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L’ERRORE INVISIBILE. DALLE INDAGINI ALLA SENTENZA RECENSIONE DEL LIBRO DI ANTONIO FORZA E RINO RUMIATI – DI FRANCESCO D’ERRICO

L’ERRORE INVISIBILE. DALLE INDAGINI ALLA SENTENZA RECENSIONE DEL LIBRO DI ANTONIO FORZA E RINO RUMIATI – DI FRANCESCO D’ERRICO

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L’ERRORE INVISIBILE. DALLE INDAGINI ALLA SENTENZA. RECENSIONE DEL LIBRO DI ANTONIO FORZA E RINO RUMIATI

di Francesco D’Errico*

«Immagino il pregiudizio nelle sembianze di un allampanato figuro, immobile come una cariatide, sciocco come un macaco ed avaro come una sanguisuga, vissuto da sempre sulla pelle degli uomini: il che non esclude ch’egli si alimenti nei detriti dei secoli dove anche l’ultimo globulo rosso, compiuto il suo ciclo, è tornato ad essere quello ch’era prima: un grano di polvere. Ermetico, ha la vocazione dell’ombra, della ruggine, della muffa; lo immagino immerso nel silenzio, in quella fuga delle stanze morte sopra le quali il poeta costruì con la fantasia un solaio pieno di ciarpame reietto; lo immagino col viso di cartapesta sulle pagine di quei tomi dai quali la verità è uscita da tempo. Ha paura del rumore e d’ogni moto e d’ogni vento» (Titta Mazzuca, Anatomia dell’errore giudiziario, Latina, 1978, 261).

Sommario: 1. Un’introduzione all’errore invisibile – 2. Insidie del senso comune, bias, storytelling: un focus sulla psicologia degli inquirenti – 3. Il falso mito della soluzione algoritmica come antidoto – 4. Conclusioni

  1. Un’introduzione all’errore invisibile

I fattori generativi dell’errore giudiziario possono essere i più disparati[1]. Per questo, non si può e non si deve limitare la diagnosi di tale patologia[2] all’osservazione di quanto avviene nella fase dell’istruttoria o, ancora, più in generale, ridurre lo spettro della propria analisi al dibattimento[3] Secondo Antonio Forza[4] e Rino Rumiati[5], infatti, non di rado l’esito errato del processo penale è frutto di un percorso viziato in partenza, fin dalla fase delle indagini preliminari.

In questo senso «è comunque da escludere che l’errore giudiziario possa essere visto come l’errore commesso dal solo giudice perché ben può accadere che la fallacia del risultato processuale tragga origine da elementi che si collocano a monte dell’operazione decisoria»[6].

Per gli autori, non a caso, è necessario accendere un faro sugli errori figli dell’attività investigativa intesa in senso lato, considerando tanto quella svolta, nella prassi, si direbbe boots on the ground, dalla sola polizia giudiziaria, come per esempio quella che comprende l’attività di individuazione e conservazione delle tracce sulla scena del delitto, quanto quella, più in generale, di coordinamento e di direzione delle indagini attuata dal pubblico ministero.

Ebbene, questi errori, identificati dalla dottrina come errori investigativi, presentano una pericolosa caratteristica: perlopiù restano silenti, nascosti, annidati tra le pieghe del processo. E proprio per questo producono un effetto domino che, pur risultando invisibile alle lenti dell’organo giudicante e delle parti, per richiamare il titolo dell’opera di Forza e Rumiati, è comunque in grado di inquinare l’iter procedimentale alla fonte e di falsare le premesse stesse su cui si fonda, ancor prima del giudizio, lo stesso esercizio dell’azione penale.

Ciò, come già rilevato da alcuni, «potrebbe apparire quasi una contraddizione in termini in un sistema improntato al principio di separazione funzionale delle fasi»[7]. Eppure, «gli approdi sinora raggiunti dall’analisi teorica e pratica dell’errore giudiziario – unitariamente ad alcune caratteristiche dell’odierno sistema processuale – inducono a […] valorizzare l’incidenza causale, sulla verificazione dell’errore stesso, delle modalità di conduzione delle indagini, delle scelte degli organi inquirenti, degli atti investigativi compiuti e della loro correttezza sul piano procedimentale e metodologico»[8].

