LA PRECLUSIONE DEL GIUDIZIO ABBREVIATO PER I REATI PUNITI CON L’ERGASTOLO NUOVAMENTE DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE (CON UDIENZA IL PROSSIMO 6 OTTOBRE) – DI NICOLA GALATI
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THE FORECLOSURE OF THE SUMMARY TRIAL FOR CRIMES PUNISHED WITH LIFE SENTENCE AGAIN BEFORE THE CONSTITUTIONAL COURT
di Nicola Galati*
Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. L’ordinanza del g.u.p. – 3. I precedenti della Corte. – 4. I possibili esiti del giudizio di legittimità costituzionale. – 5. Le prospettive di riforma.
L’art. 438, co. 1-bis, c.p.p., introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 33, sarà nuovamente sottoposto al vaglio di legittimità della Corte costituzionale. Il g.u.p. presso il Tribunale di Rimini, infatti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 111, co. 2, Cost., laddove la norma non prevede che un soggetto infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto con perizia accertata in sede di incidente probatorio, imputato per un delitto astrattamente punibile con la pena dell’ergastolo, possa chiedere di ricorrere al giudizio abbreviato. La questione sollevata permette sia di affrontare il tema annoso della legittimità costituzionale delle preclusioni all’accesso al giudizio abbreviato per determinate categorie di reati sia di valutare le conseguenze inintenzionali delle scelte del legislatore con riferimento alle garanzie dell’imputato.
Art. 438, co. 1-bis, c.p.p., introduced by law 12 April 2019, n. 33, will again be subjected to the legitimacy check of the Constitutional Court. The g.u.p. at the Court of Rimini, in fact, it raised the question of constitutional legitimacy in relation to art. 111, co. 2 of the Constitution where the law does not provide that a mentally ill person, recognized as incapable of understanding and willing at the time of the fact with an expert opinion ascertained in the evidence incident, accused of a crime abstractly punishable by life sentence, ask to resort to the summary trial. The question raised allows both to address the long-standing issue of the constitutional legitimacy of foreclosures to access to the summary trial for certain categories of offenses and to assess the unintended consequences of the choices made by the legislator with reference to the defendant’s guarantees.
- Il caso di specie.
Il g.u.p. presso il Tribunale di Rimini ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 111, co. 2, Cost., dell’art. 438, co. 1-bis, c.p.p., introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 33, laddove non prevede che un soggetto infermo di mente, <<riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto con perizia accertata in sede di incidente probatorio>>, imputato per un delitto astrattamente punibile con la pena dell’ergastolo, possa chiedere di ricorrere al giudizio abbreviato.
Nel caso di specie, ove si procedeva per il reato di cui agli artt. 575 e 577 n. 1) c.p., il difensore dell’imputato, in sede di udienza preliminare, chiedeva in via principale l’emissione di sentenza di non luogo a procedere ed in subordine insisteva nella richiesta di ammissione al giudizio abbreviato.
Il pubblico ministero si opponeva alla richiesta di emissione di sentenza di non luogo a procedere ma, con riferimento alla richiesta di giudizio abbreviato, invitava il giudicante a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1 bis, c.p.p., inserito dalla legge 12 aprile 2019, n. 33, per violazione degli artt. 2, 3, 27 Cost., anche in relazione agli artt. 32 e 111 Cost.
Giova precisare che l’imputato era reo confesso e completamente incapace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto, secondo un accertamento peritale svolto nelle forme dell’incidente probatorio in sede di indagini preliminari.
- L’ordinanza del g.u.p.
Il giudice ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione in relazione al solo art. 111, co. 2, Cost.
Quanto alla rilevanza, questa non è in dubbio perché il fatto è stato commesso in seguito all’entrata in vigore della legge n. 33 del 2019, che ha nuovamente precluso il giudizio abbreviato agli imputati di delitti punibili con l’ergastolo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge, e perché il difensore dell’imputato ha chiesto la definizione del processo con le forme del rito abbreviato.
Innanzitutto, il giudice, dopo aver richiamato la precedente giurisprudenza della Corte costituzionale sul tema, ha chiarito come anche nel caso di specie, vista l’estrema gravità dei fatti, permanga l’interesse dello Stato, in considerazione dell’allarme sociale suscitato dal fatto, alla celebrazione di un processo pubblico, dinanzi alla Corte d’Assise, nel rispetto del principio di cui all’art. 102, co. 3, Cost.
