IL DELITTO DI FURTO IN ABITAZIONE ALLA PROVA DELLA NOZIONE “PERSONALISTA” DI PRIVATA DIMORA E DELLE SUE PERTINENZE – DI FRANCESCO D’ERRICO
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IL DELITTO DI FURTO IN ABITAZIONE ALLA PROVA DELLA NOZIONE “PERSONALISTA” DI PRIVATA DIMORA E DELLE SUE PERTINENZE
di Francesco D’Errico*
Alla ricerca di un difficile equilibrio tra principio di proporzionalità e separazione dei poteri[1].
Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al reato di furto in abitazione, evidenziando la possibile violazione dei principi di ragionevolezza, offensività, uguaglianza e della funzione rieducativa della pena. Secondo il giudice rimettente, attraverso una interpretazione “personalista” della nozione di pertinenza, solo gli spazi realmente connessi alla sfera privata dell’individuo dovrebbero godere della tutela rafforzata prevista dall’art 624 bis del codice penale. Sullo sfondo dell’ordinanza si staglia quel principio di individualizzazione delle pene che sgorga dall’intreccio tra uguaglianza, proporzionalità e teleologia rieducativa; il percorso lungo il quale si snoda l’intera vicenda, però, è quello del rapporto tra discrezionalità del legislatore e margine di sindacato costituzionale rispetto alle sue scelte di incriminazione.
The Tribunale di Firenze raised the question of constitutional legitimacy regarding the crime of burglary, highlighting the possible violation of the principles of reasonableness, offensiveness, equality and the rehabilitative function of punishment. According to the referring judge, through a “personalist” interpretation of the notion of relevance, only spaces truly connected to the private sphere of the individual should enjoy the enhanced protection provided for in Article 624 bis of the Codice Penale. In the background stands the principle of individualisation of penalties, which stems from the intertwining of equality, proportionality and rehabilitative teleology; however, the path along which the entire case unfolds is that of the relationship between the discretion of the legislator and the margin of constitutional review with respect to its choices of criminalisation.
Sommario: 1. Cenni introduttivi: la vicenda processuale e l’ordinanza in breve. – 2. La nozione “personalista” di privata dimora e delle sue pertinenze: la questione principale rispetto ai principi di ragionevolezza e di offensività. – 3. Un adeguato trattamento sanzionatorio: un vaglio di legittimità tra legalità, proporzione e funzione rieducativa della pena. – 4. L’art. 624-bis, comma uno, c.p. e le tre dimensioni della proporzionalità. – 5. In conclusione. La proporzione, il legislatore e la Corte: un equilibrio complesso.
- Cenni introduttivi: la vicenda processuale e l’ordinanza in breve.
Il Tribunale di Firenze, sulla scorta di una concezione “personalista” della privata dimora e delle sue pertinenze, ha rimesso alla Consulta la valutazione di due questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 624-bis, comma uno, del codice penale[2]. Ad avviso del giudice a quo, il delitto di furto in abitazione violerebbe, innanzitutto, i principi di ragionevolezza e di offensività, di cui agli articoli 3 e 25, comma due, della Costituzione. La norma, poi, sarebbe illegittima anche laddove non stabilisce che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Lesi da questa previsione, infatti, sarebbero il principio di uguaglianza e la funzione rieducativa della pena, di cui agli articoli 3 e 27, comma tre, della Carta fondamentale: specie se letti congiuntamente e in sintonia, non potrebbero sopportare la discriminazione prodotta da un siffatto trattamento sanzionatorio.
Il senso di quanto sostenuto dall’autorità rimettente, allora, è immediatamente intuibile se si considera che la vicenda da cui è scaturita la questione promossa ha visto imputato un soggetto che, al fine di trarne profitto, si è introdotto nell’androne di un condominio, ritenuto dalla pubblica accusa pertinenza dell’abitazione della persona offesa, e si è impossessato di uno scatolone ivi custodito, contenente pezzi d’argenteria, vasi ed un orologio antico, del valore complessivo di circa euro 500,00[3]. Riprendendo la questione principale, non a caso, ad avviso del Tribunale il furto in abitazione parrebbe illegittimo proprio nella misura in cui si applica anche ai fatti commessi nei luoghi comuni degli edifici condominiali.
Più in dettaglio, riconosciuto che l’individuazione dei beni meritevoli di tutela penale, delle condotte punibili nonché la configurazione del relativo trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del legislatore e che, di conseguenza, possono formare oggetto di sindacato sul piano della legittimità costituzionale solo ove si traducano in scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie, il Tribunale sostiene che l’estensione del particolare rigore punitivo dell’art. 624-bis c.p. al caso del cortile del condominio appare ingiustificato. Quest’ultimo, infatti, non sarebbe espressivo del carattere personalistico della dimora e per questo non risulterebbe meritevole di una tutela “rafforzata”. La maggiore severità della pena, in effetti, sarebbe resa accettabile dalla natura plurioffensiva della fattispecie, cioè della sua capacità di offendere tanto il patrimonio quanto, soprattutto, la vita privata delle persone, di cui il domicilio e le sue pertinenze costituiscono la proiezione spaziale. Una risposta sanzionatoria come quella prevista dalla norma in esame, dunque, apparirebbe adeguata esclusivamente nel caso della violazione della privata dimora o, al limite, delle sue pertinenze nei casi del singolo appartamento o della villetta unifamiliare, in quanto contesti in cui, a differenza degli spazi comuni degli edifici condominiali, può accedere un numero ristrettissimo di persone.
