Enter your keyword

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 17/2021 E LA PRECLUSIONE ALL’INTERVENTO ADDITIVO IN MALAM PARTEM DEL GIUDICE DELLE LEGGI IN MATERIA DI REVOCA DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA – DI LADISLAO MASSARI

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 17 2021 E LA PRECLUSIONE ALL’INTERVENTO ADDITIVO IN MALAM PARTEM DEL GIUDICE DELLE LEGGI IN MATERIA DI REVOCA DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA.PDF

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 17/2021 E LA PRECLUSIONE ALL’INTERVENTO ADDITIVO IN MALAM PARTEM DEL GIUDICE DELLE LEGGI IN MATERIA DI REVOCA DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA

THE SENTENCE OF THE CONSTITUTIONAL COURT N. 17/2021 AND THE FORECLOSURE TO ADDITIVE INTERVENTION IN MALAM PARTEM BY THE JUDGE OF THE LAWS REGARDING THE REVOCATION OF EARLY RELEASE

di Ladislao Massari*

Sommario: 1.1 La sollevata questione di legittimità costituzionale. 1.2 La decisione della Corte. 1.3 Conclusioni

Con la sentenza n. 17 del 2021 la Corte costituzionale dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna dell’art. 54 dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede che la revoca della liberazione anticipata possa essere adottata a seguito dell’accertamento di un “quasi reato” ai sensi dell’art. 115 c.p. e della conseguente assoluzione con adozione però di una misura di sicurezza. La Corte, ponendosi in un solco già da tempo tracciato (ancorché non senza qualche oscillazione), ritiene precluso l’invocato intervento interpretativo additivo in malam partem, richiamando ancora una volta il principio di legalità nella sua declinazione più ampia, costituzionale e convenzionale.

With the sentence n. 17 of 2021, the Constitutional Court declares the inadmissibility of the question of legitimacy raised by the Tribunale di Sorveglianza di Bologna of art. 54 of the penitentiary system in the part in which it does not provide that the revocation of early release can be adopted following the assessment of a quasi-reato” pursuant to art. 115 c.p. and the consequent absolution with the adoption, however, of a security measure. The Court, placing itself in a groove already traced for some time (although not without some oscillations), considers the invoked additive interpretative intervention in malam partem to be precluded, recalling once again the principle of legality in its broadest, constitutional form. and conventional.

1.1 La sollevata questione di legittimità costituzionale.

Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna sollevava con ordinanza del 22 ottobre 2019 questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la revoca della liberazione anticipata possa essere disposta, oltre che per la sopravvenuta condanna per un delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione, successivamente alla concessione del beneficio, anche nei casi di sopravvenuta assoluzione e di contestuale applicazione di una misura di sicurezza per un fatto qualificato ex art. 115 del codice penale. Tanto invocando i parametri contenuti negli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Il giudice remittente solleva la questione di costituzionalità a seguito della richiesta del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna volta ad ottenere la revoca del beneficio della liberazione anticipata applicato in favore di un condannato a pena definitiva ed allorquando era oramai intervenuta l’espiazione integrale della condanna.

Pertanto all’eventuale accoglimento della richiesta dell’ufficio requirente sarebbe conseguito l’effetto della risottoposizione a parte di pena detentiva del condannato, in ragione della revoca del beneficio della liberazione anticipata, recte della originaria concessione della riduzione ex art. 54 o.p.

Nel caso concreto che aveva originato la questione di legittimità costituzionale, il condannato era stato nuovamente imputato, nel corso dell’esecuzione della condanna per un delitto di tentato omicidio, per una analoga condotta criminosa (avendo istigato altro detenuto a commettere reato); tuttavia, per tale nuova contestazione, l’interessato era stato assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, subendo tuttavia, ai sensi dell’art. 115 c.p., l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.

Per effetto della condotta tenuta nel corso dell’espiazione della sanzione detentiva, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna sollecitava la revoca dell’intera riduzione di pena, invocando il disposto del comma 3 dell’art. 54 o. p., a mente del quale «[l]a condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca».

Il Tribunale di Sorveglianza felsineo rilevava tuttavia come difettasse formalmente la condizione posta dalla norma in analisi, cioè l’intervenuta condanna per un delitto non colposo, nonostante nella fattispecie in esame l’assoluzione fosse intervenuta a norma dell’art. 115 cod. pen., e dunque sul presupposto della commissione di un fatto sintomatico di pericolosità sociale.

