LA RINNOVAZIONE DELL’ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE NEL GIUDIZIO DI RINVIO IN APPELLO – DI AGNESE SBRACCIA E DAMIANO DANESIN
LA RINNOVAZIONE DELL’ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE NEL GIUDIZIO DI RINVIO IN APPELLO
THE RENEWAL OF EVIDENCE HEARINGS IN THE APPEAL TRIAL
di Agnese Sbraccia* e Damiano Danesin**
Appello – Rinnovazione dell’istruttoria – Sentenza di assoluzione – Riforma in appello – Annullamento con rinvio – Obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa già assunta in un precedente giudizio di rinvio – Necessità che la rinnovazione avvenga davanti ai medesimi giudici cui spetta la decisione.
(Art. 603 co. 3bis c.p.p.)
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di appello che abbia ribaltato la sentenza di assoluzione di primo grado, è necessaria la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante nuova assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, anche nel caso in cui detta rinnovazione vi sia già stata nel giudizio di appello conseguente ad un precedente annullamento con rinvio, dovendo la stessa avvenire davanti al medesimo giudice-persona fisica che deve assumere la decisione.
___
Richiamata la più recente evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia di rinnovazione istruttoria in appello, lo scritto esamina in chiave critica i principi inediti affermati dalla sentenza in commento, interrogandosi in particolare sul diverso valore che la Corte di cassazione sembra riconoscere al principio di immediatezza in materia di rinnovazione istruttoria rispettivamente in appello e per mutamento del giudice.
Recalling the most recent jurisprudential and regulatory evolution about renewal of the evidence hearings in the appeal trial, the authors examine in a critical key the unpublished principles affirmed by the sentence in comment, pointing out the different value that the Court of cassation seems to recognize to the principle of immediacy in the matter of renewal of the evidence hearings respectively on appeal and for change of the judge.
Sommario: 1. Il caso. – 2. Origini e sviluppi della nuova rinnovazione: dagli interventi della Corte EDU alle pronunce delle Sezioni Unite al nuovo art. 603 co. 3bis c.p.p. – 3. L’ambito di applicazione della novella normativa. – 4. I motivi d’appello attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. – 5. L’estensione alla prova peritale assunta in forma dichiarativa. – 6. Eventuale molteplicità delle rinnovazioni istruttorie. – 7. Rinnovazione istruttoria in caso di ribaltamento in appello e rinnovazione a seguito di mutamento del Giudice: convergenze e divergenze esegetiche.
- Il caso
Con la sentenza in nota la Corte di cassazione torna sul tema dell’obbligo di rinnovazione istruttoria introdotto all’art. 603 co. 3bis c.p.p. dalla L.103/2017, affermando l’inedito principio secondo cui «nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di appello che abbia ribaltato la sentenza di assoluzione di primo grado, è necessaria la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante nuova assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, anche nel caso in cui detta rinnovazione vi sia già stata nel giudizio di appello conseguente ad un precedente annullamento con rinvio dovendo la stessa avvenire davanti al medesimo giudice-persona fisica che deve assumere la decisione.».
La vicenda processuale, avente ad oggetto l’omicidio volontario di A.C., la compagna e il figlio diciassettenne, giungeva all’attenzione della Corte a seguito di tre successive pronunce di annullamento da parte della I e della V sezione della medesima Corte, quindi dopo un giudizio di primo grado, tre pronunce di legittimità e quattro giudizi di appello. Già nel secondo e nel terzo giudizio di appello, svoltisi rispettivamente nel giugno del 2013 e nel maggio del 2016, la Corte di Assise di appello di Milano aveva ritenuto di disporre la rinnovazione dell’assunzione di alcune testimonianze ritenute decisive.
La sentenza da ultimo impugnata ha ribadito il ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado senza che venissero nuovamente escusse le fonti dichiarative, inducendo la difesa degli imputati a ricorrere nuovamente alla Corte di Cassazione denunciando la violazione degli artt. 603 co. 3bis e 627 co. 3 c.p.p.
- Origini e sviluppi della nuova rinnovazione: dagli interventi della Corte E.D.U. alle pronunce delle Sezioni unite al nuovo art. 603 co. 3bis c.p.p.
