Enter your keyword

IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI E DELLE IMPUGNAZIONI – DI ROSARIO PIOMBINO

IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI E DELLE IMPUGNAZIONI – DI ROSARIO PIOMBINO

PIOMBINO – IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI E DELLE IMPUGNAZIONI.PDF
Schema deposito atti.PDF

IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI E DELLE IMPUGNAZIONI

di Rosario Piombino*

Un supporto pratico agli avvocati che devono affrontare il labirinto della riforma Cartabia in attesa dell’“avvio” del processo penale telematico (ppt) che consentirà – a regime – di depositare ed estrarre atti e documenti telematici dal portale come già si verifica nel processo civile telematico.

Sommario: 1 – Nozioni generali. 2 – La disciplina vigente in attesa del processo penale telematico. 3 – Il deposito delle impugnazioni. 4 – Le ipotesi di inammissibilità della normativa transitoria ex art. 87 bis co. 7 d.lgs. n. 150/2022.

1 – Nozioni generali.

Il presente contributo intende offrire un supporto “pratico” agli avvocati che devono affrontare il labirinto della riforma Cartabia in attesa dell’“avvio” del processo penale telematico (ppt) che consentirà – a regime – di depositare ed estrarre atti e documenti telematici dal portale come già si verifica nel processo civile telematico.

L’articolo 110 cpp prescrive che gli atti del procedimento sono redatti in forma di documento informatico. La legge delega prevedeva la facoltà della redazione del documento informatico pur prevedendo l’obbligatorietà del deposito telematico; appare più coerente e funzionale alla creazione del futuro ppt, l’obbligo di redazione in forma informatica dell’atto nativo digitale. L’avvocato anziché convertire un atto di appello da cartaceo in pdf per poi provvedere al deposito, lo forma – attraverso la conversione da word in pdf e la firma digitale – come documento nativo che viene depositato.

Sono quattro le tipologie di documenti informatici con le quali dovremo quotidianamente confrontarci nello svolgimento dell’attività professionale:

  • Documento informatico nativo digitale
  • Copia informatica di documento analogico (analogico = cartaceo)
  • Duplicato informatico
  • Copia informatica di documento informatico.

Un atto di appello, una memoria o una sentenza nascono in forma di documento informatico sottoscritti digitalmente e devono essere conservati con la medesima forma.

L’ATTO NATIVO DIGITALE è un documento informatico che rispetta alcune caratteristiche tecniche (Codice amministrazione digitale – CAD) tra cui, per quanto di interesse per gli Avvocati:

  • l’integrità e la leggibilità mediante software gratuito e open source (l’avvocato deve salvare il file word in pdf);
  • l’autenticità, assicurata dall’apposizione della firma digitale al file pdf che ne determina anche la non modificabilità.

In assenza di scansione, il file word convertito in pdf e firmato digitalmente, viene definito nativo digitale.

Il documento informatico si distingue dal DOCUMENTO ANALOGICO (una nomina cartacea in originale, un testamento olografo ecc.) che deve essere sempre digitalizzato mediante scansione in pdf e, in alcuni casi, firmato anche digitalmente. La scansione di un atto cartaceo originale (che chiamiamo analogico) genera una COPIA INFORMATICA PER IMMAGINE del documento analogico perché l’immagine viene copiata dal documento cartaceo. Il documento originale sarà sempre costituito dal cartaceo che deve essere conservato. La copia informatica di un documento analogico (cartaceo) deve in taluni casi essere oggetto di attestazione di conformità all’originale e in altri casi firmata digitalmente come nell’ipotesi prevista per la procura speciale dall’art. 122 comma 2 bis cpp che ne prescrive il deposito in copia informatica autenticata con obbligo di conservazione dell’originale (l’avvocato raccoglie la nomina con procura speciale e dopo averla autenticata graficamente procede alla scansione in pdf del documento cartaceo che deve firmare digitalmente).