Dato questo punto di partenza, dunque, i due studiosi si sono soffermati sulle principali cause produttive dell’errore nella fase delle indagini preliminari, sviluppando una riflessione che, integrando la loro attenzione agli aspetti della psicologia dell’inquirente con considerazioni di natura processuale e ordinamentale, è stata capace di restituire un’ampia e al tempo stesso dettagliata ricognizione degli elementi in grado di condizionare, portandoli a compiere alcune scelte in luogo di altre, l’attività di polizia giudiziaria e pubblici ministeri.

Il saggio, infatti, lungi dal disconoscere l’importanza dei presidi garantistici del modello accusatorio, quali innanzitutto la parità delle parti, la centralità del contraddittorio e la terzietà e l’imparzialità del giudice, semplicemente non si accontenta di individuare nel «mancato rispetto delle norme processuali»[9] e delle «regole epistemologiche contenute nel codice di rito, a partire dalla raccolta delle fonti di prova fino alla formazione della prova davanti al giudice [le] uniche cause dell’errore giudiziario»[10], volendo soffermarsi, invece, anche sul soggettivismo degli operatori coinvolti. L’obiettivo dichiarato, non per nulla, è quello di misurarsi con il fenomeno dell’errore giudiziario nella fase delle indagini ma più propriamente sul terreno psicologico, con la finalità di ricondurre ai limiti e ai condizionamenti della psiche umana le principali cause di questi errori.

  1. Insidie del senso comune, bias, storytelling: un focus sulla psicologia degli inquirenti

Dopo diversi capitoli dedicati alla presentazione dei principali bias cognitivi e alle euristiche, nonché all’influenza del cd. rumore e di varie forme di pregiudizi e precomprensioni che viziano le decisioni dell’homo sapiens nelle sue decisioni quotidiane – un quadro in grado di far dubitare ognuno di noi della razionalità anche delle scelte più apparentemente meditate e dotate di un alto tasso di logicità –, Forza e Rumiati inquadrano più precisamente quella che definiscono «psicologia degli inquirenti».

Illustrati, dunque, i meccanismi che conducono all’errore, anche per rendere la disciplina più fruibile ai non addetti ai lavori, nella seconda parte del saggio gli studiosi si sono concentrati sulle ricadute specifiche che queste hanno sulle attività di investigatori e requirenti.

Di qui, seppur scontando in questa sede necessariamente un certo margine di semplificazione e dovendo per forza adottare una selezione dei tanti argomenti trattati, ci si potrebbe soffermare su due categorie: quella del senso comune e della psicologia ingenua e quella della narratività come modalità del pensiero.

Innanzitutto, cominciando dalla prima, non va sottovalutato l’alto rischio che gli inquirenti cadano vittime di un corpus di credenze e di convincimenti sbagliati ma comunque diffusi e consolidati tra le forze dell’ordine e tra i pubblici ministeri o, ancora, di meccanismi cognitivi difficilmente sopprimibili e tuttavia comunque determinanti ai fini dello svolgimento delle indagini. Si pensi, per esempio, ad affermazioni che non è raro sentire, «soprattutto da chi vanta una pluriennale esperienza maturata nel mondo della giustizia, del tipo: “Capisco le persone da uno sguardo” o “Dopo tanti anni di questo lavoro mi basta un’occhiata per sapere chi ho davanti” o, ancora, “Mi rendo conto immediatamente se un individuo mente o dice la verità”, “L’esperienza di tanti anni di questo lavoro mi ha fatto diventare psicologo”. Queste affermazioni esprimono un convincimento molto diffuso, non solo all’interno degli ambienti giudiziari. È un’idea che può avere un suo fondamento di verità, anche se la psicologia non è una disciplina i cui contenuti […] possano essere appresi sul campo attraverso la pratica di tutti i giorni. Usiamo come esempio paradigmatico la memoria, come campo di studio scientifico di una funzione psichica da un lato e l’idea di memoria suggerita dal senso comune dall’altro»[11]. Unendo questo aspetto a quello della cd. illusione del controllo che spinge ognuno di noi ad assumere una condotta ingannevole e che attinge le sue logiche dalla realtà soggettiva del nostro io e non dalla realtà empirica, ben si comprendono i rischi di adottare certe scorciatoie intuitive.

