LE RAGIONI DELLA RIFORMA – INTERVISTA A ANTONIO GUSTAPANE
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Referendum sulla giustizia. Le ragioni della riforma
La separazione delle carriere, analizzata senza pregiudizi di carattere politico o ideologico, non solo rafforza la terzietà e l’imparzialità del Giudice, ma rende ancor più autonomo ed indipendente il Pubblico ministero dagli altri poteri dello Stato.
Intervista a Antonio Gustapane
Procuratore capo presso la Procura della Repubblica di Varese
(a cura della redazione di Diritto di Difesa)
La riforma è stata spesso rappresentata come uno spartiacque epocale. Ritiene che la separazione delle carriere segni un completamento del modello accusatorio o una rottura con la tradizione costituzionale, che ad alcuni è apparsa persino eversiva?
Senza alcuna perplessità ritengo che la separazione delle carriere della magistratura ordinaria introdotta dalla riforma Meloni/Nordio sia il logico completamento del modello accusatorio, introdotto dal codice di procedura penale “Vassalli” nel 1988 e costituzionalizzato con la modifica dell’art. 111 della Cost. con la l. cost. n. 2 del 1999 e non presenta contenuto “eversivi” degli inderogabili principi fondamentali della vigente Carta Costituzionale.
La riforma voluta con determinazione dal Governo Meloni, difatti, nel separare le carriere dei magistrati requirenti e dei magistrati giudicanti, non incide in alcun modo sulla natura di organo giudiziario autonomo ed indipendente del Pubblico ministero, amministrato da un Consiglio Superiore della Magistratura oltretutto composto per due terzi da magistrati requirenti, che meglio conoscono le peculiarità delle funzioni requirenti, da esercitare sempre nel rispetto delle regole di imparzialità, di autonomia e di indipendenza stabilite dalla Costituzione.
La riforma, difatti, al di là degli slogan propagandistici ed ideologici formulati dai vertici dell’Associazione Nazionale dei Magistrati e ripresi dalle forze politiche di opposizione, adotta la soluzione organizzativa del potere giudiziario dualista, che nell’Unione Europea è seguita nei Paesi Bassi e, con alcune difformità, in Francia, Romania e Bulgaria, e che in Italia costituisce, senza alcun dubbio, la coerente conseguenza del recepimento a livello costituzionale del sistema processuale accusatorio.
Allo scopo di meglio garantire l’inviolabile diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.), il processo di stampo accusatorio si fonda sulla netta distinzione, funzionale ed organizzativa, tra Giudice, terzo ed imparziale, e Pubblico ministero, parte pubblica imparziale, così da prevenire qualsiasi forma di inframmettenza tra i due soggetti processuali che potrebbe derivare dall’opposta soluzione di far rivestire le due diverse funzioni giudiziarie da magistrati appartenenti ad un’unica magistratura governata in modo unitario, come è accaduto in Italia a partire dall’entrata in vigore della l. 8 giugno 1890, n. 6878, propugnata dal Ministro della Giustizia Zanardelli, che, modificando l’ordinamento giudiziario “Cortese” del 1865, riorganizzò i magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti, in una carriera comune.
L’organizzazione unitaria dei Giudici e dei Pubblici ministeri fu, poi, ripresa sia dalle riforme volute dal Ministro della Giustizia Orlando nel 1907 e nel 1908, che introdussero un unico Consiglio Superiore della Magistratura e un unico complesso organizzativo disciplinare; sia dall’ordinamento giudiziario “Rodinò” del 1921; sia dalle leggi di ordinamento giudiziario del regime di Mussolini, trovando la massima esaltazione nella relazione di presentazione dell’ordinamento giudiziario del 1941, elaborato dal Ministro della Giustizia Grandi.
Per Grandi la distinzione delle funzioni requirenti da quelle giudicanti non doveva comportare la separazione dei ruoli dei magistrati ad esse addetti per diverse ragioni.
Dal punto di vista politico, “una netta separazione tra magistratura requirente, partecipe della funzione esecutiva, e magistratura giudicante, da quella nettamente distinta”, avrebbe determinato “la formazione di veri e propri compartimenti stagni nell’organismo della magistratura, in contrasto con la sostanziale unicità della funzione” di amministrare giustizia svolta da entrambe le magistrature, sia pure in modi diversi.