Soffermandosi sulla nozione di “condanna”, il Tribunale rimettente segnalava come nella disciplina in questione non potesse che attribuirsi un significato letterale alla predetta disposizione normativa, anche alla luce dell’effetto derogatorio al richiamato principio di stabilità dei provvedimenti applicativi dei benefici penitenziari.

Il Tribunale richiamava il prolungato contrasto giurisprudenziale sull’idoneità della sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. a supportare la revoca della liberazione anticipata, laddove però v’era una perfetta equiparazione con la sentenza di condanna; non analogamente invece poteva concludersi per la decisione assunta ex art. 115 c.p.

Né poteva essere utile il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1995, come suggerito dal Procuratore generale che aveva promosso il procedimento di revoca, atteso che in quel caso  il comma 3 dell’art. 54 o. p. era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevedeva la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione, anziché stabilire che il beneficio dovesse essere revocato quando la condanna subìta risultasse incompatibile con il relativo mantenimento.

In quel caso infatti, la Corte aveva censurato e poi rimosso l’effetto automatico della revoca del beneficio conseguente alla sentenza di condanna nel periodo di cui si è detto, subordinandolo invece all’adozione di una condotta che il giudice di sorveglianza ritenga, in relazione alla condanna subita, concretamente ed effettivamente incompatibile con le esigenze di sicurezza sociale, con effetto dunque di restrizione (non già di ampliamento) dello stesso potere giudiziale di revoca.

Il Giudice delle Leggi si muoveva peraltro nella direzione già tracciata della rimozione dei meccanismi preclusivi in via assoluta e di automatica attribuzione di effetti che invece – anche in ambito di espiazione di pena definitiva e di ordinamento penitenziario – devono conseguire alla ponderata valutazione discrezionale della Magistratura di Sorveglianza.

Era per il Tribunale rimettente pacifica dunque la rilevanza della questione di legittimità nel caso all’esame, nel mentre i dubbi maggiori si addensavano sulla legittimità costituzionale della mancata equiparazione della sentenza che accertava il c.d. “quasi reato”[1] e quella di condanna, alla luce del tenore letterale dell’art. 54 co. 3° o.p., ai fini dell’eventuale revoca del concesso beneficio penitenziario.

Con la sentenza resa ex art. 115 c.p. si era innanzi ad un fatto penalmente non irrilevante, pur non rientrante nella previsione punitiva del tentativo, ma apprezzabile dal giudice attraverso criteri mediati tipici anche della determinazione della pena ex art. 133 c.p., ai fini dell’eventuale applicazione di una misura di sicurezza.

Il parametro dell’art. 3 Cost. veniva così evocato nel possibile confronto tra la figura tipica del tentativo e l’istigazione non accolta, laddove il confine tra le due differenti fattispecie può essere assai labile, atteso che anche in tale ultimo caso l’evento antigiuridico non si verifica «unicamente a causa di fattori indipendenti dalla volontà del soggetto».

Si rilevava altresì il contrasto con il principio di finalizzazione rieducativa della pena, ex art. 27 co. 3° Cost., alla luce dell’accertamento di fatti espressivi dell’attuale ricorrenza di una condizione di pericolosità sociale, e della «possibilità per la Magistratura di Sorveglianza di valutare eventuali sopravvenienze, sintomatiche, in misura significativa, della mancata adesione, del condannato, al trattamento o al progetto risocializzante avviato nei suoi confronti».

L’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, interveniva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità della sollevata questione in ragione della possibile interpretazione adeguatrice (per vero oltre la lettera della norma), nella valorizzazione della manifestazione di pericolosità conseguente alla sentenza resa ex art. 115 c.p. Concludeva la difesa erariale per la possibile equiparazione tra la sentenza di condanna e quella resa ex art. 115 c.p. ai fini dell’eventuale revoca del beneficio della liberazione anticipata.

