono le medesime logiche che inducono a condividere altresì il secondo formante della riforma costituzionale de qua: la composizione dei rispettivi organi di autodisciplina tramite sorteggio. Nonostante talune critiche, anch’esse prive di reale fondamento, tale meccanismo si rivela essere quello più idoneo a contrastare dinamiche correntizie ed interessi corporativi che hanno, proprio alla stregua di quanto emerso negli ultimi anni, appannato l’immagine di piena autonomia ed imparzialità della magistratura.
La riserva secondo la quale tale meccanismo provocherà un decremento nella qualità gestionale dei rispettivi Consigli superiori in quanto l’autodisciplina potrebbe essere affidata nelle mani di magistrati non idonei ad amministrarla, è facilmente confutabile: ammesso, infatti, che la gestione affidata al meccanismo delle correnti abbia davvero garantito apprezzabili standard di efficienza (difficilmente dimostrabile se si pensi alle vicende ormai note del Palamara gate), pare quasi tafazziana (da parte di taluni esponenti della magistratura) l’argomentazione in forza della quale coloro i quali sono – tutti – nella quotidianità, chiamati a gestire interessi relativi alla libertà e al patrimonio della collettività, non siano in grado di deliberare su tematiche oggettivamente meno complesse quali quelle tipiche di un Consiglio di autodisciplina (assegnazioni, valutazioni etc.). Ad ogni modo, saranno le successive leggi di attuazione a disciplinare e prevedere criteri (requisiti di anzianità?) che assicurino, circoscrivendo la platea dei nominabili, migliori standard di valori. Se, però, un sorteggio “puro”, in riferimento alla parte togata dei rispettivi Consigli, proprio in virtù della intrinseca capacità di soggetti appartenenti allo stesso organo di gestirne l’autodisciplina, giustificabile è, per ciò che attiene la parte c.d. laica (comunque minoranza, consistendo solo in un terzo) dei componenti i nuovi CSM, una scelta temperata, prevedendo sì un sorteggio ma solo su una cerchia ristretta di mille soggetti di nomina parlamentare. Proprio tale prodromica investitura parlamentare ha dato adito alle già citate teorie che vedono plausibile un controllo politico sulla magistratura. Al contrario, prevedere un “campione” di mille soggetti (tra avvocati, professori universitari) nell’ambito dei quali sorteggiare gli eletti in seno alla minoranza laica dei distinti Consigli superiori pare atto finalizzato a garantire quel necessario standard di competenza giuridica/giudiziaria/ordinamentale, non prescindendo dalla ulteriore circostanza che vede la nomina parlamentare avvenire in sessione comune in ossequio alla piena rappresentatività popolare e alla quanto più fedele proiezione del quadro delle maggioranze e delle minoranze.
In definitiva, la riforma costituzionale prossima allo scrutinio referendario, al di là di improprie ed inopportune distorsioni di carattere utilitaristico emerse da ambo le fazioni politiche – maggioranza ed opposizione – nonché da una (invero, abbondante) fetta di esponenti di ANM, realizza ed attua una condizione, la piena terzietà del Giudice, elevata a rango costituzionale come espressione di un processo giusto, la cui decisione finale viene emanata da una figura realmente equidistante tra le parti, maggiormente istruita – seguendo una carriera propria – alla logica della decisione, scevra da qualsivoglia logica corporativista. Non è, ovviamente, la panacea dei (molti) problemi che affliggono la macchina della Giustizia. Ma è un (ineluttabile) passo in avanti verso una tangibile correzione. Non riconoscerlo significa collocarsi nella parte sbagliata della Storia.
*Avvocato, assegnista di ricerca in diritto penale