Nondimeno, assumono un peso specifico non indifferente, soprattutto nell’interrogatorio o nell’acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali le cd. prime impressioni (ma ancor prima, nella discrezionalità che muove, per esempio, le forze dell’ordine nelle attività di controllo del territorio[12]), «per cui gli inquirenti possono sviluppare un’impressione positiva o negativa e istintivamente maturare una convinzione di affidabilità o meno dell’interrogato. Degli individui e delle loro caratteristiche fisiche costruiamo un tipo di rappresentazione cognitiva, cioè un insieme di informazioni che vengono a sedimentarsi nella nostra memoria»[13].

Naturalmente, se è vero che l’esito di queste operazioni potrà essere sottoposto al fuoco del contraddittorio, è altrettanto vero che da queste scelte intuitive o viziate dal pregiudizio, si potrebbe decidere di agire nei confronti di un soggetto in realtà innocente o di abbandonare una pista investigativa invece fondata. In ogni caso, durante la fase delle indagini si sconta l’assenza di partecipazione diretta della difesa, che neppure l’introduzione delle indagini difensive è riuscita a compensare. Come sottolineato da più voci, peraltro, la natura essenzialmente unilaterale dell’indagine, priva nella maggior parte dei casi di un effettivo contraddittorio, espone a un rischio elevato di errore. Ciò, poi, assume una rilevanza ancora superiore specie quando occorrerebbe un controllo dialettico sull’uso di tecniche scientifiche[14]. Si tratta comunque di un problema antico se già Francesco Mario Pagano, come di recente ricordato, insisteva sulla necessità di rafforzare la partecipazione del difensore fin dal momento dell’indagine[15], oltre alla separazione tra le funzioni di giudice e accusatore e alla parità delle armi per avere un giusto processo. Tutti aspetti tra loro interconnessi, come peraltro ricordato dagli autori, secondo cui, tra le altre cose, «la contiguità di funzioni dovute all’unicità delle carriere, che fanno del GIP un collega dello stesso pubblico ministero richiedente la misura, determina nel giudice, da un lato una sorta di affievolimento delle sue determinazioni critiche e di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dall’altro un appiattimento delle motivazioni addotte dallo stesso pubblico ministero. Il GIP è naturalmente portato a riconoscere agli atti raccolti dagli inquirenti maggior rilevanza probatoria»[16].

Per quanto riguarda, invece, il secondo grande aspetto, quello della narratività come modalità del pensiero, Forza e Rumiati partono da una considerazione: «la complessità del mondo viene semplificata con la spiegazione di come una cosa, un fatto, un evento, siano ciascuno il risultato finale di un’altra cosa, di un altro fatto o di un altro»[17]. Questo innesca un meccanismo di relazione causale per il quale si creano connessioni apparentemente corrette ma in realtà frutto dell’intuito e dell’istinto, con risultati non sempre auspicabili.

In questo insieme di preconvincimenti e di scorciatoie cognitive, scendendo lungo la discesa senza ostacoli, sospinte dai bias, «come una palla di neve che, precipitando a valle, acquista le proporzioni di una valanga, così le storie nate su pochi particolari, in condizioni di incertezza, si fanno narrazioni via via più ricche nel corso dell’indagine, magari corroborate da elementi non sempre coerenti ma che servono a rafforzare l’impianto iniziale. Bisogna subito distinguere tra le narrazioni che partono da una notizia di reato e quelle che ipotizzano l’eventuale esistenza di un reato»[18].