 

1.2 La decisione della Corte.

Con la decisione in commento la Corte richiama le più recenti interpretazioni giurisprudenziali di legittimità sulla natura dell’istituto della liberazione anticipata e le sue stesse decisioni in materia, affermando che la detrazione di pena conseguente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 54 o.p. «non esige il comprovato conseguimento dell’obiettivo di rieducazione, ma solo la prova di una seria e costante partecipazione al relativo percorso, che va incentivata fin dalle fasi iniziali di esecuzione della pena (ex multis, Cass. pen. Sez. I, 6 febbraio 2013, n. 5877; da ultimo, in senso analogo, Cass. pen. Sez. I, 20 maggio 2019, n. 27573)».

Come ricordava il giudice costituzionale in altra decisione, la liberazione anticipata è una «mera riduzione quantitativa della pena, finalizzata a “premiare” il condannato che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, cui non si accompagna alcun regime alternativo a quello carcerario» (così nella decisione n. 291 del 2005).

Nel confine tra il conseguimento dell’obiettivo della rieducazione, tipico delle misure alternative, ed il più limitato presupposto sostanziale della partecipazione al percorso risocializzante, in mancanza di rilievi disciplinari, quale sufficiente elemento per il riconoscimento della liberazione anticipata[2], si svolge il ragionamento del giudice delle leggi nella peculiarità della perimetrazione utile a risolvere la sottoposta questione di legittimità.

Non a caso la liberazione anticipata, come è noto, è beneficio riferibile non solo al periodo di pena espiato successivamente alla irrevocabilità del giudizio di condanna, ma anche all’eventuale periodo del precedente presofferto cautelare, nella peculiare condizione dell’imputato ancora giudicabile e dunque non sottoponibile a trattamento penitenziario pieno, in ragione della presunzione di non colpevolezza[3].

Peculiare istituto quello della liberazione anticipata, che tuttavia non prevede, nel disposto dell’art. 54 co. 3°, o.p., ai fini della revoca, alcuna possibile valorizzazione negativa di condotte cui non abbia fatto seguito un giudizio di condanna per delitto non colposo; né utile per la Corte può dirsi il richiamo – pure invocato dal Procuratore generale della Corte di appello di Bologna e dall’Avvocatura dello Stato – alla sentenza n. 186 del 1995, che, come visto sopra, ha dichiarato incostituzionale l’automatismo della revoca in presenza dell’indice di non meritevolezza costituito dalla condanna intervenuta medio tempore per delitto non colposo, senza possibilità per il giudice di valutare la effettiva incidenza del delitto medesimo sulla condotta dell’interessato, in tal modo restringendo e non ampliando il potere di revoca.

Per vero anche nella giurisprudenza di legittimità si è recentemente affermato che «ai fini della concessione della liberazione anticipata, pur applicandosi il principio che la decisione va assunta allo stato degli atti, non è consentito al giudice di sorveglianza di valutare nuovamente un periodo di detenzione antecedente, già apprezzato negativamente con precedente provvedimento a suo tempo non sottoposto ad impugnazione, neppure se tale provvedimento contenga un errore percettivo o di fatto (Cass. pen. Sez. I, 19 marzo 2004, n. 20962, Rv. 228722); tuttavia, questo principio va coordinato con altro orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale anche nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale (di cui sono espressione gli istituti della revisione e della revoca delle misure cautelari) della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali, quando risulti, successivamente alla loro adozione, che la situazione fenomenica che li aveva giustificati era in realtà diversa; cosicchè, anche in mancanza di una espressa previsione normativa, è consentito rivalutare i presupposti per la concessione di un beneficio già negato o per la revoca di altro già concesso quando si alleghi la sussistenza di una situazione di fatto diversa rispetto a quella presa in esame dai primi giudici, la cui decisione, qualora l’assunto risulti dimostrato, non può comportare alcuna preclusione (Cass. pen. Sez. I, 3 giugno 1996, n. 3870, Rv. 205589); principio, non a caso, affermato dalla giurisprudenza di legittimità proprio per annullare l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza, rilevando che si era formata una preclusione per il passaggio in giudicato di precedente ordinanza di rigetto di beneficio penitenziario, aveva nuovamente respinto l’istanza diretta a conseguire il medesimo beneficio in cui si deduceva che il procedimento penale a carico dell’interessato per il reato causativo del primo rigetto si era concluso con la sua assoluzione per non aver commesso il fatto»[4].