Dal punto di vista pratico, la supposta separazione dei ruoli tra le due magistrature non solo avrebbe determinato “una inammissibile differenziazione nella progressione nei due ruoli”, ma avrebbe pure inciso negativamente “ai fini di una specializzazione di funzioni, e, quindi, ad una più perfetta formazione dell’abito e delle attitudini dei singoli magistrati, in quanto la formazione intellettuale e professionale del magistrato, lungi dall’esser turbata”, sarebbe stata, “invece, avvantaggiata dall’esercizio di entrambe le funzioni”, che avrebbe offerto al singolo magistrato il modo “di perfezionarsi in tutti i campi del diritto”.
I magistrati del Pubblico ministero, pertanto, dovevano continuare a concorrere nella costituzione di un unico ordine giudiziario con i Giudici e ad essere sottoposti allo stesso regime giuridico che regolava la carriera dei Giudici.
La soluzione organizzativa di un unico ordine giudiziario comune a Giudici e Pubblici ministeri, capace di formare in modo uguale i magistrati da adibire alle due diverse funzioni giudiziarie giudicanti e requirenti, aveva una sua indubbia giustificazione nella vigenza del codice di procedura penale “Rocco” del 1931 di stampo inquisitorio, che prevedeva soggetti processuali pubblici che svolgevano funzioni ibride, per il corretto svolgimento delle quali poteva essere opportuno che il magistrato, investito di una di quelle funzioni, fosse sottoposto ad un regime giuridico unico per tutte le funzioni.
Tali figure erano:
– il Pubblico ministero, che poteva disporre, in modo sostanzialmente libero, sia lo svolgimento dell’istruzione sommaria, che comportava l’acquisizione di prove pienamente utilizzabili in dibattimento nei confronti dell’imputato al di fuori di un effettivo contraddittorio; sia la cattura dell’imputato o la sua liberazione provvisoria;
– il Pretore, che esercitava, al contempo, sia funzioni requirenti che funzioni giudicanti;
– il Giudice istruttore, che svolgeva l’istruzione formale con la costante partecipazione del Pubblico ministero, avendo l’obbligo di compiere tutti gli atti che, in base agli elementi raccolti e allo svolgimento dell’istruzione, apparivano necessari all’accertamento della verità.
Ebbene, le ragioni giustificatrici della carriera unica per Giudici e Pubblici ministeri, già messe seriamente in crisi con l’introduzione del codice di procedura penale “Vassalli” del 1989, disegnato in modo decisamente accusatorio, sono venute meno del tutto con la modifica dell’art. 111 Cost. realizzata con la riforma costituzionale del 1999, che ha caratterizzato, in particolare, il processo penale in senso marcatamente accusatorio, producendo l’effetto che oggi Giudice e Pubblico ministero svolgono funzioni ontologicamente diverse, che spiegano il senso della modifica costituzionale effettuata nel 2025 ed ancora in attesa del referendum confermativo.
In che misura la separazione delle carriere può rafforzare il principio di terzietà del giudice e la cultura della giurisdizione, come previsto dall’art. 111 Cost.?
Indubbiamente la separazione delle carriere, analizzata senza pregiudizi di carattere politico o ideologico, non solo rafforza la terzietà e l’imparzialità del Giudice, consustanziali alla sua essenza secondo l’art. 111 Cost., ma rende ancor più autonomo ed indipendente il Pubblico ministero dagli altri poteri dello Stato, compreso il Giudice, così da poter meglio espletare la sua funzione primaria di promotore del controllo di legalità da parte del Giudice, nei casi e con le forme stabilite dalla legge.
In questa direzione, devo ricordare che la necessità di assicurare l’osservanza della legge penale da parte di tutti i consociati nel rispetto del diritto di difesa, mediante l’adozione del sistema processuale accusatorio per l’accertamento da parte del Giudice dei fatti costituenti reato e la punizione del reo, che è una “garanzia insostituibile nell’ordinamento processuale di uno Stato di diritto”, come detto dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 78 del 2007, comporta, secondo il legislatore costituzionale, il conferimento della funzione di promuovere la repressione dei reati e la punizione dei colpevoli ad un organo del potere giudiziario del tutto distinto dal Giudice, ossia il Pubblico ministero.
