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SENTIMENTO DI RIFORMA E RADICI CHE NON GELANO – DI LUCA MARAFIOTI

SENTIMENTO DI RIFORMA E RADICI CHE NON GELANO – DI LUCA MARAFIOTI

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SENTIMENTO DI RIFORMA E RADICI CHE NON GELANO

di Luca Marafioti

La riforma sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri arriva con colpevole ritardo rispetto agli standard degli ordinamenti liberali europei e va letta come indispensabile completamento dell’impianto accusatorio e dell’art. 111 Cost. Secondo l’autore, le critiche alla riforma (dalla campagna per il No alle accuse di incostituzionalità sul sorteggio per il CSM) sono frutto di strategie allarmistiche, fraintendimenti ideologici e difesa corporativa dell’“unità” della magistratura, non di reali violazioni dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza. La separazione delle carriere è garanzia liberale essenziale per l’indipendenza del giudice e per la qualità della decisione, in linea con esperienze straniere (come quella portoghese) e con una tradizione dottrinale che da decenni denuncia l’anomalia del “corpo unificato” dei magistrati giudicanti e requirenti[1].

Al culmine di una campagna referendaria tra le peggiori della storia repubblicana, segnata da slogan di facile presa sull’elettorato scanditi da “opinionisti” d’occasione, l’unico possibile slogan in grado di sintetizzare efficacemente l’imminente riforma pare, in realtà, “scusate il ritardo”.

Molti dovrebbero scusarsi per un ritardo che perdura da almeno ottanta anni, perché già all’atto della Costituzione repubblicana si sarebbe dovuta introdurre quella naturale separazione delle carriere tipica di ogni ordinamento liberale europeo. Tutta l’Europa occidentale democratica, infatti, tranne qualche rara eccezione che si qualifica anche per il tipo di sistema che la caratterizza, ha scelto, da sempre, la separazione delle carriere.

“Scusate il ritardo” dovrebbero dirlo quelle forze politiche che hanno, in maniera surrettizia e strumentale, sposato oggi con cieca e smemorata chiusura la campagna per il No. Un atteggiamento conservatore condiviso con l’Associazione Nazionale Magistrati, del resto da sempre in prima linea quando occorre contrastare ogni fondamentale riforma in senso liberale della storia giudiziaria del nostro Paese. Basti ricordare l’occhiuta reazione rispetto a qualsiasi proposito di revisione in chiave più moderna e liberale del ruolo del Pubblico Ministero all’epoca dell’approvazione del nuovo codice di procedura penale, ovvero all’atto dell’introduzione della Superprocura antimafia, oppure ancora durante i lavori della Commissione Bicamerale per la riforma della giustizia.

In questa occasione, però, la lucida strategia tripartita impiegata per convincere l’elettore ha fatto registrare uno sgradevole salto di qualità.

In primo luogo, la diffusione mediatica di parole d’ordine allarmanti e la capillare distribuzione di manifesti contenenti affermazioni azzardate, talvolta subito ritrattate, come la boutade di un giudice dipendente dalla politica quale conseguenza sgradita della riforma.

In secondo luogo, il reclutamento di “coscienze a nolo” nella sedicente “società civile”, tutte pronte a recitare un copione per dissentire rispetto a chissà quale disegno autoritario, discettando – spesse volte a vanvera – su chissà quale profilo incostituzionale ed antidemocratico della riforma.

Da ultimo, un pervicace tentativo d’intorbidire le acque all’interno della cultura e dell’ideologia della separazione delle carriere. Si allude all’attacco gravissimo, attraverso dei meccanismi di testimonianza ex post, nei confronti di Giuliano Vassalli, tanto da mettere persino in dubbio la veridicità di un’intervista fatta da Torquil Dick Erickson. Intervista ove Vassalli espressamente affermava che in Italia la volontà parlamentare è «limitata, come quella dei paesi dell’Est Europeo, è una sovranità limitata dalla magistratura»[2] e che «parlare di sistema accusatorio laddove il Pubblico Ministero è un magistrato uguale al giudice, […] che non avrà più gli stessi poteri del giudice come li ha il oggi, ma che continuerà a far parte della stessa carriera, degli stessi ruoli… essere colleghi eccetera, è uno dei tanti elementi che non rendono molto leale parlare di sistema accusatorio»[3].

La realtà è che la separazione tra la carriera dei giudici e quella dei pubblici ministeri ha storicamente rappresentato, come insegna l’esperienza portoghese[4], il passaggio che segna la discontinuità da uno Stato dittatoriale a uno democratico. Sono cose che vanno di pari passo: simul stabunt, simul cadent.

Anche il processualpenalista deve fare mea culpa. Per anni, si è ritenuto di poter intervenire su gangli vitali del processo penale senza al contempo mettere mano all’ordinamento giudiziario. Mentre è del tutto evidente che non basta teorizzare una separazione di fasi e una separazione di ruoli per arrivare alla realizzazione piena del processo accusatorio.

Oggi, quel necessario completamento a livello ordinamentale della riforma costituzionale dell’art. 111 Cost. pare finalmente at hands. Riforma necessaria ed elementare per rimediare a quella asimmetria strutturale tutta italiana dinanzi alla quale scoloriscono gli echi a sfondo benaltrista di chi rimprovera alle nuove regole l’assenza di progressi sul piano dell’efficienza del processo. Sono tematiche che corrono su piani paralleli: l’esigenza di una riforma liberale che mantenga lontano non tanto dalle stanze, non tanto dalle carriere, non tanto dalla formazione ma addirittura dalle orecchie del giudice chi non può farsi giudice viene naturalmente prima. Peraltro, se con “efficienza” s’intende alludere alla qualità cognitiva della decisione, cioè all’intuitiva esigenza di una decisione giusta, è possibile persino coltivare un moderato ottimismo sugli effetti benefici della riforma.