Tuttavia, afferma efficacemente la Consulta che non è consentito un cambio di “verso” della ermeneutica costituzionale in subiecta materia: nel 1995 si determinava la riduzione dei casi di possibile revoca del beneficio della liberazione anticipata per effetto del riconoscimento di uno spazio discrezionale, piuttosto che l’automatica revoca conseguente alla intervenuta sentenza di condanna per delitto non colposo, commesso durante l’espiazione della pena.

La revoca non costituiva dunque un provvedimento vincolato ed automatico, ma del tutto discrezionale e fondato sui risultanti di una «penetrante indagine intesa a stabilire se la condanna subìta costituisca elemento rivelatore della mancanza del ravvedimento e della non meritevolezza dell’anticipato reinserimento nella vita sociale»[5].

Oggi invece la proposta interpretazione adeguatrice della norma dell’ordinamento penitenziario avrebbe comportato – nella tesi rappresentata dal Procuratore Generale e dalla stessa Avvocatura dello Stato – un ampliamento dei casi di possibile revoca del beneficio ex art. 54 o.p. determinando due inaccettabili distinti effetti:

  1. un intervento additivo in malam partem;
  2. una applicazione retroattiva di una norma dell’ordinamento penitenziario con chiari effetti penali sostanziali e di contenuto evidentemente sfavorevole per il condannato.

Interessante il richiamo della Corte ai limiti di delibazione tipici delle sentenze interpretative in malam partem di norme[6], esclusivamente allorchè si riferiscano alla asserita irregolarità del loro procedimento di produzione (in relazione alle norme penali, ex multis, sentenze n. 189 e n. 37 del 2019), così come non sussistono ostacoli alla sindacabilità, anche nel settore dell’ordinamento penitenziario, di “norme di favore” (analogamente, ex multis, sentenze n. 155 e n. 40 del 2019) e di norme che contravvengono ad obblighi di matrice sovranazionale (sentenza n. n. 37 del 2019 e ordinanza n. 219 del 2020).

     Ma la chiave di lettura più efficace della sentenza in commento si coglie nel passaggio motivazionale per cui «quale istituto che rientra tra le misure di ordinamento penitenziario suscettibili di provocare una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato, la liberazione anticipata è dunque soggetta alla disciplina consacrata nel secondo comma dell’art. 25 Cost.», di modo che «Ne consegue che, nel caso di specie, all’adozione di una pronuncia di accoglimento da parte di questa Corte osta non già una ragione meramente processuale – l’irrilevanza della questione, nel senso che una tale pronuncia non potrebbe comunque trovare applicazione nel giudizio a quo – ma una ragione sostanziale, strettamente connessa al principio della riserva di legge sancito dal medesimo art. 25, secondo comma, Cost.».

Ritornano dunque in evidenza, nell’iter motivazionale, la centralità della legge parlamentare in materia penale, cui è ricondotto l’istituto della liberazione anticipata, da un lato, e i limiti sindacato di costituzionalità in malam partem, dall’altro, le cui eccezioni, volte ad evitare “zone franche” dal vaglio della Corte in alcune specifiche ipotesi, sono ricostruite in modo completo ed esaustivo nel punto 5 del considerato in diritto.

Si rinvigorisce così quella posizione per vero almeno apparentemente consolidatasi nella giurisprudenza costituzionale nei decenni scorsi[7] secondo la quale l’ostacolo allo scrutinio di costituzionalità in malam partem ha carattere sostanziale, che, nel caso che ci occupa, affonda profonde e robuste radici nel principio di legalità ex art. 25 Cost.. Sul punto diviene immediato il collegamento diretto con la formidabile svolta operata con la sentenza 32 del 2020, interpretativa di accoglimento (nella dichiarata illegittimità dell’intervento retroattivo operato con la lg. n. 3/2019, c.d. Spazzacorrotti, in materia di preclusioni ex art. 4 bis o.p. all’accesso alle misure alternative e di sospensione dell’ordine di carcerazione), la quale ha operato il primo riconoscimento della natura sostanziale di gran parte delle norme dell’ordinamento penitenziario.

Appena un anno prima della sentenza in commento, la Corte riconosceva dunque la necessità di una complessiva rimeditazione della qualificazione della natura delle norme in materia di esecuzione della pena, valorizzando la prevalente connotazione sostanziale delle stesse, ove incidenti sul quantum, sul quando o sul quomodo della espiazione.