Anche con riguardo alla seconda questione, poi, il tribunale fiorentino ha argomentato similmente, ritenendo che per le particolari modalità del fatto, non caratterizzate da un disvalore significativo e comunque produttive di un danno patrimoniale di lieve entità, la disciplina dovrebbe considerarsi costituzionalmente illegittima. Ciò nella misura in cui non prevede un’attenuazione di una così muscolare risposta sanzionatoria (minimo edittale di quattro anni di reclusione, oltre alla multa) in relazione a condotte delittuose che, come quella del caso in oggetto, per quanto astrattamente riconducibili alla fattispecie, si rivelino di gravità assai limitata.
Cardine dell’ordinanza, dunque, è davvero l’anticipata concezione “personalista” di privata dimora, cioè una nozione che per valorizzare il rapporto tra individuo, res e luogo, è intesa a riconoscere la necessità di una tutela maggiore, che riservi un presidio sanzionatorio più aspro del furto in abitazione soltanto alle cose mobili sottratte nell’ambito di quegli spazi in cui si proietti con particolare pregnanza la personalità del loro soggetto titolare.
Affiora, sin da adesso, un aspetto: nell’ordinanza annotata, sulla scia di una giurisprudenza costituzionale intesa a limitare, non senza alcune criticità rispetto alla separazione dei poteri, le incontinenze punitive di un legislatore sempre più incline a un approccio off-limits[4], ha assunto massimo rilievo il principio proporzionalità.
- La nozione “personalista” di privata dimora e delle sue pertinenze: la rilevanza della questione principale rispetto ai principi di ragionevolezza e di offensività.
L’attuale assetto normativo delineato dall’art. 624-bis, comma uno, c.p. è frutto di un intervento legislativo connotato da una chiara volontà politico-criminale tesa ad inasprire il trattamento sanzionatorio delle condotte di furto in abitazione e di furto con strappo. Se, appunto, prima dell’avvento dell’art. 2 della l.128/2001, esse erano previste come aggravanti dall’art. 625, comma uno, n. 1) e n. 4), e quindi in quanto tali neutralizzabili, in presenza di un concorso eterogeneo di circostanze, con un giudizio di bilanciamento, da quel momento sono state invece elevate a fattispecie autonome.
Orbene, questa nuova forma della fattispecie, novellata nei termini appena descritti, è giunta sino ai giorni nostri ed è proprio quella attualmente oggetto di vaglio costituzionale. Ad oggi, infatti, l’art. 624-bis, comma uno, c.p., stabilisce che «chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500».
Tale dato di partenza è indispensabile per inquadrare le ragioni che hanno spinto il giudice a quo a sollevare la questione, soprattutto se si considera che questa modifica ha inteso offrire una tutela superiore proprio alla inviolabilità fisica e psichica della sfera personale del soggetto passivo. D’altro canto, il furto commesso in abitazione avviene all’interno di un luogo dove si esprime la personalità del soggetto e la cui violazione tende a turbare la riservatezza[5], argomento sul quale il rimettente ha fortemente puntato per sottolineare l’irragionevolezza di un’applicazione che assimili il cortile condominiale alle pertinenze della privata dimora.
In ogni caso, per delimitare la nozione di privata dimora, in dottrina e in giurisprudenza, sono stati individuati almeno tre criteri differenti.
Il primo fa riferimento alla destinazione dello spazio alle attività della sfera privata della persona, ragion per cui rientrerebbero nella privata dimora non soltanto tutti quei luoghi in cui si svolge la vita domestica in senso stretto ma anche quelli in cui la persona esplica la propria personalità attraverso attività professionali, lavorative, culturali, sociali e politiche. Il secondo, invece, si fonda sul potere dello ius excludendi alios, ovvero sul potere di escludere altri, di cui gode il titolare della privata dimora.
Da questi primi due criteri sorgono diverse criticità. Da un lato, è indubbio che sono destinati alla privata dimora l’abitazione e tutti quei luoghi in cui si esercitano attività a carattere privato esplicative della personalità, e che non costituiscono invece privata dimora i luoghi pubblici; dall’altro, appaiono invece problematici i luoghi – per così dire – aperti al pubblico, come ad esempio pubblici servizi e stabilimenti industriali. Di ancora più difficile categorizzazione, poi, quei luoghi “misti” in cui coesistono spazi che rientrano nella privata dimora e altri spazi che non vi si possono ricondurre[6].
A questi orientamenti, poi, si aggiunge un terzo indirizzo, che la giurisprudenza ormai prevalente della Suprema corte ha così enucleato, individuando gli elementi essenziali della nozione di privata dimora: «a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare»[7].
Ebbene, nonostante la presenza di quest’ultimo approdo, che ha tentato di offrire un’interpretazione tassativizzante del concetto di privata dimora, provando a delimitarlo entro il perimetro segnato dai criteri appena esposti, come sottolineato dal Tribunale nell’ordinanza, «la giurisprudenza di legittimità è [lo stesso] univoca nel ritenere che integri il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all’interno di aree condominiali comuni». Ecco perché, facendo leva su quanto rilevato in più occasioni dalla Consulta[8], trovandosi «in presenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato», il giudice a quo, che pure era libero in astratto di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa esegesi, ha assunto l’interpretazione censurata in termini di “diritto vivente” e ha deciso di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali[9].
