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L’OGGETTO DELLA CONFISCA DEL REATO DI RICICLAGGIO ALLA LUCE DEI PRINCÌPI ENUNCIATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE E DALLE SEZIONI UNITE IN TEMA DI CONFISCA – DI LORENA PUCCETTI

L’OGGETTO DELLA CONFISCA DEL REATO DI RICICLAGGIO ALLA LUCE DEI PRINCÌPI ENUNCIATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE E DALLE SEZIONI UNITE IN TEMA DI CONFISCA – DI LORENA PUCCETTI

PUCCETTI – L’OGGETTO DELLA CONFISCA DEL REATO DI RICICLAGGIO ALLA LUCE DEI PRINCÌPI ENUNCIATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE E DALLE SEZIONI UNITE IN TEMA DI CONFISCA

L’OGGETTO DELLA CONFISCA DEL REATO DI RICICLAGGIO ALLA LUCE DEI PRINCÌPI ENUNCIATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE E DALLE SEZIONI UNITE IN TEMA DI CONFISCA

di Lorena Puccetti *

Il presente contributo si propone di verificare se l’orientamento giurisprudenziale prevalente, per il quale oggetto della confisca ex art. 648-quater c.p. è non solo il profitto ma anche il prodotto del reato di riciclaggio, che coincide con le utilità provenienti dal delitto presupposto, sia compatibile con i princìpi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 112 del 2019 e n. del 2025 e dalle Sezioni unite con la pronuncia n. 13783 del 2025.

This paper aims to verify whether the prevailing jurisprudential orientation, according to which the object of confiscation pursuant to art. 648-quater c.p. is not only the profit but also the product of the crime of money laundering, which coincides with the utilities deriving from the underlying crime, is compatible with the principles affirmed by the Constitutional Court with sentences no. 112 of 2019 and no. of 2025 and by the United Sections with ruling no. 13783 of 2025.

Sommario: 1. La questione controversa – 2. La definizione di prezzo, prodotto e profitto del reato di riciclaggio – 3. La natura della confisca diretta e di quella per equivalente – 4. La pronuncia della Corte costituzionale n. 112 del 2019 – 5. La pronuncia della Corte costituzionale n. 7 del 2025 – 6. La pronuncia delle Sezioni unite n. 13783 del 2025 – 7. La normativa europea – 8. Osservazioni conclusive.  

  1. La questione controversa.

Con due recenti pronunce, la Corte di cassazione è tornata ad esprimersi sulla controversa questione relativa all’oggetto della confisca in ordine al reato di riciclaggio ai sensi dell’art. 648-quater c.p. [1].

In entrambe le vicende processuali l’errore di diritto lamentato nei ricorsi avanti la Corte di cassazione riguardava il capo relativo alla confisca per equivalente, disposta dal giudice di merito per un importo pari al valore delle somme di denaro provenienti dai delitti presupposti e transitate nei conti correnti degli autori del riciclaggio [2].

Negli atti di impugnazione si lamentava che la confisca per equivalente non avrebbe dovuto estendersi a tutte le somme oggetto della condotta di riciclaggio bensì al mero profitto conseguito dai ricorrenti, corrispondente alle somme trattenute nel loro conto corrente all’esito della retrocessione al dante causa.

Nel respingere le relative doglianze, la Corte di cassazione aderendo all’orientamento prevalente, ha ribadito che in tema di confisca ex art. 648-quater c.p. è suscettibile di ablazione non solo il profitto ma anche il prodotto del reato di riciclaggio, corrispondente a tutte le somme accreditate sui conti correnti dei ricorrenti, allo scopo di ottenere la cosiddetta ripulitura, e poi restituite al dante causa [3].

Tali decisioni offrono l’occasione per riflettere se il prevalente orientamento della giurisprudenza, del quale sono espressione le richiamate pronunce, appaia compatibile con i princìpi recentemente affermati dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

  1. La definizione di prezzo, prodotto e profitto del reato di riciclaggio.

Il lavoro che ci si accinge a svolgere non può che prendere le mosse, sia pure in modo sintetico, dalla definizione dell’oggetto della confisca con riferimento alle nozioni di prezzo, prodotto e profitto del reato, alle quali fa riferimento l’art. 648-quater c.p.

In via generale, in assenza di specificazioni normative l’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi in relazione alla tradizionale misura di sicurezza di cui all’art. 240 c.p., ha operato le seguenti distinzioni. Il prodotto costituisce il risultato empirico del reato ed è costituito dalle cose create, trasformate, adulterate, acquistate o ottenute direttamente dal colpevole attraverso la sua attività illecita, mentre il prezzo rappresenta il compenso dato o promesso ad un soggetto quale corrispettivo per determinarlo a commettere il reato [4].

Per quanto attiene al profitto, va ricordato che il tradizionale orientamento formatosi in relazione all’art. 240 c.p., con riferimento alla persona fisica, ha definito il profitto quale vantaggio patrimoniale in rapporto di diretta derivazione causale con il reato [5].

Sulla scorta di tale orientamento, può dirsi acquisita l’individuazione del profitto quale vantaggio economico avente due requisiti ovvero il fatto di costituire un effettivo incremento patrimoniale e quello di derivare causalmente dal reato. La definizione di profitto così cristallizzata, è stata recepita anche dalla giurisprudenza formatasi in tema di confisca del profitto nei confronti dell’ente ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a partire dalla pronuncia emessa dalle Sezioni unite nel noto caso relativo alle società Impregilo-Fisia [6].

Con tale pronuncia, la Corte suprema ha chiarito che il profitto confiscabile è costituito da qualsiasi vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato presupposto, con la precisazione che a tale espressione va attribuito il significato di «beneficio aggiunto di tipo patrimoniale a superamento dell’ambiguità che il termine vantaggio può ingenerare».

Pertanto, in primo luogo, il profitto confiscabile deve avere la caratteristica della materialità che si concretizza attraverso un risultato patrimoniale di segno positivo. A questo proposito va peraltro precisato che secondo la ormai pacifica giurisprudenza, il profitto confiscabile comprende sia il cosiddetto profitto accrescitivo, ovvero un introito patrimoniale, sia il vantaggio economico corrispondente al risparmio di spesa ottenuto mediante la condotta illecita [7].

In secondo luogo, nell’archetipo della originaria misura di sicurezza, oggetto di ablazione sono solamente i beni avvinti da un nesso di pertinenzialità con l’illecito proprio perché, nell’introdurre l’art. 240 c.p., il Codice Rocco aveva volutamente escluso la figura della “confisca generale” ovvero quella applicata al patrimonio del reo e non ai beni specificamente derivanti dalla commissione del reato [8].

In conclusione, la confisca originariamente disegnata dall’art. 240 c.p. con riferimento al profitto, al prodotto e al prezzo – tralasciando in quanto non rilevante ai fini di questa disamina il tema delle cose intrinsecamente pericolose delle quali è sempre necessaria l’apprensione- ha un obiettivo recuperatorio ovvero quello di sottrarre al reo il vantaggio economico derivante dal reato. La sottrazione dei proventi del reato, avendo un effetto dissuasivo verso chi si ripromette di guadagnare attraverso il crimine, svolge altresì quella funzione preventiva che è propria della misura di sicurezza.