Come è noto la norma in oggetto è frutto di una elaborazione della giurisprudenza della Corte E.D.U., poi mutuata dalla giurisprudenza interna di legittimità, che ha stabilito il principio secondo cui, nel caso di assoluzione in primo grado, il Giudice di appello, non può condannare l’imputato senza violare il principio del giusto processo, se non disponendo la rinnovazione delle prove dichiarative ritenute decisive per l’overturning[1]. La necessità per il Giudice di appello di rinnovare la prova dichiarativa prima di ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado, affermata dalla Corte E.D.U.[2] quale corollario del diritto dell’imputato ad esaminare o far esaminare i testimoni a carico e quelli a discarico tutelato dall’art. 6 par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[3], viene valorizzata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la nota sentenza Dasgupta[4] laddove si sostiene che il giudice di appello investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito di giudizio abbreviato, con cui si adduce una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata affermando la penale responsabilità dell’imputato senza aver proceduto, se del caso anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603 co. 3 c.p.p. a rinnovare l’istruttoria dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.
Sul punto, ed in linea con la succitata pronuncia, tornano le Sezioni unite con la sentenza Patalano[5] (Cass. pen. Sez. Unite, n. 18620 del 19 gennaio 2017) in tema di estensione dell’obbligo di disporre la rinnovazione della prova dichiarativa in appello anche nel caso in cui il ribaltamento abbia ad oggetto una decisione di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato non condizionato e, ancora, con la sentenza Pavan[6] (Cass. pen. Sez. Unite, n. 14426 del 28 gennaio 2019), che ha sostenuto, sempre nel caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, l’obbligo di rinnovare l’istruttoria dibattimentale anche con riferimento all’esame del perito[7].
In recepimento dei summenzionati principi il legislatore con l’art. 1, comma 58 della Legge n. 103 del 23 giugno 2017, ha introdotto il comma 3bis dell’art. 603 del codice di rito[8].
- L’ambito di applicazione della novella normativa
Richiamata l’evoluzione giurisprudenziale dell’istituto e il suo approdo normativo, la Corte chiarisce come la disposizione di cui all’art. 603 co. 3bis c.p.p. debba trovare applicazione nei giudizi di appello che si svolgono dopo la sua entrata in vigore, anche nell’ipotesi che la sentenza di primo grado sia anteriore, in ossequio al principio del tempus regit actum.
L’assunto – pacifico, stante la natura processuale del novum normativo – sollecita più interessanti riflessioni laddove si ipotizzi che anche i motivi di appello, posti dalla pubblica accusa a sostegno della richiesta di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, siano stati formulati prima dell’entrata in vigore della norma. La consapevolezza o meno in capo all’autore del gravame di innescare quello che di fatto si configura come un automatismo procedurale[9], in forza del quale al motivo d’appello incentrato sulla valutazione di una o più prove dichiarative consegue necessariamente la rinnovazione di tale prova, potrebbe, infatti, avere un peso nell’orientare le scelte di redazione dell’atto impugnatorio.
Un conto è sollecitare la rivalutazione cartolare di una prova ritenuta inattendibile o insufficiente in primo grado, altro è avere il potere di imporre una nuova audizione dei testimoni d’accusa per il sol fatto di censurarne il vaglio compiuto dai giudici di prime cure.
Ciò a maggior ragione laddove si faccia strada, come pare di cogliere nella pronuncia in esame, un’interpretazione piuttosto ampia dei motivi idonei a determinare la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
- I motivi d’appello attinenti alla valutazione della prova dichiarativa
Ai fini della rinnovazione dell’istruttoria in appello ex art. 603 co. 3bis c.p.p. – si legge nella sentenza in esame – per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l’attendibilità dei dichiaranti ma altresì «tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative», posto che il loro contenuto passa comunque attraverso la percezione soggettiva del propalante.
Non v’è chi non veda che poggiare l’obbligo della rinnovazione, desumibile dalla formulazione secca della norma (il giudice dispone), su un presupposto così lato quale la proposizione da parte del pubblico ministero di argomenti che implichino una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative porta con sé il rischio di una grave compromissione delle esigenze di economia processuale e, quel che più conta, dell’equilibrio tra i poteri d’impulso delle parti processuali.
A fronte di un originario art. 603 c.p.p. secondo cui la rinnovazione istruttoria ad impulso di parte può essere disposta solo laddove il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e la rinnovazione officiosa quando il giudice la ritenga assolutamente necessaria, sulla scia di arresti giurisprudenziali nazionali e sovranazionali che preservavano il requisito della decisività della prova dichiarativa di cui disporre la rinnovazione in caso di overturning, si giunge così a imporre a pena di nullità della sentenza la nuova assunzione di qualsiasi prova dichiarativa di cui il pubblico ministero ponga in discussione il vaglio operato dai giudici di primo grado.