Le nozioni di duplicato informatico e copia informatica estraibili dal fascicolo informatico assumeranno rilevanza con la piena operatività del ppt (processo penale telematico) allorquando, dal portale, l’avvocato potrà estrarre tutti i documenti informatici. Nozioni già richiamate dall’Ufficio del Massimario con la relazione n. 2 del 5 gennaio 2023 in attesa della normazione tecnico-operativa delegata agli emanandi regolamenti.

Il DUPLICATO INFORMATICO è un file derivato dal documento informatico che ai sensi del  d.l. n. 179 del 2012, art. 1, lett. i quinques, e art. 16 bis, comma 9 bis, (codice dell’amministrazione digitale), ha le medesime caratteristiche tecniche (valori binari in bit) e pertanto medesimo formato (PDF, XML ecc) del documento che “giace” nel fascicolo informatico. Esso riporta anche la firma digitale non visibile graficamente trattandosi di una sottoscrizione in bit (Cassazione civile sez. VI, 19/09/2022, ud. 10/05/2022, dep. 19/09/2022, n.27379). Il duplicato informatico è un originale “duplicato” e non va modificato con una firma digitale che ne attesti la conformità in quanto i duplicati informatici – ex art. 23 bis del CAD – hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti.

Esistono numerosi programmi gratuiti che consentono di verificare la corrispondenza del duplicato informatico all’originale che non si evince visivamente ma solo da impronte informatiche (hash).

Diversa è la nozione di COPIA INFORMATICA rispetto al duplicato informatico poiché la prima consiste in un file con il medesimo contenuto “ideologico” del documento informatico originario ma con caratteristiche formali, materiali e tecniche diverse. La copia informatica non riporta la firma digitale e il documento presenta un contenuto grafico contrassegnato dalla cosiddetta “coccarda” e una stringa alfanumerica indicante i firmatari dell’atto/provvedimento. Tali segni grafici (generati dal software del Ministero nel processo civile telematico) non rappresentano la firma digitale ma informano che il documento informatico dal quale è estratta la copia è stato sottoscritto digitalmente (Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, n.11306). Della copia informatica va pertanto attestata la conformità al documento informatico presente nel fascicolo telematico.

Trattandosi di nozioni già definite dal CAD e utilizzate nel processo civile telematico, i regolamenti di attuazione del ppt rinvieranno ad esse che risultano, tra l’altro, delineate da una copiosa giurisprudenza della cassazione civile.

Il nuovo art. 111 bis cod. proc. pen. prevede che atti, documenti, richieste e memorie, salvi i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici, debbano essere depositati «esclusivamente con modalità telematiche», tali da assicurare la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonché l’identità del mittente e quella del destinatario.

Il termine entro il quale il deposito si considera tempestivo coincide con le ore 24.00 del giorno utile indipendentemente dagli orari di apertura di cancellerie e segreterie (art. 172 co. 6-bis cpp). Invece se dal deposito di un atto (ricorso per riesame ex art. 309 cpp) decorrono termini processuali, la decorrenza ha inizio dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell’ufficio.

Il deposito dell’atto (art. 111 bis cpp) deve assicurare l’identità del mittente mediante firma digitale e PEC dell’avvocato firmatario risultante dai registri INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti) o Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Re.G.Ind.E., gestito dal Ministero della Giustizia). Il deposito deve assicurare l’identità del destinatario e pertanto l’atto va trasmesso esclusivamente alle PEC degli Uffici Giudiziari individuate con determina del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il deposito viene attestato dalla RAC (ricevuta di avvenuta consegna) che si consiglia di scaricare sia in pdf che in formato eml.

Il malfunzionamento del sistema informatico può essere certificato (a livello centrale-ministeriale) o non certificato (a livello di singoli uffici va accertato e attestato dal dirigente). In entrambi i casi è prevista una idonea comunicazione e la possibilità che gli atti possano essere redatti e depositati con modalità non telematiche.

