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UNA RIFORMA EPOCALE, UN PUNTO DI SVOLTA NEL PERCORSO  DI CRESCITA DEMOCRATICA DEL PAESE – DI GIAN DOMENICO CAIAZZA

UNA RIFORMA EPOCALE, UN PUNTO DI SVOLTA NEL PERCORSO DI CRESCITA DEMOCRATICA DEL PAESE – DI GIAN DOMENICO CAIAZZA

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UNA RIFORMA EPOCALE, UN PUNTO DI SVOLTA NEL PERCORSO DI CRESCITA DEMOCRATICA DEL PAESE

di Gian Domenico Caiazza

L’autore, Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane dal 2018 al 2023, ricorda come, nei primi anni della sua carriera, giudici istruttori e pubblici ministeri fossero sostanzialmente indistinguibili, in un sistema di tipo inquisitorio. Con la riforma Vassalli e l’introduzione del processo accusatorio si aprì un nuovo capitolo. Il movimento delle Camere Penali elaborò allora un percorso politico-culturale che puntava a garantire la terzietà del giudice, separandone carriera, formazione e disciplina da quelle del PM, a blindare in Costituzione i principi dell’accusatorio, poi confluiti nella riforma dell’art. 111 Cost., e a proporre successivamente (nel 2017) una legge di iniziativa popolare ispiratrice della riforma oggi in discussione.

Ora che gli anni passano impietosi, e il carniere dei ricordi è sempre più ricco, provo a ricostruire quale possa essere stata la prima volta nella quale io abbia potuto sentir parlare di separazione delle carriere. Certo, non prima del mio metter piede nella Camera Penale di Roma. Non all’università, per dire, anche perché la riforma Vassalli era ben di là da venire; ed anche i primi otto anni di professione li ho spesi in compagnia del vecchio rito. PM e Giudice istruttore sostanzialmente indistinguibili (la “formalizzazione” dell’indagine era un mero passaggio di consegne), ed il Pretore -sembra incredibile, a ripensarci- istruttore e poi giudice delle sue stesse istruttorie, con un avvocato -preso a caso in aula- chiamato a svolgere -a mo’ di figurante o poco più- nientemeno che il ruolo del PM. I processi davanti al giudice collegiale avevano ad oggetto gli atti di indagine acquisiti integralmente al fascicolo dibattimentale, testimonianze comprese. La citazione dei testi, chiamati preliminarmente a confermare (“confermo”, era l’inesorabile incipit) le deposizioni rese al PM o alla polizia giudiziaria, erano pressoché l’unico lampo di luce sulle indagini, con il difensore finalmente facoltizzato a contro esaminare (si fa per dire) il testimone, alla ricerca di possibili inciampi. È dunque ovvio che di ordinamento giudiziario si sia iniziato a parlare, e con giusta veemenza, non appena su questo polveroso e desolato pianeta processuale planò la riforma di Giuliano Vassalli. Naturalmente, se ne parlava solo e rigorosamente nell’allora ristretto mondo dei penalisti iscritti alle Camere Penali; e dove, altrimenti?

L’avvocatura penalistica italiana ha cominciato a ragionare da soggetto politico solo in quelle modeste stanzette che ospitavano, per concessione del Presidente di Tribunale di turno, le nostre prime sedi, che la gran parte dei maggiorenti del Foro guardavano con altero o al più paternalistico distacco. La scintilla la innescò quel grande uomo che fu Giuliano Vassalli, quando disse, nella famosa intervista al Financial Times, che la riforma accusatoria del processo era una cosa bellissima, ma che non avrebbe mai funzionato senza una modifica costituzionale dell’ordinamento giudiziario che separasse le carriere tra PM e Giudice.  Inizia da lì l’impegno concreto dei penalisti italiani, il lungo percorso politico verso un obiettivo che sembrava allora davvero utopistico. Capimmo presto quanto fosse necessario un passaggio intermedio che blindasse in Costituzione i principi fondativi del modello processuale accusatorio, da subito bombardati e semi affondati dalla Corte di Cassazione e purtroppo anche dalla Corte Costituzionale. Un lungo percorso di iniziative e battaglie, culminate undici anni dopo nella riforma dell’art. 111 della Costituzione, ed altri 17 anni dopo nella proposizione della legge di iniziativa popolare che ha quasi interamente ispirato l’attuale riforma (e bene sarebbe stato, sia detto per inciso, che l’avesse ispirata nella sua interezza).