E non può non cogliersi la coincidenza fortunata che si legge nella sentenza ispiratrice in qualche modo della n. 32 del 2020 (ed ancor prima di alcune delle ordinanze di rimessione), ovvero la decisione della Grande Camera Corte Edu del 2013, Del Rio Prada contro Spagna, non a caso riguardante un istituto dell’ordinamento ispanico non lontanissimo dalla liberazione anticipata ex art. 54 c.p.

Ancor più evocativo ai fini che ci occupano, poi, appare il precedente giurisprudenziale richiamato nella predetta decisione n. 32 del 2020 e adottato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti (Weaver v. Graham, 450 U.S. 24, 33(1981); Lynce v. Mathis, 519 U.S. 433 (1997)), nel riferimento al generale divieto di “ex post facto laws”. previsto dalla Costituzione americana proprio nell’ambito delle modifiche delle norme in materia di esecuzione della pena che determinino l’effetto pratico di prolungare la detenzione del condannato attraverso la modifica della entità della pena ancora da espiare.

1.3 Conclusioni.

Nel fermento di decisioni innovative e nel costante richiamo alla umanizzazione della pena ed alla rinnovata sensibilità per l’interpretazione delle norme dell’ordinamento penitenziario, la Corte giunge così a soluzione conforme a tali principi ispiratori.

Inammissibilità sostanziale della interpretazione in malam partem e preclusione alla efficacia retroattiva di linee ermeneutiche sfavorevoli al condannato e determinanti un ripristino della espiazione della pena, si fondono nel ragionamento del giudice costituzionale attraverso l’indicazione dell’unica strada possibile: l’intervento (si spera solo ipotizzato in astratto) del legislatore.

Perché l’esperienza insegna che, se certamente la valutazione del giudice di sorveglianza non può essere vincolata a meccanismi presuntivi o effetti automatici, è pur vero che l’istituto della revoca del beneficio della liberazione anticipata deve essere ancorato a solidi presupposti fattuali, dovendosi rimuovere un «giudicato» (rispondente a quel “principio di stabilità” più volte citato) creatosi sulla mera constatazione della esistenza di elementi sintomatici della adesione al percorso rieducativo e non già in presenza del conseguito effetto della rieducazione.

            Tanto più in considerazione dell’effetto sanzionatorio che discende dalla revoca di un beneficio che potrebbe aver determinato il completamento del percorso di esecuzione della pena da parte del condannato, costringendolo ad una eventuale nuova espiazione della frazione di tempo corrispondente alla riduzione per i semestri revocati.

L’evocazione dell’eventuale intervento del legislatore, per vero non così impellente ai fini dell’allargamento delle ipotesi di eventuale revoca del beneficio della liberazione anticipata, appare invece di stringente attualità sul differente piano delle più ampie e sistematiche riforme dell’ordinamento penitenziario, in un’auspicabile linea di continuità con quel formidabile percorso, poi però tristemente ed irragionevolmente interrottosi, degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale.

E lo stimolo, in un’epoca tormentata dal sempre più graffiante populismo penale e dal pensiero del «tough on crime”, nella convinzione che carcere sia marcescenza più che riabilitazione, ben potrà venire dalla Corte costituzionale, custode instancabile dei diritti fondamentali e delle libertà tutelate dalla nostra carta fondamentale.

Nell’ottica di quella interlocuzione che, per dirla con le parole di Marta Cartabia, risponde appieno a quel «principio di leale collaborazione essenziale quanto quello della necessaria separazione dei poteri ed ad esso strettamente complementare»[8]. Dialogo che si affaccia in questo peculiare periodo storico come particolarmente proficuo in presenza di un Presidente della Repubblica, di un Ministro della Giustizia e di un Presidente della recente istituita commissione ministeriale per la riforma della giustizia penale che sino a pochi anni orsono sedevano assieme a Palazzo della Consulta.