Entrando nel merito dell’orientamento di legittimità censurato, pur essendo vero che la nozione di pertinenze gode di una sua autonomia rispetto a quella di privata di dimora, di cui si dirà tra poco, è altrettanto vero che la portata del significato della prima dipende fortemente dalla seconda: ciò che è pertinente a qualcosa o qualcuno, infatti, si definisce, inevitabilmente, anche rispetto al contenuto, all’espansione, alla portata di questi ultimi. La pertinenza indica una relazione di reciprocità sulla base di attribuzioni logiche, funzionali, spaziali o di altro tipo. Dunque, l’inclusione del cortile condominiale all’interno della categoria delle pertinenze, come si vedrà, sembra figlia di una non condivisibile interpretazione estensiva con effetti in malam partem. In tal senso, non si dovrebbe ignorare il nomen iuris dell’articolo, “furto in abitazione”, che fornisce una chiara indicazione restrittiva, volta a contenere la portata del significato delle pertinenze entro ciò che è strettamente attinente all’abitazione.
Di talché, si comprendono la rilevanza e la ratio sottese alla questione sollevata, che coinvolge tanto aspetti afferenti all’art. 25, comma due, quanto all’articolo 3 Cost.: è proprio il profilo personalistico della privata dimora e delle sue pertinenze, secondo il Tribunale, a dover colorare di significato il trattamento sanzionatorio più severo, «in ragione dell’offesa recata – non solo al patrimonio – ma anche e soprattutto al domicilio e in generale alla vita privata delle persone, di cui il domicilio costituisce la proiezione spaziale».
Nella ricostruzione del giudice a quo, quindi, l’attuale disciplina, finendo per punire nella stessa maniera condotte connotate da un disvalore di intensità radicalmente differente, risulterebbe manifestamente irragionevole e arbitraria, potendo divenire oggetto di sindacato di legittimità costituzionale, in quanto posta al di fuori del margine di discrezionalità offerto al legislatore sulle scelte di incriminazione e sui relativi trattamenti sanzionatori. Questo approdo, ad avviso del Tribunale, non tenendo conto della natura plurioffensiva della fattispecie e assimilando tutte le pertinenze della dimora privata – trattate come una categoria monolitica, senza differenziazioni sulla base del summenzionato criterio personalistico -, finirebbe per produrre esiti discriminatori, scontrandosi con una lettura costituzionalmente orientata della fattispecie in questione.
Non a caso, il ricorrente sottolinea che «vi è un’evidente differenza tra il garage o la cantina di pertinenza del singolo appartamento e cortile comune del condominio; o, ancora, tra il magazzino degli attrezzi o il locale lavanderia di una villetta unifamiliare e l’androne o il vano scale di un palazzo di dieci piani. Se pur l’accesso a tutti i citati luoghi è normalmente precluso agli estranei senza il consenso di taluno degli aventi diritto, gli stessi coinvolgono comunque un diverso livello di riservatezza ed esclusività, così come – correlatamente – diversi sono il numero di persone abilitate ad accedervi e la tipologia di condotte che vi sono abitualmente tenute dai titolari». In questa prospettiva, e riprendendo quanto anticipato sull’aspetto lessicale, il rimettente avrebbe forse potuto censurare con più nitidezza l’interpretazione di segno estensivo in grado di attrarre una casistica estranea al disvalore della fattispecie, non limitandosi, come ha fatto, a concentrarsi sul collegamento tra ragionevolezza e principio di offensività ma soffermandosi in maniera più specifica anche sulla connessione tra quest’ultimo e, appunto, il principio di legalità. Un’interpretazione estensiva, con effetti in malam partem, delle pertinenze, in grado di includere anche il cortile condominiale al suo interno, infatti, pare allontanare di non poco momento la tutela dalla classe di casi paradigmatici che fondano il nucleo della tipicità dell’incriminazione di furto in abitazione, delitto pensato per offrire un sovrappiù di tutela al patrimonio del soggetto passivo solo ove la condotta maturi in un contesto strettamente legato alla sua vita privata.
Mettendo nel mirino del vaglio costituzionale gli effetti più ruvidi di una certa politica criminale, il percorso lungo il quale si snoda la prima questione, nel dialogo tra legalità, offensività[10] e ragionevolezza, è quello del rapporto tra discrezionalità del legislatore e margine di sindacato costituzionale rispetto alle sue scelte di incriminazione. A ben vedere, si tratta di un ambito sicuramente complesso, di un “campo da gioco” ostico per il giudice delle leggi, poiché, come già detto, sia con riguardo al quid puniendum che al quantum poenae, il legislatore gode, tradizionalmente, di una significativa autonomia decisionale[11].
Nonostante ciò, il perimetro dell’intervento legislativo in punto di trattamento sanzionatorio sembra ormai arretrare a vantaggio della cd. “effettività” dei diritti. E se le ricadute di questa tendenza interpretativa appaiono certamente favorevoli per il reo in termini sostanziali, non vanno sottovalutate le criticità che possono produrre nell’ambito della separazione dei poteri.
- Un adeguato trattamento sanzionatorio: un vaglio di legittimità tra legalità, proporzione e funzione rieducativa della pena.