Concentrando ora l’attenzione sulla confisca segnatamente prevista in relazione al reato di riciclaggio, l’art. 648-quater c.p. è stato introdotto dall’art. 63, co. 4, d.lgs. 21 novembre 2007 n. 2 con l’obiettivo di predisporre un più rigoroso contrasto alle diverse forme di criminalità economica e di reprimere le associazioni ad essa dedite [9].

Tale disposizione prevede due diverse modalità di confisca obbligatoria. Nel primo comma la norma dispone la confisca diretta del prodotto o del profitto mentre nel secondo comma, in modo non simmetrico, la misura ablativa è prevista in forma per equivalente per il valore corrispondente non solo al prodotto e al profitto ma anche al prezzo del reato[10].

Ciò premesso, si registrano due orientamenti con riguardo all’estensione dell’oggetto della confisca applicabile in capo all’autore del reato di riciclaggio.

Secondo un primo indirizzo interpretativo, sviluppatosi con riguardo alla misura ablativa disposta nella forma per equivalente, la confisca conseguente al reato di riciclaggio deve apprendere esclusivamente il prezzo ottenuto dall’autore del reato o il profitto da intendersi come circoscritto al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non l’intera entità dei proventi che sono derivati dal reato presupposto [11].

Diversamente, in base all’orientamento prevalente, la confisca per il reato di riciclaggio non si limita al vantaggio concretamente ottenuto dal reo ma deve contemplare l’intero ammontare delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa [12].

Le ragioni poste a sostegno di questo indirizzo maggioritario sono sostanzialmente le seguenti. In primo luogo, si rileva che l’art. 648-quater c.p. fa riferimento non solo al profitto ma anche al prodotto del reato. Posto che attraverso l’attività di riciclaggio le somme vengono trasferite, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, e poi nuovamente immesse nel circuito economico, tali utilità devono considerarsi il prodotto della condotta delittuosa di cui all’art. 648-bis c.p. Con riferimento a questo argomento, non sono mancate critiche in dottrina volte a sottolineare che attribuire la qualifica di prodotto, concetto che ha una intrinseca connotazione materiale ed empirica, a somme di denaro provenienti dal delitto presupposto per il solo fatto di essere state impiegate illecitamente, appare un’interpretazione estensiva [13].

Inoltre, nell’orientamento in esame, si sottolinea che le pene edittali previste per il reato di cui all’art. 648-bis c.p., più alte di quelle riservare ai delitti presupposti, sarebbero sintomatiche della volontà del legislatore di reprimere duramente le attività delittuose connesse al riciclaggio, e quindi non apparirebbe coerente con la ratio legis limitare la confisca ex art. 648-quater c.p. al mero utile ottenuto dal riciclatore [14].

Infine, si sostiene che la confisca nei confronti del riciclatore di tutte di tutte le utilità derivanti dal delitto presupposto, sarebbe imposta dalla normativa europea.

Come si cercherà di evidenziare, gli argomenti di natura letterale e sistematica appaiono ormai destituiti di fondamento alla luce dei princìpi di recente espressi dalla Corte costituzionale e dalle sezioni unite. Quanto al richiamo alla normativa sovranazionale, come si vedrà, essa non legittima affatto la lettura estensiva fatta propria dall’orientamento prevalente.

  1. La natura della confisca diretta e di quella per equivalente.

Per ragioni pratiche, legate alla difficoltà di apprendere i beni che costituiscono lo specifico prezzo, prodotto o profitto del reato ogni qualvolta tali beni siano andati dispersi o siano di difficile individuazione, nell’ordinamento sono state introdotte specifiche disposizioni normative che prevedono la confisca nella forma per equivalente. Tale forma di confisca, infatti, potendo essere rivolta verso qualunque bene del quale il reo abbia la disponibilità sino a concorrenza del valore corrispondente al prodotto, al prezzo o al profitto del reato, rappresenta una misura ablativa di ben più facile realizzazione rispetto a quella diretta. Pertanto, per la sua idoneità a sopperire ai limiti strutturali della misura di sicurezza, la confisca per equivalente ha trovato una sempre maggior diffusione sia nel codice penale sia nella legislazione speciale [15].

Posto che la confisca per equivalente non sottrae i beni avvinti al reato da un nesso di pertinenzialità bensì altri cespiti presenti nel patrimonio del reo anche se di origine lecita, si è subito posto il problema dalla natura di tale tipologia di confisca.

Secondo l’impostazione prevalente della dottrina, sarebbe proprio l’assenza di una derivazione diretta del bene dal reato a rivelare la matrice sanzionatoria della confisca per equivalente [16].

Ne consegue che in relazione a questo istituto devono applicarsi i canoni propri dello statuto della pena quali il principio della riserva di legge, l’irretroattività, il divieto di interpretazione estensiva o analogica [17].

Peraltro, secondo una prospettiva diversa e come si vedrà quantomai attuale, ponendo in dubbio la natura punitiva della confisca per equivalente, si attribuisce a questo strumento uno scopo principalmente compensativo-ripristinatorio connesso all’esigenza di eliminare gli effetti dell’ingiusto guadagno al fine di contrastare la criminalità da profitto [18].

Per quanto riguarda l’orientamento giurisprudenziale, la Corte costituzionale ha da subito chiarito che la funzione sanzionatoria della confisca per equivalente deve desumersi dal fatto che i beni che ne costituiscono l’oggetto non sono avvinti con il reato da «un rapporto di pertinenzialità inteso come nesso diretto, attuale e strumentale» [19].

Del pari, la Corte di cassazione sin dalle prime pronunce ha riconosciuto la natura eminentemente sanzionatoria» della confisca per equivalente [20].

Il carattere sanzionatorio della sanzione per equivalente è stato ribadito anche di recente dalle Sezioni unite che, ripercorrendo e avallando le pronunce emesse sul punto sia dalla Corte costituzionale sia dalla Corte di cassazione, hanno affermato che la confisca per equivalente, pur avendo anche lo scopo di riportare la situazione economica del reo allo status quo ante delictum, va declinata «in chiave marcatamente sanzionatoria» [21].

Al riguardo, si è messo in dubbio che la funzione ripristinatoria e quella punitiva possano effettivamente conciliarsi [22].

Tuttavia, come si approfondirà nei successivi paragrafi, tale prospettiva è stata oggetto di una profonda rivisitazione da parte sia della Corte costituzionale sia delle Sezioni unite.

In definitiva, sulla scorta delle riflessioni di autorevoli voci della dottrina e del diritto vivente, in relazione all’apprensione delle utilità economiche ricavate dall’illecito, non appare più sostenibile attribuire una funzione punitiva alla confisca per equivalente per il solo fatto che tale misura si rivolge a beni che non sono avvinti con il reato da un nesso di pertinenzialità.