Il Pubblico ministero, difatti, essendo organo dell’ordine giudiziario dualista, autonomo ed indipendente da ogni altro potere, compreso il Giudice, e obbligato ad esercitare l’azione penale esclusivamente nei casi e nei modi tassativamente previsti dal legislatore, è posto in grado di permettere lo svolgimento, secondo le regole del giusto processo, del confronto dialettico tra l’ipotesi accusatoria da lui sostenuta esclusivamente per fini di giustizia e le pretese fatte valere dalle parti private, che si esplica, in una situazione di assoluta parità degli strumenti processuali, davanti al Giudice, che, in questo modo, è posto in quelle condizioni di totale terzietà ed imparzialità che sono consustanziali alla sua funzione giudicante (artt. 102, 104, 111 e 112 Cost.).
Il Pubblico ministero diviene, così, il titolare della potestà di esercitare l’azione penale, che è ben diversa dalla funzione del giudicare, in quanto consiste nel potere di attivare la funzione decisoria del Giudice con il presentargli, dopo aver svolto le attività di indagine per l’acquisizione degli elementi di prova utili per valutare se esercitare o meno la pretesa punitiva dello Stato (Corte Cost., sent. n. 96 del 1975), richieste idonee a portare ad una pronuncia finale sull’ipotesi accusatoria (Corte Cost., sent. n. 148 del 1963), all’esito del confronto processuale con le tesi opposte delle parti private.
La costituzionalizzazione del sistema accusatorio come unica forma di processo, effettuata nel 1999, comporta ineluttabilmente che l’ordinamento giurisdizionale della magistratura si deve fondare sulla distinzione, netta e non equivocabile, tra:
– da un lato, la funzione giudicante diretta ad assicurare, in modo tendenzialmente coattivo, la certezza del diritto e la reintegrazione dell’ordine giuridico violato, che è svolta, secondo le regole del giusto processo sancite dall’art. 111 Cost., dal Giudice, soggetto solo alla legge ex art. 101 Cost., e che, nel settore penale, provvede essenzialmente: – ad accertare il fatto costituente reato oggetto di contestazione; – a verificare l’attribuibilità di quel fatto alla persona accusata di averlo commesso, controllandone anche la capacità di intendere e di volere; – ad irrogare, in caso di esito positivo di tali controlli, la pena e/o la misura di sicurezza previste dalla legge;
– dall’altro lato, la funzione requirente diretta a promuovere, davanti al Giudice, titolare del potere di punire, la pretesa punitiva dello Stato di reprimere i fatti illeciti penali e di infliggere le sanzioni previste ai loro autori nei casi e nei modi previsti dalla legge, che viene assegnata al Pubblico ministero, il quale ha l’obbligo di esercitare l’azione penale nei casi previsti come reato dalla legge entrata in vigore prima del fatto commesso e nei modi previsti dalla legge processuale, ai sensi degli artt. 111, 112 e 25, II e III co., Cost..
Detto in altri termini, il compito precipuo del Pubblico ministero è promuovere, secondo le regole sul giusto processo, nei confronti della persona che accusa di essere l’autore del reato, all’esito delle indagini svolte con gli strumenti previsti dalla legge, la decisione del Giudice, il più possibile conforme al vero, circa la sussistenza del fatto illecito, la sua attribuibilità alla persona accusata, l’imputabilità o meno di quest’ultima e la determinazione della giusta sanzione da irrogare e da eseguire, qualora l’accusato sia riconosciuto colpevole ed imputabile del fatto accertato all’esito del processo penale.
Essendo interamente vincolato al rispetto del principio di legalità nello svolgimento delle sue funzioni, il Pubblico ministero si caratterizza come l’imparziale promotore del potere decisionale del Giudice, del quale, si noti, rafforza la terzietà per meglio garantire i diritti di azione e di difesa delle parti in contesa.
Il Pubblico ministero è, infatti, l’organo giudiziario indipendente che garantisce la neutralità del Giudice nei confronti delle altre parti del processo, in quanto è proprio la sua istituzione a permettere di separare la funzione pubblica di giudicare dalla funzione pubblica di promuovere la repressione dei reati, dapprima mediante la ricerca delle fonti di prova idonei a sostenere l’accusa in giudizio; e successivamente all’esercizio dell’azione penale, mediante l’assunzione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari come prove nel contraddittorio con le altre parti poste in condizioni di parità davanti al Giudice.