Il principio generale che sottende la riforma è il deposito telematico di tutti gli atti e documenti, salvo quelli che per la loro natura (istanza scritta del detenuto), o per esigenze processuali (testamento olografo in reato di falso, planimetrie ecc) richiedano necessariamente il deposito del documento in formato analogico in ragione della origine o valore dimostrativo dell’atto. Degli atti depositati in formato analogico deve essere redatto un elenco dettagliato nel fascicolo informatico in modo che tutte le parti, attraverso la consultazione del portale informatico, abbiano contezza del depositato cartaceo e possano eventualmente accedere agli originali.  L’art. 111-ter, co. 4, cpp[1]. prevede che le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali, redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all’originale, anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all’originale.

L’Ufficio del massimario della Suprema Corte di cassazione, con la relazione n. 2/2023 del 5 gennaio 2023, propone una interpretazione della norma analoga a quanto accade nel processo civile telematico secondo cui gli atti analogici acquisiti al fascicolo informatico sono considerati originali informatici e possono essere estratti dal fascicolo informatico come duplicati o copie informatiche per successive attività professionali senza la necessità della firma di attestazione di conformità del cancelliere.

La disposizione normativa ci pone il quesito circa l’obbligo di attestazione di conformità all’originale analogico delle copie informatiche per immagine al momento del deposito. Se un avvocato scansiona in pdf un contratto cartaceo o un qualsiasi altro documento analogico deve attestare l’autenticità della copia per immagine al momento del deposito? Solo dopo che il documento è stato depositato (presente) nel fascicolo informatico con attestazione di autenticità può essere estratto con valore equipollente all’originale presente nel fascicolo senza la ulteriore firma di conformità del cancelliere?

La questione gira intorno all’obbligo di certificare la conformità della copia per immagine ai documenti analogici (cartacei) al momento del deposito e, da una interpretazione sistematica che coinvolge anche la disciplina delle impugnazioni prevista per la fase transitoria sembra che tale obbligo sussista solo per gli allegati agli atti di impugnazione (art. 87 bis co. 3 d.lgvo n. 150/2022) sebbene l’inadempimento non produca, oggi, alcuna inammissibilità a seguito delle ultime modifiche apportate dalla legge n. 199/2022 di conversione del decreto legge n. 166/2022.

2 – La disciplina vigente in attesa del processo penale telematico

Molti dubbi hanno coinvolto gli operatori del diritto tra ottobre e dicembre 2022 in materia di deposito delle impugnazioni a causa di iniziative legislative schizofreniche in una materia di estrema rilevanza che coinvolge la libertà personale e la responsabilità professionale degli avvocati.

Il presente scritto “muove” dalla lettura delle norme eseguita con la relazione n. 2/2023 del 5 gennaio 2023 dall’Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, che, nella premessa, non manca di evidenziare che solo l’interpretazione sul campo (che auspichiamo improntata a criteri sostanziali e non formali) delineerà in modo sistematico la nuova struttura della liturgia penale. La relazione, nella parte dedicata alla fase transitoria della disciplina delle impugnazioni, appare errata allorquando a pag. 18[2] riporta tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione la mancata sottoscrizione digitale delle copie informatiche per immagine per conformità all’originale e la trasmissione dell’atto da una pec non intestata al difensore. Dalla lettura dell’art. 87 bis co. 7 del d.lgs. n. 150/2022 si evince che la causa di inammissibilità inerente all’obbligo di certificare la conformità (che ha creato i maggiori problemi all’Avvocatura), espressamente prevista dalla disciplina emergenziale ex art. 24 co. 6-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è stata abolita. Allo stato, pertanto, gli allegati all’impugnazione non firmati digitalmente con attestazione di conformità all’originale non comportano l’inammissibilità dell’atto di impugnazione che può essere trasmesso anche da una pec non intestata al difensore (quella dello studio legale) purchè registrata negli elenchi ministeriali (Reginde e Inipec) e purchè l’atto sia sottoscritto digitalmente dal difensore.