*Avvocato del foro di Brindisi, componente dell’Osservatorio UCPI della Corte Costituzionale

[1] Vassalli, Quasi-reato, in ED, XXXVIII, Milano, 1987, 35, che riconduce l’espressione alla paternità di Gennaro Escobedo. In generale sul predetto istituto, Bettiol, Sul tentativo di partecipazione delittuosa, in ADPP, 1932, 34; Cavalieri, L’accordo e l’istigazione a reato rimasti sterili, in RP, 1946, 863; Id., La posizione logico-sistematica dell’istigazione nel codice penale, in AP, 1953, I, 300; De Marsico, Premessa dommatica all’esame dei reati di istigazione, cospirazione e banda armata, in Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti, IV, Padova, 1950, 473; Frosali, Il concorso di persone nel tentativo criminoso, in RP, 1945, 124; Id., Sistema penale italiano, III, Torino, 1958; Id., Concorso di persone nel reato (diritto penale comune), in NN.D.I., III, Torino, 1967, 1032; Gallo, Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Milano, 1957; Gajotti, Istigazione e determinazione nella teoria del reato, Genova, 1948; Granata, Istigazione di delitto non accolta e tentativo punibile, in ADPP, 1936, 650; La Cute, Apologia e istigazione, in EG, II, Roma, 1988, 1;  Manzini, Trattato di diritto penale italiano, II, 5a ed., Torino, 1981; Mormando, L’istigazione. Problemi generali della fattispecie e rapporti con il tentativo, Padova, 1995; Oliviero, Apologia e istigazione (reati di), in ED, II, 1958, 618; Pagliaro, Principi di diritto penale, Parte gen., 8a ed., Milano, 2003; Palmieri, Profili essenziali della condotta istigatoria, Milano, 1968; Petrocelli, Il delitto tentato, Padova, 1955; Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952; Romano, Diritto penale, Parte gen., IV edizione, Milano, 2020; Id., Le apparenti deroghe all’articolo 115 c. p. alla luce del principio di specialità e le differenze tra accordo non punibile, concorso di persone e reato associativo, in CP, 1997, 3391; Seminara, Riflessione sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato, in RIDPP, 1983, 1121; Sereni, Istigazione al reato e autoresponsabilità, Padova, 2000; Tonini, Istigazione, tentativo e partecipazione al reato, in Studi Delitala, III, Milano, 1985, 1571; Vassalli, Accordo, in ED, I, Milano, 1958, 301; Id., Quasi-reato, in ED, XXXVIII, Milano, 1987, 35; Vignale, Ai confini della tipicità: l’identificazione della condotta concorsuale, in RIDPP, 1983, 1401; Violante, Istigazione (nozioni generali), in ED, XXII, Milano, 1972, 986; Zanotti, Mutti, Accordo per commettere un reato. Istigazione, in Bricola, Zagrebelsky (a cura di), Giurisprudenza sistematica di diritto penale, Torino, II, 1996, 113.

[2] Scrive A. Bernardi che «il concetto di partecipazione all’opera di rieducazione evidenzia un contenuto anfibologico richiamando da un lato comportamenti esteriori oggettivamente determinati ed evocando dall’altro un’adesione psicologica al trattamento sintomatica di un coefficiente di risocializzazione» (cfr. A. Bernardi, L’art. 54 della L. 354/75, in G. Flora, Le nuove norme sull’ordinamento penitenziario. Milano, 1987, 375).

[3] Si legge nella sentenza della Corte costituzionale n. 352 del 1991 che «Essendo la detrazione di pena rivolta al fine di consentire un più efficace reinserimento del condannato nella società, e dovendo questi offrire la prova di partecipazione all’opera di rieducazione, starà al giudice valutare se nel comportamento serbato dall’interessato nel corso della custodia cautelare possano essere rinvenuti quegli elementi che la giurisprudenza indica come sintomatici della evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi, del ravvedimento improntato alla revisione delle motivazioni che avevano indotto il condannato a perseguire scelte criminali ed, infine, del progressivo abbandono dei disvalori sui quali tali scelte si fondavano».

[4] Cass. pen. Sez. I, 20 maggio 2020, n. 15552. In senso analogo Cass. pen. Sez. I. 25 ottobre 2019, n. 46630.

[5] R. Bricchetti, Guida al Diritto, 1999, f. 2 129.

[6] Sul punto, fondamentale il contributo V. Manes – V. Napoleoni, La legge penale illegittima, Torino, 2019, 407 e segg.

[7] Tra le tante, nn. 364 del 1988, 447 del 1998, 251 del 2006, 96 del 2013.

[8] Così M. Cartabia, L’attività della Corte Costituzionale nel 2019, Palazzo della Consulta, 28 aprile 2020, 6.