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ATTI DI PROMOVIMENTO DI QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E SENTENZE DELLA CORTE

Atti di promovimento delle questioni di legittimità costituzionale e sentenze della Corte in materia penale pubblicati nell’ultima Gazzetta Ufficiale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Patrocinio a spese dello Stato – Decreto di ammissione – Casi di revoca – Acclarata mancanza della veste di persona offesa dai reati di cui all’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002 – Omessa previsione – Denunciata violazione del principio di ragionevolezza – Inammissibilità della questione. – Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 112. – Costituzione, art. 3. (T-200047) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.12 del 18-3-2020)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario – Modifiche all’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 introdotte dalla legge c.d. “spazzacorrotti” – Inserimento di determinati reati contro la pubblica amministrazione nell’elenco dei reati ostativi alla concessione della sospensione dell’ordine di esecuzione – Omessa previsione, in subordine, di una disciplina transitoria che limiti l’applicabilità della novella ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore – Denunciata irragionevolezza, violazione della finalità rieducativa della pena e del divieto di retroattività della legge penale sfavorevole – Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. – Legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 6, lettera b), modificativo dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale. – Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 7. (T-200049) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.12 del 18-3-2020)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare – Divieto di applicazione ai condannati per i c.d. reati ostativi (in specie, rapina aggravata) di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 – Denunciata irragionevolezza nonchè violazione della finalità rieducativa della pena e dei principi di personalizzazione, gradualità e proporzionalità nell’esecuzione delle sanzioni detentive – Non fondatezza delle questioni. – Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, comma 1-bis. – Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma. (T-200050) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.12 del 18-3-2020)