L’art. 87 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha previsto una normativa transitoria funzionale alla definitiva realizzazione del processo penale telematico attraverso una normazione regolamentare (regolamenti di attuazione entro il 31-12-2023) e ministeriale (atti dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia).

Ai sensi dell’art. 87, co. 4 e 5, d.lgs. n. 150 del 2022, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione degli indicati regolamenti ministeriali, le disposizioni sulla formazione digitale degli atti, sul deposito telematico, sul fascicolo informatico e sui malfunzionamenti dei sistemi informatici non saranno operative.

Se ci si ferma alla lettura dell’art. 87, co. 4 e 5, d.lgs. n. 150 del 2022 (molti codici sono stati aggiornati tra novembre e dicembre 2022), secondo cui anche le nuove modalità di deposito telematico degli atti d’impugnazione (art. 582, co. 1-bis, cod. proc. pen.) entreranno in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi se ne deduce che fino a quel giorno, continuerà ad applicarsi l’attuale testo dell’art. 582, co. 1 cpp, che prevede il solo deposito cartaceo dell’atto di impugnazione.

Una vera e propria “regressione informatica” rispetto alla normativa emergenziale.

Lo scopo “operativo” dello scritto non consente di esaminare i rapporti tra la legge delega della riforma del processo penale, decreto delegato n. 150/2022, l’iniziale rinvio (poi abrogato) all’applicazione delle disposizioni emergenziali dell’art. 24, ai soli commi 1, 2 e 3 (con esclusione delle impugnazioni) d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

La norma di riferimento che perimetra il regime attualmente in vigore per il deposito degli atti e delle impugnazioni è la legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione, con modifiche del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 con cui era stato disposto il differimento dell’entrata in vigora della riforma (d.lgs n. 150/2022) al 30 dicembre 2022.

L’art. 87 d.lgs 150/2022 è stato riscritto ed è stato altresì introdotto l’art. 87 bis.

Viene abrogato il riferimento alla ultrattività delle norme emergenziali in materia di deposito di atti per essere introdotta un’autonoma disposizione (co. 6 bis art. 87) con la quale si riproducono le modalità di deposito della precedente disciplina fino a quando non diventerà operativo il ppt (processo penale telematico). Abrogazione formale della legislazione emergenziale ma riproposizione sostanziale delle modalità di formazione e deposito degli atti.

Tutti gli atti che durante la disciplina emergenziale potevano/dovevano essere depositati in Procura attraverso il portale “Deposito Atti Penali” (quelli indicati dal 415 bis cpp, la denuncia, la querela, la nomina, l’opposizione alla richiesta di archiviazione) devono oggi essere depositati con le medesime modalità con la precisazione (co. 6 quinquies art. 87) che il deposito a mezzo pec dell’atto non produce alcun effetto giuridico.

Il neo introdotto art. 87 bis d.lgs. 150/2022 come modificato dalla l. 199/2022 regola le  <<Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze>>. Esso prevede che fino a quando non sarà operativo il ppt e sarà possibile depositare gli atti nel portale telematico (dovremmo fare attenzione agli emanandi regolamenti e ad eventuali ulteriori atti individuati con decreto ministeriale ex co. 6 ter), per tutti gli atti diversi da quelli che vengono depositati presso le procure della Repubblica è consentito il deposito a mezzo pec (istanze, liste testi, memorie, produzioni).

Il citato art. 87 bis co. 3 d.lgs n. 150/2022 disciplina le impugnazioni e prescrive che «l’atto in forma di documento informatico» deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati […] e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale».

L’atto deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica «dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato» (art. 87-bis, co. 4), salvi i casi di riesame o di appello cautelare, personale o reale, che vanno depositati «all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, co. 7, del codice di procedura penale».

