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INTERDITTIVE ANTIMAFIA E PREVENZIONE PATRIMONIALE NON ABLATIVA: TRA FUNZIONI MANIFESTE E LATENTI – DI MARIO ARBOTTI

INTERDITTIVE ANTIMAFIA E PREVENZIONE PATRIMONIALE NON ABLATIVA: TRA FUNZIONI MANIFESTE E LATENTI – DI MARIO ARBOTTI

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INTERDITTIVE ANTIMAFIA E PREVENZIONE PATRIMONIALE NON ABLATIVA: TRA FUNZIONI MANIFESTE E LATENTI

di Mario Arbotti*

Al cospetto della realtà d’impresa, l’esigenza di fronteggiare quadri criminologici sempre più compositi ed eterogenei ha indotto il legislatore a superare la tradizionale monocultura ablativa, inaugurando un modello di prevenzione patrimoniale “adattivo”, improntato alla logica della minore invasività possibile dell’azione statale e, almeno in via di principio, aperto a prospettive recuperatorie e terapeutiche. Tuttavia, dietro la retorica della “prevenzione mite” riaffiorano tensioni irrisolte: pulsioni dirigistiche, squilibri tra autorità e impresa, derive moralizzatrici, persistente equiparazione tra criminalità “bianca” e criminalità “nera”. Da qui l’urgenza di un ripensamento critico, volto a restituire coerenza teleologica al sistema e ad arginare il rischio di una divaricazione tra funzioni manifeste e funzioni latenti dei nuovi modelli di prevenzione patrimoniale.

In the business context, the growing complexity and heterogeneity of criminological scenarios have pushed the legislature to move beyond the traditional confiscation-centered approach. An “adaptive” model of asset prevention has emerged, based on the principle of minimal state intrusion and, at least in theory, open to rehabilitative and even therapeutic purposes. Yet, behind the rhetoric of “mild prevention,” unresolved tensions remain: dirigiste tendencies, power imbalances between authorities and enterprises, moralizing drifts, and the persistent conflation of “white-collar” and “organized” crime. These dynamics call for a critical reassessment aimed at restoring the system’s teleological coherence and preventing a widening gap between the manifest and latent functions of asset prevention.

Sommario: 1. Le nuove strategie di prevenzione patrimoniale tra aspirazioni terapeutiche e doppio livello di legalità – 2. L’insostenibile vaghezza delle interdittive generiche – 2.1. La funzione stigmatizzante e l’elevazione dello standard etico-comportamentale – 2.2. Neutralizzazione dell’impresa sospetta e logiche di esclusione economica: i costi di una prevenzione opaca – 3. La prevenzione collaborativa – 4. La prevenzione non ablativa incerta ed efficace – 4.1. Le ambizioni di moralizzazione del costume societario – 5. Considerazioni conclusive.

  1. Le nuove strategie di prevenzione patrimoniale tra aspirazioni terapeutiche e doppio livello di legalità

Le sempre più articolate strategie di prevenzione dell’infiltrazione criminale nell’economia legale sembrano essersi definitivamente congedate dall’originaria monocultura confiscatoria[1], orientandosi verso la costruzione di un sistema “adattivo”[2] – e, per certi aspetti, “mite” –, capace di modulare l’intervento preventivo in funzione delle specificità del caso concreto e di limitare, ove possibile, la risposta ablativa, in ossequio ad una logica di minore invasività possibile dell’azione statale[3]. La zona grigia della contiguità imprenditoriale a carattere agevolativo, infatti, ha progressivamente catalizzato l’attenzione del legislatore, che ha strutturato nel tempo un modello di contrasto alla contaminazione criminale fondato non più soltanto sull’esclusiva ablazione patrimoniale, ma attento alle esigenze di sterilizzazione del “contagio illecito” e di recupero alla legalità dell’impresa infiltrata.

Se in passato il target esclusivo del paradigma preventivo era la “mafia imprenditrice”[4], oggi il perimetro dell’azione oppositiva all’inquinamento criminale dell’economia legale si è ampliato fino ad abbracciare una pluralità di declinazioni aziendali, che comprendono quantomeno: i) l’impresa compiacente che agevola stabilmente le organizzazioni criminali al fine di lucrarne servizi o altre forme di vantaggi economici; ii) l’impresa sostanzialmente sana ma occasionalmente infiltrata dalla criminalità organizzata; iii) l’impresa vittima di condizionamenti estorsivi o intimidatori, che subisce passivamente la pressione criminale[5]. La necessità di fronteggiare un quadro criminologico tanto composito ha così indotto il legislatore a diversificare l’intervento preventivo, articolandolo secondo un modello piramidale[6] in grado di affiancare alla risposta ablativa strumenti di natura terapeutica e “risocializzante”.

Nonostante le meritorie ambizioni politico-criminali, la fisionomia dei nuovi modelli di prevenzione patrimoniale sine condemnatoria sententia lungi dal rappresentare il “migliore dei mondi possibili”, appare tuttora segnata da profonde criticità: dalla presenza di deboli quadri di tipicità, ancorati a fattispecie sostanzialmente indiziarie, alle ampie sacche di discrezionalità interpretativa rimesse al giudice – e, ancor prima, al pubblico ministero o all’autorità amministrativa –; dalle significative ingerenze amministrative e giudiziarie nella gestione imprenditoriale, alle notevoli difficoltà di coordinamento fra i diversi strumenti del nuovo modello preventivo, sino alla frammentata distribuzione degli spazi di controllo giurisdizionale fra organi differenti, priva di un disegno unitario che lasci trasparire un’accettabile dose di razionalità sistemica.

Ad un’osservazione grandangolare, allora, pare quasi profilarsi un secondo livello di legalità che in questo ambito insidia la tenuta della legalità primaria a conformazione costituzionale[7]. L’azione statale rischia così di trasformarsi da presidio preventivo di garanzia e strumento di bonifica dell’infiltrazione criminale, in veicolo di dirigismo economico e di ingerenza nella sfera etico-comportamentale dell’impresa, sollevando delicati interrogativi in ordine alla legittimità di simili interferenze e all’equilibrio fra esigenze preventive e tutela della libertà d’iniziativa economica.

In altri termini, le misure che oggi compongono il variegato sistema di di prevenzione dell’infiltrazione criminale nell’economia legale paiono inquadrabili all’interno di una dicotomia tra funzioni manifeste e funzioni che, pur rimanendo latenti[8], concorrono a delineare le logiche di scopo del modello. Queste ultime risultano spesso schermate dietro dichiarati obiettivi politico-criminali talmente condivisi dalla coscienza sociale da conferire al moderno paradigma preventivo un alto – e a tratti indiscutibile – grado di legittimazione, che finisce però per occultare una componente teleologica “subliminale” tutt’altro che marginale nelle concrete dinamiche applicative. Su tale divergenza funzionale, allora, occorre focalizzare maggiormente l’attenzione, al fine di «rendere il quadro più complesso» e di far emergere quella serie di risultati «paradossali»[9] che prima facie sembrano rimanere “quiescenti”, gettando così una luce su alcune tensioni di fondo che animano la gestione prasseologica di tali dispositivi.

  1. L’insostenibile vaghezza delle interdittive generiche

Nel rinnovato orizzonte politico-criminale un ruolo strategico è svolto, in primo luogo, dalle interdittive antimafia che – come è noto – sono volte a scongiurare il rischio che l’erogazione di risorse pubbliche possa contribuire al rafforzamento della capacità economica delle consorterie criminali, perseguendo l’obiettivo primario di prevenire l’ingresso della criminalità organizzata nell’economia legale attraverso l’inibizione, già al mero sospetto di permeabilità mafiosa, del libero esercizio dell’attività d’impresa. Ben al di là dell’annosa questione relativa alla loro natura giuridica[10], le misure si caratterizzano per una disciplina fortemente afflittiva e per una marcata postura inquisitoria – al limite di un vero e proprio “diritto della paura”[11] – in grado, persino, di produrre forme di “ergastolo imprenditoriale”[12] in forza della convergenza tra meccanismi che riflettono una diffusa cultura del sospetto, tutela anticipatoria spinta sino all’estremo, effetti esiziali sulla vita delle imprese e presupposti applicativi segnati da un’intollerabile vaghezza e genericità.