In questo modo la funzione requirente appare così strettamente connessa a quella giudicante da essere permeata della stessa caratteristica sostanziale di neutralità, pur nella diversità dei ruoli, delle carriere, dei Consigli Superiori della Magistratura, così da potersi affermare, come rilevato dal Giudice delle leggi, che la funzione svolta dal Pubblico ministero nei riguardi del Giudice è “di organica collaborazione giudiziaria, per fini di giustizia e nel rispetto dell’interesse obiettivo della legge” (Corte Cost., sent. 9 giugno 1971, n. 123), da esercitare, però, nel rispetto delle regole legislative sul giusto processo, che si deve sempre svolgere, in tempi ragionevoli, nel contraddittorio tra le parti, poste in condizioni di parità, davanti al Giudice terzo ed imparziale.
Il Pubblico ministero viene, quindi, elevato dalla Costituzione (art. 112) al ruolo di titolare diretto ed esclusivo dell’azione penale e delle attività di indagine ad essa connesse, che deve esercitare “in relazione a qualunque fatto di reato comunque conosciuto” (Corte Cost., sent. 24 dicembre 1993, n. 462), in modo obbligatorio ed imparziale, in quanto mira a realizzare solo quelle finalità preventive e repressive tassativamente stabilite dal legislatore ordinario (come ha affermato Corte Cost., sent. 6 settembre 1995, n. 420, dove si sono richiamate le precedenti pronunce nn. 84 del 1979, 88 del 1991, 462-463-464 del 1993), con l’unica eccezione dell’ipotesi del giudizio di accusa contro il Capo dello Stato, per alto tradimento o attentato alla Costituzione, prevista dalla stessa Costituzione all’art. 90, nella quale la funzione requirente è svolta da Commissari Parlamentari nominati dal Parlamento in seduta comune.
Avverte il rischio di una sottoposizione del PM all’esecutivo o di una menomazione all’indipendenza della magistratura?
Sono fermamente convinto che in nessun modo l’attuale riforma costituzionale della magistratura ordinaria comporti, neppur vagamente, il rischio di una sottoposizione del Pubblico ministero all’esecutivo o di una compressione dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura sancite dall’art. 104 Cost.
In nessuna parte della riforma costituzionale Meloni/Nordio si paventa la possibilità che il Pubblico ministero torni ad essere sottoposto al potere esecutivo, come era in Italia prima dell’avvento della Costituzione del 1948.
In proposito devo porre nel massimo rilievo che nella relazione di presentazione del disegno di legge costituzionale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni e del Ministro della Giustizia Nordio, è espressamente detto che l’intervento di riforma costituzionale:
– “trae origine dal riconoscimento dei principi del giusto processo nel novellato art. 111 Cost., dall’evoluzione del sistema processuale penale italiano verso il modello accusatorio…”;
– “conferma la compiuta assimilazione tra i magistrati del Pubblico ministero e i Giudici rispetto alle garanzie offerte dai principi di autonomia e indipendenza”, in continuità “con la storia costituzionale italiana e con l’interpretazione della Corte Costituzionale”;
– “dà attuazione alla separazione delle loro carriere in modo conforme alla struttura più coerente con le regole fondamentali del processo penale, mantenendo altresì il presidio costituito dal Consiglio Superiore della Magistratura in una nuova duplice conformazione”.
Sembra, pertanto, del tutto fuorviante il comunicato emesso il 30 ottobre 2025 dalla Giunta Esecutiva Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, all’indomani dell’approvazione in quarta lettura del disegno di legge di riforma costituzionale, nella parte in cui ha denunciato in modo del tutto apodittico che “questa riforma altera l’assetto dei poteri disegnato dai costituenti e mette in pericolo la piena realizzazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge”, perché una lettura spassionata del testo del disegno di legge permette facilmente di comprendere che la riforma:
– da un lato, non incide in alcun modo sull’assetto dei poteri disegnato dai costituenti, andando, invece, a meglio distinguere la magistratura giudicante e quella requirente nel pieno rispetto della loro autonomia e della loro indipendenza, indubbiamente rafforzate dalla previsione di essere governate da due distinti Consigli Superiori, in ognuno dei quali la componente togata di riferimento ha la maggioranza dei due terzi;
– e dall’altro lato, consolida la piena uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, perché, nel momento in cui sarà in vigore, permetterà ad ogni utente del servizio di giustizia di essere certo che i due soggetti pubblici con i quali si rapporta, ossia il Giudice ed il Pubblico ministero, non solo svolgono funzioni nettamente diverse, ma sono anche organizzati in modo distinto, così da non poter avere inframmettenze tra di loro di alcun tipo.
Si parla di due CSM, due organi di autogoverno. È una maggiore garanzia di indipendenza o un rischio di duplicazione corporativa?