Né sembrano fondate le critiche mosse alle modalità di elezione dei componenti dei CSM, secondo cui le nuove regole sarebbero incostituzionali poiché irragionevoli. Il sorteggio – meccanismo trasparente ed imparziale – tra i componenti togati pesca fra pari, ovverosia tra persone di identica legittimazione. I laici, invece, non sono tutti uguali: provengono dalla società civile e, in una democrazia parlamentare, il meccanismo parlamentare è l’unico modo per essere rappresentati all’interno della società civile. Ecco perché il meccanismo che riguarda i laici non può essere un sorteggio “puro”, ma deve inevitabilmente esservi una selezione, in prima battuta, operata da un Parlamento che, all’evidenza, è l’unico a poter rappresentare la società civile.

In questa prospettiva, il progetto che il legislatore ha concepito applica perfettamente i princìpi di uguaglianza e ragionevolezza, che impongono un trattamento diverso per situazioni diverse.

Sullo sfondo delle critiche, pare in realtà di intravedere un equivoco: in questi anni, il CSM è stato considerato da sé stesso e dai suoi cantori quale organo di autogoverno e rappresentanza. Ciò non è scritto nella Costituzione ed è anzi frutto di una interpretazione del tutto domestica del CSM quanto alle proprie funzioni, da cui è scaturita l’indesiderata trasformazione in un potere normativo in materia giudiziaria; potere che, viceversa, dovrebbe essere riservato esclusivamente alla legge. Interpretazione poi avallata anche dalla Corte costituzionale, sia pure nell’ombra se non addirittura in contrasto con la Costituzione, tanto da aver reso indefettibile, oggi, un intervento al livello più alto della gerarchia delle fonti.

Fraintendimenti di questo tipo erano già stati messi in evidenza da quegli interpreti così sensibili da cogliere con esattezza, già oltre vent’anni fa, gli esatti contorni della questione. Si era evidenziato che, «nel declino delle ideologie, dovremmo ora subircene una, anch’essa ripugnante alla concezione dello stato liberal-democratico, vale a dire un’ideologia del pubblico ministero italiano, il quale pretende di assumersi un compito immane, anzi impossibile. Nel riordino reso urgente e improrogabile dal caos delle attribuzioni e dei poteri, quest’organo è ormai tentato di rendersi custode di una “sua” ideologia, talché finisce per conformarsi, e agire, a guisa di tutore di regime, come negli stati a sfondo totalitario, pur prosperando in uno stato a carattere democratico, a struttura formalmente a-ideologica, o non ideologica, quale il nostro»[5].

Ancora, si era lucidamente evidenziata la necessità di un «approfondimento di alcuni aspetti dell’indipendenza del pubblico ministero […]. Il tema continua ad essere oggetto di fraintendimenti, per la scarsa consapevolezza del nucleo essenziale della questione ma anche, a volte, per strumentalizzazioni da parte di centri di potere preoccupati più di rafforzare egemonie già acquisite che di contribuire a una meditata riforma dell’istituto nell’interesse di tutti. Così il problema rischia di diventare fuorviante, in una situazione in cui si assiste a una protratta prassi involutiva dei rapporti tra poteri e organi dello Stato, segnatamente tra magistratura e potere politico. In tale quadro di incertezze e confusioni, hanno finora avuto il sopravvento i fautori della intangibilità del “corpo unificato” dei magistrati giudicanti e requirenti. Alcune espressioni introdotte nelle relazioni alle norme di adeguamento giudiziario al nuovo processo penale – a giustificazione dell’unicità del concorso di ammissione allo scopo di “preservare l’unità della magistratura” – hanno finito con l’avvalorare annosi equivoci. In base a malintese nozioni di autogoverno, si tende a motivare la natura e la portata dell’unificazione ordinale, con l’equiparazione di garanzie per due status, di giudice e di pubblico ministero, nient’affatto omogenei, anzi diseguali e diversi sotto i profili sia funzionali che organizzativi. È tuttavia noto a chiunque – tranne a chi si rifiuta di prenderne coscienza – che una delle più vistose anomalie del nostro sistema consiste nella mancata, netta separazione oltre che di funzioni, di ordinamento tra carriera e giudice»[6].

Ora che, finalmente, una riforma di questo tipo pare finalmente possibile, sostenerla con tutte le proprie forze è persino ovvio per chi, come il sottoscritto, è nato, cresciuto e prosperato a pane e separazione delle carriere. Anche e soprattutto per onorare la memoria di chi se ne è andato senza vedere questo sogno avverato.

[1] Intervento, adattato e con aggiunta di note essenziali, alla Maratona Sì, organizzata dal Comitato Camere Penali per il Sì dell’Unione Camere Penali Italiane, dal Comitato SiSepara e dal Comitato Cittadini per il Sì, Roma, 7 marzo 2026.

[2] Intervista concessa dal Senatore Giuliano Vassalli a Torquil Dick Erikson per il Financial Times il 19 febbraio 1987, “La legge delega ed il nuovo processo penale. L’Ordinamento giudiziario in Italia oggi”, ora in https://dirittodidifesa.eu, p. 3.

[3] Ibidem, p. 1.

[4] Cfr., volendo, L. Marafioti, Viaggio in Portogallo: così lontani, così vicini…, in https://dirittodidifesa.eu, 31 gennaio 2026.

[5] D. Marafioti, A passo di giudice. Democrazia e «rivoluzione giudiziaria», Edizioni Scientifiche Italiane, 1994, p. 180 ss.

[6] D. Marafioti, Metamorfosi del giudice. Riflessioni su giustizia e potere. Con postfazione di Giuliano Vassalli, Rubettino, 2004, p. 80 ss.