Inoltre, il giudice a quo ha superato i dubbi circa la compatibilità del novellato art. 438, co. 1-bis, c.p.p. con il principio di cui all’art. 24 Cost., in quanto, come chiarito da numerose pronunce della Corte costituzionale[1], l’accesso ai riti alternativi è sicuramente esplicazione del diritto di difesa ma può ben essere escluso dal legislatore con riferimento a determinate categorie di reati, ritenuti particolarmente gravi. Non sussiste, a detta del giudice, una violazione del diritto di difesa neppure in relazione al diritto alla dignità ed alla riservatezza dell’imputato, non rintracciandosi un diritto costituzionale alla celebrazione del processo “a porte chiuse”.
Come detto, solamente la censura relativa alla violazione del principio della ragionevole durata del processo è stata ritenuta fondata. Il g.u.p. del Tribunale di Rimini non ha potuto non prendere le mosse dal dettato della Corte costituzionale, secondo cui <<una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. potrà essere ravvisata soltanto allorché l’effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa (ex plurimis, sentenze n. 12 del 2016, n. 159 del 2014, n. n. 63 e n. 56 del 2009)>>[2].
Per il giudice a quo, precludere l’accesso al rito abbreviato ad un imputato riconosciuto, con le garanzie del contraddittorio, incapace di intendere e di volere, contrasterebbe con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. L’inutilità e la superfluità del dibattimento dinanzi ad un tribunale collegiale deriverebbe dall’impossibilità di apportare alcuna novità probatoria (in quanto l’incapacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto è stata già accertata con perizia disposta in sede di incidente probatorio) o di rafforzare il diritto di difesa dell’imputato. L’esito del processo, infatti, non potrebbe che essere, in ogni caso, l’applicazione non di una pena ma di una misura di sicurezza.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1 bis, c.p.p., nella parte in cui non consente all’imputato infermo di mente, la cui incapacità di intendere e di volere al momento del fatto sia stata accertata con perizia eseguita in sede di incidente probatorio, di accedere al giudizio abbreviato per un reato astrattamente punito con la pena dell’ergastolo, consentirebbe di definire il processo in tempi brevi, con l’applicazione di una misura di sicurezza e senza alcuna compressione del diritto di difesa.
- I precedenti della Corte.
La Corte costituzionale dovrà, quindi, pronunciarsi nuovamente sulla legittimità costituzionale dell’art. 438, co. 1 bis, c.p.p., soltanto pochi mesi dopo la sentenza n. 260 del 2020.
In tale decisione, la Consulta, ribadendo l’orientamento già espresso precedentemente[3], ha affermato che non <<possa ritenersi produttiva di irragionevoli equiparazioni di trattamento una disciplina processuale che precluda, in via generale, l’accesso al giudizio abbreviato a tutti indistintamente gli imputati di tali reati>>, in quanto <<la comminatoria edittale dell’ergastolo – che è pena anche qualitativamente diversa dalla reclusione, in ragione del suo carattere potenzialmente perpetuo, come evidenzia non a caso l’autonoma considerazione della stessa nell’elenco delle pene principali di cui all’art. 17 cod. pen. – segnala infatti un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale che non è qui oggetto di censure, ha ritenuto di formulare; speciale disvalore che sta per l’appunto alla base della scelta del legislatore del 2019 di precludere l’accesso al giudizio abbreviato a tutti gli imputati di tali delitti. Una tale scelta non può certo essere qualificata né in termini di manifesta irragionevolezza, né di arbitrarietà; e si sottrae pertanto, sotto lo specifico profilo qui esaminato, alle censure dei rimettenti>>[4].
L’esclusione dall’accesso alla definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato per gli imputati di reati astrattamente punibili con l’ergastolo, pertanto, è stata ritenuta una scelta legittima del legislatore e non sindacabile dal Giudice delle leggi.
- I possibili esiti del giudizio di legittimità costituzionale.
L’ordinanza del g.u.p. del Tribunale di Rimini tiene debitamente conto dei princìpi sanciti dalla Corte ma solleva ugualmente dubbi circa la legittimità costituzionale della normativa risultante dalla novella del 2019[5].
La Corte dovrà pronunciarsi circa la presunta violazione del principio della ragionevole durata nel processo nel caso in cui un imputato infermo di mente, la cui incapacità di intendere e di volere al momento del fatto sia stata accertata con perizia eseguita in sede di incidente probatorio, a cui viene contestato un reato astrattamente punito con la pena dell’ergastolo, non possa accedere al giudizio abbreviato così da poter ottenere una definizione più rapida del processo.
