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GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE – 1/2022

GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE – 1/2022

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GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE – 1/2022

A cura dell’Osservatorio Europa dell’Unione delle Camere Penali Italiane

CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (PRIMA SEZIONE), SENTENZA DEL 6 OTTOBRE 2021, CAUSA C-136/20, LU, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLA ZALAEGERSZEGI JÁRÁSBÍRÓSÁG (TRIBUNALE DISTRETTUALE DI ZALAEGERSZEG, UNGHERIA)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Decisione quadro 2005/214/GAI – Esecuzione delle sanzioni pecuniarie – Principio del reciproco riconoscimento – Articolo 5, paragrafo 1 – Reati che danno luogo al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni sanzionatorie senza verifica della doppia punibilità del fatto – Articolo 5, paragrafo 3 – Reati per i quali lo Stato membro ha la possibilità di subordinare il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni sanzionatorie alla doppia punibilità del fatto – Controllo da parte dello Stato membro di esecuzione sulla qualificazione giuridica attribuita al reato dallo Stato membro della decisione nel certificato che correda la decisione sanzionatoria»

Nel Caso LU la Corte di Giustizia ha stabilito che l’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l’autorità dello Stato di esecuzione, al di fuori di uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione espressamente previsti da tale decisione quadro, non può, in linea di principio, rifiutare di riconoscere e di dare esecuzione ad una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria qualora l’autorità dello Stato della decisione abbia qualificato il reato in questione, nel certificato di cui all’articolo 4 di detta decisione quadro, come rientrante in una delle categorie di reati per i quali detto articolo 5, paragrafo 1, non ha previsto alcuna verifica della doppia punibilità del fatto.

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CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (PRIMA SEZIONE), SENTENZA DEL 6 OTTOBRE 2021, CAUSA C-338/20, D.P., DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL SAD REJONOWY DLA LODZI-SRÓDMIEŚCIA W LODZI (TRIBUNALE CIRCONDARIALE DI LÓDZ, LÓDZ-CENTRO, POLONIA)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento – Sanzioni pecuniarie – Decisione quadro 2005/214/GAI – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Articolo 20, paragrafo 3 – Decisione che infligge una sanzione pecuniaria – Rispetto dei diritti della difesa – Notifica dei documenti in una lingua non compresa dalla persona condannata – Traduzione degli elementi essenziali della decisione»                                  Con riferimento all’art. 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, la Corte di Giustizia ha stabilito che la disposizione deve essere interpretata nel senso che essa consente all’autorità dello Stato membro di esecuzione di rifiutare, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di tale decisione quadro, di dare esecuzione a una decisione che infligge una sanzione pecuniaria per un’infrazione stradale, qualora detta decisione sia stata notificata al suo destinatario senza essere accompagnata dalla traduzione, in una lingua a lui comprensibile, degli elementi della decisione che sono essenziali per consentirgli di comprendere ciò che gli è addebitato e di esercitare pienamente i suoi diritti della difesa, e senza che gli sia stata offerta la possibilità di ottenere una traduzione siffatta dietro sua richiesta.

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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE RANTOS, 14 OTTOBRE 2021, NELLE CAUSE RIUNITE C-428/21 BPOST E C-429/21 HM E TZ

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4 – Richiesta di assenso all’estensione dei reati – Articolo 28, paragrafo 3 – Richiesta di assenso alla consegna successiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Diritto della persona consegnata ad essere ascoltata – Luogo di esercizio di tale diritto – Modalità»

Nelle conclusioni rese in data 14 Ottobre 2021, l’avvocato generale Athanasios Rantos ha ritenuto che la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, in particolare l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, e l’articolo 28, paragrafo 3, della stessa, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che una persona consegnata a seguito dell’esecuzione di un primo mandato d’arresto europeo deve poter esercitare il suo diritto di essere ascoltata in merito a una richiesta di assenso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione all’estensione dei reati o alla consegna successiva, nei confronti dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente a trattare tale richiesta, indipendentemente dal fatto che la persona consegnata sia ascoltata nello Stato membro di esecuzione o nello Stato membro emittente.

L’avvocato generale ha ritenuto inoltre che l’articolo 27, paragrafo 4, e l’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che, qualora la persona consegnata eserciti il suo diritto di essere ascoltata in merito a una richiesta di assenso all’estensione dei reati o alla consegna successiva nello Stato membro di esecuzione, tale diritto può essere esercitato secondo modalità reciprocamente convenute tra le autorità competenti dello Stato membro emittente e dello Stato membro di esecuzione, sulla base delle normative nazionali applicabili, purché sia assicurato l’esercizio effettivo di tale diritto.

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CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (TERZA SEZIONE), SENTENZA DEL 21 OTTOBRE 2021, CAUSE RIUNITE C-845/19 E C-863/19, DR E TS, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALL’APELATIVEN SAD – VARNA (CORTE DI APPELLO DI VARNA, BULGARIA)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/42/UE – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Ambito di applicazione – Confisca dei beni illecitamente acquisiti – Vantaggio economico derivante da un reato che non è stato oggetto di una condanna – Articolo 4 – Confisca – Articolo 5 – Confisca estesa – Articolo 6 – Confisca nei confronti di terzi – Presupposti – Confisca di una somma di denaro rivendicata come appartenente a un terzo – Terzo privo del diritto di intervenire quale parte nel procedimento di confisca – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Secondo la Corte di Giustizia la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, anche quando tutti gli elementi inerenti alla commissione di questo reato si collocano all’interno di un unico Stato membro.