Identiche formalità devono essere seguite per il deposito dei motivi nuovi (art. 87-bis, co. 5).

Le disposizioni di cui ai co. 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, all’opposizione a decreto penale di condanna e all’opposizione a seguito di incidente di esecuzione ex 667, co. 4 cpp oltre che ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

La parte privata che si trovi all’estero può depositare il gravame presso l’agente consolare (art. 87 bis co. 6 d.lgs. n. 150/2022).

3 – Il deposito delle impugnazioni

L’art. 582 cpp disciplina la presentazione dell’impugnazione: <<Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111- bis, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato>>.

Sono state eliminate le modalità di deposito dell’impugnazione presso gli uffici di impugnazione esterna (ex art. 582 co. 3 cpp abrogato) e a mezzo spedizione (telegramma o raccomandata ex art. 583 cpp abrogato).

È stato introdotto l’art. 582 co. 1-bis che prevede che <<le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione>>.

La parte privata – come l’imputato – può esercitare la propria autonoma facoltà di impugnazione e presentare l’atto anche personalmente o a mezzo incaricato con modalità cartacea. Facoltà ovviamente non prevista per il ricorso per cassazione in ragione dell’assenza di un autonomo potere di impugnazione in capo alle parti private.

Nulla esclude che per l’atto redatto dalla parte privata (un appello) possa essere incaricato al deposito l’avvocato difensore purché siano osservate tutte le formalità che assicurino la ricezione e l’identificazione del depositante mediante la sottoscrizione del pubblico ufficiale che deve provvedere ad annotare sull’atto originale il giorno della ricezione e la indicazione (onomastica) della persona che lo presenta (Cassazione Penale, Sez. I, 26 gennaio 2018; ud. 11 gennaio 2017, n. 3820 Presidente Vecchio, Relatore Tardio). È da evitare l’identificazione dell’incaricato al deposito con la locuzione <<noto all’ufficio>> dovendosi pretendere l’identificazione certa a mezzo trascrizione dei dati del documento identificante.

Il novellato articolo 582 cpp va coordinato sia con l’art. 87 co. 4 che con l’’art. 87 bis co. 3 d.lgs. n. 150/2022 che disciplinano le impugnazioni durante il regime transitorio.

La prima norma dispone che solo dopo 15 giorni dalla pubblicazione dei regolamenti ministeriali di attuazione del ppt può considerarsi non applicabile l’art. 582 co. 1 cpp nel testo vigente ante riforma. Ne consegue che fino a tale termine l’atto di impugnazione può essere depositato in modo tradizionale (cartaceo) sia dalla parte privata personalmente, sia da un incaricato, sia dall’avvocato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Resta ferma la disciplina previgente. Essendo stati abrogati gli art. 582 co. 3 e 583 cpp non è consentito il deposito presso gli uffici di impugnazione esterna e quello a mezzo posta.

Quando l’art. 582 co. 1 cpp nella formulazione del previgente testo diventerà inapplicabile saranno operativi il riformato co. 1 e il nuovo co. 1 bis dell’art. 582 cpp che recepiscono la regola generale dell’obbligatorietà del deposito telematico introdotta dall’art. 111-bis c.p.p.  La modalità di presentazione dell’atto di impugnazione sarà solo quella telematica con la sola deroga prevista in favore della parte privata che può depositare l’impugnazione in modo cartaceo personalmente o mediante incaricato.

Entro il medesimo termine della pubblicazione dei regolamenti l’art. 87 bis co. 1, 3 4 d.lgs. n. 150/2022 consente anche il deposito telematico dell’impugnazione con le modalità ivi indicate (firma digitale e pec) e tanto rende sistematicamente razionale l’abolizione del deposito presso gli uffici di impugnazione esterna e a mezzo posta.