Nel chiaroscurale sistema delle informative antimafia, infatti, esiste una zona d’ombra particolarmente accentuata, dove le già labili garanzie previste dalla legislazione di settore sembrano rarefarsi ulteriormente, fin quasi a scomparire del tutto[13]. Si tratta delle c.d. interdittive “generiche”, disciplinate dall’art. 84, comma 4, lett. d) ed e), ed in parte dall’art. 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. A differenza dell’altra sotto-categoria di provvedimenti analoghi, le c.d. interdittive “specifiche (art. 84, comma 4, lett. a), b), c), ed f), d.lgs. 159/2011), le clausole “ricettacolo”[14] che informano le prime risultano prive di una base legale qualitativamente accettabile, che possa anche solo orientare l’esercizio del potere prefettizio. Gli evanescenti presupposti applicativi, infatti, non sagomano alcun indice sintomatico, ancorché dotato di flebile capacità indiziaria, e legittimano, al contrario, l’apprezzamento di qualsivoglia elemento atipico dai contorni più sfumati, opachi ed indeterminati dal quale l’autorità amministrativa voglia desumere – con un margine di discrezionalità quasi collimante con l’arbitrio – il pericolo di cointeressenza mafiosa dell’impresa.

Basti pensare che persino gli elementi ricavabili da un processo penale esitato in un proscioglimento o in un’assoluzione, o finanche da indagini preliminari concluse con un decreto di archiviazione, possono essere posti alla base dell’adozione di un’interdittiva generica, atteso che l’impossibilità di provare la responsabilità in sede penale – con il maggior corredo di garanzie che le è consustanziale – non preclude affatto all’autorità prefettizia una diversa valutazione dei medesimi fatti sul differente piano della prevenzione e della difesa sociale[15]; quasi che, appunto, il capovolgimento di livelli – e l’esigenza di tutela preventiva contro la criminalità organizzata – possa legittimare l’apprezzamento anche del più equivoco e inconsistente indice sintomatico.

Né pare che l’originario deficit di determinatezza sia stato colmato dagli sforzi tassativizzanti compiuti dalla giurisprudenza amministrativa[16], che si sono principalmente risolti nell’elaborazione di situazioni atipiche talmente vaghe da costituire, più che altro, un vasto florilegio di situazioni personali tanto suggestive, quanto in concreto prive di qualsivoglia spessore dimostrativo[17]. Inoltre, il tentativo di tipizzazione giurisprudenziale è frustrato in radice dallo stesso giudice amministrativo, atteso che gli indici enucleati lungi dal costituire un catalogo chiuso, sono in realtà aperti all’apprezzamento di qualsivoglia ulteriore circostanza che il prefetto ritenga espressiva di cointeressenza o condizionamento mafioso[18]. Di conseguenza, i risultati raggiunti sul versante della stabilizzazione interpretativa della vaghissima formulazione legislativa risultano sideralmente distanti dalle coordinate assiologiche tratteggiate dalle alte Corti in materia di misure di prevenzione[19] e, più in generale, dallo statuto di legittimità elaborato per qualsivoglia misura che incida sul godimento di diritti fondamentali, a prescindere dalla sua riconducibilità alla nozione sostanziale di materia penale.

Il rilevato deficit di determinatezza consente alle misure, ben al di là del dichiarato scopo di prevenzione dell’infiltrazione mafiosa nell’economia legale, di subire una torsione applicativa verso il perseguimento di alcune finalità latenti che – come già anticipato – lungi dall’assumere carattere meramente collaterale, paiono identificare una frazione teleologica non secondaria nelle logiche di scopo dello strumento.

2.1. La funzione stigmatizzante e l’elevazione dello standard etico-comportamentale

Le interdittive veicolano sul destinatario un giudizio di discredito sociale che pare funzionale ad un più ampio obiettivo di eticizzazione dell’azione societaria e di controllo dell’economia mediante l’esclusione dei soggetti imprenditoriali ritenuti immeritevoli della fiducia pubblica. Se attentamente osservato, infatti, lo strumento inibitorio non colpisce semplicemente la libertà d’impresa, ma implica un complessivo giudizio di disvalore, la cui onta assomiglia molto ad un marchio che si imprime sulla personalità morale del destinatario, determinando una specie di status – l’imprenditore “mafioso” o comunque “colluso” – che si risolve in una condizione di speciale degradazione giuridica[20].

Un tale effetto censorio va considerato alla luce dell’estrema genericità dei presupposti applicativi e della conseguente sovra-estensione delle misure, che finiscono per attingere non solo imprese realmente conniventi, ma anche organizzazioni vittime della forza di intimidazione del sodalizio e, più in generale, enti nei quali ricoprano cariche sociali soggetti che abbiano intrattenuto rapporti più o meno occasionali con individui gravati da precedenti di polizia o, comunque, riconducibili ad “universi antropologici” giudicati – a torto o a ragione – espressione di sub-cultura criminale. L’espansione tentacolare, in uno con la congenita carica stigmatizzante, produce come effetto riflesso un generale accrescimento del tasso di sfiducia relazionale, a sua volta funzionale non solo a rendere più minuziosi i controlli interni all’ente, ma anche a produrre un rafforzamento della soglia di attenzione morale e della prudenza deontologica dei suoi operatori.

L’esito è quello di produrre una sorta di elevazione dello standard etico-comportamentale richiesto a chi ricopre ruoli, anche non apicali, all’interno dell’impresa, al punto da precludere qualsiasi rapporto – e persino qualsiasi “contatto” – con soggetti portatori di forme di devianza para-criminale, il cui influsso potrebbe risultare, altrimenti, potenzialmente “contagioso”.

2.2. Neutralizzazione dell’impresa sospetta e logiche di esclusione economica: i costi di una prevenzione opaca

Una seconda funzione latente, meno immediata ma non per questo priva di rilievo, sembra risiedere in un’ambizione di controllo dirigistico dell’economia, attuata mediante l’esclusione – scarsamente selettiva e rimessa a valutazioni ampiamente discrezionali dell’autorità prefettizia – degli operatori economici ritenuti sospetti o inaffidabili, benché spesso semplicemente esposti, per mere condizioni ambientali, a contatti più o meno intenzionali con i portatori di rischio espressione di sub-culture mafiose o, comunque, con figure orbitanti nelle zone d’ombra della legalità.

La selezione degli operatori economici ritenuti meritevoli di continuare ad operare nel mercato degli appalti affianca così all’obiettivo dichiarato di tutela dell’ordine pubblico economico una più opaca strategia di neutralizzazione preventiva dell’impresa sospetta, magari non coinvolta in evidenti traffici illeciti, ma comunque circondata da un alone di percepita immoralità, sufficiente ad attivare i sensori del sistema interdittivo.

Una tale funzione si salda strettamente alla precedente, alla luce dei riflessi che produce sul piano della costruzione “pedagogica” di un’etica aziendale che non riesce a trovare in sé medesima – nella sua intrinseca legittimità – uno statuto sufficientemente condiviso, che possa prescindere dell’intervento eteronomo del diritto para-penale. In altri termini, il crescente politeismo dei valori e delle etiche aziendali – espressione del più generale relativismo assiologico tipico delle società contemporanee – sembra quasi implicare l’assenza di condivisi ed omogenei presupposti socio-culturali che siano in grado di promuovere comportamenti non devianti delle imprese senza il ricorso alla coazione degli strumenti di prevenzione patrimoniale.

Un simile fenomeno non è privo di costi “generali”. L’estrema vaghezza del quadro normativo, unitamente al rischio concreto di esclusione dal mercato degli appalti – che costituisce una fonte vitale per numerose imprese –, determina infatti la diffusione di comportamenti difensivi e finanche di effetti di congelamento[21] del fondamentale diritto di iniziativa economica privata, profondamente disfunzionali rispetto all’interesse generale allo sviluppo economico di un determinato territorio. Quest’ultimo, infatti, risulta evidentemente penalizzato da un sistema normativo che rende incerto, se non addirittura rischioso, l’esercizio dell’attività imprenditoriale a livello locale.