  1. La pronuncia della Corte costituzionale n. 112 del 2019.

L’analisi finalizzata a definire l’entità della confisca conseguente al reato di riciclaggio deve proseguire soffermandosi sulla pronuncia della Corte costituzionale n. 112 del 2019, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’originario testo dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella parte in cui prevedeva la confisca del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo [23].

Va precisato che con tale pronuncia, la quale attiene alla confisca amministrativa prevista dal predetto art. 187-sexies, la Corte costituzionale ha riconosciuto che, per la loro onerosità, le sanzioni amministrative previste dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, hanno natura sostanzialmente penale. La Corte costituzionale ha quindi argomentato la declaratoria di incostituzionalità, nei termini anzidetti, osservando che la confisca assume carattere punitivo qualora infligga all’autore dell’illecito una limitazione al diritto di proprietà superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’arricchimento conseguito dall’illecito.

Sulla base di tale premessa, la pronuncia ha chiarito che la confisca del profitto ha natura ripristinatoria poiché si limita a sottrarre al destinatario l’ingiusto vantaggio economico ottenuto dall’illecito. Invece, la confisca del prodotto dell’illecito o dei beni utilizzati per commetterlo, comportando in capo al trasgressore un peggioramento dello stato patrimoniale che il trasgressore aveva prima dell’illecito, assume carattere punitivo [24].

Inoltre, la Corte costituzionale ha precisato che la confisca del prodotto e dei beni utilizzati per commettere l’illecito ha natura punitiva a prescindere dalla forma, diretta o per equivalente, nella quale viene disposta [25].

In modo innovativo, dunque, la pronuncia ha delineato un criterio interpretativo per stabilire la natura punitiva della confisca non più fondato sulle modalità di applicazione della misura in forma diretta oppure per equivalente bensì sul fatto che la confisca sia circoscritta al profitto dell’illecito oppure esorbiti da tale limite [26].

Sul presupposto del carattere punitivo della confisca del prodotto dell’illecito e dei beni strumentali, la pronuncia ha sottolineato che tale previsione, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste per l’illecito, «conduce a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati per eccesso rispetto alla gravità degli illeciti in questione».

In buona sostanza, con tale pronuncia la Corte costituzionale ha decretato che la risposta sanzionatoria deve sempre osservare il principio costituzionale di proporzionalità.

  1. La pronuncia della Corte costituzionale n. 7 del 2025.

Le riflessioni svolte nella pronuncia 112/2019 sono state sviluppate dalla Corte costituzionale anche in relazione alla confisca penale di cui all’art. 2641 c.c. Con la pronuncia n. 7 del 2025 è stata infatti dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641 c.c. con riferimento al co. 1, c.c. nella parte in cui dispone la confisca «dei beni utilizzati per commettere il reato» nonché al co. 2 in ordine alla confisca «di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato» [27].

Tralasciando le complesse questioni sottese al caso de quo e limitandoci a richiamare gli aspetti della motivazione che sono di interesse in questa sede, la Corte costituzionale ha sottolineato che il nostro ordinamento contempla una molteplice varietà di confische la cui effettiva natura deve essere desunta dalla specifica finalità perseguita dal provvedimento ablativo. È dunque dall’analisi della effettiva funzione svolta dalla misura ablativa che devono prendersi le mosse per stabilire la natura di ciascuna tipologia di confisca e conseguentemente il regime giuridico cui essa deve assoggettarsi.

In base al predetto criterio funzionalistico, la Corte costituzionale ha confermato che mentre la confisca del profitto, mirando a sottrarre al reo l’utilità economica acquisita mediante l’illecito, ha carattere ripristinatorio, la misura che comporti per l’autore dell’illecito un peggioramento della situazione patrimoniale preesistente, assume una natura punitiva. Sulla scorta di tale premessa, la pronuncia ha osservato che l’ablazione dei beni utilizzati per commettere il reato, determinando per il reo un peggioramento della situazione patrimoniale antecedente al reato, ha carattere punitivo.

La pronuncia in esame è di estremo interesse sotto diversi profili. In primo luogo, la Corte costituzionale ha confermato il criterio, indicato nella precedente pronuncia 112/2019, in base al quale deve considerarsi punitiva la confisca disposta per un importo superiore al profitto. Come in precedenza ricordato, la Consulta sin dal primo momento ha affermato che la funzione sanzionatoria della confisca per equivalente deriva dal fatto che i beni che ne costituiscono l’oggetto non sono avvinti con il reato da un rapporto di diretta pertinenzialità [28].

Sulla base di tale impostazione è stata sempre mantenuta ferma la distinzione tra confisca diretta -misura di sicurezza volta ad apprendere le cose servite per commettere il delitto o quelle che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto- e confisca per equivalente di natura prettamente sanzionatoria e soggetta al regime giuridico della pena. Secondo la diversa linea interpretativa seguita nella pronuncia 7/2025 è invece la circostanza che la confisca dei beni superi nel quantum la misura del profitto conseguito dal reo a renderla una misura punitiva, indipendentemente dal fatto che sia applicata in forma diretta oppure per equivalente [29].

Ne consegue che la confisca disposta su beni il cui valore eccede quello del profitto, costituendo una pena pecuniaria, deve rispettare il principio costituzionale di proporzionalità del trattamento sanzionatorio. Del resto, come affermato nella predetta pronuncia, il principio di proporzionalità è un requisito di sistema dell’ordinamento costituzionale italiano in relazione ad ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo. Pertanto, la confisca avente funzione non ripristinatoria ma punitiva, deve essere parametrata alla gravità oggettiva e soggettiva del reato posto in essere. Peraltro, condizione essenziale per garantire che il trattamento sanzionatorio sia individualizzato, è che il giudice disponga di un potere discrezionale rispetto alla commisurazione della pena senza essere condizionato da norme improntate ad un automatismo sanzionatorio.

Ne consegue che appare contraria ai princìpi costituzionali qualunque disposizione legislativa contenente la previsione obbligatoria di forme di confisca che sottraggono al reo beni di valore superiore al profitto per un ammontare che dipende da criteri fissi ed indipendenti dall’arricchimento ottenuto con la condotta delittuosa. Una confisca applicata secondo tali modalità, costituisce una pena che appare sproporzionata rispetto al disvalore del fatto e alle condizioni economiche del reo [30].

In definitiva, la sentenza n. 7/2025, proseguendo un percorso virtuoso volto ad affermare il valore costituzionale del canone della proporzionalità sanzionatoria, ha ribadito che per essere rispettosa dei princìpi attinenti alla personalità della pena e al suo finalismo rieducativo, anche la confisca punitiva, nell’accezione sopra precisata, deve essere applicata in modo proporzionato ed individualizzato.

  1. La pronuncia a Sezioni unite n. 13783 del 2025.

Con una pronuncia epocale, nella cornice dei princìpi tracciati dalla Corte costituzionale mediante le richiamate pronunce, le Sezioni unite hanno provveduto a dettare lo statuto della confisca del profitto [31].

La questione di diritto oggetto dell’ordinanza di rimessione riguardava l’ammissibilità dell’applicazione della confisca per equivalente per l’intero profitto del reato in capo a ciascuno dei concorrenti.