Ciò a maggior ragione, verrebbe da dire, in un sistema ove la tesi dell’accusa difficilmente incontra obiezioni nell’agone mediatico, posto che al contrario spesso gli organi d’informazione fungono da megafono delle stesse, creando un’amplificazione tale non solo da influenzare la successiva valutazione del giudice ma anche contribuendo a rafforzare le convinzioni sin lì maturate dalla pubblica accusa. In questi casi, si parla di

tunnel vision del pubblico ministero che «imboccata frettolosamente una determinata pista investigativa, tende a perseguirla sopravvalutando gli elementi di conferma e sottovalutando gli elementi disconfermativi, senza dunque valutare con la doverosa e necessaria obiettività il plafond informativo di cui dispone»[19].

Tra l’altro, come sottolineato dagli autori, «non è certo un mistero per nessuno che sui giornali vengano pubblicati documenti, intercettazioni telefoniche o ambientali trascritte e sapientemente selezionate e poi intere parti di verbali di sommarie informazioni testimoniali, conclusioni di accertamenti tecnici, materiale probatorio che inevitabilmente fornisce un orientamento all’ignaro lettore. Queste inopportune propalazioni, in prospettiva, possono farsi pericolose ai fini di una corretta ricostruzione della vicenda […] Si tratta di un fenomeno mentale spontaneo e istintivo, da tempo noto non solo ai ricercatori delle scienze sociali ma anche agli studiosi del processo. Una campagna di stampa, che sostenga una certa ricostruzione dei fatti, produce sempre delle conseguenze che impattano nel processo. Le informazioni, acquisite attraverso i media, ancorché non veritiere, equivoche, incerte, imprecise saranno considerate vere, sicure, inoppugnabili per il solo fatto di essere state riportate su un giornale. La pubblicazione di per sé stessa diventerà garanzia di verità»[20].  

  1. Il falso mito della soluzione algoritmica come antidoto

Come visto sinora, l’essere umano può facilmente cadere preda di trappole cognitive o, ancora più diffusamente, autosabotarsi, credere d’agire in una direzione mentre in realtà sta procedendo spedito nell’altra. Per quale motivo, allora, non delegare alla soluzione algoritmica, alla intelligenza artificiale, alle justice machines[21], non solo la fase del giudizio ma anche il coordinamento delle indagini? Per taluni si tratterebbe di una valutazione logica e inappuntabile; per il giurista più attento, probabilmente, invece, di uno scenario distopico. Con una certa autorevolezza un maestro del nostro Diritto penale, non a caso, ricordava che l’intelligenza artificiale non costituirebbe un’utile soluzione per evitare le attuali storture del sistema. Anzi, ad oggi «ancora intriso di incognite e variabili»[22], potrebbe perfino rappresentare un acceleratore di difetti e di disfunzionalità, «aprendo nuovi canali di discriminazione e incarcerazione o di ostacolo alla scarcerazione per fasce socialmente più deboli»[23] – come evidenziato da recenti ricerche – anche perché caratterizzato dalla segretezza e la non trasparenza dei suoi codici computazionali (il grande tema dell’open source, ricordato anche da Forza e Rumiati). Il rischio, quindi, sarebbe quello amplificare i pregiudizi, di riprodurli e accentuarli, perché coperti e anzi avvalorati dalla presunta aura di impenetrabile e impeccabile infallibilità della tecnologia. Sulla stessa scia, anche se con approccio forse meno severo, Forza e Rumiati hanno affrontato la questione.

Dopo aver evidenziato che anche il tentativo di rafforzare l’introspezione dei soggetti, attraverso corsi o attività di sensibilizzazione, risulta essere una strategia utile ma non sufficiente, in quanto comunque, vi sarebbe «un inevitabile rigurgito delle tendenze sistematiche dell’inconscio»[24], gli autori analizzano l’opportunità discussa dagli esperti e attuata in alcuni sistemi di affiancare agli inquirenti i cd. SSD, Sistemi di Supporto per le Decisioni. «Tali strumenti non sono visti nell’ottica di sostituire il decisore ma sono visti nell’ottica di superare i condizionamenti e i limiti delle capacità computazionali della nostra mente»[25]. Solo così, in effetti, sembrerebbe possibile evitare l’atrofizzazione delle conoscenze giuridiche rispetto a quelle informatiche e la proliferazione del conformismo giudiziario[26]. Il rischio, diversamente, come sottolineato da due noti autori[27], in qualche occasione richiamati da Forza e Rumiati, sarebbe non tanto di far scomparire il campo giuridico, quanto di annetterlo, degradando la conoscenza del diritto ad una qualità quasi secondaria per il giurista[28].