Ma soprattutto, proiettando l’attenzione sui costi “particolari”, la circostanza che le misure veicolino sul destinatario effetti stigmatizzanti così significativi giustifica l’impressione che il sistema persegua obiettivi di prevenzione criminale tramite l’incertezza normativa – e, più in generale, scopi surrettizi di governo dell’economica – accettando il rischio che una tale funzione latente si dispieghi attraverso la strumentalizzazione del singolo, colpito da una sorta di etichetta di disonore a tratti imprevedibile e, in ogni caso, caratterizzata da un coefficiente di aleatorietà che pare quasi replicare modelli di diseguaglianza distribuita secondo il caso.

Se osservato in filigrana, insomma, il sacrificio imposto al singolo in termini di mortificazione della sua dignità sociale appare, tutto sommato, un tributo accettabile da offrire sull’altare dell’incerto diritto para-penale; poco importa se l’operatore economico sia realmente un soggetto colluso con la criminalità organizzata, una vittima della sua predatoria forza di intimidazione o, semplicemente, uno dei tanti che ha – più o meno consapevolmente – intercettato la sua capillare ramificazione territoriale[22].

  1. La prevenzione collaborativa

Al fine di innestare nel micro-sistema di prevenzione amministrativa strumenti improntati a una maggiore gradualità, capaci di veicolare fondamentali istanze di proporzionalità dell’intervento pubblico e di attenuare le conseguenze più gravose delle interdittive[23], il legislatore ha previsto una nuova forma di prevenzione collaborativa, applicabile nei casi in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione meramente occasionale[24].

In tale prospettiva, a seguito dell’introduzione dell’art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011, qualora il prefetto accerti l’assenza di un rischio infiltrativo così significativo da giustificare l’adozione dell’interdittiva, potrà prescriverà all’impresa un piano di misure orientate alla bonifica dell’occasionale contiguità criminale, assicurandone al contempo la continuità operativa, sia pure sotto la supervisione dell’autorità amministrativa. Si delinea così una nuova forma di cooperazione tra soggetto economico e amministrazione che consente a quest’ultima di intervenire direttamente nella realtà aziendale per verificare la serietà del pericolo infiltrativo, senza pregiudicare la funzionalità dell’impresa né incidere negativamente sui livelli occupazionali[25].

L’istituto, insomma, pare espressione di un modello di prevenzione non più meramente afflittivo e stigmatizzante, ma fondato su un’impostazione dialogica e collaborativa, in grado di valorizzare la capacità responsiva dell’impresa nel promuovere iniziative di self-cleaning. Tali percorsi di risanamento, resi possibile anche grazie al presidio pubblicistico, mirano a neutralizzare il rischio derivante da occasionali contatti con la criminalità organizzata, trasformando l’intervento statale da strumento di mera compressione della libertà d’impresa a occasione di recupero della sua regolarità operativa.

Senz’alto apprezzabile si rivela la sensibilità mostrata dal legislatore nei confronti dei temibili effetti delle interdittive, relegate, in questo orizzonte, ad autentica extrema ratio dell’intervento statale, da adottarsi solo a condizione che non siano percorribili soluzioni meno afflittive, ma comunque ugualmente efficaci rispetto agli obiettivi preventivi perseguiti. Tale nuova attenzione emerge anche dalla contestuale introduzione di una forma di contraddittorio anticipato che, pur nei limiti già puntualmente evidenziati in dottrina[26], mira a contenere l’impronta impulsiva dell’azione amministrativa, offrendo al prefetto l’opportunità di una più accurata ponderazione del quadro indiziario. Di pari rilievo risulta l’afflato solidaristico che permea il nuovo assetto preventivo, profondamente distante dalle miopi prospettive di un annichilimento definitivo del going concern aziendale. L’intervento pubblico, infatti, viene qui concepito non come una forma di esecuzione capitale dell’impresa, ma come un’opportunità per ripristinarne il valore sociale e promuoverne l’adesione a fondamentali istanze di etica della legalità.

A ben vedere, un simile approccio non giova unicamente al soggetto privato, che può così evitare gli effetti più distruttivi dell’interdittiva, ma risponde anche a rilevanti interessi collettivi. Preservare la continuità produttiva delle imprese significa infatti contribuire alla stabilità macroeconomica, alla protezione dell’integrità dei mercati dalle contaminazioni criminali e alla riduzione dell’impatto negativo che l’azione di contrasto statale potrebbe produrre sulle economie locali[27].

Ciononostante, anche il nuovo modello preventivo, se osservato in controluce, lascia emergere alcune significative criticità. Al di là dei quadri di tipicità non sempre ben definiti, non appare affatto trascurabile il rischio che la vigilanza prescrittiva, da strumento di orientamento nel percorso di rilegalizzazione, degeneri in una indebita forma di ingerenza nelle scelte gestionali dell’impresa. In altri termini, un meccanismo pur concepito per agevolare percorsi di bonifica aziendale rischia, per effetto di una non irrealistica eterogenesi dei fini, di trasformarsi in uno strumento di conformazione coattiva delle strategie imprenditoriali alle aspettative dell’amministrazione procedente.

Il timore, tutt’altro che infondato, che un’eventuale inottemperanza possa condurre all’adozione dell’interdittiva può infatti indurre l’impresa ad adeguarsi in modo pressoché automatico alle prescrizioni impartite dall’autorità pubblica[28]. Una simile dinamica, per quanto mediata dalla monitorship affidata agli esperti nominati dal prefetto, può allora tradursi in una sensibile compressione della libertà d’impresa, determinando una sorta di sovradosaggio di prevenzione che non solo vanifica la finalità terapeutica dell’istituto, ma può persino incidere negativamente sulla tenuta economica e organizzativa dell’ente coinvolto, depauperandone irragionevolmente la solidità aziendale.

Come subito si dirà, si tratta di un rischio comune alle forme di prevenzione giurisdizionale non ablativa e, più in generale, ad ogni meccanismo di commissariamento dell’impresa. Nelle pieghe della funzione terapeutica, infatti, pare celarsi il rischio che tali strumenti finiscano per trasmodare in pratiche di governo indiretto dell’attività economica, con il risultato non solo di sostituire alle scelte dell’imprenditore quelle degli esperti nominati dall’autorità procedente, ma anche di soffocare qualsiasi genuina ambizione di risanamento autonomo da parte dell’impresa.

  1. La prevenzione non ablativa incerta ed efficace

Osservando ora più da vicino i moduli della c.d. prevenzione patrimoniale non ablativa[29], anche tale modello si presenta prima facie come espressione di un’inedita vocazione solidaristica del sistema di prevenzione che, abbandonata ogni scoria punitiva e stigmatizzante, si apre alla prospettiva di un intervento statale realizzato nell’interesse primario della stessa impresa. La logica essenziale di un tale paradigma – al di là delle diverse sfumature di scopo che caratterizzano i vari strumenti – pare infatti riconducibile ad una generale ambizione di recupero alla legalità dell’attività economica, sottoposta quasi ad una moderna “messa alla prova” aziendale[30] orientata a testarne le effettive capacità di emancipazione dal condizionamento criminale. Come per la limitrofa prevenzione collaborativa, allora, le più recenti strategie politico-criminali sembrano aver definitivamente superato la prospettiva della “lotta di sumo”, fondata sullo scontro frontale e sulla neutralizzazione dell’ente pericoloso, per adottare un approccio più affine alla “lotta di judo”[31], che favorisce la prevenzione dell’infiltrazione criminale attraverso lo spirito collaborativo-dialogico e la maggiore responsabilizzazione delle imprese. Si configura così un nuovo modello di prevenzione che punta a rafforzare la resilienza organizzativa e a promuovere, con l’ausilio del monitoraggio pubblico, un percorso di progressiva rilegalizzazione dell’impresa contaminata, anziché insistere su una prevenzione afflittiva, stigmatizzante e che – per usare una metafora – rischia di lasciare sul terreno una scia di “cadaveri”, prima fra tutti l’impresa stessa e, con essa, la stabilità macro-economica del territorio in cui opera.