Nel dirimere tale questione, le Sezioni unite non si sono limitate a risolvere un contrasto giurisprudenziale, ma, supplendo ad una normativa lacunosa e disorganica, hanno colto l’occasione per tracciare le linee direttrici della confisca del profitto.

Infatti, nell’argomentare il principio di diritto stabilito, ovvero che la confisca deve essere disposta nei confronti del singolo concorrente nel reato limitatamente a quanto dal medesimo conseguito con esclusione di ogni forma di solidarietà passiva, la pronuncia ha approfondito alcuni aspetti fondamentali in tema di confisca.

Non potendo in questa sede approfondire i molteplici punti di interesse della articolata pronuncia, ci si limita a segnalare quelli che appaiono particolarmente significativi ai fini della soluzione della questione interpretativa oggetto di questa disamina.

In primo luogo, la motivazione ha puntualizzato il fatto che l’orientamento giurisprudenziale tende ad attribuire alla confisca per equivalente gli aggettivi “afflittiva” e “punitiva”, in modo indifferenziato e senza adeguata distinzione. Ed al riguardo la pronuncia ha chiarito che qualsiasi ablazione patrimoniale è di per sé afflittiva poiché incide negativamente sulla sfera giuridica di chi la subisce, ma non per questo assume carattere anche punitivo. Come precisato, la misura ha finalità punitiva soltanto se non si limita a sottrarre il vantaggio patrimoniale che il soggetto ha acquisito mediante l’illecito ma determina, invece, un peggioramento della situazione patrimoniale antecedente alla condotta [32].

Peraltro, la confisca per equivalente posto che si limita ad apprendere l’esatto tantundem rispetto al profitto o al prezzo, costituisce un “surrogato” di quella diretta. Ne deriva che la confisca per equivalente ha una natura afflittiva ma non strettamente punitiva.

In definitiva, le Sezioni unite hanno confermato che la confisca per equivalente assume carattere punitivo solo se infligge all’autore dell’illecito una limitazione al diritto di proprietà superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico ricavato dall’illecito. Ne deriva che, la confisca del profitto, anche se in forma per equivalente, non ha una effettiva funzione punitiva. Alla confisca per equivalente può attribuirsi una funzione sanzionatoria, tenuto conto che essa apprende beni slegati dal nesso di pertinenzialità con il reato, ma tale funzione non incide sull’essenza recuperatoria, e dunque non punitiva, della misura.

Inoltre, le Sezioni unite, e si tratta di un profilo di grande rilevanza, hanno ancora una volta ribadito che il principio di proporzionalità rappresenta un criterio applicativo di ordine generale sia nel diritto interno sia in quello dell’Unione europea [33].

Il principio di proporzionalità, imponendo che la sanzione sia calibrata alla gravità del singolo fatto, porta ad escludere che la confisca punitiva possa essere applicata in base ad automatismi sanzionatori. Risolvendo quindi la questione devoluta, la pronuncia ha stabilito che la confisca per equivalente del profitto complessivamente ricollegabile al reato, non può essere interamente disposta a carico del correo, a meno che non sia accertato che questi ha incamerato tutto il vantaggio patrimoniale, perché altrimenti la misura ablativa violerebbe il principio di proporzione.

Va peraltro prestata attenzione al fatto che la pronuncia ha espressamente applicato gli anzidetti princìpi non solo alla confisca per equivalente ma alla confisca in generale «a prescindere dalla sua formale etichetta».

In pratica, anche le Sezioni unite hanno confermato che la confisca per una misura superiore al profitto conseguito dal reo ha una funzione punitiva a prescindere dalla forma, diretta o per equivalente, attraverso la quale viene disposta.

In conclusione, la pronuncia ha chiarito che la confisca del profitto presuppone sempre la verifica del concreto vantaggio economico ottenuto dal soggetto nei cui confronti viene disposto il provvedimento ablativo. E si tratta di una quantificazione che deve essere provata «non in via presuntiva ma sulla base di un accertamento probatorio concreto in ragione degli atti del processo».

È evidente che, come si illustrerà nella parte conclusiva, quella del concorso di persone nel reato non è l’unica situazione nel cui ambito appare applicabile il criterio affermato dalle Sezioni unite secondo il quale una confisca senza arricchimento non appare compatibile con il principio di proporzionalità.

  1. La normativa europea.

Come già ricordato, una delle argomentazioni poste a sostegno della tesi per la quale la confisca per il riciclaggio deve comprendere le utilità derivanti dal delitto presupposto, si fonda sulla necessità di adeguare la normativa interna a quella europea. Appare dunque necessario richiamare la legislazione sovranazionale in tema di riciclaggio per verificare se la predetta interpretazione dell’art. 648-quater c.p. sia effettivamente imposta dagli obblighi internazionali.

In primo luogo, va menzionata la Convenzione europea sul riciclaggio conclusa a Strasburgo nel 1990, e ratificata dall’Italia con la legge 9 agosto 1993 n. 328, la quale nel preambolo fa riferimento alla necessità di «privare i criminali dei proventi dei reati» e nell’art. 1 precisa che provento «significa ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi valore patrimoniale» [34].

Inoltre, la Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, conclusa a Varsavia il 16 maggio 2005 e ratificata con la legge 28 luglio 2016 n. 153, all’art. 1 specifica che «provento significa ogni vantaggio economico derivato direttamente o indirettamente dal reato» [35].

Infine, la Direttiva del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 n. 42, relativa alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, all’art. 2, n. 1, chiarisce che per provento si intende «ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile».

In buona sostanza, secondo la lettura fatta propria dalla giurisprudenza interna, sarebbe il riferimento al concetto di provento, il quale è più ampio rispetto a quello di profitto, a richiedere che la confisca abbia ad oggetto non solo il profitto del riciclatore ma anche i vantaggi economici derivati dalla pregressa attività delittuosa. E lo strumento interpretativo per assicurare coerenza tra la disciplina interna e i parametri europei andrebbe individuato «nel comprendere il risultato dell’attività riciclatoria alla luce della nozione di prodotto dei reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p[36].

Tale interpretazione si fonda su un evidente fraintendimento della nozione di provento.

Come si è esaminato nella parte introduttiva, secondo un criterio ormai pacifico, il profitto del reato è costituito dal beneficio patrimoniale direttamente derivante dal reato. Tuttavia, è noto che tale nozione è stata ampliata dalla giurisprudenza mediante l’inclusione nella categoria del profitto dei cosiddetti “surrogati” ovvero i beni nei quali il profitto è stato investito. Ed è ormai consolidato l’orientamento secondo il quale il concetto di profitto confiscabile comprende tutti i cespiti patrimoniali che siano il frutto dell’investimento del profitto [37].

Trasferendoci in ambito europeo, il termine di provento include da un lato il profitto costituito dal risparmio di spesa, ed inoltre i beni i quali, pur non essendo di diretta ed immediata derivazione causale dal reato, rappresentano l’investimento del profitto in senso stretto. In definitiva, come si è sottolineato in dottrina, il termine provento è preferito a quello di profitto poiché evita ogni incertezza sul fatto che oggetto di confisca non è solo il profitto diretto del reato ma qualunque vantaggio economico derivante dall’illecito [38].