La creazione di due distinti Consigli Superiori per ciascuna branca della magistratura ordinaria rafforza l’autonomia e l’indipendenza di ciascuna magistratura e cerca di prevenire il rischio di una duplicazione corporativa
Giudice e Pubblico ministero, essendo investiti di funzioni pubbliche nettamente distinte, non possono che essere rivestiti da magistrati appartenenti a complessi funzionali diversi, così che la scelta compiuta dal legislatore costituzionale nel 2025 di biforcare l’ordine giudiziario, autonomo ed indipendente da ogni altro potere, nella magistratura della carriera giudicante e nella magistratura della carriera requirente, governati da due Consigli Superiori diversi, anche se analoghi quanto a composizione e attribuzioni, appare del tutto coerente con la disciplina del sistema processuale di stampo accusatorio introdotta a livello costituzionale nel 1999 con la modifica dell’art. 111 Cost. e non altera in alcun modo il governo autonomo rispettivamente della magistratura giudicante e di quella requirente, che viene, invece, rafforzato dalla previsione che ciascun Consiglio Superiore è composto per i due terzi da membri tratti all’interno della magistratura di riferimento, che dal punto di vista professionale, ovviamente, meglio conoscono le peculiarità e le difficoltà della magistratura alla quale appartengono.
Di conseguenza, con la creazione di due distinti Consigli Superiori, competenti a provvedere, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, alle assunzioni, alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle valutazioni di professionalità ed ai conferimenti di funzioni nei riguardi nei rispettivi magistrati della giudicante e della requirente, viene, indubbiamente, rafforzata l’autonomia e l’indipendenza di ciascuna magistratura non solo nei confronti di ogni altro potere ma anche nei confronti dell’altra magistratura, realizzando appieno la netta distinzione che vi deve essere tra coloro che esercitano le funzioni giudicanti e coloro che esercitano le funzioni requirenti per effetto della costituzionalizzazione del processo accusatorio, avvenuta, ricordo, nel 1999.
Ciò chiarito, devo, tuttavia, rilevare che la riforma costituzionale appare criticabile nella parte in cui disciplina la composizione di ciascun Consiglio Superiore.
L’art. 3 del testo sottoposto al quesito referendario prevede che ciascun Consiglio superiore, presieduto dal Presidente della Repubblica, avrebbe un membro di diritto, ossia rispettivamente il Primo Presidente della Corte di Cassazione quello giudicante ed il Procuratore Generale della medesima Corte quello requirente, mentre gli altri componenti sarebbero scelti secondo un metodo abbastanza insolito per un organo di rilevanza costituzionale.
Essi, infatti, verrebbero estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compilerebbe mediante elezione; e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge, senza, però, prevedere, a differenza dell’altra componente, alcuna forma di elezione dei sorteggiabili da parte del corpo giudiziario che pure dovrebbe essere rappresentato.
Sorgono, pertanto, fondati dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., perché i due terzi dei componenti di tali organi sarebbero selezionati per pura casualità senza alcuna valutazione della loro capacità a svolgere delicati e complessi poteri di gestione del rispettivo corpo di magistrati, che a loro volta continuerebbero ad esercitare funzioni pubbliche giudicanti o requirenti incidenti sulla protezione dei diritti di libertà dei cittadini, che, all’opposto, richiederebbe Giudici o Pubblici ministeri amministrati da soggetti di elevata professionalità gestionale oculatamente selezionati.
Mi sembra opportuno ricordare che il sistema della selezione dei membri di un organo di governo della magistratura per sorteggio è seguito solo in Grecia, ma è ristretto esclusivamente ai magistrati giudicanti e requirenti in servizio da almeno due anni con il grado di Aeropagita o Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, ossia al culmine delle rispettive carriere e quindi certamente in grado di assicurare un efficiente esercizio dei poteri di governo autonomo della magistratura.
Quindi, se proprio si voleva combattere il deleterio fenomeno del correntismo all’interno della magistratura ordinaria, tanto della giudicante quanto della requirente, facendo ricorso al modello greco, conveniva prevedere che il sorteggio dei membri togati fosse svolto tra magistrati che avessero già dimostrato la capacità di esercitare le funzioni di gestione della magistratura di appartenenza: o per aver svolto incarichi direttivi o semi-direttivi o per aver fatto parte dei Consigli Giudiziari.
La riforma si accompagna alla previsione di un’Alta Corte disciplinare. È un passo verso una maggiore trasparenza o un possibile vulnus per l’autonomia?