La seconda eccezione sollevata dal Tribunale di Firenze tenta, per l’appunto, di fare breccia in una Corte sempre più attiva nel sindacato in tema di ragionevolezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio[12]. Nonostante questa tendenza, sviluppata come forse mai prima dalla giurisprudenza costituzionale[13], non bisogna però dimenticare che la Consulta con la sentenza 117/2021[14] si è già pronunciata con un respingimento proprio su una questione assai simile. Si noti, peraltro, che uno degli argomenti principali della decisione è stato proprio quello del personalismo che caratterizzerebbe l’art. 624-bis, comma uno; un personalismo che, tuttavia, in quell’occasione è stato valorizzato in maniera, per così dire, uguale e contraria a quella dell’ordinanza annotata[15], presentando il profilo personalistico del reato come «insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso lieve nell’abitazione altrui»[16].
In ogni caso, il giudice a quo, dopo aver ripreso argomentazioni analoghe a quelle illustrate nella prima questione in relazione alla differenza tra cortile condominiale e privata dimora, si è soffermato su un ulteriore elemento, evidenziando che anche nell’ambito degli «ipotetici fatti riconducibili alla fattispecie criminosa in questione, l’episodio ora in contestazione si contraddistingue per la sua lieve entità».
A sostegno della sua tesi il Tribunale non solo ha rimarcato che l’imputato per introdursi nel condominio non ha usato alcuna effrazione, ma ha altresì ricordato che pur essendosi consumato il reato, la persona offesa ha perso il possesso dei propri beni solo per un periodo di tempo limitato e che li ha poi recuperati senza subire dunque alcun pregiudizio patrimoniale. Inoltre, quanto all’oggetto della condotta, i beni sottratti sarebbero di valore contenuto: la stima emersa rispetto al materiale sottratto sarebbe stata di circa 500 euro: il disvalore del fatto risulterebbe, così, assai ridotto.
Da tutto ciò, per il rimettente, discenderebbe un dubbio sulla legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 624-bis, comma uno, del codice penale, ove non dispone che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
La citata disposizione, infatti, risulterebbe illegittima nella misura in cui non prevede un’attenuazione del rigoroso trattamento sanzionatorio (minimo edittale di quattro anni di reclusione, oltre multa) in relazione a condotte delittuose che, per quanto conformi al tipo, risultino di gravità assai limitata. A salvarla non sarebbe sufficiente neppure l’esistenza nell’ordinamento delle circostanze attenuanti[17], posto che l’eccezionale rigore del suo trattamento sanzionatorio si esprime già nella cornice edittale di base. Nella prospettiva del Tribunale da ciò non si ricaverebbe soltanto una assenza di proporzione intrinseca, bensì anche sotto il più generale profilo del principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per altre fattispecie delittuose, in particolare con quelle di rapina ed estorsione. In effetti, come ricordato nell’ordinanza «nel caso della rapina e dell’estorsione aggravate perché commesse in un luogo di cui all’art. 624-bis del codice penale – reati senza dubbio più gravi del furto in abitazione – il soggetto potrebbe paradossalmente beneficiare dello stesso trattamento sanzionatorio previsto per il furto in abitazione», dando vita a uno scollamento foriero di una “contraddizione” interna al codice, considerata la oggettiva maggiore gravità delle condotte integratrici di fattispecie come la rapina e l’estorsione, utilizzati in questa sede come tertium comparationis, rispetto a quella di furto in abitazione[18].
A essere irrimediabilmente lesi, da questo quadro, infine, sarebbero l’art. 3 Cost., nella sua declinazione della ragionevolezza, e l’art. 27, comma terzo[19]. Nell’ordinanza, per chiudere, si sostiene che «l’estremo rigore del minimo edittale previsto per il predetto reato viola […] il principio di necessaria ragionevolezza nella determinazione della pena, soprattutto se ricollegato alla irrinunciabile funzione rieducativa che la stessa deve perseguire per espresso dettato costituzionale. In assenza di una previsione specifica che contempli una pena più mite per fatti di entità più lieve – come invece disposto per altre fattispecie – in casi come quello in esame (in cui, per modalità della condotta ed entità dell’offesa, il fatto concretamente realizzato sia di gravità estremamente contenuta) non pare possibile adeguare correttamente il trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto e alla necessaria rieducazione del suo autore».
Non si può non ricordare, a questo riguardo, che la Corte ha già chiarito il ruolo centrale della vocazione reinserimento del reo per tutte le scelte inerenti alla pena – anche per il legislatore, non solo per la fase esecutiva della pena in concreto. Come riportato dal giudice a quo, d’altronde, citando la stessa Consulta «altre finalità della pena non autorizzano alcun “pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione”: l’individuo, [infatti] non può essere strumentalizzato per fini di politica criminale, “in uno Stato evoluto la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alle funzioni stesse della pena”»[20].
- L’art. 624-bis, comma uno, c.p. e le tre dimensioni della proporzionalità.
Giunti a questo punto, un esame complessivo dell’ordinanza annotata consente di cogliere come essa restituisca una panoramica dei diversi elementi che hanno concorso a delineare il principio di proporzione e a promuoverne l’applicazione nella giurisprudenza costituzionale in materia di trattamento sanzionatorio penale. Uno sguardo sinottico sulle questioni, in effetti, consente di ricostruire il ruolo catalizzante rivestito dai principi di offensività e di funzione risocializzante della pena per l’affermazione della proporzione nell’ermeneutica costituzionale.
Il principio di proporzione, del resto, è consustanziale al principio di offensività[21]. Senza la linfa offerta dal primo, il secondo rischia di perdere il vigore necessario non solo per confinare in modo rigoroso nell’area dell’extrema ratio l’oggetto del penalmente rilevante ma anche per contenere, unitamente al principio di umanità (individualizzazione) e di funzione risocializzante della pena, il trattamento sanzionatorio, in astratto e in concreto, nell’ambito della compatibilità costituzionale[22].
