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LO STRUZZO S’È DESTO?  NOTERELLE POLEMICHE SULLE MISURE DI PREVENZIONE “TERAPEUTICHE”- DI COSTANTINO VISCONTI

LO STRUZZO S’È DESTO? NOTERELLE POLEMICHE SULLE MISURE DI PREVENZIONE “TERAPEUTICHE”- DI COSTANTINO VISCONTI

VISCONTI – Lo struzzo s’è desto. Noterelle polemiche sulle misure di prevenzione “terapeutiche”

LO STRUZZO S’È DESTO? NOTERELLE POLEMICHE SULLE MISURE DI PREVENZIONE “TERAPEUTICHE”.

di Costantino Visconti*

In epoche ancora lontane dal “panpenalismo” odierno che affligge le nostre democrazie, si vagheggiava qualcosa “di meglio” del diritto penale: adesso siamo costretti a difendere la “prevenzione mite” per evitare tempi peggiori.

1. Premessa. Non di rado si inciampa in qualche fraintendimento nel dibattito che a più riprese si accende attorno alla cd. “prevenzione mite” o “terapeutica” a sfondo antimafioso (ma non solo): se ne parla, infatti, assumendo la postura dello struzzo, ossia ficcando lo sguardo sotto una coltre di sabbia per non vedere quel che potrebbe incrinare le geometrie (pur variabili) del proprio ragionare[1]. Se ne possono individuare almeno tre di fraintendimenti meritevoli di considerazione, generati da altrettante domande a cui spesso si evita di rispondere

La prima di tipo politico-criminale: quali le strategie di contrasto statali rispetto a comportamenti e/o fenomeni indesiderati in quanto socialmente dannosi, pericolosi o comunque disfunzionali nel campo degli intrecci tra criminalità organizzata e attività imprenditoriali lecite? Una seconda di tipo più giuridico, in particolare di politica penale: quali strumenti di controllo, quali forme di responsabilità realizzano meglio gli obbiettivi di politica criminale nel medesimo campo? E, infine, una terza: la storia “conta” nel nostro discorso?

2. La storia. Sia consentito prendere le mosse dall’ultima domanda, che a onta della sua apparente eccentricità, si rivela forse decisiva. Le misure di prevenzione “terapeutiche” – restringendo tale classificazione a quelle previste nel codice antimafia (artt. 34, 34 bis e 94 bis) – non nascono nel deserto o come un coniglio dal cappello del prestigiatore di turno. Al contrario, quando sono introdotte, rispettivamente, nel 2017 e nel 2021, vantano già precedenti storici di tutto rispetto sia nella prassi sia nella legislazione anteriori. E sono precedenti che hanno molto in comune, nonostante le apparenze. Sul piano della prassi, basti pensare a due vicende giudiziarie assai interessanti, una del nord l’altra del sud. A Milano, indagini sull’ndrangheta fanno emergere nel 2012 che i responsabili di alcune filiali lombarde di un’importante multinazionale delle spedizioni, fanno affidamento alle imprese controllate dalle ‘ndrine per calmierare i costi anche attraverso il ridimensionamento o l’azzeramento della presenza dei sindacati e delle loro rivendicazioni salariali. Tanto che l’operazione di esclusione di un’impresa recalcitrante tra quelle fornitrici del servizio è attuata dal responsabile della security per incarico della direzione aziendale[2]. A sud, la magistratura requirente di Palmi rileva nel 2007 che uno stabilimento regionale di un colosso italiano delle costruzioni, impegnato nella realizzazione della Salerno-Reggio Calabria, si avvale – in un segmento dell’opera – di un solo, esclusivo, fornitore di calcestruzzi: ossia di una piccola impresa nata per commercializzare ortaggi in mano a noti esponenti mafiosi del luogo, poi trasformatasi via via in azienda leader del settore in quel dato contesto territoriale. Ora, in entrambi i casi, e in assenza delle misure come oggi disciplinate dagli artt. 34 e 34 bis, gli attori processuali – ossia la magistratura requirente e giudicante, nonché le parti private – dettero vita ad accordi di cooperative compliance sfruttando la “vecchia” sospensione temporanea (poi ridenominata -incautamente – amministrazione giudiziaria nel 2011 e riformata nel 2017), con l’adozione concordata di un modello organizzativo ex 231/2001 e la rapida fuoriuscita delle due imprese dal circuito giudiziario e – soprattutto – garantendo al contempo una piena continuità aziendale[3]. È facile ipotizzare che altri percorsi giudiziari si sarebbero potuti attivare, nell’uno e nell’altro caso, magari a sostegno di procedimenti penali incardinati per reati di mafia a carico delle persone fisiche operanti nell’interesse delle imprese coinvolte: difficilmente, però, si sarebbe assicurata continuità produttiva alle attività imprenditoriali ed evitato un parziale o totale spossessamento gestorio ai danni della dirigenza aziendale. Questi come altri precedenti simili spiegano un dato semplice: le cd misure “terapeutiche” nascono nella prassi per ridislocare l’intervento giudiziario nel campo degli intrecci tra criminalità organizzata e attività imprenditoriali su binari diversi da quello sanzionatorio o ablativo, attenuandone la portata potenzialmente distruttiva del valore economico delle aziende. D’altro canto – ecco che la storia conta – la “sospensione temporanea” quale forma non invasiva di controllo e bonifica delle attività d’impresa fu introdotta dal celebre provvedimento legislativo varato all’indomani delle stragi delle ’92, provvedimento che valorizzò il più possibile il lavoro istruttorio condotto nei mesi precedenti da Giovanni Falcone nelle vesti di direttore degli Affari penali del ministero della giustizia. E se guardiamo alle più o meno coeve prese di posizione del magistrato ucciso dalla mafia sul tema dei rapporti tra imprese e criminalità organizzata, si ha riscontro di una sua visione molto articolata del problema volta a meglio modulare l’approccio giudiziario al tema disancorandolo da schemi “binari”, bianco o nero per intendersi.