Tuttavia, anche se il concetto di provento è più esteso di quello di profitto, esso deve comunque riferirsi ai vantaggi economici che derivano, in via diretta o indiretta, dal reato di riciclaggio e non alle utilità che provengono dal reato presupposto [39].

Pertanto, il riferimento presente nella normativa europea alla confisca dei proventi del reato, non solo non offre alcun argomento a favore dell’estensione della misura ablativa alle utilità derivate dal delitto presupposto, ma al contrario costituisce un dato testuale che contraddice tale opzione interpretativa. Per converso, proprio la normativa europea afferma la necessità che la pena applicata risponda a criteri di proporzionalità come si desume dall’ 49, § 3, C.D.F.U.E. [40].

Pertanto, seguendo l’impostazione della Corte costituzionale, in base alla quale la confisca di ciò che esorbita dal profitto costituisce una vera e propria misura punitiva, ne deriva che alla confisca del prodotto va applicato il principio di proporzionalità di cui al citato art. 49, § 3. Con la conseguenza la confisca in capo all’autore del riciclaggio delle somme derivate dal reato presupposto e transitate nei conti del riciclatore, senza che questi ne abbia tratto personale profitto, viola il principio eurounitario di proporzionalità.

A questo riguardo, va ricordato che la Corte di giustizia dell’U.E. si è espressa in modo inequivoco e categorico affermando che il principio di proporzionalità ha carattere diretto ed imperativo ed è dunque suscettibile di immediata applicazione da parte del giudice nazionale [41].

Alla luce di tale principio ne consegue che, nell’ambito delle materie di interesse unionale com’è il caso dei reati di riciclaggio, il principio del primato dell’Unione impone alle autorità nazionali di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con il principio della proporzionalità nei limiti di quanto è necessario per evitare una sanzione sproporzionata [42].

In altri termini, se si ammettesse che la formulazione dell’art. 648-quater c.p. impone la confisca delle utilità del reato presupposto, il giudice italiano, trovandosi di fronte ad un caso di “doppia pregiudizialità”, sarebbe necessariamente posto di fronte alla seguente alternativa. Disapplicare parzialmente l’art. 648-quater c.p., in relazione al reato di riciclaggio, con riferimento alla confisca del “prodotto” oppure sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto della predetta disposizione normativa con il principio di proporzionalità [43].

  1. Osservazioni conclusive.

Alla luce delle considerazioni svolte, il profitto confiscabile al riciclatore deve limitarsi all’incremento patrimoniale da questi effettivamente conseguito attraverso la propria condotta delittuosa non apparendo condivisibile l’orientamento secondo il quale la misura ablativa deve estendersi alle somme riciclate.

Come si è rilevato in precedenza, in base ai princìpi tracciati dalla Corte costituzionale nelle pronunce 112/2019 e 7/2025, alla confisca del prodotto di cui all’art. 648-quater c.p. va attribuita la qualifica di pena.

Ciò premesso, in base alla giurisprudenza prevalente, il prodotto confiscabile del reato di riciclaggio corrisponderebbe tout court all’ammontare dei vantaggi patrimoniali derivati dal reato presupposto. Ne consegue che la confisca del prodotto del riciclaggio, così inteso, non può che costituire una pena calcolata in modo fisso ed in quanto tale in contrasto con il principio di proporzionalità. Ed in relazione a tale canone, anche la sentenza 13783/2025 delle Sezioni unite ha chiarito che la confisca di utilità economiche al reo applicata in misura superiore al vantaggio economico da questi effettivamente conseguito, «si pone in forte tensione con il giudizio di proporzionalità e, più in generale, con il principio di colpevolezza».

Al fine di giustificare una simile estensione della confisca, una recente pronuncia ha affermato che la gravità dell’apparato sanzionatorio previsto in tema di riciclaggio sarebbe sintomatica della volontà legislativa di reprimere duramente tale fenomeno criminale [44].

Tuttavia, il principio di proporzionalità suggerisce di ragionare in modo esattamente contrario rispetto a quanto argomentato in detta pronuncia. È evidente, infatti, che una pena detentiva severa non potrebbe cumularsi con una pena pecuniaria altrettanto afflittiva perché in tal modo verrebbe meno la congruità della complessiva risposta sanzionatoria.

In definitiva, l’orientamento giurisprudenziale in base al quale la confisca per equivalente applicata nei confronti del riciclatore ex art. 648-quater c.p. deve apprendere il valore di tutte le utilità economiche ricavate dal reato presupposto, appare contrario al principio costituzionale di proporzionalità della pena.

Da ultimo, si sottolinea che, in capo all’autore del reato di riciclaggio, la confisca del prodotto, identificato con i cespiti patrimoniali derivanti dal reato presupposto, non può essere disposta nemmeno in via diretta. Infatti, come si è approfondito, la Corte costituzionale e le Sezioni unite hanno chiarito che la confisca nei confronti del reo di beni in misura superiore al profitto, ha natura di pena indipendentemente dal fatto che sia applicata in forma diretta o per equivalente. Di conseguenza, la necessità che la misura ablativa di carattere punitivo non trasmodi in una pena pecuniaria sproporzionata riguarda anche la confisca del prodotto in forma diretta prevista dall’ art. 648-quater, co. 1, c.p.

In conclusione, la confisca in relazione al reato di riciclaggio del prodotto inteso come la somma delle utilità provenienti dal reato presupposto, che sia disposta in forma diretta o per equivalente, costituisce una pena che contrasta con il criterio della proporzionalità, caposaldo ormai inderogabile della materia penale.

 *Componente Osservatorio Misure patrimoniali e di prevenzione UCPI

[1] Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 13 marzo 2025, (dep. 18 marzo 2025) n. 10871 n.m. e Cass. Pen., Sez. II, 28 gennaio 2025, (dep.  12 marzo 2025) n. 9965, in Guida dir. 2025, 11.

[2] La prima delle due vicende processuali ha tratto origine da una sentenza del Giudice per l’udienza preliminare di Padova con la quale, unitamente alla pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in ordine al reato di riciclaggio, era stata disposta la confisca anche per equivalente dell’intero ammontare delle somme di denaro di provenienza illecita confluite nei conti correnti degli imputati, considerate profitto o comunque prodotto della condotta di cui all’art. 648-bis c.p.  Nel secondo caso, invece, si trattava di una fattispecie di riciclaggio avente ad oggetto il risparmio fiscale derivante dai delitti presupposti costituiti da frodi fiscali. La Corte d’appello di Milano, aveva disposto la confisca di tutte le somme transitate nei conti correnti degli autori del riciclaggio.