Dietro la vocazione rigenerativa sottesa a tali strumenti, però, sembrano annidarsi forme di pedagogia imprenditoriale e aspirazione di controllo sull’economia che, pur non riconducibili ad un ethos punitivo, determinano comunque ripercussioni significative sulle reali modalità di funzionamento del sistema.

Anche in questo caso, un tale fenomeno di eterogenesi dei fini è favorito in maniera determinante dai deboli quadri di tipicità che definiscono il perimetro applicativo delle varie misure, insieme alla complessiva elasticità dell’apparato normativo e al livello di deformalizzazione dei suoi moduli operativi. Il coefficiente di legalità esibito da tali strumenti, infatti, seppur non così carente come quello che connota le interdittive generiche, appare particolarmente debole in termini qualitativi, giovandosi di concetti imprecisi, plurivoci e di difficile afferrabilità empirica[32]. L’immagine del nuovo paradigma risulta così connotata da una marcata cedevolezza alle esigenze contingenti dell’interprete, che pare confrontarsi quasi con un semilavorato normativo in grado di permettere costantemente una definizione dell’area di illiceità a posteriori. L’attività imprenditoriale, insomma, sembra obbligata a muoversi in un sistema normativo che non definisce preventivamente le scelte d’azione che potranno giustificare l’attivazione delle misure commissariali, la cui incombenza aleggia costantemente sulla vita economica dell’ente.

La funzione preventiva e terapeutica dichiaratamente svolta dalle misure contribuisce a giustificare l’alleggerimento delle forme e la complessiva dequotazione garantistica, ma non riesce a fugare l’impressione che un tale assetto dei rapporti fra guarentigie ed efficienza non riveli nulla di casuale, ma sia funzionale ad un’esigenza di governo dei comportamenti imprenditoriali per il tramite dell’incertezza, della vaghezza e del conseguente disorientamento normativo. L’indeterminatezza che pervade l’intero apparato legislativo, infatti, agevola il raggiungimento di obiettivi di prevenzione generale dei comportamenti “devianti” dell’impresa, perseguiti non nelle forme dell’intimidazione o della deterrenza – che presupporrebbero a monte un messaggio normativo chiaro e riconoscibile al quale prestare ossequio –, né tantomeno in guisa di orientamento culturale – attesa l’inesistenza di un’omogeneità dei valori aziendali che riesca ad assurgere ad ethos comune ed il conseguente ripiego su precarie soluzioni di etica-tampone[33] –, quanto soprattutto nelle vesti di un’eccentrica educazione al rischio para-penale e all’“informazione responsabile” per capire in autonomia cosa è lecito e cosa, al contrario, può portare all’attivazione delle misure commissariali.

La vaghezza del sistema normativo, inoltre, fa sì che l’assetto dei valori e degli interessi in gioco non sia previamente stabilito dal legislatore, ma venga sistematicamente affidato alla modulazione particolaristica del giudice. L’equilibrio fra i vari contro-interessi, insomma, non pare fissato una volta per tutte dalla legge, ma sembra emergere occasionalmente nell’ambito della specifica situazione concreta oggetto del procedimento di prevenzione: quasi che la norma agendi sia individuata dal giudice che, nel caso particolare, la concretizza e nel contempo la crea[34]. In questo orizzonte, l’anomica allocazione di rischi ambientali – e quasi “da contatto” con uno stigma para-criminale che rischia di contaminare l’intero contesto aziendale in cui l’operatore economico agisce – favorisce l’emersione di un diffuso bisogno di certezza, reclamato come controspinta alla sempre più diffusa oscurità normativa. I rischi para-penali, infatti, sono incalcolabili, incerti e quasi ubiquitari e le imprese devono adoperarsi per recuperare sicurezza, educandosi alla compliance e all’autonoma produzione giuridica. A ben vedere, gli stessi protocolli organizzativi altro non rappresentano se non espedienti per riconquistare privatisticamente la certezza – relativa, fino all’invalidazione giudiziaria – delle norme di comportamento. Le alte aspettative ordinamentali, però, rischiano di frustrare ogni aspirazione di corretta auto-organizzazione e il dovere di diligenza aziendale – estremizzato dal contesto indiziario in cui si colloca – finisce per imporre all’impresa un onere organizzativo all’atto pratico difficilmente esigibile, specialmente per gli operatori di minori dimensioni, non più circoscritto ai propri processi interni, ma esteso sino al vaglio delle attività dei fornitori e dei terzi con cui la stessa intrattiene più o meno stabili rapporti commerciali.

Le cautele organizzative elaborate per recuperare sicurezza operativa, insomma, rischiano di avvilupparsi in una disfunzionale overcompliance – o, peggio, in fenomeni di mero “make-up” aziendale –, inevitabile anticamera dell’intervento statale.

4.1. Le ambizioni di moralizzazione del costume societario

Nelle concrete dinamiche di funzionamento dei meccanismi commissariali, poi, pare emergere un’ulteriore funzione latente. Le misure, infatti, risultano funzionali a progetti di eticizzazione dell’azione societaria, realizzati attraverso il recupero “forzato” di quei valori aziendali che il conflitto fra regole della morale e regole di mercati finisce spesso per marginalizzare[35].

Anche in questo caso, l’analisi del sistema restituisce uno spaccato nel quale il reato rimane sistematicamente sullo sfondo e assume una fisionomia sempre più sfumata, opacizzato dall’emersione del comportamento imprenditorialmente inopportuno o sconveniente, diffusamente giudicato come disdicevole e forse collocabile in un contesto di base avvertito come illecito, ma difficilmente in grado di lambire le soglie di tipicità del fatto penalmente rilevante. Lo stesso archetipo concettuale dell’“agevolazione” – vera e propria chiave di volta del paradigma – lungi dall’assumere come referente di significato il fatto illecito, anche solo indiziato, evoca un vasto e proteiforme universo antropologico di pericolosità percepita che, quasi per rimbalzo, dal soggetto agevolato trasmigra all’attività economica agevolante. L’impressione, allora, è che il sistema, più che alla prevenzione dei reati, miri indirettamente ad obiettivi di moralizzazione del corporate behaviour perseguiti tramite l’ingerenza nelle scelte imprenditoriali, occupando gli spazi lasciati vuoti dall’etica aziendale tramite un innesto coattivo del diritto para-penale[36].

Se osservato in controluce, insomma, il variegato apparato dei commissariamenti pare quasi riconducibile ai meccanismi “espressivi” tipici delle c.d. shame cultures. A differenza delle c.d. “società di colpa” (o guilt cultures), dove l’adeguamento dei membri del gruppo alle regole del controllo sociale è sollecitato dall’imposizione di divieti e dall’irrogazione delle sanzioni previste per la loro violazione, nelle “società di vergogna” più che imporre proibizioni si propongono modelli positivi di comportamento, con la conseguenza che solo chi si adegua al codice sociale proposto gode della pubblica stima e, per converso, la perdita di quest’ultima – quasi una sorta di moderna infamia – rappresenta una sanzione così forte da comportare, di fatto, l’esclusione dal gruppo sociale di riferimento[37]. Nelle leve della prevenzione patrimoniale non ablativa, infatti, il rispetto delle regole di deontologia imprenditoriale non dipende tanto dall’intervento di uno stato punitore, quanto dall’osservanza da parte dei suoi membri di un codice di “etica aziendale” la cui inottemperanza determina l’intervento ri-legalizzante dell’autorità, oltre a produrre un’immediata perdita di capitale reputazionale dovuta anche all’operare dello “spettro della vergogna”. In quest’ottica può forse spiegarsi l’abbandono e la correlata percezione di inutilità della sanzione penale e dei suoi costosi schemi di garanzia, surrogati quasi da un’opera corale di moral suasion – che pare celare nuove forme di autoritarismo economico ben intenzionato[38] – presidiata, in caso di trasgressione, dall’intervento dirigistico dell’autorità statuale.