Tra prassi e legislazione, dunque, occorre prendere atto di una lenta e storicamente significativa progressione del sistema verso approcci non sanzionatori bensì terapeutici alla questione dei rapporti tra criminalità organizzata e attività d’impresa. Se ne può pensare tutto il male possibile, legittimamente e da tanti punti di vista, sia chiaro: ma non che recenti iniziative giudiziarie intraprese sulla scorta di quei dispositivi normativi e di quella “storia” siano prive di “base giuridiche”, perché altrimenti lo struzzo di cui si accennava all’inizio diventa protagonista delle nostre narrazioni[4].

3. La politica penale. Quando la giustizia penale si misura con il fenomeno economico-sociale dell’impresa commerciale fa sempre fatica a non rinnegare sé stessa. E’ noto. Tanto che nel 2001 si è varato quel congegno “illuminato” della responsabilità da reato degli enti, un vero e proprio sottosistema ispirato alle migliori conquiste di civiltà garantistiche, ma l’impatto sulla prassi giudiziaria e nel concreto vissuto aziendalistico stenta ancora ad affermarsi. Sarà superfluo e tuttavia vale la pena ribadirlo: il sistema 231 è basato sull’idea di fondo che nel contrastare fenomeni criminali la mano pubblica non si presenta con il pugno ma con il palmo aperto in cerca della collaborazione di quella privata. Così come va ricordato che, nella stessa ottica, un’articolatissima congerie di dispositivi sostanziali e processuali prova a giocare “con il bastone e la carota” nel tentativo di rendere protagonista e non vittima l’attore imprenditoriale. Vero è, però, che se solo si facesse sul serio già con le misure cautelari un’indagine penale che coinvolgesse un ente potrebbe arrecare molti danni all’attività economica coinvolta, sia pure tenendo conto dei rimedi e dei contemperamenti previsti. Per certi versi, mutatis mutandis, le misure “terapeutiche” custodiscono quel tipo di approccio e di ispirazione in un ambiente non poco ostile per le imprese: quello perimetrato dal codice antimafia e, più in generale, dalla legislazione di settore. Né per sedare le comprensibili e diffuse ansie garantistiche ci si può trincerare dietro l’ovvia constatazione che nel sistema 231 si ha il conforto di presupposti in qualche misura ancorati a uno o più fatti di reato mentre nella prevenzione antimafia ci troviamo di fronte a “fattoidi”, bene che vada. Perché in realtà, in quest’ultimo caso, non si tratta di sanzionare penalmente persone fisiche ma precisamente di interrompere un comportamento organizzativo di tipo aziendale – considerato quantomeno rischioso – attraverso prescrizioni. Se ne può discutere: è una forma di paternalismo statale nella lotta al crimine, o un conato di autoritarismo ben intenzionato? Si, un po’ questo un po’ quello, verosimilmente. Altrettanto vero, però, è che nel contesto normativo ed esperienziale, diacronicamente considerato, della legislazione antimafia tali misure finiscono per ridurre l’area dell’intervento della magistratura penale, mitigano cioè l’invadenza dell’azione giudiziaria nella vita delle imprese contenendola nel tempo e nello spazio necessari per assicurarne una compliance adeguata che mitighi rischi futuri. Semmai, dovremmo rilevare che le potenzialità insite in questa disciplina sono a tutt’oggi per lo più trascurate nella prassi giudiziaria. Basti pensare a un tratto normativo assai negletto dalla magistratura, previsto sia nell’art. 20 sia nell’art. 24 del Codice antimafia: si imporrebbe al Tribunale, prima di disporre il sequestro o anche la confisca, di verificare la sussistenza piuttosto degli estremi previsti per l’applicazione all’azienda delle misure ben meno gravi dell’amministrazione o controllo giudiziari. A quanto consta, in pochissimi casi i giudici si sono avvalsi di tali disposizioni optando, ad esempio, per un rinvio all’autorità richiedente con prescrizioni così come pure si è previsto con la riforma del 2017. E allora, estraendo lentamente la testa dal buco sabbioso, anche lo struzzo potrebbe convenire che le misure di prevenzione a scopo terapeutico forse a qualcosa potrebbero servire, oltre che a contrastare le infiltrazioni criminali nel sistema delle imprese (sempreché si dia credito a chi sostiene che vi siano…): a rimpiazzare, cioè, soluzioni certamente più draconiane quali sequestro e confisca in un quadro nella quale le imprese non vengono sottratte ai loro proprietari o naturali gestori.