[3] In particolare, Cass. Pen., Sez. II, 28 gennaio 2025 n. 9965 cit., ha precisato che sono suscettibili di ablazione anche le somme che i ricorrenti avevano ritrasferito al dante causa posto che tali somme erano state accreditate sui conti correnti dei ricorrenti «allo scopo di ottenere la cosiddetta ripulitura tipica del riciclaggio» con la conseguenza che «devono ritenersi prodotto del reato di riciclaggio».

[4] Sulle definizioni delle diverse categorie di cose confiscabili si vedano, fra gli altri, A. Diddi Il sequestro a fini di confisca, in Sequestro e Confisca, a cura di M. Montagna, Torino, 2017, 170; D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna, 2007, 53 ss; M. Maugeri Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001, 112 ss.

[5] In particolare, si veda Cass. Pen, S.U., 24 maggio 2004 n. 29951, in Cass. pen., 2004, 3087, in cui si è precisato che «deve essere tenuta ferma però, in ogni caso – per evitare un’estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa scaturire da un reato, l’esigenza di una diretta derivazione causale dall’attività del reo, intesa quale stretta relazione con la condotta illecita».

[6] Cass. Pen. S.U., 27 marzo 2008 n. 26654, in Cass. pen. 2008, 4544 con nota di L. Pistorelli Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell’interpretazione delle Sezioni Unite.

[7] Come è noto, la tematica relativa al risparmio di spesa si pone soprattutto con riguardo ai reati tributari la cui condotta illecita si traduce nel mancato pagamento dell’imposta dovuta con la conseguenza che il profitto del reato si identifica con il risparmio fiscale. Ed al riguardo, suggellando un consolidato orientamento giurisprudenziale, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno espresso il principio secondo il quale in tema di reati tributari il profitto confiscabile anche nella forma per equivalente, è costituito da «qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito dalla consumazione del reato e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa». Cfr. Cass. Pen. S.U., 31 gennaio 2013, n. 18734, in Riv. pen., 2013, 630.

[8] Per un’analisi dell’evoluzione storica della confisca generale dei beni, la quale nel passato costituiva una vera e propria pena di carattere patrimoniale, si rinvia a G. Civello, La confisca nell’attuale spirito dei tempi: tra punizione e prevenzione, in Arch. pen., 2019, 2.

[9] Su tale aspetto si veda V. Manes, L’ultimo imperativo della politica criminale: Nullum crimen sine confiscatione in Riv. it. dir. e proc. pen. 2015, 3, 1259 ss.

[10] Si è osservato che si tratta di una evidente incongruenza poiché la confisca per equivalente del prezzo risulta subordinata all’impossibilità di confiscare in via diretta solo il prodotto e il profitto del reato. Sul punto si veda T. Padovani, Codice penale vol II (Artt. 361-734-bis), Milano, 2019, 4764.

[11] Cass. Pen., Sez. II, 26 aprile 2022 n. 21820 in Cass. pen. 2022, 12, 4294; Cass. Pen., Sez. II, 12 aprile 2022 n. 19561 in C.E.D. Cass. pen. 2022; Cass. Pen., Sez. II, 26 novembre 2021 n. 2879, in C.E.D. Cass. pen. 2022.

[12] Cass. Pen., Sez. V, 8 maggio 2024 n. 32176 in C.E.D. Cass. pen. 2024; Cass. Pen., Sez. II, 28 febbraio 2024 n. 18184 in Rivista Dottori Commercialisti, 2024, 3, 510; Cass. Pen., Sez. II, 23 gennaio 2024 n. 10218, in C.E.D. Cass. pen. 2024; Cass. Pen., Sez. II, 2 marzo 2022 n. 7053, in Foro it., 2022, con nota di G. De Marzo, La nozione di profitto nel delitto di riciclaggio e l’estensione della confisca. Maturi i tempi per un intervento delle sezioni unite? Per una panoramica relativa alle pronunce emesse in tema di confisca del profitto di riciclaggio si rinvia a F. Di Vizio, Il prodotto “dimenticato” dei reati di riciclaggio, in disCrimen, 10 gennaio 2019.

[13] G. Civello, Disorientamenti giurisprudenziali sulla confisca nel riciclaggio, in www.sistemapenale.it, 25 novembre 2024.

[14] In tal senso, si vedano Cass. Pen., Sez. II, 13 marzo 2025, n. 10871 cit. e Cass. Pen., Sez. V, 8 maggio 2024 n. 32176 n. 32176, cit.

[15] In tal senso, A. Perini, La progressiva estensione del concetto di profitto del reato quale oggetto della confisca per equivalente, in Giur. it., 2009, 2075

[16] Sul punto, fra gli altri e senza pretesa di esaustività, si vedano, A. Alessandri, Confisca nel diritto penale, in Dig. Disc. Pen., vol. III, Utet, Torino, 1989, 50 e Criminalità economica e confisca del profitto, in Studi in onore di Giorgio Marinucci a cura di E. Dolcini- C. Paliero, III, Milano, 2006, 2108; D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. cit., 118; O. Mazza, La confisca per equivalente fra reati tributari e responsabilità dell’ente (in margine al caso Unicredit), in www.penalecontemporaneo.it 23.1.2012; F. Mazzacuva, Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto garantistico, in Cass. pen., 2009, 3423; L. Puccetti, in Trattato breve di diritto penale a cura di G. Cocco-E.M. Ambrosetti, Parte generale, vol. II, Punibilità e pene, Milano, 2022, 569

[17] Sul punto, si rinvia a L. Puccetti, in M. Montagna(a cura di) Sequestro e Confisca, Torino, 2017, 412.

[18] Si è affermato che la confisca per equivalente, pur rappresentando il primo fondamentale modello che consente di sottrarre i profitti illeciti senza dover accertare il nesso di pertinenzialità con uno specifico reato, «costituisce una mera modalità di realizzazione della confisca del profitto accertato, connesso al reato, rimanendo una forma di riequilibrio economico». In tal senso, M. Maugeri, La nozione di profitto confiscabile e la natura della confisca: due inestricabili e sempre irrisolte questioni, in Leg. Pen., 2023, 1, 9. Si veda anche S. Finocchiaro, Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente, in www.sistemapenale.it, 30 settembre 2020, 28. 

[19] Cfr. ordinanza 1 aprile 2009 n. 97 in Giur. cost. 2009, 2, 984, con la quale, attesa la natura  sanzionatoria della confisca per equivalente, è stata esclusa l’applicazione retroattiva dell’art. 322-ter c.p. ai reati tributari commessi precedentemente all’entrata in vigore della legge 244/2007. La Corte costituzionale si è espressa nei medesimi termini con la successiva ordinanza del 20 novembre 2009 n. 301 in Giur. cost. 2009, 6, 4587.

[20] Fra le prime pronunce si ricorda, in ambito di reati tributari, Cass. Pen., Sez. II, 5 giugno 2008 n. 28685, in Riv. pen. 2008, 1142 nella quale si è espressamente affermata la «natura eminentemente sanzionatoria dell’eccezionale istituto».

[21] In tal senso, Cass. Pen., S.U., 29 settembre 2022 n. 4145, in Cass. pen. 2023, 12, 4009, la quale, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 578-bis c.p.p. ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6, co. 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione, ha declinato la funzione della confisca per equivalente «in chiave marcatamente sanzionatoria» poiché l’oggetto della ablazione «non presenta alcun elemento di collegamento con il reato».