Tale punto di partenza, tuttavia, pur nella sua importanza, non riesce di per sé stesso a offrire una risposta del tutto soddisfacente al dilemma della “migliore” dosimetria sanzionatoria. Dopotutto, sarebbe impensabile liquidare in pochi tratti di penna quella «matematica del castigo»[23] che «rappresenta [ancora oggi] uno dei maggiori problemi della scienza penalistica, quasi un “oggetto impossibile” della sua dottrina»[24].
L’oggetto di questa tensione di fondo è rappresentato da uno dei pilastri che caratterizzano la cifra dell’architettura liberal-democratica di un ordinamento: la separazione dei poteri. Non a caso, è proprio sulle inevitabili implicazioni inerenti al principio di legalità, rispetto alle scelte di incriminazione e alla misura delle pene previste dal legislatore, che si consumano gli interrogativi in tema di proporzione.
Il carattere non esplicito della Costituzione sul punto costringe a un’interpretazione sistematica piuttosto pregnante. Se, infatti, è vero che sul punto il testo fondamentale non offre indicazioni dirette, con ciò significando che la decisione inerente alla quantificazione delle pene è riservata al legislatore in quanto «espressione di quelle opzioni intimamente politiche – portato della sua legittimazione democratica – che si traducono nell’esercizio di un potere discrezionale difficilmente sindacabile»[25], esso pare comunque disporre dei riferimenti adeguati per rafforzare e soprattutto per estendere, al di là della sola offensività, l’ancoraggio costituzionale del principio in questione: «il principio d’uguaglianza pone l’esigenza di fondamento costituzionale delle differenziazioni di trattamento»[26] e rappresenta un faro, un metro e una “leva applicativa” per l’intero insieme dei principi costituzionali[27].
Nondimeno, come già anticipato, di grande impatto è anche il finalismo rieducativo della pena. Nella stretta connessione tra principio di uguaglianza, anche quando calato nella sua declinazione della ragionevolezza, e vocazione al reinserimento del reo[28], infatti, si intravede chiaramente l’esigenza di «strutturare la fattispecie in modo tale prevedere una pena proporzionata all’intera gamma delle condotte astrattamente riconducibili all’illecito ivi tipizzato»[29]. Aspetto non garantito in maniera adeguata, secondo la doglianza del rimettente, dalla norma censurata, giacché non sarebbe consentito, onde cadere nell’arbitrio, non trattare ugualmente casi uguali, e non differenziare il trattamento di casi disuguali.
Sullo sfondo, sembra stagliarsi quel principio di individualizzazione delle pene che sgorga dall’intreccio tra principio di uguaglianza, ragionevolezza e teleologia rieducativa[30]: una pena “giusta” – proporzionata – è un prius logico, oltre che assiologico, di una pena veramente ossequiosa del dettato stabilito dal terzo comma dell’articolo 27 della Costituzione.[31]
Di più, proprio con riferimento alla dimensione individualizzante, che trae ispirazione, come noto, dal principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost., tale esito ermeneutio è stato sovente valorizzato nella giurisprudenza della Consulta per opporsi «in via generale alle sanzioni fisse (sentenze n. 222 del 2018, n. 185 del 2021 e n. 40 del 2023), ma anche a preclusioni legislative, in particolare in materia di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, che impediscano al giudice di commisurare la pena in rapporto a tutte le peculiarità del caso concreto, e in particolare a quei connotati del fatto che ne denotino la minore gravità rispetto al modello astratto pensato dal legislatore (ex multis, anche per la particolare delicatezza dei casi oggetto dei giudizi a quibus, sentenze n. 94 del 2023 e n. 197 del 2023)»[32]: una descrizione che riporta esattamente a quanto tessuto nell’ordito della questione promossa.
Definite le solide basi di appoggio del principio, dunque, per tirare le fila del discorso, è necessario servirsi di tali considerazioni ai fini del vaglio di compatibilità costituzionale del furto in abitazione e del suo trattamento sanzionatorio con il principio di proporzionalità. Ripercorrendo il tracciato dell’ordinanza, non sfugge che il Tribunale abbia inteso confrontarsi puntualmente con tutte e tre le dimensioni principali in cui il principio di proporzionalità si precipita nell’arena sanzionatoria: quella ordinale[33], quella cardinale e quella individualizzante.
Senza ripetersi rispetto al profilo individualizzante, sul quale ci si è già soffermati, rispetto alla prima dimensione (ordinale), che si fonda sulla comparazione tra il trattamento sanzionatorio contestato e quello previsto per altra fattispecie di reato di pari o di superiore gravità, assunta quale tertium comparationis, l’analisi proposta dal giudice a quo sembra cogliere nel segno laddove effettivamente la mancata previsione di una fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve entità pare violare il principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per i reati di rapina e di estorsione (si veda par. 3).