In tutto ciò, la magistratura italiana è rimasta sistematicamente e saldamente piantata su posizioni di drastica opposizione: al processo accusatorio, alla riforma del 111, e -figuriamoci- alla separazione delle carriere. Ecco il beffardo paradosso: la rappresentanza politica della magistratura, che oggi stigmatizza la contiguità con la destra dei sostenitori della riforma, avvinta con tutte le sue forze, come una cozza allo scoglio, alla più nitida idea autoritaria dell’ordinamento giudiziario e del processo, ereditata direttamente dal fascismo, e specificamente dalla relazione illustrativa al Duce che ne fece il Ministro Grandi. E cioè quale? Quella del Pubblico Ministero -non è questo che sentiamo ancora oggi rivendicare? – “primo giudice del fatto”, garanzia per il cittadino di un vaglio compiuto da una “parte imparziale”, che pretende di radicare nell’essere parte pubblica la certezza della propria imparzialità. Premessa dalla quale consegue la inesorabile marginalizzazione del ruolo del giudice, che in fondo è lì per completare il lavoro, per dargli -come si dice in autofficina- un’occhiata di controllo. Né più né meno che lo schema PM-Giudice Istruttore. Gli elementi di prova raccolti da una “parte imparziale”, eticamente vincolata dalla sua natura pubblica e dalle regole processuali alla ricerca della Verità (anche a favore dell’indagato, perbacco) sarebbero insomma già un bel portarsi avanti nel lavoro. La famosa “cultura della giurisdizione”, che con la odierna riforma il PM d’improvviso smarrirebbe, perdendosi nel buco nero della sua anima poliziesca, altro non è, a ben vedere, che la versione elegante e politicamente corretta del modello inquisitorio del processo. Modello nel quale, dunque, il Pubblico Ministero è il soggetto forte, protagonista e traino della giurisdizione; idea inesorabilmente trasferita nell’assetto associativo della magistratura, dove la prevalenza politica strabordante dei pubblici ministeri è inversamente proporzionale alla percentuale numerica.

Sta in questa fortissima resistenza culturale della magistratura ai principi fondativi del rito accusatorio, in questa irriducibile ritrosia ad accettare l’idea del PM come parte processuale sullo stesso piano della difesa, la cifra della tormentata storia del “nuovo” processo penale in quest’ultimo trentennio ed oltre; e dunque la ragione più autentica dell’avversione durissima alla separazione delle carriere. Il fatto è che questa postura corporativa, conservatrice ed anti-moderna oltre ogni limite, che rivendica l’isolamento mondiale dell’ordinamento giudiziario italiano, con la mesta compagnia di Turchia, Romania e -in parte- Bulgaria, è assorbita e fatta propria da una parte importante della politica, e da una parte assolutamente predominante dei media. Che poi quella parte politica sia oggi fortemente collocata nella sinistra italiana, meriterebbe una trattazione a parte, ma è un dato di fatto, che è poi all’origine della sorprendente trasfigurazione di quella schietta eredità fascista in una battaglia del progressismo nostrano. Non era così in tempi felici ma desolantemente lontani, quelli di Giuliano Vassalli prima, della sinistra al Governo quando si varò la riforma dell’art. 111 della Costituzione (con un Ministro di Rifondazione Comunista!), della Commissione bicamerale di Massimo D’Alema, fino alla segreteria Martina di un PD che definiva “indispensabile” separare le carriere.

Le Camere Penali Italiane hanno navigato nel succedersi di questi marosi politici senza mai deflettere dalla difesa strenua di questo obiettivo perfino elementare e basico di civiltà giuridica, che in tutto il mondo democratico intende rassicurare il cittadino in ordine ad un suo elementare diritto: che il Giudice chiamato eventualmente a giudicarlo non abbia nulla a che fare, non abbia alcuna commistione ordinamentale, formativa, disciplinare ed associativa, con il Magistrato che dovesse accusarlo. Può mai questa elementare esigenza di giustizia, questo naturale riflesso popolare, questa basica pretesa di terzietà del giudice, essere affidata alla lotteria della sua virtù, e non -prima e da subito- ad un assetto ordinamentale che la garantisca? Nessuno immagina che, d’improvviso, ogni stortura del sistema ed ogni ingiustizia sarà emendata e prevenuta. L’imparzialità e l’onestà del giudice resteranno sempre decisive, ma l’ordinamento giudiziario deve farsi carico di quel bisogno vitale della società, cioè del dovere i giudici apparire, prima che essere, equidistanti e terzi.

Il Paese ha pagato e paga un prezzo molto alto all’ultratrentennale ritardo di questa riforma dell’ordinamento giudiziario, sintetizzabile nella ormai cronica ipertrofia del ruolo e del peso del Pubblico Ministero negli equilibri della giurisdizione, ed ancor di più, per stretta ed inevitabile conseguenza, nella percezione pubblica e dunque nell’idea che i cittadini si sono fatti delle vicende giudiziarie e della amministrazione della giustizia. Il PM è il protagonista assoluto dello scenario giudiziario, nel quale il giudice è puntualmente attore non protagonista. L’accusa, nel nostro Paese, è già la sentenza, per l’impatto anomalo e micidiale che ha assunto ormai anche una semplice iscrizione nel registro degli indagati, e per il totale disinteresse, da parte di media e pubblica opinione, circa il giudizio conclusivo che di quella ipotesi accusatoria darà infine il giudice. Perciò questa riforma è fondamentale: perché affronta e si propone di risolvere l’unico profilo della indipendenza del giudice che mostra reali criticità, e cioè l’indipendenza c.d. interna, l’indipendenza dal Pubblico Ministero. E si propone di farlo in modo giustamente drastico, separando i due CSM e, per ragionevole conseguenza, anche le commistioni associative, oltre che l’indebito controllo da parte di una associazione privata quale è l’A.N.M. su un organo (ora due) di rilievo costituzionale, in ossequio a criteri correntizi che rappresentano in concreto l’unico, reale controllo politico della Magistratura, l’unico vero attentato alla sua indipendenza del quale sarebbe serio e doveroso discutere.

Insomma, una riforma epocale, un punto di svolta nel percorso di crescita democratica del Paese, che le Camere Penali italiane hanno il pieno diritto di rivendicare, con orgoglio e passione, alla splendida storia degli avvocati penalisti italiani.