[22] Si è rilevata una certa confusione terminologica con riguardo al concetto di afflittività osservando che l’ablazione patrimoniale è intrinsecamente afflittiva poiché incide in modo pregiudizievole verso il soggetto che la subisce ma questo non significa che sia punitiva. Ma fin tanto che l’afflizione consiste nel sottrarre qualcosa che non sarebbe nel patrimonio del soggetto se questi non avesse commesso l’illecito, la misura non assume contenuto punitivo. In tal senso, S. Finocchiaro, Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente, cit., 9. 

[23] Cfr. Corte cost., 10 maggio 2019 n. 112 in Foro it. 2019, 11, I, 3422. La vicenda riguardava l’illecito amministrativo di cui all’art. 187-bis T.U.F contestato in relazione all’abuso di informazioni privilegiate grazie alle quali l’agente aveva acquistato un pacchetto di azioni della società di cui egli era consigliere di amministrazione. All’esito del procedimento, la Consob aveva disposto una sanzione pecuniaria di € 200.000,00 oltre alla confisca per equivalente fino a concorrenza dell’importo di € 149.760,00, pari al valore delle azioni acquistate grazie al possesso dell’informazione privilegiata relativa all’imminente lancio di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria da parte di un’altra società. Va precisato che per tale acquisto il trasgressore aveva investito la cifra di € 123.175,00 con la conseguenza che il profitto, pari al risparmio sul prezzo che avrebbe dovuto corrispondere per acquistare i medesimi titoli al momento del lancio dell’offerta pubblica, corrispondeva a € 26.580,00. Tuttavia, come rilevato dal giudice amministrativo rimettente, il riferimento contenuto nell’art. 187-sexies T.U.F. alla confisca obbligatoria del prodotto imponeva l’apprensione degli strumenti finanziari acquistati dall’insider trading o dell’intero loro valore, e non semplicemente del vantaggio economico realizzato mediante l’operazione finanziaria.

[24] Con riguardo alla definizione di prodotto, al punto 8.3.1. la pronuncia ha precisato che in relazione ad un illecito come l’abuso di informazioni privilegiate, esso non può che essere rappresentato «dall’insieme degli strumenti acquistati ovvero dall’intera somma ricavata dalla loro vendita». Quanto alla nozione di beni utilizzati per commettere l’illecito, la pronuncia al punto 8.3.2. ha ricordato che essi «in tema di abusi di mercato essi -lungi dal poter essere identificati nei tradizionali instrumenta sceleris, in genere rappresentati da cose intrinsecamente pericolose se lasciate nella disponibilità del reo, come negli esempi di scuola del grimaldello o della stampante di monete false – non possono che consistere nelle somme di denaro investite nella transazione, ovvero negli strumenti finanziari».

[25] In tal senso, al punto 9 la pronuncia ha chiarito: «Il giudice a quo parrebbe invero circoscrivere il petitum alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della sola previsione della loro confisca per equivalente. Al riguardo, va tuttavia considerato che l’effetto manifestamente sproporzionato della confisca in oggetto – esattamente posto in luce dall’ordinanza di rimessione non dipende dal fatto che la misura abbia ad oggetto direttamente i beni o il denaro ricavati dalla transazione o utilizzati nella transazione stessa, ovvero beni o denaro di valore equivalente, quanto, piuttosto, dalla stessa previsione dell’obbligo di procedere alla confisca del “prodotto” e dei “beni utilizzati”».

[26] Con riferimento a tale profilo si è sottolineato che si tratta di «una lettura costituzionale assai densa che riconnette solo all’ablazione del profitto la natura di misura autenticamente ripristinatoria» mentre qualifica in termini punitivi la confisca del prodotto o dei beni strumentali. In tal senso, F. Di Vizio,  Sequestri e confische degli illeciti di market abuse e dei delitti societari di infedeltà informativa, in disCrimen, 7 giugno 2019, 79. Per un’analisi dello statuto costituzionale del principio di proporzionalità delle sanzioni alla luce della pronuncia 112/2019, si veda F. Mazzacuva, Il principio di proporzionalità delle sanzioni nei recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale: le variazioni sul tema rispetto alla confisca, in Leg. Pen. 14 dicembre 2020.

[27] Cfr. Corte cost. 4 febbraio 2025 in Guida dir. 2025, 6. La vicenda processuale era sorta dall’attività ispettiva posta in essere dalla Banca d’Italia e dalla Banca centrale europea nel corso della quale era stato contestato ad un Istituto di credito il fatto di aver provveduto sistematicamente a mettere a disposizione dei soci finanziamenti finalizzati all’acquisto di azioni proprie sia in sede di aumento di capitale sia nell’ambito del mercato secondario. Secondo la stima effettuata nel corso del processo, i finanziamenti erogati dall’Istituto di credito ammontavano alla somma complessiva di € 963 milioni. Tali condotte, poste in essere dai soggetti apicali dell’istituto, erano state qualificate come aggiotaggio manipolativo ed informativo nonché ostacolo alle funzioni di vigilanza, di cui rispettivamente agli artt. 2637 e 2638 c.c. Il Tribunale di primo grado, ritenuta la responsabilità di alcuni degli imputati, aveva provveduto a disporre nei loro confronti la confisca per equivalente per la somma di € 963 milioni in applicazione dell’art. 2641, co. 2 c.c. Successivamente la Corte d’appello, aveva revocato la confisca per equivalente disposta nei confronti degli imputati reputandola una misura punitiva di carattere sproporzionato. In tal senso, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’art. 2641 c.c., nella parte in cui dispone la confisca per equivalente anche dei beni utilizzati per commettere il reato, fosse in contrasto con il principio di proporzionalità di cui agli artt. 3 e 27, co. 1 e 3, Cost., e dell’art. 49, § 3, C.D.F.U.E. Pertanto, nel solco della recente sentenza della Grande Sezione della Corte giust. UE 8 marzo 2022, nel procedimento C-205/20, la quale ha affermato che il principio di proporzionalità è diretto ed imperativo e dunque suscettibile di immediata applicazione, il giudice d’appello aveva disapplicato l’art. 2641 c.c. nella parte in cui dispone la confisca di valore per i beni utilizzati per commettere il reato. La Procura generale, lamentando la violazione dell’art. 2641 c.c. da parte della Corte d’appello, aveva chiesto che la Corte di cassazione provvedesse ad annullare la revoca della confisca per equivalente. All’esito dell’udienza, la Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2641, co. 1 e 2, «nella parte in cui assoggetta a confisca per equivalente anche i beni utilizzati per commettere i reati». Per alcune riflessioni in relazione alla questione rimessa alla Corte costituzionale si rimanda a M. Arbotti, La proporzionalità sanzionatoria al cospetto delle confische dei proventi: legalità della pena, vecchie geometrie, nuove vocazioni funzionali, in questa Rivista, 26 giugno 2024.

