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RAPPORTO TRA CORTE COSTITUZIONALE E LEGISLATORE IN MATERIA PENALE: LA PRIMA CALL FOR PAPERS DI DIRITTO DI DIFESA.

RAPPORTO TRA CORTE COSTITUZIONALE E LEGISLATORE IN MATERIA PENALE: LA PRIMA CALL FOR PAPERS DI DIRITTO DI DIFESA.

RAPPORTO TRA CORTE COSTITUZIONALE E LEGISLATORE IN MATERIA PENALE – CALL FOR PAPERS.pdf

La rivista Diritto di Difesa, in collaborazione con l’Osservatorio Corte costituzionale dell’Unione Camere Penali Italiane, ha indetto una call for papers sul seguente tema: Rapporto tra Corte Costituzionale e legislatore in materia penale.
La call for papers, che intende sollecitare un dibattito su aspetti centrali per il ruolo dell’avvocato penalista, avrà come esito la pubblicazione sulla rivista Diritto di Difesa dei papers selezionati.
Tutti gli interessati sono pertanto invitati a inviare il loro abstract entro il 30 maggio 2022.
Di seguito tutti i dettagli:

CALL FOR PAPERS

Tema generale: rapporto tra Corte Costituzionale e legislatore in materia penale.

La Corte costituzionale, nel quinquennio appena trascorso, ha impresso una svolta nella giurisprudenza costituzionale in materia penale sotto plurimi punti di vista: riconoscendo esplicitamente, per esempio, la collocazione della determinatezza tra i principi supremi dell’ordinamento giuridico costituzionale, e ponendola ad argine di alcune torsioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea; inaugurando lo schema decisorio del rinvio dell’udienza a data fissa, con incostituzionalità accertata ma non dichiarata, per dar modo al Parlamento di intervenire in via prioritaria; allentando, se non abbandonando, il vincolo delle rime obbligate, con un salto precedentemente inimmaginabile, particolarmente significativo nell’ambito della dosimetria della pena.
In questi ambiti, citati a titolo meramente esemplificativo, la Corte ha forse semplicemente cambiato passo, portando ad uno stadio più avanzato un processo giurisprudenziale maturato lentamente e rimasto per anni sottotraccia.
Questa giurisprudenza presenta pertanto dei punti di forza, ma anche di debolezza, risultando talvolta ancora rapsodica l’applicazione dei principi e schemi decisori frutto di tale avanzamento. Non solo. L’attivismo della Corte costituzionale può presentare certo un’importante attrattiva, portando ad una più nitida emersione del volto costituzionale del diritto penale; ma anche, da un lato, schiacciare il legislatore parlamentare in un angolo sempre più asfittico e, dall’altro, recare esiti applicativi tutt’altro che chiari, addossando sui giudici penali una gravosa responsabilità interpretativa, a detrimento delle garanzie liberali che questa stessa giurisprudenza parrebbe voler difendere.
Su questo tema è dunque indetta una call for papers dalla Rivista Diritto di Difesa dell’Unione Camere Penali Italiane (U.C.P.I.), in collaborazione con l’Osservatorio di Diritto costituzionale della stessa UCPI.
Per partecipare alla selezione, gli autori e le autrici dovranno inviare un abstract di lunghezza non eccedente i 2000 caratteri e un CV, entro il 30 maggio 2022, al comitato di redazione della rivista Diritto di Difesa, al seguente indirizzo email: segreteria@dirittodidifesa.eu.
Gli esiti della selezione saranno comunicati via e-mail entro il 30 luglio 2022.
Gli scritti di massimo 30.000 battute (spazi e note inclusi) dovranno essere presentati entro il 30 settembre 2022.
Gli scritti selezionati faranno parte di un fascicolo monotematico della rivista DDF.
Si indicano, qui sotto, a titolo meramente esemplificativo, alcune linee di intervento, in cui potranno rientrare i contributi inviati e che dovranno essere indicati con la lettera relativa (es. tema A):

a) la forza espansiva delle garanzie sostanziale a dispetto di quelle processuali nell’interpretazione del Giudice delle Leggi;
b) la funzione rieducativa della pena e le conseguenze sul diritto penitenziario delle decisioni della Corte Costituzionale;
c) tipologie, effetti e conseguenze delle sentenze della Corte Costituzionale sull’operato del legislatore penale;
d) il dissolversi delle “rime obbligate” a favore dei “versi sciolti”.