Tale interpretazione, oltre che ribadita dalla nota del Ministero della Giustizia del 26 gennaio 2023, è evincibile anche dalla disciplina del deposito telematico nella parte in cui l’art. 87 bis co. 1 è prescritto che per tutti gli atti, i documenti e le istanze diversi da quelli indicati nell’art. 87 co. 6 bis (gli atti da depositare in Procura) “è consentito” il deposito con valore legale mediante pec.

L’uso del sintagma va interpretato come una modalità che si affianca evidentemente alla diversa modalità del deposito cartaceo. Quando un atto da depositare è una impugnazione, il co. 3 dell’art. 87 bis disciplina la formazione dell’atto (firma digitale e allegati) e il deposito (co. 4) presso la pec dell’ufficio destinatario per coloro che durante la fase transitoria intendano avvalersi del deposito telematico. In detta ipotesi non appare sistematicamente coerente richiedere le copie di cui all’art. 164 disp.ni att.ne cpp sebbene la norma è da considerarsi ultrattiva ai sensi del co. 6 dell’art. 87 d.lgs. n. 150/2022. La collocazione nell’art. 87 (e non nell’art. 87 bis dedicato ai depositi telematici) della regola che dispone la ultrattività della norma che prescrive il deposito delle copie – per ragioni di interpretazione sistematica e di coerenza intrinseca di un sistema che tende alla smaterializzazione – sembra applicabile solo al deposito cartaceo ai sensi dell’art. 582 co. 1 cpp nella formulazione del testo previgente la riforma come disposto dal co. 4 del citato art. 87 d.lgs. n. 150/2022.

Qualche criticità presentano le modalità di impugnazione del riesame.

Difatti la norma che dispone la ultrattività dell’art. 582 co. 1 cpp è prevista dall’art. 87 co. 4 d.lgs. n. 150/2022 che utilizza la locuzione “continuano ad applicarsi, nel teso vigente al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui…all’art. 582 comma 1 cpp” sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di attuazione del ppt.

Il legislatore, con una singolare tecnica normativa, ha riformato il codice di rito prevedendo l’abrogazione del citato comma 1 ma ne salva l’applicazione del testo previgente la riforma omettendo di fornire indicazioni sugli artt. 309 co. 4 cpp e 324 co. 2 cpp circa “il testo normativo” da applicare durante la fase transitoria.

Le due norme nel disciplinare la presentazione del riesame personale e reale rinviano alle forme previste dal 582 cpp. L’art. 582 cpp è quello già riformato e non ancora entrato in vigore per espresso differimento voluto dal legislatore che ha abrogato la possibilità di depositare l’impugnazione in modo cartaceo dal difensore. C’è da chiedersi se il rinvio degli artt. 309 e 324 cpp alle forme dell’art. 582 cpp consente – attraverso una interpretazione estensiva dell’art. 87 co. 4 d.lgs. n. 150/2022 –  di applicare il testo vigente ante riforma e quindi l’art. 582 co. 1 cpp con la possibilità di depositare le impugnazioni al riesame in modo tradizionale sino all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi del ppt. Analoghe criticità non sembrano presentarsi per il deposito del ricorso per cassazione ex art. 311 co. 3 e 325 cpp poiché il co. 4 dell’art. 87 d.lgs. n. 150/2022 fa espresso riferimento all’applicazione del testo vigente ante riforma sia dell’art. 582 co. 1 cpp sia dell’art. 311 co. 3 cpp.

La citata disposizione dirigenziale del Ministero della Giustizia del 26 gennaio 2023 non si esprime in modo chiaro sulle impugnazioni da depositare al Tribunale del riesame precisando che fino a quando non entrerà in vigore la disciplina sul deposito telematico ai sensi del riformato art. 582 cpp, si applica l’art. 582 co. 1 cpp e tutte le parti, private e difensori, possono depositare le impugnazioni nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in modalità cartacea o telematica. L’impugnazione avverso le misure cautelari non viene depositata presso l’ufficio del giudice impugnato e l’indicazione ministeriale resta monca sul punto.