L’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare presenta aspetti controversi.
Da molti anni sia in sede politica che in sede dottrinaria si contesta l’operato dell’attuale Sezione disciplinare del vigente Consiglio Superiore della Magistratura, accusata, a torto o a ragione, di un accentuato corporativismo nelle decisioni adottate.
Sulla base del programma politico presentato nelle ultime elezioni politiche, l’attuale maggioranza di centro-destra, volendo superare le critiche mosse alla disciplina risultante dagli artt. 104 e 105 della Costituzione del 1948 e dalla legge istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura del 1958, che aveva la stranezza di istituire un organo giurisdizionale all’interno dell’organo di governo autonomo della magistratura, ha scelto di introdurre, con l’art. 4 della riforma Meloni/Nordio, l’Alta Corte Disciplinare, che sarebbe composta da quindici giudici, dei quali tre sarebbero nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; tre sarebbero estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti appena indicati che il Parlamento, in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compilerebbe mediante elezione; sei sarebbero magistrati giudicanti e tre sarebbero magistrati requirenti, che verrebbero estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che dovrebbero svolgere o avrebbero svolto funzioni di legittimità. L’Alta Corte eleggerebbe il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’alta Corte durerebbero in carica quattro anni senza possibilità di rinnovo e l’ufficio sarebbe incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con qualsiasi altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza sarebbe ammessa impugnazione anche per motivi di merito esclusivamente dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudicherebbe senza la partecipazione dei componenti che avrebbero concorso a pronunciare la decisione impugnata.
Sempre per l’art. 4 cit., sarebbe prevista una riserva di legge per determinare gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni; per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti in modo da assicurare la rappresentanza dei magistrati giudicanti o requirenti nel collegio; per la fissazione delle forme del procedimento disciplinare e delle norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte.
Appare evidente che l’opzione organizzativa scelta dall’attuale maggioranza politica, sebbene accentui il carattere giurisdizionale dell’organo disciplinare previsto per i magistrati ordinari, comprime, da un lato, l’autonomia riconosciuta alla magistratura ordinaria, perché riduce la sua rappresentanza all’interno dell’organo disciplinare da 2/3 a 3/5; e dall’altro lato, riduce il diritto di difesa del magistrato incolpato, che non potrebbe più fare ricorso all’autorità giurisdizionale ordinaria contro la decisione dell’organo disciplinare, che nel sistema ancora in vigore è svolto dalla Cassazione a Sezioni Unite Civili.
A mio modesto avviso, sarebbe stato più corretto prevedere che la sentenza emessa dall’Alta Corte Disciplinare poteva essere impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.
Non teme che l’attuale dibattito, più che sul merito della riforma, sia divenuto eccessivamente polarizzato, segnato da paure e retaggi di categoria?
Effettivamente rilevo toni sin troppo accesi negli interventi di alcuni dei miei colleghi.
Spero che una più pacata riflessione induca tutti i componenti dell’ordine giudiziario e l’Associazione Nazionale dei Magistrati ad affrontare il tema della riforma costituzionale Meloni/Nordio con la competenza tecnico-giuridica, l’autonomia e l’indipendenza che devono caratterizzare l’agire di ogni magistrato, evitando il rischio di essere coinvolti in una contrapposizione politica che mina drasticamente l’imparzialità che deve caratterizzare il magistrato della giudicante come quello della requirente, che sono e devono apparire sottoposti esclusivamente alla legge costituzionalmente conforme.
Ritiene che la separazione delle carriere sia una battaglia riconducibile soltanto alla destra politica, o piuttosto un tema che attraversa anche il pensiero riformista e le culture giuridiche garantiste di ispirazione progressista?
Da studioso di ordinamento giudiziario posso serenamente dire che il tema dell’esigenza di separare le carriere dei magistrati ordinari giudicanti da quelli requirenti, ferme restando le garanzie di autonomia e di indipendenza della magistratura ordinaria complessivamente intesa, non ha una intrinseca colorazione politica, in quanto è proprio di chiunque abbia a cuore le sorti del processo penale accusatorio, al punto che ricordo che la Commissione Bicamerale presieduta da Massimo D’Alema, importante leader della sinistra di questo Paese, il 4 novembre 1997 presentò un testo nel quale si distinguevano nettamente i magistrati della giudicante da quelli della requirente e di conseguenza si articolava il Consiglio Superiore in due distinte Sezioni.