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LE RAGIONI DELLA RIFORMA – INTERVISTA A GIOVANNI PELLEGRINO

LE RAGIONI DELLA RIFORMA – INTERVISTA A GIOVANNI PELLEGRINO

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Referendum sulla giustizia. Le ragioni della riforma

Secondo me costituisce un errore politico, in una logica di opposizione muro contro muro, essersi appiattiti sulle posizioni della magistratura associata, che, come di consueto, continua pregiudizialmente ad opporsi ad ogni riforma che la riguardi.

Intervista a Giovanni Pellegrino

Avvocato, già Senatore della Repubblica, Presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sulle stragi, della Giunta elezioni e immunità parlamentari e membro della Commissione Bicamerale sulla riforma istituzionale.

 (a cura della redazione di Diritto di Difesa)

La riforma è stata spesso rappresentata come uno spartiacque epocale. Ritiene che la separazione delle carriere segni un completamento del modello accusatorio o una rottura con la tradizione costituzionale, che ad alcuni è apparsa persino eversiva?

Il vero “spartiacque epocale” è stato costituito dalla riforma “Vassalli” che nel 1988 conformò il nostro processo penale al modello accusatorio. La compatibilità di questo con la nostra carta fondamentale fu peraltro messa in discussione nel 1992 da note pronunce della Corte Costituzionale (nn. 24, 254 e 255). E ciò indusse il Parlamento, a salvaguardia di un modello cui sarebbe stato antistorico rinunciare, a recuperare dal lavoro della bicamerale D’Alema il nuovo testo dell’art. 111 Cost., in cui sono scolpiti i principi del giusto processo destinato a svolgersi sempre nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale, anche nella formazione della prova.

In che misura la separazione delle carriere può rafforzare il principio di terzietà del giudice e la cultura della giurisdizione, come previsto dall’art. 111 Cost.?

Non vi è dubbio che sia così; d’altro canto la separazione delle carriere era già stata prevista dalla bicamerale D’Alema in coerenza con i principi del giusto processo, che, come già osservato, sono stati introdotti nella nostra Carta fondamentale nel 1999.

Avverte il rischio di una sottoposizione del PM all’esecutivo o di una menomazione all’indipendenza della magistratura?

Assolutamente no, atteso che l’indipendenza dall’esecutivo sia della magistratura requirente sia di quella giudicante è garantita dalla previsione per entrambe di propri organi di autogoverno.

Si parla di due CSM, due organi di autogoverno. È una maggiore garanzia di indipendenza o un rischio di duplicazione corporativa?

Non si tratta ovviamente di una duplicazione corporativa, ma di una scelta funzionale ad assicurare alle due magistrature autonomia e indipendenza dagli altri poteri dello Stato e in particolare dall’esecutivo. Nutro però perplessità sulla previsione che la individuazione dei componenti dei due organi di autogoverno sia affidata per ben due terzi ad un sorteggio, senza che questo sia limitato a magistrati preselezionati in funzione di particolari requisiti di carriera che ne attestino la capacità gestionale.

Mi sembra evidente la scarsa rappresentatività di organi in cui i rappresentati siano privi del potere di scegliere i propri rappresentanti; è quindi ben discutibile l’idoneità di organi così formati all’esercizio dell’autogoverno.

La riforma si accompagna alla previsione di un’Alta Corte disciplinare. È un passo verso una maggiore trasparenza o un possibile vulnus per l’autonomia?

A mio avviso sottrarre alla giurisdizione disciplinare il suo attuale carattere domestico è indubbiamente un passo in avanti ed è apprezzabile che il meccanismo del sorteggio sia limitato a magistrati requirenti e giudicanti preselezionati in ragione di una specifica professionalità acquisita. Tuttavia la norma costituzionale affida ad una successiva legge ordinaria sia la tipizzazione degli illeciti disciplinari sia la determinazione delle relative sanzioni nonché le forme del procedimento disciplinare; sono però fortemente perplesso sulla scelta di affidare l’impugnazione delle decisioni dell’Alta Corte allo stesso organo sia pure in diversa composizione. A mio avviso sarebbe stato meglio prevedere quanto meno la ricorribilità in cassazione delle seconde decisioni dell’Alta corte per violazione di legge.

Ritiene che la separazione delle carriere sia una battaglia riconducibile soltanto alla destra politica, o piuttosto un tema che attraversa anche il pensiero riformista e le culture giuridiche garantiste di ispirazione progressista?

Ritengo di poter dare a queste domande una risposta ragionevolmente unitaria. Da quanto già esposto dovrebbe essere chiara la mia delusione per la posizione assunta nel dibattito dal PD e cioè dalla forza politica, cui appartengo e intendo continuare ad appartenere.

Secondo me costituisce un errore politico, in una logica di opposizione muro contro muro, essersi appiattiti sulle posizioni della magistratura associata, che, come di consueto, continua pregiudizialmente ad opporsi ad ogni riforma che la riguardi.

A mio avviso sarebbe stato più opportuno dialettizzarsi con la maggioranza per introdurre nel testo di riforma costituzionale quegli affinamenti che continuano ad apparirmi opportuni. In questo sono confortato dall’uguale posizione assunta dalla componente riformista del partito, tra cui amici carissimi come Claudio Petruccioli ed Enrico Morando.