  1. Conclusioni

Che fare, dunque, all’esito di questa analisi? Oltre a promuovere, nonostante il loro impatto relativo, corsi di formazione volti alla sensibilizzazione degli operatori attraverso per permettergli di riconoscere le principali trappole cognitive, gli autori hanno le idee chiare sul punto tecnologico.

In tal senso, «la prospettiva di ricorrere [alle] macchine nell’attività di indagine pone, dunque, non pochi problemi. Rifiutarle de plano però significherebbe porsi in una prospettiva antistorica. Un uso ausiliario di queste tecniche, rigorosamente e preventivamente sottoposte al controllo dell’Autorità Giudiziaria, potrebbe costituire un possibile correttivo pensando proprio alle distorsioni cognitive di cui si è detto. [La possibile ricaduta pratica sarebbe quella di] usare la piattaforma come alert per il magistrato inquirente. A tale impiego potrebbe ricorrere per focalizzare maggiormente la sua attenzione sui possibili difetti cognitivi in cui potrebbe incorrere prima di prendere una decisione»[29]. Un utilizzo, quindi, rigorosamente in bonam partem, indirizzato a impedire possibili “esondazioni” inquisitorie.

Questa prospettiva alimenta, tuttavia, un dubbio: una volta sdoganato l’utilizzo degli strumenti in questione in una chiave, si direbbe, ancorata all’impostazione dell’in dubio pro reo, sarebbe possibile evitare la spinta anche verso ulteriori e meno rassicuranti latitudini? Il rischio è alto e la prudenza è d’obbligo.

Proprio per questo, ogni considerazione non può che fondarsi su una certezza: se da un lato si deve tenere a distanza un approccio di tipo negazionista – di negazione cioè dell’esistenza del digitale e dei suoi possibili usi applicati alla giustizia -, dall’altro non si può e non si deve mai farsi trascinare da un ingenuo entusiasmo tecnofilo, figlio, al contrario, di una cieca e acritica fiducia nei confronti della tecnica, fondata sull’errata convinzione che quest’ultima possa dare vita a entità infallibili.

Giunto sin qui, il giurista, soprattutto il penalista, all’esito del percorso offerto da Forza e Rumiati, rischia di provare un certo senso di impotenza.

Eppure, arrendersi in partenza, attestandosi sull’idea che ogni riforma rischi di rivelarsi inutile perché i bias opereranno sicuramente per sabotarla sarebbe giungere a un esito paradossale. Il pericolo è quello di abbandonarsi ad un inutile e controproducente nichilismo giudiziario. Se è naturale, infatti, che nessuna modifica legislativa potrà eliminare in radice le scorciatoie mentali e le precomprensioni di alcun giudice o di nessun pubblico ministero, vi sono buone ragioni per poter pensare alla costruzione di un sistema in grado di ridurre al massimo la loro incidenza.

Le ipotesi di lavoro stimolate dalla lettura, allora, sono diverse e tutte di non poco momento: dall’opportunità di riflettere concretamente sull’introduzione di corsi formativi e possibili protocolli nazionali di tipo metodologico per il vaglio critico delle ipotesi investigative alla previsione di un possibile contraddittorio anticipato sulla prova passando la cd. separazione delle carriere dei magistrati.

Dopo una lettura tanto intensa quale quella de L’errore invisibile, d’altronde, gli spunti di riflessione in questo senso sono molteplici. E se si sostiene che la forza di un’opera si misura non solo dalle tesi che offre e alle conclusioni più immediate a cui conduce ma anche dalla sua capacità di suscitare domande e riflessioni ulteriori, L’errore invisibile, allora, non delude le aspettative e rappresenta un esempio ben riuscito, chiaro nelle premesse e coerente nello sviluppo, di dialogo tra diverse discipline.