La circostanza stessa che il giudice dell’appello finisca per valutare una prova testimoniale in modo difforme da quanto operato dal giudice del primo grado non può essere assunta a criterio esegetico sui presupposti fondanti l’obbligo della rinnovazione, a meno di non incorrere in una fallacia logica ai limiti dell’anticipazione del giudizio. Di fronte all’impugnazione da parte del pubblico ministero di una sentenza assolutoria, il giudice di secondo grado deve poter apprezzare l’idoneità dei motivi di gravame ad implicare la rinnovazione dell’istruttoria a prescindere dal successivo giudizio di conferma o ribaltamento della sentenza gravata.
Ad imporre il nuovo esame del testimone assunto in primo grado dovrebbero essere, dunque, solo i motivi specificamente incentrati sull’attendibilità e la credibilità intrinseca ed estrinseca della prova dichiarativa criticata o sottovalutata in primo grado.
- L’estensione alla prova peritale assunta in forma dichiarativa
La complessa vicenda processuale, oggetto della pronuncia, offre altresì spunto per richiamare il principio affermato dalla Sentenza del Supremo collegio Pavan[10], secondo cui «l’obbligo di rinnovazione concerne anche l’apporto ricostruttivo fornito dalla prova peritale acquisita in forma dichiarativa a pena di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p., mentre la pronuncia di riforma adottata sulla base della rivalutazione della relazione del perito acquisita in forma puramente cartolare è sindacabile per vizio di motivazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.»
Detta pronuncia aveva composto il contrasto giurisprudenziale che vedeva da un lato l’orientamento volto a mantenere ben distinti lo statuto della prova scientifica da quello della prova dichiarativa, dall’altro l’affermazione di una sostanziale riconducibilità della prova peritale alla disciplina della prova dichiarativa, con il corollario della sua necessaria rinnovazione in caso di overturning della sentenza assolutoria di primo grado. A sostegno del primo militerebbe la circostanza che la valutazione della prova tecnica da parte del Giudice non implica un giudizio sull’attendibilità del dichiarante e la credibilità del racconto sotto il profilo della congruenza, linearità e assenza di elementi perturbatori dell’attendibilità, ma una scelta tra le varie tesi scientifiche prospettate da differenti periti di ufficio e consulenti di quella maggiormente affidabile e fondata dal punto di vista scientifico. La perizia si distinguerebbe dalla prova testimoniale in quanto prova “neutra” disposta dal giudice.
Le Sezioni unite, con la sentenza Pavan, hanno fatto proprio l’orientamento opposto, statuendo che la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico costituisce una prova dichiarativa a tutti gli effetti, sicché, ove risulti decisiva per l’assoluzione di primo grado, il giudice di appello che intenda condannare proprio sulla base di un diverso apprezzamento di quelle dichiarazioni ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Ciò in primis sulla base del dato normativo, essendo che per l’esame del perito e del consulente tecnico l’art. 501 c.p.p. dispone che «si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni in quanto applicabili», ma anche – ciò che più conta dal punto di vista teorico – ritenendo di dover superare il dogma della neutralità della perizia[11]; argomenta infatti il Supremo Collegio che «nessuna prova è di per sé neutra (perché altrimenti sarebbe irrilevante) ma lo è solo nel momento in cui ne viene chiesta l’ammissione non potendosi in quella fase conoscere l’esito, mentre diventa a favore o contro, una volta che sia espletata». Di più, «essendo tanto la testimonianza quanto la perizia prove espletate a mezzo del linguaggio verbale, entrambe si possono prestare ad essere diversamente valutate nei diversi gradi di giudizio di merito, ed entrambe possono essere decisive per assolvere o condannare l’imputato». Sicché, laddove ve ne siano i presupposti – cioè la prova tecnica sia espletata a mezzo del linguaggio orale e sia decisiva – il giudice d’appello che ribalta l’assoluzione di primo grado sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni dell’esperto ha l’obbligo di ascoltarlo nuovamente.
- Eventuale molteplicità delle rinnovazioni istruttorie
Peculiare nel caso affrontato dalla pronuncia in commento era, come detto, la circostanza che la Corte si trovasse a giudicare della legittimità di una sentenza d’appello emessa a seguito di tre precedenti annullamenti in Cassazione. Nel ricorso, l’imputato lamentava come la Corte di assise di appello di Milano avesse, in violazione dell’art. 603 co. 3bis c.p.p., ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado senza procedere a nuova escussione avanti a sé del teste chiave, a nulla rilevando che questi fosse già stato sentito in sede di rinnovazione istruttoria dal precedente collegio di appello. In accoglimento del ricorso, la Corte ha chiarito che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di appello che abbia ribaltato la sentenza di assoluzione di primo grado, è necessaria la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante nuova assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, «anche nel caso in cui detta rinnovazione vi sia già stata nel giudizio di appello conseguente ad un precedente annullamento con rinvio, dovendo la stessa avvenire davanti al medesimo giudice-persona fisica che deve assumere la decisione».