4. La politica criminale. Le infiltrazioni mafiose nel sistema economico, il condizionamento criminale delle imprese è una zavorra nel nostro paese e non solo. Di recente lo ribadisce, insolitamente, l’austero Financial Times con un’analisi di Ixart Miquel-Flores secondo il quale “per l’Europa il messaggio è chiaro: se si vuole un’economia più competitiva e resiliente” bisogna liberarsi di mafia e corruzione.[5] Bisogna evitare, però, facili generalizzazioni e allarmismi populistici: da 40 anni a questa parte, in Italia, quantomeno le mafie storiche subiscono un contrasto efficace e il loro raggio d’azione, anche nel mondo economico, è certamente meno incontrollato di come lo era nel recente passato. Forse più scottanti perché meno “percepiti” socialmente, risultano invece alcuni fenomeni che il legislatore negli ultimi tempi, con precise quanto discutibili scelte normative, ha in qualche modo assimilato alla criminalità organizzata sotto il profilo degli strumenti di contrasto applicabili. Spicca, tra essi, lo sfruttamento del lavoro, nelle più moderne forme di caporalato disciplinate dalla legge del 2016. Il reato di caporalato, infatti, è stato inserito tra le fattispecie-presupposto delle condotte d’impresa agevolative suscettibili di far scattare l’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 codice antimafia.[6] Ed è proprio a seguito di applicazioni ripetute da parte delle autorità giudiziarie milanesi in rilevanti settori dell’economia (alta moda, logistica, delivery, grande distribuzione) di tale fattispecie, che il tema ha conquistato la ribalta, anche mediatica. Gruppi imprenditoriali importanti chiamati a rispondere di scelte economico-aziendali riguardanti la propria filiera produttiva nelle cui pieghe si annidavano forme più o meno velate di sfruttamento del lavoro. Significativa la vicenda analizzata, tra le altre, da un intenso saggio di Maurizio Catino[7]. L’esperto di qualità di un famoso brand che in nome e per conto dell’azienda committente controlla il prodotto, ne valuta la conformità agli standard pattuiti, ma non si accorge che nello stesso capannone in cui effettua l’operazione valutativa nella periferia meneghina, decine di operai sono ammassati in condizioni inenarrabili, perfino sorvegliati da un cane minaccioso. Certo, se al committente arriva il prodotto commissionato a un costo di 100 e lo rivende a 1000, tali frangenti non possono che cadere nell’oblio e ha buon gioco l’esperto della qualità a rispondere alle domande di chiarimento dell’autorità giudiziaria “ma io andavo nell’opificio per controllare la corretta realizzazione del prodotto, non per fare altro”. Ora, tenuto conto che come ben messo in evidenza da Catino, attorno a vicende simili ruotano diverse fattispecie penali applicabili, dalla falsa fatturazione (appalto invece di somministrazione di lavoro) e gli stessi estremi del caporalato punibile, reati inclusi nel “catalogo 231”, viene a chiedersi perché mai l’autorità giudiziaria milanese preferisce (non sempre, per la verità) applicare l’amministrazione giudiziaria del Codice antimafia invece della responsabilità da reato degli enti. Scorciatoie probatorie consentite dal sistema forse? Può darsi. Ma cerchiamo di rivedere la questione dal punto di vista dell’azienda: di regola, nei casi in cui è stata applicata la misura di cui all’art. 34, nel giro di un anno (e comunque per limiti di legge, non oltre i due), l’impresa è uscita fuori dal circuito giudiziario, senza alcun spossamento gestorio e in piena continuità produttiva, grazie ad efficaci e monitorate soluzioni organizzative di compliance.[8] Avremmo avuto la stessa tempistica con l’instaurazione di un procedimento ex 231/2001? Certo, dall’ottica nuda e cruda dell’impresa che ha scelto la “via bassa” per spiazzare il mercato con un rapporto prezzi/costi spropositato, qualsiasi intervento giudiziario non è benvenuto. Siamo sicuri, però, che si fa un favore al sistema economico italiano, al Made in Italy, scandalizzandosi se in assenza di altri interventi auto-regolatori, la mano giudiziaria fa la sua parte “a rime obbligate” verrebbe da dire, per collocare un cartello “Lavori in corso” per impedire l’accesso in quella “via bassa”? E, a ben vedere, difendere professionalmente aziende incappate nelle misure in questione, non pone per lo più una sfida culturale di alto profilo invece che problemi tradizionalmente garantistici, perfino di orizzonte costituzionale? Anche stavolta lo struzzo deve decidere: vuole vedere cosa accade nel mondo della produzione contemporaneo, oppure tenere la testa sotto la sabbia? In realtà il legislatore, più o meno consapevolmente, ha alzato la testa (non il giudice che si limita ad applicare), talmente in alto che in un recentissimo decreto-legge ha inserito – non si sa con quale ponderazione – anche i reati ambientali tra le fattispecie che legittimano l’applicazione dell’art. 34 Codice antimafia.