La Corte ha aggiunto inoltre che la stessa direttiva deve essere interpretata nel senso che essa non prevede unicamente la confisca dei beni che costituiscono un vantaggio economico derivante dal reato per il quale l’autore dello stesso è stato condannato, ma contempla altresì la confisca dei beni appartenenti a tale autore del reato relativamente ai quali il giudice nazionale investito della causa sia convinto che derivano da altre condotte criminose, nel rispetto delle garanzie previste dall’articolo 8, paragrafo 8, di tale direttiva e a condizione che il reato di cui detto autore è stato dichiarato colpevole figuri tra quelli elencati all’articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva e sia suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico ai sensi di quest’ultima.

Si è stabilito infine che l’articolo 8, paragrafi 1, 7 e 9, della direttiva 2014/42, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale permetta la confisca, a favore dello Stato, di un bene di cui si affermi che appartiene ad una persona diversa dall’autore del reato, senza che tale persona abbia la facoltà di intervenire quale parte nel procedimento di confisca.

Si segnala come in Italia la norma sia stata adeguata nelle disposizioni attuative del codice di procedura penale, all’art. 104-bis, comma 1-quinquies.

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CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (PRIMA SEZIONE), SENTENZA DEL 26 OTTOBRE 2021, CAUSA C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, HM E TZ, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL RECHTBANK (TRIBUNALE DI AMSTERDAM, PAESI BASSI)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4 – Richiesta di assenso all’esercizio dell’azione penale per reati diversi da quelli che hanno giustificato la consegna – Articolo 28, paragrafo 3 – Richiesta di assenso a una consegna successiva della persona interessata a un altro Stato membro – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto della persona interessata di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Modalità»

Secondo la Corte del Lussemburgo l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, nonché l’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letti alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che una persona consegnata all’autorità giudiziaria emittente in esecuzione di un mandato d’arresto europeo beneficia del diritto di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione quando quest’ultima è investita, da parte dell’autorità giudiziaria emittente, di una richiesta di assenso in forza delle suddette disposizioni della decisione quadro in parola; tale audizione può avere luogo nello Stato membro emittente, essendo in tal caso le autorità giudiziarie di quest’ultimo tenute a garantire che il diritto di essere ascoltata della persona interessata sia esercitato utilmente ed efficacemente, senza la partecipazione diretta dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Spetta, tuttavia, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione aver cura di avere a disposizione elementi sufficienti, segnatamente quanto alla posizione della persona interessata, a consentirle di prendere con piena cognizione di causa°– e nel pieno rispetto dei diritti della difesa della persona interessata°– una decisione relativa alla richiesta di assenso formulata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 o dell’articolo 28, paragrafo 3, della medesima, e di invitare, eventualmente, l’autorità giudiziaria emittente a fornirle urgentemente informazioni complementari.

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CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (TERZA SEZIONE), SENTENZA DEL 28 OTTOBRE 2021, CAUSA C‑319/19, ZV, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL SOFIYSKI GRADSKI SAD (TRIBUNALE DI SOFIA, BULGARIA)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/42/UE – Ambito di applicazione – Legislazione nazionale che prevede la confisca dei beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale»

Nel caso ZV la Corte di Giustizia ha stabilito che la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non si applica a una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale nell’ambito o a seguito di un procedimento che non riguarda l’accertamento di uno o più reati.

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CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (PRIMA SEZIONE), SENTENZA 11 NOVEMBRE 2021, CAUSA C‑852/19, IVAN GAVANOZOV, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL SPETSIALIZIRAN NAKAZATELEN SAD GRADSKI SAD (TRIBUNALE SPECIALE PER I PROCEDIMENTI PENALI, BULGARIA)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Articolo 14 – Ricorso – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Assenza di mezzi d’impugnazione nello Stato membro di emissione – Decisione che dispone lo svolgimento di perquisizioni, di sequestri e l’audizione di testimoni mediante videoconferenza»

In una vicenda relativa ad un’indagine penale transnazionale nel territorio UE la Corte di Giustizia ha stabilito che l’articolo 14 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, letto in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 7, della medesima direttiva e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro di emissione di un ordine europeo di indagine la quale non preveda alcun mezzo d’impugnazione contro l’emissione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché l’organizzazione di un’audizione di testimoni mediante videoconferenza.

In proposito la Corte ha stabilito anche che l’articolo 6 della direttiva 2014/41, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’emissione, da parte dell’autorità competente di uno Stato membro, di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché l’organizzazione dell’audizione di testimoni mediante videoconferenza, qualora la normativa di tale Stato membro non preveda alcun mezzo d’impugnazione contro l’emissione di detto ordine europeo di indagine.

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CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (GRANDE SEZIONE), SENTENZA 16 NOVEMBRE 2021, CAUSE RIUNITE C‑748/19 E C-754/19, WB, XA, YZ, DT, ZY, AX, BV, CU, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL SAD OKREGOWY W WARSZAWIE (TRIBUNALE REGONALE DI VARSAVIA, POLONIA)

«Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Normativa nazionale che prevede la possibilità per il Ministro della Giustizia di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado superiore e di revocare tali distacchi – Inclusione, in collegi giudicanti in procedimenti penali, di giudici distaccati dal Ministro della Giustizia – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione d’innocenza»

Con riguardo all’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, e dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, la Corte di Giustizia ha affermato che i tali norme devono essere intese nel senso che contrastano con le disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore per un periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall’altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, revocare tale distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata di quest’ultimo.

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