In breve, nelle logiche recondite del paradigma, ben più della sanzione penale è proprio la “demou phemis” a rappresentare il più efficace deterrente per le deviazioni dai canoni di corretta moralità aziendale. L’aspetto deontologico prevale così su quello prescrittivo e regolamentare e le aspirazioni di governo dell’economia si saldano alle ambizioni di eticizzazione dell’azione societaria, in un contesto nel quale la fluidità delle forme permette agevolmente l’attivazione dei meccanismi “tabuistici” della vergogna intimamente connessi allo stigma del contagio criminale, nonché la valorizzazione della “sanzione” maggiormente temuta dalle imprese: quella reputazionale[39].

  1. Considerazioni conclusive

Nonostante i buoni propositi di emancipare la prevenzione patrimoniale dagli angusti schemi della sola risposta ablativa, anche i nuovi strumenti di prevenzione “mite” faticano a rappresentare un modello ideale, completamente privo di zone d’ombra, rivelando, in controluce, una significativa divaricazione tra funzioni manifeste, dichiaratamente svolte dalle misure, e funzioni latenti, annidate nei recessi meno visibili del sistema. Al di là delle ambizioni terapeutiche e dei progetti di bonifica aziendale, infatti, si celano venature dirigistiche e intenti di rinnovamento etico dell’agire imprenditoriale, di per sé senz’altro auspicabili, ma che destano notevoli perplessità se perseguiti attraverso gli strumenti più estremi della politica criminale[40].

Anche il più recente modello preventivo, allora, specialmente in ragione di alcune resistenze ermeneutiche e applicative[41], non sembra del tutto affrancato dalle originarie stimmate “poliziesche” tipiche della prevenzione personale[42], né dalla sua inclinazione a squalificare soggetti senza prima poter squalificare fatti[43]; con la sola differenza che, in questo ambito, un tale giudizio di disvalore si proietta non sull’individuo, ma sull’impresa – peraltro secondo criteri di allocazione del rischio carichi di responsabilità oggettiva[44] – nella prospettiva di una impropria “lotta giudiziaria” a complessi fenomeni socio-economici[45]. Emblematica, in tal senso, è la “metamorfosi funzionale” che ha progressivamente interessato le misure: da strumenti concepiti per prevenire l’infiltrazione mafiosa nelle realtà imprenditoriali, a dispositivi oramai largamente utilizzati nella prassi per fronteggiare diversi referenti criminologici, assumendo un ruolo strategico, in particolare, nel contrasto alle nuove forme di agevolazione del capolarato lungo la catena del valore[46]. Si tratta di un’espansione che non solo segnala un significativo deficit di razionalità di un sistema che persevera nell’equalizzare crimine economico e criminalità organizzata, a dispetto dell’indubbia differenza di disvalore e della tendenziale distanza criminologica che separa i due universi[47], ma che rivela anche una crescente propensione a sfruttare la duttilità di tali strumenti – e la persistente carenza di determinatezza dei relativi presupposti applicativi – per intervenire su complessi fenomeni di malcostume societario, piegando il diritto pera-penale a finalità di ingegneria sociale e, in una certa misura, persino di palingenesi morale dell’ordine socio-economico, con evidenti forzature rispetto alle sue fisiologiche attribuzioni istituzionali[48].

In questo quadro, un recupero di legalità appare quanto mai necessario, tanto per attribuire maggiore razionalità di scopo al paradigma preventivo, quanto per prevenire una simile – e pericolosa – dissociazione funzionale. Occorre, infatti, scongiurare il rischio che l’intervento pubblico nella realtà d’impresa degeneri in pratiche di controllo arbitrarie e, al contempo, assicurare trasparenza, prevedibilità e coerenza tra finalità normative e ricadute operative, evitando che il sistema venga percepito come uno strumento di pura ingerenza nelle scelte manageriali, anziché come un mezzo solidaristico di rilegalizzazione dalla contaminazione criminale.

Oltre agli auspicabili interventi normativi, tuttavia, risulta imprescindibile un vero e proprio “cambio di passo” culturale che coinvolga tutti gli operatori deputati alla gestione delle misure. Solo lo sviluppo di nuove precomprensioni culturali ed ermeneutiche, infatti, può evitare di appesantire ulteriormente il ruolo delle imprese, preservandole dall’esposizione a un rischio para-penale indeterminato e imprevedibile. Nella consapevolezza, tuttora profondamente attuale, che un buon diritto penale dell’economia, per essere davvero tale, deve tendere innanzitutto a fare economia di diritto penale[49] – e para-penale –, evitando tanto posture irragionevolmente punitiviste, quanto strette dirigistiche che, nel tentativo di orientare l’economia e l’etica aziendale, finiscono per caricarlo di compiti che trascendono le sue (limitate) potenzialità e per irrigidire un tessuto imprenditoriale che, al contrario, necessita di flessibilità, fiducia e stimoli responsivi non esclusivamente di natura autoritativa.

*Assegnista di ricerca in diritto penale presso l’Università di Bologna

[1] Nonostante i più recenti sviluppi legislativi, orientati ad una maggiore valorizzazione in ambito preventivo di fondamentali istanze di proporzionalità, il sequestro e, ancor più, la confisca di prevenzione mantengono un ruolo strategico e continuano a sollevare rilevanti interrogativi in ordine alla loro legittimità costituzionale e convenzionale, come evidenziato dai più recenti studi monografici dedicati al tema. In argomento, cfr. T. Trinchera, Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita, Torino, 2020; E. Squillaci, La prevenzione illusoria. Uno studio sui rapporti tra diritto penale e diritto penale ‘reale’, Napoli, 2020; M. Di Lello Finuoli, La confisca ante delictum e il principio di proporzione, Torino, 2021; A. Costantini, La confisca nel diritto della prevenzione. Ibridazione di modelli e limiti di legittimità, Torino 2022; S. Finocchiaro, Confisca di prevenzione e civil forfeiture. Alla ricerca di un modello sostenibile di confisca senza condanna, Milano, 2022.

[2] Sul punto, cfr. le osservazioni di T. Bene, Dallo spossessamento gestorio agli obiettivi di stabilità macroeconomica, in Arch. pen., supplemento al n. 1 del 2018, 384 ss.

[3] Da ultimo, in argomento, cfr. C. Visconti- A. Merlo, Il controllo giudiziario alla prova del fuoco. A proposito dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sull’art. 34 bis cod. ant., in Sist. pen., 30 luglio 2025, 60 s.

[4] Sul tema, cfr. le riflessioni di E. Mezzetti, L’impresa mafiosa, in E. Mezzetti- L. Lupária Donati (a cura di), La legislazione antimafia, Bologna, 2020; G. Pignatone, Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2015, 259 ss.; V. Contrafatto, L’oggetto della confisca di prevenzione e lo standard della prova, in A. Balsamo- V. Contrafatto- G. Nicastro, Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata, Milano, 2010, 117 ss. In una prospettiva soprattutto sociologica v. anche P. Arlacchi, La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell’inferno, Milano, 2010; N. Dalla Chiesa, L’impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale, Milano, 2012; E. Fantò, L’impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia criminale, Bari, 1999; S. Pellegrini, L’impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell’economia legale. Un’indagine sociologico-giuridica, Roma, 2018.

[5] Su tali evoluzioni, cfr. le riflessioni di A. Costantini, La confisca al crocevia tra criminalità d’impresa e impresa criminale: differenziazioni e contaminazioni di paradigmi, in Dir. pen. proc. 2023, 314 ss.; D. Attanasio, Impresa criminale versus impresa a partecipazione criminale: la problematica quantificazione dell’oggetto della confisca di prevenzione, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2024, 323 ss.; G. Stallone, Associazioni criminali e società commerciali: la “sovrapposizione” tra enti tra problemi di struttura e di accertamento, in Arch. pen., 3, 2022, 1 ss.

[6] In questa direzione, E. Birritteri, L’eccezionalismo italiano nella lotta al crimine organizzato: vantaggi, insidie e prospettive della prevenzione antimafia “cooperativa”, in Arch. pen., 1, 2025, 1 ss.; E. Birritteri- E. Tatì, Cooperative Compliance Measures to Prevent Organised Crime Infiltrations and the Protection of the EU’s Financial Interests, in Riv. trim. dir. pen. cont., 3, 2022, 174 ss.