La ratio che anima le pronunce della Corte E.D.U. in materia di rinnovazione istruttoria in appello e la conseguente evoluzione giurisprudenziale e normativa interna risiede infatti – argomenta la Corte – nell’osservanza dei principi di oralità ed immediatezza, in difetto dei quali il processo non può dirsi giusto.
Se, in attuazione di tali principi, deve esserci un rapporto privo di intermediazioni tra l’assunzione della prova e la decisione finale sull’imputazione, a maggior ragione in caso di ribaltamento di una sentenza assolutoria il giudice di appello dovrà vedere e sentire personalmente il testimone sulla base del cui contributo avviene l’overturning.
Solo la percezione diretta della prova orale consente al giudice di appello di compiere una valutazione corretta e completa in ordine all’attendibilità e credibilità del testimone, tanto più in relazione all’accresciuto standard argomentativo imposto dalla regola B.A.R.D. (beyond any reasonable doubt) per la riforma di una sentenza assolutoria.
- Rinnovazione istruttoria in caso di ribaltamento in appello e rinnovazione a seguito di mutamento del Giudice: convergenze e divergenze esegetiche
V’è da chiedersi come questo filone giurisprudenziale, improntato sulla necessità che la prova decisiva ai fini di una pronuncia di condanna venga assunta anche dal Giudice d’appello qualora vi sia un mutamento rispetto all’assoluzione in primo grado, si sposi con altra e ben nota pronuncia che di fatto ha permesso la lettura delle dichiarazioni rese avanti a diverso Giudice (inteso quale persona fisica) in caso di mutamento dello stesso[12].
Apparentemente sembra esservi un contrasto di pensiero. Da un lato si impone al Giudice di secondo grado di assumere nuovamente la testimonianza ritenuta decisiva e ciò in ossequio ai principi di oralità ed immediatezza, dall’altro qualora vi sia un mutamento della persona del Giudice si da ingresso alle letture anche in mancanza di consenso della difesa. E ciò in ragione di un diverso principio di immediatezza, forse più correttamente inquadrabile come necessità di speditezza del giudizio[13].
Nella sostanza, con la sentenza Bajrami il Giudice legislatore ha effettuato un bilanciamento tra il principio di «oralità ed immediatezza» ed il principio di «conservazione degli atti e delle prove» concludendo, attraverso un richiamo alla ragionevole durata del processo, con un discutibile giudizio di creazione pretoria di prevalenza del secondo sul primo[14]. Mentre nella sentenza in commento, e nelle altre cui la stessa si riferisce, la Suprema Corte sembra far prevalere il primo sul secondo, anche accettando il rischio che il giudizio di appello si tramuti di fatto in un secondo giudizio con tutto ciò che ne deriva proprio in termini di ragionevole durata del processo.
La risposta può essere cercata forse nel fatto che la sentenza Bajrami più che il frutto di un razionale percorso interpretativo tipicamente giudiziario sembra essere una presa di posizione ideologica. Rimane quindi la sensazione che con la sentenza Bajrami le Sezioni unite abbiano colto l’occasione per definire e porre rimedio a talune estremizzazioni patologiche che si erano verificate nella prassi. In un solo colpo, infatti, la Corte ha stravolto la visione garantista che aveva caratterizzato la sua decennale elaborazione in nome di un’inefficienza del sistema giustizia la cui insuperabilità viene sottilmente certificata. Con la nota sentenza Bajrami viene di fatto cancellato il ruolo portante dell’immediatezza e ciò che sorprende è che a tale fine si perviene non già dinanzi ad una situazione normativa, ma arrendendosi ad una realtà di fatto distante dalle norme e prodotta da un accumulo di patologie sistemiche[15].
Si assiste, dunque, da parte della giurisprudenza interna – costituzionale e di legittimità – ad una valorizzazione del principio di oralità-immediatezza a intermittenza, con richiami a pronunce sovranazionali che meglio si attagliano al principio che di volta in volta si intende affermare, in assenza di un disegno coerente e con aporie sistematiche generate dalle continue inversioni di rotta talvolta in direzione dell’efficienza temporale del procedimento, talaltra verso le garanzie individuali.
