SEPARAZIONE DELLE CARRIERE: LE RAGIONI DI UN PERCORSO – DI BENIAMINO MIGLIUCCI
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SEPARAZIONE DELLE CARRIERE: LE RAGIONI DI UN PERCORSO.
di Beniamino Migliucci
L’autore, Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane dal 2014 al 2018, nel ritenere la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti come la “madre di tutte le riforme” per un processo giusto, traccia la storia dell’impegno di UCPI, dal codice accusatorio del 1988 all’art. 111 della Costituzione. Evidenzia, infine, come la campagna referendaria condotta sino ad ora dall’ANM comporti il rischio di una delegittimazione della magistratura, che corre il rischio di perdere autorevolezza, qualsiasi sia l’esito del referendum con un danno, non solo per la magistratura, ma per tutti.
Affrontare il tema della riforma della giustizia e, dunque, della separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti non è complicato per chi, come l’Unione delle Camere Penali, ha da sempre ritenuto che questa fosse la madre di tutte le riforme.
Questo perché, da quando l’Unione è nata, l’obiettivo è stato quello di liberare il nostro Paese da un codice inquisitorio di matrice autoritaria e di ottenere un processo giusto, che tale non poteva essere senza che il giudice fosse terzo, distinto e distante da chi accusa e chi difende.
Il cammino per arrivare al giusto processo doveva passare, innanzitutto, da un’evoluzione culturale che ripudiasse segretezza e cartolarità del vecchio codice di rito, che non permetteva all’imputato di partecipare al processo di formazione della prova, per approdare a un codice accusatorio di stampo liberale e democratico, contraddistinto dai principi di trasparenza e oralità.
Un codice che finalmente privilegiasse il contraddittorio come metodo scientifico più appropriato per cercare di avvicinarsi a una corretta decisione.
La riforma del codice di procedura penale del 1988 ha rappresentato il primo fondamentale passo verso un processo equo, anche se incrostazioni inquisitorie hanno continuato a persistere.
La vera ragione delle difficoltà incontrate nella applicazione e nella attuazione delle nuove regole processuali va individuata, oltre che nella contrarietà di parte della magistratura, soprattutto nella circostanza che il codice accusatorio non trovava protezione nella nostra Costituzione fino al 1999, quando, finalmente, sono stati inseriti i principi del giusto processo.
Così come si era verificato per la riforma del 1988, anche la modifica dell’art. 111 della Costituzione ha visto come protagonista l’Unione delle Camere Penali, ed è giusto, nel contempo, sottolineare che il risultato venne ottenuto grazie alla convergenza trasversale di forze politiche, in una stagione culturale fruttuosa per la riforma.
La norma costituzionale, avversata da una parte della magistratura, non lascia spazio ad equivoci di sorta: il giudice, oltre che imparziale, doveva essere terzo e ciò per garantire la posizione di parità delle parti nel processo e la imparzialità della decisione.
La logica conseguenza avrebbe dovuto essere l’immediata attuazione di tale principio cardine, ineludibile, del giusto processo voluto in Costituzione.
Il tema invece è stato abbandonato per ignavia e per la debolezza della politica che ha fatto, da sempre, fatica ad affrancarsi dal timore di scontentare la magistratura.
L’Unione delle Camere Penali nel 2017 ha raccolto le firme per una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare che ha avuto il merito di riproporre al centro dell’attenzione un tema che sembrava ormai sepolto.
La storia parlamentare recente è nota.
Siamo alle soglie di un referendum confermativo che speravamo fosse affrontato concentrandosi sulle questioni tecniche della riforma, al fine di fornire informazioni corrette sui contenuti della stessa.
Le aspettative in tal senso si sono rivelate infondate.
Se questo era purtroppo largamente prevedibile da parte della politica, che ha inteso strumentalizzare un momento di importante partecipazione popolare per cercare di abbattere o rafforzare il Governo, era lecito attendersi diverso atteggiamento da parte dell’ANM e dal suo Comitato per il no.
Tale Comitato ha smarrito la via dell’aderenza alla realtà per affidarsi, ripetutamente, a gravi distorsioni e alla disinformazione, anche maldestra, sperando di suscitare nell’opinione pubblica preoccupazione per una ipotizzata, quanto inesistente, subalternità della magistratura alla politica.
Una chiamata, dunque, alla difesa di prerogative costituzionali minacciate, quali l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, e, perché no, addirittura, della democrazia.