*Dottorando in Diritti e Istituzioni con progetto in Diritto penale presso l’Università degli Studi di Torino

[1] Per un’accurata ricognizione del fenomeno si veda (a cura di) B.  Lattanzi – V. Maimone, Innocenti. Il libro bianco dell’ingiusta detenzione in Italia, Torino, 2025. Tra le tante cause di errori giudiziari diverse da quella analizzata dall’opera qui in recensione, si segnala, la particolare categoria degli errori determinata dalle scorrette trascrizioni delle intercettazioni telefoniche. Si veda, su questo, il lavoro di I. Benevieri, La trascrizione della voce intercettata: questioni di linguistica forense, in Processo penale e giustizia, 4/2021, 994 ss.

[2] Si noti che, come risulta dalle statistiche più recenti, gli errori giudiziari colpiscono con particolare intensità il nostro sistema penale. Da errorigiudiziari.com, il più affidabile e aggiornato archivio italiano sul tema, infatti, risulta che dal 1991 al 31 dicembre 2024 i casi complessivi di errori giudiziari e di ingiuste detenzioni, tra loro sommati, sono stati 31.949: in media, quasi 940 l’anno.

[3] Non fosse altro, poi, per la presenza dei cd. riti alternativi, i quali, si può sommariamente affermare che, al netto di eventuali integrazioni ed eccezioni regolate dal codice di rito, impongano al giudice di decidere sulla base degli elementi raccolti nelle indagini, attribuendo ad essi automaticamente quel valore probante che diversamente dovrebbe essere frutto del contraddittorio delle parti.

[4] Avvocato cassazionista e docente nel Master in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense presso l’Università degli Studi di Padova.

[5] Professore di Psicologia del giudizio e della decisione presso l’Università degli Studi di Padova.

[6] Così A. Forza – Rino Rumiati, L’errore invisibile. Dalle indagini alla sentenza, Bologna, 2025, 17.

[7] Su questa apparente contraddizione, così, V. Tondi, Errore giudiziario e indagini preliminari, in (a cura di) L. Lupária Donati, L’errore giudiziario, Milano, 2021, 325 ss.

[8] Ibidem.

[9] Così A. Forza – Rino Rumiati, cit., 13 ss.

[10] Ibidem.

[11] Così A. Forza – Rino Rumiati, cit., 151 ss.

[12] Si veda, su questo, G. Fabini,  Polizia e migranti in città. Negoziare il confine nei contesti locali, Roma, 2023.

[13] Così A. Forza – Rino Rumiati, cit., 178 ss.

[14] In questi termini V. Tondi,  Errore giudiziario e indagini preliminari, 328.

[15] Lo ha ricordato D. Negri, Modelli e concezioni, in (a cura di) A. Camon, E. Cesari, M. Daniele, M. L. Di Bitonto,  D. Negri, P. P. Paulesu, Fondamenti di procedura penale, IV edizione, 2023, 24 ss.

[16] Così A. Forza – Rino Rumiati, cit., 30 ss.

[17] Così A. Forza – Rino Rumiati, cit., 205.

[18] Così A. Forza – Rino Rumiati, cit., 215.

[19] In questi termini, affrontando le criticità della mediatizzazione della giustizia penale, V. Manes, Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo, Bologna, 2022, 95.

[20] Così A. Forza – Rino Rumiati, 215 ss.

[21] La formula è riconducibile all’omonimo romanzo di J. Charpentier, Justice machines. Racconto di fantasia giudiziaria, Macerata, 2015.

[22] La riflessione è di F. Sgubbi, Il diritto penale totale. unire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi, Bologna, 2019.

[23] Ibidem.

[24] A. Forza – Rino Rumiati, 228.

[25] A. Forza – Rino Rumiati, 230.

[26] In questi termini si sono espressi, rispetto all’uso dell’I.A. nel sistema giustizia A. Garapon – J. Lassegue, La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà, Bologna, 2021.

[27] Ci riferiamo sempre a espressioni e riferimenti utilizzati da A. Garapon – J. Lassegue, La giustizia digitale, cit.

[28] Ibidem.

[29] A. Forza – Rino Rumiati, cit., 242.