Allo stesso modo, poi, sembra convincente anche dalla prospettiva della dimensione cardinale, o intrinseca (si veda par. 2), intesa quale un test che vede «in gioco non […] più un imperativo di coerenza interna dell’ordinamento, ma un profilo di “giustizia” – o quanto meno, l’esigenza di evitare l’inflizione di sanzioni che non possano essere difese in quanto reazioni non manifestamente eccessive rispetto alla gravità del fatto commesso. A essere poste direttamente in relazione sono, in altre parole, le sofferenze provocate dalla pena (o dalla sanzione “punitiva”), da un lato, e il danno provocato attraverso l’illecito ai diritti delle vittime e agli interessi lesi dalla condotta illecita, dall’altro»[34]. Se, infatti, un trattamento sanzionatorio così impattante può trovare una giustificazione nella plurioffensività che connota il furto in abitazione in privata dimora, secondo i criteri sopracitati, che ben si attagliano a una nozione personalista della stessa e delle sue pertinenze, appare invece manifestamente irragionevole punire alla stregua di una condotta di tal fatta un impossessamento con fini di lucro avvenuto in un’area non soggetta, per la sua natura, a rappresentare quel “prolungamento”, quella “rifrazione” della vita privata della persona.
È chiaro, infine, come questa prospettiva, in termini generali, sia ricollegabile a una valutazione sulla «corrispondenza proporzionale tra contenuto di disvalore del reato e pena»[35]. Un piano in cui l’attività della Corte, pur essendo ormai in una fase diversa – avendo da tempo oltrepassato i confini degli schemi rigidi e delle rime costituzionalmente obbligate -, non può non tenere comunque conto della legittimazione democratica del legislatore e, come detto, di «un potere discrezionale difficilmente sindacabile»[36].
- In conclusione. Il legislatore, la Corte e la proporzione: un equilibrio complesso.
Partendo dall’assunto che «il giudice delle leggi è molto attento ai suoi precedenti» e che raramente li travolge[37], pensando alla già citata sentenza 117/2021, si potrebbe essere indotti a credere che l’esito della questione in parola sia scontato[38]. Eppure, nonostante sia evidente la necessità di una revisione, in sede parlamentare, dell’apparato sanzionatorio del nostro codice in materia di reati contro il patrimonio, nel rispetto non solo della prerogativa della separazione dei poteri, e dei suoi precipitati della legalità ed della riserva di legge, ma anche dell’organicità d’intervento che un tale riassetto meriterebbe[39], per riprendere le parole dell’ordinanza, risulta in ogni caso auspicabile «un intervento della Corte costituzionale teso a correggere gli eccessi più macroscopici».
La volontà del legislatore di punire con maggiore rigore determinate condotte, a patto di alcune vistose eccezioni, non è certamente aspetto discutibile dalla Consulta che, così facendo, lederebbe l’inviolabile e discrezionale attività dei rappresentanti legittimi della volontà popolare[40]; tuttavia, quando tale volontà tracima quei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità che innervano l’intero ordinamento – per via del principio fortissimo enucleato dall’art. 3 Cost. -, sembrerebbe contraddittorio escludere in radice una valutazione, in tali termini, da parte della Corte.
In definitiva, la ragionevolezza dei mezzi votati alla realizzazione di un determinato piano politico, soprattutto quando sono in gioco i diritti fondamentali dell’individuo, non può sfuggire al vaglio del giudice delle leggi; diversamente, quest’ultimo rinuncerebbe alla sua funzione di chiusura del sistema e finirebbe per giustificare l’incriminazione di condotte o la previsione di trattamenti sanzionatori non allineati alla prospettiva costituzionalmente orientata della pena.
*Dottorando in Diritti e Istituzioni con progetto in Diritto penale presso l’Università degli Studi di Torino
[1] Il contributo è già uscito su Sistema Penale, n.10/2025. Si ringrazia la rivista per aver concesso la possibilità di ripubblicarlo qui su Diritto di Difesa.
[2] Reg. Ord. n. 6/ 2025 Pubbl. su G.U. DEL 29/01/2025 N. 5, Ord. Tribunale di Firenze 16/12/2024, Giudice Dott. Franco Attinà.
[3] Il pubblico ministero, con decreto del 29 ottobre 2024, disponeva la presentazione diretta dell’arrestato per la convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo. Nella stessa data, il giudice convalidava l’arresto (senza applicare misure cautelari) e disponeva il rito direttissimo. L’imputato chiedeva personalmente di accedere al rito abbreviato, istanza accolta dal giudice. Le parti formulavano le proprie conclusioni: il p.m. chiedeva la condanna a 3 anni di reclusione e 1.200 euro di multa; il difensore chiedeva l’assoluzione, o in subordine, la concessione dei benefici di legge.
[4] Si veda V. Manes, Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione, in https://www.questionegiustizia.it/, 1/2019.
[5] In questi termini R. Bartoli, I delitti contro il patrimonio, in BARTOLI – PELISSERO – SEMINARA, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Giappichelli, 2021, 275 ss.
[6] Per approfondire il tema si veda sempre R. Bartoli, I delitti contro il patrimonio, cit., 276.
[7] Cassazione SS. UU. n. 31345/2017.
[8] Il Tribunale, in particolare, cita le sentenze n. 39 del 2018, n. 259 del 2017 e n. 200 del 2016 e l’ordinanza n. 201 del 2015 della Consulta, che si sono soffermate sulla possibilità assumere l’interpretazione censurata in termini di “diritto vivente” e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali.
[9] Per quanto riguarda, invece, l’orientamento della Suprema corte, censurato dal giudice a quo, quest’ultimo ha fatto esplicito riferimento alle seguenti sentenze: Cassazione Sez. 5 – sentenza n. 1278 del 31 ottobre 2018 Rv. 274389 – 01; Cassazione Sez. 5 -, sentenza n. 8421 del 16 dicembre 2019 Rv. 278311 – 01; Cassazione Sez. 4, sentenza n. 4215 del 10 gennaio 2013 Rv. 255080 – 01.