5. Conclusioni Fin qui una difesa, neanche troppo dissimulata, delle misure di prevenzione “terapeutiche”, da considerare – al di là di stereotipi e pregiudizi – uno strumento che guarda alla modernità con radici “antiche”, sia pure abborracciato normativamente e bisognoso di ulteriori perfezionamenti, per bilanciare meglio obbiettivi di politica criminale e ineludibili esigenze di continuità e autonomia produttiva del sistema economico delle imprese. Certo è che in un clima di isteria non è semplice proporre un cantiere riformistico che riesca a mettere in un angolo le solite due ali estremistiche e populiste che si contendono il campo: quelli cioè che sostengono a tutto spiano l’intervento giudiziario nell’economia, da un lato, e quelli che al contrario vedono con il fumo degli occhi qualsiasi tentativo di tutelare il mercato dalle derive illecite contemporanee, dall’altro.

In ogni caso, a sistema invariato e vigente, rimane tanto da lavorare per arrivare a un livello di consapevolezza diffuso tra gli operatori, a partire dalla magistratura requirente, per far valere il vecchio adagio che “prevenire è meglio di curare” laddove il farmaco, ossia il diritto sanzionatorio ivi compreso quello penale, è un veleno mortale a lento rilascio per le aziende e al contempo un crogiuolo di “capri espiatori” che poco ottiene nel contrasto ai comportamenti aziendali indesiderati.

In epoche ancora lontane dal “panpenalismo” odierno che affligge le nostre democrazie, si vagheggiava qualcosa “di meglio” del diritto penale: adesso siamo costretti a difendere la “prevenzione mite” per evitare tempi peggiori.

* Professore ordinario di diritto penale presso l’Università di Palermo

[1] La metafora faunistica è presa in prestito da M. Caputo, La mossa dello struzzo: i segnali di allarme tra wilful blindness e dolo come volontà, in Giur. it., 2016, p. 2252

[2] Cfr. C. Visconti, Contro le mafie non solo confische ma anche “bonifiche” giudiziarie per imprese infiltrate: l’esempio milanese, in Dir. Pen. Cont., 20 gennaio 2012

[3] Tribunale di Reggio Calabria, 19 luglio 2007 e 2 luglio 2008, inedite.

[4] Sorprendentemente così si esprimono L. Luparia Donati, ne Il Foglio, intervistato da E. Antonucci, La giustizia creativa della procura di Milano su Loro Piana & co, 16 luglio 2025; e G. Flick, ibidem, intervistato da C. Cerasa, Milano e non solo, 18 luglio 2025

[5] How a Mafia crackdown drives economic growth, FT, 7 Agosto 2025

[6] Sulle forme contemporanee di sfruttamento del lavoro, v. l’ampio quadro critico tratteggiato da A. Merlo, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato”. Dai braccianti ai “riders”, Torino, 2020.

[7] Normal organizational wrongdoing? Grandi imprese e devianza organizzativa, in Sist. Pen., 15 ottobre 2024

[8] Addirittura il Tribunale di Milano ha sollecitato, mediante un provvedimento interlocutorio, una riorganizzazione aziendale ben prima dell’udienza per l’applicazione della misura richiesta dalla procura: v. A. Merlo, Alla ricerca della via italiana ai non prosecution agreement. Il caso Esselunga, in Sist. Pen., 31 luglio 2023