4 – Le ipotesi di inammissibilità della normativa transitoria ex art. 87 bis co. 7 d.lgs. n. 150/2022

Particolare rilevanza rivestono le ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione presentata telematicamente (art. 87 bis co. 7). L’eliminazione della causa di inammissibilità dell’obbligo di certificare l’autenticità della copia per immagine al documento analogico originale – dovuta all’interlocuzione in Commissione Giustizia dell’Unione delle Camere Penali – presenta una criticità nella parte in cui il co. 3 dell’art. 87 bis d.lgs. n. 150/2022 continua a prevedere la specifica indicazione degli allegati da trasmettere in copia per immagine con attestazione di conformità. Appare opportuno che l’Avvocato provveda sempre a tale adempimento poiché potrebbe venirsi a creare una giurisprudenza che scinde la validità del documento allegato all’impugnazione cui è connessa la produzione di effetti dalla causa di inammissibilità. L’impugnazione è ammissibile ma il documento potrebbe non produrre effetti giuridici. In ogni caso la norma va coordinata sistematicamente con altre disposizioni del codice di rito. Quid iuris se all’atto di impugnazione vengono allegati documenti non firmati digitalmente per conformità ma già facenti parte del fascicolo processuale?

Una prima criticità riguarda il potere di certificazione di conformità rispetto agli atti del processo penale non essendo vigente una norma che conferisce al difensore, come nel giudizio civile, la facoltà/potestà di attestare l’autenticità della copia per immagine dell’atto rispetto all’originale analogico o a quello già presente nel fascicolo telematico (art. 52 del d.l. n. 90/2014 e art. 9 bis all’art. 16 bis del d.l. n. 179/2012[3]). La fonte della facoltà di autentica non può essere rinvenuta nell’art. 87 bis co. 3 d.lgs. n. 150/2022 che disciplina le modalità di autentica degli allegati all’impugnazione ma non attribuisce alcun potere.

Inoltre qualora il difensore alleghi documenti non sottoscritti per copia conforme agli originali ma facenti parte del fascicolo processuale (in osservanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione o per rendere più fruibile l’impugnazione) l’inadempimento oltre ad essere irrilevante sul piano dell’ammissibilità dell’impugnazione non dovrebbe rilevare in termini di validità degli allegati in ragione degli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 309 cpp. e, soprattutto, dell’art. 590 cpp, secondo cui al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento. Per il ricorso per cassazione rileva anche la circolare prot. DAG 90527U del 16.05.2016 seguita all’introduzione dell’art. 165 bis d.att. c.p.p., secondo cui, la cancelleria del giudice a quo inserisce nell’incartamento destinato alla Suprema Corte, qualora non già contenuta tra gli atti trasmessi, <<copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice >>. Va tuttavia precisato che in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall’art. 7, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Cassazione penale sez. V – 03/12/2020, n. 5897; Cassazione penale, sez. I, 09/09/2019 n. 48422; Cassazione penale, sez. II, 08/05/2019, n. 35164).

Per perimetrare il nascituro standard della inammissibilità della impugnazione appare utile richiamare un recente pronunciamento CEDU[4] che ha condannato l’Italia per la rigida interpretazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in sede civile ove non è coinvolta la libertà personale; con la sentenza 28 ottobre 2021, la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha statuito che l’inammissibilità pronunciata, in nome dell’autosufficienza, da Cass. civ. n. 4977/2011 integra un attentato “alla sostanza del diritto al giudice”, e viola così l’art. 6 § 1 della Convenzione. La prima Sezione della Corte scrive a chiare lettere che la Cassazione italiana ha dato prova di “eccessivo e ingiustificato formalismo” rispetto alle finalità dell’autonomia del ricorso, della sicurezza giuridica e della buona amministrazione della giustizia. La Corte accoglie la denuncia dell’insufficiente prevedibilità del famigerato “principio” della mancanza di contenuto chiaro e di coerenza, e lo fa in accordo con la propria giurisprudenza sulla violazione del principio di proporzionalità tra mezzi e fini. Una dichiarazione di inammissibilità si porrebbe in violazione del citato articolo 6 CEDU.