[10] Su “splendore e crisi” del principio di offensività si veda, su tutti, V. Manes, Il principio di offensività in materia penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Giappichelli, 2005.
[11] Sul rapporto tra discrezionalità del legislatore e sindacato di legittimità costituzionale si vedano: G. Vasino, Sindacato di costituzionalità e discrezionalità del legislatore. Tutela sostanziale dei diritti e tecniche decisorie, Giappichelli, 2024; A. Ruggieri, L’uso a fisarmonica del limite della discrezionalità del legislatore nei giudizi di costituzionalità e le sue implicazioni al piano dei rapporti istituzionali ed interordinamentali, in Federalismi, 2/2/2022.
[12] Sul principio di proporzionalità in materia penale (e non solo) in generale si veda F. Viganò, La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, Giappichelli, 2021; N. Recchia, Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali, Giappichelli, 2020. Più di recente, e in particolare sulla giurisprudenza citata, G. Ponteprino, La storia infinita del sindacato sulla proporzionalità della pena. I recenti tracciati della giurisprudenza della Consulta nelle pronunce sull’appropriazione indebita e sulla rapina di lieve entità, in https://www.sistemapenale.it/, 4/9/2024.
[13] Si noti, peraltro, che tale orientamento si è sviluppato proprio in maniera spiccata nell’ambito dei reati contro il patrimonio. Non si tratta di un caso data la rigorosa impostazione del Codice Rocco in tale materia e visti i diversi inasprimenti operati dal legislatore repubblicano negli ultimi anni. Si vedano, in particolare, nella giurisprudenza della Corte, la sentenza 46/2024, in cui la Consulta ha dichiarato illegittima la pena minima di due anni prevista per l’appropriazione indebita, ma anche la n. 86/2024, con cui la Corte ha introdotto una circostanza attenuante per il reato di rapina e la 120/2023 con cui è stata introdotta un’attenuante per il reato di estorsione.
[14] Per un commento della sentenza si rimanda a Aprile, Per la Consulta è costituzionalmente legittimo il trattamento sanzionatorio previsto per il reato di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis c.p., in Cass. pen., 2021, 3140 ss.
[15] Sulla “doppia faccia” del principio di offensività si veda sempre V. Manes, op. cit.
[16] In questi termini G. faillaci, Costituzionalmente legittima la tutela rafforzata prevista per il reato di furto in abitazione, in https://www.njus.it/, 7/6/2021.
[17] Per approfondire il tema delle circostanze nell’attuale sistema penale si rinvia a I. Merenda, Le circostanze del reato tra prevenzione generale e speciale, Giappichelli, 2022.
[18] Come spiegato dal Tribunale, infatti, per entrambi questi delitti il codice prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto ai fatti commessi nei luoghi di cui all’art. 624-bis del codice penale. E tuttavia dopo due significativi interventi della Consulta, le sentt. 120/2023 e 86/2024, è stata prevista una circostanza attenuante per le ipotesi in cui il fatto risulti scarsamente offensivo. Di talché, sebbene la commissione del fatto in un luogo di privata dimora sia un elemento aggravante, astrattamente possibile che una rapina o un’estorsione – pur aggravata perché commessa in un luogo di cui all’art. 624-bis del codice penale – risulti altempo stesso scarsamente offensiva e quindi possa beneficiare della citata circostanza attenuante. Così, se l’attuale imputato fosse stato sorpreso dalla persona offesa o da altro condomino nell’atto di sottrarre i beni o nell’atto di uscire dal palazzo portando con sé quanto appena sottratto e avesse usato un minimo di violenza o di minaccia il fatto avrebbe dovuto qualificarsi come rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, comma 3, n. 3-bis del codice penale, ma avrebbe potuto verosimilmente ritenersi di lieve entità, in considerazione del luogo in cui il prevenuto si è introdotto (un androne condominiale di un palazzo di vari piani) e della limitata gravità della violenza. Ebbene, nel caso della rapina e dell’estorsione aggravate perché commesse in un luogo di cui all’art. 624-bis del codice penale – reati senza dubbio più gravi del furto in abitazione (nel caso della rapina si tratterebbe proprio dello stesso fatto di furto, con in aggiunta una componente di violenza o minaccia) – il soggetto potrebbe paradossalmente beneficiare dello stesso trattamento sanzionatorio previsto per il furto in abitazione.
[19] Per una riflessione sul rapporto tra proporzionalità della pena e funzione risocializzante della stessa si veda D. Galliani, Dalla polifunzionalità alla proporzionalità. La Corte costituzionale e gli scopi della pena, in https://www.sistemapenale.it/,12/09/2023.
[20] Si fa riferimento alla Cort. cost. n. 313/1990.
[21] Definisce la proporzione «anima del principio di offensività del reato» F. Palazzo, Il principio di proporzione e i vincoli sostanziali del diritto penale, in G. Conte – S. Landini, (a cura di), Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, Tomo I, Universitas Studiorum, 2017, 322.