[7] In questi termini, sostanzialmente, V. Mongillo, Anatomia della prevenzione economico-aziendale antimafia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2023, 515 ss., ma sul punto cfr. anche le osservazioni di V. Manes, La resistibile ascesa della “prevenzione mite”, in questo fascicolo.

[8] È bene precisare che il concetto di “funzione latente”, chiaramente derivato dall’analisi funzionale di R.K. Merton (cfr., in particolare, Id., Teoria e struttura sociale. Volume II: Studi sulla struttura sociale e culturale, Bologna, 2000, 121 ss.), viene in questo contesto utilizzato in senso “peculiare”, in quanto ci si riferisce a funzioni che, ancorché non ammesse, non necessariamente paiono anche non volute. In altri termini, l’utilità euristica del tòpos non è in questo caso finalizzata ad indagare le funzioni che, in una eterogenesi dei fini, emergono nel sistema contribuendo a spiegare le ragioni del perché molte attività sociali continuino ad esistere nonostante non raggiungano il loro obiettivo dichiarato (cfr., ad esempio, F. Roethlisberger- W.J. Dickson, Management and the Worker, Cambridge, 1939; T. Veblen, La teoria della classe agiata. Uno studio sulle istituzioni, Torino, 2007); ma a portare alla luce una serie di funzioni che, ancorché non apertamente ammesse, concorrono a delineare le logiche di scopo del paradigma.

[9] Le citazioni sono tratte, sempre, da R.K. Merton, Teoria e struttura sociale, cit., 199 ss.

[10] La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che, non trattandosi di norme penali dirette a punire fatti concreti, ma di misure cautelari e preventive tese a sterilizzare situazioni di potenziale pericolo, le interdittive non devono necessariamente soggiacere ai più stringenti principi di garanzia che governano la materia penale – su tutti quello di determinatezza – ma possono giovarsi di tecniche descrittive meno impegnative, avvalendosi di clausole generali ed elastiche che permettano alla norma di adattarsi all’evoluzione delle diverse situazioni concrete, non definibili a priori (in questo senso, ad esempio, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758). Si tratta di un’impostazione sostanzialmente avallata anche dalla Corte costituzionale (Corte cost. 26 marzo 2020, n. 57), ma che è andata incontro a significative obiezioni in dottrina. Si è infatti rilevato che, nell’ambito di un sistema permeato da una accentuata cultura del sospetto, la funzione preventiva sarebbe in realtà soltanto collaterale e, in ogni caso, affidata proprio al contenuto volutamente afflittivo delle misure, il cui surrettizio obiettivo sarebbe quello di infliggere una sanzione “mascherata” legata a doppio filo alla realizzazione di condotte illecite non pienamente accertate. In argomento cfr. le osservazioni di J.P. De Jorio, Le interdittive antimafia ed il difficile bilanciamento con i diritti fondamentali, Napoli, 2019, 9 ss.; di P. Provenzano, Note minime in tema di sanzioni amministrative e “materia penale”, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2018, 1099 e di P. Troncone, Origine ed evoluzione delle misure preventive antimafia, in G. Amarelli- S. Sticchi Damiani (a cura di), Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Torino, 2019, 1 ss. e ptc. 24 ss. che parla espressamente di una «burocrazia punitiva».

[11] Come ben evidenziato da Cons. Stato, Sez. III, 10 agosto 2020, n. 4979, secondo cui «l’incisività delle misure interdittive, come mostra anche l’aumento dei provvedimenti prefettizi negli ultimi anni, richiede che la lotta alla mafia avvenga senza un sacrificio sproporzionato dei diritti di difesa, anzitutto, e della libertà di impresa, perché solo la proporzione è condizione di civiltà dell’azione amministrativa ed evita che la normativa di contrasto all’infiltrazione mafiosa purtroppo endemica nel nostro ordinamento, come ogni altro tipo di legislazione emergenziale, si trasformi in un diritto della paura». Sul punto, in senso conforme, cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 8 febbraio 2024, n. 1282; Cons. Stato, sez. III, 18 luglio 2023, n. 7049; Cons. Stato, Sez. III, 20 aprile 2021, n. 3182.

[12] Così, M. Mazzamuto, Profili di documentazione amministrativa antimafia, in Giust. amm., 3, 2016.

[13] In questi termini, sostanzialmente, G. Amarelli, Le interdittive antimafia “generiche” tra interpretazione tassativizzante e dubbi di costituzionalità, in G. Amarelli- S. Sticchi Damiani (a cura di), Le interdittive antimafia, cit., 207. Dello stesso Autore, cfr. anche le riflessioni svolte in Id., L’onda lunga della sentenza De Tommaso: ore contate per l’interdittiva antimafia ‘generica’ ex art. 84, co. 4, lett. d) ed e) d.lgs. n. 159/2011?, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2017, 4, 290 ss.

[14] Così, sempre, G. Amarelli, Butterfly effect e interdittive antimafia. L’incostituzionalità di una norma edilizia regionale può determinare l’illegittimità delle interdittive generiche?, in Sistema penale, 8 luglio 2024, 6.

[15] In argomento cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2024, n. 1517; Cons. Stato, Sez. III, 31 gennaio 2024, n. 952; Cons. Stato, Sez. III, 7 agosto 2023, n. 7625; Cons. Stato, Sez. III, 4 aprile 2022, n. 2465. Sul punto cfr. anche M.A. Russo, Non serve la prova dell’infiltrazione ma l’esistenza di un elemento di ingerenza, in Guida al diritto, 2006, 23, 105 secondo cui la normativa attribuirebbe al prefetto un potere discrezionale di massima ampiezza proprio in ragione della prevalente esigenza di difesa sociale contro la criminalità organizzata, di talché ben potrebbe l’autorità amministrativa assegnare una diversa portata alle assoluzioni intervenute in ambito penale.

[16] A partire da Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743, sui cui cfr. V. Salamone, Il sistema della documentazione antimafia, in Giustizia amministrativa, 27 marzo 2019, 38 ss.

[17] Basti pensare che tra le “situazioni sintomatiche” elaborate dalla giurisprudenza amministrativa che possono giustificare l’adozione di un’interdittiva rientrano i rapporti di parentela, i «contatti», i «rapporti di frequentazione», «conoscenza», «colleganza», «amicizia» con individui “controindicati”, oltre alle «vicende anomale» nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione, «incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un volto di legalità idoneo a stornare sospetti o elementi sintomatici della contaminazione mafiosa», sino alla «condivisione di un sistema di illegalità» o di «abusivismo», in assenza di iniziative volte al «ripristino della legalità».

[18] Per stessa ammissione di Cons. Stato, Sez. III, n. 1743/2016, cit., § 5.9 «gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi dal costituire un numerus clausus, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l’insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso, ad un preciso inquadramento. Quello voluto dal legislatore, ben consapevole di questo, è dunque un catalogo aperto di situazioni sintomatiche del condizionamento mafioso»

[19] Il riferimento va ovviamente a Corte EDU, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia sulla quale cfr. M. Maugeri, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte Europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma una rondine non fa primavera, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2017, 3, 15 ss.; R. Magi, Per uno statuto unitario dell’apprezzamento della pericolosità sociale. Le misure di prevenzione a metà del guado, ivi, 133 ss.; F. Menditto, La sentenza De Tommaso contro Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione, ivi, 4, 127 ss.; F. Viganò, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, in Arch. dir. pen. cont., 3 marzo 2017, 1 ss.; M. Fattore, Così lontani così vicini: il diritto penale e le misure di prevenzione, ivi, 9 aprile 2017; V. Maiello, De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di prevenzione, in Dir. pen. proc., 2017, 348 ss.; F.P. Lasalvia, Le misure di prevenzione dopo la Corte EDU De Tommaso, in Arch. pen., 2, 2017, 1 ss.; V. Manes- M. Caianiello, Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti, casi, Torino, 2020, 185 s.