La prospettazione del giudice a quo pone indubbiamente una questione complessa, le cui implicazioni meritano un’analisi attenta. Dalla tesi alla base delle argomentazioni del g.u.p., si potrebbe trarre una visione del dibattimento quale inutile ed evitabile protrarsi dei tempi del processo. Una concezione dalle possibili e pericolose future estensioni.
Peraltro, risulta complicato cogliere valutazioni generali da un caso di specie caratterizzato da peculiarità specifiche e suggestive, che fanno apparire assurdo, ad una prima superficiale analisi, impedire all’imputato del giudizio a quo l’accesso al giudizio abbreviato. Proprio in tale ottica va letto l’inconferente richiamo all’essere l’imputato reo confesso. Così come è illogico fondare la superfluità del dibattimento sulla incapacità di intendere e di volere dell’imputato, che è stata sì diagnosticata in sede di incidente probatorio ma non è stata ancora oggetto di accertamento in giudizio[6].
Nel già citato precedente, però, la Corte ha ribadito, anche con riferimento alle ipotesi in cui l’imputato abbia reso piena confessione durante le indagini, ed i fatti risultino già pienamente accertati, la non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della scelta del legislatore di prevedere la celebrazione di un pubblico dibattimento, <<nel quale trova piena garanzia il “diritto di difendersi provando”, per accertare il fatto e ascrivere le relative responsabilità, nell’interesse dell’intera collettività e delle stesse vittime del reato>>[7]. Argomentazioni che appaiono estendibili anche all’ipotesi prospettata dal giudice a quo e che legittimano e giustificano la dilatazione dei tempi processuali, superando i dubbi di legittimità costituzionale con riferimento al principio di cui all’art. 111, co. 2, Cost.
Come ribadito dalla Corte costituzionale, l’accesso al giudizio abbreviato non è un diritto dell’imputato bensì una facoltà, prevista dal legislatore, che può essere esclusa per determinati reati. Anche nel caso prospettato dal giudice a quo, tale esclusione non appare illogica e discrezionale. L’obbligo di affrontare un rito ordinario, che è sempre assicurazione di maggiori garanzie difensive, non può essere considerato un pregiudizio per l’imputato. Né è sufficiente un tempo maggiore per la definizione del processo perché si configuri una automatica violazione della ragionevole durata dello stesso, purché tale ulteriore lasso di tempo non sia eccessivo. Peraltro, proprio considerando, nel caso prospettato dal giudice a quo, che si è già proceduto con incidente probatorio, appare difficile sostenere che i tempi del dibattimento possano essere eccessivi ed irragionevoli.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene improbabile che la Corte dichiari l’incostituzionalità dell’art. dell’art. 438, comma 1 bis, c.p.p., nella parte in cui non consente all’imputato infermo di mente, la cui incapacità di intendere e di volere al momento del fatto sia stata accertata con perizia eseguita in sede di incidente probatorio, di accedere al giudizio abbreviato per un reato astrattamente punito con la pena dell’ergastolo.
- Le prospettive di riforma.
Per superare gli effetti della riforma del 2019, più che la via dell’incidente di costituzionalità, sarebbe forse opportuno percorre la strada di un nuovo intervento legislativo, magari inserito nella più ampia riforma del processo penale in fieri che ha tra i suoi obiettivi quello di incentivare il ricorso ai riti alternativi in chiave deflattiva. Permane, però, il forte dubbio che non siano ancora state superate le ragioni di politica criminale che hanno mosso il legislatore del 2019, cioè l’intento di precludere eventuali sconti di pena agli imputati di reati particolarmente gravi.
Mutando prospettiva, non si può negare come sia forse preferibile, proprio nell’ottica della difesa delle garanzie dell’imputato e dei principi del giusto processo, che per i reati più gravi, punibili con la pena dell’ergastolo, siano sempre assicurati l’accertamento dibattimentale ed il conseguente contraddittorio sulla prova.
*Avvocato del Foro di Palmi
[1] Corte cost., 18 novembre 2020, sent. n. 260; Corte cost., 14 maggio 2015, sent. n. 95.
[2] Corte cost., 18 novembre 2020, sent. n. 260.
[3] Corte cost., 2 aprile 1992, ord. n. 163.
[4] Corte cost., 18 novembre 2020, sent. n. 260.
[5] Legge n. 33 del 2019.
[6] GIORGIA PADUA, Giudizio abbreviato nel caso di reati puniti con l’ergastolo: la Corte costituzionale chiamata a decidere se la preclusione è giustificata anche per il soggetto non imputabile, in www.sistemapenale.it, 18 marzo 2021.
[7] Corte cost., 18 novembre 2020, sent. n. 260.