[22] Infatti, «combinandosi col principio di eguaglianza (che ingloba ragionevolezza e proporzione) il principio d’offensività ne risulta rafforzato: da mero custode dei confini ultimi d’una possibile penalizzazione, diventa criterio di conformazione interna del campo. È l’offensività (il livello di offensività) a qualificare la proporzione, agganciandola a un criterio obiettivo, rilevante entro il sistema. È il combinato disposto fra i principi di offensività e di proporzione, il criterio d’invalidazione di norme (o di applicazioni giurisprudenziali) stravolgenti il sistema. In questi termini, il passaggio dall’offensività alla proporzione si rivela non un arretramento, ma un affinamento del volto costituzionale del sistema penale. Anche chi ha parlato di de- quotazione del principio di offensività a criterio meramente argomentativo, finisce per riconoscere che proprio il parametro della ragionevolezza consente declinazioni più variegate e inclini a ospitare valutazioni contenutistiche». Così D. Pulitanò, La misura delle pene tra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, in Diritto Penale Contemporaneo, 2/2017, 49.
[23] Espressione di F. Consulich, La matematica del castigo. Giustizia costituzionale e legalità della pena nel caso dell’art. 73 comma 3 d.p.r. n. 309 del 1990, in Giur. cost., 2019, 1231 ss.
[24] In questi termini M. arbotti, La proporzionalità sanzionatoria al cospetto delle confische dei proventi: legalità della pena, vecchie geometrie, nuove vocazioni funzionali, in https://www.sistemapenale.it/, 6/2024, 59.
[25] Così sempre M. arbotti, op. cit., 60.
[26] Di nuovo D. Pulitanò, op. cit., 49.
[27] «Il criterio di proporzione nasce, nella sentenza n. 50 del 1980, nell’orizzonte dell’art. 3 Cost.; ma già la sentenza n. 313 del 1990 istituisce un primo collegamento tra proporzione e finalità rieducativa della pena, di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. Il collegamento è poi ripreso dalle successive sentenze n. 343 del 1993, n. 341 del 1994; e infine è chiarito in termini espliciti dalle sentenze n. 68 del 2012 («una pena palesemente sproporzionata – e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato – vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa») nonché, soprattutto, dalla sentenza n. 236 del 2016 (“laddove la proporzione tra sanzione e offesa difetti manifestamente […] non ne potrà che discendere una compromissione ab initio del processo rieducativo, processo al quale il reo tenderà a non prestare adesione, già solo per la percezione di subire una condanna profondamente ingiusta […], del tutto svincolata dalla gravità della propria condotta e dal disvalore da essa espressa”)». Questa la ricostruzione tra lo stretto collegamento, emerso nella giurisprudenza costituzionale, tra principio di eguaglianza e principio di proporzione, nelle parole di F. Viganò, La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio, in L. Casetti, F. Fabrizzi, A. Morrone, F. Savastano, A. Sterpa, (a cura di), Studi in memoria di Beniamino Caravita, Volume I, Editoriale Scientifica, 2024, 1113 ss.
[28] Su questo rapporto si veda, ex multis, E. Dolcini, Patologie del sistema sanzionatorio penale e principio della rieducazione del condannato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2024.
[29] Parlando di fissità delle pene ma con una riflessione che ben si attaglia anche alla nostra riflessione, B. Nacar, Il principio di proporzionalità sanzionatoria quale criterio per la disapplicazione parziale della sanzione penale, fra diritto unionale, principi costituzionali e disciplina codicistica, in https://www.judicium.it, 10/06/2024.
[30] Ex multis, sul rapporto tra questi principi si veda Cort. cost. n. 149/2018.
[31] Su questo legame e più in generale su eguaglianza e proporzionalità della pena si rinvia a R. Rudoni, Eguaglianza, proporzionalità e individualizzazione della pena nel sindacato di costituzionalità sulle aggravanti ‘privilegiate’ (nota a Corte cost., sentenza n. 197 del 2023 in tema di omicidio aggravato dal contesto familiare o affettivo), in Osservatorio costituzionale, 3/2024.
[32] Ibidem.
[33] «Questa prima tipologia di sindacato – che la dottrina anglosassone definisce da tempo come proporzionalità “ordinale” – si muove in una logica comparativa, o intrasistematica, mirando ad assicurare – in definitiva – la coerenza delle scelte sanzionatorie dell’ordinamento: se il legislatore prevede la pena X per il fatto A, non può legittimamente prevedere la stessa pena X per il fatto B, se il disvalore di quest’ultimo è assai meno grave; e viceversa non è consentito al legislatore prevedere due pene nettamente differenziate in termini di severità, per fatti aventi gravità omogenea», così F. Viganò, La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale, cit., 15.
[34] Sempre F. Viganò, La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale, op. cit., 16.
[35] In questi termini F. Palazzo, op. cit, 323.
[36] Parole di M. Arbotti, op. cit., 60.
[37] Citazione di D. Galliani, op. cit., 1.
[38] Si noti, tuttavia, che proprio di recente la Consulta, con la sentenza n. 24/2025, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ha ribaltato una sua precedente giurisprudenza e ha così superato un suo consolidato orientamento. Per approfondire si veda V. Manes, Qualifica di indagato (o imputato) senza effetti pregiudizievoli, in https://ilsole24ore.com, 19/03/25, 40.
[39] In questo senso la stessa Corte costituzionale, richiamata anche dal rimettente, laddove afferma che «la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio è ormai diventata estremamente rilevante. Essa richiede perciò attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato» (così la sentenza n. 190/22020; nello stesso senso la sentenza n. 117/22021, relativa proprio ai furti in abitazione).
[40] Ben si comprendono, in tal senso, le remore di chi segnala anche rischi, oltre alle opportunità, della valorizzazione della proporzionalità. Ex multis, si veda N. Zanon, L’ascesa del potere giudiziario tra mode culturali e mutamenti costituzionali, in https://discrimen.it/, 3/09/2018.