Altrettanto significative Corte cost. 27 febbraio 2019, n. 24 e Corte cost. 27 febbraio 2019, n. 25, sulle quali cfr. M. Pelissero, Gli effetti della sentenza De Tommaso sulla disciplina delle misure di prevenzione dopo le recenti posizioni della Corte costituzionale, in Studium iuris, 10, 2019, 1148 ss.; N. Pisani, Misure di prevenzione e pericolosità “generica”, tra tassatività sostanziale e tassatività processuale, in Giur. cost., 2019, 322 ss.; V. Maiello, La prevenzione ante delictum da pericolosità generica al bivio tra legalità costituzionale e interpretazione tassativizzante, ivi, 332 ss.; Id., Gli adeguamenti della prevenzione ante delictum nelle sentenze costituzionali nn. 24 e 25, in Dir. pen. proc., 2020, 107 ss.; A.M. Maugeri- P. Pinto de Albuquerque, La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello (Corte cost. n. 24/2019), in Riv. trim. dir. pen. cont., 2019, 3, 90 ss.; F. Basile- E. Mariani, La dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie preventiva dei soggetti “abitualmente dediti a traffici delittuosi”: questioni aperte in tema di pericolosità, in disCrimen, 10 giugno 2019, 1 ss.; F. Mazzacuva, L’uno-due dalla Consulta alla disciplina delle misure di prevenzione: punto di arrivo o principio di ricollocamento sui binari costituzionali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 987 ss.; S. Finocchiaro, Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza De Tommaso della Corte EDU, in Arch. dir. pen. cont., 4 marzo 2019, 1 ss.

[20] Sul punto, ancorché in riferimento alla “pericolosità sociale” nell’ambito delle misure di prevenzione, cfr. le riflessioni di C. Mortati, Rimpatrio obbligatorio e Costituzione, in Giur. cost., 1960, 688 s.

[21] Sulla dottrina del chilling effect cfr., nella letteratura italiana, N. Recchia, Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali, Torino, 2020, 251 ss.; A. Galluccio, Chilling effect, in C. Piergallini- G. Mannozzi- C. Sotis- C. Perini- M. Scoletta- F. Consulich (a cura di), Studi in onore di Carlo Enrico Paliero, Milano, 2022, 1261 ss.; F. Viganò, La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, Torino, 2021, 277; V. Manes, Introduzione ai principi costituzionali in materia penale, Torino, 2023, 12 s.

[22] In argomento, cfr. le osservazioni critiche di A. Barbano, L’inganno Antimafia. Usi e soprusi dei professionisti del bene, Venezia, 2022, 117 ss.

[23] Da ultimo, in attuazione del monito formulato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 2022, il legislatore è intervenuto con il d.l. n. 48 del 2025 introducendo – dopo l’art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011 – un nuovo art. 94.1. Tale disposizione attribuisce all’autorità prefettizia il potere discrezionale di escludere per la durata di un anno, eventualmente prorogabile in presenza del perdurare dei presupposti, uno o più dei divieti e delle decadenze previste dall’art. 67, comma 1, d.lgs. 159 del 2011, qualora accerti che, in conseguenza dell’interdittiva, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare di un’impresa individuale e alla sua famiglia. Il comma 3 del nuovo articolo precisa che il prefetto, nel disporre l’esclusione di talune incapacitazioni, può prescrivere al destinatario l’osservanza di una o più delle misure di collaborazione preventiva previste dall’art. 94 bis d.lgs. 159 del 2011. Come evidenziato da autorevole dottrina, tale intervento ha introdotto, seppure limitatamente all’imprenditore individuale, una terza misura preventiva di natura amministrativa, che si configura come un ibrido tra l’interdittiva antimafia e la prevenzione collaborativa. In effetti, la norma consente al prefetto, che intenda comunque adottare l’interdittiva, di escluderne taluni effetti incapacitanti e, per quelli eventualmente mantenuti, di prescrivere l’adozione di alcune delle misure osservazionali tipiche della prevenzione collaborativa. Sul tema, cfr. G. Amarelli, Il decreto sicurezza e la riforma degli effetti delle interdittive antimafia: un fiore nel deserto in attesa di essere emendato, in Sist. pen., 5 maggio 2025.

[24] In argomento, cfr. le osservazioni di F. De Tullio, La prevenzione collaborativa. Potenzialità applicative del nuovo strumento di bonifica aziendale ex art. 94-bis Codice Antimafia, in Autorità Nazionale Anticorruzione Working Paper, 10, 15 settembre 2023; di G. D’Angelo- G. Varraso, Il decreto legge n. 152/2021 e le modifiche in tema di documentazione antimafia e prevenzione collaborativa, in Sist. pen., 1° agosto 2022 e di D. Albanese, Le modifiche del d.l. 152/2021 al ‘codice antimafia’: maggiori garanzie nel procedimento penale, in Sist. pen., 12 gennaio 2022.

[25] Sul punto, cfr. le riflessioni di M. Vulcano, Le modifiche del decreto legge n. 152/2021 al codice antimafia: il legislatore punta sulla prevenzione amministrativa e sulla compliance 231 ma non risolve i nodi del controllo giudiziario, in Giur. pen. web, 2021, 11, 9 ss.

[26] Nonostante parte della giurisprudenza amministrativa sembri ritenere che l’insieme delle novità in materia di contraddittorio endoprocedimentale possano considerarsi risolutive del deficit strutturale che, in materia di diritto di difesa, connota il procedimento di rilascio delle informazioni interdittive (cfr., ad esempio Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2021, n. 8309), residuano numerose e fondate riserve circa l’effettiva idoneità delle recenti modifiche normative a corroborare lo statuto di garanzia e la qualità epistemologica del procedimento amministrativo. In effetti, la partecipazione al procedimento del soggetto interessato non è necessaria nella fase iniziale e in quella istruttoria e continua, comunque, ad essere configurata come un momento del tutto eventuale, da ammettersi solo se il prefetto ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento e sempre che non ricorrano «particolari esigenze di celerità». Per di più, l’effettiva partecipazione dell’interessato al procedimento sembra pregiudicata dalla previsione che la comunicazione prefettizia non possa in nessun caso avere ad oggetto informazioni la cui rivelazione «sia idonea a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose». Come è stato osservato, «si tratta […] di una formulazione che appare talmente ampia da poter rappresentare una “clausola di stile” che l’amministrazione potrà richiamare rispetto a qualunque circostanza, anche in ragione dell’oggetto del possibile pregiudizio – che deriverebbe dalla conoscenza dell’interessato – non limitato alle indagini penali». In questi termini, G. D’Angelo- G. Varraso, Il decreto legge n. 152/2021, cit., 9. In argomento, v. anche le osservazioni di T. Bene, Tentativi di aggressione alle risorse pubbliche alle risorse pubbliche. Il rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia, in Riv. trim. dir. pen. cont., 1, 2022, 166 ss.

[27] Della stessa opinione, sempre, M. Vulcano, Le modifiche del decreto legge n. 152/2021 al codice antimafia, cit., 12.

[28] Sul punto, cfr. le osservazioni di F. Consulich, La reponsabilità senza reato della persona giuridica. Riflessioni penalistiche sulla prevenzione patrimoniale applicata all’ente, in Resp. amm. soc. enti, 1, 2023, 225 s.