Da un lato, infatti, il principio dell’oralità e dell’immediatezza sarebbe limitabile in primo grado pur quando l’imputato, chiedendo la rinnovazione dell’istanze istruttorie a seguito del mutamento di un membro del Collegio giudicante, la domandasse, dall’altro diventerebbe indefettibile in secondo grado anche quando l’imputato, chiedendo l’abbreviato, vi avesse rinunciato.
Il rischio di un cortocircuito interpretativo appare, dunque, concreto in assenza di ripensamenti delle Sezioni Unite in tema di immediatezza e oralità.
*Avvocata, Responsabile Commissione Carcere Camera Penale Veneziana
**Avvocato, Responsabile Commissione per la Promozione dei Giovani Avvocati Camera Penale Veneziana
[1] L. Roccatagliata, La Corte EDU: la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio abbreviato non viola il diritto al giusto processo, in www.giurisprudenzapenale.com, 19 aprile 2021.
[2] Cfr. Dan c. Moldavia, 5.7.2011, n. 8999/07; Hanu c. Romania, 4 giugno 2013, n. 10890/04; Manoli c. Moldavia, 28 febbraio 2017, n. 56875/2011; Manolachi c. Romania, 5 marzo 2013, n. 36605/04; Lorefice c. Italia, 29 giugno 2017, n. 63446/13.
[3] Per un’analisi dell’itinerario interpretativo tracciato dalla Corte di Strasburgo sul diritto dell’imputato alla riassunzione della prova nel giudizio di appello si veda S. Tesoriero, La rinnovazione della prova dichiarativa in appello alla luce della CEDU, in www.dirittopenaleocntemporaneo.it, 23 luglio 2014.
[4] Cass. pen., S.U., 6 luglio 2016, n. 27620 in C.E.D. Cass. n. 267492.
[5] Cass. pen., S.U., 19 gennaio 2017, n. 18620 in C.E.D. Cass. nn. 269785/269786/269787.
[6] Cass. pen., S.U., 28 gennaio 2019, n. 14426 in C.E.D. Cass. nn. 275112-01/275112-02/275112-03.
[7] Redazione Wolters Kluver, Per fare overturning il Giudice d’appello deve vedere e sentire personalmente il testimone chiave, in www.ilquotidianogiuridico.it, 11 febbraio 2021.
[8] La disposizione introdotta dalla c.d. Legge Orlando è stata formulata come segue: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale».
[9] Sulle problematiche applicative dell’automatismo introdotto dalla L. 103 del 2017 si veda H. Belluta e L. Lupària, La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale tra legge e giurisprudenza: punti fermi e non, in Canzio-Bricchetti (a cura di), Le impugnazioni penali, coord. da Marandola, Giuffrè, 2019, pp. 345-371., M. Montagna, La rinnovazione obbligatoria della prova in appello: problematiche applicative, in Processo penale e giustizia, 2018, pp. 1150 e ss., nonché G. Gaeta, Rinnovazione istruttoria obbligatoria nel giudizio di rinvio dopo annullamento di sentenza d’assoluzione, in www.archiviopenale.it, 15 febbraio 2021.
[10] Cass. pen., S.U., 28 gennaio 2019, n. 14426, in C.E.D. Cass. n. 275112-03. Sul tema v. G. Ducoli, Dichiarazioni dell’expert witness, overturning e rinnovazione probatoria in appello all’esame delle Sezioni unite in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 20 novembre 2018 e L. Nullo, Le Sezioni unite definiscono il rapporto tra rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e dichiarazioni del testimone esperto, in www.archiviopenale.it.
[11] Sul punto v. L. Nullo, Le Sezioni unite definiscono il rapporto tra rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e dichiarazioni del testimone esperto, cit.
[12] Cass. Pen, S.U., 10 ottobre 2019, n. 41736, in C.E.D. Cass. nn. 276754-01/276754-02/276754-03/276754-04.
[13] Sul punto v. F. Lombardi, Dalle Sezioni Unite “Bajrami” un vademecum sulla rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del giudice, in www.giurisprudenzapenale.com, 21 ottobre 2019 e M. Bargis, Il principio di immediatezza nel caso di mutata composizione del giudice: dai responsi di Corte Costituzionale, Sezioni Unite e Corti europee alle prospettive de jure condendo, in www.sistemapenale.it, 6 aprile 2020.
[14] P. Ferrua, Il ‘giusto’ processo tra passato ed avvenire, in www.discrimen.it, 15 maggio 2019.
[15] L. Suraci, La parabola dell’immediatezza nel processo penale, in www.penaledp.it, 18 febbraio 2020.