Le ulteriori ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione presentata telematicamente durante la fase transitoria (art. 87 bis co. 7) si aggiungono a quelle previste dall’art. 591 cpp, anch’esse recentemente ampliate che resteranno operative anche dopo la fase di transizione quando il ppt sarà realizzato.

Il comma 7 dell’art. 87 bis d. lgvo 150/2022 come modificato dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione, del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 dispone che: <<Fermo restando quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l’impugnazione è altresì inammissibile:

  1. a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
  2. b) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;
  3. c) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello>>.

Vengono riprodotte e contestualmente ridotte le ipotesi di inammissibilità previste dall’abrogata normativa emergenziale (art. 24 comma 6-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) rispetto alle quali vanno mossi due rilievi: il primo riguarda l’art. 87 bis co. 6 d.lgs. 150/2022. La norma prevede che <<Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l’atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale>>. In realtà il co. 3 riguarda le modalità di firma e formazione dell’impugnazione ed è il successivo co. 4 che prescrive la trasmissione dell’impugnazione alla pec dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. È verosimile che la deroga doveva riguardare il co. 4 (che prescrive il deposito della pec presso il giudice del provvedimento impugnato) atteso che le impugnazioni ex art. 309 e 324 e l’appello ex art. 310 cpp si depositano presso l’ufficio del giudice del riesame. A tanto aggiungasi che la pec del Tribunale del riesame destinata, ai sensi dell’articolo 309 co. 7 cpp, a ricevere l’impugnazione coincide con la pec del Tribunale distrettuale; il che pone problemi di coordinamento con le impugnazioni reali di competenza del Tribunale circondariale ex art. 324 cpp. A tal fine per evitare “disguidi” è consigliabile inviare la pec ad entrambi i Tribunali (distrettuale e del capoluogo di provincia ove ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento tenendo conto altresì della competenza del Tribunale di SMC Vetere che pur non essendo capoluogo di provincia ha una competenza ad hoc ex lege). Il secondo rilievo attiene alla specifica ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione connessa alla PEC non riferibile (“secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati”) all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello. Tale ipotesi di inammissibilità è stata introdotta dalla citata normativa emergenziale senza che sia intervenuto un provvedimento amministrativo che individuava le pec delle sezioni del Riesame. La norma sembra richiedere una specifica indicazione di tali pec da parte del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati e invece sono stati i singoli uffici di Tribunale ad individuare (nell’ambito delle pec di cui all’elenco ministeriale) con provvedimento avente una valenza interna-organizzativa gli indirizzi delle sezioni competenti.

*Avvocato del Foro di Napoli, componente della Commissione “Misure di Prevenzione” COA Napoli e dell’Osservatorio “Misure Patrimoniali e di Prevenzione” U.C.P.I.

 

[1] 4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all’originale.

[2] Così è dato leggere: <<Sono state, infine, previste ulteriori ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione presentata telematicamente (art. 87-bis, comma 7): quando l’atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore; quando le copie informatiche per immagine non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale; quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica non intestato al difensore>>.

[3] <<Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico>>.

[4] Corte europea diritti dell’uomo, sez. I, 05/10/2021, n. 55064: <<In tema di ricorso per cassazione, le cause di inammissibilità devono ispirarsi a criteri di proporzionalità e mirare ad uno “scopo legittimo”, ossia ad agevolare la comprensione dei casi sottoposti al giudizio della Corte di cassazione e delle questioni sollevate, nonché a garantire l’esatta ed uniforme interpretazione del diritto, attuando pienamente ed in modo efficiente la funzione nomofilattica al cui esercizio la Suprema Corte è destinata>>.