[29] In argomento, cfr. le riflessioni di G.M. Flick- D.F. Pujia, Contrasto al “fenomeno” dello sfruttamento del lavoro e principio di legalità: binomio impossibile?, in Sist. pen., 26 marzo 2025; C. Visconti, Strategie di contrasto dell’inquinamento criminale nell’economia: il nodo dei rapporti tra mafie e imprese, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 705 ss.; Id., Contro le mafie non solo confisca ma anche “bonifiche” giudiziarie per imprese infiltrate: l’esempio milanese (working paper), in Arch. dir. pen. cont., 20 gennaio 2012; Id., Ancora una decisione innovativa del tribunale di Milano sulla prevenzione antimafia nelle attività imprenditoriali, ivi, 11 luglio 2016; Id., La tutela delle imprese dal pericolo mafioso, in Quest. giust., 16 ottobre 2020; G. Amarelli, La Cassazione riduce i presupposti applicativi del controllo giudiziario ed i poteri cognitivi del giudice ordinario, in Sist. pen., 10 marzo 2021; F. Consulich, La responsabilità senza reato della persona giuridica, cit., 205 ss.; V. Mongillo, Anatomia della prevenzione economico-aziendale antimafia, cit., 515 ss.; E. Birritteri, I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel codice antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende (artt. 34 e 34 bis codice antimafia), in E. Mezzetti- L. Lupária Donati (a cura di), La legislazione antimafia, cit., 841 ss.; Id., L’eccezionalismo italiano nella lotta al crimine organizzato, cit., 1 ss.; E. Birritteri- E. Tatì, Cooperative Compliance Measures to Prevent Organised Crime Infiltrations, cit., 174 ss.; M. Di Lello Finuoli, La compliance riparativa: un “giunto cardanico” tra responsabilità da reato degli enti e misure di prevenzione, in Arch. pen., 2, 2023 1 ss.; F. Balato, Su alcuni aspetti funzionali del controllo giudiziario delle aziende, in Sist. pen., 31 gennaio 2025 e, volendo, M. Arbotti, La prevenzione patrimoniale “recuperatoria” al cospetto della realtà di impresa: ambizioni legittime, perduranti criticità, rischi occulti, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2022, 695 ss.

[30] In questi termini, C. Visconti, Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose, in G. Amarelli- S. Sticchi Damiani (a cura di), Le interdittive antimafia, cit., 237 ss.

[31] Evidente il riferimento all’approccio politico-criminale già da tempo suggerito in relazione alla criminalità d’impresa da F. Stella, Criminalità d’impresa: lotta di sumo e lotta di judo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, 459 ss.

[32] Basti pensare a quanto vago sia il concetto di “agevolazione” – vera e propria chiave di volta del nuovo modello preventivo – presupposto tanto dell’applicazione dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, quanto del ricorso alla prevenzione collaborativa. Lo spazio di significato connesso allo spettro semantico del termine, infatti, è suscettibile di un’estensione più o meno ampia a seconda dell’obiettivo interpretativo perseguito, prestandosi agevolmente ad esegesi di scopo che frustrano in radice la possibilità di poter ragionevolmente prevedere – e delimitare – il campo di applicazione delle misure. Né pare che un tale deficit di determinatezza possa essere colmato attraverso la valorizzazione ermeneutica di precipui “elementi di contesto”. In questo ambito, in effetti, il riferimento alla fenomenologia social-comportamentale sottostante alle misure non pare un valido ausilio al fine di colmare l’evanescenza semantica del termine, posto che l’immaginario di condotte agevolatrici avute di mira dal legislatore pare estendersi dai blandi contatti para-amicali sino alla radicata infiltrazione dell’ente, vanificando, in sostanza, qualsiasi obiettivo di chiarificazione interpretativa.

[33] In argomento, cfr. le riflessioni di G. Rossi, Il conflitto epidemico, Milano, 2003, 113 ss. che identifica nell’etica-tampone tutte quelle soluzioni “cosmetiche” orientate ad attribuire una parvenza morale ai comportamenti imprenditoriali, al fine di evitare che il sistema del capitalismo entri in una fase critica irreversibile, perdendo il consenso e la legittimazione sociale che, a quel punto, andrebbe ricercata al di fuori delle sue logiche di sviluppo. Più in generale, con riferimento ai tentativi di individuazione di un’“etica speciale” di matrice aziendale alla quale l’etica generale dovrebbe accordare uno statuto autonomo cfr. L. Sacconi, Etica degli affari, Milano, 1991; M. Friedman, The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, in New York Times Magazine, 13 settembre 1970; E. D’Orazio, L’etica degli affari in Italia: dalla riflessione teorica agli sviluppi recenti nella istituzionalizzazione dell’etica nelle imprese, in Politeia, 2002, 18, 66, 112 ss.

[34] Sul tema cfr. le riflessioni di F. Sgubbi, Il diritto penale incerto ed efficace, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1195.

[35] In argomento, per tutti, cfr. le riflessioni di G. Rossi, Il conflitto epidemico, cit., passim e ptc. 141 ss. e di E.S. Anderson, Value in Ethics and Economics, Cambridge, 1993, 141 ss.

[36] In argomento cfr. le riflessioni di G.M. Flick, Prevenzione o repressione?, in Cass. pen., 2025, 359; Id., Il giudice e l’impresa. Economia e diritto: un rapporto difficile, Milano, 2025, 116.

[37] Sul punto, cfr., sempre, G. Rossi, L’informazione societaria e l’organo di controllo, in Riv. soc., 1981, 787 s.; Id., Il conflitto epidemico, cit., 138 s.

[38] Volendo mutuare l’efficace espressione utilizzata, in un diverso contesto d’analisi, da D. Pulitanò, Supplenza giudiziaria e poteri dello Stato, in Quad. cost., 1982, 93 ss.; Id., Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 29 ss.

[39] Sulle c.d. market-based sanctions cfr. le riflessioni di C.R. Alexander, On the Nature of the Reputational Penalty for Corporate Crime: Evidence, in J. Law. Econ., 1999, 42, 489 ss. Sul valore della reputazione nell’economia dell’impresa cfr. L. Sacconi, Economia etica organizzazione, Bari, 1997, 79 s.

[40] In questi termini, ancorché con riferimento al sistema di prevenzione “tradizionale”, M. Pelissero, I destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la pericolosità da punire, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 458 ss.

[41] Sulle quali cfr., G. Amarelli, La prevenzione mite: tra fiducia legislativa e resistenze applicative, in questo fascicolo; C. Visconti- A. Merlo, Il controllo giudiziario alla prova del fuoco, cit., 57 ss.

[42] In argomento, di recente, cfr. le osservazioni di E. Zuffada, Il mosaico incompiuto. Le sanzioni in ambito penale tra scelte legislative e applicazioni giurisprudenziali, Milano, 2025, 275.

[43] Sempre attuali le istruttive osservazioni di L. Elia, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano, 1962, 21.

[44] Sul punto, cfr. V. Manes, La resistibile ascesa della “prevenzione mite”, in questo fascicolo.

[45] In argomento, cfr. le osservazioni di G.M. Flick, Il giudice e l’impresa, cit., 101 ss.; G.M. Flick- D.F. Pujia, Contrasto al “fenomeno” dello sfruttamento del lavoro e principio di legalità, cit., 5 ss.

[46] Ne dà conto, sempre, G. Amarelli, La prevenzione mite: tra fiducia legislativa e resistenze applicative, in questo fascicolo, osservando, tra l’altro, come la misura dell’amministrazione giudiziaria sia stata applicata, in tali casi, con modalità ultra legem. Essa è stata infatti sistematicamente attuata secondo le cadenze proprie del mero controllo giudiziario, vale a dire senza alcuno spossessamento gestorio. Ritenendo infungibili i vertici strategici di imprese caratterizzate da peculiari specificità – come quelle concretamente oggetto di commissariamento – si è scelto di mantenerli in carica, limitandosi ad imporre obblighi informativi e interventi di riorganizzazione preventiva dell’azienda, sulla falsariga di quanto legislativamente previsto, appunto, per il controllo giudiziario. Come rilevato dall’Autore, una simile prassi solleva significative perplessità quanto alla sua compatibilità con il tenore letterale dell’art. 34 d.lgs. 159 del 2011. Sul tema, per una precisa ricostruzione delle costanti criminologiche del fenomeno, cfr. anche M. Catino, Normal organizational wrongdoing? Grandi imprese e devianza organizzativa, in Sist. pen., 15 ottobre 2024.

[47] In questi termini, ancora, V. Manes, La resistibile ascesa della “prevenzione mite”, in questo fascicolo.

[48] Sul punto, cfr. l’intervista di C. Cerasa a G.M. Flick, Milano e non solo. Cosa vuol dire criminalizzare la politica scommettendo sulla cultura del sospetto. Colloquio con Flick, in Il Foglio, 18 luglio 2025 e l’intervista di E. Antonucci a L. Lupária Donati, La giustizia creativa della procura di Milano su Loro Piana & co., ivi, 16 luglio 2025.

[49] Così, G.M. Flick, Prospettive e problemi del controllo penale degli intermediari finanziari, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 794.