Il messaggio, malizioso quanto falso, per sostenere l’idea che con la riforma si intendesse disarmare la magistratura, rendendo impossibile il controllo della stessa sulle malefatte della politica.
Una contrapposizione, insomma, tra il bene (la magistratura) e il male (la politica) secondo una visione manichea insostenibile, quanto fondata su dati inveritieri.
Inutile dire che nella riforma non c’è nulla, ma proprio nulla, che sorregga la mera ipotesi di una sottoposizione della magistratura alla politica e di questo ne è perfettamente consapevole la magistratura associata.
L’articolo 104 della riforma costituzionale prevede, infatti, espressamente, quanto correttamente, che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati dei carriera giudicante e dalla carriera requirente”.
Come giusto, dunque, una totale, inequivoca, paritaria, attribuzione di autonomia e indipendenza a pubblici ministeri e giudici.
Emerge, allora, con tutta evidenza, la ragione per cui si è ritenuto di affidarsi a slogan e argomenti che distorcono la realtà e mirano a disorientare la opinione pubblica, quasi a metterla davanti ad una scelta: o noi o la politica, oppure – e peggio ancora – o con noi, in difesa della democrazia minacciata, o contro di noi, con il rischio di una svolta autoritaria.
Le ragioni di questo deragliamento vanno ricercate nel fatto che sono, di volta in volta, cadute le obiezioni avanzate dalla magistratura associata e non esistono motivi seriamente spendibili per ostacolare la riforma della giustizia. Il pubblico ministero non sarà assoggettato al potere politico, non diventerà un superpoliziotto, o alternativamente – secondo convenienza – un grigio burocrate e potrà abbeverarsi, quanto più desidera, alla cultura della giurisdizione, che intesa come rispetto delle regole, della Costituzione e della legalità, dovrebbe essere patrimonio di tutti gli operatori del diritto, mentre, correttamente interpretato, lo ius dicere appartiene solo al giudice.
Tramontate, perché inconsistenti, le prime critiche, si è scelta la strada delle mistificazioni e del ricorso alle paure. Il Presidente della ANM, Dott. Parodi, ad esempio, sentito in Commissione Affari Costituzionali del Senato per contrastare la riforma ha affermato: “prima di arrivare in aula il PM vaglia e chiede l’archiviazione e lo fa nella pienezza della sua funzione giurisdizionale, perché questo è un dato che, grazie all’efficienza del sistema, perché vogliamo in qualche modo rinunciare a questo?”.
Un avvertimento all’opinione pubblica, una catastrofica conseguenza della riforma, per cui il p.m. non chiederebbe più archiviazioni e proscioglimenti. Insomma, il magistrato inquirente perderebbe etica e professionalità, vi sarebbe un arretramento delle garanzie nella valutazione delle risultanze delle indagini e del processo da parte del pubblico ministero e, di fatto, si assisterebbe alla sua trasformazione in un personaggio privo remore e scrupoli.
Naturalmente tutto questo non è vero e il pubblico ministero continuerà a svolgere le sue funzioni come avviene adesso.
La ricetta comprende, dunque, disinformazione associata a una buona dose di timori e, perché no, di benaltrismo, cui si ricorre quando si vuole eludere un problema, sostenendo che ve ne sono altri più meritevoli da essere affrontati.
Tra questi, l’ANM rileva che la riforma non renderebbe più celere il processo, così come non eviterebbe errori giudiziari.
Premesso che la riforma non è necessariamente finalizzata a tali obiettivi, la critica non coglie, ancora una volta, nel segno, perché vi sarebbe una ricaduta positiva anche su speditezza ed errori.
Basti pensare alle proroghe delle indagini inusitatamente e continuamente concesse persino quando poi non vengano più effettuate indagini e alle autorizzazioni alle intercettazioni concesse dai giudici nel novantaquattro per cento delle richieste formulate dai p.m., fino ad arrivare al novantanove per cento in caso di proroghe.
Quanto precede, spesso, per mancanza di un effettivo controllo nella fase delle indagini da parte del giudice. Il controllore non può mai appartenere alla stessa organizzazione del controllato.
Per quanto agli errori non si rammenta mai abbastanza che lo Stato, dal 1992 ad oggi, ha pagato più di un miliardo di euro per ingiusta detenzione, il che deve fare riflettere soprattutto in merito alla fase delle indagini e delle cautele. Un processo finalmente giusto in attuazione della norma costituzionale e un rapporto fondato sulla sfiducia nei confronti dell’ipotesi accusatoria da parte del Giudice, consentirà anche di evitare errori.