[28] Ancora in tempi non lontani la pronuncia della Corte cost. 7 febbraio 2017 n. 68, in Dir.&Giust. 2017, 10 aprile, n. 68 del 2017 aveva sottolineato che mentre la confisca diretta sottrae beni avvinti dal nesso di pertinenzialità con il reato: «la confisca per equivalente, che raggiunge beni di altra natura, palesa una connotazione prevalentemente afflittiva ed ha dunque una natura eminentemente sanzionatoria».

[29] In tal senso, al punto 3.1.2. la pronuncia ha espressamente richiamato la sentenza della Corte costituzionale 112/ 2019 nella parte in cui ha affermato «che alla confisca obbligatoria dei beni strumentali deve riconoscersi natura autenticamente “punitiva”». Pertanto, come successivamente precisato, laddove «la confisca in parola sia disposta dal giudice penale, come nel caso, disciplinato dall’art. 2641, primo comma, c.c., nulla osta a riconoscere che essa debba essere qualificata come vera e propria pena di carattere patrimoniale che si aggiunge alle altre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione di ciascun reato. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla confisca di beni o somme di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere il reato». 

[30] Riguardo a tali profili, va ricordato che, con riferimento alla necessità che la pena sia adeguata alle condizioni economiche del reo, la Corte costituzionale con pronuncia del 1 febbraio 2022 n. 28 in Cass. pen. 2022, 5, 1724, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 53 della L. 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui prevedeva un tasso di conversione delle pene detentive brevi in pene pecuniarie inidoneo a tenere adeguatamente conto delle condizioni patrimoniali del reo. Inoltre, in relazione alla possibilità di modulare la pena, con pronuncia del 5 dicembre 2018 n. 222 in Cass. pen. 2019, 3, 991, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 216 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui prevedeva in caso di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta la relativa pena accessoria per la durata fissa di dieci anni e non «sino a dieci anni».

[31] Cass. Pen. S.U., 26 settembre 2024 (dep. 8 aprile 2025) n. 13783, in www.sistemapenale.it, 15 aprile 2025 con commento di S. Finocchiaro, L’attesa sentenza delle Sezioni unite sul sequestro e la confisca nel concorso di persone nel reato: un’importante svolta in tema di natura (ripristinatoria) della confisca per equivalente e di (ri)qualificazione della confisca del denaro.  

[32] Cfr. punto 9.2 ove si sottolinea che «ogni ablazione patrimoniale è afflittiva perché incide negativamente sulla sfera giuridica di chi la subisce, ciò tuttavia non consente di ritenere che ogni misura afflittiva sia anche punitiva.

[33] Cfr. punto 28 ove si specifica che «si tratta di un principio che trova applicazione in diversi ambiti e rappresenta un generale criterio applicativo per il giudice comune».

[34] In tal senso, è la pronuncia Cass. Pen., Sez. II, 28 febbraio 2024 n. 18184 a precisare che nei Considerando della Convenzione di Strasburgo del 1990 si sottolinea che uno dei metodi per combattere la criminalità economica «consiste nel privare i criminali dei proventi dei reati».

[35] Sempre Cass. Pen. 18184/2024 cit. argomenta che nella Convenzione di Varsavia la nozione di «proventi (produits nel testo francese, proceeds nel testo inglese della Convenzione è stata ulteriormente precisata come corrispondente a “tout avantage économique provenant directement ou indirectemente de la commission d’une infraction pénale».

[36] In tal senso, in particolare, Cass. Pen. 18184/2024, cit. esplicitamente richiamata sul punto anche da Cass. Pen., 13.3.2025, cit. e Cass. pen., 8.5.2024 n. 32176 cit.

[37] Questa interpretazione estensiva già in tempi risalenti è stata suggellata da Cass. Pen., S.U., 25 ottobre 2007 n. 10280, in Cass. pen., 2008, 3167.  Sul punto si veda M. Maugeri, La confisca per equivalente, – ex art. 322 ter- tra obblighi di interpretazione conforme ed esigenze di razionalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 826 ss.

[38] Come si è rilevato, la definizione di provento contenuta nell’art. 3, n. 1 della Direttiva UE /1260 /2024, la quale è sovrapponibile a quella della precedente direttiva, conferma la possibilità di estendere il profitto confiscabile ai surrogati dell’originario profitto, nonché alle ulteriori utilità. Per un approfondimento su tale aspetto si rinvia a M. Maugeri, La nuova direttiva 2024/1260 per il recupero e la confisca dei beni: un complessivo sforzo di armonizzazione per la lotta al crimine organizzato e all’infiltrazione criminale nell’economia, in www.sistemapenale.it, 30 dicembre 2024.

[39] Sul punto si veda G. Civello, Disorientamenti giurisprudenziali, cit., 11, ove si osserva che il sostantivo “provento” sta univocamente ad indicare una res che prima della commissione del reato -nella specie prima del riciclaggio – non esisteva e che proviene per l’appunto dal reato stesso. Seguendo invece la tesi espressa dalla giurisprudenza di legittimità si giungerebbe a qualificare come provento (e in particolare prodotto) di reato una somma di denaro che in realtà preesisteva alla condotta di riciclaggio, essendo stata generata dal reato presupposto.

40] L’art. 49 §3 C.D.F.U.E. stabilisce che «Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».

[41] Cfr. Grande Sezione della Corte giust. U.E. 8 marzo 2022, nel procedimento C-205/20, ha affermato che il «principio del primato del diritto dell’unione deve essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità nazionali l’obbligo di disapplicare una normativa nazionale, parte della quale è contraria al requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto all’articolo 20 della direttiva 2014/67, nei soli limiti necessari per consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate».

[42] Come già precisato nella nota 27, nella vicenda processuale che ha portato alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 2641 c.c., prima che la Corte di cassazione sollecitasse l’intervento correttivo della Corte costituzionale, la Corte d’appello aveva adottato la via della diretta disapplicazione dell’art. 2641 c.c. «nel solco della recentissima sentenza della Grande Sezione della Corte GUE 8.3.2022 nel procedimento C-205720».          

[43] Va precisato che di fronte a casi di “doppia pregiudizialità”, ovvero di disposizioni normative che appaiono in contrasto sia con una norma costituzionale sia con un principio del diritto dell’Unione europea, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, confermata anche dalla pronuncia 7/2025, il giudice nazionale rimane libero di scegliere il rimedio della disapplicazione oppure di sollevare questione di legittimità costituzionale, fermo restando che quest’ultima soluzione appare la via preferibile posto che la correzione della norma, avente efficacia erga omnes, ha un effetto di stabilizzazione dell’ordinamento.

[44] Si veda Cass. Pen., Sez. V, 8 maggio 2024 n. 32176 cit., pronuncia nella quale si argomenta che «indice della chiara volontà del legislatore di reprimere duramente il riciclaggio è la pena edittale stabilita per tale reato, particolarmente elevata, sia nel minimo che nel massimo: certamente ben più alta di molti dei reati presupposti alla conservazione dei cui proventi illeciti il delitto in questione è funzionale».