La vera ragione del deragliamento dell’ANM va individuata, però, nel timore di perdere un potere che si è stratificato nel tempo grazie alle degenerazioni correntizie che hanno invaso anche il CSM, che, a sua volta, ha smesso di essere un organo di garanzia come previsto dalla Costituzione e si è auto-conferito, impropriamente, compiti e poteri di rappresentanza.
In questo contesto, l’ANM lamenta la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i magistrati inquirenti, l’altro per i giudicanti e la previsione del sorteggio per la nomina dei consiglieri, il che annullerebbe le prerogative costituzionali del governo autonomo della magistratura.
Le critiche sono strumentali e infondate.
Nei due Consigli la maggioranza sarà di togati e, quindi, non vi è nessuna possibilità di ingerenza da parte della politica e dell’esecutivo.
L’effetto positivo sarà che, finalmente, la carriera dei giudici non dipenderà dai pubblici ministeri e, viceversa.
In merito al sorteggio, la magistratura associata sembra aver dimenticato le profonde critiche formulate nel tempo al Consiglio Superiore della Magistratura e alle correnti da parte delle massime cariche dello Stato e da una parte della stessa magistratura.
Nessuna autocritica e nessuna volontà di proporre riforme in grado di porre fine al sistema prodotto dalla degenerazione correntizia che ha trovato il proprio culmine nello scandalo Palamara, non isolato episodio, ma meccanismo consolidato, anche di rapporti impropri con la politica.
Il sorteggio è, dunque, un rimedio a un sistema deteriorato che consente di spezzare il legame tra elettore ed eletto, che ha prodotto i guasti riconosciuti anche da una parte della magistratura e renderà più trasparenti nomine e promozioni.
L’ANM ritiene che il sorteggio comporti anche una riduzione della qualità dell’organo di governo autonomo.
La considerazione, oltre ad essere priva di senso, è chiaramente offensiva per i magistrati sorteggiati che hanno superato un concorso difficile e che, nella loro funzione, chiedono e ottengono misure cautelari e sequestri, irrogano pene, ergastoli e confiscano patrimoni.
Non si comprende perché questi stessi magistrati non sarebbero in grado di adempiere adeguatamente ai compiti di amministrazione previsti dall’art. 105 della Costituzione e a fornire eventuali pareri quando richiesto dal Ministro della Giustizia.
Sul sorteggio si è espresso, in occasione del nostro congresso straordinario a Catania il magistrato Dott. Andrea Mirenda, primo dei sorteggiati al Consiglio Superiore della Magistratura, definendolo “la più democratiche delle formule rappresentative non politiche: essa solo, difatti, garantisce a qualunque magistrato la possibilità di accedere al governo autonomo della Magistratura, senza mediazioni, senza ricorrere a clientele o ad apparati”.
Nelle mire della magistratura associata, infine c’è l’Alta Corte disciplinare.
Si afferma che tale organismo sarebbe un giudice speciale e, in quanto tale in contrasto con la Costituzione, dimenticando, peraltro, che già ora tale compito è assegnato alla sezione disciplinare del CSM che, di fatto, costituisce un giudice speciale, mentre non si può trascurare che l’introduzione dell’Alta Corte avviene con norma costituzionale.
La doglianza nasconde, in realtà, l’insofferenza per un giudizio disciplinare effettuato da un Giudice terzo.
L’Alta Corte, con le sue valutazioni imparziali, finirà con il conferire autorevolezza alla magistratura, perché non è più ammissibile una disciplina domestica che nel tempo ha consentito brillanti carriere a chi non lo meritava.
In conclusione, la campagna referendaria condotta sino ad ora dall’ANM, per quanto rilevato, comporta il rischio di una delegittimazione della magistratura che corre il rischio di perdere autorevolezza, qualsiasi sia l’esito del referendum e questo è un danno, non solo per la magistratura, ma per tutti.
Forse c’è tempo per rimediare, confrontandosi sui temi, abbandonando il tema della disinformazione, o, peggio ancora, della mistificazione e delle paure infondate.
La riforma non è e non può essere contro la magistratura, ma mira a rafforzare il giudice, senza indebolire il pubblico ministero; non è di destra, o di sinistra, è la semplice attuazione di un principio costituzionale, indispensabile in un Paese liberale e democratico, che ha adottato un codice accusatorio, ed è nell’interesse dei cittadini e della stessa magistratura.